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Sentenza 29 gennaio 1964; Pres. Secco P., Est. Boselli; Petrolifera Muntenia (Avv. Tarello, Paone)...

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Sentenza 29 gennaio 1964; Pres. Secco P., Est. Boselli; Petrolifera Muntenia (Avv. Tarello, Paone) c. Child (Avv. De Franchi) e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 1053/1054-1057/1058 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23155094 . Accessed: 24/06/2014 23:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.36 on Tue, 24 Jun 2014 23:20:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 29 gennaio 1964; Pres. Secco P., Est. Boselli; Petrolifera Muntenia (Avv. Tarello,Paone) c. Child (Avv. De Franchi) e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 5 (1964), pp. 1053/1054-1057/1058Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23155094 .

Accessed: 24/06/2014 23:20

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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1053 GIURISPRUDENZA HOSTITUZIONAl E F CIVIl E 1054

che l'U.m.a. fin dall'atto introduttivo del giudizio 21

gennaio 1958 lia dichiarato di aver versato per la totalità in ottemperanza dell'obbligo del solve et repete. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI GENOVA.

Sentenza 29 gennaio 1964 ; Pres. Secco P., Est. Boselli ; Petrolifera Muntenia (Avv. Tarello, Paone) c. Child

(Avv. De Franchi) e altri.

Legge, regolamento e decreto — Legge straniera

<li nazionalizzazione — Contrasto eon l'ordine pub l>lieo — Nazionalizzazione come fatto esauritosi

all'estero — Inapplicabilità del limite dell'ordine

pubblico — Fattispecie (Disposizioni sulla legge in

generale, art. 31).

Legge, regolamento e decreto — Legge straniera

di nazionalizzazione di imprese con previsione «li indennità — Gontormità all'ordine pubblico

(Costituzione, art. 10, 42, 43 ; disposizioni sulla legge in generale, art. 31).

Il giudice italiano non deve esaminare la conformità all'or

dine pubblico della legge straniera di nazionalizzazione,

quando la nazionalizzazione costituisce un fatto già esau

ritosi all'estero, funzionante da mero presupposto del

diverso fatto giuridico di cui si intendono far valere gli

effetti in Italia (nella specie, in Italia si controverte

sulla successione di un ente di Stato ad un'impresa nazio

nalizzata, disposta con legge successiva a quella di na

zionalizzazione). (1) Non è contraria all'ordine pubblico internazionale italiano

la legge straniera nazionalizzatrice di determinate im

prese (nella specie, la legge romena di nazionalizzazione

delle im,prese industriali), se la legge stessa prevede un'in

dennità a favore dei titolari delle imprese espropriate. (2)

(1-2) Conformi Trib. Roma 13 settembre 1054, Foro it., 1955, I, 256, con osservazioni di A. Lener, e Trib. Venezia 11 marzo 1!)53, id., 1953, I, 719, con nota di richiami.

Conformi sostanziatone! .te, per la sola seconda massima, Cass. 19 febbraio 1960, n. 286, id., 1960, I, 985, con nota di

richiami, secondo cui « i provvedimenti di nazionalizzazione e di confisca disposti senza indennizzo in Stati stranieri, in quanto contrastanti con l'ordine pubblico italiano, non hanno effetto nel nostro ordinamento giuridico » ; e App. Milano 10 agosto 1956, id., Rep. 1958, voce Legge, n. 40, pubblicata in extenso in Foro pad., 1958, I, 896, con nota di Ruini, per cui « non pos sono trovare riconoscimento in Italia, come contrarie agli art. 42 e 43 Cost., norme che dispongono la nazionalizzazione senza

corrispettivo di imprese private straniere ». Secondo Cass. 24 aprile 1962, n. 818, Foro it., Rep. 1962,

voce cit., n. 29, «il concetto di ordine pubblico, al quale occorre riferire il precetto dell'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale, non va inteso in senso internazionale, astratto e univer

sale, ma trova il suo limite nell'ordinamento giuridico nazionale e mira ad assicurare, in ogni caso, il rispetto dei più elevati ed essenziali interessi del predetto ordinamento » ; conforme, Cass. 21 ottobre 1955, n. 3399, id., Rep. 1955, voce cit., nn. 41-43, che aggiunge che i concetti di ordine pubblico e di buon costume hanno carattere di relatività storica, e che ai fini dell'art. 31 delle preleggi non è sufficiente un rapporto tra la norma straniera in senso astratto e l'ordine pubblico, ma occorre valutare il fatto giuridico che dalla norma stessa deriva e gli effetti di quel fatto che vorrebbero farsi valere in Italia.

