sentenza 29 gennaio 1996, n. 14 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 febbraio 1996, n. 6);Pres. Ferri, Est. Mirabelli; De Eccher, Stefanuto ed altri; interv. Regione Friuli-Venezia Giulia.Ord. G.i.p. Pret. Udine 29 aprile e 8 maggio 1995 (G.U., 1 a s.s., nn. 26 e 36 del 1995)Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 1537/1538-1541/1542Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190930 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'art. 205». Previsione, questa, che ulteriormente viene ribadita
dall'ultimo periodo del denunciato art. 223, 5° comma, con ri
ferimento all'impugnabilità del provvedimento di sospensione
provvisoria della patente, adottato ai sensi del 3° comma dello
stesso articolo, cioè con riguardo alle «altre ipotesi di reato per le quali è prevista sanzione amministrativa accessoria della so
spensione o della revoca della patente di guida».
Un'interpretazione della denunciata disposizione, che esclu
desse la specifica tutela approntata dagli art. 22 e 23 1. n. 689
del 1981 (di contenuto rescissorio e caratterizzata dai peculiari
poteri officiosi affidati al pretore, nonché dall'ampia area di
incidenza della pronuncia sul prowediemnto amministrativo) per i soli casi in cui dalla violazione delle norme di circolazione
stradale siano derivati lesioni personali od omicidio colposi, ur
terebbe palesemente contro la delineata omogeneità del sistema, determinando una divaricazione delle forme di ricorso al giudi ce (e conseguentemente dei relativi regimi probatori e poteri de
cisori), che non troverebbe giustificazione alcuna, tanto più ove si consideri la maggiore complessità dell'attività istruttoria di
ricostruzione e di valutazione (anche tecnico-peritale) del fatto
produttivo delle lesioni o dell'omicidio colposi, rispetto a quella concernente le altre ipotesi di reato indicate nella denunciata
norma.
La coerenza del complessivo impianto delle garanzie costrui to dal nuovo codice della strada rimane viceversa integra ove, al contrario, si ritenga estesa anche ai provvedimenti adottati
ex art. 223, 2° comma, la possibilità di accesso alla indicata
tutela davanti al pretore. Tutela che, del resto, da nessun dato
normativo risulta espressamente esclusa, e che sarebbe arbitra
rio considerare implicitamente non ammessa per il solo fatto che nella parte finale del successivo 5° comma si ammette inve
ce testualmente l'opposizione ai sensi dell'art. 205 avverso il
provvedimento di sospensione disposto «nelle altre ipotesi di
reato» indicate nel 3° comma.
Giova ricordare che tali altre ipotesi non erano contemplate
nell'originario testo dell'art. 223, il quale trattava solo delle so
spensioni disposte nelle ipotesi di reato regolate dall'art. 222, 2° e 3° comma, cioè nei soli casi di lesioni o di omicidio colpo si. Per cui quell'espressa previsione può essere ragionevolmente ricondotta all'intendimento del legislatore del 1993 di sottoli
neare che, in dette ipotesi, è bensì escluso il ricorso al ministero
dei trasporti previsto avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al 2° comma, ma rimane pur sempre am
messa l'opposizione ai sensi dell'art. 205. Opposizione che —
stante il generale richiamo fatto a questa stessa norma dall'art.
218, 5° comma — costituisce rimedio esperibile contro tutti i
provvedimenti di sospensione della patente, e dunque è da con
siderarsi ammessa sempre che non venga espressamente esclusa in singole fattispecie.
Accogliendo — nell'assenza di un diritto vivente, non ancora
formatosi in argomento — una consimile lettura adeguatrice della
denunciata norma, in aderenza alla ratio della norma stessa e
di tutto il sistema, rimane superato il dubbio di legittimità pro
spettato in parte qua con le ordinanze di rimessione. E che per tale interpretazione occorra optare, piuttosto che per quella con
traria presupposta da dette ordinanze, discende dal generale prin
cipio ermeneutico, già enunciato e più volte ribadito da questa
corte, secondo cui il giudice, nel procedere alla ricognizione del
contenuto normativo della disposizione da applicare, deve co
stantemente essere guidato dalla preminente esigenza del rispet to dei principi costituzionali e quindi, ove un'interpretazione si riveli configgente con alcuno di essi, è tenuto ad adottare
le possibili letture alternative ritenute aderenti al parametro co
stituzionale, altrimenti vulnerato (v., fra le tante, sentenze n.
