sentenza 3 luglio 2002; Giud. Sciacca; Spampinato e altri (Avv. La Delfa, Panzera) c. Cacopardo(Avv. Libertini, Marina)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 281/282-285/286Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198138 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
TRIBUNALE DI CATANIA; sentenza 3 luglio 2002; Giud. Sciacca; Spampinato e altri (Avv. La Delfa, Panzera) c.
Cacopardo (Avv. Libertini, Marina).
TRIBUNALE DI CATANIA Svolgimento del processo. — Con citazione, notificata il 25
luglio 2000, Spampinato Giuseppe, Spampinato Antonino,
Spampinato Maria, Spampinato Maurizio, Caruso Antonina e Bonaccorsi Antonino convenivano in giudizio Cacopardo Rosa rio all'uopo esponendo:
— che il collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Catania, nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 653 94 r.s.s. promosso nei confronti di Spampinato Giuseppe, adot
tava, ai sensi dell'art. 2 bis 1. 31 maggio 1965 n. 575, tre distinti provvedimenti di sequestro, di cui, i primi due del 15 dicembre 1994 — notificati ed eseguiti il 21 dicembre 1994— inerenti, rispettivamente, beni immobili e quote di società ed il terzo da
tato 12 gennaio 1995 relativo a somme di denaro e titoli di cre
dito; — che veniva a tal uopo nominato custode ed amministratore
giudiziario, con decreto del Tribunale di Catania del 15 dicem bre 1994 il dott. Rosario Cacopardo, il quale si insediava, come
da verbale del 21 dicembre 1994; — che con decreto dell'8 dicembre 1995 il tribunale dispone
va la confisca degli immobili acquistati dopo l'anno 1980, di tutte le quote di partecipazione oggetto di sequestro, nonché
delle somme portate dai titoli di credito depositati presso la
Banca agricola popolare di Ragusa; — che con decreto 207/99 m.p., datato 27 gennaio 1999 e de
positato il 22 luglio 1999, il sequestro e la confisca venivano
revocati dalla Corte d'appello di Catania, eccezione fatta per le
somme portate dai titoli giacenti presso la Banca agricola po
polare di Ragusa; — che detto decreto diveniva irrevocabile in data 21 settem
bre 1999 per la parte relativa al sequestro ed alla restituzione dei
beni e delle quote societarie, mentre rimaneva pendente ricorso
per cassazione avverso il capo con il quale era Stata confermata
la confisca delle somme depositate sui libretti bancari e sui cer
tificati di deposito bancario; — che in data 11 dicembre 1999 l'amministratore giudiziario
depositava presso la cancelleria del Tribunale di Catania un do
cumento denominato «conto della gestione finale alla data del
10 novembre 1999» contenente un'elencazione di entrate ed
uscite con i relativi totali ed i saldi, ma del tutto sprovvisto di
relazione e delle relative «pezze d'appoggio». Tanto premesso, gli odierni attori muovevano nei confronti
dell'operato dell'amministratore giudiziario le seguenti specifi che contestazioni:
— mancato pagamento delle rate di mutuo gravanti sugli ap
partamenti siti in San Gregorio di Catania, viale XX settembre
25, e successivo assoggettamento degli immobili da parte della
Banca nazionale del lavoro s.p.a. — divisione credito fondiario
— a procedimenti esecutivi immobiliari in danno dei deducenti
con un consequenziale danno a carico degli stessi relativo agli interessi moratori ed alle spese legali pari, alla data del 31 di
cembre 1999, a lire 47.492.446; — mancata restituzione a Spampinato Antonino della cassetta
di sicurezza n. 1099 presso la Banca popolare di Catania;
stione, inducano ad una ricostruzione della translatio verso la fase contenziosa secondo meccanismi analoghi a quelli previsti ad es. dagli art. 30 1. 392/78 o 101 1. fall, (e cioè senza previa rimessione degli atti al presidente del tribunale. L'a. pone altresì in evidenza come la norma
regolamentare non abbia — òvviamente — potuto tenere conto neppure della modificazione apportata all'art. 48 ord. giud. in tema di riserve di
collegialità; poiché l'art. 48 non vi ricomprende il giudizio sull'operato dell'amministratore giudiziario (o comunque i giudizi di rendicontazio
ne) e non venendo in. considerazione il principio di specialità di cui al l'art. 15 preleggi, anche per il diverso, grado delle norme in discussione, deve concludersi per l'attribuzione delle controversie sui rendiconti al
giudice monocratico, come appunto si è verificato nella fattispecie in
epigrafe). Sotto il profilo sostanziale, cioè delle contestazioni sollevabili dalle
parti in sede di approvazione del conto, ad avviso di Giglio, op. cit.,
260, deve senz'altro escludersi qualsiasi forma di ingerenza delle stesse
parti sul modo in cui gli organi dell'amministrazione hanno concreta
mente gestito i beni loro affidati, trattandosi di attività «che, pur non
giurisdizionali in senso stretto, ed anzi di chiara valenza amministrati
va, sono tuttavia poste in essere da organi di giustizia all'interno di una
procedura giurisdizionale. Ne consegue che l'unico tema che può esse
re trattato in occasione del rendiconto finale è quello attinente la mera
regolarità degli adempimenti formali e la rispondenza delle risultanze
del registro delle operazioni alle operazioni poste in essere». Per una
prospettiva più elastica, che tiene conto della possibilità di proposizio ne congiunta di più domande, coinvolgenti anche profili di responsabi lità dell'amministratore giudiziario, v. invece Cassano, op. cit., 340 ss.
