sentenza 29 novembre 1985; Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari (Avv.Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1986), pp. 1989/1990-1993/1994Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180761 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Tuttavia, come è stato giustamente osservato, l'asistematicità dei
testi normativi e lo scarso tecnicismo che in essi si riscontra non
possono mai consentire all'interprete di ignorare gli insuperabili dati testuali che impongono di distinguere nettamente « l'efficacia vincolante tra le parti » (art. 823, ult. comma, novellato) del lodo
non depositato dall'efficacia di sentenza che allo stesso lodo, ancora oggi, è conferita soltanto dal deposito tempestivo e dal
successivo exequatur (art. 825, 4° e 5° comma, novellato). Cosi
come non è possibile trascurare, senza violare fondamentali
canoni ermeneutici, che anche dopo la riforma sono rimaste
vigenti quelle norme che individuano l'atto oggetto delle impu gnazioni per nullità e per revocazione nella « sentenza arbitrale »
(art. 827) ed intendono per tale, non il semplice lodo sottoscritto, ma l'atto complesso scaturente dalla sequenza procedimentale lodo depositato decreto di esecutività pretorile.
Lo confermano le successive norme dell'art. 828, 1° e 3°
comma, c.p.c., le quali condizionano anche esse la proponibilità
dell'impugnazione per nullità ad una sentenza (arbitrale) deposita ta ed un lodo dichiarato esecutivo, laddove, rispettivamente, fanno
riferimento a quello in cui « la sentenza è depositata » per indicare il giudice del luogo competente a decidere ed alla data del provvedimento col quale è stato dichiarato esecutivo il lodo
per fissare il dies a quo del termine lungo dell'impugnazione. Testi normativi di significato tanto inequivoco mal si prestano
ad interpretazioni c.d. correttive, ma nella sostanza eversive del
sistema, che tendano ad accreditare, sia pure ai limitati effetti
dell'impugnabilità l'equivalenza tra lodo non depositato e sentenza
arbitrale. È la legge, infatti, che ricollega alle due figure in raffronto effetti tipologicamente distinti in relazione a due mo menti cronologicamente e processualmente diversi e che considera
oggetto dell'impugnazione per nullità solo la sentenza arbitrale. E
ciò, non perché in questa il lodo assuma un'assenza e un
contenuto intrinsecamente diversi da quelli che aveva prima del
deposito, ma unicamente perché il lodo con l'exequatur pretorile consegue quella speciale efficacia che gli arbitri non avevano il
potere di attribuirgli. Il decreto di esecutività del pretore per la scarsa incisività del
controllo sul dictum degli arbitri può essere considerato effetti vamente una povera cosa; ma è certo anche che esso è l'atto che riveste di imperatività il lodo e gli conferisce quell'efficacia di sentenza impugnabile che altrimenti non potrebbe conseguire, stante la riserva di giurisdizione che l'art. 102 Cost, prevede per i
giudici statuali. Dal che l'inanità di ogni sforzo che, facendo leva sull'intima essenza dell'atto, pretenda di equiparare il lodo non
depositato alla sentenza arbitrale, prescindendo dall'exequatur pretorile.
Né a sminuire la validità di tale conclusione giova argomentare dall'art. 825, 2° comma, c.p.c., per sostenere che il deposito serve a fornire alla parte vittoriosa un titolo per l'esecuzione e non per far conseguire al lodo l'efficacia di sentenza, essendo stato inci
sivamente opposto che l'espressione « la parte che intende fare
eseguire il lodo... è tenuta a depositarlo » ripete in forma ellittica lo stesso concetto di cui al successivo 4" comma e, cioè, che il deposito è necessario per l'attribuzione al lodo di effetti
giurisdizionali sia ai fini della sua esecuzione, sia ai fini della sua
impugnazione per nullità e per revocazione. Rimane indubbiamente il problema dell'individuazione dei mez
zi d'impugnazione sia in pendenza del termine per il deposito, sia
dopo che il termine sia decorso senza che il lodo sia depositato. Ma le gravi difficoltà che tale problema pone, mentre da una
parte non giustificano il tentativo di aggirarle, sostituendo al
sistema vigente un altro disancorato da ogni appiglio testuale, dall'altra parte esulano dalle esigenze di decisione della presente controversia.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'attrice e l'avv.
Rodolfo Ronzana, convenuto in proprio « per quanto occorra », la società Co.e.d.i. s.r.l. nella sua comparsa conclusionale ha
chiarito che l'atto di citazione era stato notificato all'avv. Ronza
na quale procuratore dell'Europetrol e che, quindi, la costituzione
in giudizio di costui appariva priva di senso; con ciò implicita mente dichiarando che contro di lui non aveva proposto alcuna
domanda. Deve dichiararsi, pertanto, l'estraneità del convenuto al
presente giudizio e disporsene l'estromissione. (Omissis)
CORTE D'APPELLO DI MILANO; sentenza 29 novembre 1985;
Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari
(Avv. Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda).
CORTE D'APPELLO DI MILANO;
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. —
Liquidazione coatta amministrativa — Azione per il recupero dell'indennizzo — Titolarità (L. 24 dicembre 1969 n. 990,
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 23
dicembre 1976 n. 857, modifica della disciplina dell'assicura
zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir
colazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 26 settembre
1978 n. 576, agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa).
Assicurazione (contratto di) — Inadempimento dell'assicuratore — Risarcimento del maggior danno conseguente a svalutazione
monetaria — Riconoscimento (Cod. civ., art. 1124).
È riconosciuto all'assicurato il diritto ad agire, per il recupero dell'indennizzo (quota a carico dell'assicurazione in quanto rientrante nei limiti del massimale di polizza) corrisposto al
danneggiato, contro il fondo di garanzia per le vittime della
strada rappresentato ex lege dalla impresa cessionario del
portafoglio della compagnia assicuratrice in stato di liquidazio ne coatta amministrativa. (1)
(1) Non constano precedenti in termini. La sentenza precisa che, avvenuto il trasferimento del portafoglio di una compagnia assicuratri ce in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria è rap presentante ex lege del fondo di garanzia e come tale legittimata passiva nelle azioni promosse dagli aventi diritto contro il fondo
medesimo; tra questi va annoverato anche l'assicurato, in virtù dell'art. 13 di. 857/76, non pregiudicato dal mutamento dell'ente cui è affidata la rappresentanza processuale del fondo come disposto dal successivo di. 576/78.
Per ciò che concerne la legittimazione attiva dell'assicurato nei confronti del rappresentante processuale del fondo, v. Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 637, Foro it., Rep. 1982, voce Assicurazione (contrat to), n. 315, nella cui motivazione si ribadisce che, sul norma le regime previsto dalla 1. 990/69 per il caso di l.c.a. del
l'impresa assicuratrice, si è inserito l'art. 13 di. 857/76 in for za del quale non soltanto il danneggiato ma anche l'assicurato
possono far valere i loro crediti direttamente nei confronti del fondo di garanzia e, per esso, dell'impresa designata ex art. 20 1. 990/69. Le
argomentazioni della corte vengono riprese dalla nota di C. De Marco, Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a.-. alcuni temi giuridici al vaglio delle sez. un. civili, in Assicura
zioni, 1982, III, 105, nel senso che «con l'art. 13 della mindri
forma, il legislatore si è preoccupato, giustamente, anche della po sizione giuridica degli assicurati per la r.c.a. con imprese in stato di l.c.a., per i soli casi in cui sia intervenuta dichiarazione di
insolvenza... stabilendo, al fine di una più concreta e diretta
tutela, che anch'essi possano far valere i loro diritti derivanti dal
contratto di assicurazione (nell'ipotesi, tutt'altro che remota, di paga mento al terzo danneggiato effettuato dall'assicurato per effetto di condanna pronunciata direttamente nei suoi confronti o per effetto di transazione direttamente stipulata con il terzo per prevenire la lite), rivolgendosi all'impresa designata...»; ancora Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 636, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 36, (con nota di E. Cerasa Sulle azioni del danneggiato e dell'assicurato dopo la
liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, in Giur.
comm., 1982, II, 741), in cui si precisa che: «quando un'impresa esercente l'assicurazione obbligatoria della r.c. venga posta in l.c.a., legittimata passiva nel giudizio promosso dal danneggiato, o do
po l'entrata in vigore del di. 857/76 dall'assicurato, è esclusiva
mente l'impresa designata e non anche il fondo dii garanzia o il
commissario liquidatore »; Cass. 6 gennaio 1979, n. 59, Foro it., 1979,
I, 992, nel senso che « l'art. 13 di. 857/76, che estende agli assicu rati preso imprese assicurative della r.c. che si trovino in stato di l.c.a.
con dichiarazione di insolvenza, la legittimazione ad agire nei con
fronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 1. 990/69, si riferisce
unicamente a crediti verso imprese messe in stato di liquidazione dopo l'entrata in vigore di tale legge); in dottrina, v. E. ìPasanisi, Noterelle
minime sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e procedure concorsuali
nella l.c.a., in Dir e pratica assic., 1980, 171, secondo cui « nessu
na condizione è posta all'azione del danneggiato o dell'assicura
to contro l'impresa designata »; E. Cerasa, op. cit., a cud dire « era
logico che il legislatore non potesse dismettere ![le ragioni di] tutela
nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice fosse posta in l.c.a. abbandonan
do all'alea del pagamento in moneta fallimentare, i diritti di credito
del danneggiato e dell'assicurato ». Per quanto riguarda l'attribuzione della rappresentanza processuale
del fondo di garanzia all'impresa cessionaria, anziché all'impresa
designata ex art. 20 1. 990/69, quando sia stato disposto il tra
sferimento a questa del portafoglio di una compagnia assicu
rativa dichiarata in l.c.a., v. Trib. Napoli 9 aprile 1984, Foro
it., Rep. 1984, voce cit., n. 192, secondo cui « l'azione di risarcimento
Il Foro Italiano — 1986.
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1991 PARTE PRIMA 1992
L'inadempimento dell'obbligo di rifondere all'assicurato quanto
questi abbia corrisposto a titolo di indennizzo al terzo danneg
giato obbliga la compagnia assicuratrice (e in sua vece, quando sia soggetta a liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionario del portafoglio), a risarcire l'ulteriore danno sofferto dall'assicurato per effetto della svalutazione monetaria, nei limiti
della difesa che un normale impiego bancario avrebbe consen
tito. (2)
Svolgimento del processo. — Amilcare Ferrari, titolare di
polizza di responsabilità civile automobilistica stipulata con la
Compagnia italiana di Sicurtà (CIS), a seguito d'incidente stradale
avvenuto il 18 ottobre 1974 venne condannato con sentenza del
Tribunale di Lodi passata in giudicato al pagamento di lire
8.600.000 in favore del danneggiato Luigi Severgnini a conclusione
di processo per lui gestito da detto assicuratore. Ricevuta la
notifica del precetto per l'esecuzione di questa sentenza, il Ferra
ri, con citazione del 18 ottobre 1978, chiamò in giudizio la CIS
s.p.a. per chiederne la condanna al pagamento diretto a favore
del danneggiato della somma di tre milioni, pari al massimale di
polizza oltre alla rivalutazione, agli interessi ed al maggior danno
derivante dal persistente inadempimento della convenuta. A seguito dell'ammissione di questa, con decreto del 28 maggio
1979 (in G. U. del 6 giugno 1979), alla liquidazione coatta
amministrativa, il processo venne interrotto e successivamente
riassunto nei confronti del liquidatore della CIS e della s.p.a. CARD impresa cessionaria del portafoglio della prima, nella
qualità di rappresentante del fondo di garanzia per le vittime
della strada.
Il commissario liquidatore eccepì la carenza di giusdizione del
giudice ordinario; l'impresa cessionaria invece il difetto di legit timazione passiva.
dei danni verificatisi prima che l'assicuratore sia stato messo in
liquidazione coatta amministrativa con cessione del portafoglio ad altra
impresa, deve essere proposta nei confronti dell'impresa cessionaria in
nome del fondo di garanzia convenendola in giudizio; la condanna al
pagamento dell'indennizzo deve quindi essere pronunciata ... contro
l'impresa cessionaria »; in senso conforme Cass. 9 agosto 1983, n.
5315, id., 1983, I, 2753, (con nota di M. Pogliani, Impresa desi
gnata e impresa cessionaria come strumenti differenti della l.c.
dell'assicuratore r.c.a., in Resp. civ., 1984, 196) richiamata dall'estenso re della sentenza in epigrafe, in cui si legge: « con la cessione del
portafoglio e con i compiti assegnati dalla legge all'impresa cessionaria, non c'è più spazio, nell'ipotesi che l'impresa assicuratrice sia posta in
liquidazione coatta, per la designazione di una diversa impresa ai find
previsti degli art. 19 e 20 1. 990/69, ma che, proprio per questo, la
prima, pur nel quadro della nuova legge, svolge la stessa funzione
della impresa designata »; in dottrina, v. U. Gentile II fondo di
garanzia per le vittime della strada, in Assicurazioni, 1980, I, 438 (« è
innegabile che, a seguito del pagamento in favore dei danneggiati o
degli assicurati da parte dell'I.n.a. dell'importo corrispondente all'in
dennizzo liquidato dall'impresa cui è trasferito a norma del
d.l. 576/78 il portafoglio dell'impresa in l.c.a., lo stesso istitu
to è surrogato nei diritti vantati dagli stessi assicurati o dan
neggiati nei confronti dell'impresa in liquidazione »); C. Caianiel
LO, Liquidazione coatta amministrativa di impresa assicuratrice', ancora
in tema di legittimazione passiva dell'azione di danno e di proseguibi lità dei giudizi in corso, in Dir. e pratica assic., 1984, 289, 292, per il
quale « è ben noto che con il d.l. 576/78 è stato introdotto un nuovo
sistema con il quale non soltanto i poteri liquidatori, ma anche la
legittimazione passiva processuale delle relative azioni di dan
no sono stati attribuiti ad un'impresa cessionaria del porta
foglio dell'impresa posta in l.c.a. Con siffatto novello mec
canismo, all'impresa cessionaria sono devoluti, in via esclusiva per tutto il territorio nazionale, i poteri di liquidazione dei danni pregressi
per conto dell'I jn.a.-gestione autonoma del fondo di garanzia per le
vittime della strada. Alla stessa viene riconosciuta anche la legittima zione passiva all'azione del soggetto creditore in nome dell'I .n.a.-fondo
di garanzia ».
(2) La sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale consoli
dato nel senso di annoverare il debito di indennizzo, scaturente dal
contratto assicurativo, fra quelli di natura pecuniaria; come tale, esso
comporta l'obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale
maggior danno, a norma del 2° comma dell'art. 1224 c.c., quando la
prestazione sia ritardata senza giusta causa. In senso conforme v. Cass.
2 aprile 1984, n. 2163, Foro it., Rep. 1984, voce Assicurazione
(contratto), n. 167, la quale aggiunge che « tale obbligazione in quanto
accessoria e riconducibile ad un'autonoma causa di debito, resta
svincolata dalla limitazione costituita dal massimale »; e, più di
recente, Cass. 11 gennaio 1986, n. 113, id., 1986, I, 673, con nota di
R. Pardolesi. Con riferimento ai criteri in base ai quali computare il danno
conseguente a svalutazione monetaria, v., da ultimo, Cass., sez. un., 3
aprile 1986, n. 2368, ibid., 1265, con note di R. Pardolesi e di A.
Amatucci e col. 1539, con nota di G. Valcavi.
Con sentenza 16 dicembre 1982-28 febbraio 1983 il Tribunale
di Milano condannò la CARD nella predetta qualità al pagamen
to di lire 600.000 per danno alla persona e lire 2.900.000 (dedotta
la frachigia di lire 100.000) per danno a cose oltre a rivalutazione
interessi e spese processuali, distratte a favore del difensore
dell'autore. (Omissis)
Motivi della decisione. — Con il primo ed il secondo motivo
si lamenta che il primo giudice abbia ignorato che ad agire in
giudizio non era il danneggiato bensì lo stesso assicurato per la
responsabilità civile ed abbia perciò erroneamente applicato la
disciplina dettata dalla I. 24 novembre 1978 n. 738 a tutela
dei terzi danneggiati per il caso che i responsabili fossero
assicurati con imprese cadute in l.c.a. Con il terzo moti
tivo si deduce che: a) la cessione del portafoglio assicura
tivo della CIS alla CARD non può avere effetto sui sinistri
occorsi anteriormente all'ammissione alla liquidazione coat
ta; b) il risarcimento dei sinistri anteriori al decreto di li
quidazione non compete all'impresa cessionaria bensì al fondo
di garanzia per le vittime della strada a norma dell'art. 19, lett.
c), 1. 990/69 correlato all'art. 4 1. 738/78; c) la legittimazione
attiva nei confronti di detto fondo, rappresentato necessariamente
in giudizio dall'impresa cessionaria, è attribuita dall'art. 4 cit.
soltanto al danneggiato; d) la posizione dell'assicurato è tutelata
soltanto dalla legge fallimentare.
Tutti i motivi debbono essere esaminati congiuntamente in
quanto nel loro complesso sono tesi a negare che la normativa
speciale dettata dalle norme di legge sull'assicurazione obbligato
ria attribuisca all'assicurato l'azione per il recupero dell'indenniz
zo anche nei confronti dello speciale fondo di garanzia istituito
con la 1. n. 990/69 (art. 19). Come ha più volte avuto occasione
di affermare la Corte suprema (v. sentenze a sezioni unite 636 e
823 del 1982, Foro it., Rep. 1982, voce Assicurazione (contratto),
nn. 316, 323; e 2677 del 1983, id., Rep. 1983, voce cit., n.
261) l'originario sistema normativo dettato dalla 1. 24 dicembre
1969 n. 990 per il caso che l'impresa assicuratrice venisse
sottoposta (come nel caso in esame) a liquidazione coatta dopo
l'entrata in vigore di detta legge, affidava la liquidazione ed il
pagamento degli indennizzi all'impresa designata ex art. 20 della
legge cit. la quale poi poteva insinuarsi al passivo della liquida
zione coatta (art. 29). In tal sistema è venuto poi ad inserirsi
l'art. 13 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (conv. in 1. n. 39/77) il
quale prevede la possibilità di far valere direttamente il credito
nei confronti del fondo di garanzia (e per esso dell'impresa
designata) non soltanto a favore del danneggiato, secondo l'origi
naria previsione, ma anche dell'assicurato.
Completato il sistema normativo con il d. 1. n. 576 del
1978 (secondo cui « con il decreto che promuove la l.c.a.
di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni del
la responsabilità civile per i danni causati dalla circola
zione dei veicoli a motore e dei natanti può essere disposto il
trasferimento d'ufficio del portafoglio... ad altra impresa che
abbia manifestato il suo consenso ») numerosi problemi interpre
tativi sono insorti a causa del non sempre chiaro collegamento
fra i tre successivi provvedimenti legislativi. E uno di essi è
proprio quello posto della estensione o meno della titolarità dell'a
zione contro il fondo di garanzia rappresentato dall'impresa ces
sionaria anche all'assicurato.
A giudizio della corte al quesito deve essere data risposta
affermativa.
Posto che l'azione diretta nei confronti del fondo era stata,
come si è osservato, attribuita all'assicurato dall'art. 13 1. 990/69,
diverse considerazioni inducono a ritenere che siffatta titolarità
debba essere mantenuta anche se, a seguito delle riferite mo
difiche legislative, è mutato l'ente cui è stata affidata la rappre
sentanza processuale del fondo stesso.
In primo luogo deve rilevarsi che quali che siano le immediate
finalità della 1. del 1978 è certo che essa non ha inteso restringere
le finalità solidaristiche e di rapidità della precedente normativa
sicché i principi fondamentali di questa non possono ritenersi
abrogati o modificati in mancanza di espresse clausole legislative.
Corollario di questo postulato è che, non essendovi più spazio, a
seguito della cessione del portafoglio e della definizione dei
compiti dell'impresa cessionaria, per la designazione di una diver
sa impresa (Cass. 9 agosto 1983, n. 5315, id., 1983, I, 2753, in
motivazione), la prima nel nuovo sistema svolge tutte le funzioni
già affidate alla seconda fra cui quella di rappresentare il fondo
nei procedimenti instaurati dagli assicurati ex art. 13 1. 990/69.
La contraria soluzione condurrebbe a ritenere abrogato tacitamen
te l'art. 13 cit. poiché non potendo l'assicurato agire nei confronti
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
del fondo, rappresentato dall'impresa designata ex art. 20 1. cit. or
mai espulsa dal sistema, egli verrebbe sostanzialmente privato della
possibilità di agire nei confronti del fondo, rappresentato esclusiva mente dall'impresa cessionaria. Il riconoscimento della permanenza dell'azione dell'assicurato verso il fondo di garanzia per le vittime della strada, anche dopo la riforma del 1978, non è quindi il risulta
to di una scorretta interpretazione estensiva dell'art. 13 cit. come si sostiene dall'appellante, ma soltanto il risultato dell'interpretazione sistematica di un corpo di norme che hanno identiche finalità. A
suffragare la soluzione ora prospettata concorre anche un ar
gomento testuale.
L'art. 3 1. 24 novembre 1978 n. 738 dispone che « per gli indennizzi pagati in dipendenza di contratti stipulati in adempi mento dell'obbligo di cui alla 1. 24 dicembre 1969, l'impresa cessionaria ha diritto di rivalsa nei confronti dell'I.n.a., gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada... ».
Orbene se si accredita al legislatore l'uso di un linguaggio tecnicamente controllato deve riconoscersi che nel rapporto trila
terale assicuratore - assicurato - danneggiato l'unica obbligazione di natura indennitaria è quella che nei confronti dell'assicu
rato grava sull'assicuratore che si è assunto per contratto l'obbli
go di tenere il primo indenne di quanto dovrà pagare al terzo
danneggiato (art. 1917 c.c.), avendo l'obbligazione verso il
danneggiato natura risarcitoria. È pur vero che l'art. 3 cit.
riguarda i sinistri verificatisi dopo la pubblicazione del decreto di
liquidazione ma devesi considerare che il successivo art. 4, che
concerne i danni verificatisi anteriormente alla liquidazione, per identificare i titolari del diritto sostanziale e dell'azione derivanti dal sinistro nei confronti del fondo di garanzia usa il termine
« creditori » che nel sistema normativo risultante dal codice civile e dalle leggi speciali sull'assicurazione obbligatoria è idoneo ad
indicare sia il soggetto attivo dell'obbligazione contrattuale inden
nitaria sia il titolare del credito risarcitorio derivante dall'illecito.
Il negare, come fa l'appellante, l'ambivalenza del termine adopera to dal cit. art. 4 è frutto di una interpretazione restrittiva del
significato letterale della norma che non trova giustificazione nelle
finalità della stessa, posto che, in difetto di un'espressa deroga, non possono attribuirsi all'impresa cessionaria compiti diversi da
quelli attribuiti all'impresa designata ex art. 20 1. 990/69 della
quale la prima ha assunto posizione e funzioni (Cass. 9 agosto
1983, cit., in motivazione).
Deve pertanto riconoscersi alla s.p.a. CARD in qualità di
rappresentante ex lege della gestione I.n.a. del fondo di garanzia la legittimazione passiva nei confronti dell'azione promossa da
Amilcare Ferrari assicurato per la responsabilità civile automobi
listica presso la CIS il cui portafoglio è stato ceduto alla CARD
successivamente al sinistro di cui l'attore è stato riconosciuto
responsabile. Deve ritenersi precluso il riesame delle statuizioni
relative alla liquidazione del danno operata dal primo giudice dal
momento che i motivi dell'appello riguardano esclusivamente la
legittimazione dell'appellante e cioè questione distinta ed autono
ma da quella concernente il quantum (cfr. Cass. 5 novembre 1979, n.
5713, id., Rep. 1979, voce Procedimento civile, n. 191). (Omissis)
TRIBUNALE DI GENOVA; decreto 20 giugno 1986; Pres.
Salafia; Soc. Prefumo + 904.
TRIBUNALE DI GENOVA;
Società — Società per azioni e a responsabilità limitata —
Mancato adeguamento del capitale — Decreto di nomina del
liquidatore — Iscrizione d'ufficio — Condizioni (Cod. civ., art.
2450 bis; 1. 16 dicembre 1977 n. 904, modifiche alla disciplina
dell'i.r.p.e.g. e al regime tributario dei dividendi ed aumenti di
capitale in materia fiscale e societaria, art. 11; 1. 7 maggio 1986
n. 150, modifiche alla 1. 16 dicembre 1977 n. 904).
Se il liquidatore di società per azioni o a responsabilità
limitata, che non abbia adeguato il proprio capitale ai nuovi
limiti stabiliti dall'art. 11 l. 16 dicembre 1977 n. 904, non
provvede alla iscrizione del decreto di nomina nel registro delle
imprese, ai sensi dell'art. 2450 bis c.c., l'iscrizione può essere
ordinata d'ufficio senza che occorra previamente intimare al
medesimo l'osservanza di quanto prescritto dal citato art. 2450
bis c.c. (in motivazione si precisa che il liquidatore non aveva
richiesto iscrizione del decreto di nomina in considerazione
della difficoltà di ricuperare le somme necessarie nei confronti
della società posta in liquidazione della quale non erano
reperibili né i soci né i liquidatori). (1)
Considerato che sono stati nominati i liquidatori delle società
li capitali che non hanno adeguato i loro capitali ai limiti
ndicati dall'art. 11 1. n. 904/77 e non hanno deliberato la loro
liquidazione; considerato che i liquidatori nominati non hanno provveduto a
"ichiedere l'iscrizione del loro decreto di nomina nel registro delle
(1) I. - Con il decreto in epigrafe è stata ordinata l'iscrizione nel
registro delle imprese dei decreti di nomina dei liquidatori riguardanti
905 società. Esso è stato emesso dal presidente del Tribunale di Genova
presumibilmente nella qualità di giudice del registro (arg. ex art. 2190
c.c.) in applicazione della 1. 7 maggio 1986 n. 150 (Le leggi, 1986,
1217) approvata dal parlamento per ovviare alle difficoltà incontrate
nel dare pratica applicazione a quanto previsto dall'art. 11 1. 16
dicembre 1977 n. 904. II. - Questa norma, nell'elevare il limite minimo del capitale delle
società per azioni e a responsabilità limitata, aveva stabilito che le
società che non avessero adeguato il loro capitale ai nuovi limiti entro
un termine prefissato e non avessero provveduto nemmeno alla
nomina dei liquidatori avrebbero dovuto essere poste in liquidazione
d'ufficio. Sta di fatto però che erano tuttora iscritte nei registri di cancelleria
decine di migliaia di società prive di qualsiasi consistenza patrimoniale
delle quali si ignorava perfino il nominativo e il recapito del legale
rappresentante. Di qui l'estrema difficoltà di reperire professionisti
disposti ad accettare la nomina a liquidatore, in considerazione del
fatto che essa avrebbe comportato l'anticipo di somme per il pagamen
to di diritti e di tributi delle quali sarebbe stato poi assai problema
tico ottenere il rimborso (v. in proposito Trib. Torino, decr. 6 aprile
1982, Foro it., 1982, I, 2335; Trib. Roma, decr. 18 gennaio 1983, id.,
Rep. 1983, voce Fallimento, n. 146; Salafia, La liquidazione di
società di capitali senza patrimoni, in Società, 1982, 1132; Lugaro,
La cancellazione delle società che non adeguano il capitale sociale è
davvero impossibile?, ibid., 1419). III. - La L. 7 maggio 1986 n. 150 stabilisce che la persona
nominata dal presidente del tribunale a ricoprire l'ufficio di liquidatore
ai sensi dell'art. 11 I. n. 904/77 deve presentare, nel termine di trenta
giorni, « una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della
società ». Se dalla relazione « risulta l'inesistenza di elementi patrimo
niali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore »,
e non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di fallimento (si
consideri peraltro che la giurisprudenza è restia a dichiarare il
fallimento di società che non abbiano adeguato il proprio capitale ai
minimi di legge: v. Trib. Roma 18 gennaio 1983, cit.), il tribunale
ordina d'ufficio la cancellazione della società dal registro delle imprese.
In ogni altro caso la liquidazione avviene nei modi ordinari.
La presentazione della relazione e la cancellazione disposta d'ufficio
sono esenti da tributi e diritti di ogni specie.
* * *
La norma poteva apparire sufficientemente chiara nell'esonerare il
liquidatore da qualsiasi onere pecuniario nel caso di accertata in
sufficienza del patrimonio sociale a far fronte agli oneri della liquida
zione. Cosi non è stato. Infatti, poiché il termine assegnato da tale
disposizione per il deposito della relazione (trenta giorni, prorogabili di
altri sessanta) è maggiore di quello — di soli quindici giorni —
stabilito in via generale dall'art. 2450 bis c.c. per la richiesta di
iscrizione del decreto di nomina a liquidatore, è sorto il dubbio che il
liquidatore nominato ai sensi dell'art. 2 1. n. 904/77 debba, prima ancora della scadenza del termine per il deposito della relazione,
provvedere all'iscrizione suddetta e al pagamento dei relativi oneri
fiscali (art. 76 della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641).
Se cosi fosse, finirebbero per riprodursi le difficoltà già manifestatesi
in passato per provvedere alla liquidazione delle società prive di
qualsiasi consistenza patrimoniale: sarebbe infatti assai difficile indurre
i liquidatori all'anticipo di notevoli somme di denaro, anche se ora il
rimborso sarebbe assicurato essendo la liquidazione delle società senza
attivo a carico dell'erario. La 1. n. 150 del 1986 rischierebbe quindi di apparire una legge del
tutto vana.
Per sventare tale pericolo il Tribunale di Genova ha stabilito, con il
decreto in epigrafe (il quale riguarda, come si è già precisato, ben 905
società), che l'iscrizione del decreto di nomina del liquidatore, in difetto d'iniziativa degli interessati, può essere disposta d'ufficio, con
prenotazione a debito, in attesa di accertare (con il deposito della
relazione) la reale consistenza del patrimonio sociale: sull'applicabilità di tale procedura, disciplinata dall'art. 2190 c.c. alle società di capitali
v., per tutti, G. Ferri, Le imprese soggette a registrazione, in
Commentario, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1969, 23; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 97.
Forse è possibile compiere un ulteriore passo in avanti e ritenere, coordinando il disposto dell'art. 2450 bis c.c. con quello dell'art, unico
1. 150/86, che, nell'ipotesi particolarissima di nomina del liquidatore ai
sensi dell'art. 11 1. n. 904/77, l'iscrizione del decreto di nomina può
Il Foro Italiano — 1986.
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