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sentenza 28 ottobre 1993, n. 381 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 3 novembre 1993, n. 45);...

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sentenza 28 ottobre 1993, n. 381 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 novembre 1993, n. 45); Pres. Casavola, Est. Guizzi; Riggi ed altro; interv. Pres. cons. ministri. Ord. App. Roma 9 marzo 1992 (G.U., 1 a s.s., n. 8 del 1993) Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 12 (DICEMBRE 1993), pp. 3217/3218-3219/3220 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188561 . Accessed: 24/06/2014 22:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Tue, 24 Jun 2014 22:53:45 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 28 ottobre 1993, n. 381 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 3 novembre 1993, n. 45);Pres. Casavola, Est. Guizzi; Riggi ed altro; interv. Pres. cons. ministri. Ord. App. Roma 9 marzo1992 (G.U., 1 a s.s., n. 8 del 1993)Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 12 (DICEMBRE 1993), pp. 3217/3218-3219/3220Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188561 .

Accessed: 24/06/2014 22:53

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 ottobre 1993, n. 381

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 novembre 1993, n. 45); Pres. Casavola, Est. Guizzi; Riggi ed altro; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. App. Roma 9 marzo 1992 (G.U., la s.s., n.

8 del 1993).

Armi e materie esplodenti — Arma comune da sparo — Atte

nuante del fatto di lieve entità — Questione infondata di co

stituzionalità (Cost., art. 3; 1. 2 ottobre 1967 n. 895, disposi zioni per il controllo delle armi, art. 5 1. 18 aprile 1975 n.

110, norme integrative della disciplina vigente per il controllo

delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, art. 22).

Amnistia, indulto e grazia — Amnistia — Reati concernenti

le armi — Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3; d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75, concessione di amnistia, art. 1)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

5 l. 2 ottobre 1967 n. 895 in relazione all'art. 22 l. 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui circoscrive, secondo il consoli

dato orientamento della Corte di cassazione, l'applicabilità dell'attenuante della lieve entità del fatto ai reati ivi espressa mente richiamati, con esclusione di quelli previsti dalla I.

110/75, in riferimento all'art. 3 Cost. (1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 1,1° comma, lett. d), d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75, limi

tatamente alla mancata inclusione del reato cui all'art. 22 I.

110/75 tra quelli per cui, in presenza dell'attenuante di cui

all'art. 5 l. 895/67, è concessa amnistia, in riferimento al

l'art. 3 Cost. (2)

(1-2) La Corte costituzionale aveva già preso in esame il tema della delimitazione oggettiva dell'ambito di applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 5 1. 895/67 dapprima nella sentenza 167/82, Foro it., 1983, I, 586, con nota di E. Gironi, dichiarando infondata la questione di legit timità costituzionale concernente la mancata estensione della menziona ta attenuante alle ipotesi criminose di cui agli art. 697 e 699, 2° comma,

c.p., relativamente alla detenzione ed al porto di armi proprie da punta e da taglio, in base al rilievo che la diversità di disciplina doveva rite nersi giustificata dalla perdurante classificazione come contravvenzioni delle fattispecie attinenti tal genere di armi e dalle specifiche differenze connotanti il complessivo regime sanzionatone delle diverse ipotesi po ste a confronto, e, successivamente, con le sentenze 199/82, ibid., 1226, con nota di E. Gironi, e 382/87, id., 1988, I, 1826, entrambe ribadite

con l'ordinanza 542/88, id., Rep. 1989, voce Armi, n. 55, sempre pro nunciandosi, in pretesa adesione ad un asserito, ma in realtà inesisten

te, orientamento consolidato dalla Corte di cassazione, per un'estensi

bilità, in via interpretativa, dell'attenuante in parola ai reati contempla ti dalla 1. 110/75.

Solo con la sentenza 285/91, id., 1992, I, 2075 la Consulta mostrava di adeguarsi all'effettivo, opposto indirizzo dominante della giurispru denza di legittimità, prendendo atto, sia pure attraverso un mero obiter

dictum, dell'applicabilità dell'attenuante alle sole ipotesi delittuose pre viste dalla 1. 895/67, laddove affermava che, per effetto della (in quella sede ritenuta) estensione della disciplina concernente il porto di armi comuni da sparo al porto di armi-giocattolo, l'attenuante medesima si

sarebbe resa applicabile anche a tale ultima ipotesi. La decisione surriportata segna, ora, il definitivo allineamento della

Corte costituzionale alle posizioni, ormai assolutamente univoche e sen

za più alcuna voce dissonante, della Cassazione in punto di inapplicabi lità della circostanza attenuante in esame al di fuori delle previsioni incriminatrici di cui alla 1. 895/67 (ai precedenti già menzionati in nota

alle citate Corte cost. 167/82, 199/82 e 382/87, adde, tutte nel senso

suindicato, le più recenti Cass. 12 giugno 1991, Russo, id., Rep. 1992, voce cit., n. 66; 20 marzo 1992, Persico, ibid., n. 71; 21 marzo 1990,

Cuoco, id., Rep. 1991, voce cit., n. 76; 24 ottobre 1989, Laner, id.,

Rep. 1990, voce cit., n. 54; 2 luglio 1987, Ponente, id., Rep. 1989, voce cit., n. 124; 25 novembre 1987, Paparo, ibid., n. 125; 17 giugno 1988, Diana, ibid., n. 126; 20 maggio 1987, Cufaro, id., Rep. 1988, voce cit., n. 113; 6 ottobre 1987, Spadaro, ibid., n. 114; 6 ottobre

1987, Consalvo, ibid., n. 115; 18 maggio 1987, Crisafulli, ibid., n. 122; 29 maggio 1987, Rinaldi, ibid., n. 123; 11 aprile 1986, Zanetti, id.,

Rep. 1987, voce cit., n. 181; 7 maggio 1986, ibid., n. 182; 15 maggio

1986, Costantini, ibid., n. 183; 13 novembre 1986, Di Maria, ibid., n. 184). Diversa questione, sin qui variamente risolta dalla Corte supre

ma, è quella dell'applicabilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 5

1. 895/67 ai reati di detenzione o porto illegali di arma comune da

sparo, dalla medesima legge contemplati, ove l'arma considerata sia

Il Foro Italiano — 1993.

Diritto. — 1. - L'ordinanza di rimessione chiede a questa corte se sia costituzionalmente legittimo, in relazione all'art. 3

Cost., il combinato disposto degli art. 5 1. 2 ottobre 1967 n.

895, 22 1. 18 aprile 1975 n. 110 e 1, 1° comma, lett. d), d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75, là dove non consente di accordare la dimi

nuzione di pena prevista dal citato art. 5 ai responsabili del reato di cui all'art. 22, nonché là dove non prevede di concede

re a questi ultimi l'amnistia di cui al d.p.r. citato.

Si tratta, in realtà, di questione che deve essere scomposta nelle due seguenti:

A) se, in relazione all'art. 3 Cost., sia legittimo l'art. 5 1.

n. 895, nella parte in cui, alla luce del diritto vivente, non sia

applicabile anche alla figura del reato di comodato delle armi

prevista dall'art. 22 1. n. 110;

B) se, in relazione all'art. 3 Cost., sia legittimo l'art. 1, 1°

comma, lett. d), d.p.r. n. 75 del 1990, nella parte in cui non

consente l'applicazione dell'amnistia alla figura di reato di cui

all'art. 22 della menzionata 1. n. 110 (comodato di armi), al contrario di quanto previsto per le figure di reato di cui agli art. 1, 2 e 4 della già richiamata 1. n. 895 (che regolano altre

ipotesi delittuose in materia di armi, fra le quali anche la «ces

sione a qualsiasi titolo» delle stesse) quando ricorra l'attenuante

di cui al predetto art. 5 1. n. 895.

Essendo questioni successive, occorre esaminarle nel loro stretto ordine logico.

2. - Deve, anzitutto, riguardarsi la prima questione, quella

che, fondandosi sul diritto vivente, lamenta l'inapplicabilità della

diminuente del fatto di lieve entità, di cui all'art. 5 1. 2 ottobre

1967 n. 895, anche alla figura di reato del comodato delle armi,

prevista dall'art. 22 1. 18 aprile 1975 n. 110.