Misure di prevenzione — Procedimento — Amministratore
giudiziario dei beni sequestrati — Approvazione del conto — Omesso avviso alle parti — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 263, 279; 1. 31 maggio 1965 n. 575, disposizioni contro la mafia, art. 2 bis, 2 septies\ d.l. 14 giugno 1989 n. 230, dispo sizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei be ni confiscati ai sensi della 1. 31 maggio 1965 n. 575, art. 2; 1. 4 agosto 1989 n. 282, conversione in legge, con modificazio
ni, del d.l. 14 giugno 1989 n. 230; d.m. 1° febbraio 1991 n. 293, regolamento recante le modalità da osservarsi per la do
cumentazione delle operazioni effettuate e per il rendimento
del conto da parte dell'amministratore dei beni sequestrati, art. 5).
Nel contesto delle misure di prevenzione antimafia la fase di
approvazione del conto presentato dal custode ed ammini
stratore giudiziario dei beni sequestrati deve ritenersi esau
rita con l'apposizione del visto da parte del giudice delegato o dell'approvazione da parte del collegio penale a margine ovvero in calce ai singoli rendiconti, pur in difetto di comuni
cazione alle parti dell'avvenuto deposito dei rendiconti me
desimi, cosicché va rigettata la domanda introdotta in sede
contenziosa per ottenere la declaratoria dell'obbligo del pre detto amministratore giudiziario di presentazione del rendi
conto di gestione. (1)
(1) Il Tribunale di Catania accoglie la distinzione fra obbligo di ren diconto attinente a situazioni di diritto sostanziale ovvero a rapporti di diritto processuale recentemente prospettata da Cass. 10 novembre
1999, n. 12463 (Foro it., 2001,1, 2639, con nota di R. Lombardi, Brevi note in tema di rendimento dei conti, cui si rinvia anche per l'esame delle posizioni di dottrina e giurisprudenza in materia) e la applica al rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario dei beni sottopo sti a sequestro nel contesto delle misure di prevenzione antimafia per concludere che il provvedimento di visto apposto in calce ai singoli rendiconti dal giudice delegato alla procedura o dal collegio penale (pur in difetto di comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito dei mede
simi) esaurisce la fase di approvazione del conto e preclude ogni suc cessiva controversia in merito all'obbligo di rendiconto.
In effetti, come è stato posto in risalto, nel caso in cui il gestore deri va le proprie funzioni da una nomina giudiziale non solo la fase di ap provazione del conto assume carattere spiccatamente amministrativo, di controllo di legittimità della gestione, ma neppure vi è alcuna possibi lità che in un secondo momento si apra un giudizio volto ad accertare l'esistenza dell'obbligo-dovere. di presentazione del conto (v. R. Lom
bardi, op. cit., 2645 s., ad avviso della quale peraltro in ordine ai rap porti processuali la disciplina «autonoma e speciale» riguarda non sol tanto la fase non contenziosa ma anche quella contenziosa).
