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sentenza 29 gennaio 1996, n. 14 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 febbraio 1996, n. 6); Pres....

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sentenza 29 gennaio 1996, n. 14 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 febbraio 1996, n. 6); Pres. Ferri, Est. Mirabelli; De Eccher, Stefanuto ed altri; interv. Regione Friuli-Venezia Giulia. Ord. G.i.p. Pret. Udine 29 aprile e 8 maggio 1995 (G.U., 1 a s.s., nn. 26 e 36 del 1995) Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 1537/1538-1541/1542 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190930 . Accessed: 24/06/2014 23:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.92 on Tue, 24 Jun 2014 23:51:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 29 gennaio 1996, n. 14 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 febbraio 1996, n. 6);Pres. Ferri, Est. Mirabelli; De Eccher, Stefanuto ed altri; interv. Regione Friuli-Venezia Giulia.Ord. G.i.p. Pret. Udine 29 aprile e 8 maggio 1995 (G.U., 1 a s.s., nn. 26 e 36 del 1995)Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 1537/1538-1541/1542Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190930 .

Accessed: 24/06/2014 23:51

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

l'art. 205». Previsione, questa, che ulteriormente viene ribadita

dall'ultimo periodo del denunciato art. 223, 5° comma, con ri

ferimento all'impugnabilità del provvedimento di sospensione

provvisoria della patente, adottato ai sensi del 3° comma dello

stesso articolo, cioè con riguardo alle «altre ipotesi di reato per le quali è prevista sanzione amministrativa accessoria della so

spensione o della revoca della patente di guida».

Un'interpretazione della denunciata disposizione, che esclu

desse la specifica tutela approntata dagli art. 22 e 23 1. n. 689

del 1981 (di contenuto rescissorio e caratterizzata dai peculiari

poteri officiosi affidati al pretore, nonché dall'ampia area di

incidenza della pronuncia sul prowediemnto amministrativo) per i soli casi in cui dalla violazione delle norme di circolazione

stradale siano derivati lesioni personali od omicidio colposi, ur

terebbe palesemente contro la delineata omogeneità del sistema, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudi ce (e conseguentemente dei relativi regimi probatori e poteri de

cisori), che non troverebbe giustificazione alcuna, tanto più ove si consideri la maggiore complessità dell'attività istruttoria di

ricostruzione e di valutazione (anche tecnico-peritale) del fatto

produttivo delle lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella concernente le altre ipotesi di reato indicate nella denunciata

norma.

La coerenza del complessivo impianto delle garanzie costrui to dal nuovo codice della strada rimane viceversa integra ove, al contrario, si ritenga estesa anche ai provvedimenti adottati

ex art. 223, 2° comma, la possibilità di accesso alla indicata

tutela davanti al pretore. Tutela che, del resto, da nessun dato

normativo risulta espressamente esclusa, e che sarebbe arbitra

rio considerare implicitamente non ammessa per il solo fatto che nella parte finale del successivo 5° comma si ammette inve

ce testualmente l'opposizione ai sensi dell'art. 205 avverso il

provvedimento di sospensione disposto «nelle altre ipotesi di

reato» indicate nel 3° comma.

Giova ricordare che tali altre ipotesi non erano contemplate

nell'originario testo dell'art. 223, il quale trattava solo delle so

spensioni disposte nelle ipotesi di reato regolate dall'art. 222, 2° e 3° comma, cioè nei soli casi di lesioni o di omicidio colpo si. Per cui quell'espressa previsione può essere ragionevolmente ricondotta all'intendimento del legislatore del 1993 di sottoli

neare che, in dette ipotesi, è bensì escluso il ricorso al ministero

dei trasporti previsto avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al 2° comma, ma rimane pur sempre am

messa l'opposizione ai sensi dell'art. 205. Opposizione che —

stante il generale richiamo fatto a questa stessa norma dall'art.

218, 5° comma — costituisce rimedio esperibile contro tutti i

provvedimenti di sospensione della patente, e dunque è da con

siderarsi ammessa sempre che non venga espressamente esclusa in singole fattispecie.

Accogliendo — nell'assenza di un diritto vivente, non ancora

formatosi in argomento — una consimile lettura adeguatrice della

denunciata norma, in aderenza alla ratio della norma stessa e

di tutto il sistema, rimane superato il dubbio di legittimità pro

spettato in parte qua con le ordinanze di rimessione. E che per tale interpretazione occorra optare, piuttosto che per quella con

traria presupposta da dette ordinanze, discende dal generale prin

cipio ermeneutico, già enunciato e più volte ribadito da questa

corte, secondo cui il giudice, nel procedere alla ricognizione del

contenuto normativo della disposizione da applicare, deve co

stantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispet to dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si riveli configgente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare

le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro co

stituzionale, altrimenti vulnerato (v., fra le tante, sentenze n.

419 e n. 149 del 1994, Foro it., 1994, I, 3348). 3.3. - Il necessario ricorso al detto generale principio erme

neutico vale anche per superare il diverso dubbio d'illegittimità

costituzionale, prospettato dal solo Pretore di La Spezia, relati

vamente all'asserita subordinazione dell'esercizio dell'azione giu diziaria alla preventiva proposizione del ricorso amministrativo

diretto al ministro dei trasporti. Al riguardo è da rammentare che proprio in materia di ricor

ribilità alla tutela giurisdizionale avverso provvedimenti sanzio

natoti di violazioni del codice della strada, questa corte ha già

ripetutamente precisato, per il caso di previsione legislativa del

previo esperimento di ricorsi amministrativi, che allorquando non siano comminate in modo espresso la preclusione o la de

li. Foro Italiano — 1996.

cadenza della tutela giudiziaria, questa deve comunque ritenersi

implicitamente consentita, in quanto diretta esplicazione dei prin

cipi proclamati dall'art. 24 Cost., cui l'intero sistema delle ga ranzie deve essere adeguato (sentenze nn. 311 e 255 del 1994,

ibid., 3327 e 3329, e ordinanza n. 315 del 1995). Nella specie, la norma censurata non contiene preclusioni o

condizionamenti di sorta; e dunque il giudice non è tenuto alla

lettura restrittiva datane dal rimettente, che appare in netto con

trasto con la interpretazione adeguatrice come sopra fornita dalla

corte, conformandosi alla quale viceversa si dissolvono i pro

spettati dubbi di legittimità costituzionale. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le que stioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, 5° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), così come

modificato dal d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, sollevate, in

riferimento agli art. 3, 24 e 102 Cost., dai Pretori di Salerno, di Bologna e di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 gennaio 1996, n. 14

(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 7 febbraio 1996, n. 6); Pres. Ferri, Est. Mirabelli; De Eccher, Stefanuto ed altri; interv. Regione Friuli-Venezia Giulia. Ord. G.i.p. Pret. Udi ne 29 aprile e 8 maggio 1995 (G.U., la s.s., nn. 26 e 36 del

1995).

Friuli-Venezia Giulia — Ambiente — Taglio colturale dei bo

schi — Vincoli paesaggistici — Normativa regionale — Regi me autorizzatorio forestale — Questione infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 3, 25, 116; 1. cost. 31 gennaio 1963 n.

1, statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; 1. reg. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, norme regionali in materia di pianificazione territoriale e ur

banistica, art. 131).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

131, 10° comma, lett. b), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 no

vembre 1991 n. 52, aggiunto dell'art. 23, 2° comma, I. reg. 14 luglio 1992 n. 19, nella parte in cui, per l'ipotesi di taglio colturale dei boschi, anche se effettuato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, prevede la sola autorizzazione fore

stale, in riferimento agli art. 3, 25 e 116 Cost. (1)

(1-2) La Corte costituzionale conduce il sindacato di legittimità costi tuzionale assumendo come parametro del giudizio non solo il principio di riserva di legge statale in materia penale (Corte cost. 22 giugno 1995, n. 273, Foro it., 1996, I, 1191) ma altresì il limite che la regione incon tra nell'esercizio delle competenze legislative derivante dal fatto che la norma dello Stato che definisce l'ambito di operatività del vincolo pae saggistico deve essere considerata espressiva di una grande riforma economico-sociale (Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151, id., 1986, I, 2690 con commento di Cozzuto Quadri, Stato, regioni e tutela am bientale: la l. 431/85 supera il vaglio della Corte costituzionale).

