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Sentenza 29 dicembre 1961; Giud. Sodo; imp. Mangia

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Sentenza 29 dicembre 1961; Giud. Sodo; imp. Mangia Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 141/142-143/144 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150473 . Accessed: 25/06/2014 09:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.146 on Wed, 25 Jun 2014 09:42:53 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 29 dicembre 1961; Giud. Sodo; imp. Mangia

Sentenza 29 dicembre 1961; Giud. Sodo; imp. MangiaSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 4 (1962), pp. 141/142-143/144Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150473 .

Accessed: 25/06/2014 09:42

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA PENALE

stampa, cosi come tutelata dall'art. 21 della Costituzione, poiche di questo trattasi nel presente processo. Deve farsi menzione al riguardo della ormai famosa sentenza della Cassazione, Sezioni unite civili, del 16 giugno 1958, n. 2068

(Foro it., 1958, I, 1092), la quale affermõ che, per effetto delle ordinanze prefettizie ex art. 2, qualsiasi diritto dei

cittadini, anche se costituzionalmente garantito, come il diritto di libertä di stampa, si affievoliva ad interesse legit timo (conforme App. Koma 141uglio 1959, id., 1959,1, 1754).

Le numerose, unanimi reazioni negative dei piu auto revoli giuristi alle anzidette pronunce potrebbero giä for nire una esauriente risposta all'interrogativo postoci, tanto

piu che fu proprio in seguito a tali aberranti interpretazioni della norma in questione che la Corte costituzionale ritenne di dover ritornare ad esaminarla, malgrado la precedente sentenza 2 luglio 1956, n. 8 (Foro it., 1956, I, 1050), che ne aveva affermato la costituzionalita (con la prospetta zione tuttavia di un eventuale riesame), pervenendo questa volta alia soluzione della incostituzionalita parziale.

Affermazione fondamentale della sentenza n. 26 eitata & che, essendo « da escludere che le ordinanze prefettizie possano menomare l'esercizio dei diritti garantiti dalla

Costituzione», tali ordinanze devono essere vincolate ai

principi dell'ordinamento giuridico : «... esse non possono mai essere in contrasto con i detti principi, dovunque tali

principi siano espressi o comunque essi risultino, e pre cipuamente non possono essere in contrasto con quei pre cetti della Costituzione, che, rappresentando gli elementi cardinali dell'ordinamento, non consentono alcuna possi bility di deroga nemmeno ad opera della legge ordinaria », essendo assurdo che in tal caso la deroga avvenga ad opera di provvedimenti amministrativi. La sentenza prosegue prendendo in esame i casi di riserve di legge, distinguendo in proposito quelli in cui la Costituzione stabilise© che la

legge provvede direttamente a disciplinare una determi nata materia, nel qual caso l'emissione di atti amministra tivi e inconcepibile, da quelli in cui la Costituzione ha sta bilito una riserva adoperando la formula «in base alia legge» o altre simili, ove non e vietato che la legge ordinaria confe risca al prefetto il potere di emettere ordinanze di neces sity e urgenza, ma occorre che risultino adeguati limiti al l'esercizio di tale potere.

Nell'esegesi dell'art. 21 della Carta costituzionale sulla scorta di tali insegnamenti, come 6 imposto dalla parte di

spositiva della sentenza, si rileva che il 1° e il 2° comma san

ciscono, tra l'altro, il diritto di libertä di stampa come uno di quei principi basilari dell'ordinamento democratico dianzi ricordati. La possibility di sequestro & prevista nei due com ma successivi « nel caso di delitti, per i quali la legge sulla

stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili». L'ultimo comma infine vieta le pubbli cazioni contrarie al buon costume.

