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sentenza 30 dicembre 2003, n. 375 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1);...

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sentenza 30 dicembre 2003, n. 375 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1); Pres. Chieppa, Est. Mezzanotte; interv. Regione Marche. Ord. Tar Lombardia 13 maggio 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 33 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 657/658-659/660 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199454 . Accessed: 24/06/2014 23:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.109 on Tue, 24 Jun 2014 23:28:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 30 dicembre 2003, n. 375 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1); Pres. Chieppa, Est. Mezzanotte; interv. Regione Marche. Ord. Tar Lombardia 13 maggio

sentenza 30 dicembre 2003, n. 375 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1);Pres. Chieppa, Est. Mezzanotte; interv. Regione Marche. Ord. Tar Lombardia 13 maggio 2002(G.U., 1 a s.s., n. 33 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 657/658-659/660Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199454 .

Accessed: 24/06/2014 23:28

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

lazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, che

l'art. 117, 2° comma, lett. p), Cost, attribuisce alla competenza statale esclusiva.

A questo proposito, la corte ha già rilevato che il nuovo testo

dell'art. 117 Cost, ha sostanzialmente confermato, sul punto, il

previgente sistema, nel quale le regioni ordinarie, a differenza di

quelle a statuto speciale, non avevano alcuna competenza in

materia di ordinamento degli enti locali appartenenti al rispetti vo territorio. Né si può dire che nella predetta materia non sia

compresa anche la relativa legislazione elettorale, giacché —

secondo la corte — «la configurazione degli organi di governo

degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di forma

zione degli organi e quindi anche le modalità di formazione de

gli organi rappresentativi ... sono aspetti di questa materia»

(sentenza n. 48 del 2003, Foro it., 2003, I, 1638). Del resto, ad

ulteriore conferma, si può rilevare che il capo II del titolo III del

t.u. sugli enti locali (d.leg. 18 agosto 2000 n. 267) è appunto de

dicato — confermando così una tradizione legislativa — alle di

verse ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti degli organi di governo degli enti locali.

Non può dunque essere accolta la doglianza regionale, per l'assorbente considerazione della esclusiva spettanza alla legis lazione statale della disciplina relativa ai casi di incompatibilità nelle elezioni degli organi degli enti locali. D'altra parte, la di

sposizione impugnata appare, di per sé, non irragionevole, poi ché, abrogando il citato art. 145, comma 82, 1. n. 388 del 2000, che stabiliva un regime di compatibilità tra cariche istituzionali

locali e funzioni di amministrazione in società di capitale a

partecipazione mista, costituite per interventi di «programma zione negoziata», viene ad escludere una deroga alle corrispon denti disposizioni di carattere generale contenute nel menzio

nato t.u. n. 267 del 2000.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata a separate

pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della 1. 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —

legge finanziaria 2002), sollevate dalla regione Campania con il

ricorso indicato in epigrafe, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 62,1. 28 dicembre

2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in

riferimento agli art. 3, 117 e 118 Cost., dalla regione Campania, con il ricorso in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 2003, n.

375 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 gennaio 2004, n.

1); Pres. Chieppa, Est. Mezzanotte; interv. Regione Marche.

Ord. Tar Lombardia 13 maggio 2002 (G.U., 1 a

s.s., n. 33 del

2002).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Agenzie di viaggio — Apertura di filiali nel territorio della regione — Deposito cauzionale — Incostituzionalità (Cost., art. 41, 120; 1. reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41, disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e

turismo, art. 5, 14; 1. reg. Marche 14 febbraio 2000 n. 8, mo

difiche ed integrazioni alla 1. reg. 12 agosto 1994 n. 31 sulle

strutture extra-alberghiere e alla 1. reg. 14 luglio 1997 n. 41

sull'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e

turismo).

Sono incostituzionali gli art. 5 e 14 l. reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41, come modificata dalla l. reg. Marche 14 febbraio 2000 n. 8, nella parte in cui prevedono l'obbligo per l'agen zia di viaggi che intenda aprire una filiale nel territorio della

Il Foro Italiano — 2004.

regione di integrare il deposito cauzionale già versato in mi

sura pari alla differenza, ove sussistente, con l'importo ver

sato dalle agenzie autorizzate dalla medesima regione ad

esercitare la relativa attività. (1)

Diritto. — 1. - Sollecitata dal Tar Lombardia, la corte è

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità, in riferimento agli art.

41, 117, 1° comma, e 120 Cost., degli art. 5 e 14 1. reg. Marche

14 luglio 1997 n. 41, recante «disciplina delle attività di orga nizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo», come modi

ficata dalla 1. reg. 14 febbraio 2000 n. 8, recante «modifiche ed

integrazioni alla 1. reg. 12 agosto 1994 n. 31 sulle strutture ex

tra-alberghiere e alla 1. reg. 14 luglio 1997 n. 41 sull'attività di

organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo».

Tali disposizioni obbligano le imprese proprietarie di agenzie di viaggi già autorizzate in altra regione e che intendano aprire una filiale nelle Marche, a comunicare l'inizio dell'attività al

comune territorialmente competente, nonché ad integrare il de

posito cauzionale già versato di un importo idoneo a colmare la

differenza, ove sussistente, rispetto a quello previsto dalla re

gione Marche.

L'incidente di costituzionalità è sorto nel corso di un giudizio innanzi al Tar Lombardia sul ricorso proposto da un'agenzia di

viaggi, già autorizzata dalla regione Lombardia, nei confronti

del comune di Macerata al fine di ottenere l'annullamento del

provvedimento con cui era stata dichiarata decaduta dal diritto

di aprire una filiale per mancato versamento della cauzione ag

giuntiva. 2. - Prima di venire al merito della questione sollevata, è op

portuno descrivere nelle sue linee essenziali l'origine delle

norme censurate.

La 1. reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41 prevedeva, nella ver

sione originaria, la necessità di una autorizzazione ulteriore per

l'apertura di filiali nel territorio regionale da parte di agenzie di

viaggi e turismo. Successivamente, questa corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di leggi regionali (rispettivamente, della Lombardia e della Sardegna) di analogo contenuto: una

autorizzazione per l'apertura di filiali, distinta ed ulteriore ri

spetto a quella già ottenuta in altra regione è stata giudicata in

contrasto con il principio fondamentale (art. 117, 1° comma.

Cost.) dell'unità dell'impresa proprio della materia del turismo, come desunto dalla legge quadro sul turismo e dalla nozione

codicistica di impresa da essa incorporata, nonché in contrasto

(1) Con riguardo ad analoghe questioni di costituzionalità, la corte ha

dichiarato l'incostituzionalità degli art. 16 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, 10, 1° comma, e 11 I. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nella parte in cui assoggettavano le succursali e le filiali delle agenzie di viaggio al pagamento delle tasse di concessione regionale ed all'ob

bligo di versamento della cauzione, con esclusione delle sole filiali sta

gionali di agenzie aventi la sede principale nella regione (sent. 24 otto bre 2001, n. 339, Foro it., 2002,1, 9. con nota di richiami) e dell'art. 6, 1° comma, 1. reg. Sardegna 13 luglio 1988 n. 13, nella parte in cui su

bordinava l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e tu

rismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del

turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle

agenzie (sent. 13 marzo 2001, n. 54, id., 2001, I, 1451, con nota di ri

chiami, commentata da Coinu, id., 2002, I, 2263, e da Camerlengo, in Giur. it., 2002, 11).

La regione, intervenuta nel giudizio, aveva difeso la propria legge rilevando come l'obbligatoria integrazione del deposito cauzionale ten

deva ad assicurare parità di condizioni tra le imprese del settore ope ranti nello stesso territorio, evitando un pregiudizio a carico delle agen zie autorizzate dalla regione Marche che hanno versato depositi cauzio

nali più elevati. La Corte costituzionale, mentre ha affermato che l'ob

bligo di mera comunicazione non lede la libertà di iniziativa economi

ca, ha invece ritenuto in contrasto con gli art. 41 e 120 Cost, l'obbligo di integrazione del deposito cauzionale, in quanto lesivo del diritto del

l'imprenditore di modulare a sua scelta l'organizzazione territoriale

dell'agenzia di viaggi e al tempo stesso costituente un illegittimo osta

colo alla libera circolazione delle persone e delle cose e all'esercizio

del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale. In ordine alla disciplina regionale delle agenzie di viaggio, v. pure

Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 190, G.U., la s.s., n. 19 del 2002, che ha restituito al giudice a quo gli atti relativi alla questione di costi

tuzionalità della 1. reg. Emilia-Romagna 26 luglio 1997 n. 23 — la qua le prevedeva, tra l'altro, la necessaria autorizzazione regionale per le fi

liali di agenzie turistiche — per un riesame della rilevanza, a seguito della sopravvenuta 1. reg. Emilia-Romagna 10 dicembre 2001 n. 46.

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PARTE PRIMA 660

con la libertà dell'impresa di articolare la propria struttura ter

ritoriale secondo proprie ed autonome determinazioni (art. 41

Cost.) e con il divieto di innalzare barriere artificiose alla libera

circolazione di persone e cose ed all'esercizio del diritto al lavo

ro sull'intero territorio nazionale (art. 120 Cost.). In seguito a tali pronunce, la legge in questione è stata modi

ficata dalla regione Marche con 1. 14 febbraio 2000 n. 8 che ha

eliminato l'obbligo di autorizzazione e previsto al suo posto, nelle disposizioni che vengono qui all'esame, l'obbligo di co

municare l'inizio dell'attività della filiale nonché di integrare il

deposito cauzionale già versato per l'autorizzazione iniziale di

un importo pari alla differenza con quanto dovuto e versato

dalle imprese autorizzate dalla regione Marche.

3. - La legge quadro sul turismo, dalla quale il rimettente, sulla scia della giurisprudenza di questa corte, desume il princi

pio di unitarietà dell'impresa-agenzia di viaggi, è stata abrogata a decorrere dall'entrata in vigore del d.p.c.m. 23 settembre 2002

(cfr. art. 11, 6° comma, 1. 29 marzo 2001 n. 135 recante la «ri

forma della legislazione nazionale del turismo»). Essa non può

pertanto fungere da parametro interposto nel presente giudizio di costituzionalità.

La questione è tuttavia fondata in riferimento agli art. 41 e

120 Cost.

È condivisibile, nella sostanza, il rilievo del rimettente che

può ammettersi, ai fini dell'apertura di una filiale, una pura e

semplice denuncia di inizio di attività, cui non si accompagnino ulteriori oneri procedimentali ma non l'imposizione di integra zioni del deposito cauzionale. Le disposizioni censurate, invece,

prevedono non solo l'obbligo di denunciare l'apertura della fi

liale, ma anche quello — benché solo eventuale — di integrare

il deposito cauzionale già versato in altra regione. Va precisato che l'obbligo di comunicazione non rientra, come sembra inve

ce ritenere il giudice a quo, nella denuncia di inizio di attività

prevista nell'art. 19 1. 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi). Tale comunicazione non va a sosti

tuire alcun provvedimento autorizzatorio, ma è finalizzata a

rendere edotta la pubblica amministrazione dell'esistenza di una

filiale il cui titolo abilitativo, sebbene rilasciato da altra regione, è valido per l'intero territorio nazionale, e postula quindi la pos sibilità di controlli ovunque l'impresa venga esercitata. D'al

tronde, l'obbligo di una mera comunicazione non lede la libertà

di iniziativa economica, poiché con esso non si pone alcun vin

colo alle scelte dell'impresa riguardo alla propria articolazione

territoriale; tantomeno può considerarsi onere procedimentale in

grado di ostacolare la libera circolazione dei fattori produttivi e

l'esercizio del diritto al lavoro. Contrasta invece con gli art. 41

e 120 Cost, la previsione, per l'apertura di filiali, di un onere

economico ulteriore, nella forma dell'integrazione del deposito cauzionale, rispetto a quello già sostenuto inizialmente. Que

st'obbligo, al pari della previsione di una autorizzazione ag

giuntiva per l'apertura di filiali dichiarata illegittima nelle citate

pronunce di questa corte (sentenze n. 54 del 2001, Foro it.,

2001, I, 1451, e n. 362 del 1998, id., 1999, I, 42), lede il diritto dell'imprenditore di modulare a sua scelta l'organizzazione ter

ritoriale dell'agenzia di viaggi e al tempo stesso, gravando

l'impresa di oneri economici aggiuntivi, costituisce un illegitti mo ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose, nonché all'esercizio del diritto al lavoro su tutto il territorio na

zionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale degli art. 5 e 14 1. reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41 recante «disciplina delle attività di organizzazione ed

intermediazione di viaggi e turismo», come modificata dalla 1.

reg. 14 febbraio 2000 n. 8 recante «modifiche ed integrazioni alla 1. reg. 12 agosto 1994 n. 31 sulle strutture extra-alberghiere e alla 1. reg. 14 luglio 1997 n. 41 sull'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo», nella parte in cui pre vedono l'obbligo per l'agenzia di viaggi che intenda aprire una

filiale nel territorio della regione Marche, di integrare il depo sito cauzionale già versato in misura pari alla differenza, ove

sussistente, con l'importo versato dalle agenzie autorizzate dalla

medesima regione ad esercitare la relativa attività.

Il Foro Italiano — 2004.

I

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 25 novembre 2003,

n. 344 (Gazzetta ufficiale, ld serie speciale, 3 dicembre 2003,

n. 48); Pres. Chieppa, Est. Onida; interv. Pres. cons, ministri.

Ord. G.i.p. Trib. Genova 22 luglio 2002 (G.U., la s.s., n. 13

del 2003).

Misure di sicurezza — Imputato incapace di intendere e di

volere — Pericolosità sociale — Ricovero in ospedale psi chiatrico giudiziario — Obbligatorietà — Norma già di chiarata incostituzionale — Restituzione degli atti al giu dice «a quo» (Cost., art. 3, 32; cod. pen., art. 222).

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma

oggetto della questione di legittimità costituzionale, vanno re

stituiti al giudice a quo, per un riesame della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale del

l'art. 222 c.p., nella parte in cui, rendendo obbligatoria nei

casi ivi previsti l'applicazione della misura di sicurezza del

ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non consente di

adottare misure alternative di cura del malato di mente so

cialmente pericoloso, in riferimento agli art. 3 e 32 Cost. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 11 giugno 2003, n. 205 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 18 giugno 2003, n.

24); Pres. Chieppa, Est. Contri; imp. Mascali. Ord. Trib. Pisa

27 marzo 2002 (G.U., 1" s.s., n. 40 del 2002).

Patrocinio a spese dello Stato — Soggetti ammessi al patro cinio — Scelta del difensore di fiducia — Limiti — Que stione di costituzionalità — Norma abrogata — Restitu

zione degli atti al giudice «a quo» (Cost., art. 3, 24; 1. 30 lu

glio 1990 n. 217, istituzione del patrocinio a spese dello Stato

per i non abbienti, art. 9; d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, t.u.

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia (testo A), art. 82, 299).

A seguito dell' entrata in vigore degli art. 82, 2° comma, e 299

d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, che hanno abrogato la disposi zione impugnata e dettato una nuova e diversa disciplina della materia, vanno restituiti al giudice a quo, per un riesa

me della rilevanza, gli atti relativi alla questione di legitti mità costituzionale dell'art. 9 l. 30 luglio 1990 n. 217, nella

parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fi ducia agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto

di corte d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al

quale pende il procedimento, anziché prevedere il solo rim

borso delle spese sostenute nel distretto, in riferimento agli art. 3 e 24, 2° e 3° comma. Cost. (2)

(1-3) 1.1. - Corte cost. 18 luglio 2003, n. 253, G.U., la s.s., n. 29 del

2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 c.p., nella

parte in cui non consentiva al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale.

Per una ricostruzione dei precedenti interventi della Corte costituzio nale in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 222 c.p., v. ord. 30 marzo 2001, n. 88, Foro it., 2002, I, 39, con nota di richiami, la quale aveva dichiarato manifestamente inammissibile analoga eccezione di

costituzionalità, in quanto richiedente un intervento additivo di revisio ne della disciplina delle misure di sicurezza applicabili nel caso di pro scioglimento dell'imputato per infermità psichica, comportanti scelte discrezionali che esulano dalle competenze della corte e rientrano inve ce nell'esclusiva competenza del legislatore.

1.2. - L'art. 82, 2° comma, d.p.r. 115/02 prevede che, in caso di no mina di difensore iscritto ad un elenco di avvocati di un distretto diver so da quello ove ha sede il giudice che procede, non sono dovute le

spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale, mentre l'art. 299 stesso d.p.r. ha espressamente abrogato l'art. 9 1. 217/90.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 1. 217/90. nella

parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia da

parte del soggetto ammesso al patrocinio a spese dell'erario ai profes sionisti iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di corte

d'appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il proce

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