419 e n. 149 del 1994, Foro it., 1994, I, 3348). 3.3. - Il necessario ricorso al detto generale principio erme
neutico vale anche per superare il diverso dubbio d'illegittimità
costituzionale, prospettato dal solo Pretore di La Spezia, relati
vamente all'asserita subordinazione dell'esercizio dell'azione giu diziaria alla preventiva proposizione del ricorso amministrativo
diretto al ministro dei trasporti. Al riguardo è da rammentare che proprio in materia di ricor
ribilità alla tutela giurisdizionale avverso provvedimenti sanzio
natoti di violazioni del codice della strada, questa corte ha già
ripetutamente precisato, per il caso di previsione legislativa del
previo esperimento di ricorsi amministrativi, che allorquando non siano comminate in modo espresso la preclusione o la de
li. Foro Italiano — 1996.
cadenza della tutela giudiziaria, questa deve comunque ritenersi
implicitamente consentita, in quanto diretta esplicazione dei prin
cipi proclamati dall'art. 24 Cost., cui l'intero sistema delle ga ranzie deve essere adeguato (sentenze nn. 311 e 255 del 1994,
ibid., 3327 e 3329, e ordinanza n. 315 del 1995). Nella specie, la norma censurata non contiene preclusioni o
condizionamenti di sorta; e dunque il giudice non è tenuto alla
lettura restrittiva datane dal rimettente, che appare in netto con
trasto con la interpretazione adeguatrice come sopra fornita dalla
corte, conformandosi alla quale viceversa si dissolvono i pro
spettati dubbi di legittimità costituzionale. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le que stioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, 5° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), così come
modificato dal d.leg. 10 settembre 1993 n. 360, sollevate, in
riferimento agli art. 3, 24 e 102 Cost., dai Pretori di Salerno, di Bologna e di La Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 gennaio 1996, n. 14
(Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 7 febbraio 1996, n. 6); Pres. Ferri, Est. Mirabelli; De Eccher, Stefanuto ed altri; interv. Regione Friuli-Venezia Giulia. Ord. G.i.p. Pret. Udi ne 29 aprile e 8 maggio 1995 (G.U., la s.s., nn. 26 e 36 del
1995).
Friuli-Venezia Giulia — Ambiente — Taglio colturale dei bo
schi — Vincoli paesaggistici — Normativa regionale — Regi me autorizzatorio forestale — Questione infondata di costitu
zionalità (Cost., art. 3, 25, 116; 1. cost. 31 gennaio 1963 n.
1, statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; 1. reg. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, norme regionali in materia di pianificazione territoriale e ur
banistica, art. 131).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
131, 10° comma, lett. b), l. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 no
vembre 1991 n. 52, aggiunto dell'art. 23, 2° comma, I. reg. 14 luglio 1992 n. 19, nella parte in cui, per l'ipotesi di taglio colturale dei boschi, anche se effettuato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, prevede la sola autorizzazione fore
stale, in riferimento agli art. 3, 25 e 116 Cost. (1)
(1-2) La Corte costituzionale conduce il sindacato di legittimità costi tuzionale assumendo come parametro del giudizio non solo il principio di riserva di legge statale in materia penale (Corte cost. 22 giugno 1995, n. 273, Foro it., 1996, I, 1191) ma altresì il limite che la regione incon tra nell'esercizio delle competenze legislative derivante dal fatto che la norma dello Stato che definisce l'ambito di operatività del vincolo pae saggistico deve essere considerata espressiva di una grande riforma economico-sociale (Corte cost. 27 giugno 1986, n. 151, id., 1986, I, 2690 con commento di Cozzuto Quadri, Stato, regioni e tutela am bientale: la l. 431/85 supera il vaglio della Corte costituzionale).