Cass. 30 settembre 1955, n. 2728, id., 1956, I, 552, con nota adesiva di D. M. Bartolomei, Ancora sull'ordine pubblico nel diritto internazionale privato, afferma che « l'art. 31 delle

disp. prelim, contiene una duplice nozione dell'ordine pubblico, distinguendo le norme di ordine pubblico interno da quelle di ordine pubblico internazionale, le quali ultime soltanto preclu dono l'applicazione di contrarie leggi straniere » ; la distinzione è accettata dalla presente sentenza.

Nella rubrica Gli occhiali del giurista, in Rio. dir. civ., 1964, II, 90 segg., A. C. Jemolo si propone il problema di riesaminare sotto più aspetti il fondamento dell'orientamento giurispruden

La Corte, ecc. — (Omissis). Nel merito è importante precisare che i convenuti, senza contestare affatto la spet tanza alla Steaua romana della quota di riparto dell'attivo sociale corrispondente, secondo il bilancio finale di liquida zione della S.i.i.o., alle n. 7500 azioni di proprietà della

medesima, si limitano a contestare la legittimazione attiva, della Petrolifera Muntenia, vale a dire la qualità di suc cessore od avente causa della Steaua romana nella quale essa si è presentata a pretendere tale quota, per la ragione che detta qualità avrebbe titolo in una legge, quella romena di nazionalizzazione delle imprese industriali, che non

potrebbe ottenere riconoscimento ed applicazione in Italia

per la sua contrarietà ai principi dell'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale che sono premesse al nostro codice civile.

Il difetto di legittimazione ad causarti della Petroli fera Muntenia era stato rilevato, a dire il vero, anche sotto un altro profilo : quello della sopravvivenza della

Steaua romana alle disposizioni di unificazione delle varie

imprese statali e nazionalizzate nelle cosiddette centrali industriali ; ma la documentazione ultimamente prodotta dalla difesa della appellante (dalla quale risulta l'adempi mento delle condizioni a tale fine prescritte dalla legge romena) è sufficiente ad eliminare un tale dubbio.

D'altro canto, non è dato comprendere, e questo è

sufficiente a denotare la inconsistenza dell'esaminato profilo della eccezione, come mai, per il solo fatto della sopravvi venza (posto che fosse dimostrato), la Steaua romana

potrebbe continuare ad esercitare un diritto di cui, in

ipotesi, fosse stata validamente privata. Tornando perciò all'esame di detta eccezione secondo la

sua formulazione principale, fa d'uopo premettere che il

giudizio sulla stessa involge la soluzione di un duplice

quesito :

a) se, innanzitutto, sorga nella specie una questione di applicazione della legge straniera (quella romena di

nazionalizzazione) e venga perciò in considerazione il li

mite derivante dall'ordine pubblico ;

b) e se in effetti la legge in parola possa ritenersi

contraria all'ordine pubblico italiano.

Il primo di tali quesiti si pone in via preliminare in

quanto è principio largamente affermato della dottrina

internazionalistica, e pacifico nella nostra giurisprudenza

(cfr. Trib. Venezia 11 marzo 1953, Foro it., 1953, I, 719 ; Trib. Roma 13 settembre 1954, id., 1955, I, 256), che,

rispetto ai fatti giuridici che si sono esauriti all'estero, non sorge questione di applicazione della legge straniera

relativa ed è perciò inoperante il limite che deriva dall'or

dine pubblico della lex fori. Veramente, ben più che di un principio autonomo,

inteso a restringere, sia pure per casi eccezionali, il normale

àmbito di applicazione dell'ordine pubblico, si tratta qui di un corollario dello stesso sistema onde è congegnata la

inserzione nell'ordinamento giuridico interno della legge straniera individuata dalla norma di collegamento, ovvio

essendo che, se l'ordine pubblico deve funzionare da limite di questa inserzione, esso non possa entrare in azione se

non quando entri in azione la stessa norma di collegamento.