Poiche il sequestro 6 consentito in relazione alle viola zioni della legge sulla stampa, e solo in tale caso, e poi che le leggi sulla stampa (r. decreto legge 31 maggio 1946 ii. 561 e legge 8 febbraio 1948 n. 47, nella prima delle quali, si noti, all'art. 4, venivano abrogati i due comma degli art. 112 e 114 t. u. leggi di P. s., relativi al potere di seque stro di stampati, giä attribuito all'autoritS, di P. s.) fanno riferimento ad ipotesi (pubblicazioni oscene o offensive della pubblica decenza, o che divulgano mezzi rivolti ad

impedire la procreazione o a procurare l'aborto, ecc.), che esulano del tutto da quella di cui al caso di specie, e evi dente che il Prefetto, nel vietare la diffusione del manifesto de quo e nell'ordinare il sequestro, ha violato il diritto alia libera espressione del pensiero costituzionalmente sancito, usando di un potere che l'art. 2 t. u. leggi di P. s., interpre tato alia luce degli insegnamenti di carattere precettivo della Corte costituzionale, non gli conferiva.

Consegue a quanto esposto che, stante 1'illegittimitä del decreto prefettizio, il fatto attribuito al Gemma Enzio non costituisce reato e pertanto deve dichiararsi non do versi procedere contro il medesimo con la corrispondente formula.

Per questi motivi, ecc.

PRETÜRA DI NARDÖ.

I Sentenza 29 dicembre 1961 ; Giud. Sodo ; imp. Mangia.

pulsita in atti —- Libretto di lavoro — Annotazioni del datore di lavoro — Falsitä in scrittura privata (Cod. pen., art. 477, 482, 485 ; 1. 10 gennaio 1935 n. 112, istituzione del libretto del lavoro, art. 12).

Nel fatto del lavoratore ehe falsifichi il suo libretto di lavoro, nella parte destinata a contenere le annotazioni dell'im prenditore, h configurabile il reato di jalso in scrittura privata, e non gia il reato di jalso commesso da privato in certificati o autorizzazioni amministrative. (1)

II Pretore, ecc. — I fatti cosi come esposti in rubrica furono denunciati dal Commissariato di P. s. di Nardõ in data 20 giugno 1960.

Iniziatosi procedimento penale a carico di Mangia Grazia da Nardõ, costei veniva rinviata a giudizio davanti a questa Pretura per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Preliminarmente, e necessario osservare ehe alla impu tata doveva essere contestato, non il reato previsto dagli art. 81, 477, 482 cod. pen., e cioe falso continuato com messo da privato in certificati od autorizzazioni ammi nistrative, ma quello di cui all'art. 485 e cioe falsitä in scrit tura privata.

Infatti l'art. 477 si riferisce a certificati od autorizza zioni amministrative e cioe a quegli atti certificativi e di autorizzazione rilasciati da pubblici ufficiali o da impiegati incaricati di pubblici servizi, nell'esercizio delle loro fun zioni, con carattere di atti pubblici.

Eestano pertanto esclusi, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, i certificati rilasciati da privati, da incaricati di servizi pubblici non impiegati dello Stato o di altri enti pubblici, e da esercenti servizi di pubblica necessity, i quali, anche se autorizzati dalla legge, conser vano, di regola, il carattere di scritture private. Orbene, prendendo in esame il libretto di lavoro istituito dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112, puõ dirsi ehe lo stesso abbia carat tere di atto pubblico, per quanto riguarda le annotazioni

(1) La Mangia era imputata : a) di falsitä materiale di cui agli art. 81, capov., 477-482 cod. pen. per aver, mediante alte razioni, con piü atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, falsificato sul suo libretto di lavoro n. 357 rilasciato il 19 set tembre 1955 dall'Ufficio di collocamento del Comune di Nardõ le firme di De Simone Biagio, De Simone Giovanni e Sapio Giuseppe, facendo in esso indebitamente registrare come avve nuti i seguenti rapporti di lavoro : dal 7 aprile 1956 al 7 maggio 1956 alle dipendenze di De Simone Biagio; dal 20 giugno 1956 al 30 novembre 1956, ed in fine dal 4 dicembre 1956 al 21 di cembre 1956 alle dipendenze di Sapio Giuseppe ; dall'l settem bre 1958 al 31 dicembre 1958 alle dipendenze di Ponte Pan taleo ed in fine dal 6 giugno 1959 al 30 giugno 1959 e dal 23 novembre 1959 alle dipendenze di Tarantino Ines. Oon l'aggra vante delle circostanze di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen. Reato commesso in Nardõ fino al 21 dicembre 1959 (denuncia del 20 giugno 1960) ; 6) del delitto di cui all'art. 640, n. 2, cod. pen. per aver con piü azioni esecutive del medesimo disegno crimi noso ed usando l'artificio di cui sopra indotto in errore l'lstituto nazionale della previdenza sociale, percependo indebitamente per l'anno 1956 lire 26.105 ; per l'anno 1957 lire 26.450 ; per l'anno 1958 lire 27.370 ; per l'anno 1959 lire 27.370 a titolo di inden nitä di disoccupazlone, con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., atteso il danno patrimoniale di rilevante ent. it ä (denuncia del 20 giugno 1960).

