+ All Categories
Home > Documents > Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153); Pres. Ambrosini P., Rel....

Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153); Pres. Ambrosini P., Rel....

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: lynhan
View: 214 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
3
Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153); Pres. Ambrosini P., Rel. Verzì; Soc. S. p. i. c. a. c. Ditta Pubblicità Cavalieri (Avv. Allorio, Filippi, Lucangeli, Valli) e Comune Bracciano; Soc. Liquigas (Avv. Bagnoli, Vitali) c. Comune Forlì Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 6 (1963), pp. 1099/1100-1101/1102 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152651 . Accessed: 28/06/2014 09:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 09:44:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153); Pres. Ambrosini P., Rel. Verzì; Soc. S. p. i. c. a. c. Ditta Pubblicità Cavalieri (Avv. Allorio, Filippi,

Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153); Pres. Ambrosini P.,Rel. Verzì; Soc. S. p. i. c. a. c. Ditta Pubblicità Cavalieri (Avv. Allorio, Filippi, Lucangeli, Valli) eComune Bracciano; Soc. Liquigas (Avv. Bagnoli, Vitali) c. Comune ForlìSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 6 (1963), pp. 1099/1100-1101/1102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152651 .

Accessed: 28/06/2014 09:44

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 09:44:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153); Pres. Ambrosini P., Rel. Verzì; Soc. S. p. i. c. a. c. Ditta Pubblicità Cavalieri (Avv. Allorio, Filippi,

1099 PARTE PRIMA 1100

Le osservazioni esposte nell'ordinanza in esame rispetto al contrasto con Part. 13, conformi sostanzialmente a quelle dell'ordinanza che diede luogo al precedente giudizio, sono

state tutte vagliate dalla richiamata sentenza ed accolte per

quanto di ragione; onde la disposizione denunziata fu

ritenuta illegittima, in quanto essa ammetteva la possi bility di limitazioni alia liberta, personale. Nello stesso tempo la decisione dichiarava elie non potevano considerarsi limi

tazione alla libertä, personale, ai sensi dell'art. 13 della Co

stituzione, quei rilievi segnaletici clie riguardano l'aspetto esteriore della persona e laseiano integra la sfera di liberta

della persona stessa.

In riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione ora riproposta ö, pertanto, manifestamente infondata sotto

dupliee aspetto. In quanto ha per oggetto la parte della norma dickiarata illegittima, la questione e manifesta

mente infondata perehõ si riferisce ad una disposizione giä eliminata dall'ordinamento. In quanto ha per oggetto la

parte della norma dello stesso art. 4 rispetto alia quale la

questione di legittimita e stata dichiarata infondata, l'or

dinanza in esame non adduce argomenti nuovi o diversi

da quelli giä esaminati dalla Corte, la quale non ha ragione di discostarsi dalla precedente decisione.

£ nuova e deve essere esaminata la questione relativa al dedotto contrasto fra l'art. 4, nel significato che esso ha

dopo la parziale dichiarazione di illegittimitä. contenuta

nella precedente sentenza della Corte, e l'art. 3 Costituzione. II contrasto non sussiste.

Se si fosse trattato di limitazioni alia liberta personale sarebbe stato certamente necessario che l'ordine di sotto

porre una persona a rilievi segnaletici provenisse dal ma

gistrate o fosse convalidato dal magistrato, ai sensi dell'art. 13 della Costituzione. Ma dal momento che Tunica forma di

identificazione di una persona, consentita dall'art. 4, e

quella che non comporta limitazioni alla libertä personale, non si puõ sostenere, come sembra faccia il Pretore nella sua ordinanza, che, se non si applica l'art. 13 mediante l'intervento preventivo o immediatamente successivo del

magistrato, resti violato l'art. 3 della Costituzione. Le varie situazioni alle quali l'art. 4 si riferisce sono

quelle che possono determinare la necessity dell'accerta mento della identity di una persona.

Che a seguito di una riforma della legge di pubblica sicurezza i poteri degli organi di polizia in questa materia

possano essere meglio regolati e delimitati, anche nell'in tento di distinguere e precisare i poteri della polizia di si curezza rispetto a quelli della polizia giudiziaria, 6 cosa

auspicabile ; ma, per quanto concerne la dedotta violazione del principio di eguaglianza, la norma attualmente contenuta nell'art. 4 non e censurabile. Essa non appare come fonte di irragionevoli discriminazioni se, senza permettere re strizioni della liberta personale, attribuisce i poteri occor renti per acquisire, assicurare e conservare gli elementi necessari al fine della prevenzione dei reati e della ricerca di ehi li ha commessi o al fine della protezione delle persone che, a causa di malattia, infortunio o deficienza mentale, non siano in grado di provare la propria identity.

Per questi motivi, dichiara: a) manifestamente in

fondata, rispetto all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimitä della norma contenuta nell'art. 4 della legge di pubblica sicurezza nella parte rimasta vigente dopo la

precedente sentenza del 27 marzo 1962, n. 30 ; b) non fon data la questione di legittimita della norma contenuta nello stesso art. 4, in riferimento all'art. 3 Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153) ; Pres. Ambrosini P., Eel. VekzI ; Soc. S. p. i. c. a. c. Ditta Pubblicita Cayalieri (Aw. Allorio, Filippi, Lucangeli, Valli) e Comune Bracciano ; Soe.

Liquigas (Aw. Bagnoli, Vitat.i) e. Comune Forli.

Tasse e impostc coiuunali — Piihhlicitä con mezzi

propri — Normativa traiisitoria —- Incostituzio

nalitä (Costituzione della Eepubblica, art. 136 ; legge 5 luglio 1961 n. 641, disposizioni sulle pubbliclie af

fissioni 8 sulla pubblicitä affine, art. 30).

In riferimento alVart. 136 della öostituzione, e incostitu zionale Vart. 30, 2° comma, della legge 5 luglio 1961 n. 641, ehe abilita i eomuni a ehiedere gli arretrati del tributo

relativo alla pubblicitä effettuata dal privato eon mezzi

propri e senza alcuna prestazione del comune, sulla base

delle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959. (1)

La Corte, eoc. — L'ordinanza del Tribunale di Koma e quella della Corte d'appello di Bologna sottopongono al

1'esame di questa Corte la stessa questione, onde i due giu dizi vanno riuniti e definiti con una uniea sentenza.

La sentenza di questa Corte n. 36 del 27 giugno 1959

(Foro it., 1959, I, 1069), ehe ha dichiarato l'illegittimitä dell'art. 2 del decreto legisl. 8 novembre 1947 n. 1417 li

mitatamente alle tariffe relative alla pubblicitä affine (forme

pubblicitarie effettuate dal privato con mezzi propri e

senza alcuna prestazione da parte del comune) ha tolto

ogni efficacia alla norma di legge ed ha posto nel nulla anche le tariffe giä approvate, sicche dal giorno successivo alla pubblicazione della, sentenza õ venuto meno il potere dei eomuni di riscossione di quel tributo. Il vizio del suin

dicato art. 2, rioonosciuto dalla sentenza, non era un semplice vizio di forma, ma atteneva direttamente alla sostanza del

tributo, imposto dai eomuni con illimitati poteri disere

zionali, eon diversity di criteri e con metodi talvolta ar

bitrari.

Alio scopo di adeguarsi ai precetto costituzionale, la

legge del 5 luglio 1961 n. 641 ha indicato criteri idonei a

delimitare la discrezionalitä dei eomuni nella imposizione tributaria, ha adottato una classifica dei vari eomuni, ha

fatto distinzione fra le varie forme di pubblicitä e fra i

mezzi adoperati, ed ha fissato limiti precisi ai tributo.

Soltanto la norma transitoria dell'art. 30, emanata alio

seopo di sopperire alla vacatio nella riscossione del tributo

nel periodo di tempo intercorso fra la data di pubblica zione della sentenza e la entrata in vigore della nuova

legge, si discosta dai criteri e dai limiti indicati dalla stessa

legge, e concede ai eomuni il diritto di ehiedere gli arre

trati « in base alle tariffe vigenti alla data del 2 luglio 1959 ». Dall'esame di questa norma transitoria chiaramente

risulta ehe, a seopo fiscale, si e ridata vita alle vecchie tariffe fino all'entrata in vigore della nuova legge e di con

seguenza si e ridata nuova efficacia giuridica a quella norma

illegittima, ehe taie efficacia aveva perduto in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale. Evidente appare dunque il contrasto fra 1'effetto della sentenza, ehe toglie efficacia, e 1'impugnato articolo di legge ehe convalida e

sana, senza aggiungere, modificare, cambiare nulla. Non soltanto 1'oggetto stesso della nuova disposizione, ma anche i termini di ineonfondibile significato « ehiedere gli arretrati», ed « i eomuni stessi avranno diritto », nonche il preciso riferimento ai « diritto od imposta oome previsto dalle norme generali e locali precedentemente vigenti » di

mostrano alla evidenza la volontä del legislatore di non accettare la immediata cessazione deU'efficacia giuridica della norma illegittima, ma di prolungarne la vita sino all'entrata in vigore della nuova legge. Il ehe non b affatto

consentito dal rigore della norma dell'art. 136 della Costi

tuzione, sulla quale poggia il contenuto pratico di tutto il

sistemä delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima. E

proprio in eonsiderazione della fondamentale importanza

(1) Le ordinanze 5 marzo 1962 del Tribunale di Roma e 14 giugno 1962 della Oorte d'appello di Bologna sono massimate in Foro it., 1962, I, 1533 e 2034, con note di richiami.

In dottrina, v., oltre 1'articolo di A. Berlibi sull'art. 30, 2° comma, in Giomale d'ltalia, 28-29 luglio 1961, P. B ABILE, La parziale retroattivitä delle sentenze della Corte costituzionale in una pronuncia sul principio d'uguaglianza, in Giur. it., 1960, I, 1, 903 (ivi ulteriori richiami) ; Mobtati, Istituzioni dir. pub blico, 1962, 994 e segg.

This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 09:44:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sentenza 30 maggio 1963, n. 73 (Gazzetta ufficiale 8 giugno 1963, n. 153); Pres. Ambrosini P., Rel. Verzì; Soc. S. p. i. c. a. c. Ditta Pubblicità Cavalieri (Avv. Allorio, Filippi,

GltJRISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE:

per il nostro ordinamento giuridico di questo preoetto costi

tuzionale, la Corte trova altresi opportuno porre in rilievo clie esso non consente compressioni od incrinature nella

sua rigida applicazione. Kö la prospettata tesi, secondo la quale 1'art. 30 avrcbbe

recepito per relationem il contenuto delle tariffe esistenti alla data del 2 luglio 1959, assumendole oome dati di fatto a parametro di uua nuova imposizione tributaria retroattiva e transitoria, puö essere accolta.

Ed invero, nulla autorizza a ritenere, anohe per le ra

gioni suesposte, ehe il legislatore abbia fatto proprie quelle tariffe viziate dalla illegittimitä della norma da eui trae

vano origine e earatterizzate dalla piil grande varietä.

N6 la Corte ritiene clie la situazione di carenza legisla tive, alla quale la norma dell'art. 30 intendeya ovviare,

põssa indurre a diverse eonclusioni nella valutazione costi

tuzionale della norma impugnata, quando si tenga presente ehe erano pur consentiti altri rimedi per raggiungere lo

scopo. Ya pertanto diohiarata la illegittimitä costituzionale

della impugnata norma in riferimento alPart. 136 della

Costituzione, rimanendo in questa dichiarazione assorbiti

gli altri profili di illegittimitä denunziati dalle ordinanze

del Tribunale di Roma e della Corte d'appello di Bologna in riferimento agli art. 3, 5 e 23 della Costituzione.

Per questi motivi, diehiara la illegittimitä costituzio nale dell'art. 30, 2° comma, della legge 5 luglio 1961 n. 641, contenente disposizioni sulle pubbliche affissioni e sulla

pubblicitä affine, in riferimento all'art. 136 Costituzione

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 30 maggio 1963, n. 72 (Gazzetta ufficiale 8 giu gno 1963, n. 153); Pres. Ambkosini P., Rel. Papaldo ; imp. Ficliera.

Siourezza pubbliea — Coiidannati dimessi dal eareere e pre giudicati perieolosi — Traduzione in stato d'arresto e foglio di via — Incostituzionalitä della normativa (Costituzione della Repubblica, art. 13, 16 ; r. d. 18 giugno 1931 n. 773, t. u. leggi di p. s., art. 162).

In riferimento agli art. 13 e 16 della Oostituzione sono ineo stituzionali il 2° comma delVart. 162 del t. u. di pub hlica siourezza, per il quale i pregiudicati perieolosi possono essere tradotti in stato d'arresto avanti la locale autorita di pubbliea siourezza, e il 1° comma dello stesso articolo limitatamente alia frase : « ehe li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario», mentre S infondata la

questione d'incostituzionalitä delle altre disposizioni con tenute nello stesso art. 162. (1)

La Corte, ecc. — La disposizione oonteauta nel 2° com ma dell'art. 162 della legge di pubbliea siourezza, in base alia quale e consentita la traduzione in istato di arresto dei pregiudicati perieolosi davanti all'autoritžt di polizia, contrasta con la norma del 2° comma dell'art. 13 della

Costituzione, giacchö l'ordine di arresto proviene non dal 1'autoritä, giudiziaria ma da quella di pubbliea sicurezza.

La disposizione del 2° comma dell'art. 162 non corri

sponde nemmeno alle previsioni del 3° comma dello stesso art. 13. La disposizione non si riferisce ad alcuna situazione di necessity ed urgenza, non potendosi ritenere idonea a ereare tale situazione la circostanza della pericolositä, del

soggetto; la disposizione, inoltre, affida esclusiyamente

(1) L'ordinanza 2 maggio 1962 del Pretore di Chiavari e massimata in Foro it., 1962, II, 251, con nota di richiami.

Sull'art. 13 della Costituzione, v. Corte cost. 27 m'tr/.o 1962, u. 29, ibid., I, 603, con nota di richiami; sull'art. 16, v. Corte cost. 16 marzo 1962, n. 20, ibid., 597, con nota di richiami.

aU'autorita di pubblica sicurezza la valutazione della peri oolosita e non assi cur a alcun intervento, ne preventive) nõ

successivo, dell'autoritä giudiziaria. Per queste ragioni, che hanno lo stesso fondamento di

quelle enunciate dalla Corte altre volte ed in particolare con la sentenza del 23 giugno 1956, n. 2 (Foro it., 1956, I, 1043), deve dichiararsi la illegittimitä della disposizione contenuta nel 2° comma dell'art. 162.

£ ugualmente illegittima, per contrasto con l'art. 16 della Costituzione, la norma contenuta nella parte del 1° comma dello stesso art. 162 in cui si dispone che l'autorita di pubblica sicurezza provvede, se necessario, del foglio di via obbligatorio le persone che si presentano.

La disposizione apparirebbe guperflua, ove, dopo l'en trata in vigore della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, le

parole «se necessario » potessero intendersi nel senso che il foglio di via obbligatorio põssa essere rilasciato solo nei casi previsti dall'art. 2 della detta legge.

Non si puõ contestare che alle persone delle quali si

occupa l'art. 16 possano applicarsi le misure previste dal l'art. 2 e da tutte le altre disposizioni della stessa legge del

1956, come puõ applicarsi ogni altra legittima restrizione della libertä personale e della libertä di movimento, quando siano previste dalla legge e siano osservate, nella forma e nella sostanza, le norme dettate a garanzia di chi a quelle restrizioni b sottoposto; e pertanto, se si fosse potuto considerare come pleonastica la disposizione contenuta nel l'ultima parte del 1° comma dell'art. 162, si sarebbe potuto dichiarare non fondata la relativa questione di legittimita costituzionale. Ma una interpretazione in tal senso non e

ammissibile, in quanto la disposizione, nel suo chiaro con

tenuto, attribuisce una autonoma potesta all'autorita di

pubblica sicurezza, la quale, se questa disposizione restasse in vigore, potrebbe trarre da essa il potere di rilasciare il

foglio di via obbligatorio anche nei casi non contemplati dalla legge del 1956.

Occorre, dunque, dichiarare in contrasto con l'art. 16 della Costituzione la disposizione ora esaminata, pur ri conoscendo che la eliminazione dall'art. 162 delle ultime

parole del 1° comma non significa che nei confronti delle

persone indicate dalla stessa disposizione non si possano applicare le misure restrittive della libertä, personale e di movimento previste da altre disposizioni, se ne ricorrano i presupposti.

Non & fondata la questione di legittimita nei confronti della prima parte del 1° comma dell'art. 162,lä dove questo dispone che i condannati per delitto a pena detentiva o

per contravvenzione all'ammonizione (evidentemente nel senso che a questa parola deve essere attribuito dopo l'en trata in vigore della legge 27 dicembre 1956) o che debbano essere sottoposti alla libertä vigilata, hanno l'obbligo, ap pena dimessi dal careere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza detentive, di presentarsi all'autoritä di pubblica sicurezza locale.

La disposizione non contrasta con l'art. 13 della Costi

tuzione, in quanto l'obbligatoria presentazione all'ufficio non costituisce, di per se, restrizione di libertä personale nel senso varie volte definito da questa Corte (si veda, fra le

altre, la sentenza n. 30 del 27 marzo 1962, Foro it., 1962, I, 601).

Ciõ premesso, appare priva di base l'osservazione se condo cui la norma sarebbe illegittima in quanto imporrebbe altre limitazioni di libertä personale ai condannato che, avendo espiato la pena, ha adempiuto agli obblighi san eiti nella sentenza di condanna.

La norma non contrasta neppure con l'art. 16 della Co stituzione.

Non occorre stabilire se l'art. 162 imponga uno di quegli adempimenti che, pur implicando la necessitä di qualche limitazione di soggiorno o di circolazione, non determinano, secondo quel che ha chiarito una precedente sentenza della Corte (16 marzo 1962, n. 20, Foro it., 1962, I, 597), una violazione dell'art. 16. La disposizione e nelPämbito delle limitazioni ammesse dalla norma costituzionale. Trattasi, infatti, di un obbligo imposto dalla legge, per motivi di

sicurezza, a persone precisamente determinate dalla legge

This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 09:44:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended