sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres.La Pergola, Rel. Baldassarre; Di Giovanni, Destro (Avv. Trampus, Memeo) ed altri c. RegioneFriuli-Venezia Giulia; Mattiussi c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Iaccheo c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Pacia). Ord. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1978 (G.U. n. 119 del1979), 21 novembre 1984 (G.U. n. 220 bis d ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1675/1676-1679/1680Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178599 .
Accessed: 24/06/2014 23:41
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1675 PARTE PRIMA 1676
rigore, in quanto, pur non potendosi negare in linea di principio la possibilità di un siffatto intervento legislativo, è pur sempre necessario che esso sia strettamente collegato alle specifiche pecu liarità del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria
la sostituzione della disciplina generale — originariamente appli cabile — con quella eccezionale successivamente emanata: la quale,
per intuitive ragioni logiche, non può non essere più restrit
tiva.
6. - Nella fattispecie ritiene la corte che tutte le condizioni ora
dette possono considerarsi sussistenti e che quindi la norma in
esame non risulta in contrasto con i ricordati precetti degli art.
24 e 113 Cost.
Da un lato, a ritenere ciò induce la considerazione che i prov vedimenti de quibus sono soltanto quelli adottati in via di estre
ma urgenza nell'immediatezza dei due movimenti tellurici e diretti
a soddisfare, con effetti temporali limitati alla fase più acuta del
l'emergenza, le più elementari esigenze di sussistenza dei cittadini
colpiti dal disastro (nei casi in esame: assicurare un tetto a chi
ne era rimasto sfornito); ed è quindi comprensibile che la gravis
sima, indifferibile necessità di realizzare lo scopo possa avere in
dotto a qualche irregolarità nella scelta degli strumenti giuridici. D'altro lato, ed è quel che più conta, rileva il fatto che la tute
la giurisdizionale risulta comunque assicurata relativamente agli elementi fondamentali dell'atto della p.a., in quanto il giudice amministrativo dovrà accertare nel giudizio principale: a) la sus
sistenza dell'attribuzione del potere di emettere i provvedimenti
adottati; b) l'effettiva, reale coincidenza tra lo scopo tipico del
l'atto (concernente l'opera di soccorso nei confronti delle persone rimaste senza tetto) e il suo concreto contenuto; c) il rispetto del
la proprietà privata secondo il disposto dell'art. 42, 2° comma,
Cost.; d) l'insussistenza di un contrasto con i profili essenziali
dei principali istituti giuridici, rimanendo in ogni caso ferma l'e
ventuale illiceità penale (nei lavori preparatori si parla appunto di vizi «formali»).
Permane inoltre del tutto inalterata l'ordinaria regolamentazio ne relativa all'indennità diretta a compensare il sacrificio patri moniale subito.
Tutte le peculiarità ora indicate confortano la conclusione già
anticipata, giacché il diritto del proprietario trova una tutela la
quale, in relazione alla drammaticità del momento in cui la requi sizione avvenne, non può considerarsi né irrazionale né insuffi
ciente.
Ma la corte non può non avvertire come appaia criticabile il
metodo di solito seguito dal legislatore, consistente nell'emana
zione di specifici provvedimenti legislativi intesi a far fronte a
singole calamità; provvedimenti, purtroppo, per lo più affrettati,
approssimativi e lacunosi, e quindi tali da rendere necessaria l'e
manazione di successive, farraginose disposizioni integrative e cor
rettive. Per contro, è evidente come sia auspicabile l'emanazione
di un normativa organica (sussistono in proposito iniziative legi slative all'esame del parlamento: Camera dei deputati, Atti, nn.
878, 480 e 702A) che possa disciplinare ex novo l'intera materia
ed evitare in tal modo delicate situazioni, come quella che ha
formato oggetto di questo giudizio. 7. - Per quanto concerne la questione relativa all'art. 3 Cost.,
è evidente come il riferimento del giudice a quo sia fuor di pro
posito, essendo palese la profonda eterogeneità tra le due situa
zioni comparate, relative, l'una, a zone colpite dal sisma e, l'altra, a zone rimaste invece indenni: e ciò a parte l'ovvio rilievo che
le considerazioni sopra svolte varrebbero, mutatis mutandis, an
che per la censura ora indicata, al fine di escludere l'irrazionalità
della nuova disciplina derogatoria.
