sentenza 30 gennaio 2004, n. 58 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 4 febbraio 2004, n. 5);Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Camera dei deputati (Avv. Luciani) c. Proc. rep. Trib. Verona.Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 977/978-979/980Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199117 .
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977 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 978
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 gennaio 2004, n. 58 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 4 febbraio 2004, n. 5); Pres. Zagrebelsky, Est. Bile; Camera dei deputati (Avv.
Luciani) c. Proc. rep. Trib. Verona. Conflitto di attribuzione.
CORTE COSTITUZIONALE;
Parlamento — Parlamentare — Perquisizione domiciliare — Assenza della preventiva autorizzazione della camera — Spettanza all'autorità giudiziaria — Esclusione (Cost., art. 68).
Non spettava all'autorità giudiziaria, ed in particolare alla
procura della repubblica presso il Tribunale di Verona, di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni, senza la
preventiva autorizzazione della camera di appartenenza. (1)
Diritto. — 1. - La camera dei deputati chiede alla corte di di chiarare che non spettava all'autorità giudiziaria (ed in partico lare alla procura della repubblica presso il Tribunale di Verona) di disporre e di far eseguire la perquisizione del domicilio del parlamentare Roberto Maroni, con il conseguente annullamento
dei decreti di perquisizione locale e di sequestro emessi dalla procura il 17 e 18 settembre 1996 — nella parte in cui, senza
autorizzazione della camera dei deputati, si è disposta «la per quisizione del locale all'interno della sede della Lega nord di Milano nella disponibilità di Marchini Corinto», ancorché lo stesso fosse nell'effettiva disponibilità dell'on. Roberto Maroni — e di tutte le operazioni di perquisizione svoltesi il 18 settem bre 1996 in esecuzione dei decreti stessi.
In realtà — alla stregua dei fatti così come esposti dalla stessa
camera ricorrente — la lesione della prerogativa ad essa garan tita dall'art. 68, 2° comma, Cost, si sarebbe verificata in occa
sione dell'esecuzione dei decreti del 17 e 18 settembre 1996, con cui la procura della repubblica presso il Tribunale di Verona
aveva ordinato le perquisizioni, e non costituirebbe l'effetto
immediato di quei decreti. In particolare il provvedimento del 17 settembre aveva ordinato —
per quanto riguarda i fatti in
esame — la perquisizione dell'abitazione del Marchini e degli altri luoghi di cui egli avesse la disponibilità; e quello del 18 settembre «la perquisizione del locale ubicato all'interno della
sede della Lega nord di Milano nella disponibilità di Marchini
( 1 ) La Corte costituzionale risolve il conflitto, interamente fondato
sulla ricostruzione e valutazione di fatti, rilevando come la presenza di
un foglio di carta (con la scritta «Lega nord, segreteria politica, ufficio
dell'on. Maroni»), fissato con nastro adesivo all'entrata di un locale,
imponeva all'autorità procedente di sospendere l'esecuzione della per
quisizione e chiedere la necessaria autorizzazione alla camera oppure, in caso di dubbi sull'attendibilità del contenuto dei cartelli, di disporre accertamenti e procedere eventualmente contro chi aveva collocato quei cartelli. Nella specie invece il procuratore di Verona, consultato per telefono dal funzionario procedente, aveva confermato l'ordine di ese
guire la perquisizione, ritenendo il foglio apposto un sotterfugio per evitare la perquisizione.
La stessa vicenda ha dato luogo ad un altro conflitto tra poteri dello
Stato, avente ad oggetto l'immunità parlamentare di cui all'art. 68, 1°
comma, Cost., in quanto la camera di appartenenza aveva ritenuto co
perti da tale immunità per le «opinioni espresse» fatti integranti gli estremi dell'oltraggio e della resistenza a pubblico ufficiale. La corte
ha annullato tali delibere, in quanto ritenute invasive delle competenze riservate dalla Costituzione all'autorità giudiziaria: v. sent. 17 maggio 2001, n. 137, Foro it., 2001, I, 2145, con nota di richiami, e 2002,1,
339, con osservazioni di Marone. La Corte costituzionale sostiene che, ai fini dell'ammissibilità del
conflitto, non incide il tempo trascorso dall'epoca dei fatti (nella specie settembre 1996), non esistendo termini per la proposizione del ricorso; ciò allo scopo di favorire al massimo le intese a livello extra giudizia rio, mentre allorché il giudizio è stato instaurato allora subentra l'esi
genza che il giudizio sia concluso in termini certi.
Sulla base di tali considerazioni la corte ha dichiarato inammissibili i
conflitti riproposti dopo che il primo era stato dichiarato improcedibile,
per tardività, oppure inammissibile, per mancata indicazione del peti tum o dei fatti oggetto del conflitto (v. Corte cost., ord. 9 maggio 2003, n. 157, sent. 10 aprile 2003, n. 116, e 1° aprile 2003, n. Ill, id., 2003,
I, 2525, con nota di richiami e osservazioni di Romboli). L'ord. 4 luglio 2003, n. 232, con cui la corte ha dichiarato ammissi
bile il ricorso adesso risolto con la sentenza in epigrafe, è massimata
ibid., 3206, con nota di richiami. Sull'immunità parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati, di
cui al 1° comma dell'art. 68 Cost., v., da ultimo, Corte cost. 30 dicem
bre 2003, n. 379, in questo fascicolo, I, 991, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2004 — Parte /-17.
Corinto». Nessuno dei due decreti riguardava quindi la residen za o il domicilio dell'on. Maroni, onde essi non sono in sé lesivi della prerogativa in questione.
2. - Sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammis sibilità del conflitto, come già ritenuto da questa corte nell'ordi nanza n. 232 del 2003 (Foro it., 2003,1, 3206).
Su tale ammissibilità non incide il tempo trascorso dall'epoca dei fatti (settembre 1996) alla data di proposizione del conflitto (febbraio 2003).
La corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 116
del 2003, ibid., 2526) che non esiste alcun termine per sollevare i conflitti di attribuzione tra poteri, ed ha individuato la ratio di questa mancanza nell'esigenza
— avvertita dal legislatore in ra
gione del livello precipuamente politico-costituzionale di tal ge nere di controversie — di favorirne al massimo la composizio ne, svincolandola dall'osservanza di termini di decadenza.
La camera — che del resto nel suo ricorso ha ricordato come
tuttora penda un giudizio penale per i fatti commessi durante
l'esecuzione della perquisizione in esame — ha ancora interesse
a rimuovere, attraverso la decisione della corte sul conflitto,
ogni dubbio sul punto se, nella specie, la prerogativa concer
nente l'inviolabilità del domicilio del parlamentare sia stata o meno rispettata.
3. - Nel merito il ricorso è fondato. Il 2° comma dell'art. 68 Cost, dispone (tra l'altro) che, senza
autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun mem
bro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione perso nale o domiciliare.
Sotto quest'ultimo profilo la norma intende garantire al par lamentare l'inviolabilità della sua residenza ed anche di spazi ulteriori identificabili come domicilio, in vista della tutela del l'interesse del parlamento al pieno dispiegamento della propria
autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato
parlamentare, rispetto agli altri poteri dello Stato. E una sede di
partito ben può — come nella specie — ospitare il domicilio di un parlamentare.
4. - La prerogativa in esame è lesa per il solo fatto che una
perquisizione sia disposta o eseguita nel domicilio di un parla mentare senza autorizzazione della camera di appartenenza.
La lesione dedotta dal potere che propone il conflitto di attri buzione ha invero carattere oggettivo, in funzione della natura
costituzionale dell'interesse al ripristino delle attribuzioni vio late. E prescinde dalla sua soggettiva percepibilità da parte del
potere che la commette, pur se tale profilo possa eventualmente
rilevare ad altri fini. 5. - Nella specie la corte — valutate le circostanze di fatto
quali risultano dagli atti versati in causa — ritiene che esse
comprovino la lesione, ad opera dell'autorità giudiziaria, della
prerogativa garantita alla camera dall'art. 68, 2° comma, Cost.
In particolare da tali atti emerge che, entrati nella sede della
Lega nord, di per sé non tutelata da quella prerogativa, e supe rati gli ostacoli frapposti, gli agenti di polizia giudiziaria, per il cui tramite la procura della repubblica presso il Tribunale di Ve rona procedeva ai sensi dell'art. 247, 3° comma, c.p.p., hanno
successivamente raggiunto prima un corridoio la cui porta di
accesso recava un cartello con la scritta «Lega nord — segrete
ria politica — ufficio dell'onorevole Maroni», e poi, nel corri
doio, il vano che il Marchini aveva dichiarato di usare come uf ficio, sulla cui porta era apposto altro cartello con identica dici
tura.
Questa situazione nuova così presentatasi agli agenti di poli zia — anche prescindendo da quanto risulta dagli atti proces
suali, secondo i quali il vano in esame, qualche giorno prima dei
fatti, era stato assegnato all'on. Maroni, in via provvisoria e per la durata dei lavori di ristrutturazione dell'immobile — segna lava agli agenti stessi, ed all'autorità giudiziaria procedente per il loro tramite, che il locale da perquisire in quanto ufficio del Marchini era invece nella disponibilità di un deputato, onde po teva costituirne domicilio, non sottoponibile a perquisizione senza autorizzazione della camera.
In tale contesto, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto sospen dere l'esecuzione della perquisizione e chiedere alla camera la
necessaria autorizzazione; in alternativa — ove avesse nutrito
dubbi sull'attendibilità del contenuto dei cartelli — avrebbe
potuto disporre gli accertamenti del caso, per eventualmente
procedere contro chi quei cartelli aveva collocato.
L'unica scelta sicuramente preclusa all'autorità giudiziaria era di confermare verbalmente alla polizia l'ordine di eseguire
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979 PARTE PRIMA 980
la perquisizione nonostante la segnalazione, ritenendola falsa
senza alcuna verifica sul punto e senza neppure trarre conse
guenze da tale falsità. Così comportandosi essa ha leso le attri
buzioni garantite alla camera dei deputati dal 2° comma dell'art. 68 Cost.
6. - In conclusione, occorre dichiarare che non spettava al
l'autorità giudiziaria ed in particolare alla procura della repub blica presso il Tribunale di Verona di far eseguire, il 18 settem bre 1996, la perquisizione del locale nella disponibilità del par lamentare Roberto Maroni.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non spettava all'autorità giudiziaria ed in particolare alla procura della repubblica presso il Tribunale di Verona di far eseguire, il 18 settembre 1996, la perquisizione del locale nella disponibilità del parlamentare Roberto Maroni.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 26 gennaio 2004, n. 38 (Gazzetta ufficiale, f serie speciale, 4 febbraio 2004, n. 5); Pres. Chieppa, Est. Finocchiaro; Proc. rep. Trib. Potenza
c. Gatti; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Potenza 2 ot
tobre 2002 (G.U., la s.s., n. 7 del 2003).
Edilizia e urbanistica — Atto fra vivi avente ad oggetto ter reni — Certificato di destinazione urbanistica — Omessa allegazione — Conferma dell'atto — Esclusione — Que stione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; 1. 16 feb braio 1913 n. 89, ordinamento del notariato e degli archivi notarili, art. 28,138; 1. 28 febbraio 1985 n. 47, norme in mate ria di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, re cupero e sanatoria delle opere edilizie, art. 17, 18,40).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sìa stato allegato un valido certificato di
destinazione urbanistica, possano esser confermati mediante
un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia al
legato un certificato concernente le aree, relativamente al
giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare, in riferi mento all'art. 3 Cost. (1)
(1) Sulla dichiarazione d'incostituzionalità della sospensione obbli
gatoria dell'iscrizione nel ruolo dei notai, in caso di esercizio dell'a zione penale, v. Corte cost. 31 ottobre 2002, n. 433, Foro it., 2003,1, 385. Per ampia rassegna giurisprudenziale sugli aspetti sostanziali e
processuali della responsabilità disciplinare del notaio, cfr. la nota a Cass. 7 luglio 2003, n. 10683, ibid., 3354.
Sugli obblighi del notaio nel quadro delle misure atte a prevenire le lottizzazioni abusive, v. Corte cost. 29 dicembre 1989, n. 595, id., 1990, I, 1, con nota di richiami, per cui l'adempimento a tutti gli in combenti previsti dall'art. 21 1. 47/85, che richiama l'art. 18 quanto al certificato di destinazione urbanistica, copre ogni specie di responsabi lità astrattamente configurabile a carico del notaio, sia essa penale, ci vile o disciplinare.
Nell'ipotesi di atto nullo avente ad oggetto fabbricati (nullità di tipo formale: Cass. 15 giugno 2000, n. 8147, id., Rep. 2001, voce Contratto in genere, n. 445, e Contratti, 2001, 13, con nota di A. Angiuli), la con ferma dell'atto comporta l'irrilevanza disciplinare del fatto di aver ro
gato atti proibiti dalla legge (Cass. 2 novembre 1992, n. 11862, Foro
it., 1993,1, 324), in deroga al principio generale per cui la responsabi lità disciplinare del notaio è concepita con riferimento ad una condotta sua propria che, una volta realizzata, segna il momento consumativo dell'illecito e sulla quale non possono, pertanto, spiegare rilevanza re troattiva comportamenti altrui, futuri ed eventuali (Cass. 12 gennaio 2001, n. 383, id., Rep. 2001, voce Notaio, n. 66, e Vita not., 2001,949).
Sul carattere assoluto della nullità del negozio di compravendita di terreno cui sia allegato certificato di destinazione urbanistica scaduto, Cass. 28 settembre 1994, n. 7893, Foro it., Rep. 1995, voce Edilizia e
urbanistica, n. 170, e Vita not., 1995, 837; 2 aprile 2001, n. 4811, Foro
Il Foro Italiano — 2004.
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Potenza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 1. 28 febbraio 1985 n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) che non prevede la possibilità di conferma di un precedente atto di compravendita di terreni, nullo per omessa allegazione di certificato di destina zione urbanistica, mediante un atto redatto nella stessa forma
del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le pre scrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al gior no in cui è stato stipulato l'atto da confermare. La rogazione di
atto pubblico (o l'autenticazione di scrittura privata autenticata) cui sia allegato certificato di validità scaduto, costituisce viola zione, per il richiamo operato dall'art. 21, 1° comma, 1. n. 47 del 1985, dell'art. 28, 1° comma, n. 1,1. 13 febbraio 1913 n. 89 (or dinamento del notariato e degli archivi notarili), con conse guente rilevanza disciplinare dell'infrazione a carico del notaio, ai sensi dell'art. 138, 2° comma, 1. n. 89 del 1913, trattandosi di nullità insuscettibile di sanatoria.
Diversamente, osserva il tribunale, l'art. 17, 4° comma, 1. n. 47 del 1985, consente che per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifìci, in cui sia stata omessa l'indicazione degli estremi della concessione, è possibile la conferma, purché l'omissione non
sia dipesa dalla sua insussistenza all'epoca della stipulazione; analoga possibilità di conferma è data dall'art. 40 stessa legge, sempre per gli atti fra vivi aventi ad oggetto edifici, nei casi di mancanza delle dichiarazioni o dei documenti da indicare o al legarsi quando la mancanza non sia dipesa dall'insussistenza
della licenza o della concessione o della domanda di sanatoria, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata dopo il 15 settembre 1967. La conferma rende di conseguenza improcedi bile l'azione disciplinare nei confronti del notaio rogante.
La diversificazione della disciplina, alla luce della quale, per i negozi aventi ad oggetto terreni, è irrilevante la successiva con
il., Rep. 2001, voce cit., n. 130, e Vita not., 2001, 830; sulle conse
guenze disciplinari per il notaio, Cass. 3 luglio 1990, n. 6786, Foro it.,
Rep. 1990, voce cit., n. 129, e Vita not., 1990, 247; 23 ottobre 1992, n.
11568, Foro it., 1993,1, 326. Sul valore solo conformativo delle dichiarazioni dell'alienante in or
dine alla situazione documentata dal certificato di destinazione urbani
stica, il cui termine di validità annuale è rigorosamente perentorio, Cass. 23 ottobre 1992, n. 11568, cit.; 15 dicembre 1997, n. 12650, id., 1998,1, 3630.
Sulla responsabilità penale del notaio riguardo alla lottizzazione ne
goziale, Cass. 30 maggio 1989, Motta, id., Rep. 1990, voce cit., n. 562; 3 ottobre 1990, Di Pietro, id., Rep. 1991, voce cit., n. 539; 8 novembre
2000, Petrachi, id., Rep. 2001, voce cit., n. 467, e Riv. giur. edilizia, 2001,1, 529.
Sulla funzione del certificato di destinazione urbanistica, Cons. Sta
to, sez. V, 27 settembre 1991, n. 1186, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n.
144; sez. IV 17 gennaio 1994, n. 26, id., 1994, III, 501; sez. V 25 set tembre 1998, n. 1328, id., Rep. 1999, voce cit., n. 127, e Riv. giur. edi
lizia, 1999,1, 65; 28 giugno 2000, n. 3637, Foro it., Rep. 2000, voce
cit., n. 463; Tar Lazio, sez. I, 28 maggio 1990, n. 542, id., Rep. 1991, voce cit., n. 109, e Riv. giur. edilizia, 1991,1, 173.
In dottrina, sui trasferimenti immobiliari in rapporto alla normativa
urbanistica, B. Del Vecchio, Urbanistica. Contrattazione immobiliare e invalidità negoziali, Padova, 1989, 83 ss.; G.C. Mengoli, Compra vendita immobiliare e normativa urbanistica, Milano, 1990, 331 ss.; Id., Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2003, 1146; sul certificato di destinazione urbanistica, G. Bergonzini, Certificato di destinazione urbanistica e vincoli urbanistici decaduti, in Riv. giur. urbanistica, 1995, 175; P.L. Lucchese, Il certificato di destinazione urbanistica e la
responsabilità del pubblico ufficiale (art. 18 l. n. 47 del 1985), in Vita
not., 1986,49; sugli obblighi del notaio in relazione alla vendita di ter
reni, G. Baralis, Lottizzazione abusiva negoziale e responsabilità nota rile dopo la I. 47/85, in Riv. not., 1995, 71; O. Bottaro, Notariato e
lottizzazioni di terreni (ricostruzione storica di una discussa figura giu ridica), id., 1996, 441; R. Campo, La nullità degli atti giuridici e la re
sponsabilità del notaio come strumenti inibitori della realizzazione dei risultati e dei profitti dell'attività urbanistico-edilizia abusiva, in Vita not., 1985, 828; S. Cardarelli, La l. 28 febbraio 1985 n. 47, nei suoi
riflessi sull'attività notarile, in Riv. not., 1986, 269; L. Chiarelli-G.
Casu, Condono edilizio e commerciabilità dei beni, in Riv. giur. urba
nistica, 2002, 211; R. Mendoza-P. Quarto, Il reato di lottizzazione abusiva, in Cons. Stato, 1986, II, 111; M. Pallottino, Il notaio e la lottizzazione abusiva negoziale, in Riv. not., 1997, 999; sui decreti leg ge decaduti relativi al c.d. condono bis, G. De Matteis, Le recenti di
sposizioni sul condono edilizio e il nuovo regime sulle nullità, in Vita
not., 1995, 1013; P. Zanelli, Sul condono edilizio «bis». Profili domi nicali e notarili, in Riv. giur. urbanistica, 1994, 565.
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