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sentenza 30 giugno 1981; Pres. Della Valle, Est. Battaglia; Soc. Ducci (Avv. Vaccaro) c. Maestrelli...

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sentenza 30 giugno 1981; Pres. Della Valle, Est. Battaglia; Soc. Ducci (Avv. Vaccaro) c. Maestrelli e Campodonico (Avv. Scripelliti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 10 (OTTOBRE 1981), pp. 2555/2556-2557/2558 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23172955 . Accessed: 28/06/2014 07:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.64 on Sat, 28 Jun 2014 07:55:21 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 30 giugno 1981; Pres. Della Valle, Est. Battaglia; Soc. Ducci (Avv. Vaccaro) c. Maestrelli e Campodonico (Avv. Scripelliti)

sentenza 30 giugno 1981; Pres. Della Valle, Est. Battaglia; Soc. Ducci (Avv. Vaccaro) c. Maestrellie Campodonico (Avv. Scripelliti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 10 (OTTOBRE 1981), pp. 2555/2556-2557/2558Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172955 .

Accessed: 28/06/2014 07:55

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2555 PARTE PRIMA 2556

Il Tribunale, ecc. — È pregiudiziale l'eccezione sollevata dalla

difesa del convenuto circa la pretesa nullità del sequestro conser

vativo presso terzi per inesistenza o quantomeno giuridica ineffi

cacia dell'atto di citazione del terzo.

AI proposito va detto che — al contrario di quanto sostiene il

convenuto — la legge sulla sospensione dei termini feriali cosi

come non è applicabile (lo ammette la stessa difesa del Bianciardi

Enzo) al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato od esecutato, altrettanto non è applicabile nella procedura di

sequestro presso terzi.

Tale soluzione trae spunto principalmente dalla considerazione

per cui l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r. d. 30 gennaio 1941

n. 12) esclude dalia sospensione dei termini feriali non singoli istituti e singole ipotesi di rapporti processuali, ma varie catego

rie, ditalché sta all'interprete, caso per caso, di determinarne la

portata sulla base di logiche argomentazioni di vedere se la

fattispecie in esame rientri, o meno, in una delle dette categorie.

Orbene, stante l'espresso richiamo dell'art. 678, 1° comma, cod.

proc. civ., il sequestro conservativo presso terzi si esegue esatta

mente allo stesso modo del pignoramento presso terzi e, quindi, anche secondo le disposizioni di cui agli art. 548 e 549: tant'è

che stando alla disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 678

cod. proc. civ. il giudizio sull'accertamento dell'obbligo del terzo

sequestrato è sospeso fino all'esito di quello sulla convalida del

sequestro e sul merito, salvo delle eccezioni che qui non interes

sano, né più né meno che nel caso del giudizio sull'accertamento

dell'obbligo del terzo pignorato (v. sul punto, in questo senso, Cass. 19 febbraio 1973, n. 499, Foro it., Rep. 1973, voce Termini

processuali civ., n. 35, e Sez. un. 2 febbraio 1977, n. 467, id.,

1977, I, 316). Conseguentemente il principio per il quale il

giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo pignorato è esente

dalla sospensione dei termini nel periodo feriale deve essere

applicabile anche all'ipotesi di assoggettamento del terzo a se

questro. Cosi come deve ritenersi infondata questa eccezione altrettanto

infondata l'altra, peraltro ventilata dalla difesa del convenuto in

comparsa conclusionale, per cui Bianciardi Aldo non avrebbe

rispettato il termine minimo di comparizione nell'indicare in

citazione l'udienza di prima comparizione in quella del 1° ottobre

1980, stante che dalla data della notifica dell'atto (5 agosto 1980)

a quella suddetta, esclusi i giorni del periodo feriale, non erano

intercorsi trenta giorni. A parte, infatti, la considerazione per cui non sembra al

collegio possibile scindere il giudizio di merito da quello di

convalida allorquando — come nel caso di specie — tali giudizi siano stati proposti congiuntamente, per arrivare alla conclusione

che nel primo giudizio, quello di convalida, si può prescindere

dall'osservanza delle norme sulla sospensione dei termini feriali,

mentre tali norme dovrebbero, invece, essere rispettate nel giudi zio di merito, resta il fatto che il convenuto, con la sua costitu

zione in giudizio resistendo anche nel merito e proponendo domanda riconvenzionale, ha comunque sanato (art. 164, 2°

comma, cod. proc. civ.) ogni vizio della citazione.

Pertanto le dette eccezioni pregiudiziali devono essere respinte.

(Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI FIRENZE; sentenza 30 giugno 1981; Pres.

Della Valle, Est. Battaglia; Soc. Ducei (Avv. Vaccaro) e.

Maestrelli e Campodonico (Avv. Scripelliti).

TRIBUNALE DI FIRENZE;

Impugnazioni civili in genere — Pluralità di parti costituite

presso un unico procuratore — Notificazione di atto di appel lo in unica copia — Nullità (Cod. proc. civ., art. 160, 330,

360, 370).

La notifica dell'atto di impugnazione a più parti domiciliate

presso unico procuratore mediante consegna di una sola

copia importa non già l'inesistenza giuridica della notificazione,

bensì la mera nullità di questa; pertanto, l'eventuale costituzione

in giudizio delle parti ha efficacia sanante ex tunc. (1)

(1) La sentenza si pone in contrasto col principio, da tempo consolidato nella giurisprudenza della Cassazione, secondo il quale la

notificazione dell'atto di impugnazione, ove vi siano più parti domici

liate presso unico procuratore, debba necessariamente eseguirsi con

la consegna di un numero di copie pari a quello delle parti, pena la

inesistenza giuridica della notificazione stessa; il principio è motivato sul rilievo che, con la consegna di una sola copia o di un numero di

copie inferiore a quello delle parti, viene a determinarsi un'incertezza

assoluta circa il soggetto cui l'atto deve ritenersi destinato e risulta

II Tribunale, ecc. — La sentenza di primo grado è stata

realmente notificata alla s.r.l. Ducei il 9 ottobre 1979. L'appello di

costei, poi, è stato notificato il 2 novembre 1979 in una copia al

domicilio eletto presso il procuratore legale dei due appellati; altra copia è stata notificata alla sola Campodonico, sempre al

domicilio eletto, ma soltanto il 9 novembre 1979, a termine ormai

scaduto.

pertanto arbitrario riconoscere gli effetti della notificazione nei confron

ti dell'una o dell'altra parte. Il vizio cosi qualificato è ugualmente suscettibile di sanatoria attraverso la costituzione delle parti in giudi

zio, ma questa avrà effetto ex nunc e sarà quindi inidonea ad impedire decadenze già verificatesi; in particolare si precisa che, ove la costitu

zione sia avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare, questa non fa venir meno la possibilità di declaratoria di inammissibilità

dell'appello, né ostacola il passaggio in giudicato della sentenza impu

gnata. Inoltre la notificazione affetta dal vizio in esame impedisce, pur in presenza della costituzione in giudizio, il formarsi del rapporto

processuale, con la conseguenza della radicale impossibilità della even

tuale integrazione del contraddittorio. Affermano il principio ora espo

sto, soffermandosi ora sull'una ora sull'altra delle conseguenze eviden

ziate, tra le tante Cass. 17 ottobre 1980, n. 5603, Foro it., Rep. 1980, voce Impugnazioni civ., n. 77; 13 febbraio 1980 n. 1041, ibid., n. 78; 20 novembre 1980, n. 6184, ibid., n. 79; 15 marzo 1980, n. 1744, ibid., n. 81; 19 gennaio 1979, n. 411, id., Rep. 1979, voce cit., n. 81; 4

novembre 1978, n. 5023, id., Rep. 1978, voce cit., n. 101; 15 giu

gno 1979, n. 3365, id., Rep. 1979, voce cit., n. 80; 19 maggio 1978, n. 2490, id., Rep. 1978, voce cit., n. 10; 14 gennaio 1977, n. 186,

id., Rep. 1977, voce cit., n. 83; 7 gennaio 1976, n. 22, id., Rep. 1976, voce cit., n. 54; 22 febbraio 1975, n. 676, id., Rep. 1975, voce cit., n. 76; 12 marzo 1974, n. 666, id., Rep. 1974, voce cit., n. 63; 22

maggio 1973, n. 1498, id., Rep. 1973, voce cit., n. 62; 23 maggio

1972, n. 1605, id., 1972, I, 2002, con nota di richiami, dalla cui

motivazione si ricavano i seguenti argomenti a livello esegetico: 1) non può svuotarsi di significato l'impiego nell'art. 330 cod. proc. civ. della locuzione « presso il procuratore costituito »; 2) è sintomati

co il mancato richiamo da parte dell'art. 285, 2° comma, cod. proc. civ.

dell'art. 170 cod. proc. civ.; 3) in ultimo la necessità di notificare un

numero di copie pari a quello delle parti si ricava dalla lettura

coordinata degli art. 163, ult. comma, e 125 cod. proc. civ. (consegna all'ufficiale giudiziario del ricorso sottoscritto anche nelle copie da

notificare). Per un'applicazione del principio anche in tema di procedura per

l'integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., e nel

senso che questa deve ritenersi irritualmente eseguita ove sia effettuata

la notifica di una sola copia a più parti presso l'unico procuratore, per cui neppure la costituzione delle stesse può escludere gli effetti della

decadenza del termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio, Cass. 1° marzo 1977, n. 849, id., Rep. 1977, voce cit., n. 85.

Sull'applicabilità del principio anche in tema di ricorso per cassazio

ne, v. da ultimo Cass. 18 giugno 1980, n. 3881, id., Rep. 1980, voce

cit., n. 80; 11 luglio 1979, n. 4001, id., Rep. 1979, voce cit., n. 82.

Non si è ritenuto doversi applicare il principio in oggetto in alcuni

casi e precisamente ove si tratti di notificazione degli atti tendenti a

resistere all'impugnazione, cosi da ultimo Cass. 22 maggio 1980, n.

3375, id., Rep. 1980, voce cit., n. 82, relativa alla notificazione del

controricorso; notificazione di una sola copia ad una persona fisica la

quale stia in giudizio in proprio e/o nella qualità di rappresentante di

uno o più soggetti, cosi Cass. 6 aprile 1978, n. 1583, id., Rep. 1978, voce cit., n. 104; 7 marzo 1978, n. 1140, ibid., n. 103; notificazione a

società di persone, indipendentemente dal numero dei soci che la

compongono, costituendo la società stessa un unico centro di interessi, Cass. 22 agosto 1978, n. 2097, ibid., voce Notificazione civ., n. 48; a

società di persone anche se irregolare, Cass. 7 dicembre 1973, n. 3337,

id., Rep. 1973, voce cit., n. 67; a società di fatto che sta in giudizio in

persona dei suoi due soci, Cass. 10 gennaio 1975, n. 76, id., Rep. 1975, voce cit., n. 81. V. anche in materia di notifica a società di fatto Cass.

15 luglio 1972, n. 2442, id., 1973, I, 447, con nota di richiami, che, pur ritenendo invalida la notifica di una sola copia in quanto il giudizio era stato instaurato fin dall'inizio nei confronti della società di fatto e

dei soci in proprio, ha affermato che tale vizio non si qualifica come

inesistenza, e che quindi risulta ammissibile l'integrazione del contrad

dittorio. Nel senso dell'applicabilità del principio consolidato in un caso,

analogo a quello della sentenza de qua, in cui le parti sono due

soggetti comproprietari di un immobile, Cass. 5 agosto 1972, n. 2627,

id., Rep. 1972, voce cit., n. 57. Sulla definizione della categoria della inesistenza giuridica, v., da

ultimo, Cass. 6 dicembre 1979, n. 6344, id., Rep. 1979, voce cit., n. 77.

Anche la giurisprudenza di merito si allinea nel senso suesposto, cosi

App. Milano 13 luglio 1976, id., Rep. 1976, voce Impugnazioni civ., n.

90, che, pur inquadrando il vizio nella categoria della nullità e non della inesistenza, afferma che la eventuale costituzione delle parti avrà effetto solo ex nunc, con salvezza dei diritti quesiti, nonché App. Milano 5 aprile 1974, id., Rep. 1974, voce cit., n. 80, per esteso in Giur. it., 1975, I, 2, 716, con nota adesiva di G. Stolfi; App. Napoli 28 febbraio 1969, Foro it., Rep. 1971, voce cit., n. 75. In senso conforme alla sentenza in epigrafe, v. invece App. Bologna 16 luglio 1969, id., Rep. 1970, voce cit., n. 46.

In dottrina si riscontra una maggioranza critica nei confronti dell'in dirizzo consolidato. V., al riguardo, Liebman, A proposito di notifica zione di una copia a procuratore di più parti, in Riv. dir. proc., 1954,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Gli appellati si sono costituiti entrambi, ed espressamente dichiarano di costituirsi in conseguenza della prima notifica del

l'unica copia dell'atto di appello, sia pure al solo fine di far

rilevare l'inesistenza giuridica di tale notificazione. È quindi necessario stabilire se realmente quella notifica sia da ritenere

giuridicamente inesistente e, poi, se davvero la costituzione degli appellati abbia efficacia sanante soltanto ex nunc, con salvezza

quindi dei diritti anteriormente quesiti. Il tribunale, pur nella pluridecennale consolidata giurisprudenza

della Suprema corte (tra le ultime sent. 20 novembre 1980, n.

6184, Foro it., Rep. 1980, voce Impugnazioni civ., n. 79), non

ritiene che la consegna di un'unica copia dell'atto di impugnazio ne al procuratore domiciliatario importi la radicale inesistenza

giuridica dell'atto di notificazione.

L'inesistenza giuridica — frutto della mera elaborazione dell'in

terprete — implica, secondo un'attenta definizione (Cass. 10 aprile

1973, n. 1016, id., 1973, I, 2501), la non riconducibilità dell'atto, in ragione della sua anomalia, alla fattispecie legale data, sicché

ne venga meno la identificabilità in questa. Ora, secondo la legge processuale civile, come può trarsi da

tutte le norme relative (art. 137, 151 cod. proc. civ.) e rileva la

dottrina, la notificazione consiste in un procedimento volto a

realizzare la conoscenza legale dell'atto, oggetto della notificazione

stessa, da parte del destinatario dell'atto stesso.

In tale definizione non può inserirsi come elemento caratteriz

zante la consegna di una copia dell'atto per ogni destinatario di

questo, in quanto tale consegna non è prevista nella notifica per

pubblici proclami, e può essere esclusa nelle forme di notificazio

ne ordinate dal giudice, che a tale prescrizione non è vincolato. Vi

è di più: nella stessa notificazione a mezzo di ufficiale giudizia rio, è prevista — all'art. 303 cod. proc. civ. trascurando i casi

degli art. 170 e 479, 2° comma, cod. proc. civ., che non sembrano,

per le osservazioni di parte della dottrina e della giurisprudenza,

puntuali — la consegna di una sola copia dell'atto da notificare

pur se eventualmente i soggetti destinatari siano più d'uno (senza che costituiscano un soggetto collettivo), quando cioè in corso di

causa si ha il decesso di una delle parti e deve notificarsi l'atto di

riassunzione agli eredi: si badi, tale forma di notificazione può effettuarsi pur nella conoscenza del numero e della generalità

degli eredi; è la stessa legge che in questo caso dà per scontato

che più persone ricevano in un'unica copia l'atto notificato.

Quando, pertanto, l'ufficiale giudiziario consegna un'unica copia dell'atto da notificare a più persone, la consegna al comune

domiciliatario bene realizza un'attività che può definirsi di no

tificazione, secondo la fattispecie legale su delineata, perché ha

posto la copia dell'atto da notificare a disposizione dei destinatari,

che, secondo le indicazioni dell'esperienza, possono venirne com

piutamente a conoscenza. Si assume, però, che l'inesistenza —

« sia pure attenuata », come con evidente contraddizione notava

Cass. 12 gennaio 1950, n. 84 (id., 1950, I, 743), in decisione

articolata di conferma dell'indirizzo precedente — deriva, nel caso

in esame, dall'incertezza assoluta del destinatario cui è indirizzato

l'atto. A prescindere da quanto si è già osservato, l'assunto non

considera che un documento — è tale anche la copia consegnata — può pur essere destinato a più persone, come del resto ogni bene: esiste l'istituto della comunione, anche nel campo del

possesso. Cosi, più persone possono essere immesse in un unico

immobile, e quindi riceverlo in consegna in comunione; un

documento (fuori del campo delle notificazioni) può essere spedito — se in unico originale — a più persone che ne siano proprieta rie. La realtà è quindi che nel caso di notifica di un atto con

consegna di una sola copia per più destinatari, quell'unica copia è

indirizzata a tutti i destinatari, che in conseguenza, se la riceve

ranno (e la loro costituzione può indicare questo risultato), realiz

zeranno un compossesso su tale copia. Allora, se nell'ambito del

mondo del diritto tutto ciò è concepibile, e se poi la legge

processuale vuole però la consegna di più copie, è necessario

64, che ritiene, nel caso sia notificata una sola copia a più parti, non si debba parlare né di nullità, né di inesistenza, ma si debba ritenere valida ed efficace la notificazione nei confronti del soggetto che per primo figura nella relazione dell'ufficiale giudiziario o nell'atto notifica

to, con la conseguente possibilità, nell'ipotesi di causa inscindibile, di

disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ.

(senza quindi che le parti cui l'impugnazione sia notificata ai sensi di tale disposizione possano fare valere diritti quesiti ed in particolare eccepire che nel frattempo la sentenza impugnata sia passata in

giudicato); sempre in senso critico Micheli, Corso di diritto processua le civile, 1960, II, 246; S. Satta, Dir. proc. civ., 353; in senso

conforme all'orientamento giurisprudenziale v. Andrioli, Commento, II, 386 e 389, cui adde Id., Citazione notificata a più parti in unica copia, in Riv. dir. proc., 1950, II, 157, in nota a Cass. 12 gennaio 1950, n.

84 (Foro it., 1950, I, 743, con nota di richiami), che risolveva il con

trasto di giurisprudenza precedente.

concludere che la notifica compiuta con consegna di una sola

copia non è notifica inesistente ma soltanto nulla.

Ma si è anche osservato che la nullità in questione attiene non

tanto alla notificazione quanto alla citazione: l'art. 125 cod. proc. civ. al primo comma prescrive che fra l'altro la citazione sia

sottoscritta non soltanto nell'originale ma anche nella copia, e

questo significherebbe che « è prescritta la consegna di copie in

numero eguale a quello dei destinatari, prima ancora che in

relazione alla notificazione, in rapporto allo stesso atto di citazio

ne ». Il rilievo — in realtà non ripreso da molti — sembra

inesatto perché l'atto di citazione è soltanto l'originale: la legge

parla espressamente di sottoscrizione di « copie da notificare ».

Ancora, si è sostenuto che la consegna di una sola copia si

traduce in un vizio della citazione, sotto l'aspetto di incertezza

assoluta sulle persone chiamate in giudizio (art. 163, n. 2, cod.

proc. civ.) per cui si giustifica l'indirizzo che la costituzione dei

convenuti abbia efficacia sanante solo ex nunc, ai sensi dell'art.

164 cod. proc. civ. (Cass. 12 gennaio 1950, n. 84, cit.), perché con

la consegna di una sola copia « si viene di fatto a circoscrivere

ad uno, o ad alcuni di essi soltanto, la manifestazione della

volontà di procedere alla chiamata in giudizio senza peraltro individuarli né permetterne in qualsiasi modo l'individuazione ».

Ma anche questo rilievo non ha fondamento perché di solito, come nel caso presente, la copia indica espressamente la chiamata

in giudizio dei più destinatari e nella « relata » è riportato che la

notifica viene effettuata a favore di tutti costoro al domicilio

eletto; nessuna volontà quindi di restringere la chiamata ma

quella soltanto, si ripete, di dar [glie] ne una sola copia. La costituzione degli appellanti ha sanato tale nullità della

notificazione, l'ha sanata ex tunc come avviene in ogni caso di

sanatoria di nullità di notifica. Né ha rilievo che gli appellati abbiano espressamente dichiarato di costituirsi al solo fine di far

valere la nullità (Cass. 8 febbraio 1972, n. 329, id., Rep. 1972, voce

Appello civ., n. 150), dato che la costituzione di per sé dimostra

egualmente il raggiungimento dello scopo dell'atto di notificazione.

Il gravame, nel merito, va rigettato in quanto, come è stato

ritenuto anche dalle sezioni unite della Cassazione (sent. 6 aprile

1981, n. 1923, id., 1981, I, 960, decisione che risolve il contrasto

di indirizzo verificatosi nell'ambito della stessa Suprema corte), il

d. 1. 1973 cit. sancisce l'inefficacia delle clausole di adeguamento ISTAT soltanto per i contratti prorogati. Oltre tutto, lo indica

in modo veramente risolutivo la legge 12 agosto 1974 n. 351 che

all'art. 1 include quel decreto-legge nell'ambito della disciplina del

canone delle locazioni prorogate (dicendo si noti « nulla è inno

vato »). Non sussiste infine il vizio di ultrapetizione in quanto, come ha

notato il primo giudice, gli attori avevano compiuto soltanto un

errore materiale di calcolo nel tradurre in numeri l'aumento

percentuale richiesto. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

I

TRIBUNALE DI PALERMO;

Gino, Est. Cottone; I.n.a.m.

Soc. Globo assicurazioni e

sentenza 3 aprile 1981; Pres.

(Aw. M. Madonia) c. Romano

I.n.p.s. (Avv. S. Madonia).

TRIBUNALE DI PALERMO;

Procedimento civile — Successione nel processo dell'I.n.p.s. al

l'I.n.a.m. — Successione nelle azioni di surrogazione — Suc

cessione a titolo universale — Esclusione — Effetti (Cod. proc.

civ., art. 110, 111; legge 17 agosto 1974 n. 386, conver

sione in legge con modificazioni del d. 1. 8 luglio 1974 n. 264,

recante norme sulla estinzione dei debiti degli enti mutuali

stici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della

spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria, art. 12 bis;

legge 29 febbraio 1980 n. 33, conversione in legge con modi

ficazioni del d. 1. 30 dicembre 1979 n. 663, concernente prov

vedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazio

nale, per la previdenza, per il contenimento del costo del la

voro e per la proroga dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione in base alla legge 1° giugno 1977 n. 285 sulla

occupazione giovanile, art. 23 quitiquies).

Ai sensi dell'art. 12 bis legge 17 agosto 1974 n. 386 la soppressio ne dell'l.n.a.m. non ha determinato l'estinzione dell'ente stesso

ma solo la sua entrata in una fase di liquidazione; pertanto, non potendo trovare applicazione la normativa sulla successione

a titolo universale, è inammissibile l'intervento spiegato dal

l'I.n.p.s. dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel

giudizio di surrogazione ex art. 1916 cod. civ. instaurato dal

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