Infine, relativamente alla questione concernente l'art. 42 Cost., è stato sopra osservato come la disposizione denunziata non di
sconosce affatto il precetto costituzionale, il quale pertanto do
vrà trovare piena applicazione nei giudizi principali. In conclusione, sia pure per ragioni diverse, tutte le proposte questioni risultano
prive di giuridico fondamento e debbono quindi essere dichiarate
non fondate.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n.
57, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982
n. 187, sollevate dal T.A.R. della Campania in riferimento agli art. 3, 24, 42 e 113 Cost, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1987.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres.
La Pergola, Rei. Baldassarre; Di Giovanni, Destro (Avv.
Trampus, Memeo) ed altri c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Mattiussi c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Iaccheo c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Pacia). Ord. T.A.R. Friuli Venezia
Giulia 16 febbraio 1978 (G.U. n. 119 del 1979), 21 novembre 1984 (G.U. n. 220 bis del 1985) e 18 luglio 1985 (G.U., la serie speciale, n. 22 del 1986).
Friuli-Venezia Giulia — Personale trasferito da altri enti — In
quadramento — Accorpamento ed eliminazione di qualifiche — Mutamento di mansioni — Questioni infondata e manife
stamente infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 36, 97; 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, statuto speciale della regione Friuli
Venezia Giulia, art. 4, 68; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, program mi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme
sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integra zioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per inter
venti straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 8; d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1036, nor
me per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti
pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, art. 18, 19; 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2,
integrazione della 1. reg. 5 agosto 1975 n. 48, concernente lo
stato giuridico e il trattamento economico del personale della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, art. 1, 2).
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legit timità costituzionale degli art. 1 e 2 I. reg. Friuli- Venezia Giulia
15 marzo 1976 n. 2, in riferimento all'art. 4 dello statuto della
regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevedono, per il personale degli enti edilizi soppressi trasferito alla regione,
l'inquadramento in soprannumero ed in un 'unica qualifica non
corrispondente a quella dirigenziale di provenienza. (1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costitu
zionale degli art. 1 e 2 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo
1976 n. 2, nella parte in cui prevedono, per il personale degli enti edilizi soppressi trasferito alla regione, l'inquadramento in
soprannumero ed in un'unica qualifica non corrispondente a
quella dirigenziale di provenienza, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost, e all'art. 68 dello statuto della regione Friuli
Venezia Giulia. (2)
II
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 31 dicembre 1986, n.
317 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 gennaio 1987, n.
3); Pres. La Pergola, Rei. Baldassarre; Magri c. Regione Veneto. Ord. T.A.R. Veneto 5 luglio 1978 (G.U. n. 64 del
1980)
Regione — Veneto — Inquadramento nei ruoli regionali — Ac
corpamento e riduzione di qualifiche — Questione manifesta
mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97, 117, 123; 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, organizzazione ammini
strativa della regione, stato giuridico e trattamento economico
del personale regionale, art. 50).
È manifestamente infondata, trattandosi di materia riservata al
l'ampia sfera di discrezionalià del legislatore statale e di quello
regionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 6° comma, l. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, nella parte in cui equipara la qualifica statale di «dirigente generale» e
«dirigente superiore» inserendole nella stessa qualifica regiona le di «direttore di dipartimento», in riferimento agli art. 3, 97, 1° comma, 117 e 123 Cost. (3)
(1-3) Le ordinanze di rimessione sono, nell'ordine, in Foro it., 1979, III, 447, con nota di richiami; Giur. costit., 1985, II, 1060; id., 1986, II, 600 (per la sent. n. 99/87); Foro it., 1980, III, 279, con nota di richia mi (per la ord. n. 317/86).
La corte applica principi costantemente ribaditi in tema di inquadra mento nei ruoli regionali del personale proveniente dallo Stato e dagli
This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
I
Diritto. — 1. - Poiché con le ordinanze in epigrafe si sollevano
questioni identiche o connesse, le cause sono riunite e decise con
un'unica sentenza.
