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sentenza 30 luglio 1997, n. 289 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 13 agosto 1997, n. 33); Pres....

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sentenza 30 luglio 1997, n. 289 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 13 agosto 1997, n. 33); Pres. Granata, Est. Vari; Regione Veneto (Avv. Bertolissi, Manzi) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Ferri). Conflitto di attribuzione Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 11 (NOVEMBRE 1997), pp. 3089/3090-3091/3092 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191468 . Accessed: 28/06/2014 17:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.90 on Sat, 28 Jun 2014 17:18:06 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 30 luglio 1997, n. 289 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 13 agosto 1997, n. 33); Pres. Granata, Est. Vari; Regione Veneto (Avv. Bertolissi, Manzi) c. Pres. cons. ministri

sentenza 30 luglio 1997, n. 289 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 13 agosto 1997, n. 33);Pres. Granata, Est. Vari; Regione Veneto (Avv. Bertolissi, Manzi) c. Pres. cons. ministri (Avv.dello Stato Ferri). Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 11 (NOVEMBRE 1997), pp. 3089/3090-3091/3092Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191468 .

Accessed: 28/06/2014 17:18

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 luglio 1997, n. 289

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 agosto 1997, n. 33); Pres. Granata, Est. Vari; Regione Veneto (Avv. Bertolissi,

Manzi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Ferri). Con

flitto di attribuzione.

CORTE COSTITUZIONALE;

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Veneto —

Consiglieri regionali — Acquisto di autovetture — Danno era

riale — Procuratore generale della Corte dei conti — Atto

di citazione — Annullamento (Cost., art. 5, 97, 117, 118,

119, 121, 122, 123; 1. 6 dicembre 1973 n. 853, autonomia

contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a

statuto ordinario, art. 2).

Non spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, convenire in giudizio di responsabilità i componenti dell'uffi cio di presidenza del consiglio regionale veneto per il danno

cagionato all'erario nel deliberare l'acquisto di auotovetture

per il consiglio; va, conseguentemente, annullato l'atto di ci

tazione del procuratore regionale presso la Corte dei conti,

sezione giurisdizionale Veneto. (1)

(1) Nella specie, il procuratore regionale presso la Corte dei conti aveva convenuto in giudizio alcuni consiglieri regionali «per rispondere del danno cagionato all'erario per non essersi attenuti ai criteri di eco

nomicità e convenienza nell'acquisto di cinque autovetture per l'ente

regionale. La Corte costituzionale è stata chiamata, in concreto, a giu dicare se la specifica fattispecie potesse farsi rientrare o meno nella immunità sostanziale fissata dall'art. 122, 4° comma, Cost, ed ha con

cluso per la riconducibilità a tale disposizione delle opinioni espresse e dei voti dati nell'ambito delle attività rivolte a fornire all'organo con

siliare i mezzi indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni, pur preci sando che non si tratta tuttavia di una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente all'autonomia

ed alle esigenze ad essa sottese. In tema di immunità per i voti dati e le opinioni espresse, stabilita

dall'art. 122, 4° comma, Cost, per i consiglieri regionali, v. Corte cost.

4 giugno 1997, n. 163, Foro it., 1997, I, 2376, con nota di richiami, la quale ha dichiarato inammissibile, per inidoneità degli atti oggetto del conflitto a realizzare la lamentata lesione delle competenze regiona li, il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Veneto nei con

fronti degli inviti rivolti dalla procura regionale presso la sezione giuri sdizionale per il Veneto della Corte dei conti rivolti ad alcuni consiglie ri, ex consiglieri ed assessori regionali a presentare eventuali deduzioni

e documenti nell'ambito di una iniziativa volta ad accertare, a loro cari

co, la sussistenza di una responsabilità patrimoniale amministrativa in

relazione a contributi concessi all'ente Veneto Teatro; Corte cost. 22

giugno 1995, n. 274, id., 1996, I, 1190, con nota di richiami, commen

tata da Faralli, in Giur. costit., 1995, 3715 e da Lasorella, in Regio ni, 1995, 1292, la quale, pure nell'ambito di un conflitto tra enti, ha

ritenuto non spettare allo Stato, e per esso al g.i.p. presso il Tribunale

di Firenze, sindacare l'attività con la quale un consigliere regionale to

scano aveva diffuso, attraverso un comunicato stampa, notizie ed opi nioni in ordine alla presentazione di un'interrogazione al presidente del

la giunta regionale e, conseguentemente, ha annullato il decreto, emes

so in data 1° dicembre 1994 dal g.i.p. presso il Tribunale di Firenze, con il quale il medesimo consigliere regionale era stato rinviato a giudi zio per rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa e Corte

cost. 20 dicembre 1994, n. 432, Foro it., 1995, I, 1076, con nota di

richiami, commentata da Long, in Giur. costit., 1994, 3794 e da Laso

rella, in Regioni, 1995 , 964, che ha risolto il conflitto affermando

la spettanza allo Stato, e per esso al g.i.p. del Tribunale di Pescara

ed al procuratore della repubblica di Pescara, del potere di adottare

nei confronti di un consigliere regionale provvedimenti diretti a perse

guire comportamenti penalmente rilevanti da lui tenuti anteriormente

e con carattere differenziato rispetto a quelli inerenti l'avvio e l'appro vazione di un procedimento legislativo, non potendosi questi inquadra re nell'esercizio della funzione legislativa regionale, né ritenersi coperti dalla speciale immunità di cui all'art. 122, 4° comma, Cost.

Per l'analogo problema, posto nell'ambito di conflitti tra poteri dello

Stato, relativamente alla immunità per voti dati e opinioni espresse dai

parlamentari, garantite dall'art. 68 Cost., v. Corte cost. 23 luglio 1997, n. 265, Foro it., 1997, I, 2361, con nota di richiami e nota di Romboli, Immunità parlamentare: un difficile bilanciamento (con qualche con

traddizione) tra autonomia delle camere, tutela della sfera di attribuzio

ni dell'autorità giudiziaria e ruolo della Corte costituzionale. Attraverso un emendamento, approvato dalla Bicamerale il 25 set

tembre 1997, il nuovo art. 122 Cost. (art. 63 del progetto) amplia l'im

munità dei consiglieri regionali, stabilendo che essi «non possono essere

chiamati a rispondere delle opinioni espresse e di voti dati nell'esercizio

o a causa delle loro funzioni».

Il Foro Italiano — 1997 — Parte 7-60.

Diritto. — 1. - La regione Veneto solleva conflitto di attribu

zione nei confronti dello Stato, a seguito dell'atto di citazione

con il quale il procuratore regionale presso la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, ha convenuto in giudizio taluni consiglieri regionali, componenti nel 1993 dell'ufficio di

presidenza, chiamandoli a rispondere del danno cagionato all'e

rario per non essersi attenuti, nel deliberare l'acquisto di cinque autovetture e nell'individuare il relativo modello, ai principi di

ragionevolezza, economicità e convenienza che devono presie dere alle scelte degli organi di un ente pubblico.

Assume la regione Veneto che l'atto di citazione in parola sia:

confliggente con la guarentigia prevista per i consiglieri regio nali dall'art. 122, 4° comma, Cost., nell'ambito della quale do

vrebbe ricomprendersi anche la funzione di autorganizzazione

interna, nel cui esercizio rientrerebbe l'acquisto delle autovettu

re in questione, riconducibile, tra l'altro, nell'ambito di appli cazione dell'art. 2 1. n. 853 del 1973:

esorbitante dall'ambito dei poteri giurisdizionali spettanti al

giudice contabile, in quanto il sindacato sulla ragionevolezza delle spese discrezionali si risolve in un riscontro di natura am

ministrativa, che concretizza un comportamento lesivo, tra gli

altri, degli art. 5, 97, 117, 118, 119 e 123 Cost.

2. - Sostiene, anzitutto, la ricorrente che l'ambito di operati vità dell'immunità prevista dall'art. 122, 4° comma, Cost. —

in base al quale al quale i consiglieri regionali «non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti

dati nell'esercizio delle loro funzioni» — risulta delimitato, non

solo dalla Costituzione, ma, per quanto attiene alla sfera delle

funzioni, anche dalle leggi statali e dagli atti aventi forza di

legge dello Stato. Pertanto, la stessa immunità, oltre alla fun

zione legislativa, di indirizzo politico e di controllo, ricompren

de, a suo avviso, anche quella di autorganizzazione interna, fer

mo restando, comunque, che le funzioni possono estrinsecarsi

attraverso atti aventi, dal punto di vista formale, natura sia

legislativa che amministrativa.

Secondo la regione Veneto, l'attività che il procuratore regio nale pretende di censurare è, dunque, coperta dalla guarentigia in parola per un dunplice motivo: sia, per l'appunto, in quanto rientrante fra le funzioni di autorganizzazione interna svolte me

diante atti amministrativi, con specifico riferimento agli stru

menti di cui deve disporre il consigliere regionale per compiere i doveri del proprio ufficio, nonché ai mezzi umani (personali) e materiali (risorse finanziarie) spettanti al consiglio per l'eserci

zio delle proprie competenze legislative, amministrative e di con

trollo; sia in quanto l'acquisto di beni del tipo di quelli che

hanno dato occasione al giudizio di responsabilità, trova titolo

nella legge statale 6 dicembre 1973 n. 853, che disciplina l'auto

nomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

3. - Si tratta di ragioni che, alla luce degli indirizzi della giu

risprudenza costituzionale, richiamati dalla stessa ricorrente, non

possono non essere condivise.

Come questa corte ha già avuto occasione di precisare sin

dalla sentenza n. 81 del 1975 (Foro it., 1975, I, 1623) l'immuni

tà prevista dall'art. 122, 4° comma, Cost, attiene alla particola re natura delle attribuzioni del consiglio regionale, che costitui

scono «esplicazione di autonomia costituzionalmente garantita» attraverso l'esercizio di funzioni «in parte disciplinate dalla stessa

Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia». Anche se il nucleo caratterizzante delle funzioni consi

liari, quale definito dall'art. 121, 2° comma, Cost., porta a con

siderare ad esso estranee, in via di principio, le funzioni di am

ministrazione attiva, la giurisprudenza di questa corte è dell'av

viso che, per i consigli regionali, le attribuzioni costituzionalmente

previste non si esauriscono in quelle legislative, ma ricompren

dono anche quelle «di indirizzo politico, nonché quelle di con

trollo e di autorganizzazione» (sentenza n. 70 del 1985, id., 1986,

I, 58). È così possibile individuare il presupposto sistematico della

disposizione sull'immunità, con riguardo anche alle «altre fun

zioni» conferite al consiglio «dalla Costituzione e dalle leggi», secondo la locuzione accolta dal già menzionato art. 121 Cost.

In definitiva, secondo quanto è dato evincere dai richiamati

precedenti (per cui v. anche sentenza n. 69 del 1985, id., 1985,

I, 1274) il criterio di delimitazione della insindacabilità dei con siglieri regionali sta nella fonte attributiva della funzione, e non

nella forma degli atti, sì che risultano garantite sotto tale aspet

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3091 PARTE PRIMA 3092

to anche le funzioni che, benché di natura amministrativa, sono

assegnate al consiglio regionale in via immediata e diretta dalle

leggi dello Stato, avendo tuttavia presente che l'immunità non

è diretta ad assicurare una posizione di privilegio per i consi

glieri regionali, ma si giustifica in quanto vale a preservare da

interferenze e condizionamenti esterni le determinazioni inerenti

alla sfera di autonomia propria dell'organo (cfr. la già menzio

nata sentenza n. 70 del 1985). 4. - Da detti principi va desunta la soluzione del caso in esa

me. Proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile e funzio

nale degli organi in questione la 1. n. 853 del 1973, da un lato, ha previsto che per le esigenze funzionali dei consigli regionali siano istituiti nel bilancio della regione appositi capitoli di spesa tra i quali è menzionato anche quello per attrezzature, mentre,

dall'altro, ha escluso che gli atti amministrativi e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 Cost, (vedi 1.

n. 853 del 1973, art. 2 e 4, 3° comma). Il che comporta la riconducibilità all'art. 122, 4° comma, Cost,

delle opinioni espresse e dei voti dati nell'ambito delle attività

rivolte a fornire all'organo consiliare i mezzi indispensabili per l'esercizio delle sue funzioni, con la doverosa precisazione, tut

tavia, che non si tratta di una immunità assoluta, in quanto essa non copre gli atti non riconducibili ragionevolmente all'au

tonomia ed alle esigenze ad essa sottese.

Per i motivi sopra indicati il concorso alla delibera oggetto del giudizio promosso dal procuratore regionale della Corte dei

conti — delibera concernente una spesa per attrezzature neces

sarie al funzionamento dell'organo regionale, rientrante come

tale tra le spese contemplate dalla predetta 1. n. 853 del 1973 — non è suscettibile di sindacato da parte del giudice contabile.

5. - L'accoglimento del ricorso per le suesposte considerazio

ni assorbe ogni altro motivo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che non

spetta allo Stato, e per esso al procuratore regionale presso la

sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, con

venire in giudizio di responsabilità i componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Veneto, indicati nell'atto

di citazione in epigrafe, e di conseguenza annulla detto atto

di citazione.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 luglio 1997, n. 283

0Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres. Granata, Est. Onida; Bergadani. Orci. Pret. Asti 11 ottobre 1994 (G.U., la s.s., n. 1 del 1997).

Dibattimento penale — Testimonianza — Esame di teste mag

giorenne affetto da infermità psichica — Modalità — Tutela

della personalità del teste — Esame condotto direttamente dal

presidente — Omessa previsione — Incostituzionalità (Cost., art. 3; cod. proc. pen., art. 498).

È incostituzionale l'art. 498 c.p.p., nella parte in cui non con

sente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste ad opera delle parti possa nuocere alta personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su doman de e contestazioni proposte dalle parti. (1)

(1) Che la tecnica dell'esame incrociato — uno degli indiscussi emble mi della riforma del 1988 — fosse meccanismo non certo immune da rischi di sempre possibili forzature, sul piano psicologico, a carico del teste (si è, in tal senso, icasticamente parlato di stress examination-, cfr. Pisani, Introduzione alla tematica dell'esame diretto e del controesame, in Indice pen., 1989, 486) è consapevolezza che non tardò a farsi strada

Il Foro Italiano — 1997.

Diritto. — La questione sollevata investe l'art. 498, 4° com

ma, c.p.p. — il quale prescrive che l'esame testimoniale del mi

norenne sia condotto, anziché direttamente dalle parti, dal pre sidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, poten do avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile, salva la possibilità per lo stesso presiden

te, sentite le parti, di disporre che la deposizione prosegua nelle

forme ordinarie, se ritiene che l'esame diretto del minore non

possa nuocere alla serenità del teste — nella parte in cui non

riserva al teste maggiorenne incapace per infermità psichica lo

stesso trattamento processuale previsto per il minore.

Il parametro di legittimità costituzionale espressamente indi

cato dal rimettente è l'art. 3 Cost., in relazione alla differenza, ritenuta ingiustificata, fra il trattamento riservato al minore e

quello previsto per l'infermo di mente; ma nella motivazione

dell'ordinanza si fa riferimento all'esigenza di tutela della per sonalità del teste affetto da infermità psichica, il che rinvia al

tresì all'imperativo costituzionale di rispetto e tutela della per

sona, riconducibile al parametro dell'art. 2 Cost. È secondo

questa più ampia prospettazione che la corte ritiene di dover

esaminare la censura proposta. 2. - La questione, così delineata, è fondata nei limiti di segui

to precisati. Non può condividersi la meccanica equiparazione che il ri

mettente vorrebbe effettuare fra la situazione del teste minoren

in sede di progettazione del «nuovo» codice: già la direttiva n. 73 della

legge delega si faceva carico di imporre al legislatore delegato non solo, in via generale, la previsione di «garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame» e il «rispetto della persona», ma anche la «previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momen to dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità»; da tale ultimo criterio scaturiva la disciplina dell'art. 498, 4° comma, c.p.p., che fissa la regola generale (non priva, peraltro, di qualche far

raginosità: cfr. Frigo, in Commento al nuovo codice di procedura pe nale coordinato da Chiavario, Torino, 1991, V, sub art. 498, 252 s.) per cui l'esame del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti, attribuendo, tuttavia, al presidemte medesimo (e non, si badi, al collegio), sentite le parti, il potere di di

sporre, con ordinanza revocabile, che la deposizione prosegua nelle for me dell'esame incrociato, ove si reputi «possibile un'escussione diretta senza traumi pericolosi» (così Cordero, Codice di procedura penale commentato, 2a ed., Torino, 1992, sub art. 498, 603).

Privo di disciplina specifica si appalesava, al contrario, l'esame del teste maggiorenne affetto da infermità psichica: esiste, in capo al giudi ce, anche in vista dell'esame successivo, un potere di disporre gli accer tamenti opportuni a verificare «l'idoneità (...) mentale a rendere testi

monianza», senza pregiudizio — quali che siano i risultati delle verifi che disposte — per l'assunzione della prova (art. 196, 2° e 3° comma, c.p.p.); in assenza di norme derogatorie, tuttavia, l'esame si sarebbe

comunque dovuto svolgere su domande direttamente poste dalle parti, residuando, a tutela della fragilità psicologica del teste infermo di men te, i soli poteri presidenziali di cui all'art. 499, 4° e 6° comma, c.p.p. La lacuna è adesso colmata dalla corte, con una pronuncia manipolati va che, introducendo una sorta di specularità capovolta rispetto alla

disciplina dell'esame del teste infradiciottenne, rimodella le regole del l'esame dibattimentale dell'infermo di mente: questi viene di regola esa minato su domande poste direttamente dalle parti, alla stregua di quan to previsto dall'art. 498, 1°, 2° e 3° comma; ove, tuttavia, la prosecu zione dell'esame nelle forme ordinarie possa nuocere alla personalità del teste, è attribuita al presidente la potestà di condurre egli stesso il seguito dell'esame, su domande e contestazioni proposte dalle parti. Disattendendo la soluzione prospettata dal giudice a quo la corte esclu

de, dunque, che sia meccanicamente estensibile al teste affetto da infer mità psichica la disciplina dettata per il teste minorenne: solo la «con cretezza delle circostanze», apprezzabile — nel contraddittorio delle parti — ad escussione già avviata, giustifica la deroga alla tecnica dell'esame

incrociato, di cui viene ribadito il ruolo di modalità cardine per l'assun zione della prova rappresentativa orale. La pronuncia merita rilievo per la ribadita netta gerarchia di valori che non può non sussistere tra mor

fologia dei congegni processuali e rispetto dei diritti della persona: pur se ad esserne coinvolti siano istituti cardine del metodo accusatorio, un eventuale conflitto tra questi e il rispetto della persona non potrà che essere risolto facendo leva sulla preminenza, nella tavola dei valori

costituzionali, della tutela dei diritti dell'uomo, cui vanno rapportati e adeguati — pur se attraverso opportuni bilanciamenti — anche i mec canismi di formazione della prova (in tema, cfr. Chiavario, Diritti umani anche da imputato, in II Sole-24 Ore del 23 agosto 1997, 6; per una

prima lettura della pronuncia, cfr. Brichetti, Ammesso il «filtro» alle domande delle parti quando è in pericolo la tutela della persona, in Guida al diritto, 1997, fase. 31, 93).

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