Comunque sia, ciò che interessa qui rilevare si è che, se vi è unanimità di consensi intorno a questo principio, non regna invece eguale concordia di opinioni intorno al

preciso significato in cui deve intendersi la nozione di

« fatto esaurito all'estero », dal momento che :

a) secondo l'insegnamento della dottrina italo-francese

di diritto internazionale (insegnamento cui risulta essersi

uniformato il Trib. Venezia, nella citata ordinanza dell'11

marzo 1953), sarebbe da considerare « fatto esaurito al

l'estero » quello in ordine al quale non si richiede già al

giudice di cooperare direttamente sulla base della legge straniera per la realizzazione dei suoi effetti giuridici nello

ziale secondo cui non possono avere efficacia in Italia leggi straniere di nazionalizzazione senza indennizzo, esprimendo dubbi sull'esattezza di questa tendenza, con cui viene posta sostanzial mente una limitazione alla sovranità straniera.

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1055 PARTE PRIMA 1056

Stato, ma solo di lasciare sussistere o di riconoscere, al

l'interno dello Stato, delle conseguenze che lo stesso abbia

già prodotto all'estero e che risultino inoffensive per l'or

dine pubblico locale;

b) secondo una più recente ed acuta formulazione

di questa stessa dottrina, fondata sulla distinzione fra

efficacia e mera applicazione della legge, dovrebbe più

precisamente considerarsi fatto estraneo all'ordinamento

nazionale quello rispetto al quale il giudice sia chiamato

non già ad attribuirvi un effetto (secondo la legge stra

niera contrario all'ordine pubblico) destinato ad aver luogo in Italia, ma unicamente ad accertare in Italia l'effetto

già prodottosi all'estero : in questo caso il giudice sarebbe

autorizzato ad applicare la legge straniera anche se con

traria all'ordine pubblico italiano ;

c) e, secondo una recente formulazione di giurispru denza (cfr. Trib. Roma 13 settembre 1954, cit.), per fatto

esaurito all'estero sarebbe invece da intendere quello che

funge da semplice presupposto del rapporto giuridico con

troverso in Italia e sugli effetti del quale il giudice ita

liano non debba statuire neppure nel senso (li riconoscerli

come già prodottisi all'estero.

Ciò premesso, la corte non ritiene peraltro di dover

procedere ad una, scelta fra i criteri ora enunciati, per la

ragione che, quale di essi si adotti in concreto, il risultato

non muta : dovendosi in ogni caso escludere ohe nella

fattispecie possa venire in considerazione il limite derivante

dall'ordine pubblico italiano. E questo perchè la legge romeni, di nazionalizzazione delle imprese industriali (che si assume contraria all'ordine pubblico italiano per le ragioni che saranno fra poco esposte) non solo non viene in conside

razione al fine di giudicare della domanda di attribuzione della quota di riparto già spettante alla Ste ua romana sulle

attività residue della S.i.i.o. (essendo pacifico che questa attribuzione viene domandata in base alle norme del codice civile italiano sulla liquidazione delle società per azioni), ma non può venire in considerazione neppure al fine di giu dicare su quello che è il punto veramente controverso fra le parti, e cioè sulla legittimità del titolo in base al quale la Petrolifera Muntenia assume di essere succeduta alla Steaua romana.

Sembra infatti essere sfuggito alla attenzione della pur diligente difesa dei convenuti che la Petrolifera Muntenia non è succeduta alla Steaua romana in forza della legge di nazionalizzazione delle imprese industriali (legge 11 giu gno 1948 n. 119), bensì in forza della diversa legge (n. 126 del 12 luglio 1948) che, a nazionalizzazione già avvenuta delle varie imprese industriali, dispose la unificazione delle

imprese di Stato e di quelle nazionalizzate in organismi uni

tari muniti di personalità giuridica (le c. d. centrali indu

striali) per ciascun ramo della produzione. Esaminando infatti la documentazione qui prodotta dalla

Muntenia si rileva :

1) che con la legge n. 119 dell'll giugno 1948 vennero

nazionalizzate con effetto immediato, ossia mediante tra

passo in proprietà dello Stato romeno del relativo patri monio alla data di pubblicazione della legge medesima, tutte le imprese industriali, bancarie, minerarie, assicura

trici, ecc., che, alla medesima data, non fossero già di pro prietà dello Stato romeno ;

2) che con decreto n. 126 dell'8 luglio 1948 (avente forza di legge) fu attribuito ai vari ministeri interessati il

potere di istituire, per la direzione, il coordinamento ed il

controllo della attività delle imprese di Stato, delle centrali

industriali, aventi personalità giuridica e destinate ad incor

porare, per ciascun ramo della produzione, le imprese suddette ;

3) e che finalmente, con suo decreto del 9 luglio 1948, il ministero delle miniere e del petrolio, valendosi della sud

detta facoltà provvide alla costituzione della Centrale pe trolifera Muntenia, disponendo, fra l'altro, che il patrimonio della Centrale predetta avrebbe dovuto essere « costituito

dai beni appartenenti a tutte le imprese petrolifere dello

Stato, come pure da quelli appartenenti alle imprese'nazio nalizzate in virtù della legge n. 119 dell'll giugno 1948

(art. 4), ed aggiungendo che di detta Centrale entrava, fra

le altre, a far parte anche la Steaua rom na (art. 5) ».

Se così stanno le cose, sembra evidente che, anche a voler

adottare nella specie il più rigoroso fra i criteri risolutivi

dianzi enunciati, e precisamente quello ili cui alla lettera c), il fatto disciplinato dalla legge straniera (di cui si assume la

contrarietà all'ordine pubblico italiano), e precisamente il

passaggio dei beni e del patrimonio delle imprese petroli fere in proprietà dello Stato romeno, dovrebbe pur sempre considerarsi come « fatto estraneo » all'ordinamento giu ridico italiano : per la ragione che esso costituisce un mero

presupposto di quell'altro e diverso fatto (la successione per

incorporazione della Petrolifera Muntenia alla Steaua ro

mana) di cui propriamente si intendono far valere gli ef

fetti in Italia.

I rilievi che precedono, per il loro carattere assorbente e decisivo, renderebbero certamente superfluo l'esame del

secondo aspetto del problema. Tuttavia, l'interesse che esso riveste e l'attenzione che

vi hanno dedicato le parti nei loro scritti difensivi è tale

da indurre la corte ad affrontarlo ugualmente, al fine

di dimostrare, sia pure in abbondanza, che, quand'anche fosse superabile l'ostacolo preliminare che si è ora indicato, non sarebbe nondimeno lecito affermare che la legge di

nazionalizzazione romena è contraria all'ordine pubblico italiano.

A questo fine si deve premettere, sebbene non ve ne

sia bisogno, che « l'ordine pubblico » al quale fa riferimento

l'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale è il cosid

detto ordine pubblico internazionale, vale a dire l'insieme

di quei concetti di ordine morale e politico che, per es

sersi particolarmente affermati nella società nazionale

o per costituire patrimonio comune della civiltà di cui essa

è partecipe, possono dirsi assunti dal legislatore a principi direttivi ed informatori del nostro ordinamento giuridico.

Ha invece importanza il puntualizzare che nel novero

di tali principi entrano, in forza dell'art. 10 della nostra

Costituzione, anche le norme del diritto internazionale

generalmente riconosciuto e che, a cagione della natura

stessa dei principi cui s'informa e della peculiare fun

zione cui assolve (che è quella di impedire l'accesso nell'or

dinamento a norme che ne turberebbero l'armonia), la nozione dell'ordine pubblico qui esaminata si caratterizza,

rispetto al c.d. « ordine pubblico interno » (vale a dire

rispetto a quelle norme del nostro ordinamento cui l'au

tonomia privata non può derogare) per l'ambito logica mente più limitato della sua applicazione, per la indeter

minatezza delle sue disposizioni, e soprattutto per la sua

relatività, essendo i principi che lo costituiscono suscet

tibili di mutamento, via via che si modifichi nel tempo

l'apprezzamento che la società nazionale, e più ancora la società internazionale, facciano di determinati interessi di ordine etico, sociale, religioso, ecc.

Ora, proprio in relazione al fenomeno della naziona lizzazione. l'ampia messe di decisioni giudiziarie, di con tributi di dottrina e di risoluzioni congressuali che è dato

raccogliere in argomento, testimonia come, di fronte ad

esso, l'atteggiamento della comunità internazionale sia

passato da una iniziale intransigenza (si possono citare le decisioni dei tribunali e della Cassazione francese sopra le prime rivendiche proposte da cittadini russi espropriati a seguito della rivoluzione sovietica) a forme e valutazioni

di maggiore elasticità e discriminazione, via via che tale

attività è assurta, anche presso paesi di opposte conce zioni etico-sociali, a strumento per la realizzazione di

profonde modifiche di struttura nel campo economico

(e qui, oltre alle sentenze, già note, dei tribunali e delle corti italiane in ordine alla legge iraniana di nazionalizza

zione dei petroli, potrebbe essere citata la deliberazione, assunta sullo stesso argomento della assemblea dell'O.N.U. nella sua seduta del 21 dicembre 1952).

Orbene, per l'influenza di tutti questi precedenti, può dirsi che costituisca ormai una norma di diritto interna zionale generalmente riconosciuta (e perciò un principio del nostro ordine pubblico) quella per cui debbono ritenersi vietate quelle nazionalizzazioni che, quantunque ispirate

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1057 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1058

a motivi di pubblica utilità o di politica generale, assu mono tuttavia carattere di confisca, essendo la efficacia di codesti provvedimenti, al pari di quella di ogni altra

misura di carattere penale o politica, rigorosamente limi

tata al territorio dello Stato che le adotta.

E siccome, anche per nostro diritto interno (art. 42

e 43 Cost.) la differenza più saliente fra confisca ed espro

priazione consiste in ciò che, nel primo caso, avendo il

provvedimento carattere eminentemente penale o politico, non è concesso al soggetto colpito alcun « indennizzo », se ne deve inferire che la previsione, da parte della legge straniera di nazionalizzazione, di un simile « indennizzo »,

valga ad escluderne la incompatibilità con i principi infor

matori del nostro sistema e quindi la contrarietà al nostro

ordine pubblico. Nonostante la isolata contraria opinione di qualche

scrittore e di qualche decisione di giurisprudenza (si cita, in questo senso, la sentenza della Corte d'appello di Torino

del 21 settembre 1953 sempre a proposito della nazionaliz

zazione dei petroli iraniani), è convincimento di questa corte che non siano richieste, come condizioni ulteriori

della conformità della legge straniera di nazionalizzazione

al nostro ordine pubblico, nè la adeguatezza del compenso, nò la previsione di modalità atte a garantirne un paga mento immediato, se non addirittura anticipato.

Il controllo che in questi casi si richiede al giudice è pur sempre un controllo di legittimità, che si attua e si

esaurisce ponendo a raffronto la norma superiore (vale a

dire quella nella quale si sostanzia il principio d'ordine

pubblico dedotto a limite) con le disposizioni della legge straniera ; ed è pertanto ovvio che, una volta verificata la

esistenza della previsione relativa alla indennità, la inda

gine non potrebbe volgersi ad accertare se e come e quando una tale indennità sia stata in concreto corrisposta, così come

non potrebbe volgersi a porre in luce le più o meno remote

finalità dell'atto legislativo, senza trasmodare con ciò stesso, in un inammissibile sindacato politico ; salvo, beninteso, che le eventuali limitazioni ed eccezioni poste dalla stessa

siano tali da rendere praticamente illusoria e priva di

contenuto la promessa della indennità.

Ciò premesso, occorre dire subito che non è questo il

caso della legge romena di nazionalizzazione delle imprese

industriali, la quale, oltre a prevedere la corresponsione di

un « risarcimento » a favore dei proprietari od azionisti

delle imprese espropriate (art. 11), ed oltre ad istituire,

per la raccolta dei mezzi di pagamento di una tale inden

nità, un apposito «fondo» (art. 11, 3° comma), ha defe

rito la liquidazione delle indennità medesime, così come

la risoluzione di ogni controversia relativa, ad apposite commissioni costituite presso le corti di giustizia e com

poste da magistrati (art. 13). È vero che la stessa legge (art. 15) esclude dal risar

cimento « coloro che, essendo al servizio dello Stato, delle

province e dei comuni, si sono arricchiti nel periodo in

cui si trovavano in servizio per azioni illecite constatate

in sede giurisdizionale » nonché « coloro che siano usciti

dal paese clandestinamente o per frode, o che non vi ab

biano fatto ritorno dopo la scadenza del termine di vali

dità degli atti di viaggio loro rilasciati dalle autorità ru

mene » ; ed è pure vero che in questi casi la espropriazione assume il carattere di una vera e propria confisca per mo

tivi politici o penali. Ma tali disposizioni, di loro natura accessorie e mar

ginali, non inducono a modificare minimamente il giudizio di conformità della legge romena all'ordine pubblico ita

liano, sia perchè non è di esse che si chiede l'applicazione in concreto, sia perchè il giudizio anzidetto investe ne

cessariamente la legge nel suo complesso e le disposizioni

citate non appaiono tali da caratterizzare la legge di na

zionalizzazione romena considerata appunto nel suo com

plesso come una legge indiscriminatamente persecutoria e

confiscatoria.