2. - Le questioni di costituzionalità riguardano gli art. 1 e 2
1. reg. 15 marzo 1976 n. 2, con i quali si fissano le modalità
di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale pro veniente da enti pubblici edilizi soppressi, in relazione agi art.
3, 36 e 97 Cost., nonché 4 e 68 statuto Friuli-Venezia Giulia, come precisato in narrativa.
Considerato che sono già state dichiarate infondate da questa corte identiche questioni attinenti ai profili degli art. 3 (sent. n.
73 del 1979, Foro it., 1979, I, 2181), 36 (sent. n. 10 del 1980,
id., 1980, I, 597), 97 Cost. (sent. n. 10 del 1980, e n. 278 del 1983, id., 1984, I, 2094) e dell'art. 68 statuto Friuli-Venezia Giu
lia (sent. n. 188 del 1985, id., 1986, I, 39); e considerato che
nelle odierne ordinanze di rimessione non vengono addotti argo menti nuovi, non resta che ritenere le relative questioni manife
stamente infondate.
3. - Nuovo è invece il profilo di costituzionalità relativo all'art.
4 statuto Friuli-Venezia Giulia — nel duplice aspetto della viola
zione del principio generale della irretroattività della legge regio nale e del mancato rispetto delle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali — che perciò va affrontato nel merito con il
presente giudizio. Cosi come sono prospettate e nei termini di cui si dirà in moti
vazione, le censure sono tuttavia infondate.
4. - La presunta violazione del principio generale della irre
troattività delle leggi regionali, addotta dalla prima delle ordi
nanze qui considerate (r.o. 205/79), è in realtà insussistente.
In effetti, il trasferimento alla regione del personale che appar teneva agli enti pubblici edilizi soppressi, la decorrenza dello stes
so e i principi o le salvaguardie attinenti al passaggio di quei
dipendenti all'amministrazione regionale, sono stati disciplinati da una catena di atti statali che, partendo dall'art. 8 1. n. 865/71
e dall'art. 19 d.p.r. n. 1036/72, si è chiusa con il d.m. 28 dicem
bre 1974 n. 15427, il quale ha disposto l'effettivo trasferimento
con decorrenza 1° gennaio 1975. Tuttavia, diversamente da quanto ritiene il giudice a quo, al fine di rendere operativo il predetto
trasferimento, era necessario che la regione adottasse le leggi oc
correnti alla predisposizione delle specifiche modalità di inqua dramento del personale trasferito, al suo inserimento
nell'organizzazione degli uffici amministrativi regionali e alla con
seguente attribuzione di un trattamento economico con salvaguar dia dei diritti acquisiti (secondo quanto prescritto dall'art. 8 1.
n. 865/71). Al pari di ogni norma di attuazione che si colloca
all'ultimo anello di una catena discendente di atti normativi, le
disposizioni regionali in questione, fra cui sono comprese le nor
me impugnate, pur se successive alla data della decorrenza del
trasferimento del personale de quo, non aggiungono al patrimo nio giuridico dei soggetti interessati alcun diritto che non fosse
già previsto, quantomeno in via di principio o di previsione astrat
ta, nelle disposizioni di legge statale collocate a monte del trasfe
rimento stesso. La loro «retroattività», pertanto, è del tutto
apparente e, perciò stesso, non si pone neppure il problema del
contrasto con il divieto di retroattività della legge regionale affer
mato da questa corte (sentenze nn. 91/82, id., 1982,1, 2122; 23/78,
id., 1978, I, 801, e 123/57, id., 1957, I, 1720), nei confronti di
leggi regionali che prendono in considerazione e disciplinano si
altri enti pubblici. In termini, per la legittimità dell'accorpamento e ridu
zione delle qualifiche, v. i richiami contenuti nelle note alle ordinanze
di rimessione, sopra menzionate, e delle decisioni della corte, citate nelle
motivazioni in epigrafe, e in particolare, Corte cost. 22 aprile 1986, n.
