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sentenza 29 novembre 1985; Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari (Avv....

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sentenza 29 novembre 1985; Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari (Avv. Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda) Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1986), pp. 1989/1990-1993/1994 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180761 . Accessed: 25/06/2014 00:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 00:16:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 29 novembre 1985; Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari (Avv. Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda)

sentenza 29 novembre 1985; Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari (Avv.Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1986), pp. 1989/1990-1993/1994Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180761 .

Accessed: 25/06/2014 00:16

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Tuttavia, come è stato giustamente osservato, l'asistematicità dei

testi normativi e lo scarso tecnicismo che in essi si riscontra non

possono mai consentire all'interprete di ignorare gli insuperabili dati testuali che impongono di distinguere nettamente « l'efficacia vincolante tra le parti » (art. 823, ult. comma, novellato) del lodo

non depositato dall'efficacia di sentenza che allo stesso lodo, ancora oggi, è conferita soltanto dal deposito tempestivo e dal

successivo exequatur (art. 825, 4° e 5° comma, novellato). Cosi

come non è possibile trascurare, senza violare fondamentali

canoni ermeneutici, che anche dopo la riforma sono rimaste

vigenti quelle norme che individuano l'atto oggetto delle impu gnazioni per nullità e per revocazione nella « sentenza arbitrale »

(art. 827) ed intendono per tale, non il semplice lodo sottoscritto, ma l'atto complesso scaturente dalla sequenza procedimentale lodo depositato decreto di esecutività pretorile.

Lo confermano le successive norme dell'art. 828, 1° e 3°

comma, c.p.c., le quali condizionano anche esse la proponibilità

dell'impugnazione per nullità ad una sentenza (arbitrale) deposita ta ed un lodo dichiarato esecutivo, laddove, rispettivamente, fanno

riferimento a quello in cui « la sentenza è depositata » per indicare il giudice del luogo competente a decidere ed alla data del provvedimento col quale è stato dichiarato esecutivo il lodo

per fissare il dies a quo del termine lungo dell'impugnazione. Testi normativi di significato tanto inequivoco mal si prestano

ad interpretazioni c.d. correttive, ma nella sostanza eversive del

sistema, che tendano ad accreditare, sia pure ai limitati effetti

dell'impugnabilità l'equivalenza tra lodo non depositato e sentenza

arbitrale. È la legge, infatti, che ricollega alle due figure in raffronto effetti tipologicamente distinti in relazione a due mo menti cronologicamente e processualmente diversi e che considera

oggetto dell'impugnazione per nullità solo la sentenza arbitrale. E

ciò, non perché in questa il lodo assuma un'assenza e un

contenuto intrinsecamente diversi da quelli che aveva prima del

deposito, ma unicamente perché il lodo con l'exequatur pretorile consegue quella speciale efficacia che gli arbitri non avevano il

potere di attribuirgli. Il decreto di esecutività del pretore per la scarsa incisività del

controllo sul dictum degli arbitri può essere considerato effetti vamente una povera cosa; ma è certo anche che esso è l'atto che riveste di imperatività il lodo e gli conferisce quell'efficacia di sentenza impugnabile che altrimenti non potrebbe conseguire, stante la riserva di giurisdizione che l'art. 102 Cost, prevede per i

giudici statuali. Dal che l'inanità di ogni sforzo che, facendo leva sull'intima essenza dell'atto, pretenda di equiparare il lodo non

depositato alla sentenza arbitrale, prescindendo dall'exequatur pretorile.

Né a sminuire la validità di tale conclusione giova argomentare dall'art. 825, 2° comma, c.p.c., per sostenere che il deposito serve a fornire alla parte vittoriosa un titolo per l'esecuzione e non per far conseguire al lodo l'efficacia di sentenza, essendo stato inci

sivamente opposto che l'espressione « la parte che intende fare

eseguire il lodo... è tenuta a depositarlo » ripete in forma ellittica lo stesso concetto di cui al successivo 4" comma e, cioè, che il deposito è necessario per l'attribuzione al lodo di effetti

giurisdizionali sia ai fini della sua esecuzione, sia ai fini della sua

impugnazione per nullità e per revocazione. Rimane indubbiamente il problema dell'individuazione dei mez

zi d'impugnazione sia in pendenza del termine per il deposito, sia

dopo che il termine sia decorso senza che il lodo sia depositato. Ma le gravi difficoltà che tale problema pone, mentre da una

parte non giustificano il tentativo di aggirarle, sostituendo al

sistema vigente un altro disancorato da ogni appiglio testuale, dall'altra parte esulano dalle esigenze di decisione della presente controversia.

Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'attrice e l'avv.

Rodolfo Ronzana, convenuto in proprio « per quanto occorra », la società Co.e.d.i. s.r.l. nella sua comparsa conclusionale ha

chiarito che l'atto di citazione era stato notificato all'avv. Ronza

na quale procuratore dell'Europetrol e che, quindi, la costituzione

in giudizio di costui appariva priva di senso; con ciò implicita mente dichiarando che contro di lui non aveva proposto alcuna

domanda. Deve dichiararsi, pertanto, l'estraneità del convenuto al

presente giudizio e disporsene l'estromissione. (Omissis)

CORTE D'APPELLO DI MILANO; sentenza 29 novembre 1985;

Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari

(Avv. Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda).

CORTE D'APPELLO DI MILANO;

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. —

Liquidazione coatta amministrativa — Azione per il recupero dell'indennizzo — Titolarità (L. 24 dicembre 1969 n. 990,

assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 23

dicembre 1976 n. 857, modifica della disciplina dell'assicura

zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir

colazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 26 settembre

1978 n. 576, agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del

personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa).

Assicurazione (contratto di) — Inadempimento dell'assicuratore — Risarcimento del maggior danno conseguente a svalutazione

monetaria — Riconoscimento (Cod. civ., art. 1124).

È riconosciuto all'assicurato il diritto ad agire, per il recupero dell'indennizzo (quota a carico dell'assicurazione in quanto rientrante nei limiti del massimale di polizza) corrisposto al

danneggiato, contro il fondo di garanzia per le vittime della

strada rappresentato ex lege dalla impresa cessionario del

portafoglio della compagnia assicuratrice in stato di liquidazio ne coatta amministrativa. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. La sentenza precisa che, avvenuto il trasferimento del portafoglio di una compagnia assicuratri ce in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria è rap presentante ex lege del fondo di garanzia e come tale legittimata passiva nelle azioni promosse dagli aventi diritto contro il fondo

medesimo; tra questi va annoverato anche l'assicurato, in virtù dell'art. 13 di. 857/76, non pregiudicato dal mutamento dell'ente cui è affidata la rappresentanza processuale del fondo come disposto dal successivo di. 576/78.

Per ciò che concerne la legittimazione attiva dell'assicurato nei confronti del rappresentante processuale del fondo, v. Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 637, Foro it., Rep. 1982, voce Assicurazione (contrat to), n. 315, nella cui motivazione si ribadisce che, sul norma le regime previsto dalla 1. 990/69 per il caso di l.c.a. del

l'impresa assicuratrice, si è inserito l'art. 13 di. 857/76 in for za del quale non soltanto il danneggiato ma anche l'assicurato

possono far valere i loro crediti direttamente nei confronti del fondo di garanzia e, per esso, dell'impresa designata ex art. 20 1. 990/69. Le

argomentazioni della corte vengono riprese dalla nota di C. De Marco, Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a.-. alcuni temi giuridici al vaglio delle sez. un. civili, in Assicura

zioni, 1982, III, 105, nel senso che «con l'art. 13 della mindri

forma, il legislatore si è preoccupato, giustamente, anche della po sizione giuridica degli assicurati per la r.c.a. con imprese in stato di l.c.a., per i soli casi in cui sia intervenuta dichiarazione di

insolvenza... stabilendo, al fine di una più concreta e diretta

tutela, che anch'essi possano far valere i loro diritti derivanti dal

contratto di assicurazione (nell'ipotesi, tutt'altro che remota, di paga mento al terzo danneggiato effettuato dall'assicurato per effetto di condanna pronunciata direttamente nei suoi confronti o per effetto di transazione direttamente stipulata con il terzo per prevenire la lite), rivolgendosi all'impresa designata...»; ancora Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 636, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 36, (con nota di E. Cerasa Sulle azioni del danneggiato e dell'assicurato dopo la

liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, in Giur.

comm., 1982, II, 741), in cui si precisa che: «quando un'impresa esercente l'assicurazione obbligatoria della r.c. venga posta in l.c.a., legittimata passiva nel giudizio promosso dal danneggiato, o do

po l'entrata in vigore del di. 857/76 dall'assicurato, è esclusiva

mente l'impresa designata e non anche il fondo dii garanzia o il

commissario liquidatore »; Cass. 6 gennaio 1979, n. 59, Foro it., 1979,

I, 992, nel senso che « l'art. 13 di. 857/76, che estende agli assicu rati preso imprese assicurative della r.c. che si trovino in stato di l.c.a.

con dichiarazione di insolvenza, la legittimazione ad agire nei con

fronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 1. 990/69, si riferisce

unicamente a crediti verso imprese messe in stato di liquidazione dopo l'entrata in vigore di tale legge); in dottrina, v. E. ìPasanisi, Noterelle

minime sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e procedure concorsuali

nella l.c.a., in Dir e pratica assic., 1980, 171, secondo cui « nessu

na condizione è posta all'azione del danneggiato o dell'assicura

to contro l'impresa designata »; E. Cerasa, op. cit., a cud dire « era

logico che il legislatore non potesse dismettere ![le ragioni di] tutela

nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice fosse posta in l.c.a. abbandonan

do all'alea del pagamento in moneta fallimentare, i diritti di credito

del danneggiato e dell'assicurato ». Per quanto riguarda l'attribuzione della rappresentanza processuale

del fondo di garanzia all'impresa cessionaria, anziché all'impresa

designata ex art. 20 1. 990/69, quando sia stato disposto il tra

sferimento a questa del portafoglio di una compagnia assicu

rativa dichiarata in l.c.a., v. Trib. Napoli 9 aprile 1984, Foro

it., Rep. 1984, voce cit., n. 192, secondo cui « l'azione di risarcimento

Il Foro Italiano — 1986.

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1991 PARTE PRIMA 1992

L'inadempimento dell'obbligo di rifondere all'assicurato quanto

questi abbia corrisposto a titolo di indennizzo al terzo danneg

giato obbliga la compagnia assicuratrice (e in sua vece, quando sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionario del portafoglio), a risarcire l'ulteriore danno sofferto dall'assicurato per effetto della svalutazione monetaria, nei limiti

della difesa che un normale impiego bancario avrebbe consen

tito. (2)

Svolgimento del processo. — Amilcare Ferrari, titolare di

polizza di responsabilità civile automobilistica stipulata con la

Compagnia italiana di Sicurtà (CIS), a seguito d'incidente stradale

avvenuto il 18 ottobre 1974 venne condannato con sentenza del

Tribunale di Lodi passata in giudicato al pagamento di lire

8.600.000 in favore del danneggiato Luigi Severgnini a conclusione

di processo per lui gestito da detto assicuratore. Ricevuta la

notifica del precetto per l'esecuzione di questa sentenza, il Ferra

ri, con citazione del 18 ottobre 1978, chiamò in giudizio la CIS

s.p.a. per chiederne la condanna al pagamento diretto a favore

del danneggiato della somma di tre milioni, pari al massimale di

polizza oltre alla rivalutazione, agli interessi ed al maggior danno

derivante dal persistente inadempimento della convenuta. A seguito dell'ammissione di questa, con decreto del 28 maggio

1979 (in G. U. del 6 giugno 1979), alla liquidazione coatta

amministrativa, il processo venne interrotto e successivamente

riassunto nei confronti del liquidatore della CIS e della s.p.a. CARD impresa cessionaria del portafoglio della prima, nella

qualità di rappresentante del fondo di garanzia per le vittime

della strada.

Il commissario liquidatore eccepì la carenza di giusdizione del

giudice ordinario; l'impresa cessionaria invece il difetto di legit timazione passiva.

dei danni verificatisi prima che l'assicuratore sia stato messo in

liquidazione coatta amministrativa con cessione del portafoglio ad altra

impresa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa cessionaria in

nome del fondo di garanzia convenendola in giudizio; la condanna al

pagamento dell'indennizzo deve quindi essere pronunciata ... contro

l'impresa cessionaria »; in senso conforme Cass. 9 agosto 1983, n.

5315, id., 1983, I, 2753, (con nota di M. Pogliani, Impresa desi

gnata e impresa cessionaria come strumenti differenti della l.c.

dell'assicuratore r.c.a., in Resp. civ., 1984, 196) richiamata dall'estenso re della sentenza in epigrafe, in cui si legge: « con la cessione del

portafoglio e con i compiti assegnati dalla legge all'impresa cessionaria, non c'è più spazio, nell'ipotesi che l'impresa assicuratrice sia posta in

liquidazione coatta, per la designazione di una diversa impresa ai find

previsti degli art. 19 e 20 1. 990/69, ma che, proprio per questo, la

prima, pur nel quadro della nuova legge, svolge la stessa funzione

della impresa designata »; in dottrina, v. U. Gentile II fondo di

garanzia per le vittime della strada, in Assicurazioni, 1980, I, 438 (« è

innegabile che, a seguito del pagamento in favore dei danneggiati o

degli assicurati da parte dell'I.n.a. dell'importo corrispondente all'in

dennizzo liquidato dall'impresa cui è trasferito a norma del

d.l. 576/78 il portafoglio dell'impresa in l.c.a., lo stesso istitu

to è surrogato nei diritti vantati dagli stessi assicurati o dan

neggiati nei confronti dell'impresa in liquidazione »); C. Caianiel

LO, Liquidazione coatta amministrativa di impresa assicuratrice', ancora

in tema di legittimazione passiva dell'azione di danno e di proseguibi lità dei giudizi in corso, in Dir. e pratica assic., 1984, 289, 292, per il

quale « è ben noto che con il d.l. 576/78 è stato introdotto un nuovo

sistema con il quale non soltanto i poteri liquidatori, ma anche la

legittimazione passiva processuale delle relative azioni di dan

no sono stati attribuiti ad un'impresa cessionaria del porta

foglio dell'impresa posta in l.c.a. Con siffatto novello mec

canismo, all'impresa cessionaria sono devoluti, in via esclusiva per tutto il territorio nazionale, i poteri di liquidazione dei danni pregressi

per conto dell'I jn.a.-gestione autonoma del fondo di garanzia per le

vittime della strada. Alla stessa viene riconosciuta anche la legittima zione passiva all'azione del soggetto creditore in nome dell'I .n.a.-fondo

di garanzia ».

(2) La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale consoli

dato nel senso di annoverare il debito di indennizzo, scaturente dal

contratto assicurativo, fra quelli di natura pecuniaria; come tale, esso

comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale

maggior danno, a norma del 2° comma dell'art. 1224 c.c., quando la

prestazione sia ritardata senza giusta causa. In senso conforme v. Cass.

2 aprile 1984, n. 2163, Foro it., Rep. 1984, voce Assicurazione

(contratto), n. 167, la quale aggiunge che « tale obbligazione in quanto

accessoria e riconducibile ad un'autonoma causa di debito, resta

svincolata dalla limitazione costituita dal massimale »; e, più di

recente, Cass. 11 gennaio 1986, n. 113, id., 1986, I, 673, con nota di

R. Pardolesi. Con riferimento ai criteri in base ai quali computare il danno

conseguente a svalutazione monetaria, v., da ultimo, Cass., sez. un., 3

aprile 1986, n. 2368, ibid., 1265, con note di R. Pardolesi e di A.

Amatucci e col. 1539, con nota di G. Valcavi.

Con sentenza 16 dicembre 1982-28 febbraio 1983 il Tribunale

di Milano condannò la CARD nella predetta qualità al pagamen

to di lire 600.000 per danno alla persona e lire 2.900.000 (dedotta

la frachigia di lire 100.000) per danno a cose oltre a rivalutazione

interessi e spese processuali, distratte a favore del difensore

dell'autore. (Omissis)

Motivi della decisione. — Con il primo ed il secondo motivo

si lamenta che il primo giudice abbia ignorato che ad agire in

giudizio non era il danneggiato bensì lo stesso assicurato per la

responsabilità civile ed abbia perciò erroneamente applicato la

disciplina dettata dalla I. 24 novembre 1978 n. 738 a tutela

dei terzi danneggiati per il caso che i responsabili fossero

assicurati con imprese cadute in l.c.a. Con il terzo moti

tivo si deduce che: a) la cessione del portafoglio assicura

tivo della CIS alla CARD non può avere effetto sui sinistri

occorsi anteriormente all'ammissione alla liquidazione coat

ta; b) il risarcimento dei sinistri anteriori al decreto di li

quidazione non compete all'impresa cessionaria bensì al fondo

di garanzia per le vittime della strada a norma dell'art. 19, lett.

c), 1. 990/69 correlato all'art. 4 1. 738/78; c) la legittimazione

attiva nei confronti di detto fondo, rappresentato necessariamente

in giudizio dall'impresa cessionaria, è attribuita dall'art. 4 cit.

soltanto al danneggiato; d) la posizione dell'assicurato è tutelata

soltanto dalla legge fallimentare.

Tutti i motivi debbono essere esaminati congiuntamente in

quanto nel loro complesso sono tesi a negare che la normativa

speciale dettata dalle norme di legge sull'assicurazione obbligato

ria attribuisca all'assicurato l'azione per il recupero dell'indenniz

zo anche nei confronti dello speciale fondo di garanzia istituito

con la 1. n. 990/69 (art. 19). Come ha più volte avuto occasione

di affermare la Corte suprema (v. sentenze a sezioni unite 636 e

823 del 1982, Foro it., Rep. 1982, voce Assicurazione (contratto),

nn. 316, 323; e 2677 del 1983, id., Rep. 1983, voce cit., n.

261) l'originario sistema normativo dettato dalla 1. 24 dicembre

1969 n. 990 per il caso che l'impresa assicuratrice venisse

sottoposta (come nel caso in esame) a liquidazione coatta dopo

l'entrata in vigore di detta legge, affidava la liquidazione ed il

pagamento degli indennizzi all'impresa designata ex art. 20 della

legge cit. la quale poi poteva insinuarsi al passivo della liquida

zione coatta (art. 29). In tal sistema è venuto poi ad inserirsi

l'art. 13 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. in 1. n. 39/77) il

quale prevede la possibilità di far valere direttamente il credito

nei confronti del fondo di garanzia (e per esso dell'impresa

designata) non soltanto a favore del danneggiato, secondo l'origi

naria previsione, ma anche dell'assicurato.

Completato il sistema normativo con il d. 1. n. 576 del

1978 (secondo cui « con il decreto che promuove la l.c.a.

di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni del

la responsabilità civile per i danni causati dalla circola

zione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il

trasferimento d'ufficio del portafoglio... ad altra impresa che

abbia manifestato il suo consenso ») numerosi problemi interpre

tativi sono insorti a causa del non sempre chiaro collegamento

fra i tre successivi provvedimenti legislativi. E uno di essi è

proprio quello posto della estensione o meno della titolarità dell'a

zione contro il fondo di garanzia rappresentato dall'impresa ces

sionaria anche all'assicurato.

A giudizio della corte al quesito deve essere data risposta

affermativa.

Posto che l'azione diretta nei confronti del fondo era stata,

come si è osservato, attribuita all'assicurato dall'art. 13 1. 990/69,

diverse considerazioni inducono a ritenere che siffatta titolarità

debba essere mantenuta anche se, a seguito delle riferite mo

difiche legislative, è mutato l'ente cui è stata affidata la rappre

sentanza processuale del fondo stesso.

In primo luogo deve rilevarsi che quali che siano le immediate

finalità della 1. del 1978 è certo che essa non ha inteso restringere

le finalità solidaristiche e di rapidità della precedente normativa

sicché i principi fondamentali di questa non possono ritenersi

abrogati o modificati in mancanza di espresse clausole legislative.

Corollario di questo postulato è che, non essendovi più spazio, a

seguito della cessione del portafoglio e della definizione dei

compiti dell'impresa cessionaria, per la designazione di una diver

sa impresa (Cass. 9 agosto 1983, n. 5315, id., 1983, I, 2753, in

motivazione), la prima nel nuovo sistema svolge tutte le funzioni

già affidate alla seconda fra cui quella di rappresentare il fondo

nei procedimenti instaurati dagli assicurati ex art. 13 1. 990/69.

La contraria soluzione condurrebbe a ritenere abrogato tacitamen

te l'art. 13 cit. poiché non potendo l'assicurato agire nei confronti

Il Foro Italiano — 1986.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

del fondo, rappresentato dall'impresa designata ex art. 20 1. cit. or

mai espulsa dal sistema, egli verrebbe sostanzialmente privato della

possibilità di agire nei confronti del fondo, rappresentato esclusiva mente dall'impresa cessionaria. Il riconoscimento della permanenza dell'azione dell'assicurato verso il fondo di garanzia per le vittime della strada, anche dopo la riforma del 1978, non è quindi il risulta

to di una scorretta interpretazione estensiva dell'art. 13 cit. come si sostiene dall'appellante, ma soltanto il risultato dell'interpretazione sistematica di un corpo di norme che hanno identiche finalità. A

suffragare la soluzione ora prospettata concorre anche un ar

gomento testuale.

L'art. 3 1. 24 novembre 1978 n. 738 dispone che « per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempi mento dell'obbligo di cui alla 1. 24 dicembre 1969, l'impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell'I.n.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada... ».

Orbene se si accredita al legislatore l'uso di un linguaggio tecnicamente controllato deve riconoscersi che nel rapporto trila

terale assicuratore - assicurato - danneggiato l'unica obbligazione di natura indennitaria è quella che nei confronti dell'assicu

rato grava sull'assicuratore che si è assunto per contratto l'obbli

go di tenere il primo indenne di quanto dovrà pagare al terzo

danneggiato (art. 1917 c.c.), avendo l'obbligazione verso il

danneggiato natura risarcitoria. È pur vero che l'art. 3 cit.

riguarda i sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di

liquidazione ma devesi considerare che il successivo art. 4, che

concerne i danni verificatisi anteriormente alla liquidazione, per identificare i titolari del diritto sostanziale e dell'azione derivanti dal sinistro nei confronti del fondo di garanzia usa il termine

« creditori » che nel sistema normativo risultante dal codice civile e dalle leggi speciali sull'assicurazione obbligatoria è idoneo ad

indicare sia il soggetto attivo dell'obbligazione contrattuale inden

nitaria sia il titolare del credito risarcitorio derivante dall'illecito.

Il negare, come fa l'appellante, l'ambivalenza del termine adopera to dal cit. art. 4 è frutto di una interpretazione restrittiva del

significato letterale della norma che non trova giustificazione nelle

finalità della stessa, posto che, in difetto di un'espressa deroga, non possono attribuirsi all'impresa cessionaria compiti diversi da

quelli attribuiti all'impresa designata ex art. 20 1. 990/69 della

quale la prima ha assunto posizione e funzioni (Cass. 9 agosto

1983, cit., in motivazione).

Deve pertanto riconoscersi alla s.p.a. CARD in qualità di

rappresentante ex lege della gestione I.n.a. del fondo di garanzia la legittimazione passiva nei confronti dell'azione promossa da

Amilcare Ferrari assicurato per la responsabilità civile automobi

listica presso la CIS il cui portafoglio è stato ceduto alla CARD

successivamente al sinistro di cui l'attore è stato riconosciuto

responsabile. Deve ritenersi precluso il riesame delle statuizioni

relative alla liquidazione del danno operata dal primo giudice dal

momento che i motivi dell'appello riguardano esclusivamente la

legittimazione dell'appellante e cioè questione distinta ed autono

ma da quella concernente il quantum (cfr. Cass. 5 novembre 1979, n.

5713, id., Rep. 1979, voce Procedimento civile, n. 191). (Omissis)

TRIBUNALE DI GENOVA; decreto 20 giugno 1986; Pres.

Salafia; Soc. Prefumo + 904.

TRIBUNALE DI GENOVA;

Società — Società per azioni e a responsabilità limitata —

Mancato adeguamento del capitale — Decreto di nomina del

liquidatore — Iscrizione d'ufficio — Condizioni (Cod. civ., art.

2450 bis; 1. 16 dicembre 1977 n. 904, modifiche alla disciplina

dell'i.r.p.e.g. e al regime tributario dei dividendi ed aumenti di

capitale in materia fiscale e societaria, art. 11; 1. 7 maggio 1986

n. 150, modifiche alla 1. 16 dicembre 1977 n. 904).

Se il liquidatore di società per azioni o a responsabilità

limitata, che non abbia adeguato il proprio capitale ai nuovi

limiti stabiliti dall'art. 11 l. 16 dicembre 1977 n. 904, non

provvede alla iscrizione del decreto di nomina nel registro delle

imprese, ai sensi dell'art. 2450 bis c.c., l'iscrizione può essere

ordinata d'ufficio senza che occorra previamente intimare al

medesimo l'osservanza di quanto prescritto dal citato art. 2450

bis c.c. (in motivazione si precisa che il liquidatore non aveva

richiesto iscrizione del decreto di nomina in considerazione

della difficoltà di ricuperare le somme necessarie nei confronti

della società posta in liquidazione della quale non erano

reperibili né i soci né i liquidatori). (1)

Considerato che sono stati nominati i liquidatori delle società

li capitali che non hanno adeguato i loro capitali ai limiti

ndicati dall'art. 11 1. n. 904/77 e non hanno deliberato la loro

liquidazione; considerato che i liquidatori nominati non hanno provveduto a

"ichiedere l'iscrizione del loro decreto di nomina nel registro delle

(1) I. - Con il decreto in epigrafe è stata ordinata l'iscrizione nel

registro delle imprese dei decreti di nomina dei liquidatori riguardanti

905 società. Esso è stato emesso dal presidente del Tribunale di Genova

presumibilmente nella qualità di giudice del registro (arg. ex art. 2190

c.c.) in applicazione della 1. 7 maggio 1986 n. 150 (Le leggi, 1986,

1217) approvata dal parlamento per ovviare alle difficoltà incontrate

nel dare pratica applicazione a quanto previsto dall'art. 11 1. 16

dicembre 1977 n. 904. II. - Questa norma, nell'elevare il limite minimo del capitale delle

società per azioni e a responsabilità limitata, aveva stabilito che le

società che non avessero adeguato il loro capitale ai nuovi limiti entro

un termine prefissato e non avessero provveduto nemmeno alla

nomina dei liquidatori avrebbero dovuto essere poste in liquidazione

d'ufficio. Sta di fatto però che erano tuttora iscritte nei registri di cancelleria

decine di migliaia di società prive di qualsiasi consistenza patrimoniale

delle quali si ignorava perfino il nominativo e il recapito del legale

rappresentante. Di qui l'estrema difficoltà di reperire professionisti

disposti ad accettare la nomina a liquidatore, in considerazione del

fatto che essa avrebbe comportato l'anticipo di somme per il pagamen

to di diritti e di tributi delle quali sarebbe stato poi assai problema

tico ottenere il rimborso (v. in proposito Trib. Torino, decr. 6 aprile

1982, Foro it., 1982, I, 2335; Trib. Roma, decr. 18 gennaio 1983, id.,

Rep. 1983, voce Fallimento, n. 146; Salafia, La liquidazione di

società di capitali senza patrimoni, in Società, 1982, 1132; Lugaro,

La cancellazione delle società che non adeguano il capitale sociale è

davvero impossibile?, ibid., 1419). III. - La L. 7 maggio 1986 n. 150 stabilisce che la persona

nominata dal presidente del tribunale a ricoprire l'ufficio di liquidatore

ai sensi dell'art. 11 I. n. 904/77 deve presentare, nel termine di trenta

giorni, « una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della

società ». Se dalla relazione « risulta l'inesistenza di elementi patrimo

niali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore »,

e non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di fallimento (si

consideri peraltro che la giurisprudenza è restia a dichiarare il

fallimento di società che non abbiano adeguato il proprio capitale ai

minimi di legge: v. Trib. Roma 18 gennaio 1983, cit.), il tribunale

ordina d'ufficio la cancellazione della società dal registro delle imprese.

In ogni altro caso la liquidazione avviene nei modi ordinari.

La presentazione della relazione e la cancellazione disposta d'ufficio

sono esenti da tributi e diritti di ogni specie.

* * *

La norma poteva apparire sufficientemente chiara nell'esonerare il

liquidatore da qualsiasi onere pecuniario nel caso di accertata in

sufficienza del patrimonio sociale a far fronte agli oneri della liquida

zione. Cosi non è stato. Infatti, poiché il termine assegnato da tale

disposizione per il deposito della relazione (trenta giorni, prorogabili di

altri sessanta) è maggiore di quello — di soli quindici giorni —

stabilito in via generale dall'art. 2450 bis c.c. per la richiesta di

iscrizione del decreto di nomina a liquidatore, è sorto il dubbio che il

liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2 1. n. 904/77 debba, prima ancora della scadenza del termine per il deposito della relazione,

provvedere all'iscrizione suddetta e al pagamento dei relativi oneri

fiscali (art. 76 della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641).

Se cosi fosse, finirebbero per riprodursi le difficoltà già manifestatesi

in passato per provvedere alla liquidazione delle società prive di

qualsiasi consistenza patrimoniale: sarebbe infatti assai difficile indurre

i liquidatori all'anticipo di notevoli somme di denaro, anche se ora il

rimborso sarebbe assicurato essendo la liquidazione delle società senza

attivo a carico dell'erario. La 1. n. 150 del 1986 rischierebbe quindi di apparire una legge del

tutto vana.

Per sventare tale pericolo il Tribunale di Genova ha stabilito, con il

decreto in epigrafe (il quale riguarda, come si è già precisato, ben 905

società), che l'iscrizione del decreto di nomina del liquidatore, in difetto d'iniziativa degli interessati, può essere disposta d'ufficio, con

prenotazione a debito, in attesa di accertare (con il deposito della

relazione) la reale consistenza del patrimonio sociale: sull'applicabilità di tale procedura, disciplinata dall'art. 2190 c.c. alle società di capitali

v., per tutti, G. Ferri, Le imprese soggette a registrazione, in

Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, 23; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 97.

Forse è possibile compiere un ulteriore passo in avanti e ritenere, coordinando il disposto dell'art. 2450 bis c.c. con quello dell'art, unico

1. 150/86, che, nell'ipotesi particolarissima di nomina del liquidatore ai

sensi dell'art. 11 1. n. 904/77, l'iscrizione del decreto di nomina può

Il Foro Italiano — 1986.

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