Non risultano precedenti specifici nella giurisprudenza penale. Circa la natura di scrittura privata delle annotazioni effettuate dal datore di lavoro nel libretto di lavoro e circa il valore inter partes di tali annotazioni, v. Cass. 12 aprile 1957, n. 1257, Foro it., Rep. 1957, voce Lavoro (rapporto), nn. 541, 542. Sul libretto di lavoro, in generale, v. L. Riva Sanseverino, II contralto individuate di lav., in Trattato di dir. del lav. diretto da Börsi e Pergolesi, Padova, 1958, II, pag. 136 ; G. Maz zont, La disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro, ivi, III, Padova, 1959, pag. 137, e bibliografia eitata da questi AA. Specificamente, v. B. Balletti, L'art. 2134 cod. civ. e la disciplina legislativa dei documenti di lavoro, in Dir. economia, 1960, 1009. Per un cenno al problema affrontato nella sentenza, v. Man zini, Dir. pen., Torino 1952, VI, pag. 745.

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143 PARTE SECONDA 144

fatte dal sindaco, dall'ufficio imposte dirette e da quello dell'ufficio contributi unificati in agricoltura, mentre sono

scritture private le indioazioni inserite nel libretto stesso

dal datore di lavoro, il quale non riveste, nell'esplicamento di tale attivitä, alcuna qualifica di quelle cui dianzi si

e fatto cenno ed e punito dalla stessa legge speciale in

caso di falsa dicbiarazione (art. 12). A nulla rileva clie tali indioazioni del datore di lavoro

coesistano, nel medesimo contenente materiale, con un

ctto formalmente e materialmente pubblico, in quanto tale

aoesistenza e ammessa dalla dottrina, cbe stabilisee in

conseguenza il principio cbe in questi casi il carattere

della falsitä segua quello dell'atto.

Tale precisazione della rubrica si reputava necessaria, in quanto, essendo stato assodato in punto di fatto, attra

verso la perizia calligrafica e le diebiarazioni dei testi

moni ebe le firme false di De Simone Biagio, De Simone

Giovanni e Sapio Giuseppe erano state apposte, le prime due da Del Sole Luigi e la terza da Cbiffi Luigi, persone di

fiducia dei primi, ed autorizzati ad assumere il personale

per la raccolta dell'olive, e a compilare le indioazioni di

questo nel libretto di lavoro, trattandosi di falso in scrit

tura privata ed essendosi acolarato che effettivamente la

Mangia ebbe a prestare la sua attivitä lavorativa nei periodi indicati, tale reato non potrebbe dirsi integrato, mancando

il fine specifico di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Pertanto dal reato di concorso di falso in scrittura

privata, oosi modificata la originaria imputazione, la

Mangia puõ essere assolta, perche il fatto non eostituisce

reato. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Penale

Sicurezza pulililiea — Persona pericolosa per la

pubblica moralitä — Provvedimento di rimpatrio — Ineost iln/.ionalil ä della normativa — Que stione non manifestamente iniondata (Costitu zione della Repubblica, art. 16 ; 1. 27 dicembre 1956

n. 1423, misure di prevenzione nei confronti delle per sone pericolose, art. 2).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incosti tuzionalitä dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, nella parte in cui oonferisce al questore il potere di disporre il rimpatrio di persona pericolosa per la pubblica moralitä, per il contrasto clie si assume sussistere tra detta norma e l'art. 16 della Costituzione. (1)

Prctura di Tortona ; ordinanza 7 dicembre 1961 ; Giud. Marchisone ; Yanzetto.