Non merita infine di essere secondato neppure il ten

tativo di quella dottrina che intende pervenire alla di

mostrazione della necessità di indennizzo «giusto e pre

ventivo » con un sistema ancora più sbrigativo : quello

li Poro Italiano — Volume LXXXVII — Parte I 87.

di tradurre de plano in altrettanti principi del nostro or

dine pubblico alcune norme della nostra legge sulle espro

priazioni per pubblica utilità.

Si è già avvertito come alla naturale genericità di co

desti principi ed alla loro mutevolezza repugni quella de

terminatezza e specificità di contenuto che, in tale modo, si vorrebbe far loro assumere.

E si deve ora aggiungere che, se è vero che i principi in questione vanno desunti in primo luogo dal sistema

della nostra legge, è anche vero che quello della « con

gruità » ed « immediatezza » della indennità espropriativa costituisce tanto poco un principio direttivo del nostro

ordinamento che, proprio di recente, con la legge 6 di

cembre 1962 n. 1643 di nazionalizzazione delle imprese elettriche (e la indicazione non poteva essere più appro

priata e sintomatica), il nostro legislatore non solo non ha

ritenuto di dover attribuire alle imprese espropriate (salvo casi eccezionali) un indennizzo corrispondente al valore

effettivo (di stima) del loro patrimonio, ma ne ha perfino rateizzato il pagamento in un numero tale di annualità

da conseguire per questa via una ulteriore riduzione della,

indennità concessa (qui tardius solvit minus solvit). Stabilito così che, in forza delle leggi rumene, di cui

si è fatto ripetutamente cenno nel corso di questa moti

vazione, la Petrolifera Muntenia è divenuta titolare esclu

siva del patrimonio della estinta società per azioni Steaua

romena e che, conseguentemente, è pienamente legitti mata all'esercizio dei diritti che alla Steaua romena com

petevano, si può scendere all'esame delle domande che

la stessa ha concretamente proposto nei confronti di cia

scuna delle parti convenute. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

CORTE D'APPELLO DI MILANO.

Sentenza 28 gennaio 1964 ; Pres. Benedicenti P., Est.

Della Valle ; Varini (Avv. Bilotta) c. Vecchi ecl

altri (Avv. Sciaraffia).

Sequestro — Cauzione — Prestazione mediante

assegno eireolare — Validità (Cod. proc. civ. art. 119, 674 ; disp. att. cod. proc. civ., art. 86).

Sequestro — Cauzione del sequestrante ■— Termine — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 119, 675).

È valida la prestazione di una cauzione in denaro, eseguita mediante assegno circolare da colui a favore del quale è

stato autorizzato il sequestro. (1) Anche se il giudice non ha fissato termine per la prestazione

della cauzione, questa deve essere dal sequestrante prestata

prima dell'esecuzione del sequestro, la quale deve essere,

a sua volta, effettuata entro trenta giorni dalla data del

provvedimento autorizzativo. (2)

La Corte, ecc. — Muovendo dal duplice rilievo clie il

versamento della cauzione effettuato dal Varini il 30 dicem

bre 1961 in esecuzione del decreto presidenziale di conces

sione del 30 novembre 1961 era da ritenere «giuridica mente inefficiente » in quanto eseguito a mezzo di assegno circolare bancario invece che nella forma prescritta dal

l'art. 86 disp. att. cod. proc. civ., e che, d'altra parte, essendo stato il sequestro eseguito in data 2 gennaio 1962

quando cioè era già trascorso il termine di « trenta giorni

(1) Non risultano precisi precedenti editi.

Secondo Trib. Biella 29 gennaio 1955 (Foro it., Rep. 1050, voce Ingiunzione, n. 144) il deposito della cauzione può essere

sostituito dalla garanzia personale offerta dal difensore della

parte mediante la sottoscrizione del ricorso, diretto a conseguire l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.

(2) Non risultano precedenti editi all'infuori di Cass. 29

gennaio 1964, n. 224 (retro, 493, con nota di richiami), che ha

ritenuto perentorio il termine fissato dal giudice per la presta zione della cauzione.

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