+ All Categories
Home > Documents > sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres....

sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: dinhkiet
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres. La Pergola, Rel. Baldassarre; Di Giovanni, Destro (Avv. Trampus, Memeo) ed altri c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Mattiussi c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Iaccheo c. Regione Friuli- Venezia Giulia (Avv. Pacia). Ord. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1978 (G.U. n. 119 del 1979), 21 novembre 1984 (G.U. n. 220 bis d ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1675/1676-1679/1680 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178599 . Accessed: 24/06/2014 23:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres.La Pergola, Rel. Baldassarre; Di Giovanni, Destro (Avv. Trampus, Memeo) ed altri c. RegioneFriuli-Venezia Giulia; Mattiussi c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Iaccheo c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Pacia). Ord. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1978 (G.U. n. 119 del1979), 21 novembre 1984 (G.U. n. 220 bis d ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1675/1676-1679/1680Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178599 .

Accessed: 24/06/2014 23:41

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1675 PARTE PRIMA 1676

rigore, in quanto, pur non potendosi negare in linea di principio la possibilità di un siffatto intervento legislativo, è pur sempre necessario che esso sia strettamente collegato alle specifiche pecu liarità del caso, tali da escludere che possa risultare arbitraria

la sostituzione della disciplina generale — originariamente appli cabile — con quella eccezionale successivamente emanata: la quale,

per intuitive ragioni logiche, non può non essere più restrit

tiva.

6. - Nella fattispecie ritiene la corte che tutte le condizioni ora

dette possono considerarsi sussistenti e che quindi la norma in

esame non risulta in contrasto con i ricordati precetti degli art.

24 e 113 Cost.

Da un lato, a ritenere ciò induce la considerazione che i prov vedimenti de quibus sono soltanto quelli adottati in via di estre

ma urgenza nell'immediatezza dei due movimenti tellurici e diretti

a soddisfare, con effetti temporali limitati alla fase più acuta del

l'emergenza, le più elementari esigenze di sussistenza dei cittadini

colpiti dal disastro (nei casi in esame: assicurare un tetto a chi

ne era rimasto sfornito); ed è quindi comprensibile che la gravis

sima, indifferibile necessità di realizzare lo scopo possa avere in

dotto a qualche irregolarità nella scelta degli strumenti giuridici. D'altro lato, ed è quel che più conta, rileva il fatto che la tute

la giurisdizionale risulta comunque assicurata relativamente agli elementi fondamentali dell'atto della p.a., in quanto il giudice amministrativo dovrà accertare nel giudizio principale: a) la sus

sistenza dell'attribuzione del potere di emettere i provvedimenti

adottati; b) l'effettiva, reale coincidenza tra lo scopo tipico del

l'atto (concernente l'opera di soccorso nei confronti delle persone rimaste senza tetto) e il suo concreto contenuto; c) il rispetto del

la proprietà privata secondo il disposto dell'art. 42, 2° comma,

Cost.; d) l'insussistenza di un contrasto con i profili essenziali

dei principali istituti giuridici, rimanendo in ogni caso ferma l'e

ventuale illiceità penale (nei lavori preparatori si parla appunto di vizi «formali»).

Permane inoltre del tutto inalterata l'ordinaria regolamentazio ne relativa all'indennità diretta a compensare il sacrificio patri moniale subito.

Tutte le peculiarità ora indicate confortano la conclusione già

anticipata, giacché il diritto del proprietario trova una tutela la

quale, in relazione alla drammaticità del momento in cui la requi sizione avvenne, non può considerarsi né irrazionale né insuffi

ciente.

Ma la corte non può non avvertire come appaia criticabile il

metodo di solito seguito dal legislatore, consistente nell'emana

zione di specifici provvedimenti legislativi intesi a far fronte a

singole calamità; provvedimenti, purtroppo, per lo più affrettati,

approssimativi e lacunosi, e quindi tali da rendere necessaria l'e

manazione di successive, farraginose disposizioni integrative e cor

rettive. Per contro, è evidente come sia auspicabile l'emanazione

di un normativa organica (sussistono in proposito iniziative legi slative all'esame del parlamento: Camera dei deputati, Atti, nn.

