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sentenza 29 novembre 2004, n. 367 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 dicembre 2004, edizione...

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sentenza 29 novembre 2004, n. 367 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 dicembre 2004, edizione straordinaria); Pres. Onida, Est. Neppi Modona. Ord. G.i.p. Trib. Roma 13 ottobre 2003 (G.U., 1 a s.s., n. 49 del 2003) Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 323/324-325/326 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200514 . Accessed: 25/06/2014 10:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.79.47 on Wed, 25 Jun 2014 10:53:28 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 29 novembre 2004, n. 367 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 dicembre 2004,edizione straordinaria); Pres. Onida, Est. Neppi Modona. Ord. G.i.p. Trib. Roma 13 ottobre 2003(G.U., 1 a s.s., n. 49 del 2003)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 323/324-325/326Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200514 .

Accessed: 25/06/2014 10:53

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PARTE PRIMA 324

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 novembre 2004, n.

367 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 dicembre 2004, edizione straordinaria); Pres. Onida, Est. Neppi Modona.

Ord. G.i.p. Trib. Roma 13 ottobre 2003 (G.U., la s.s., n. 49

del 2003).

Misure di sicurezza — Imputato incapace di intendere e di

volere — Pericolosità sociale — Fase cautelare del proces so penale — Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario — Obbligatorietà — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 32; cod. pen., art. 206).

E incostituzionale l'art. 206 c.p., nella parte in cui non con

sente al giudice, nella fase cautelare, di disporre, in luogo del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di

sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assi

curare alla persona inferma di mente cure adeguate ed a

contenere la sua pericolosità sociale. (1)

Diritto. — 1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tri

bunale di Roma dubita della legittimità costituzionale dell'art.

206 c.p., nella parte in cui non consente di applicare in via

provvisoria al soggetto infermo di mente una misura di sicurez

za non detentiva, quale la libertà vigilata. Il rimettente si trova a dover decidere sulla richiesta, presen

tata dalla difesa di un soggetto riconosciuto totalmente incapace di volere per infermità di mente al momento dei fatti, di sostitu

zione della misura di sicurezza provvisoriamente applicata del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario con la libertà vigi lata, che, anche sulla base delle risultanze delle ultime relazioni

sanitarie dei medici della struttura ove il soggetto è internato, ri

sulterebbe più idonea a soddisfare le esigenze di cura e ad assi

curare nel contempo le esigenze di controllo e di contenimento

della diminuita, ma tuttora persistente, pericolosità sociale.

Il giudice a quo ritiene che l'impossibilità di sostituire la mi

sura di sicurezza con altra non detentiva si ponga in contrasto

con gli art. 3 e 24 Cost, (e implicitamente con il diritto alla sa

lute), essendo privo di ragionevolezza il rigido automatismo di

una disciplina che in fase cautelare preclude al giudice di valu

tare quale sia in concreto la misura di sicurezza più idonea a

contemperare le esigenze di cura e quelle di controllo di un sog

getto socialmente pericoloso; irragionevolezza tanto più evi

dente ove si consideri che la sentenza n. 253 del 2003 della

Corte costituzionale (Foro it., 2004, I, 2020) ha dichiarato ille

gittimo l'art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudi ziario, una diversa misura di sicurezza non detentiva.

(1) La Corte costituzionale motiva la dichiarazione di incostituzio nalità richiamandosi ai principi affermati nella precedente sent. 18 lu

glio 2003. n. 253 (Foro it., 2004, I, 2020, con nota di richiami ed os servazioni di Rombou), con la quale ha pronunciato l'incostituzionalità dell'art. 222 c.p., nella parte in cui non consentiva al giudice, nei ri

guardi del soggetto prosciolto per infermità psichica e giudicato so cialmente pericoloso, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psi chiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla

legge, idonea ad assicurare cure all'infermo di mente ed a far fronte alla sua pericolosità sociale.

La corte osserva come le argomentazioni svolte nella sopraccitata decisione debbono valere a maggior ragione per l'applicazione provvi soria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, essendo irragionevole precludere al giudice l'applicazione in via provvisoria di una misura non detentiva consentita invece in via definitiva.

Per l'incostituzionalità dell'art. 206, 1° comma, c.p., nella parte in cui prevedeva la possibilità di disporre il ricovero provvisorio anche di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario, v. Corte cost. 24 luglio 1998, n. 324, id., 1999, I, 763, con nota di richiami.

In ordine all'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta per vizio totale di mente, v. Cass. 1 1 ottobre 1999, Napoli, id.. Rep. 2000. voce Misure di sicurezza, n. 4.

Per l'affermazione secondo cui, ai fini dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, una volta accertata la persistente pericolo sità del soggetto, non è necessaria la prova piena del fatto, essendo suf ficienti i gravi indizi della sua sussistenza, atteso l'indubbio paralleli smo tra applicazione provvisoria di una misura di sicurezza e applica zione di misura cautelare personale, v. Cass. 3 ottobre 2000, Mozzanti, id., Rep. 2001, voce cit., n. 4.

Il Foro Italiano — 2005.

2. - La questione è fondata.

3. - L'art. 206 c.p. impone al giudice che debba disporre

l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza nei con

fronti di un soggetto totalmente infermo di mente e socialmente

pericoloso di ricorrere esclusiyamente ad una misura detentiva, e cioè al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Il rimet

tente lamenta appunto che il «rigido automatismo» della norma

censurata gli precluda di applicare la diversa misura di sicurezza

della libertà vigilata, che nel caso di specie, ove accompagnata da opportune prescrizioni alla stregua di quanto previsto dal

l'art. 228, 2° comma, c.p., sarebbe la più idonea a soddisfare le

concomitanti esigenze di cura del soggetto infermo di mente e

di controllo della sua pericolosità sociale.

Una situazione sostanzialmente analoga è stata scrutinata con

la sentenza n. 253 del 2003, con la quale questa corte — pren

dendo in esame il rigido automatismo della regola legale che

imponeva al giudice di disporre, in caso di proscioglimento per infermità mentale, il ricovero dell'imputato in ospedale psi chiatrico giudiziario, anche quando una misura non segregante

quale la libertà vigilata, accompagnata da opportune prescrizio ni, avrebbe consentito di soddisfare in modo più adeguato le

esigenze di cura e di tutela e quelle di controllo della pericolo sità sociale — ha dichiarato illegittimo l'art. 222 c.p. nella parte in cui non consente al giudice di adottare una diversa misura di

sicurezza non detentiva.

Al riguardo, la corte ha preliminarmente rilevato che, a diffe

renza di simili questioni sollevate nel passato, con le quali era

stata chiesta la mera eliminazione della misura di sicurezza o la

sua sostituzione con misure alternative di creazione giurispru denziale, ovvero era stata censurata la cronica inadeguatezza delle strutture degli ospedali psichiatrici giudiziari

— questioni

dichiarate inammissibili o non fondate in quanto miranti a inter

venti normativi o fattuali esorbitanti dai poteri della corte (v., da

ultimo, sentenza n. 228 del 1999, id., 1999,1, 3127, e ordinanza

n. 88 del 2001, id., 2002, I, 39) —, veniva denunciato l'auto

matismo della regola legale che impone al giudice di applicare

comunque all'infermo di mente una misura di sicurezza detenti

va e veniva indicata una concreta soluzione alternativa, quale la

libertà vigilata, misura già prevista dall'ordinamento e «idonea

a soddisfare le esigenze di cura e tutela della persona, da un la

to, di controllo e contenimento della sua pericolosità sociale, dall'altro lato».

La corte, constatato che l'art. 222 c.p. «adotta un modello che

esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudi ce, per imporgli un'unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio tra le diverse esigenze [...] e

persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo», ha affer

mato che «l'automatismo di una misura segregante e 'totale'

come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta

pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l'equili brio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di

protezione dei diritti della persona». 4. - Le argomentazioni svolte dalla sentenza n. 253 del 2003

nel censurare il rigido automatismo che caratterizzava l'art. 222

c.p. e le conclusioni circa la violazione del principio di ragione volezza e del diritto alla salute si attagliano, a maggior ragione, alla disciplina dell'applicazione provvisoria della misura di si

curezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, posto che sarebbe irragionevole precludere al giudice l'applicazione in via provvisoria di una misura non detentiva consentita invece

in via definitiva. In particolare, l'art. 312 c.p.p. dispone che per applicare la

misura provvisoria è sufficiente la sussistenza di «gravi indizi di

commissione del fatto», cioè un sommario giudizio prognostico, mentre in caso di proscioglimento per infermità psichica l'ap

plicazione in via definitiva della misura presuppone evidente

mente un compiuto accertamento circa la sussistenza degli ele

menti oggettivi e soggettivi del fatto di reato.

La disciplina censurata si riferisce cioè a una fase processuale in cui —

proprio alla luce della non definitività degli accerta

menti sul fatto — assume particolare rilievo, in relazione alle

condizioni di salute dell'indagato infermo di mente, l'esigenza di predisporre forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità, incompatibili con l'automatismo che contras

segna la disposizione in esame.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

L'art. 206 c.p., nella parte in cui preclude di adottare una mi

sura di sicurezza non segregante come la libertà vigilata — che

grazie alle prescrizioni che il giudice può imporre a norma del

l'art. 228, 2° comma, c.p. consente nello stesso tempo di attuare

gli interventi terapeutici più idonei alla cura dell'infermo di

mente e di disporre le opportune cautele per controllare e conte

nere la sua pericolosità sociale — viola il principio di ragione volezza e, di riflesso, il diritto alla salute, e deve pertanto essere

dichiarato costituzionalmente illegittimo. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale dell'art. 206 c.p. (applicazione provvisoria delle misure di sicurezza), nella parte in cui non consente al

giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatri co giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente

cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 giugno 2004, n. 199 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 luglio 2004, n.

26); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Favara) c. Regione Campania (Avv. Co

cozza). Conflitto di attribuzione.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Disappli cazione di legge statale — Spettanza alla regione — Esclu

sione — Annullamento (Cost., art. 81, 117, 118, 119, 120,

127; 1. reg. Campania 18 ottobre 2002 n. 26, norme ed incen

tivi per la valorizzazione dei centri storici della Campania e

per lei catalogazione dei beni ambientali di qualità paesistica. Modifiche alla 1. reg. 19 febbraio 1996 n. 3, art. 14; d.l. 30 settembre 2003 n. 269, disposizioni urgenti per favorire lo

sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubbli ci, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269).

Non spetta alla regione Campania, e per essa alla giunta regio nale, adottare uiì atto con il quale si nega efficacia, ali 'inter

no del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato

(nella specie, art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, che pre vede e disciplina il condono edilizio) e va, pertanto, annullata

la deliberazione della giunta regionale Campania 30 settem

bre 2003 n. 2827, contenente integrazione alle linee guida per la pianificazione territoriale regionale in Campania, di cui

alla delibera di giunta regionale n. 4459 del 30 settembre

2002, in materia di sanatoria degli abusi edilizi. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 28 giugno 2004, n. 198 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 luglio 2004, n.

26); Pres. Zagrebelsky, Est. De Siervo; Pres. cons, ministri

(1-30) I. - La vicenda relativa al condono edilizio straordinario previ sto dall'art. 32 d.l. 269/03, convertito, con modificazioni, in 1. 326/03, ha visto la Corte costituzionale impegnata, con le quattro decisioni in

epigrafe, nell'ambito delle sue differenti competenze. La suddetta di

sciplina ha infatti formato oggetto di una questione di legittimità costi

tuzionale sollevata in via incidentale da tre diversi giudici (ord.

197/04), di una questione proposta in via principale da parte di alcune

regioni, ordinarie e speciali (sent. 196/04), di altra questione avanzata

sempre in via principale dallo Stato nei riguardi di alcune leggi regio nali approvate allo scopo di contrastare l'applicazione, nel proprio am

II Foro Italiano — 2005.

( Avv. dello Stato Favara) c. Regione Toscana (Avv. Bora,

Lorenzoni), Regioni Friuli-Venezia Giulia ed Emilia

Romagna (Avv. Falcon), Regione Marche (Avv. Grassi).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Toscana — Edilizia e urbanistica — Condono edilizio — Non ap plicazione della legislazione statale — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 51, 81, 117, 119, 127, 134; d.l. 30 settembre

2003 n. 269, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326; 1. reg. To

scana 4 dicembre 2003 n. 55, accertamento di conformità

delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in

totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel ter

ritorio della regione Toscana). Friuli-Venezia Giulia — Edilizia e urbanistica — Condono

edilizio — Non applicazione della legislazione statale —

Incostituzionalità (Cost., art. 3, 51, 81, 117, 119, 127, 134; statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4; d.l. 30 settembre 2003 n. 269, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n.

326; 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003 n. 22, di vieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Edilizia e urbanistica —' Condono edilizio — Non applica zione della legislazione statale — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 51, 81, 117, 119, 127, 134; d.l. 30 settembre 2003 n.

269, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326; 1. reg. Marche 23 di

cembre 2003 n. 29, norme concernenti la vigilanza sull'atti

vità edilizia nel territorio regionale, art. 4).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Emilia

Romagna — Edilizia e urbanistica — Condono edilizio —

Non applicazione della legislazione statale — Incostituzio

nalità (Cost., art. 3, 51, 81, 117, 119, 127, 134; d.l. 30 set tembre 2003 n. 269, art. 32; 1. 24 novembre 2003 n. 326; 1.

reg. Emilia-Romagna 16 gennaio 2004 n. 1, misure urgenti

per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico

ed edilizio).

E incostituzionale la l. reg. Toscana 4 dicembre 2003 n. 55, nella parte in cui stabilisce che i commi da 25 a 38 e da 40 a

45 dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269 non si applicano nel territorio della regione, ad eccezione delle disposizioni di

detti commi concernenti l'oblazione penale. (2) E incostituzionale la l. reg. Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre

2003 n. 22, nella parte in cui nega la possibilità di applicare la sanatoria edilizia statale di tipo straordinario nel territorio

regionale, escludendo altresì che la presentazione della do

manda di condono possa determinare la sospensione del pro cedimento finalizzato alla irrogazione delle sanzioni ammini

strative. (3) E incostituzionale l'art. 4 l. reg. Marche 23 dicembre 2003 n.

29, nella parte in cui ordina ai comuni di sospendere ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi

alla definizione degli illeciti edilizi regolati dal d.l. 30 set

tembre 2003 il. 269 fino all'entrata in vigore della legge re

gionale indicata dall'art. 1 medesimo d.l. e che dovrebbe di

sciplinare la materia. (4) È incostituzionale la l. reg. Emilia-Romagna 16 gennaio 2004

n. 1. nella parte in cui dispone che, fino all'entrata in vigore della legge regionale indicata dall'art. 1 d.l. 30 settembre

2003 n. 269, i comuni sospendono ogni determinazione circa

la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi. così come regolati dall'art. 32 d.l. 269/03. (5)

III

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 28 giugno 2004, n. 197 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 luglio 2004, n.

bito territoriale, della disciplina statale relativa al condono edilizio

(sent. 198/04) ed infine di un conflitto di attribuzione tra enti, proposto dallo Stato nei confronti di una delibera della giunta regionale avente

scopo analogo alle predette leggi regionali (sent. 199/04). La decisione capostipite è certamente costituita dalla complessa e ar

ticolata sentenza 196/04, con cui la corte ha affrontato le eccezioni re

lative alla costituzionalità della legislazione statale sul condono edili

zio, giungendo alla conclusione di una parziale incostituzionalità di tale

disciplina. Con riguardo a tale pronuncia gli aspetti e le affermazioni, attinenti

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