(1) II testo deH'ordinanza e riprodotto su Le Leggi, 1962, 365. La questione e stata ritenuta infondata, con riferimento

agli art. 13 e 16 e senza distinguere tra persone pericolose per la

pubblica sicur-ezza e persone pericolose per la pubblica moralitä, dalla Corte costituzionale con sent. 30 giugno 1960, n. 45, Foro it., 1960, I, 1074, con nota di richiami, cui adde Moktati, in Giur. cost., 1960, 683.

IVotilicazione di atti penali — Intpiitato irreperibile — Atti personali del medesira# — Incostituzio nalitä della normativa (Costituzione della Repub blica, art. 24 ; cod. proc. pen., art. 170).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette

quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione

d'incostituzionalita dell'art. 170, penult, comma, cod. proc. pen., per il quale la notificazione degli atti penali all'im

putato irreperibile, mediante deposito nella cancelleria, non conferisce ai difensore il diritto di sostituirsi all'impu tato negli atti che questi deve compiere personalmente o per mezzo di procuratore speciale, per il eontrasto che si assume sussistere tra detta norma e l'art. 24 della Costi ■

tuzione. (1)

Pretura di Bologna ; ordinanza 31 ottobre 1961 ; Giud.

Liguori; imp. Ballerini.

(1) II testo dell'ordinanza e riprodotto su Le Leggi, 1902,431. Sul diritto di difesa, sancito dall'art. 24, 2° comma, della

Costituzione, v., da ultimo, Corte cost. 27 marzo 1962, n. 29, in questo fascicolo, I, 603, con nota di richiami.

Sieilia — Norme di pulizia mincraria — Kanzioni

penali ■— Ineostituzionalita della normativa —

Questione non maniiestamente inlondata (L. sic. 4 aprile 1956 n. 23, norme di polizia mineraria, art. 16).

Non b manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostitu zionalita dell'art. 16 della legge siciliana 4 aprile 1956 n. 23, che commina sanzioni penali per le infrazioni alle disposi zioni di polizia mineraria previste nella stessa legge. (1)

Pretura di Calatafimi; ordinanza 31 agosto 1961 ; Giud.

Torregrossa; imp. Rizzo.

(1) II testo dell'ordinanza e riprodotto su Le Leggi, 1962, 222.

Le sentenze 1 dicembre 1959, n. 58 e 17 maggio 1961, n. 23 della Corte costituzionale, eitate dal Pretore di Calatafimi, sono rispettivamente riportate in Fore it., 1960, I, 10 e 1961, I, 892, con note di richiami.

Cuiisiylio nazionale dell'economia e del lavoro — Atti vitä consultiva — Ineostituzionalita della nor mativa — Questione non manifestamente infondata

(Costituzione della Repubblica, art. 99 ; 1. 5 gennaio 1957 n. 33, ordinamento e attribuzioni del C. n. e. 1., art. 8).

I)oi|aiia — Tariffa dojjanale — Maneata rieliiesta di parere del C. n. e. 1. — Ineostituzionalita —

Questione non maniiestamente inlondata (Costi tuzione della Repubblica, art. 99 ; 1. 5 gennaio 1957 n. 33, art. 8 ; 1. 6 marzo 1957 n. 68, proroga dell'autoriz zazione ai Governo di sospendere o ridurre i dazi doga nali, art. 1 ; d. pres. 26 dicembre 1958 n. 1105, nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione).

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostitu zionalita dell'art. 8 della legge 6 marzo 1957 n. 68, che

contempla l'attivita consultiva del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (1)

Non e manifestamente infondata (e se ne rimette

quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione d'incostituzionalita del decreto pres. 26 dicembre 1958 n. 1105, contenente la nuova tariffa doganale, per non essere stato richiesto, sulla legge 6 marzo 1957 n. 68, in forza del quale e stato emanato, il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (2)

Procura della Repubblica di Trapani ; ordinanza 16 no vembre 1961 ; P. M. Mangione ; imp. Gabriele.

(1-2) II testo dell'ordinanza 6 riprodotto su Le Leggi, 1962, 357.

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