Sui doveri dell'amministratore giudiziario, quali previsti dagli art. 2 sexies e 2 septies 1. 575/65 (introdotti con il d.l. !4 giugno 1989 n. 230, convertito in 1. 4 agosto 1989 n. 282) nonché dal d.m. 1° febbraio 1991 n. 293, v., in particolare, V. Giglio, in Le misure di prevenzione patri moniali. Teoria e prassi applicativa (Atti del convegno nazionale te nuto a Bari il 14-16 febbraio 1997), Bari, 1998, 235; M. Fabiani, ibid., 189; F. Cassano, ibid., 269; P.A. Stea, ibid., 319. Sull'obbligo di ren diconto facente carico all'amministratore giudiziario e sulla sua re
sponsabilità, v., ampiius, F. Cassano, Misure di prevenzione patrimo niali e amministrazione dei beni. Questioni e materiali di dottrina e di
giurisprudenza, Milano, 1998, 336 ss. (il quale, a proposito del termine minimo di quindici giorni dal deposito del conto da osservarsi per la fissazione dell'udienza di discussione del medesimo, osserva che «non venendo ancora in considerazione una fase contenziosa, e non trattan dosi quindi di un termine minimo per comparire, la norma dispone che esso decorra dal deposito del conto e non dalla sua comunicazione agli interessati»).
Da segnalare peraltro, con M. Fabiani (op. cit., 191) la singolarità della disposizione normativa, con la quale sì è previsto che nell'ipotesi di contestazioni al rendiconto debba essere radicato un giudizio ordina rio di cognizione con il richiamo all'art. 189 c.p.c. «In verità il legis latore ha ricopiato pedissequamente l'art. 116 1. fall, dimenticandosi che nel frattempo era intervenuta la novella al codice di rito, con la
conseguenza che il modello processuale suggerito dalla normativa con corsuale non sembra più percorribile. In tale contesto la nuova disposi zione deve necessariamente essere coordinata con il nuovo modello
processuale e quindi, ancorché non vi sia il richiamo alle norme di cui
agli art. 180 e 183 c.p.c., i meccanismi previsti in tali norme vanno conservati».
Da questo punto di vista, Cassano, op. cit., 339, ritiene che la sem
plificazione procedimentale prevista dalla norma e le esigenze di spe ditezza e di affidamento della controversia al giudice che, avendo con corso alla gestione del patrimonio, ha la migliore conoscenza della que
II Foro Italiano — 2003.
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PARTE PRIMA
— mancato pagamento delle tasse di circolazione degli auto
veicoli di proprietà della M.T. s.a.s. di Spampinato Antonino e
C.; — mancata vendita delle unità immobiliari richieste da Pulvi
renti Rosaria con istanza del 9 giugno 1998, autorizzata con
provvedimento del giudice delegato del 16 giugno 1998; —
perdita dell'esenzione dell'Irpeg per mancato tempestivo trasferimento della proprietà dei detti immobili e relative san
zioni per ritardato pagamento per complessive lire 24.020.000; — mancata restituzione delle somme riscosse a titolo di ac
conto dal custode e di quelle corrisposte ai coadiutori per com
plessive lire 83.176.800, oltre accessori di legge dalla percezio ne all'effettiva restituzione;
— mancata specificazione delle pigioni incassate e mancata
giustificazione delle morosità riscontrate o sanate, nonché man
cato adeguamento delle pigioni stesse nel corso di singoli rap
porti; — mancata presentazione dei bilanci di tutte le società con
conseguente pregiudizio per la loro regolare gestione; — omessa giustificazione delle irregolarità e anomalie ri
scontrate nel rapporto con tale Morfino Angelina; — mancata prosecuzione delle attività imprenditoriali delle
società in corso al momento del sequestro e mancata definizione
dei rapporti con i terzi; — mancata emissione delle fatture relative a merci per com
plessive lire 82.401.000 ed a servizi per lire 153.756.916 della M.T. s.a.s. di cui al bilancio al 31 dicembre 1994.
Concludevano, quindi, chiedendo: — in via istruttoria di ritenere e dichiarare l'obbligo del con
venuto alla presentazione del rendiconto di gestione e disporre
quindi consulenza tecnica al fine di quantificare il quantum del
risarcimento dovuto; — nel merito condannare il convenuto al risarcimento dei
danni conseguenti alla cattiva gestione in relazione ai fatti espo sti in narrativa;
— con vittoria di spese compensi. Iscritta la causa al ruolo, si costituiva Cacopardo Rosario il
quale preliminarmente deduceva l'esatto adempimento degli
obblighi su di esso incombenti nella qualità di custode ed am
ministratore giudiziario dei beni sequestrati agli attori, a tal uo
po specificando di avere presentato al giudice delegato, agli ef
fetti e nei tempi previsti dal 2° comma dell'art. 2 septies 1.