Con specifico riguardo alla sentenza 14/96, la corte, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, accoglie il principio secondo cui il taglio colturale dei boschi, in quanto tali soggetti a vincolo paesaggistico, può effettuarsi, al pari delle altre attività agro-silvo pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, con la sola autorizzazione del corpo forestale e senza che occorra autorizzazione paesaggistica (Cass. 4 febbraio 1993, De Lieto, id., Rep. 1994, voce Bellezze naturali, n. 24; Pret. Terni Amelia 19 ottobre 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 32). Lo stesso iter argomentativo della sentenza 14/96 che vale ad escludere qualsivo glia contrasto tra la disciplina dettata dalla legge regionale e la normati va statale portante norme fondamentali di riforma economico-sociale è seguito dalla precedente Corte cost. 16 maggio 1994, n. 178, id., 1994,
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1539 PARTE PRIMA 1540
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 marzo 1994, n. 110
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 aprile 1994, n. 15); Pres. Pescatore, Est. Mirabelli; Ferrerò, Franco, Bodino
ed altri; interv. Regione Piemonte. Ord. Pret. Cuneo 5 giu gno e 16 ottobre 1992 (G.U., la s.s., n. 42 del 1992 e n.
3 del 1993).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Piemonte — Ambiente — Vincolo paesaggistico — Esclusione con leg
ge regionale di determinate zone dal vincolo — Incostituzio nalità (Cost., art. 25, 117; 1. reg. Piemonte 3 aprile 1989 n.
20, norme in materia di beni culturali, ambientali e paesaggi
stici, art. 11).
È incostituzionale l'art. 11, lett. a), l. reg. Piemonte 3 aprile 1989
n. 20, nella parte in cui muta, estendendolo, l'ambito territo riale delle zone che sono sottratte al vincolo paesaggistico in
base ai criteri previsti dal legislatore statale con norme costi
tuenti principi fondamentali di riforma economico-sociale. (2)
Diritto. — 1. - Il dubbio di legittimità costituzionale investe l'art. 131, 10° comma, lett. b), 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52, aggiunto dall'art. 23, 2° comma, 1. reg. 14 luglio 1992 n. 19, che, tra le disposizioni di protezione delle
bellezze naturali, inserite nel contesto delle norme regionali in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, prevede che
non siano soggette all'autorizzazione richiesta nelle zone sotto
poste a vincolo paesaggistico (art. 82 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 in relazione all'art. 7 1. 29 giugno 1939 n. 1497) le operazio
I, 2339, che, per la categoria delle pertinenze edilizie in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, aveva ritenuto applicabile il regime autorizzato rio non cosiderando necessaria la concessione. In dottrina, sulla senten za 178/94, cfr. Ambrosi, Spunti (innovativi?) sui limiti della riserva statale in materia penale, in Giur. costit., 1995, 395.
Con la sentenza 110/94 invece la corte conferma l'orientamento giu risprudenziale consolidato e censura la disposizione regionale, che ave va delimitato le zone sottoposte a vincolo paesaggistico in modo diffor me da quanto stabilito dalla legge dello Stato, per violazione del limite delle grandi riforme.
In generale, sul limite delle norme fondamentali di riforma economico sociale e sul sindacato esercitato dalla corte in merito, tra le numerose
sentenze, v. Corte cost. 31 dicembre 1993, nn. 496 e 497, id., 1994, I, 672; 1° luglio 1993, n. 296, ibid., 673; 23 luglio 1992, n. 356, id., 1993, I, 1379; 20 luglio 1992, n. 341, ibid., 35; 27 dicembre 1991, n.
493, id., 1992, I, 1070; 9 dicembre 1991, n. 437, id., Rep, 1992, voce Friuli-Venezia Giulia, nn. 8-11; 16 luglio 1991, n. 349, id., 1991, I, 2617.
Sulla necessità che, nell'ipotesi di normativa di dettaglio, la qualifica zione come normativa fondamentale di riforma economico-sociale, con dizionante la potestà legislativa regionale, sia supportata dai principi desumibili dalla normativa medesima, cfr. Corte cost. 27 luglio 1994, nn. 355 e 354, id., 1995, I, 1111 e 1113.
Per una ipotesi particolare in cui la corte ha dichiarato la incostitu zionalità di una legge regionale esclusivamente con riferimento ad una
legge statale cronologicamente successiva ma da considerarsi tra le nor me fondamentali di riforma economico-sociale costituenti limite all'e sercizio della potestà legislativa regionale, v. Corte cost. 8 maggio 1995, n. 153 (G.U., la s.s., 12 maggio 1995, n. 20), commentata da Morelli, La «cedevolezza» della legislazione regionale esclusiva alla legge nazio nale successiva di grande riforma: tra abrogazione ed incostituzionalità sopravvenuta, in Giusi, civ., 1995, I, 1736.