La giurisprudenza prevalente dalla Corte di cassazione, dopo

clandestina, nel qual caso le suddette ipotesi criminose concorrono con

quella di cui all'art. 23 1. 110/75: in senso negativo, v., da ultimo, Cass. 12 febbraio 1991, Posillipo, id., Rep. 1992, voce cit., n. 73 e 21 gennaio 1991, Manelli, ibid., n. 74; in senso positivo si sono, invece, pronunziate Cass. 18 gennaio 1991, Sarnatano, ibid., n. 70 e 29 gen naio 1991, Musicco, ibid., n. 75, in base all'assunto che la semplice nota della clandestinità non integra qualità negativamente apprezzabile ai fini dell'applicabilità della diminuente, dovendo la «qualità» dell'ar

ma, cui fa riferimento la norma, porsi in relazione a diversi parametri di valutazione e, in particolare, alle caratteristiche tecniche, alla rapidi tà di tiro ed alla potenzialità offensiva dell'arma stessa. Nell'ambito del filone interpretativo che ritiene l'attenuante in parola compatibile con la clandestinità dell'arma pacifica è, poi, in caso di applicazione della disciplina dettata dall'art. 81 c.p. per il concorso formale o la continuazione nel reato, l'applicabilità dell'attenuante stessa ai reati base di detenzione o porto illegali di arma comune da sparo disciplinati dalla 1. 895/67, comunemente ritenuti più gravi dei concorrenti reali di detenzione o porto di arma clandestina, di cui all'art. 23 1. 110/75

(cfr., in tal senso, le già citate Cass. 18 gennaio 1991, Sarnatano, e 29 maggio 1987, Rinaldi oltre alla risalente sez. un. 22 gennaio 1984,

Califano, id., Rep. 1985, voce cit., n. 214). Per altri, recenti interventi della Corte costituzionale in materia di

principio di eguaglianza applicato alla disciplina delle fattispecie incri minatrici concernenti le armi e gli esplosivi, v. sent. 23 maggio 1991, n. 285, cit.; ord. 12 novembre 1987, n. 385, id., 1988, I, 1852, con nota di E. Gironi; 27 giugno 1986, n. 158, id., 1987, I, 27; 9 giugno 1986, n. 132, id., 1986, I, 2371, con nota di E. Gironi, 26 marzo 1986, n. 62, ibid., 2380, con nota di E. Gironi; 7 luglio 1986, n. 171, id.,

Rep. 1986, voce cit., nn. 39-42. Per una recente riaffermazione del consolidato orientamento della

giurisprudenza costituzionale secondo cui la scelta del criterio di discri minazione dei reati da includere nei provvedimenti di concessione di

amnistia rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore, v. Cor

te cost., ord. 19 dicembre 1991 n. 481 e 24 maggio 1991 n. 215, id.,

1992, I, 1325, con nota di richiami.

In dottrina, nel senso della delimitazione della sfera di applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 5 1. 895/67 ai reati previsti dalla medesima

legge, v. De Roberto, L'attenuante di cui all'art. 5 I. 2 ottobre 1967

n. 895 e le armi «clandestine», in Giur. it., 1984, II, 440; Normando, Armi clandestine: concorso di reati e applicabilità dell'attenuante ex

art. 5 I. n. 895 del 1967, in Giur. merito, 1983, 1293. Sulla circostanza

attenuante in esame, v., altresì', in generale, gli scritti citati in nota

a Corte cost. 167/82, cit.

Sulla legittimità costituzionale dei trattamenti sanzionatori delle di

verse fattispecie criminose relative alla materia delle armi, cfr. F. C.

Palazzo, Ragionevolezza delle previsioni sanzionatone e disciplina del

le armi e degli esplosivi, in Cass. pen., 1986, 1694.

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3219 PARTE PRIMA 3220

qualche iniziale incertezza, si è stabilizzata nel senso di negare

l'applicabilità dell'attenuante al di fuori delle fattispecie crimi

nose richiamate dall'art. 5 1. n. 895 (art. 1, 2, 3 e 4 della mede

sima legge). In tal modo si è venuto superando, di fatto, l'op

posto orientamento che, sulla base di sporadici precedenti della

stessa Cassazione, questa corte aveva ritenuto di avallare con

la decisione n. 199 del 1982 (Foro it., 1983, 1, 1226; seguita dalla sentenza n. 382 del 1987, id., 1988, I, 1826; e dall'ordi nanza n. 542 del 1988, id., Rep. 1989, voce Armi, n. 55).