575/65, ben ventidue rendiconti di gestione, oltre al rendiconto
finale; rendiconti per i quali né il giudice delegato né il tribunale
avevano ritenuto necessario richiedere ulteriori documenti giu stificativi o avevano ritenuto di formulare giudizi o rilievi criti
ci.
Nel merito, poi, contestava analiticamente i singoli addebiti
mossi in citazione.
Chiedeva conseguentemente volesse il tribunale rigettare le
domande attrici perché infondate in fatto ed in diritto.
Chiedeva, infine, in via riconvenzionale la condanna degli attori al risarcimento dei danni subiti per le gravi lesioni recate alla sua immagine professionale, personale ed al nome, in con
seguenza dell'azione giudiziaria intrapresa. Con ordinanza del 17 novembre 2001 il giudice istruttore, ri
levata l'esistenza di una questione preliminare relativa all'am
missibilità dell'azione esperita, rinviava all'udienza di precisa zione delle conclusioni.
Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 4 marzo 2002, la
causa veniva spedita in decisione, previa assegnazione dei ter
mini di rito. Motivi della decisione. — L'azione esperita da Spampinato
Giuseppe, Spampinato Antonino, Spampinato Maria, Spampi nato Maurizio, Caruso Antonina e Bonaccorsi Antonino nei
confronti di Cacopardo Rosario è infondata e va pertanto riget tata.
Preliminarmente risulta opportuno procedere all'individua
zione e qualificazione dell'azione esperita dalle odierne parti attrici; in tal senso costituisce punto di riferimento qualificante l'indicazione delle conclusioni rassegnate in atto di citazione, là
dove è stato richiesto al tribunale:
1) «di ritenere e dichiarare l'obbligo del convenuto di pre sentare il rendiconto della sua gestione nelle forme di legge ... ed ordinarne, quindi, il deposito fissando l'udienza per la sua
discussione; nonché disporre consulenza tecnica estimativa al fine di qualificare il quantum del risarcimento»;
2) nel merito «condannare il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti alla cattiva gestione sia per le poste già indi viduate e contestate, il cui ammontare ascende a non meno di
Il Foro Italiano — 2003.
due miliardi di lire o ad altra somma maggiore o minore che sa
rà determinata in corso di causa a mezzo della richiesta consu
lenza ... sia per quelle che v'erano contestate in esito alla pre sentazione del rendiconto per le quali ci si riserva la quantifica zione ...»;
■
3) «condannare, infine, il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio in esse compresi compensi difensivi».
In tal modo espressamente individuate le conclusioni rasse
gnate, non può revocarsi in dubbio, ad avviso del decidente, che
l'azione incoata debba qualificarsi quale azione finalizzata: —
previamente all'accertamento dell'obbligo del convenuto
di rendere il conto della sua gestione, di successivo ordine di
deposito dello stesso conto; —
quindi alla dichiarazione della responsabilità per danni
dello stesso in dipendenza dei fatti di mala gestio dell'ammini
stratore partitamente indicati in citazione; — e, infine, alla condanna dell'amministratore stesso al risar
cimento dei danni così come quantificati nel corso del giudizio. Tanto premesso, risulta allora necessario procedere ad una
compiuta ricostruzione dei fatti dedotti in citazione relativa
mente ai tre distinti provvedimenti di sequestro preventivo di
beni e quote di società nella titolarità delle parti attrici pronun ciati dal Tribunale penale di Catania rispettivamente nelle date
del 15 dicembre 1994 e del 12 gennaio 1995 ai sensi dell'art. 2
bis 1. 31 maggio 1965 n. 575 ss.; provvedimenti con i quali ve
niva nominato con funzioni di custode ed amministratore giudi ziario l'odierno convenuto, il quale accettava e prendeva pos sesso dell'ufficio come da verbale del 21 dicembre 1994.
Sulla scorta della documentazione in atti risulta che l'odierno
convenuto, nella detta qualità di amministratore giudiziario dei
beni e delle quote societarie di cui ai suindicati provvedimenti di sequestro, ha nel corso della procedura depositato via via i
rendiconti relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998
e 1999, tutti inviati al pubblico ministero per il parere e succes
sivamente sottoposti al visto del giudice delegato o all'approva zione del collegio penale.
