sentenza 30 giugno 1981; Pres. Della Valle, Est. Battaglia; Soc. Ducci (Avv. Vaccaro) c. Maestrellie Campodonico (Avv. Scripelliti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 10 (OTTOBRE 1981), pp. 2555/2556-2557/2558Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172955 .
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2555 PARTE PRIMA 2556
Il Tribunale, ecc. — È pregiudiziale l'eccezione sollevata dalla
difesa del convenuto circa la pretesa nullità del sequestro conser
vativo presso terzi per inesistenza o quantomeno giuridica ineffi
cacia dell'atto di citazione del terzo.
AI proposito va detto che — al contrario di quanto sostiene il
convenuto — la legge sulla sospensione dei termini feriali cosi
come non è applicabile (lo ammette la stessa difesa del Bianciardi
Enzo) al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato od esecutato, altrettanto non è applicabile nella procedura di
sequestro presso terzi.
Tale soluzione trae spunto principalmente dalla considerazione
per cui l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r. d. 30 gennaio 1941
n. 12) esclude dalia sospensione dei termini feriali non singoli istituti e singole ipotesi di rapporti processuali, ma varie catego
rie, ditalché sta all'interprete, caso per caso, di determinarne la
portata sulla base di logiche argomentazioni di vedere se la
fattispecie in esame rientri, o meno, in una delle dette categorie.
Orbene, stante l'espresso richiamo dell'art. 678, 1° comma, cod.
proc. civ., il sequestro conservativo presso terzi si esegue esatta
mente allo stesso modo del pignoramento presso terzi e, quindi, anche secondo le disposizioni di cui agli art. 548 e 549: tant'è
che stando alla disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 678
cod. proc. civ. il giudizio sull'accertamento dell'obbligo del terzo
sequestrato è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del
sequestro e sul merito, salvo delle eccezioni che qui non interes
sano, né più né meno che nel caso del giudizio sull'accertamento
dell'obbligo del terzo pignorato (v. sul punto, in questo senso, Cass. 19 febbraio 1973, n. 499, Foro it., Rep. 1973, voce Termini
processuali civ., n. 35, e Sez. un. 2 febbraio 1977, n. 467, id.,
1977, I, 316). Conseguentemente il principio per il quale il
giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato è esente
dalla sospensione dei termini nel periodo feriale deve essere
applicabile anche all'ipotesi di assoggettamento del terzo a se
questro. Cosi come deve ritenersi infondata questa eccezione altrettanto
infondata l'altra, peraltro ventilata dalla difesa del convenuto in
comparsa conclusionale, per cui Bianciardi Aldo non avrebbe
rispettato il termine minimo di comparizione nell'indicare in
citazione l'udienza di prima comparizione in quella del 1° ottobre
1980, stante che dalla data della notifica dell'atto (5 agosto 1980)
a quella suddetta, esclusi i giorni del periodo feriale, non erano
intercorsi trenta giorni. A parte, infatti, la considerazione per cui non sembra al
collegio possibile scindere il giudizio di merito da quello di
convalida allorquando — come nel caso di specie — tali giudizi siano stati proposti congiuntamente, per arrivare alla conclusione
che nel primo giudizio, quello di convalida, si può prescindere
dall'osservanza delle norme sulla sospensione dei termini feriali,
mentre tali norme dovrebbero, invece, essere rispettate nel giudi zio di merito, resta il fatto che il convenuto, con la sua costitu
zione in giudizio resistendo anche nel merito e proponendo domanda riconvenzionale, ha comunque sanato (art. 164, 2°
comma, cod. proc. civ.) ogni vizio della citazione.
Pertanto le dette eccezioni pregiudiziali devono essere respinte.
(Omissis) Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DI FIRENZE; sentenza 30 giugno 1981; Pres.
Della Valle, Est. Battaglia; Soc. Ducei (Avv. Vaccaro) e.
Maestrelli e Campodonico (Avv. Scripelliti).
TRIBUNALE DI FIRENZE;
Impugnazioni civili in genere — Pluralità di parti costituite
presso un unico procuratore — Notificazione di atto di appel lo in unica copia — Nullità (Cod. proc. civ., art. 160, 330,
360, 370).
La notifica dell'atto di impugnazione a più parti domiciliate
presso unico procuratore mediante consegna di una sola
copia importa non già l'inesistenza giuridica della notificazione,
bensì la mera nullità di questa; pertanto, l'eventuale costituzione
in giudizio delle parti ha efficacia sanante ex tunc. (1)
(1) La sentenza si pone in contrasto col principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale la
notificazione dell'atto di impugnazione, ove vi siano più parti domici
liate presso unico procuratore, debba necessariamente eseguirsi con
la consegna di un numero di copie pari a quello delle parti, pena la
inesistenza giuridica della notificazione stessa; il principio è motivato sul rilievo che, con la consegna di una sola copia o di un numero di
copie inferiore a quello delle parti, viene a determinarsi un'incertezza
assoluta circa il soggetto cui l'atto deve ritenersi destinato e risulta
II Tribunale, ecc. — La sentenza di primo grado è stata
realmente notificata alla s.r.l. Ducei il 9 ottobre 1979. L'appello di
costei, poi, è stato notificato il 2 novembre 1979 in una copia al
domicilio eletto presso il procuratore legale dei due appellati; altra copia è stata notificata alla sola Campodonico, sempre al
domicilio eletto, ma soltanto il 9 novembre 1979, a termine ormai
scaduto.
pertanto arbitrario riconoscere gli effetti della notificazione nei confron
ti dell'una o dell'altra parte. Il vizio cosi qualificato è ugualmente suscettibile di sanatoria attraverso la costituzione delle parti in giudi
zio, ma questa avrà effetto ex nunc e sarà quindi inidonea ad impedire decadenze già verificatesi; in particolare si precisa che, ove la costitu
zione sia avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, questa non fa venir meno la possibilità di declaratoria di inammissibilità
dell'appello, né ostacola il passaggio in giudicato della sentenza impu
gnata. Inoltre la notificazione affetta dal vizio in esame impedisce, pur in presenza della costituzione in giudizio, il formarsi del rapporto
processuale, con la conseguenza della radicale impossibilità della even
tuale integrazione del contraddittorio. Affermano il principio ora espo
sto, soffermandosi ora sull'una ora sull'altra delle conseguenze eviden
ziate, tra le tante Cass. 17 ottobre 1980, n. 5603, Foro it., Rep. 1980, voce Impugnazioni civ., n. 77; 13 febbraio 1980 n. 1041, ibid., n. 78; 20 novembre 1980, n. 6184, ibid., n. 79; 15 marzo 1980, n. 1744, ibid., n. 81; 19 gennaio 1979, n. 411, id., Rep. 1979, voce cit., n. 81; 4
novembre 1978, n. 5023, id., Rep. 1978, voce cit., n. 101; 15 giu
gno 1979, n. 3365, id., Rep. 1979, voce cit., n. 80; 19 maggio 1978, n. 2490, id., Rep. 1978, voce cit., n. 10; 14 gennaio 1977, n. 186,
id., Rep. 1977, voce cit., n. 83; 7 gennaio 1976, n. 22, id., Rep. 1976, voce cit., n. 54; 22 febbraio 1975, n. 676, id., Rep. 1975, voce cit., n. 76; 12 marzo 1974, n. 666, id., Rep. 1974, voce cit., n. 63; 22
maggio 1973, n. 1498, id., Rep. 1973, voce cit., n. 62; 23 maggio
1972, n. 1605, id., 1972, I, 2002, con nota di richiami, dalla cui
motivazione si ricavano i seguenti argomenti a livello esegetico: 1) non può svuotarsi di significato l'impiego nell'art. 330 cod. proc. civ. della locuzione « presso il procuratore costituito »; 2) è sintomati
co il mancato richiamo da parte dell'art. 285, 2° comma, cod. proc. civ.
dell'art. 170 cod. proc. civ.; 3) in ultimo la necessità di notificare un
numero di copie pari a quello delle parti si ricava dalla lettura
coordinata degli art. 163, ult. comma, e 125 cod. proc. civ. (consegna all'ufficiale giudiziario del ricorso sottoscritto anche nelle copie da
notificare). Per un'applicazione del principio anche in tema di procedura per
l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., e nel
senso che questa deve ritenersi irritualmente eseguita ove sia effettuata
la notifica di una sola copia a più parti presso l'unico procuratore, per cui neppure la costituzione delle stesse può escludere gli effetti della
decadenza del termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio, Cass. 1° marzo 1977, n. 849, id., Rep. 1977, voce cit., n. 85.
Sull'applicabilità del principio anche in tema di ricorso per cassazio
ne, v. da ultimo Cass. 18 giugno 1980, n. 3881, id., Rep. 1980, voce
cit., n. 80; 11 luglio 1979, n. 4001, id., Rep. 1979, voce cit., n. 82.
Non si è ritenuto doversi applicare il principio in oggetto in alcuni
casi e precisamente ove si tratti di notificazione degli atti tendenti a
resistere all'impugnazione, cosi da ultimo Cass. 22 maggio 1980, n.
3375, id., Rep. 1980, voce cit., n. 82, relativa alla notificazione del
controricorso; notificazione di una sola copia ad una persona fisica la
quale stia in giudizio in proprio e/o nella qualità di rappresentante di
uno o più soggetti, cosi Cass. 6 aprile 1978, n. 1583, id., Rep. 1978, voce cit., n. 104; 7 marzo 1978, n. 1140, ibid., n. 103; notificazione a
società di persone, indipendentemente dal numero dei soci che la
compongono, costituendo la società stessa un unico centro di interessi, Cass. 22 agosto 1978, n. 2097, ibid., voce Notificazione civ., n. 48; a
società di persone anche se irregolare, Cass. 7 dicembre 1973, n. 3337,
id., Rep. 1973, voce cit., n. 67; a società di fatto che sta in giudizio in
persona dei suoi due soci, Cass. 10 gennaio 1975, n. 76, id., Rep. 1975, voce cit., n. 81. V. anche in materia di notifica a società di fatto Cass.
15 luglio 1972, n. 2442, id., 1973, I, 447, con nota di richiami, che, pur ritenendo invalida la notifica di una sola copia in quanto il giudizio era stato instaurato fin dall'inizio nei confronti della società di fatto e
dei soci in proprio, ha affermato che tale vizio non si qualifica come
inesistenza, e che quindi risulta ammissibile l'integrazione del contrad
dittorio. Nel senso dell'applicabilità del principio consolidato in un caso,
analogo a quello della sentenza de qua, in cui le parti sono due
soggetti comproprietari di un immobile, Cass. 5 agosto 1972, n. 2627,
id., Rep. 1972, voce cit., n. 57. Sulla definizione della categoria della inesistenza giuridica, v., da
ultimo, Cass. 6 dicembre 1979, n. 6344, id., Rep. 1979, voce cit., n. 77.
Anche la giurisprudenza di merito si allinea nel senso suesposto, cosi
App. Milano 13 luglio 1976, id., Rep. 1976, voce Impugnazioni civ., n.
90, che, pur inquadrando il vizio nella categoria della nullità e non della inesistenza, afferma che la eventuale costituzione delle parti avrà effetto solo ex nunc, con salvezza dei diritti quesiti, nonché App. Milano 5 aprile 1974, id., Rep. 1974, voce cit., n. 80, per esteso in Giur. it., 1975, I, 2, 716, con nota adesiva di G. Stolfi; App. Napoli 28 febbraio 1969, Foro it., Rep. 1971, voce cit., n. 75. In senso conforme alla sentenza in epigrafe, v. invece App. Bologna 16 luglio 1969, id., Rep. 1970, voce cit., n. 46.
In dottrina si riscontra una maggioranza critica nei confronti dell'in dirizzo consolidato. V., al riguardo, Liebman, A proposito di notifica zione di una copia a procuratore di più parti, in Riv. dir. proc., 1954,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Gli appellati si sono costituiti entrambi, ed espressamente dichiarano di costituirsi in conseguenza della prima notifica del
l'unica copia dell'atto di appello, sia pure al solo fine di far
rilevare l'inesistenza giuridica di tale notificazione. È quindi necessario stabilire se realmente quella notifica sia da ritenere
giuridicamente inesistente e, poi, se davvero la costituzione degli appellati abbia efficacia sanante soltanto ex nunc, con salvezza
quindi dei diritti anteriormente quesiti. Il tribunale, pur nella pluridecennale consolidata giurisprudenza
della Suprema corte (tra le ultime sent. 20 novembre 1980, n.
6184, Foro it., Rep. 1980, voce Impugnazioni civ., n. 79), non
ritiene che la consegna di un'unica copia dell'atto di impugnazio ne al procuratore domiciliatario importi la radicale inesistenza
giuridica dell'atto di notificazione.
L'inesistenza giuridica — frutto della mera elaborazione dell'in
terprete — implica, secondo un'attenta definizione (Cass. 10 aprile
1973, n. 1016, id., 1973, I, 2501), la non riconducibilità dell'atto, in ragione della sua anomalia, alla fattispecie legale data, sicché
ne venga meno la identificabilità in questa. Ora, secondo la legge processuale civile, come può trarsi da
tutte le norme relative (art. 137, 151 cod. proc. civ.) e rileva la
dottrina, la notificazione consiste in un procedimento volto a
realizzare la conoscenza legale dell'atto, oggetto della notificazione
stessa, da parte del destinatario dell'atto stesso.
In tale definizione non può inserirsi come elemento caratteriz
zante la consegna di una copia dell'atto per ogni destinatario di
questo, in quanto tale consegna non è prevista nella notifica per
pubblici proclami, e può essere esclusa nelle forme di notificazio
ne ordinate dal giudice, che a tale prescrizione non è vincolato. Vi
è di più: nella stessa notificazione a mezzo di ufficiale giudizia rio, è prevista — all'art. 303 cod. proc. civ. trascurando i casi
degli art. 170 e 479, 2° comma, cod. proc. civ., che non sembrano,
per le osservazioni di parte della dottrina e della giurisprudenza,
puntuali — la consegna di una sola copia dell'atto da notificare
pur se eventualmente i soggetti destinatari siano più d'uno (senza che costituiscano un soggetto collettivo), quando cioè in corso di
causa si ha il decesso di una delle parti e deve notificarsi l'atto di
riassunzione agli eredi: si badi, tale forma di notificazione può effettuarsi pur nella conoscenza del numero e della generalità
degli eredi; è la stessa legge che in questo caso dà per scontato
che più persone ricevano in un'unica copia l'atto notificato.
Quando, pertanto, l'ufficiale giudiziario consegna un'unica copia dell'atto da notificare a più persone, la consegna al comune
domiciliatario bene realizza un'attività che può definirsi di no
tificazione, secondo la fattispecie legale su delineata, perché ha
posto la copia dell'atto da notificare a disposizione dei destinatari,
che, secondo le indicazioni dell'esperienza, possono venirne com
piutamente a conoscenza. Si assume, però, che l'inesistenza —
« sia pure attenuata », come con evidente contraddizione notava
Cass. 12 gennaio 1950, n. 84 (id., 1950, I, 743), in decisione
articolata di conferma dell'indirizzo precedente — deriva, nel caso
in esame, dall'incertezza assoluta del destinatario cui è indirizzato
l'atto. A prescindere da quanto si è già osservato, l'assunto non
considera che un documento — è tale anche la copia consegnata — può pur essere destinato a più persone, come del resto ogni bene: esiste l'istituto della comunione, anche nel campo del
possesso. Cosi, più persone possono essere immesse in un unico
immobile, e quindi riceverlo in consegna in comunione; un
documento (fuori del campo delle notificazioni) può essere spedito — se in unico originale — a più persone che ne siano proprieta rie. La realtà è quindi che nel caso di notifica di un atto con
consegna di una sola copia per più destinatari, quell'unica copia è
indirizzata a tutti i destinatari, che in conseguenza, se la riceve
ranno (e la loro costituzione può indicare questo risultato), realiz
zeranno un compossesso su tale copia. Allora, se nell'ambito del
mondo del diritto tutto ciò è concepibile, e se poi la legge
processuale vuole però la consegna di più copie, è necessario
64, che ritiene, nel caso sia notificata una sola copia a più parti, non si debba parlare né di nullità, né di inesistenza, ma si debba ritenere valida ed efficace la notificazione nei confronti del soggetto che per primo figura nella relazione dell'ufficiale giudiziario o nell'atto notifica
to, con la conseguente possibilità, nell'ipotesi di causa inscindibile, di
disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.
(senza quindi che le parti cui l'impugnazione sia notificata ai sensi di tale disposizione possano fare valere diritti quesiti ed in particolare eccepire che nel frattempo la sentenza impugnata sia passata in
giudicato); sempre in senso critico Micheli, Corso di diritto processua le civile, 1960, II, 246; S. Satta, Dir. proc. civ., 353; in senso
conforme all'orientamento giurisprudenziale v. Andrioli, Commento, II, 386 e 389, cui adde Id., Citazione notificata a più parti in unica copia, in Riv. dir. proc., 1950, II, 157, in nota a Cass. 12 gennaio 1950, n.
84 (Foro it., 1950, I, 743, con nota di richiami), che risolveva il con
trasto di giurisprudenza precedente.
concludere che la notifica compiuta con consegna di una sola
copia non è notifica inesistente ma soltanto nulla.
Ma si è anche osservato che la nullità in questione attiene non
tanto alla notificazione quanto alla citazione: l'art. 125 cod. proc. civ. al primo comma prescrive che fra l'altro la citazione sia
sottoscritta non soltanto nell'originale ma anche nella copia, e
questo significherebbe che « è prescritta la consegna di copie in
numero eguale a quello dei destinatari, prima ancora che in
relazione alla notificazione, in rapporto allo stesso atto di citazio
ne ». Il rilievo — in realtà non ripreso da molti — sembra
inesatto perché l'atto di citazione è soltanto l'originale: la legge
parla espressamente di sottoscrizione di « copie da notificare ».
Ancora, si è sostenuto che la consegna di una sola copia si
traduce in un vizio della citazione, sotto l'aspetto di incertezza
assoluta sulle persone chiamate in giudizio (art. 163, n. 2, cod.
proc. civ.) per cui si giustifica l'indirizzo che la costituzione dei
convenuti abbia efficacia sanante solo ex nunc, ai sensi dell'art.
164 cod. proc. civ. (Cass. 12 gennaio 1950, n. 84, cit.), perché con
la consegna di una sola copia « si viene di fatto a circoscrivere
ad uno, o ad alcuni di essi soltanto, la manifestazione della
volontà di procedere alla chiamata in giudizio senza peraltro individuarli né permetterne in qualsiasi modo l'individuazione ».
Ma anche questo rilievo non ha fondamento perché di solito, come nel caso presente, la copia indica espressamente la chiamata
in giudizio dei più destinatari e nella « relata » è riportato che la
notifica viene effettuata a favore di tutti costoro al domicilio
eletto; nessuna volontà quindi di restringere la chiamata ma
quella soltanto, si ripete, di dar [glie] ne una sola copia. La costituzione degli appellanti ha sanato tale nullità della
notificazione, l'ha sanata ex tunc come avviene in ogni caso di
sanatoria di nullità di notifica. Né ha rilievo che gli appellati abbiano espressamente dichiarato di costituirsi al solo fine di far
valere la nullità (Cass. 8 febbraio 1972, n. 329, id., Rep. 1972, voce
Appello civ., n. 150), dato che la costituzione di per sé dimostra
egualmente il raggiungimento dello scopo dell'atto di notificazione.
Il gravame, nel merito, va rigettato in quanto, come è stato
ritenuto anche dalle sezioni unite della Cassazione (sent. 6 aprile
1981, n. 1923, id., 1981, I, 960, decisione che risolve il contrasto
di indirizzo verificatosi nell'ambito della stessa Suprema corte), il
d. 1. 1973 cit. sancisce l'inefficacia delle clausole di adeguamento ISTAT soltanto per i contratti prorogati. Oltre tutto, lo indica
in modo veramente risolutivo la legge 12 agosto 1974 n. 351 che
all'art. 1 include quel decreto-legge nell'ambito della disciplina del
canone delle locazioni prorogate (dicendo si noti « nulla è inno
vato »). Non sussiste infine il vizio di ultrapetizione in quanto, come ha
notato il primo giudice, gli attori avevano compiuto soltanto un
errore materiale di calcolo nel tradurre in numeri l'aumento
percentuale richiesto. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
I
TRIBUNALE DI PALERMO;
Gino, Est. Cottone; I.n.a.m.
Soc. Globo assicurazioni e
sentenza 3 aprile 1981; Pres.
(Aw. M. Madonia) c. Romano
I.n.p.s. (Avv. S. Madonia).
TRIBUNALE DI PALERMO;
Procedimento civile — Successione nel processo dell'I.n.p.s. al
l'I.n.a.m. — Successione nelle azioni di surrogazione — Suc
cessione a titolo universale — Esclusione — Effetti (Cod. proc.
civ., art. 110, 111; legge 17 agosto 1974 n. 386, conver
sione in legge con modificazioni del d. 1. 8 luglio 1974 n. 264,
recante norme sulla estinzione dei debiti degli enti mutuali
stici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della
spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, art. 12 bis;
legge 29 febbraio 1980 n. 33, conversione in legge con modi
ficazioni del d. 1. 30 dicembre 1979 n. 663, concernente prov
vedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazio
nale, per la previdenza, per il contenimento del costo del la
voro e per la proroga dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in base alla legge 1° giugno 1977 n. 285 sulla
occupazione giovanile, art. 23 quitiquies).
Ai sensi dell'art. 12 bis legge 17 agosto 1974 n. 386 la soppressio ne dell'l.n.a.m. non ha determinato l'estinzione dell'ente stesso
ma solo la sua entrata in una fase di liquidazione; pertanto, non potendo trovare applicazione la normativa sulla successione
a titolo universale, è inammissibile l'intervento spiegato dal
l'I.n.p.s. dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel
giudizio di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. instaurato dal
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