In tema di violazione di norme statali espressive di principi fonda mentali della materia e/o attuazione di disposizioni comunitarie, cfr. Corte cost. 24 marzo 1994, n. 96, Foro it., 1994, I, 2057; 13 novembre
1992, n. 437, id., 1993, I, 331; 1° luglio 1992, n. 306, ibid., 332. In dottrina, oltre gli autori citati, v. Pascone, Vincolo paesistico ed
ambientale e riparto di competenze tra Stato e regione, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1994, 404; Malo, Limite delle norme fondamentali delle riforme economico sociali o limite degli interessi nazionali, in Re
gioni, 1994, 808; Uccella, «Norme fondamentali» in tema di riforma economico-sociale: il «cammino» della Corte costituzionanle e l'appor to della dottrina - Una breve rassegna, in Giur. it., 1992, I, 1, 1233; Paoletti, Grandi riforme e principi fondamentali nei rapporti tra Stato e regioni - Il problema dell''autoqualificazione, in Giur. costit., 1991, 3150; Siclari, Brevi note sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, in Giur.
it., 1987, IV, 434; Caravita, La giurisprudenza costituzionale in tema di norme fondamentali delle riforme economico-sociali, in Foro it., 1986, I, 2691.
Il Foro Italiano — 1996.
ni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avvia
mento del bosco ceduto al governo ad alto fusto, ai tagli di
utilizzazione boschiva.
Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circon
dariale di Udine ritiene che l'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977 (qua le risulta a seguito delle integrazioni introdotte con il d.l. 27
giugno 1985 n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con
la 1. 8 agosto 1985 n. 431) — consentendo il taglio colturale
nei boschi e nelle foreste sottoposti a vincolo paesaggistico dal
la stessa disposizione, purché il taglio sia autorizzato in base
alle norme in materia forestale — limiti questa regola ai soli territori coperti da foreste e da boschi che non insistono in zone
che lo stesso art. 82 sottopone ad altro titolo a vincolo paesag
gistico. Per l'intervento in tali zone sarebbe sempre richiesta
l'autorizzazione prevista dalle norme di tutela delle bellezze na
turali (art. 7 1. n. 1497 del 1939). Queste norme statali sono qualificate come fondamentali di
riforma economico-sociale (art. 2 1. n. 431 del 1985) ed in quan to tali vincolanti anche per la legislazione della regione Friuli
Venezia Giulia. Ad avviso del giudice rimettente, la norma re
gionale denunciata, discostandosi da esse, contrasterebbe con
l'art. 116 Cost.
Il divieto di interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggi stico è anche assistito da sanzioni penali (art. 1 sexies d.l. n.
312 del 1985), sicché la norma denunciata, rendendo lecite nel
territorio della regione Friuli-Venezia Giulia condotte altrimenti
sanzionate penalmente, sarebbe in contrasto con gli art. 25, 2°
comma, e 3 Cost.
2. -1 due giudizi hanno ad oggetto la stessa disposizione legis lativa e pongono questioni identiche. Essi vanno pertanto riuni
ti per essere decisi con unica sentenza.
3. - L'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere disattesa.
Il giudice rimettente ha motivato, con argomentazioni ade
guate e non censurabili in questa sede, la rilevanza costituziona le della questione di legittimità sull'esito dei giudizi sottoposti al suo esame. Per procedere all'archiviazione degli atti, egli ri
tiene di dovere preliminarmente valutare se, applicando la nor
ma regionale della cui legittimità costituzionale dubita, la con
dotta degli indagati non costituisca illecito penale, oppure se, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che consente nella regione quella condotta che in ipotesi configura un reato
secondo la legge statale, manchi nelle persone sottoposte ad in
dagini preliminari l'elemento psicologico del reato.
4. - Il giudice rimettente fonda il dubbio di legittimità costi tuzionale, con riferimento a tutti i parametri indicati, sulla pre messa di un asserito contrasto tra la disciplina posta dalla legge statale, contenente norme qualificate come di riforma economico
sociale, e la regolamentazione dettata, per il territorio del Friuli
Venezia Giulia, dalla norma regionale denunciata. L'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977 consentirebbe il taglio colturale dei boschi, in
quanto tali sottoposti a vincolo paesaggistico, purché esso av
venga in conformità alla disciplina forestale e solo se i boschi non insistano su territori egualmente sottoposti al medesimo vin
colo. Diversa, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe la disci
plina dettata dall'art. 131, 10° comma, lett. b), 1. reg. n. 52
del 1991, che permetterebbe in ogni caso il taglio colturale con
l'autorizzazione forestale, senza che sia necessaria l'autorizza
zione paesaggistica prevista nell'ambito della protezione delle bellezze naturali dall'art. 7 1. n. 1497 del 1939.
Questo presupposto interpretativo non può essere condiviso.
Esso vede del tutto differenziati l'interesse forestale e quello
paesaggistico, i quali, invece, nel sistema della generale prote zione di intere categorie di beni ambientali previsto dall'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977, si implicano e si integrano reciprocamen te. L'interesse paesaggistico richiede che i territori coperti da
foreste e da boschi rimangano tali. L'interesse forestale tende,
proteggendo l'ambiente, a preservare nel tempo il bosco, la sua
vita e la sua consistenza, mediante l'adozione di tecniche ap
propriate, elaborate dalle scienze forestali e non di rado recepi te in atti normativi. Per raggiungere questo scopo sono oppor tuni, e talvolta necessari, interventi di silvicoltura e di appro
priato taglio che, con la utilizzazione, permettono anche di
perseguire la finalità di protezione del bosco, considerato nel
suo insieme permanente e non nei singoli alberi che concorrono
a comporlo.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
L'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977, in un contesto di vincolo
paesaggistico generale per determinati territori, permette sem
pre l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazioni
permanenti dello stato dei luoghi. In questo ambito deve essere
collocato il taglio degli alberi, quando sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni forestali e rientri nel normale governo del bo sco. Questo intervento è già sottoposto a vigilanza e controllo, essendo per esso previsto l'obbligo di denuncia all'autorità fo
restale.
La preservazione nel tempo di boschi e foreste nella loro com
plessiva integrità costituisce lo scopo sia della protezione fore
stale che di quella paesaggistica generale. In vista di questo obiet
tivo, la legge statale, sottoponendo a vincolo tutti i boschi, pre vede che il taglio colturale e le altre operazioni ammesse possano essere compiute con autorizzazione forestale, senza che sia ne
cessaria anche l'autorizzazione paesaggistica, che verrebbe a so
vrapporsi e ad iterare il contenuto della prima. La finalità gene rale di conservazione dei boschi nel tempo, che caratterizza la norma di protezione, non muta e non può operare diversamen
te a seconda del territorio sul quale il bosco stesso insiste.
Così delineato il contenuto prescrittivo dell'art. 82 d.p.r. n.
616 del 1977, non risulta configurabile l'asserito contrasto con
tale disposizione della norma regionale denunciata, la quale, con
sentendo il taglio colturale del bosco senza autorizzazione pae
saggistica, rispecchia sostanzialmente il contenuto della discipli na statale e si sottrae alle ipotesi di illegittimità costituzionale
prefigurate dalle ordinanze di rimessione.
Rimane estranea alla valutazione di legittimità costituzionale
della norma, essendo affidata alla competenza del giudice ri
mettente, la verifica delle concrete caratteristiche del taglio ese
guito nella specie, dovendo tale operazione essere conforme, per il bosco ceduo, alle prescrizioni delle norme vigenti in materia
forestale al fine di permettere il mantenimento e la conservazio
ne nel tempo del bosco.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
te le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131, 10° com
ma, lett. b), 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n.
52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed
urbanistica), aggiunto dall'art. 23, 2° comma, 1. reg. 14 luglio 1992 n. 19, sollevate, in riferimento agli art. 3, 25, 2° comma, e 116 Cost., dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Udine con le ordinanze indicate in
epigrafe.
II
Diritto. — 1. - Le questioni di legittimità costituzionale sot toposte all'esame della corte concernono la determinazione de
gli ambiti territoriali non sottoposti a vincolo paesaggistico, se
condo la disciplina dell'art. 11, lett. a), 1. reg. Piemonte 3 aprile 1989 n. 20, che detta norme in materia di beni culturali, am
bientali e paesistici. La norma denunciata prevede che il vincolo disposto per le
categorie di beni indicati dall'art. 82, 5° comma, d.p.r. 24 lu glio 1977 n. 616, aggiunto dall'art. 1 d.l. n. 312 del 1985 (tra i quali le sponde dei corsi d'acqua per una fascia di 150 metri
ciascuna), non si applica, in conformità a quanto prevede la
legge statale, nelle zone territoriali interessate da agglomerati urbani storici o che siano già parzialmente edificate (zone A
e B previste dall'art. 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444), nonché — limitatamente alle parti comprese nei piani pluriennali di at
tuazione — nelle altre zone, come delimitate negli strumenti
urbanistici, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, nel peri metro del centro abitato. La stessa disposizione prevede inoltre
che il vincolo non si applica anche «nelle zone assimilate alle
zone "A" e "B" del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia residuali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua e in quelle di completamento così definite nei piani regolatori approvati ai sensi del titolo 9 1. reg. 5 dicembre 1977 n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni». Ad avviso del Pretore di Cuneo l'estensione della sottrazione
al vincolo paesistico, disposta dalla norma regionale denuncia
ta, contrasterebbe con gli art. 117 e 25 Cost., perché comporta una disciplina difforme dai principi fondamentali della legisla zione statale, che munisce le zone sottoposte a vincolo di una
Il Foro Italiano — 1996.
particolare tutela anche penale (art. 1 sexies d.l. n. 312 del 1985
e 20, lett. c, 1. n. 47 del 1985). 2. - I due giudizi, avendo ad oggetto la stessa disposizione
legislativa e prospettando identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni sono fondate. L'art. 11, lett. a), 1. reg. Piemonte n. 20 del 1989, adottata
nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il d.p.r. 15 gennaio 1972 n. 8 e di quelle delegate dall'art. 82 d.p.r. n. 616 del 1977, muta sotanzialmente, estendendolo, l'ambito
territoriale delle zone di particolare interesse ambientale sottrat
te al vincolo paesaggistico previsto dalla 1. n. 1497 del 1939, delimitato dall'art. 82, 6° comma, d.p.r. n. 616 del 1977. Difat
ti, la disposizione censurata, nella parte in cui assimila alle zone
territoriali sottratte al vincolo in conformità alla definizione del
legislatore statale altre a diverse zone che non presentano neces
sariamente le medesime caratteristiche o che sono poste al di
fuori dei centi edificati perimetrati, limita la tutela paesistica ed ambientale disposta dal legislatore statale con norme dotate
di particolare forza vincolante nei confronti della legislazione
regionale, in quanto qualificate come norme fondamentali di
riforma economiso-sociale (art. 2 1. n. 431 del 1985), ed alle
quali è da riconoscere tale natura. La diversa determinazione
operata dal legislatore regionale si pone quindi in contrasto con l'art. 117 Cost.
Deve essere pertanto dichiarata, con riferimento a tale para metro di giudizio, rimanendo assorbito ogni altro profilo, l'ille
gittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a), 1. reg. Pienonte n.
20 del 1989, nella parte in cui prevede che non si applica il
vincolo posto dall'art. 1 1. 8 agosto 1985 n. 431 «nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia resi
denziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua
e in quelle di completamento così definiti nei piani regolatori
approvati ai sensi del titolo III della 1. reg. 5 dicembre 1977
n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni». Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lett. a), 1. reg. Piemonte 3 aprile 1989 n. 20 (norme in materia di beni cultura
li, ambientali e paesistici), limitatamente all'inciso: «nelle zone
assimilate alle zone "A" e "B" del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444
e cioè nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia resi denziali che produttive a capacità insediativa esaurita o residua
e in quelle di completamento così definiti nei piani regolatori
approvati ai sensi del titolo III 1. reg. 5 dicembre 1977 n. 56
e successive modificazioni ed integrazioni».
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 dicembre 1995, n.
534 (Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 3 gennaio 1996, n.
1); Pres. Ferri, Est. Cheli; Regione Lombardia (Avv. G. F.
Ferrari, Luciani) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato
Fiumara). Conflitto di attribuzioni.
Agricoltura — Produzione lattiera — Quota comunitaria — Cir
colare di attuazione — Fattispecie — Non spettanza allo Sta
to — Annullamento (Cost., art. 3, 5, 11, 97, 117, 118; 1.
24 febbraio 1995 n. 46, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 23 dicembre 1994 n. 727 recante norme per
l'avvio degli interventi in agricoltura e per il rientro della pro duzione lattiera nella quota comunitaria, art. 2).
Non spetta allo Stato, e per esso al ministro per le risorse agrico
le, alimentari e forestali, dare attuazione alla l. 24 febbraio 1995
n. 46, mediante la circolare 31 marzo 1995 n. 4, la quale deve
essere conseguentemente annullata, nelle parti relative al cai
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