Tanto premesso, allora, onde valutare l'ammissibilità e fon
datezza delle domande proposte dagli odierni attori, è opportuno
procedere ad un, seppur sommario, esame della disciplina del
l'istituto del rendiconto. Invero detto istituto, pur essendo previ sto espressamente dalla legge in relazione a una pluralità di rap
porti giuridici di natura sostanziale o processuale, si caratterizza
per una disciplina positiva certamente non omogenea né unita
ria.
Segnatamente è stato correttamente osservato come là dove il
rendiconto sia relativo ad una situazione di diritto sostanziale, la
domanda di resa del conto ali 'amministratore/custode — sia es
sa proposta in via incidentale o principale — è funzionale alla
realizzazione di una tutela, non solo del diritto al rendiconto in
quanto tale, ma soprattutto del diritto sostanziale cui il detto
rendiconto è strumentale; tutela che si realizzerà secondo un
procedimento speciale di cognizione destinato a concludersi con
ordinanza ovvero con sentenza a seconda se sorgano o meno
contestazioni in ordine al rendiconto presentato. Di contro laddove il conto inerisca a rapporti di natura pro
cessuale — si pensi all'ipotesi del custode amministratore e al
rapporto che lo lega al giudice che lo ha nominato ai sensi degli art. 676 e 593 c.p.c.
— il relativo procedimento sorge con l'or
dine di presentazione da parte del giudice stesso e si conclude
sempre con ordinanza non impugnabile, essendo in tal caso co
involto un profilo di verifica e controllo da parte del giudice
sull'operato dell'ausiliario nominato, sì da essere la relativa or
dinanza conclusiva della verifica del conto non impugnabile, in
quanto non contenente una statuizione diretta alle parti e fun
zionale alla risoluzione di un contenzioso tra loro.
Venendo quindi specificatamente a considerare la disciplina del rendiconto nell'ambito delle misure di prevenzioni patrimo niali antimafia, occorre fare riferimento al coordinato disposto dell'art. 2 septies 1. 575/65 e delle previsioni del d.m. 1° feb
braio 1991 n. 293. Quest'ultimo, introdotto agli inizi dell'anno
1991 — cioè, anteriormente ai provvedimenti di sequestro per cui è causa —, ha disciplinato le modalità di amministrazione
dei beni sequestrati da parte dell'amministratore giudiziario sotto il controllo e la guida del giudice delegato alla procedura.
Segnatamente si è previsto che l'amministratore giudiziario debba annotare le operazioni relative alla sua amministrazione
sull'apposito registro vidimato dal giudice delegato, che con la
frequenza stabilita dallo stesso giudice delegato debba presenta re una relazione periodica, esibendo, se richiesto, i documenti
giustificativi.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
L'art. 5 citato d.m. ha poi espressamente previsto che «il ren
diconto dell'amministratore deve essere completo e dettagliato; ad esso devono essere allegati i documenti giustificativi, le rela
zioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle opera zioni effettuate. In caso di irregolarità o incompletezza il giudi ce delegato invita l'amministratore ad effettuare, entro il termi
ne determinato dallo stesso giudice, le opportune integrazioni o
modifiche. Verificata la regolarità del conto, il giudice ne ordina
il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti, alle relazio
ni e al registro di cui al 2° comma, e fissa l'udienza per la pre sentazione di eventuali osservazioni. Dell'avvenuto deposito e
della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione
all'interessato e al ministero delle finanze. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal depo
sitp. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni, o su
queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto;
altrimenti, istruita la causa, provvede a norma dell'art. 189
c.p.c., fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti
giorni successivi».
Con ogni evidenza, dettandosi tale disciplina, si è inteso pre vedere un raccordo tra la procedura preventiva e le disposizioni
processualcivilistiche in materia di rendiconto, atteso che il giu dice delegato alla procedura di prevenzione verrà chiamato, in
caso di contestazioni sul conto, a svolgere funzioni di giudice istruttore civile ed a decidere monocraticamente la vertenza in
base al vigente codice di rito.
Ora, nel caso in esame, rileva il decidente, risulta dagli atti
come parte convenuta abbia adempiuto all'obbligo di presenta zione del rendiconto dinanzi al giudice delegato alla procedura, nonché risulta, altresì, sui singoli rendiconti apposto per ciascun
anno di vigenza della procedura preventiva stessa il visto agli atti del giudice delegato ovvero il «si approva» del collegio pe nale.