Con specifico riguardo alla sentenza 14/96, la corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, accoglie il principio secondo cui il taglio colturale dei boschi, in quanto tali soggetti a vincolo paesaggistico, può effettuarsi, al pari delle altre attività agro-silvo pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, con la sola autorizzazione del corpo forestale e senza che occorra autorizzazione paesaggistica (Cass. 4 febbraio 1993, De Lieto, id., Rep. 1994, voce Bellezze naturali, n. 24; Pret. Terni Amelia 19 ottobre 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 32). Lo stesso iter argomentativo della sentenza 14/96 che vale ad escludere qualsivo glia contrasto tra la disciplina dettata dalla legge regionale e la normati va statale portante norme fondamentali di riforma economico-sociale è seguito dalla precedente Corte cost. 16 maggio 1994, n. 178, id., 1994,

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1539 PARTE PRIMA 1540

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 marzo 1994, n. 110

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 aprile 1994, n. 15); Pres. Pescatore, Est. Mirabelli; Ferrerò, Franco, Bodino

ed altri; interv. Regione Piemonte. Ord. Pret. Cuneo 5 giu gno e 16 ottobre 1992 (G.U., la s.s., n. 42 del 1992 e n.

3 del 1993).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Piemonte — Ambiente — Vincolo paesaggistico — Esclusione con leg

ge regionale di determinate zone dal vincolo — Incostituzio nalità (Cost., art. 25, 117; 1. reg. Piemonte 3 aprile 1989 n.

20, norme in materia di beni culturali, ambientali e paesaggi

stici, art. 11).

È incostituzionale l'art. 11, lett. a), l. reg. Piemonte 3 aprile 1989

n. 20, nella parte in cui muta, estendendolo, l'ambito territo riale delle zone che sono sottratte al vincolo paesaggistico in

base ai criteri previsti dal legislatore statale con norme costi

tuenti principi fondamentali di riforma economico-sociale. (2)

Diritto. — 1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 131, 10° comma, lett. b), 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, aggiunto dall'art. 23, 2° comma, 1. reg. 14 luglio 1992 n. 19, che, tra le disposizioni di protezione delle

bellezze naturali, inserite nel contesto delle norme regionali in

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, prevede che

non siano soggette all'autorizzazione richiesta nelle zone sotto

poste a vincolo paesaggistico (art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 in relazione all'art. 7 1. 29 giugno 1939 n. 1497) le operazio

I, 2339, che, per la categoria delle pertinenze edilizie in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aveva ritenuto applicabile il regime autorizzato rio non cosiderando necessaria la concessione. In dottrina, sulla senten za 178/94, cfr. Ambrosi, Spunti (innovativi?) sui limiti della riserva statale in materia penale, in Giur. costit., 1995, 395.

Con la sentenza 110/94 invece la corte conferma l'orientamento giu risprudenziale consolidato e censura la disposizione regionale, che ave va delimitato le zone sottoposte a vincolo paesaggistico in modo diffor me da quanto stabilito dalla legge dello Stato, per violazione del limite delle grandi riforme.

In generale, sul limite delle norme fondamentali di riforma economico sociale e sul sindacato esercitato dalla corte in merito, tra le numerose

sentenze, v. Corte cost. 31 dicembre 1993, nn. 496 e 497, id., 1994, I, 672; 1° luglio 1993, n. 296, ibid., 673; 23 luglio 1992, n. 356, id., 1993, I, 1379; 20 luglio 1992, n. 341, ibid., 35; 27 dicembre 1991, n.

493, id., 1992, I, 1070; 9 dicembre 1991, n. 437, id., Rep, 1992, voce Friuli-Venezia Giulia, nn. 8-11; 16 luglio 1991, n. 349, id., 1991, I, 2617.

Sulla necessità che, nell'ipotesi di normativa di dettaglio, la qualifica zione come normativa fondamentale di riforma economico-sociale, con dizionante la potestà legislativa regionale, sia supportata dai principi desumibili dalla normativa medesima, cfr. Corte cost. 27 luglio 1994, nn. 355 e 354, id., 1995, I, 1111 e 1113.

Per una ipotesi particolare in cui la corte ha dichiarato la incostitu zionalità di una legge regionale esclusivamente con riferimento ad una

legge statale cronologicamente successiva ma da considerarsi tra le nor me fondamentali di riforma economico-sociale costituenti limite all'e sercizio della potestà legislativa regionale, v. Corte cost. 8 maggio 1995, n. 153 (G.U., la s.s., 12 maggio 1995, n. 20), commentata da Morelli, La «cedevolezza» della legislazione regionale esclusiva alla legge nazio nale successiva di grande riforma: tra abrogazione ed incostituzionalità sopravvenuta, in Giusi, civ., 1995, I, 1736.

In tema di violazione di norme statali espressive di principi fonda mentali della materia e/o attuazione di disposizioni comunitarie, cfr. Corte cost. 24 marzo 1994, n. 96, Foro it., 1994, I, 2057; 13 novembre

1992, n. 437, id., 1993, I, 331; 1° luglio 1992, n. 306, ibid., 332. In dottrina, oltre gli autori citati, v. Pascone, Vincolo paesistico ed

ambientale e riparto di competenze tra Stato e regione, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1994, 404; Malo, Limite delle norme fondamentali delle riforme economico sociali o limite degli interessi nazionali, in Re

gioni, 1994, 808; Uccella, «Norme fondamentali» in tema di riforma economico-sociale: il «cammino» della Corte costituzionanle e l'appor to della dottrina - Una breve rassegna, in Giur. it., 1992, I, 1, 1233; Paoletti, Grandi riforme e principi fondamentali nei rapporti tra Stato e regioni - Il problema dell''autoqualificazione, in Giur. costit., 1991, 3150; Siclari, Brevi note sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, in Giur.

it., 1987, IV, 434; Caravita, La giurisprudenza costituzionale in tema di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, in Foro it., 1986, I, 2691.

Il Foro Italiano — 1996.

ni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avvia

mento del bosco ceduto al governo ad alto fusto, ai tagli di

utilizzazione boschiva.

Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circon

dariale di Udine ritiene che l'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977 (qua le risulta a seguito delle integrazioni introdotte con il d.l. 27

giugno 1985 n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con

la 1. 8 agosto 1985 n. 431) — consentendo il taglio colturale

nei boschi e nelle foreste sottoposti a vincolo paesaggistico dal

la stessa disposizione, purché il taglio sia autorizzato in base

alle norme in materia forestale — limiti questa regola ai soli territori coperti da foreste e da boschi che non insistono in zone

che lo stesso art. 82 sottopone ad altro titolo a vincolo paesag

gistico. Per l'intervento in tali zone sarebbe sempre richiesta

l'autorizzazione prevista dalle norme di tutela delle bellezze na

turali (art. 7 1. n. 1497 del 1939). Queste norme statali sono qualificate come fondamentali di

riforma economico-sociale (art. 2 1. n. 431 del 1985) ed in quan to tali vincolanti anche per la legislazione della regione Friuli

Venezia Giulia. Ad avviso del giudice rimettente, la norma re

gionale denunciata, discostandosi da esse, contrasterebbe con

l'art. 116 Cost.

Il divieto di interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggi stico è anche assistito da sanzioni penali (art. 1 sexies d.l. n.

312 del 1985), sicché la norma denunciata, rendendo lecite nel

territorio della regione Friuli-Venezia Giulia condotte altrimenti

sanzionate penalmente, sarebbe in contrasto con gli art. 25, 2°

comma, e 3 Cost.

2. -1 due giudizi hanno ad oggetto la stessa disposizione legis lativa e pongono questioni identiche. Essi vanno pertanto riuni

ti per essere decisi con unica sentenza.

3. - L'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere disattesa.

Il giudice rimettente ha motivato, con argomentazioni ade

guate e non censurabili in questa sede, la rilevanza costituziona le della questione di legittimità sull'esito dei giudizi sottoposti al suo esame. Per procedere all'archiviazione degli atti, egli ri

tiene di dovere preliminarmente valutare se, applicando la nor

ma regionale della cui legittimità costituzionale dubita, la con

dotta degli indagati non costituisca illecito penale, oppure se, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che consente nella regione quella condotta che in ipotesi configura un reato

secondo la legge statale, manchi nelle persone sottoposte ad in

dagini preliminari l'elemento psicologico del reato.

4. - Il giudice rimettente fonda il dubbio di legittimità costi tuzionale, con riferimento a tutti i parametri indicati, sulla pre messa di un asserito contrasto tra la disciplina posta dalla legge statale, contenente norme qualificate come di riforma economico

sociale, e la regolamentazione dettata, per il territorio del Friuli

Venezia Giulia, dalla norma regionale denunciata. L'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977 consentirebbe il taglio colturale dei boschi, in

quanto tali sottoposti a vincolo paesaggistico, purché esso av

venga in conformità alla disciplina forestale e solo se i boschi non insistano su territori egualmente sottoposti al medesimo vin

colo. Diversa, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe la disci

plina dettata dall'art. 131, 10° comma, lett. b), 1. reg. n. 52

del 1991, che permetterebbe in ogni caso il taglio colturale con

l'autorizzazione forestale, senza che sia necessaria l'autorizza

zione paesaggistica prevista nell'ambito della protezione delle bellezze naturali dall'art. 7 1. n. 1497 del 1939.

Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso.

Esso vede del tutto differenziati l'interesse forestale e quello

paesaggistico, i quali, invece, nel sistema della generale prote zione di intere categorie di beni ambientali previsto dall'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977, si implicano e si integrano reciprocamen te. L'interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da

foreste e da boschi rimangano tali. L'interesse forestale tende,

proteggendo l'ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua

vita e la sua consistenza, mediante l'adozione di tecniche ap

propriate, elaborate dalle scienze forestali e non di rado recepi te in atti normativi. Per raggiungere questo scopo sono oppor tuni, e talvolta necessari, interventi di silvicoltura e di appro

priato taglio che, con la utilizzazione, permettono anche di

perseguire la finalità di protezione del bosco, considerato nel

suo insieme permanente e non nei singoli alberi che concorrono

a comporlo.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

L'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977, in un contesto di vincolo

paesaggistico generale per determinati territori, permette sem

pre l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni

permanenti dello stato dei luoghi. In questo ambito deve essere

collocato il taglio degli alberi, quando sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del bo sco. Questo intervento è già sottoposto a vigilanza e controllo, essendo per esso previsto l'obbligo di denuncia all'autorità fo

restale.

La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro com

plessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione fore

stale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo obiet

tivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, pre vede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia ne

cessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a so

vrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità gene rale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamen

te a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.

Così delineato il contenuto prescrittivo dell'art. 82 d.p.r. n.

616 del 1977, non risulta configurabile l'asserito contrasto con

tale disposizione della norma regionale denunciata, la quale, con

sentendo il taglio colturale del bosco senza autorizzazione pae

saggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della discipli na statale e si sottrae alle ipotesi di illegittimità costituzionale

prefigurate dalle ordinanze di rimessione.

Rimane estranea alla valutazione di legittimità costituzionale

della norma, essendo affidata alla competenza del giudice ri

mettente, la verifica delle concrete caratteristiche del taglio ese

guito nella specie, dovendo tale operazione essere conforme, per il bosco ceduo, alle prescrizioni delle norme vigenti in materia

forestale al fine di permettere il mantenimento e la conservazio

ne nel tempo del bosco.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

te le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, 10° com

ma, lett. b), 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n.

52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica), aggiunto dall'art. 23, 2° comma, 1. reg. 14 luglio 1992 n. 19, sollevate, in riferimento agli art. 3, 25, 2° comma, e 116 Cost., dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in

epigrafe.

II

Diritto. — 1. - Le questioni di legittimità costituzionale sot toposte all'esame della corte concernono la determinazione de

gli ambiti territoriali non sottoposti a vincolo paesaggistico, se

condo la disciplina dell'art. 11, lett. a), 1. reg. Piemonte 3 aprile 1989 n. 20, che detta norme in materia di beni culturali, am

bientali e paesistici. La norma denunciata prevede che il vincolo disposto per le

categorie di beni indicati dall'art. 82, 5° comma, d.p.r. 24 lu glio 1977 n. 616, aggiunto dall'art. 1 d.l. n. 312 del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri

ciascuna), non si applica, in conformità a quanto prevede la

legge statale, nelle zone territoriali interessate da agglomerati urbani storici o che siano già parzialmente edificate (zone A

e B previste dall'art. 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444), nonché — limitatamente alle parti comprese nei piani pluriennali di at

tuazione — nelle altre zone, come delimitate negli strumenti

urbanistici, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, nel peri metro del centro abitato. La stessa disposizione prevede inoltre

che il vincolo non si applica anche «nelle zone assimilate alle

zone "A" e "B" del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residuali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definite nei piani regolatori approvati ai sensi del titolo 9 1. reg. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive

modifiche ed integrazioni». Ad avviso del Pretore di Cuneo l'estensione della sottrazione

al vincolo paesistico, disposta dalla norma regionale denuncia

ta, contrasterebbe con gli art. 117 e 25 Cost., perché comporta una disciplina difforme dai principi fondamentali della legisla zione statale, che munisce le zone sottoposte a vincolo di una

Il Foro Italiano — 1996.

particolare tutela anche penale (art. 1 sexies d.l. n. 312 del 1985

e 20, lett. c, 1. n. 47 del 1985). 2. - I due giudizi, avendo ad oggetto la stessa disposizione

legislativa e prospettando identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - Le questioni sono fondate. L'art. 11, lett. a), 1. reg. Piemonte n. 20 del 1989, adottata

nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e di quelle delegate dall'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977, muta sotanzialmente, estendendolo, l'ambito

territoriale delle zone di particolare interesse ambientale sottrat

te al vincolo paesaggistico previsto dalla 1. n. 1497 del 1939, delimitato dall'art. 82, 6° comma, d.p.r. n. 616 del 1977. Difat

ti, la disposizione censurata, nella parte in cui assimila alle zone

territoriali sottratte al vincolo in conformità alla definizione del

legislatore statale altre a diverse zone che non presentano neces

sariamente le medesime caratteristiche o che sono poste al di

fuori dei centi edificati perimetrati, limita la tutela paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale con norme dotate

di particolare forza vincolante nei confronti della legislazione

regionale, in quanto qualificate come norme fondamentali di

riforma economiso-sociale (art. 2 1. n. 431 del 1985), ed alle

quali è da riconoscere tale natura. La diversa determinazione

operata dal legislatore regionale si pone quindi in contrasto con l'art. 117 Cost.

Deve essere pertanto dichiarata, con riferimento a tale para metro di giudizio, rimanendo assorbito ogni altro profilo, l'ille

gittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a), 1. reg. Pienonte n.

20 del 1989, nella parte in cui prevede che non si applica il

vincolo posto dall'art. 1 1. 8 agosto 1985 n. 431 «nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia resi

denziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua

e in quelle di completamento così definiti nei piani regolatori

approvati ai sensi del titolo III della 1. reg. 5 dicembre 1977

n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni». Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a), 1. reg. Piemonte 3 aprile 1989 n. 20 (norme in materia di beni cultura

li, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: «nelle zone

assimilate alle zone "A" e "B" del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia resi denziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua

e in quelle di completamento così definiti nei piani regolatori

approvati ai sensi del titolo III 1. reg. 5 dicembre 1977 n. 56

e successive modificazioni ed integrazioni».

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 dicembre 1995, n.

534 (Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 3 gennaio 1996, n.

1); Pres. Ferri, Est. Cheli; Regione Lombardia (Avv. G. F.

Ferrari, Luciani) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato

Fiumara). Conflitto di attribuzioni.

Agricoltura — Produzione lattiera — Quota comunitaria — Cir

colare di attuazione — Fattispecie — Non spettanza allo Sta

to — Annullamento (Cost., art. 3, 5, 11, 97, 117, 118; 1.

24 febbraio 1995 n. 46, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 23 dicembre 1994 n. 727 recante norme per

l'avvio degli interventi in agricoltura e per il rientro della pro duzione lattiera nella quota comunitaria, art. 2).

Non spetta allo Stato, e per esso al ministro per le risorse agrico

le, alimentari e forestali, dare attuazione alla l. 24 febbraio 1995

n. 46, mediante la circolare 31 marzo 1995 n. 4, la quale deve

essere conseguentemente annullata, nelle parti relative al cai

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