878, 480 e 702A) che possa disciplinare ex novo l'intera materia

ed evitare in tal modo delicate situazioni, come quella che ha

formato oggetto di questo giudizio. 7. - Per quanto concerne la questione relativa all'art. 3 Cost.,

è evidente come il riferimento del giudice a quo sia fuor di pro

posito, essendo palese la profonda eterogeneità tra le due situa

zioni comparate, relative, l'una, a zone colpite dal sisma e, l'altra, a zone rimaste invece indenni: e ciò a parte l'ovvio rilievo che

le considerazioni sopra svolte varrebbero, mutatis mutandis, an

che per la censura ora indicata, al fine di escludere l'irrazionalità

della nuova disciplina derogatoria.

Infine, relativamente alla questione concernente l'art. 42 Cost., è stato sopra osservato come la disposizione denunziata non di

sconosce affatto il precetto costituzionale, il quale pertanto do

vrà trovare piena applicazione nei giudizi principali. In conclusione, sia pure per ragioni diverse, tutte le proposte questioni risultano

prive di giuridico fondamento e debbono quindi essere dichiarate

non fondate.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 27 febbraio 1982 n.

57, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982

n. 187, sollevate dal T.A.R. della Campania in riferimento agli art. 3, 24, 42 e 113 Cost, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1987.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 aprile 1987, n. 99 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 15 aprile 1987, n. 16); Pres.

La Pergola, Rei. Baldassarre; Di Giovanni, Destro (Avv.

Trampus, Memeo) ed altri c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Mattiussi c. Regione Friuli-Venezia Giulia; Iaccheo c. Regione Friuli-Venezia Giulia (Avv. Pacia). Ord. T.A.R. Friuli Venezia

Giulia 16 febbraio 1978 (G.U. n. 119 del 1979), 21 novembre 1984 (G.U. n. 220 bis del 1985) e 18 luglio 1985 (G.U., la serie speciale, n. 22 del 1986).

Friuli-Venezia Giulia — Personale trasferito da altri enti — In

quadramento — Accorpamento ed eliminazione di qualifiche — Mutamento di mansioni — Questioni infondata e manife

stamente infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 36, 97; 1. cost. 31 gennaio 1963 n. 1, statuto speciale della regione Friuli

Venezia Giulia, art. 4, 68; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, program mi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme

sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integra zioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazione di spesa per inter

venti straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 8; d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1036, nor

me per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti

pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica, art. 18, 19; 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2,

integrazione della 1. reg. 5 agosto 1975 n. 48, concernente lo

stato giuridico e il trattamento economico del personale della

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, art. 1, 2).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legit timità costituzionale degli art. 1 e 2 I. reg. Friuli- Venezia Giulia

15 marzo 1976 n. 2, in riferimento all'art. 4 dello statuto della

regione Friuli-Venezia Giulia, nella parte in cui prevedono, per il personale degli enti edilizi soppressi trasferito alla regione,

l'inquadramento in soprannumero ed in un 'unica qualifica non

corrispondente a quella dirigenziale di provenienza. (1) Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costitu

zionale degli art. 1 e 2 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo

1976 n. 2, nella parte in cui prevedono, per il personale degli enti edilizi soppressi trasferito alla regione, l'inquadramento in

soprannumero ed in un'unica qualifica non corrispondente a

quella dirigenziale di provenienza, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost, e all'art. 68 dello statuto della regione Friuli

Venezia Giulia. (2)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 31 dicembre 1986, n.

317 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 gennaio 1987, n.

3); Pres. La Pergola, Rei. Baldassarre; Magri c. Regione Veneto. Ord. T.A.R. Veneto 5 luglio 1978 (G.U. n. 64 del

1980)

Regione — Veneto — Inquadramento nei ruoli regionali — Ac

corpamento e riduzione di qualifiche — Questione manifesta

mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 97, 117, 123; 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, organizzazione ammini

strativa della regione, stato giuridico e trattamento economico

del personale regionale, art. 50).

È manifestamente infondata, trattandosi di materia riservata al

l'ampia sfera di discrezionalià del legislatore statale e di quello

regionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 6° comma, l. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, nella parte in cui equipara la qualifica statale di «dirigente generale» e

«dirigente superiore» inserendole nella stessa qualifica regiona le di «direttore di dipartimento», in riferimento agli art. 3, 97, 1° comma, 117 e 123 Cost. (3)

(1-3) Le ordinanze di rimessione sono, nell'ordine, in Foro it., 1979, III, 447, con nota di richiami; Giur. costit., 1985, II, 1060; id., 1986, II, 600 (per la sent. n. 99/87); Foro it., 1980, III, 279, con nota di richia mi (per la ord. n. 317/86).

