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sentenza 30 dicembre 2003, n. 377 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1);...

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sentenza 30 dicembre 2003, n. 377 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1); Pres. Chieppa, Est. Capotosti; Regione Campania (Avv. Cocozza) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Cosentino) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 655/656-657/658 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199453 . Accessed: 25/06/2014 02:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.54 on Wed, 25 Jun 2014 02:59:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 30 dicembre 2003, n. 377 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1); Pres. Chieppa, Est. Capotosti; Regione Campania (Avv. Cocozza) c. Pres. cons. ministri

sentenza 30 dicembre 2003, n. 377 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 7 gennaio 2004, n. 1);Pres. Chieppa, Est. Capotosti; Regione Campania (Avv. Cocozza) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Cosentino)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 3 (MARZO 2004), pp. 655/656-657/658Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199453 .

Accessed: 25/06/2014 02:59

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PARTE PRIMA 656

collaborazione, non si sia convenuto tra Csm e ministro, in tem

pi ragionevoli, sulla relativa proposta. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta al ministro della giustizia non dare corso alla controfirma del decreto del presidente della repubblica di conferimento del l'ufficio direttivo di procuratore della repubblica presso il Tri bunale di Bergamo al dott. Adriano Galizzi sulla base di delibe razione del Csm, e conseguentemente annulla la determinazione del ministro della giustizia, contenuta nella nota in data 25 otto bre 2002, di rifiuto di dar corso alla controfirma del decreto del

presidente della repubblica di conferimento del predetto ufficio direttivo.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 2003, n. 377 (Gazzetta ufficiale, 1J serie speciale, 7 gennaio 2004, n.

1); Pres. Chieppa, Est. Capotosti; Regione Campania (Avv.

Cocozza) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Cosenti

no).

Elezioni — Amministratore provinciale o comunale — Cau

se di incompatibilità — Funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipazione mista — Questione in fondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 117, 118; 1. 23 di cembre 1S96 n. 662, misure di razionalizzazione della finanza

pubblica, irt. 2, comma 203; 1. 23 dicembre 2000 n. 388, di

sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien nale dello Stato (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 82; 1. 28 dicembre 2001 n. 448, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria

2002), art. 52, comma 62).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

52, comma 62, l. 28 dicembre 2001 n. 448, nella parte in cui

abroga l'art. 145, comma 82, l. 23 dicembre 2000 n. 388, il

quale stabiliva che la carica di sindaco, presidente della pro vincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di ammini

strazione di società di capitale a partecipazione mista, costi

tuite, in conformità alla deliberazione Cipe del 21 marzo

1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli inter venti previsti dall'art. 2, comma 203, l. 23 dicembre 1996 n.

662, in riferimento agli art. 3, 117 e 118 Cost. (1)

(1) La regione riteneva la disposizione impugnata invasiva della

competenza ad essa attribuita dal nuovo art. 117 Cost., relativamente allo sviluppo economico del territorio, in quanto svolgente effetti im mediati nella gestione del patto territoriale.

La Corte costituzionale non ha accolto l'impostazione seguita dalla

regione ricorrente, ritenendo che la disposizione impugnata si inserisce nel quadro della disciplina della cause di ineleggibilità e di incompati bilità per le elezioni degli enti locali, rientrando pertanto nella materia della legislazione elettorale dei comuni, province e città metropolitane di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett.

p), Cost. Per l'affermazione secondo cui la legislazione elettorale deve rite

nersi rientrare nella materia dell'ordinamento degli enti locali, v. Corte cost. 13 febbraio 2003, n. 48, Foro it., 2003, I, 1638, con nota di ri chiami.

In tema di cause di incompatibilità per la carica di sindaco, presi dente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizio nale, v. Corte cost. 24 giugno 2003, n. 220, ibid., 2888, con nota di ri chiami, circa la compatibilità fra la carica di primario di divisione e di medico di base convenzionato con la locale Usi e quella di sindaco; Cass. 19 dicembre 2002, n. 18128, id.. Rep. 2002, voce Elezioni, n. 38, secondo cui, ai sensi dell'art. 63, n. 2, d.leg. 267/00, non può ricoprire la carica di consigliere comunale l'amministratore unico di società a re

sponsabilità limitata con capitale interamente versato dal medesimo comune e svolgente, nell'interesse di quell'ente locale, servizi di rac colta e smaltimento dei rifiuti e di manutenzione della rete viaria, ac

II Foro Italiano — 2004.

Diritto. — 1. - La regione Campania nell'impugnare numerose

disposizioni della 1. 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 2002), denuncia, tra gli altri, l'art. 52, comma

62, di tale legge. Per ragioni di omogeneità di materia, la tratta

zione della predetta questione di costituzionalità viene separata da quella delle altre, sollevate con lo stesso ricorso, le quali so no oggetto di distinte decisioni.

La norma censurata ha abrogato il comma 82 dell'art. 145 1.

23 dicembre 2000 n. 388, il quale stabiliva che «la carica di sin

daco, presidente della provincia, consigliere comunale, provin ciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a partecipa zione mista, costituite, in conformità alla deliberazione Cipe del

21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203 dell'art. 2 1. 23 dicembre

1996 n. 662». Secondo la ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe

gli art. 3, 117 e 118 Cost., poiché «incide nelle materie relative

allo sviluppo economico del territorio», che sarebbero riservate

alla propria competenza, dal momento che realizzano «effetti

immediati nella gestione del patto territoriale». Inoltre la norma

in questione determinerebbe un'alterazione delle scelte già compiute in ambiti di competenza legislativa e regolamentare delle regioni e che attengono a funzioni amministrative dei co

muni, determinando così una compressione del ruolo degli enti

locali, la quale si rifletterebbe sulle scelte organizzative della

regione stessa.

Infine, ad avviso della regione Campania, la norma predetta

equiparerebbe situazioni non omologhe, senza tenere conto della specialità delle società di capitale a partecipazione mista, come quelle in esame.

2. - La questione non è fondata.

La questione di legittimità costituzionale in oggetto riguarda una disposizione che, pur avendo contenuto abrogativo, si inse

risce certamente nel quadro della disciplina delle cause di ine

leggibilità e di incompatibilità degli amministratori locali, poi ché comporta il ripristino di una causa di incompatibilità, relati va alle elezioni degli enti locali. La predetta disposizione, infat

ti, non viene ad incidere, come erroneamente sostiene la regione ricorrente, «nelle materie relative allo sviluppo economico del

territorio», ma piuttosto sul regime dell'elettorato passivo nelle elezioni amministrative, rientrando così nell'ambito della legis

quedotto e fognature; Trib. Vallo della Lucania 18 novembre 2002, ibid., n. 39, commentata da Di Lieto, in Dir. e giustizia, 2002, fase. 46, 55, secondo cui l'incompatibilità alla carica di sindaco di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in subap palti nell'interesse del comune, prevista dall'art. 63, 1° comma, n. 2, d.leg. 267/00, riguarda anche l'ipotesi di chi abbia stipulato un con tratto di subappalto con società appaltatrice di lavori comunali; Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 404, Foro it., 2002,1, 3278, con nota di ri chiami, circa la causa di incompatibilità della lite pendente; Trib. Na

poli 31 ottobre 2001, id., Rep. 2002, voce cit., n. 46, secondo cui il

componente del consiglio d'amministrazione di una società per azioni con capitale maggioritario di un comune è ineleggibile alla carica di sindaco dello stesso comune, a norma dell'art. 60 d.leg. 267/00, a nulla rilevando che alcuni poteri del consiglio di amministrazione siano stati trasferiti all'amministratore delegato o al presidente della società, e

neppure le intervenute dimissioni del candidato dalla carica sociale, ove siano state comunicate al presidente del consiglio d'amministrazione oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1733, id., 2001,1, 2882, con nota di richiami, e 28 di cembre 2000, n. 16203, ibid., 1603, con nota di richiami, secondo cui è

incompatibile con la carica di consigliere comunale quella di ammini stratore di un ente privato su cui il comune eserciti il potere di vigilanza attraverso forme di ingerenza e di concorso nella formazione della vo lontà dell'ente medesimo.

Per la questione di costituzionalità della disciplina della incompati bilità per lite pendente per i consiglieri regionali in relazione ad una

supposta disparità di trattamento rispetto ai consiglieri comunali e pro vinciali, v. Corte cost., ord. 24 giugno 2003, n. 223, id., 2003, I, 2208, con nota di richiami.

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 383, id., 2002, I, 3280, con nota di richiami, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 4 1. 23 aprile 1981 n. 154, nella parte in cui prevede tra le cause ostative alla carica di consigliere regionale quella di assessore di comune compreso nel territorio della regione.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

lazione elettorale di comuni, province e città metropolitane, che

l'art. 117, 2° comma, lett. p), Cost, attribuisce alla competenza statale esclusiva.

A questo proposito, la corte ha già rilevato che il nuovo testo

dell'art. 117 Cost, ha sostanzialmente confermato, sul punto, il

previgente sistema, nel quale le regioni ordinarie, a differenza di

quelle a statuto speciale, non avevano alcuna competenza in

materia di ordinamento degli enti locali appartenenti al rispetti vo territorio. Né si può dire che nella predetta materia non sia

compresa anche la relativa legislazione elettorale, giacché —

secondo la corte — «la configurazione degli organi di governo

degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di forma

zione degli organi e quindi anche le modalità di formazione de

gli organi rappresentativi ... sono aspetti di questa materia»

(sentenza n. 48 del 2003, Foro it., 2003, I, 1638). Del resto, ad

ulteriore conferma, si può rilevare che il capo II del titolo III del

t.u. sugli enti locali (d.leg. 18 agosto 2000 n. 267) è appunto de

dicato — confermando così una tradizione legislativa — alle di

verse ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti degli organi di governo degli enti locali.

Non può dunque essere accolta la doglianza regionale, per l'assorbente considerazione della esclusiva spettanza alla legis lazione statale della disciplina relativa ai casi di incompatibilità nelle elezioni degli organi degli enti locali. D'altra parte, la di

sposizione impugnata appare, di per sé, non irragionevole, poi ché, abrogando il citato art. 145, comma 82, 1. n. 388 del 2000, che stabiliva un regime di compatibilità tra cariche istituzionali

locali e funzioni di amministrazione in società di capitale a

partecipazione mista, costituite per interventi di «programma zione negoziata», viene ad escludere una deroga alle corrispon denti disposizioni di carattere generale contenute nel menzio

nato t.u. n. 267 del 2000.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata a separate

pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della 1. 28 dicembre 2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato —

legge finanziaria 2002), sollevate dalla regione Campania con il

ricorso indicato in epigrafe, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 62,1. 28 dicembre

2001 n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in

riferimento agli art. 3, 117 e 118 Cost., dalla regione Campania, con il ricorso in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 dicembre 2003, n.

375 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 7 gennaio 2004, n.

1); Pres. Chieppa, Est. Mezzanotte; interv. Regione Marche.

Ord. Tar Lombardia 13 maggio 2002 (G.U., 1 a

s.s., n. 33 del

2002).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Marche —

Agenzie di viaggio — Apertura di filiali nel territorio della regione — Deposito cauzionale — Incostituzionalità (Cost., art. 41, 120; 1. reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41, disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e

turismo, art. 5, 14; 1. reg. Marche 14 febbraio 2000 n. 8, mo

difiche ed integrazioni alla 1. reg. 12 agosto 1994 n. 31 sulle

strutture extra-alberghiere e alla 1. reg. 14 luglio 1997 n. 41

sull'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e

turismo).

Sono incostituzionali gli art. 5 e 14 l. reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41, come modificata dalla l. reg. Marche 14 febbraio 2000 n. 8, nella parte in cui prevedono l'obbligo per l'agen zia di viaggi che intenda aprire una filiale nel territorio della

Il Foro Italiano — 2004.

regione di integrare il deposito cauzionale già versato in mi

sura pari alla differenza, ove sussistente, con l'importo ver

sato dalle agenzie autorizzate dalla medesima regione ad

esercitare la relativa attività. (1)

Diritto. — 1. - Sollecitata dal Tar Lombardia, la corte è

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità, in riferimento agli art.

41, 117, 1° comma, e 120 Cost., degli art. 5 e 14 1. reg. Marche

14 luglio 1997 n. 41, recante «disciplina delle attività di orga nizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo», come modi

ficata dalla 1. reg. 14 febbraio 2000 n. 8, recante «modifiche ed

integrazioni alla 1. reg. 12 agosto 1994 n. 31 sulle strutture ex

tra-alberghiere e alla 1. reg. 14 luglio 1997 n. 41 sull'attività di

organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo».

Tali disposizioni obbligano le imprese proprietarie di agenzie di viaggi già autorizzate in altra regione e che intendano aprire una filiale nelle Marche, a comunicare l'inizio dell'attività al

comune territorialmente competente, nonché ad integrare il de

posito cauzionale già versato di un importo idoneo a colmare la

differenza, ove sussistente, rispetto a quello previsto dalla re

gione Marche.

L'incidente di costituzionalità è sorto nel corso di un giudizio innanzi al Tar Lombardia sul ricorso proposto da un'agenzia di

viaggi, già autorizzata dalla regione Lombardia, nei confronti

del comune di Macerata al fine di ottenere l'annullamento del

provvedimento con cui era stata dichiarata decaduta dal diritto

di aprire una filiale per mancato versamento della cauzione ag

giuntiva. 2. - Prima di venire al merito della questione sollevata, è op

portuno descrivere nelle sue linee essenziali l'origine delle

norme censurate.

La 1. reg. Marche 14 luglio 1997 n. 41 prevedeva, nella ver

sione originaria, la necessità di una autorizzazione ulteriore per

l'apertura di filiali nel territorio regionale da parte di agenzie di

viaggi e turismo. Successivamente, questa corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di leggi regionali (rispettivamente, della Lombardia e della Sardegna) di analogo contenuto: una

autorizzazione per l'apertura di filiali, distinta ed ulteriore ri

spetto a quella già ottenuta in altra regione è stata giudicata in

contrasto con il principio fondamentale (art. 117, 1° comma.

Cost.) dell'unità dell'impresa proprio della materia del turismo, come desunto dalla legge quadro sul turismo e dalla nozione

codicistica di impresa da essa incorporata, nonché in contrasto

(1) Con riguardo ad analoghe questioni di costituzionalità, la corte ha

dichiarato l'incostituzionalità degli art. 16 1. reg. Abruzzo 14 luglio 1987 n. 39, 10, 1° comma, e 11 I. reg. Abruzzo 12 gennaio 1998 n. 1, nella parte in cui assoggettavano le succursali e le filiali delle agenzie di viaggio al pagamento delle tasse di concessione regionale ed all'ob

bligo di versamento della cauzione, con esclusione delle sole filiali sta

gionali di agenzie aventi la sede principale nella regione (sent. 24 otto bre 2001, n. 339, Foro it., 2002,1, 9. con nota di richiami) e dell'art. 6, 1° comma, 1. reg. Sardegna 13 luglio 1988 n. 13, nella parte in cui su

bordinava l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e tu

rismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del

turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle

agenzie (sent. 13 marzo 2001, n. 54, id., 2001, I, 1451, con nota di ri

chiami, commentata da Coinu, id., 2002, I, 2263, e da Camerlengo, in Giur. it., 2002, 11).

La regione, intervenuta nel giudizio, aveva difeso la propria legge rilevando come l'obbligatoria integrazione del deposito cauzionale ten

deva ad assicurare parità di condizioni tra le imprese del settore ope ranti nello stesso territorio, evitando un pregiudizio a carico delle agen zie autorizzate dalla regione Marche che hanno versato depositi cauzio

nali più elevati. La Corte costituzionale, mentre ha affermato che l'ob

bligo di mera comunicazione non lede la libertà di iniziativa economi

ca, ha invece ritenuto in contrasto con gli art. 41 e 120 Cost, l'obbligo di integrazione del deposito cauzionale, in quanto lesivo del diritto del

l'imprenditore di modulare a sua scelta l'organizzazione territoriale

dell'agenzia di viaggi e al tempo stesso costituente un illegittimo osta

colo alla libera circolazione delle persone e delle cose e all'esercizio

del diritto al lavoro su tutto il territorio nazionale. In ordine alla disciplina regionale delle agenzie di viaggio, v. pure

Corte cost., ord. 10 maggio 2002, n. 190, G.U., la s.s., n. 19 del 2002, che ha restituito al giudice a quo gli atti relativi alla questione di costi

tuzionalità della 1. reg. Emilia-Romagna 26 luglio 1997 n. 23 — la qua le prevedeva, tra l'altro, la necessaria autorizzazione regionale per le fi

liali di agenzie turistiche — per un riesame della rilevanza, a seguito della sopravvenuta 1. reg. Emilia-Romagna 10 dicembre 2001 n. 46.

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