99, id., 1987, I, 9, con nota di richiami.
Sulla interpretazione dell'art. 19 d.p.r. n. 1036/72 la giurisprudenza amministrativa non è sempre univoca secondo la massima sub (1): nel
senso che la norma non richiede che le nuove funzioni siano identiche
a quelle già svolte ma solo che siano assicurati i diritti quesiti, Cons.
Stato, sez. IV, 9 novembre 1985, n. 519, Foro amm., 1985, 2142; sez.
VI 10 ottobre 1983, n. 730, Foro it., Rep. 1983, voce Impiegato dello
Stato, n. 414; contra, nel senso che la norma de qua sancisce il principio dell'esatta corrispondenza tra le nuove funzioni e quelle già esercitate, Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 1980, n. 1123, id., Rep. 1981, voce
cit., n. 361; 30 luglio 1977, n. 752, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 450, 752.
Il Foro Italiano — 1987.
tuazioni giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore, al fine di darne una disciplina diversa da quella statale.
5. - Altrettanto infondata è la censura prospettata dalle ordi
nanze a quibus in relazione alla presunta violazione del limite
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che l'art.
4 statuto Friuli-Venezia Giulia prevede a carico della competenza
legislativa regionale primaria o esclusiva. Infatti, anche se l'art.
8, lett./, 1. n. 865/71 e l'art. 19 d.p.r. n. 1036/72 sono da consi
derare come rientranti nelle norme fondamentali delle riforme
economico-sociali, non si riscontra alcuna violazione delle stesse
ad opera delle norme impugnate, ove le disposizioni di raffronto
siano correttamente interpretate. 5.1. - Come questa corte ha più volte affermato (sentenze nn.
219/84, id., 1985, I, 67, e 151/86, id., 1986, I, 2690), la natura
di riforma economico-sociale di determinate norme va individua
ta attraverso una valutazione dell'oggetto delle norme stesse, del
la loro motivazione politico sociale, del loro scopo, del loro
contenuto e delle modificazioni che esse intendono apportare nei
rapporti sociali. Poiché tale valutazione deve riguardare le speci fiche norme considerate, seppure nella loro connessione con altre
norme, la qualificazione logica di alcune disposizioni di una certa
legge come norme fondamentali di riforma economico-sociale non
si estende automaticamente a tutte le disposizioni comprese nella
legge medesima. Pertanto, che una precedente pronunzia di que sta corte abbia ritenuto come riforme economico-sociali altre di
sposizioni della 1. n. 865/71 (sent. n. 13/80, id., 1980, I, 569), non esime da una valutazione ad hoc delle norme impugnate.
In se e per se considerato l'art. 8, lett. /, 1. n. 865/71, in colle
gamento con l'art. 19 d.p.r. n. 1036/72 che configura l'esercizio
del corrispondente potere delegato, non costituisce di certo una
norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tuttavia è or
mai acquisito alla giurisprudenza di questa corte che, se le norme
esecutive o di dettaglio non debbono considerarsi necessariamen
te attratte dalla natura di riforma economico-sociale delle norme
principali da cui logicamente dipendono, non si può escludere
l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle contenenti
i principi fondamentali della riforma, purché legate con queste ultime da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazio ne (sentenze nn. 219/84 e 151/86, cit.). Ebbene, da tale punto di vista, l'intero art. 8 1. n. 865/71, nonché l'art. 19 d.p.r. n.
1036/72 che, rappresentandone l'esercizio della corrispondente de
lega, fa corpo con esso, è espressamente diretto a riorganizzare su basi nuove il complesso delle amministrazioni e degli enti pub blici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare. Ri
spetto a questo compito — di cui la ristrutturazione e il
riordinamento degli I.a.c.p. operanti nel territorio di ogni singola
regione, insieme alla razionalizzazione e alla semplificazione della
rete degli enti pubblici edilizi sia nazionali che locali, sono le par ti più qualificanti — i principi relativi al trasferimento del perso nale (oltreché del patrimonio) appartenente agli enti pubblici
soppressi rappresentano indubbiamente un elemento di necessaria
integrazione delle norme fondamentali della riforma economico
sociale di cui trattasi.