L'orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale

l'inapplicabilità dell'attenuante del fatto di lieve entità (di cui

all'art. 5 1. n. 895) alle figure criminose disegnate dalla 1. n.

110 troverebbe il suo fondamento e la sua spiegazione in diffe

renti ragioni di politica criminale, non fa certo contrastare la

norma con l'invocato principio di ragionevolezza. Tanto più che

la figura di reato del comodato delle armi (art. 22 1. n. 110)

appare assai diversa da quella, da cui pure storicamente deriva, della messa in vendita delle armi (art. 1 1. n. 895). Anzi, esso

sanziona come fatto d'indubbia gravità una potenziale circola

zione delle armi, in quanto ben più rapida ed efficace di quella con trasferimento a titolo definitivo qual è la cessione, specie onerosa.

Non è dunque priva d'una sua ratio e, perciò, non è irragio nevole la previsione dell'art. 5 1. n. 895 del 1967 (secondo l'in

terpretazione della Corte di cassazione) nella parte in cui deli

mita la sua applicabilità alle sole figure criminose designate da

quella stessa legge. La dichiarazione di non fondatezza della prima questione,

rende inammissibile la seconda. Quest'ultima ha ad oggetto la

pretesa irrazionale esclusione, dal provvedimento concessivo del

l'amnistia (n. 75 del 1990), del delitto di comodato delle armi

per l'ipotesi che fosse ritenuto ad esso applicabile l'attenuante

prevista dall'art. 5 1. n. 895 del 1967. Ipotesi che ha formato

oggetto della prima questione di costituzionalità e con la quale si intendeva creare, attraverso una pronuncia additiva di questa

corte, una norma non esistente nell'ordinamento giuridico. Es

sendo stata rigettata la prima questione e, pertanto, difettando

del tutto nell'ordinamento la fattispecie di reato come indicata

nell'ordinanza di rimessione, ne consegue l'inammissibilità del

la seconda questione per carenza dell'oggetto. Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara non fon

data, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 1. 2 ottobre 1967 n. 895 (disposizioni

per il controllo delle armi), sollevata, in relazione all'art. 22

1. 18 aprile 1975 n. 110 (norme integrative della disciplina vi

gente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosi

vi), dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

ti) dichiara inammissibile, in riferimento all'art. 3 Cost., la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1° comma, lett.

60, d.p.r. 12 aprile 1990 n. 75 (concessione di amnistia), solle

vata, in relazione all'art. 22 1. 18 aprile 1975 n. 110, dalla Corte

d'appello di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 luglio 1993, n. 359 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 agosto 1993, n. 32); Pres. Casavola, Est. Cheli; Regione Veneto (Avv. Lorenzo

ni), Regione Lombardia (Aw. Onida); interv. Pres. cons, mi

nistri (Avv. dello Stato Laporta).

Impiegato dello Stato e pubblico — Privatizzazione del rappor to di impiego — Procedimento di contrattazione collettiva —

Rappresentanza della parte pubblica — Incostituzionalità

(Cost., art. 39, 117; d. leg. 3 febbraio 1993 n. 29, razionaliz

zazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 45, 47, 49, 50, 51).

il Foro Italiano — 1993.

Impiegato dello Stato e pubblico — Privatizzazione del rappor to di impiego — Mobilità del personale — Omessa consulta

zione delle regioni — Incostituzionalità (Cost., art. 76, 97,

117, 118, 119, 124; d. leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 35).

Impiegato dello Stato e pubblico — Privatizzazione del rappor to di impiego — Rappresentanza della parte pubblica nel pro cedimento di contrattazione collettiva — Principi fondamen

tali della repubblica — Dirigenza e personale del servizio sa

nitario nazionale — Uffici e piante organiche — Assunzioni — Procedimento di contrattazione collettiva — Orario di ser

vizio e di lavoro e pari opportunità tra uomini e donne —

Controllo della spesa per il personale — Rappresentanza del

lo Stato presso le regioni — Questioni infondate di costitu

zionalità (Cost., art. 39, 76, 97, 117, 118, 119, 124; 1. 23

ottobre 1992 n. 421, delega al governo per la razionalizzazio

ne e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pub blico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, art. 2; d. leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 1, 13, 15, 18, 26, 27, 28,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 54, 60, 61, 63 , 64, 65 , 67, 70).

Sono illegittimi gli art. 45, 7° e 9° comma, 47, 49, 2° comma,

50, 2°, 3°, 4°, 8° e 10° comma, 51, 1° comma, d. leg. 3

febbraio 1993 n. 29, nella parte in cui disciplinano la contrat

tazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle regioni a statuto ordinario e degli enti

regionali senza garantirne una partecipazione effettiva nella

fase della formazione e della sottoscrizione dei contratti col

lettivi. (1)

(1) I. - La sentenza costituisce il primo intervento della Corte costitu

zionale sul d. leg. 3 febbraio 1993 n. 29, in materia di privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, su ricorso presentato dalla regione Veneto (n. 20 del 1993; l'altro ricorso, dichiarato infondato, riguarda la legge delega 421/91) e dalla regione Lombardia (n. 19 del 1993) nei confronti di numerosissime norme della legge delegata, considerate lesi ve delle competenze regionali.

Sul decreto relativo alla privatizzazione, si segnala Corte conti, sez.

contr., 24 marzo 1993, n. 44, Foro it., 1993, III, 342, con nota di richiami di Matteini, che ha escluso gli atti concernenti i rapporti di

pubblico impiego dal controllo di legittimità della Corte dei conti. Sul tema dei controlli, v. D'Auria, Primi passi di una riforma introdotta

con decreto legge: i controlli della Corte dei conti, ibid., 519, nota a Corte conti, sez. contr. Stato, 11 giugno 1993, n. 96 e 11 giugno 1993, n. 95) e Autonomie locali: vincoli di finanza, in Giornale dir. lav. rela

zioni ind., 1993, 595. II. - La dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla prima

massima, è assunta in relazione alle modalità attuative dei principi sta biliti dall'art. 2, 1° comma, lett. b), legge delega 421/92 in tema di

contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (esaminati, con

pronuncia di infondatezza, nel primo capoverso della terza massima: su di essi, v. comunque Ghezzi, La legge delega per la riforma del

pubblico impiego: prime osservazioni, in Riv. giur. lav., 1992, I, 537

ss., 543 ss., che denunciava l'assenza di forme di collegamento, pur meramente consultive, tra l'organismo tecnico di rappresentanza ivi pre figurato e le amministrazioni regionali e locali; Carinci, La c.d. priva tizzazione del pubblico impiego, in Riv. it. dir. lav., 1993, I, 8 ss., 36-37). Essa si fonda sulla lesione delle competenze regionali derivante dalla configurazione della rappresentanza della parte pubblica, affidata dall'art. 50, 2° comma, d. leg. 29/93 all'agenzia per le relazioni sinda

cali, per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le regioni a statu to ordinario: solo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, sono libere di avvalersi nella contrattazione collet tiva dell'attività dell'agenzia (5° comma); analoga facoltà è riconosciu ta dal successivo 6° comma a tutte le amministrazioni pubbliche in sede di contrattazione decentrata, con l'importante correttivo del vincolo di conformarsi comunque alle direttive dell'agenzia.

Il confronto con le ulteriori previsioni sulle competenze dell'agenzia mette in evidenza i profili sui quali si sono appuntate le censure di incostituzionalità: automatica obbligatorietà dei contratti collettivi sti

pulati dall'agenzia anche per le amministrazioni locali, essendo stata

soppressa la fase dell'approvazione con legge regionale (art. 45, 7° e 9° comma, art. 49, 2° comma); ridotta possibilità di indirizzo e/o de terminazione del comportamento dell'agenzia, tanto in sede di procedi mento contrattuale vero e proprio (art. 50, 2°, 3°, 4°, 8° e 10° comma) che di autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti (art. 51, 1° com

ma). Prescindendo dall'attività dell'agenzia, viene altresì' considerata le siva delle competenze delle regioni la individuazione centralizzata, sen za alcuna partecipazione regionale, delle controparti sindacali (art. 47).

La corte, nel sollecitare una nuova disciplina legislativa contenente soluzioni articolate per la partecipazione regionale al procedimento con trattuale, richiama la propria precedente sentenza 25 luglio 1984,

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