La corte applica principi costantemente ribaditi in tema di inquadra mento nei ruoli regionali del personale proveniente dallo Stato e dagli

This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

Diritto. — 1. - Poiché con le ordinanze in epigrafe si sollevano

questioni identiche o connesse, le cause sono riunite e decise con

un'unica sentenza.

2. - Le questioni di costituzionalità riguardano gli art. 1 e 2

1. reg. 15 marzo 1976 n. 2, con i quali si fissano le modalità

di inquadramento nell'amministrazione regionale del personale pro veniente da enti pubblici edilizi soppressi, in relazione agi art.

3, 36 e 97 Cost., nonché 4 e 68 statuto Friuli-Venezia Giulia, come precisato in narrativa.

Considerato che sono già state dichiarate infondate da questa corte identiche questioni attinenti ai profili degli art. 3 (sent. n.

73 del 1979, Foro it., 1979, I, 2181), 36 (sent. n. 10 del 1980,

id., 1980, I, 597), 97 Cost. (sent. n. 10 del 1980, e n. 278 del 1983, id., 1984, I, 2094) e dell'art. 68 statuto Friuli-Venezia Giu

lia (sent. n. 188 del 1985, id., 1986, I, 39); e considerato che

nelle odierne ordinanze di rimessione non vengono addotti argo menti nuovi, non resta che ritenere le relative questioni manife

stamente infondate.

3. - Nuovo è invece il profilo di costituzionalità relativo all'art.

4 statuto Friuli-Venezia Giulia — nel duplice aspetto della viola

zione del principio generale della irretroattività della legge regio nale e del mancato rispetto delle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali — che perciò va affrontato nel merito con il

presente giudizio. Cosi come sono prospettate e nei termini di cui si dirà in moti

vazione, le censure sono tuttavia infondate.

4. - La presunta violazione del principio generale della irre

troattività delle leggi regionali, addotta dalla prima delle ordi

nanze qui considerate (r.o. 205/79), è in realtà insussistente.

In effetti, il trasferimento alla regione del personale che appar teneva agli enti pubblici edilizi soppressi, la decorrenza dello stes

so e i principi o le salvaguardie attinenti al passaggio di quei

dipendenti all'amministrazione regionale, sono stati disciplinati da una catena di atti statali che, partendo dall'art. 8 1. n. 865/71

e dall'art. 19 d.p.r. n. 1036/72, si è chiusa con il d.m. 28 dicem

bre 1974 n. 15427, il quale ha disposto l'effettivo trasferimento

con decorrenza 1° gennaio 1975. Tuttavia, diversamente da quanto ritiene il giudice a quo, al fine di rendere operativo il predetto

trasferimento, era necessario che la regione adottasse le leggi oc

correnti alla predisposizione delle specifiche modalità di inqua dramento del personale trasferito, al suo inserimento

nell'organizzazione degli uffici amministrativi regionali e alla con

seguente attribuzione di un trattamento economico con salvaguar dia dei diritti acquisiti (secondo quanto prescritto dall'art. 8 1.

n. 865/71). Al pari di ogni norma di attuazione che si colloca

all'ultimo anello di una catena discendente di atti normativi, le

disposizioni regionali in questione, fra cui sono comprese le nor

me impugnate, pur se successive alla data della decorrenza del

trasferimento del personale de quo, non aggiungono al patrimo nio giuridico dei soggetti interessati alcun diritto che non fosse

già previsto, quantomeno in via di principio o di previsione astrat

ta, nelle disposizioni di legge statale collocate a monte del trasfe

rimento stesso. La loro «retroattività», pertanto, è del tutto

apparente e, perciò stesso, non si pone neppure il problema del

contrasto con il divieto di retroattività della legge regionale affer

mato da questa corte (sentenze nn. 91/82, id., 1982,1, 2122; 23/78,

id., 1978, I, 801, e 123/57, id., 1957, I, 1720), nei confronti di

leggi regionali che prendono in considerazione e disciplinano si

altri enti pubblici. In termini, per la legittimità dell'accorpamento e ridu

zione delle qualifiche, v. i richiami contenuti nelle note alle ordinanze

di rimessione, sopra menzionate, e delle decisioni della corte, citate nelle

motivazioni in epigrafe, e in particolare, Corte cost. 22 aprile 1986, n.

99, id., 1987, I, 9, con nota di richiami.

Sulla interpretazione dell'art. 19 d.p.r. n. 1036/72 la giurisprudenza amministrativa non è sempre univoca secondo la massima sub (1): nel

senso che la norma non richiede che le nuove funzioni siano identiche

a quelle già svolte ma solo che siano assicurati i diritti quesiti, Cons.

Stato, sez. IV, 9 novembre 1985, n. 519, Foro amm., 1985, 2142; sez.

VI 10 ottobre 1983, n. 730, Foro it., Rep. 1983, voce Impiegato dello

Stato, n. 414; contra, nel senso che la norma de qua sancisce il principio dell'esatta corrispondenza tra le nuove funzioni e quelle già esercitate, Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 1980, n. 1123, id., Rep. 1981, voce

cit., n. 361; 30 luglio 1977, n. 752, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 450, 752.

Il Foro Italiano — 1987.

tuazioni giuridiche verificatesi prima della loro entrata in vigore, al fine di darne una disciplina diversa da quella statale.

5. - Altrettanto infondata è la censura prospettata dalle ordi

nanze a quibus in relazione alla presunta violazione del limite

delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, che l'art.

4 statuto Friuli-Venezia Giulia prevede a carico della competenza

legislativa regionale primaria o esclusiva. Infatti, anche se l'art.

8, lett./, 1. n. 865/71 e l'art. 19 d.p.r. n. 1036/72 sono da consi

derare come rientranti nelle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali, non si riscontra alcuna violazione delle stesse

ad opera delle norme impugnate, ove le disposizioni di raffronto

siano correttamente interpretate. 5.1. - Come questa corte ha più volte affermato (sentenze nn.

219/84, id., 1985, I, 67, e 151/86, id., 1986, I, 2690), la natura

di riforma economico-sociale di determinate norme va individua

ta attraverso una valutazione dell'oggetto delle norme stesse, del

la loro motivazione politico sociale, del loro scopo, del loro

contenuto e delle modificazioni che esse intendono apportare nei

rapporti sociali. Poiché tale valutazione deve riguardare le speci fiche norme considerate, seppure nella loro connessione con altre

norme, la qualificazione logica di alcune disposizioni di una certa

legge come norme fondamentali di riforma economico-sociale non

si estende automaticamente a tutte le disposizioni comprese nella

legge medesima. Pertanto, che una precedente pronunzia di que sta corte abbia ritenuto come riforme economico-sociali altre di

sposizioni della 1. n. 865/71 (sent. n. 13/80, id., 1980, I, 569), non esime da una valutazione ad hoc delle norme impugnate.

In se e per se considerato l'art. 8, lett. /, 1. n. 865/71, in colle

gamento con l'art. 19 d.p.r. n. 1036/72 che configura l'esercizio

del corrispondente potere delegato, non costituisce di certo una

norma fondamentale di riforma economico-sociale. Tuttavia è or

mai acquisito alla giurisprudenza di questa corte che, se le norme

esecutive o di dettaglio non debbono considerarsi necessariamen

te attratte dalla natura di riforma economico-sociale delle norme

principali da cui logicamente dipendono, non si può escludere

l'estensione di tale qualifica a norme diverse da quelle contenenti

i principi fondamentali della riforma, purché legate con queste ultime da un rapporto di coessenzialità o di necessaria integrazio ne (sentenze nn. 219/84 e 151/86, cit.). Ebbene, da tale punto di vista, l'intero art. 8 1. n. 865/71, nonché l'art. 19 d.p.r. n.

1036/72 che, rappresentandone l'esercizio della corrispondente de

lega, fa corpo con esso, è espressamente diretto a riorganizzare su basi nuove il complesso delle amministrazioni e degli enti pub blici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare. Ri

spetto a questo compito — di cui la ristrutturazione e il

riordinamento degli I.a.c.p. operanti nel territorio di ogni singola

regione, insieme alla razionalizzazione e alla semplificazione della

rete degli enti pubblici edilizi sia nazionali che locali, sono le par ti più qualificanti — i principi relativi al trasferimento del perso nale (oltreché del patrimonio) appartenente agli enti pubblici

soppressi rappresentano indubbiamente un elemento di necessaria

integrazione delle norme fondamentali della riforma economico

sociale di cui trattasi.

5.2. - Premesso tutto ciò, resta da esaminare la conformità

degli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2/76 rispetto agli art. 8, lett./, 1. n. 865/71 e 19 d.p.r. n. 1036/72. Apparentemen te l'art. 8, lett. /, della legge di delega appena citata contiene

una formulazione più riduttiva rispetto a quella contenuta nel

l'art. 19 del corrispondente decreto delegato: mentre il primo pre vede che il trasferimento dei dipendenti dagli enti pubblici soppressi alla regione debba avvenire «salvaguardandone i diritti acquisi

ti», il secondo invece dispone che «al personale trasferito dev'es

sere assicurato un trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento, nonché

la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate».

Quest'ultima espressione ha indotto i giudici a quibus a ritenere

che l'art. 19 d.p.r. da ultimo citato imponga la salvaguardia, ol

treché del trattamento economico, anche del tipo di mansioni ine

renti alla qualifica già rivestita, e a sospettare di incostituzionalità,

pertanto, gli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2/76 che

provvedono a inquadrare il personale trasferito nella qualifica fun

zionale corrispondente alla carriera di appartenenza, ma non as

segnando allo stesso mansioni identiche a quelle precedentemente svolte.

Tuttavia, una corretta interpretazione sistematica del citato art.

19 induce a considerare errato il significato che i giudici a quibus

This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1679 PARTE PRIMA 1680

hanno ritenuto di inferire dalle predette disposizioni, anche se

questo appaia indubbiamente suggerito dal tenore letterale delle

disposizioni medesime.

Innanzitutto, al di là di ipotesi di evidente contraddizione, una

norma delegata dall'incerto significato lessicale dev'esser inter

pretata, per quanto possibile, in armonia con le corrispondenti

disposizioni contenute nella legge di delega.

Ebbene, l'art. 8, lett./, 1. n. 865/71 presenta una formulazione — suffragata peraltro dai lavori preparatori, nel corso dei quali fu respinto un emendamento diretto ad assicurare una corrispon denza delle mansioni dopo il trasferimento — che esclude in mo

do inequivoco l'assegnazione al personale trasferito delle stesse

mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza. In secondo luogo, lo stesso legislatore statale, intervenendo suc

cessivamente nella stessa materia con il d.l. 2 maggio 1974 n.

115 (norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), all'art. 23, 3° comma, del medesimo d.l. si è riferito all'art. 19

d.p.r. n. 1036/72 interpretandolo come norma che impone la me

ra salvaguardia dei diritti quesiti, e non già l'assegnazione delle

stesse mansioni svolte precedentemente. Da ultimo va considerato che, dovendosi interpretare ogni di

sposizione in armonia con i principi costituzionali, ove l'art. 19

appena citato dovesse essere interpretato nel modo prospettato dai giudici a quibus, si opererebbe una sostanziale vanificazione

della competenza che l'art. 4, n. 1, statuto Friuli-Venezia Giulia

assegna alla legislazione esclusiva di quella regione (ordinamento

degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto).

Del resto, seppure per profili diversi, sulla stessa linea si è mossa

questa corte quando, andando in contrario avviso rispetto al giu dice a quo, ha interpretato l'espressione «posizioni di carriera

ed economiche» come non ricomprendenti le mansioni (sentenza n. 10/80, cit.), e quando ha evidenziato come il riferimento delle

vecchie carriere alle mansioni fosse soltanto «astratto e generico»

(sentenza n. 99/86, id., 1987, I, 9).

L'interpretazione sistematica qui accolta riceve ulteriore con

forto dalla considerazione che né al personale inquadrato nei ruoli

regionali a seguito del primo trasferimento di funzioni ammini

strative del 1972, né a quello inquadrato successivamente a segui to del d.p.r. n. 616/77 è stata garantita la conservazione del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già rivestita. In altri termini, se si seguisse l'interpretazione proposta dai giudici a quibus si

avrebbe un trattamento per i dipendenti degli enti edilizi soppres si diverso da quello assicurato in casi analoghi ad altro personale

pubblico, di cui non è dato vedere alcuna giustificazione. 5.3. - Una volta chiarito il significato dell'art. 19, 1° comma,

del d.p.r. n. 1036/72, è agevole negarne la violazione da parte delle norme regionali impugnate che disciplinano il trattamento

economico e l'inquadramento in soprannumero del personale de

gli enti edilizi soppressi. Come già affermato da questa corte (sentenza n. 6/86, id.,

1986, I, 2109), la garanzia per il personale trasferito alle regioni relativa al mantenimento del complessivo trattamento economico

già goduto nell'amministrazione di provenienza anche dopo il suo

inquadramento nei ruoli regionali, lungi dal comportare il mante

nimento di tutti i benefici goduti nell'amministrazione di prove nienza, è soltanto diretta ad assicurare che il trattamento

complessivo spettante dopo l'inquadramento non sia inferiore a

quello anteriore all'inquadramento medesimo, comprensivo di tutti i benefici. Ma né i giudici a quibus, né la parte costituita prospet tano questa doglianza.

Egualmente infondata è la questione che fa leva sull'inquadra mento in soprannumero, poiché è palese la sua estraneità alla

prescritta garanzia del mantenimento del trattamento economico

goduto. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: di

chiara: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la que stione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (integrazione della 1.

reg. 5 agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il tratta mento economico del personale della regione), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello sta tuto della regione Friuli-Venezia Giulia; b) manifestamente in fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente dispositivo, sollevata con le ordi

nanze indicate in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost, e 68 dello Statuto speciale della regione.

Il Foro Italiano — 1987.

II

Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 6° comma (normativa e tabella) 1. reg. Veneto 26 novembre 1973

n. 25 («organizzazione amministrativa della regione, stato giuri dico e trattamento economico del personale regionale») nella par te in cui equipara la qualifica statale di «dirigente generale» e

«dirigente superiore» inserendole nella stessa qualifica regionale di «direttore di dipartimento», con riferimento agli art. 3, 97, 1° comma, 117 e 123 (in rapporto all'art. 51, 2° e 3° comma, dello statuto della regione) Cost.;

considerato che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costi

tuito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corri

spondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trat

tamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate

con sentenza n. 99/86 (Foro it., 1987, I, 9), sulla base di prece denti orientamenti di questa corte ormai sufficientemente conso

lidati (153/85, id., 1986, I, 884; 278/83 e 277/83, id., 1984, I, 2094; 10/80, id., 1980, I, 597; 27/78, id., 1978, I, 1347);

considerato che la lamentata lesione degli art. 3 e 97 Cost, non

è accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di ugua

glianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di

arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impu

gnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento

dell'amministrazione (sent. n. 10/80, cit., per il principio di ugua

glianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentenze n. 16/80,

id., 1980, I, 563; 123/68, id., 1969, I, 11; 8/67, id., 1967, I, 692, per il principio del buon andamento);

che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuo

vi rispetto a quelli già considerati; visti gli art. 26, 2° comma 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.

50, 6° comma, 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, sollevate

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 97, 1° com

ma, 117 e 123 Cost.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.

Andrioli, Rei. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade fer

rate secondarie meridionali; Landi c. Soc. Capit. Ord. Pret.

Napoli 21 febbraio 1979 (G.U. n. 189 del 1979); Pret. Pistoia

17 ottobre 1979 (G.U. n. 43 del 1980).

Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi

zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Incosti

tuzionalità (Cost., art. 3; 1. 1° febbraio 1978 n. 30, tabelle

nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici ser

vizi di trasporto, art. 1).

Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi

zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 35; 1. 1° febbraio

1978 n. 30, art. 1)

Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi

zi di trasporto — Inquadramento di agenti-bigliettai scelti —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3 ; 1. 1°

febbraio 1978 n. 30, art. 1).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1,2° comma, I. 1° febbraio 1978 n. 30, nella parte in cui le note esplicative 18 e 22 non prevedono che possa essere inquadrato nel sesto

livello, con la qualifica di operaio tecnico e decorrenza 1 ° gen naio 1978, l'agente addetto ai pubblici servizi di trasporto che

This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:41:59 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended