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Sentenza 31 dicembre 1962; Pres. Di Paola P., Est. Tentarelli; Corradetti (Avv. Cerulli, Rainaldi)c. Zito (Avv. Cervelli, Caranci), Giancola (Avv. Lettieri) e Min. p. i.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1803/1804-1807/1808Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153388 .
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1803 PARTE PRIMA 1804
futuro l'effetto voluto, mediante spontaneo adempimento o mediante il ricorso al giudice, il quale naturalmente avrebbo
potuto emettere sentenza sostitutiva di oontratto solo se
fossero stati giä determinati gli effetti fondamentali della
compravendita, ossia una cosa certa e determinata e un
prezzo. Riconosciuto pertanto che con l'art. 5 si intese sottoporre
a tassazione proporzionale anche atti a contenuto non reale
ed immediatamente traslativo, ma a semplice contenuto
obbligatorio, va peraltro riconosciuto che se, all'epoca, in
mancanza di esplicita regolamentazione, poteva ritenersi
che ad ogni promessa dovesse e potesse seguire un atto
ad effetti reali (spontanea vendita o sentenza), Pinter
pretazione ed applicazione della norma deve necessaria
mente essere ridimensionata, proprio in considerazione dei
principi che l'hanno ispirata e che ora si sono illustrati, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice civile, che ha esplicitamente regolato la materia, ponendo limi
tazioni di cui, all'epoca della pubblicazione della legge del registro, non si poteva certamente tener conto. Dispone infatti l'art. 2932 che, se colui che si 6 obbligato a concludere
un contratto (e il capoverso esplicitamente comprende in
tale categoria generale anche i contratti di trasferimento
di propriety di una cosa determinata) non adempie l'obbli
gazione, l'altra parte puõ ottenere una sentenza che pro duca gli effetti del contratto non concluso ; ciö perõ non
in ogni caso, ma solo « qualora sia possihile e non sia escluso dal titolo ». Non tutte le promesse di vendita, pertanto,
possono essere soggette ad esecuzione forzata, ma solo quelle in cui le parti, all'atto della stipulazione, non abbiano pat tuito il contrario. In armonia, pertanto, con i principi in
nanzi illustrati si deve ritenere che solo questi ultimi atti
rientrano nella previsione dell'art. 5 della tariffa, perche sono i soli che, pur avendo al momento della stipulazione efficacia meramente obbligatoria, sono suscettibili in ogni caso di produrre effetti reali in futuro. Qualora invece le
promesse di vendita siano stipulate in modo tale da im
pedire per il futuro la loro esecuzione forzata, ossia la emis
sione di una sentenza sostitutiva del contratto di trasferi
mento, viene meno la ragione dell'equiparazione, ai fini
fiscali, di detti atti obbligatori agli atti traslativi.
Ne questa puõ ritenersi una interpretazione arhitraria, tale da forzare lo spirito della norma, la quale non fa distin zione.
Una critica del genere sarebbe stata esatta se la norma fosse stata emanata dopo l'entrata in vigore del nuovo codice civile e se, all'epoca della sua formazione, fosse stata in
vigore una concreta disciplina delle promesse di vendita, per cui potrebbe affermarsi che, indipendentemente dalla
legislazione comune, il legislatore avesse inteso, ai fini fi
scali, tassare comunque le semplici promesse. Tale disciplina non esisteva, per cui deve ritenersi che
la norma sia stata posta solo per tassare quelle promesse suscettibili di produrre in futuro effetti reali (le uniche alle
quali poteva aver mente il legislatore dell'epoca, in mancanza di una regolamentazione positiva quale quella attuale).
Applicando tali principi al caso di specie, si deve con cludere che l'opposizione 6 fondata, in quanto gli opponenti, nella scrittura sottoposta a registrazione, espressamente sancirono all'art. 3 : « chi dei contraenti resterä comunque inadempiente sara tenuto a versare all'altra parte una pe nale di lire centomila transattivamente liquidata per danni e non poträ mai richiedere l'esecuzione in forma speci fica ».
La clausola b di una chiarezza tale da non lasciare dubbi che la caparra non aveva natura confirmatoria, e che fu stabilita una multa poenitentialis ; ricorre appunto l'ipotesi prevista dall'art. 2932 cod. civ. di impossibility di esecu zione in forma specifica, essendo questa esclusa dal titolo.
L'atto pertanto, salvo il caso di spontaneo adempimento, non poteva in futuro dar causa ad altro atto traslativo, onde mancano i presupposti in base ai quali, per quanto giä detto, possa ritenersi applicabile l'art. 5 della tariffa. La domanda va pertanto accolta.
Per questi motivi, ecc.
TRIBUNALE DE L'AOUILA.
Sentenza 31 diecmbre 1962 ; Pres. Di Paola P., Est. Ten
tarelli ; Corradetti (Ayv. Cerulli, Rainaldi) c.
Zito (Aw. Cervelli, Caranci), Giancola (Aw. Let
tieri) e Min. p. i.
Responsabilitä eivile — Danni sofferti da allievo
a seuola — Responsabilitä del Ministero della
p. i. •— Concorso dl responsabilitä eontrattuale
cd extracontrattuale — Esclusione (Costituzione della
Repubblica, art. 28 ; cod. civ., art. 2048). Prcscrizione in materia eivile — Diritto ai risaroi
mento del danno derivante da latto illecito co
stituente reato — Prescrizione penale piü breve
» ujjuale alla prescrizione eivile — Decorrenza
della prescrizione del diritto ai risarciinento
(Cod. civ., art. 2947).
Dei danni sofferti a seuola da un allievo per il fatto illecito di altro allievo risponde a titolo di responsabilitä extra contrattuale anche il Ministero della pubblica istruzione, dal quale dipende Vinsegnante tenuto alla vigilanza degli allievi. (1)
Il diritto ai risarcimento del danno derivante da un fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso ehe la
prescrizione stabilita per il reato sia, anziche piil lünga, piü breve o uguale a quella stabilita per il diritto ai risar
cimento, si preserive negli ordinari termini indicati net
primi due comma dell'art. 2947 cod. civ. e con decor renza dal giorno in cui s'e verificato il fatto illecito. (2)
(1) In senso contrario, sulla esclusione della responsabilitä eontrattuale della pubblica Amministrazione per i danni sof ferti a scuola dagli allievi, v. Cass., Sez. un., 29 luglio 1940, n. 2674, Foro it., 1940, I, 108, eriticamente annotata dal A. De Valles (Danni recati da scolari e responsabilitä della pub blica Amministrazione, id., 1941, I, 246), il quale sostenre la tesi, ora accolta nella sentenza che si annota, secondo cui «il rapporto tra una scuola e suoi iscritti sicuramente non k eon trattuale, percho secondo la nostra legislazione nessuna scuola pubblica e ordinata in modo che la prestazione avvenga in base a contratto ».
Affermano che la responsabilitä, civile degli insegnanti per i danni cagionati dai fatti illeciti degli allievi f* estesa dal l'art. 28 della Costituzione alio Stato e, per esso, al Ministero della p. i. dal quale gli insegnanti dipendono : Trib. Milano 9 febbraio 1959, id., Rep. 1959, voce Responsabilitä civile, n. 193 ; Trib. Venezia 22 agosto 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 271.
Tuttavia giä Cass., Sez. un., 26 gennaio 1939, n. 281, id., 1939, I, 1151 (con nota a favore di TJ. Forti), affermõ che «e proponibile l'azione di responsabilitä verso la pubblica Ammi nistrazione se gli scolari di una pubblica scuola elementare siano stati lasciati senza sorveglianza in un'aula scolastica e, per effetto di tale imprudente contegno degli organi preposti alia scuola, uno scolaro abbia prodotto lesioni all'integritä fisica di un suo compagno ».
Recentemente, poi, Trib. Firenze 30 novembre 1961, id., Rep. 1962, voce cit., n. 206, ha affermato che «l'obbligo di sorveglianza sugli alunni di una scuola pubblica si estende anche al tempo destinato alia ricreazione : la pubblica Ammi nistrazione 6 pertanto responsabile dei danni cagionati dai medesimi in detto periodo ».
In dottrina, la responsabilitä della pubblica Amministra zione per i danni recati da scolari viene qualificata «indiretta » e non «diretta » : v. De Valles, cit. ; Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1959, pag. 521 ; Zanobini, Corso di diritto amministrativo, 1958, I, pag. 345.
Consulta pure Peretti Griva, In tema di responsabilitä civile dell'insegnante e del Ministero della p. i. per gli infortuni che si verificano nella scuola, in Prevenzione infortuni, 1959, 152.
(2) In senso conforme Cass. 21 ottobre 1954, n. 3979, richia mata nella motivazione della sentenza che si annota e riassunta in Foro it., Rep. 1954, voce Prescrizione civ,, n. 45 ; sostanzial mente conforme Trib. Piacenza 20 febbraio 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 100.
In dottrina G. Gentile, Rapporti fra prescrizione civile e prescrizione penale nell'azione di risarcimento, in nota a Cass. 21 ottobre 1954, n. 3979, sopra cit., in Resp. civ., 1955, 355, avanza qualche riserva sulla sentenza della Cassazione, ma non prospetta
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1805 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1806
Il Tribunale, ecc. — Eileva subito il Tribunale ebe la
preserizione dell'azione, eccepita da tutti e ciascuno di coloro contro i qua li essa e stata proposta, si & in realtä verificata. (Omissis)
Se cosi 6, deve dirgi oon sufficiente tranquillitä, tenendo
presenti le argomentazioni e le conclusioni assunte in cita
zione, nonch& le conclusioni, rinnovate in sede di preci sazione, ebe il rapporto dedotto a fondamento della re
sponsabilitä della pubblica Amministrazione sia stato sin
dall'origine e sia rimasto in seguito, esclusivamente quello nascente dal titolo sussidiario previsto dall'art. 28 della Costituzione (« . . . in tali easi la responsabilitä civile si estende alio Stato »).
Espressamente in citazione si precisava : « Spetta detta
responsabilitä, oltre ebe a Zito Umberto, autore del fatto
dannoso, ai padre Ludovico Zito. . . quale responsabile civile, per l'art. 2048 cod. civ., alla Griancola Umberta, da Teramo per lo stesso art. 2048 eod. civ. ricorrendo gli estremi della colpa in vigilando da parte di lei e, infine, alla Amministrazione della istruzione pubblica dalla quale essa dipende, per i principi in materia accolti dall'art. 28 della Costituzione repubblicana ».
In sede di finali conclusioni poi 1'attore si limitõ ancora a chiedere 1'accoglimento delle «domande proposte. . . con la citazione introduttiva del 30 settembre 1960 ».
Ne potrebbe trarsi ad applicazioni estensive il principio accolto in effetti dalla giurisprudenza, secondo cui, per il risarcimento dei danni alla persona, il viaggiatore puõ invo care contro il vettore, oltreche il contratto di trasporto, anebe le regole relative alla responsabilitä aquiliana, ve nendo cosi a coesistere ed a concorrere due azioni (corri spondenti ai due diritti violati) le quali possono essere indif ferentemente esercitate (Cass. 6maggio 1959, n. 1314, Foro it., Kep. 1959, voce Trasporto, n. 6), dal momento ebe anche in tal caso occorre un dispiegamento concreto, pur se non
formale, dell'una e dell'altra e dal momento ebe, soprattutto, il trasferimento di persone da un luogo all'altro, mantenen doli indenni, costituisce il contenuto essenziale dell'obbligo nascente nel vettore dal contratto di trasporto.
Al contrario, un rapporto di insegnamento scolastico, posto ehe põssa essere inquadrato in uno schema contrat tuale, sarebba caratterizzato da un ben diverso contenuto, vale a dire dall'impartimento di nozioni (il ehe evidente mente non importerebbe esclusione della responsabilitä extracontrattuale per danni alla persona del discente in base ai generale principio del neminem laedere).
Puõ perciõ concludersi nel senso ebe una azione contrat
altra soluzione della questione e pone solo interrogativi senza darvi risposta.
Sulla ratio legis del 3° comma dell'art. 2947 cod. civ., v. Cass. 26 giugno 1962, n. 1648, Foro it., Rep. 1962, voce cit., n. 81 ; secondo Cass. 28 novembre 1956, n. 4318, id., Rep. 1956, voce cit., n. 102, le disposizioni dettate dal 3° comma del l'arfc. 2947 cod. civ. mirano a coordinare la durata dell'azione civile di risarcimento con la durata dell'azione penale. V. pure Cass. 8 novembre 1958, n. 3670, id., Rep. 1959, voce cit., n. 58.
K da notare ehe la preserizione del diritto al risarcimento del danno viene interrotta dalla costituzione di parte civile nel procedimento penale e non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza ehe definisce il procedimento penale : cosi App. Potenza 13 maggio 1961, id., Rep. 1962, voce cit., n. 98 ; App. Firenze 9 marzo 1961, id., Rep. 1961, voce cit., n. 41 ; Cass. 12 aprile 1960, n. 834, id., Rep. 1960, voce cit., n. 22 ; 20 giugno 1957, n. 2351, id., Rep. 1958, voce cit., nu. 112, 113 ; 24 maggio 1955, n. 1527, id., 1956, I, 46, con nota favorevole di V. Biondi.
Secondo Trib. Taranto 15 giugno 1955, id., Rep. 1956, voce cit., n. 72, il procedimento penale interrompe la preserizione della azione civile non solo nei confronti dell'imputato, ma anche nei confronti del responsabile civile anche se quest'ultimo non sia stato citato davanti al magistrato penale.
Numerosa 6 la serie delle note a sentenza in ordine all'art. 2947, ma relativamente a questioni diverse da quella decisa dalla sentenza che si annota. Si possono utilmente consultare : V. Biondi, Appunti sull'art. 2947 cod. civ., in questa rivista, 1955, I, 1366 segg. ; Azzabiti e SoARPEi.T.o, Della preserizione, in Com mentario del codice civile, a cura di A. Sctai.o.ja e G. Branca, sub art. 2947.
tuale nei confronti della pubblioa Amministrazione nella
specie non e stata ritualmente proposta. Peraltro puõ per eompletezza aggiungersi ehe nel fatto
la iscrizione dell'allievo presso la scuola statale di istru zione media 11011 importa il sorgere di un rapporto negoziale, realizzando essa al oontrario, attraverso un clas3ico atto
amministrativo di ammissione, la utilizzazione da parte del cittadino di un pubblico servizio, secondo la disciplina giuridica dello stesso e, nella specie, secondo quella dettata dal r. decreto 4 maggio 1925 n. 653, recante il regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istru
zione, con le successive modificazioni (Cass., Sez. un., 14
luglio 1961, n. 1714, Foro it., Rep. 1961, voce Istruzione
pubblica, n. 151). Ed e appena il caso di ricordare che la tassa scolastica,
in cui l'attore crede di pater ravvisare l'elemento di contro
prestazione, « prezzo », e in realtä vera e propria tassa, cioe,
istituzionalmente, una «prestazione pecuniaria dovuta ad un ente pubblico in base ad una norma di legge, e nella misura da questa stabilita, per l'esplicazione di una attivitä dell'ente stesso clie concerne in modo particolare l'obbli
gato ».
II termine prescrizionale da ricercare resta pertanto esclusivamente quello previsto per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito.
Come e noto, l'art. 2947 cod. civ. stabilisce che esso sia di « cinque anni dal giorno in cui il fatto si e verificato », di talchõ, essendo pacifico che il primo atto interruttivo nei confronti dei pretesi responsabili, ed in primo luogo nei confronti del responsabile diretto, debba identificarsi nella domanda introduttiva delpresente giudizio, la prescri zione del diritto nei confronti di tutti si sarebbe al mo mento di questa abbondantemente compiuta, sia con
riguardo al giorno del fatto 20 aprile 1955, sia eon riguardo al verificarsi dell'evento di aggravamento delle originarie lesioni, accertate il 2 ed il 6 giugno 1955.
Ciõ lo stesso attore esplicitamente riconosce, deducendo
perõ che l'avvenuto promuovimento dell'azione penale nei confronti dello Zito Umberto avrebbe importato sospen sione del termine prescrizionale civile nei confronti di lui e dei civilmente responsabili per il fatto di lui.
Senonche il presupposto di tale argomentazione e ine satto.
II 3° comma dell'art. 2947 citato stabilisce, come e noto, che «in ogni caso, se il fatto e considerate dalla legge come reato e per il reato & stabilita una prescrizione piu lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia se il reato 6 estinto per causa diversa dalla prescrizione o e in tervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il di ritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini in dicati dei primi due comma (nella specie in cinque anni) con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e divenuta irrevocabile ».
Nel caso, appuuto, essendosi il reato di lesioni colpose, ascritto alio Zito Umberto, estinto in virtü dell'amnistia concessa con il decreto pres. 11 luglio 1959 n. 460 (giusta sentenza declaratoria in data 31 agosto 1959 emessa dal Pretore di Teramo e dallo stesso Zito esibita in copia), dalla data di estinzione avrebbe avuto nuovo corso la pre scrizione quinquennale e prima del suo compimento sa rebbe intervenuta la citazione.
Peraltro, deve dirsi che la sospensione del termine pre scrizionale civile, stabilita come sopra dall'ultima parte dell'art. 2947, non puõ estendersi oltre la particolare ipo tesi cui strettamente inerisce, vale a dire oltre l'ipotesi in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo sia prevista una prescrizione piu lunga di quella prevista per l'azione civile nascente dal fatto medesimo.
La norma in sostanza & intesa a far coincidere in ogni caso il termine prescrizionale civile con quello penale, co sicchfe sia evitato che l'azione civile non sia piu esercita bile allorche lo sia ancora quella penale : difatti, una volta che il reato sia estinto, e lo sia, si not.i, per causa diversa dalla prescrizione, ovvero sia intervenuta nel giudizio pe nale una sentenza irrevocabile, torna applicabile il termine
prescrizionale civile nella sua estension© originaria, sia pure
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1807 PARTE PRIMA 1808
con decorrenza dalla data del la estinzione del reato o dalla
data della sentenza suddetta.
Ma quando le due azioni siano caratterizzate da un
termine prescrizionale eguale, o addirittura quella penale si prescrive in termine piu breve, viene meno la ragione della norma e della su indieata limitazione, restando sepa ratamente o eongiuntamente esperibili le due azioni se
condo i prineipi che le regolano.
Ora, nel caso sta clie il termine prescrizionale stabilito
per il reato di lesioni eolpose asoritto a suo tempo alio Zito
Umberto fosse appunto di anni cinque, cosi come chiara
mente si evince dal combinato disposto degli art. 590 e 157, n. 4, cod. pen. e ebe esso perciõ coincidesse con il termine
quinquennale stabilito per la prescrizione dell'azione civile.
Ne segue che a questo punto non possa estendersi la
ipotesi di cui all'ultima parte dell'art. 2947 con la conse
guenza che esso doveva intendersi giä, compiuto all'atto
della proposizione della domanda.
La Suprema corte ha avuto occasione di affrontare la
questione predetta e l'ha risolta appunto in tal senso, lim
pidamente insegnando ebe, «quando la prescrizione sta
bilita per il reato 6 uguale o piti breve di quella stabilita
per il diritto al risarcimento del danno, si & fuori dal campo di applicazione della norma dell'art. 2947, ult. comma, la
azione di risarcimento si prescrive nei termini indicati dai
primi due comma dell'art. 2947, con decorrenza dal giorno del fatto illecito, senza che influisca sulla durata o sul de
corso della prescrizione la circostanza che il fatto stesso sia
considerato dalla legge come reato » (Cass. 21 ottobre 1954, n. 3979, Foro it., Rep. 1954, voce Prescrizione civ., n. 45). Tale principio, sia pure incidentalmente hanno avuto modo
di ribadire le Sezioni unite ancora con la sentenza del 28
novembre 1961, n. 2749 (id., 1961, I, 1790). In definitiva pertanto l'azione spiegata dal Corradetti,
in proprio e nella quality, deve ritenersi irrimediabilmente
prescritta. Siffatta conclusione preclude l'esame di ogni altra do
manda o richiesta, subordinatamente o condizionatamente
spiegata. Per questi motivi, ece.
Mta di Giürti a MMnlt t lie
Agricoltura — Contributi unilieati — Accertamento
e riscossionc — Questioni d'incostituzionalita in
parte fondate e in parte infondate (Costituzione della Repubblica, art. 23, 76 ; r. d. 1. 28 norembre 1938
n. 2138, unificazione e semplificazione dell'accertamento
e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricol tori, ecc., art. un. ; r. d. 24 settembre 1940 n. 1949, modalitä d'aecertamento dei contributi dovuti dagli
agricoltori, ecc., art. 9, 15).
£ infondata la questione d'incostituzionalita dell'articolo unico del r. decreto legge 28 novembre 1938 n. 2138, con cernente l'unificazione e la semplificazione dell'accerta mento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agri coltori, in riferimento all'art. 76 della Costituzione. (1)
£ infondata la questione d'incostituzionalita dell'art. 9 del r. decreto 24 settembre 1940 n. 1949, riflettente la com
pilazione dei ruoli dei contributi dovuti dagli agricoltori, in riferimento all'art. 23 della Costituzione. (2)
Dell'art. 15 del r. decreto 24 settembre 1940 n. 1949, e incostituzionale il 1° comma, secondo cui il Ministro
dell'agricoltura puõ, quando particolari cixcostanze lo rendano necessario e opportuno, rivedere sia le deliberazioni delle commissioni, sia gli elenchi dei ruoli dei contributi
unificati, come gli elenchi dei lavoratori, ma 6 infondata la
questione d'incostituzionalita del 2° comma, che, ove ecce zionali circostanze lo rendano necessario ed opportuno, consente al Ministro di sospendere la riscossione dei ruoli. (3)
Corte costituzionale; sentenza 13 luglio 1963, n. 127
(Gazzetta ufficiale 20 luglio 1963, n. 194) ; Pres. Ambrosini
P., Rel. Papaldo ; Nicolosi c. Esattoria delle impost© di
rette di Catania.
(1-3) II testo dell'ordinanza 13 novembre 1962 del Pretore di Catania & riprodotto su Le Leggi, 1962, 574.
♦ * *
La Corte ha cosi motivato : « Con sentenza 7 luglio 1962, n. 87 (Foro it., 1962, I, 1219), la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimit& costituzionale dell'art. 209, 2° e 3°
comma, del t. u. delle leggi sulle imposte dirette, in riferimento
agli art. 3 e 113 della Costituzione ; con successive ordinanze del 15 novembre 1962, nn. 101 e 102, ha dichiarato la manifesta in fondatezza della questione in riferimento anche all'art. 24, la
comma, ed all'art. 76 della Costituzione ; dichiarazioni confer mate con successive ordinanze.
«Poich& nell'ordinanza in oggetto, che denunzia l'intero testo dell'art. 209, non sono stati esposti argomenti nuovi che meritino un riesame, le precedenti decisioni della Corte devo o essere confermate, con la conseguente dichiarazione di manifesta infondatezza della questione.
« Secondo l'ordinanza, il 3° e il 4° comma dell'art. unico del r. decreto legge 28 novembre 1938 n. 2138 sarebbero in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per non essere stati determinati i principi ed i criteri da adottarsi nell'emanazione delle norme
delegate. «Per dimostrare l'infondatezza della questione, basterä,
richiamare quanto da ultimo ha deciso la Corte con la sentenza n. 47 del 7 giugno 1962 (Foro it., 1962, I, 1079), con la quale b stato riaffermato che non puõ essere motivo di illegittimita di una legge di delegazione anteriore alia Costituzione la inosservanza delle norme di cui all'art. 76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la determinazione di principi e di cri teri direttivi e la fissazione di termini di tempo.
« La parte privata vorrebbe che fosse incluso nell'esame della
questione sollevata dal Pretore anche quello della legittimitä, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957 n. 853, che sarebbe stato emesso, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, sulla base di una delega (quella contenuta nel de creto legge del 1938) ormai decaduta, perche carente dei requisiti prescritti dall'art. 76. Ma & da osservare che tale questione non trova alcun riscontro nell'ordinanza di rimessione, ne vi si puõ ritenere piü o meno implicitamente compresa, giacche il predetto decreto non fu emanato in base alia legge delega contenuta nel decreto legge del 1938, al quale hanno fatto seguito altre due
leggi di delegazione in questa materia : leggi 22 novembre 1949 n. 861, e 14 aprile 1956 n. 307.
« Per quel che attiene agli art. 4, 5, 9 e 15 del r. decreto 24 settembre 1940 n. 1949, & da ricordare che gli art. 4 e 5 sono stati dichiarati illegittimi con la sentenza n. 65 del 26 giugno 1962
(Foro it., 1962, I, 1234). Rispetto a queste due disposizioni la
questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, es sendo gik cessata l'efficacia delle due norme. Quanto all'art. 9 dello stesso decreto, e da notare che non sussiste un contrasto tra tale disposizione e le norme costituzionali indicate nell'ordi nanza.
« Ciõ appare manifesto nei riguardi di tutti i comma del
l'articolo, eccezion fatta per il penultimo comma, rispetto al quale occorrerä, esporre qualche particolare considerazione. I primi cinque ed il settimo ed ultimo comma dell'articolo disci
plinano la compilazione dei ruoli e le loro variazioni. Non c'e nulla di diverso dai normali sistemi di formazione e di variazione dei ruoli tribufcari; e pertanto non c'6 alcuna attribuzione agli organi amministrativi ne di poteri normativi ne di poteri che eccedano quelli che spettano di consueto agli uffici preposti alia formazione dei ruoli.
« Maggiore attenzione merita la questione relativa al penul timo comma dell'articolo, il 6°, il quale attribuisce al Ministro il potere di determinare annualmente, con decreto, le spese dovute per l'accertamento : spese che, insieme con quelle per la
riscossione, vengono iscritte in aumento all'importo dei contri buti.
« La questione e delicata anche se la soluzione potrebbe ap parire oggi meno impegnativa dopo l'abrogazione di questa norma
per effetto dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963 n. 322, giacche, in tal modo, i dubbi che si potrebbero nutrire circa l'eceessiva lar
ghezza dei poteri attribuiti al Ministro sono stati, per l'awenire, opportunamente eliminati. Tuttavia, la disposizione esaminata sotto lo stretto profilo della legittimitä costituzionale, non puõ essere censurata, pur essendo auspicabile che, nel futuro assetto della materia, resti fermo il sistema derivante dalla giä, disposta abrogazione.
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