Detta approvazione, concretatasi — si ripete — in un mero
«visto agli atti» ovvero in un «si approva» apposti a margine ovvero in calce ai singoli rendiconti, deve ritenersi avere co
munque esaurito, pur in difetto della doverosa comunicazione
alle parti dell'avvenuto deposito del rendiconto, la fase di ap
provazione del conto.
Il provvedimento in tal senso reso in esito alla procedura di
rendicontazione attivata dall'amministratore giudiziario riveste
certamente natura decisoria, sì da avere esaurito con esso, salvi
gli ulteriori mezzi di contestazione e gravame previsti dall'ordi
namento giuridico, ogni possibilità nella presente sede di con
trovertere in ordine all'obbligo incombente sull'amministratore
giudiziario stesso di rendere il conto della gestione. In tale sede, può solo rilevarsi come, per ipotesi analoghe, gli
strumenti d'impugnazione utilizzabili sono stati dalla dottrina
variamente individuati nell'appello, secondo il noto principio di
prevalenza della sostanza dei provvedimenti sulla forma; ovvero
nel reclamo al collegio ovvero, ancora, in un'autonoma actio
nullìtatis.
Segue il rigetto delle domande proposte dagli attori.
In ordine alla domanda proposta in via riconvenzionale da
parte convenuta, va disposta la rimessione sul ruolo istruttorio,
onde provvedere all'ulteriore istruzione della domanda.
TRIBUNALE DI LARINO; sezione distaccata di Termoli; or dinanza 24 giugno 2002; Giud. Nardelli; Soc. Interconti
nental e altri (Avv. De Cristofaro, De Feo) c. Banca di Ro
ma (Avv. Aufierro).
TRIBUNALE DI LARINO;
Ingiunzione (procedimento per) — Opposizione — Esecuto rietà del decreto — Errata declaratoria — Revoca —
Ammissibilità — Conseguenze (Cod. civ., art. 2818, 2884; cod. proc. civ., art. 642, 645, 647, 648, 649, 655).
Qualora, in base all'errato presupposto della mancata opposi
zione, il decreto ingiuntivo venga dichiarato esecutivo ex art.
647 c.p.c., nel corso del giudizio di opposizione il giudice può revocare la clausola di provvisoria esecuzione e, conseguen
II Foro Italiano — 2003.
temente, disporre la cancellazione dell'ipoteca iscritta ai
sensi dell'art. 655 c.p.c. (1)
Fatto. — La presente controversia di opposizione a decreto
ingiuntivo riguarda un provvedimento monitorio concesso in
data 31 luglio - 3 agosto 2001, rispetto al quale la notifica ai de
bitori è intervenuta in data 10 settembre 2001. A sua volta la
citazione in opposizione è stata notificata in data 24 ottobre
(1) Il decisum dell'ordinanza in epigrafe conferma un consolidato orientamento della Suprema corte, secondo cui l'esecutorietà del de creto ingiuntivo pronunciata ai sensi dell'art. 647 c.p.c., qualora se ne contestino i presupposti che la legittimano (mancata opposizione o mancata attività dell'opponente), è sindacabile nello stesso giudizio di
opposizione: per tutte, v. Cass. 15 giugno 1991, n. 6777, Foro it., Rep. 1991, voce Ingiunzione (procedimento), n. 49; 16 dicembre 1987, n.
9314, id.. Rep. 1987, voce cit., n. 59 (la quale, sulla base della sindaca bilità nel giudizio di opposizione del provvedimento dichiarativo del
l'esecutorietà, ne esclude la possibilità di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.); 16 gennaio 1982, n. 278, id., Rep. 1982, voce cit., n. 38 (se condo cui è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento di revoca del decreto dichiarativo dell'esecutorietà
pronunciato ai sensi dell'art. 647 c.p.c). In dottrina, v., soprattutto, Garbagnati, Sulla sospensione della esecutorietà di un decreto d'in
giunzione, erroneamente dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., in Riv. dir. proc., 1984, 318 ss,, il quale, pur ritenendo sindacabile nel giudizio di opposizione il decreto pronunciato ex art. 647 c.p.c., non ne ammette
la revoca, ma soltanto la sospensione dell'esecutorietà in applicazione analogica dell'art. 649 c.p.c.; conf., da ultimo, Ronco, Struttura e di
sciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 418 s. Di ben altro interesse si rivela la motivazione del provvedimento in
epigrafe, giacché il problema dei rimedi contro l'esecutorietà del de creto ingiuntivo opposto viene affrontato in generale, sia che si versi in
ipotesi di esecutorietà concessa inaudita altera parte ex art. 642 c.p.c., sia che si tratti di provvisoria esecuzione del decreto autorizzata a con
traddittorio instaurato ex art. 648. E l'ammissibilità della revoca del l'esecutorietà viene giustificata sotto un duplice profilo. Da un lato con l'affermazione di un principio generale, di cui è espressione l'art. 669
sexies, 2° comma, c.p.c., per il quale, ogni qualvolta venga emesso un
provvedimento inaudita altera parte, questo dovrebbe essere oggetto di un controllo successivo che, tenendo conto del confronto dialettico tra
le parti, porti alla sua conferma, revoca o modifica (v., soprattutto, Monnini, Art. 649 c.p.c: interpretazioni vecchie e nuove circa l'ammis sibilità della revoca della clausola di provvisoria esecutività del de
creto ingiuntivo, in Foro it., 1994, I, 1225 ss.; Scarselli, Ancora sulla
legittimità costituzionale dell'irrevocabilità con ordinanza della prov visoria esecuzione dei decreto ingiuntivo, id., 1997, I, 393). Dall'altro
con l'adesione esplicita alla tesi di chi, ravvisata identità funzionale tra
procedimento monitorio ex art. 633 ss. e procedimento ingiuntivo ex art. 186 ter c.p.c., è giunto alla conclusione dell'abrogazione implicita, ex art. 15 preleggi, degli art. 648 e 649 nella parte in cui non prevedono la revocabilità e modificabilità dei provvedimenti pronunciati sull'ese cutorietà del decreto ingiuntivo opposto (Cea, L'art. 649 c.p.c. e la
Corte costituzionale: storia di un dialogo fra sordi, id., 2001,1, 770 ss.;
Id., Sull'esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto (ovvero come si complica inutilmente un problema inesistente), ibid., 3168 ss.).
Per ulteriori ragguagli sullo stato di dottrina e giurisprudenza sul
problema della revocabilità della clausola di esecutorietà concessa ex
art. 642 c.p.c., Ronco, op. cit., spec. 502 ss.; Asprella, Revoca e so
spensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo: l'art.
649 c.p.c. al vaglio del nuovo art. Ill Cost., in Giust. civ., 2001,1, 247
ss.; Cea, L'art. 649, cit., sub III. Sul problema della stabilità dell'ipoteca giudiziaria in caso di cadu
cazione del titolo che ne ha consentito l'iscrizione, v., soprattutto, Cass. 5 giugno 1997, n. 5007, e 21 marzo 1997, n. 2552, Foro it., 1997, I, 3242, nonché Cass. 26 gennaio 1996, n. 584, id., 1996, I, 2139, con os servazioni di Balena, alle cui note di richiami si rinvia per ulteriori in
formazioni bibliografiche. In dottrina, sull'ammissibilità della cancel
lazione dell'ipoteca giudiziale, in caso di revoca dell'esecutorietà del
decreto ingiuntivo, v., sia pure in maniera problematica, Ronco, op. cit., 504, nota 77, nonché, nell'ipotesi di revoca dell'ordinanza ingiun tiva ex art. 186 ter c.p.c., v., soprattutto, Proto Pisani, Lezioni di diritto
processuale civile, Napoli, 1999, 622 s.; Balena, La riforma del pro cesso di cognizione, Napoli, 1994, 274, nota 58; Caratta, Ordinanze
anticipatone di condanna (dir. proc. civ.), voce dell' Enciclopedia giu ridica Treccani, Roma, 1995, XXII, 15; contra, Tarzia Lineamenti del
nuovo processo di cognizione, Milano, 1996, 145; Cirulli, in Basilico
Cirulli, Le condanne anticipate nel processo civile di cognizione, Mi
lano, 1998, 291 s.
* * *
L'intangibilità del decreto ingiuntivo nel corso del giudizio di
opposizione: un dogma ingiustificabile.
I. - Il provvedimento in epigrafe mi trova ovviamente consenziente:
dico ovviamente non solo — o non tanto — perché in motivazione il
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