5.2. - Premesso tutto ciò, resta da esaminare la conformità
degli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2/76 rispetto agli art. 8, lett./, 1. n. 865/71 e 19 d.p.r. n. 1036/72. Apparentemen te l'art. 8, lett. /, della legge di delega appena citata contiene
una formulazione più riduttiva rispetto a quella contenuta nel
l'art. 19 del corrispondente decreto delegato: mentre il primo pre vede che il trasferimento dei dipendenti dagli enti pubblici soppressi alla regione debba avvenire «salvaguardandone i diritti acquisi
ti», il secondo invece dispone che «al personale trasferito dev'es
sere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché
la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate».
Quest'ultima espressione ha indotto i giudici a quibus a ritenere
che l'art. 19 d.p.r. da ultimo citato imponga la salvaguardia, ol
treché del trattamento economico, anche del tipo di mansioni ine
renti alla qualifica già rivestita, e a sospettare di incostituzionalità,
pertanto, gli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2/76 che
provvedono a inquadrare il personale trasferito nella qualifica fun
zionale corrispondente alla carriera di appartenenza, ma non as
segnando allo stesso mansioni identiche a quelle precedentemente svolte.
Tuttavia, una corretta interpretazione sistematica del citato art.
19 induce a considerare errato il significato che i giudici a quibus
This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1679 PARTE PRIMA 1680
hanno ritenuto di inferire dalle predette disposizioni, anche se
questo appaia indubbiamente suggerito dal tenore letterale delle
disposizioni medesime.
Innanzitutto, al di là di ipotesi di evidente contraddizione, una
norma delegata dall'incerto significato lessicale dev'esser inter
pretata, per quanto possibile, in armonia con le corrispondenti
disposizioni contenute nella legge di delega.
Ebbene, l'art. 8, lett./, 1. n. 865/71 presenta una formulazione — suffragata peraltro dai lavori preparatori, nel corso dei quali fu respinto un emendamento diretto ad assicurare una corrispon denza delle mansioni dopo il trasferimento — che esclude in mo
do inequivoco l'assegnazione al personale trasferito delle stesse
mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza. In secondo luogo, lo stesso legislatore statale, intervenendo suc
cessivamente nella stessa materia con il d.l. 2 maggio 1974 n.
115 (norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), all'art. 23, 3° comma, del medesimo d.l. si è riferito all'art. 19
d.p.r. n. 1036/72 interpretandolo come norma che impone la me
ra salvaguardia dei diritti quesiti, e non già l'assegnazione delle
stesse mansioni svolte precedentemente. Da ultimo va considerato che, dovendosi interpretare ogni di
sposizione in armonia con i principi costituzionali, ove l'art. 19
appena citato dovesse essere interpretato nel modo prospettato dai giudici a quibus, si opererebbe una sostanziale vanificazione
della competenza che l'art. 4, n. 1, statuto Friuli-Venezia Giulia
assegna alla legislazione esclusiva di quella regione (ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto).
Del resto, seppure per profili diversi, sulla stessa linea si è mossa
questa corte quando, andando in contrario avviso rispetto al giu dice a quo, ha interpretato l'espressione «posizioni di carriera
ed economiche» come non ricomprendenti le mansioni (sentenza n. 10/80, cit.), e quando ha evidenziato come il riferimento delle
vecchie carriere alle mansioni fosse soltanto «astratto e generico»
(sentenza n. 99/86, id., 1987, I, 9).
L'interpretazione sistematica qui accolta riceve ulteriore con
forto dalla considerazione che né al personale inquadrato nei ruoli
regionali a seguito del primo trasferimento di funzioni ammini
strative del 1972, né a quello inquadrato successivamente a segui to del d.p.r. n. 616/77 è stata garantita la conservazione del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già rivestita. In altri termini, se si seguisse l'interpretazione proposta dai giudici a quibus si
avrebbe un trattamento per i dipendenti degli enti edilizi soppres si diverso da quello assicurato in casi analoghi ad altro personale
pubblico, di cui non è dato vedere alcuna giustificazione. 5.3. - Una volta chiarito il significato dell'art. 19, 1° comma,
del d.p.r. n. 1036/72, è agevole negarne la violazione da parte delle norme regionali impugnate che disciplinano il trattamento
economico e l'inquadramento in soprannumero del personale de
gli enti edilizi soppressi. Come già affermato da questa corte (sentenza n. 6/86, id.,
1986, I, 2109), la garanzia per il personale trasferito alle regioni relativa al mantenimento del complessivo trattamento economico
già goduto nell'amministrazione di provenienza anche dopo il suo
inquadramento nei ruoli regionali, lungi dal comportare il mante
nimento di tutti i benefici goduti nell'amministrazione di prove nienza, è soltanto diretta ad assicurare che il trattamento
complessivo spettante dopo l'inquadramento non sia inferiore a
quello anteriore all'inquadramento medesimo, comprensivo di tutti i benefici. Ma né i giudici a quibus, né la parte costituita prospet tano questa doglianza.
Egualmente infondata è la questione che fa leva sull'inquadra mento in soprannumero, poiché è palese la sua estraneità alla
prescritta garanzia del mantenimento del trattamento economico
goduto. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: di
chiara: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la que stione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (integrazione della 1.
reg. 5 agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il tratta mento economico del personale della regione), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello sta tuto della regione Friuli-Venezia Giulia; b) manifestamente in fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente dispositivo, sollevata con le ordi
nanze indicate in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost, e 68 dello Statuto speciale della regione.
Il Foro Italiano — 1987.
II
Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 6° comma (normativa e tabella) 1. reg. Veneto 26 novembre 1973
n. 25 («organizzazione amministrativa della regione, stato giuri dico e trattamento economico del personale regionale») nella par te in cui equipara la qualifica statale di «dirigente generale» e
«dirigente superiore» inserendole nella stessa qualifica regionale di «direttore di dipartimento», con riferimento agli art. 3, 97, 1° comma, 117 e 123 (in rapporto all'art. 51, 2° e 3° comma, dello statuto della regione) Cost.;
considerato che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costi
tuito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corri
spondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trat
tamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate
con sentenza n. 99/86 (Foro it., 1987, I, 9), sulla base di prece denti orientamenti di questa corte ormai sufficientemente conso
lidati (153/85, id., 1986, I, 884; 278/83 e 277/83, id., 1984, I, 2094; 10/80, id., 1980, I, 597; 27/78, id., 1978, I, 1347);
considerato che la lamentata lesione degli art. 3 e 97 Cost, non
è accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di ugua
glianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di
arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impu
gnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento
dell'amministrazione (sent. n. 10/80, cit., per il principio di ugua
glianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentenze n. 16/80,
id., 1980, I, 563; 123/68, id., 1969, I, 11; 8/67, id., 1967, I, 692, per il principio del buon andamento);
che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuo
vi rispetto a quelli già considerati; visti gli art. 26, 2° comma 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
50, 6° comma, 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, sollevate
con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 97, 1° com
ma, 117 e 123 Cost.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.
Andrioli, Rei. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade fer
rate secondarie meridionali; Landi c. Soc. Capit. Ord. Pret.
Napoli 21 febbraio 1979 (G.U. n. 189 del 1979); Pret. Pistoia
17 ottobre 1979 (G.U. n. 43 del 1980).
Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi
zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Incosti
tuzionalità (Cost., art. 3; 1. 1° febbraio 1978 n. 30, tabelle
nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici ser
vizi di trasporto, art. 1).
Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi
zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 35; 1. 1° febbraio
1978 n. 30, art. 1)
Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi
zi di trasporto — Inquadramento di agenti-bigliettai scelti —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3 ; 1. 1°
febbraio 1978 n. 30, art. 1).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1,2° comma, I. 1° febbraio 1978 n. 30, nella parte in cui le note esplicative 18 e 22 non prevedono che possa essere inquadrato nel sesto
livello, con la qualifica di operaio tecnico e decorrenza 1 ° gen naio 1978, l'agente addetto ai pubblici servizi di trasporto che
This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions