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sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 gennaio 1987, n. 2);...

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sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 gennaio 1987, n. 2); Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Soc. immob. Morbegno Casa c. Banca provinciale lombarda; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Cremona 27 aprile 1979 (G.U. n. 8 del 1980) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 671/672-673/674 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179381 . Accessed: 28/06/2014 13:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 13:18:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 9 gennaio 1987, n. 2); Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Soc. immob. Morbegno Casa c. Banca provinciale lombarda;

sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 9 gennaio 1987, n. 2);Pres. La Pergola, Rel. Andrioli; Soc. immob. Morbegno Casa c. Banca provinciale lombarda;interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Cremona 27 aprile 1979 (G.U. n. 8 del 1980)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 3 (MARZO 1987), pp. 671/672-673/674Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179381 .

Accessed: 28/06/2014 13:18

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PARTE PRIMA

La ratio decidendi adottata allora dalla corte consisteva in ciò

che «la natura contenziosa o negoziale della separazione stessa

non può spiegare alcuna incidenza nei confronti della garanzia del diritto al mantenimento dei figli, al quale deve essere ricono

sciuta piena autonomia rispetto al tipo di separazione dei genitori». Parimenti identica ratio decidendi governa i rapporti patrimo

niali tra i coniugi separati, perché non può essere ragionevolmen te fatta dipendere dal titolo della separazione, consensuale o

giudiziale, la garanzia del diritto al proprio personale manteni

mento dell'un coniuge verso l'altro.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, 6° comma, c.c., nella parte in cui

non prevede che le disposizioai ivi contenute si applichino ai co

niugi separati consensualmente.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 dicembre 1986, n. 303

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 gennaio 1987, n. 2); Pres.

La Pergola, Rei. Andrioli; Soc. immob. Morbegno Casa c.

Banca provinciale lombarda; interv. Pres. cons, ministri. Ord.

Trib. Cremona 27 aprile 1979 (G.U. n. 8 del 1980).

Ingiunzione (procedimento per) — Decreto ingiuntivo emesso sulla

base di titoli aventi già efficacia esecutiva — Spese e onorari

di difesa — Liquidazione col decreto — Esclusione — Incosti

tuzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 641, 653; 1. 10 maggio 1976 n. 358, modifiche degli art. 495, 641 e 653

del codice di procedura civile relative alla conversione del pi

gnoramento ed al decreto d'ingiunzione, art. 2, 3).

È illegittimo l'art. 641, 3° comma, c.p.c. nel testo novellato dal

l'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 358, nella parte in cui esclude

che il giudice, in caso di accoglimento della domanda, debba

liquidare le spese e le competenze ove il decreto ingiuntivo sia

emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva; va dichiarata pertanto la illegittimità dell'art. 2 l. 10 maggio 1976 n. 358, nonché, ai sensi dell'art. 27 l. n. 87/53, dell'art.

653, 3° comma, c.p.c., cosi come aggiunto dall'art. 3 l. 10

maggio 1976 n. 358. (1)

II

TRIBUNALE DI FIRENZE; decreto 11 febbraio 1987; Giud. Mel

li; Relli c. Stefanini.

Ingiunzione (procedimento per) — Decreto ingiuntivo richiesto

in base a titolo avente già efficacia esecutiva — Prova scritta

dell'esistenza di beni immobili del debitore su cui iscrivere ipo teca — Necessità (Cod. proc. civ., art. 640, 641, 655).

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 641, 3° comma, c.p.c. cosi come novellato dall'art. 2 I. 10 maggio 1976 n. 358, ove sia richiesto decreto ingiuntivo in base ad

un titolo (nella specie assegno bancario) avente già efficacia esecutiva e non sia offerta la prova scritta circa l'esistenza di

beni immobili di proprietà del debitore su cui iscrivere ipoteca, il giudice può invitare, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., il ricorrente

ad integrare la prova. (2)

(1-2) Con la decisione che si riporta la Corte costituzionale — facendo

propri i dubbi della ordinanza di rimessione di Trib. Cremona 27 aprile 1979, Foro it., 1980, I, 549 — ha dichiarato la illegittimità costituzionale

degli art. 2 e 3 1. 10 maggio 1976 n. 358 che avevano sostituito e aggiunto rispettivamente il 3° comma dell'art. 641 ed il 3° comma dell'art. 653 c.p.c.,

Come è noto il decreto ingiuntivo può essere chiesto anche da parte di chi sia già in possesso di un titolo esecutivo (si pensi per tutti alla

cambiale, all'assegno, all'atto pubblico), ed anzi in tali ipotesi il 1° com ma dell'art. 642 c.p.c. impone al giudice, su istanza di parte, di dichiara re il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

In casi di tale specie il procedimento per ingiunzione assume finalità non tanto di agevolare il creditore nel munirsi di un titolo esecutivo (che già esiste), quanto di fornire al creditore di un titolo sulla cui base iscri vere ipoteca giudiziale ex art. 655 c.p.c. e 2818 c.c. ed acquisire quindi un diritto di prelazione.

Il Foro Italiano — 1987.

I

Fatto — 1. - Con ordinanza emessa il 27 aprile 1979 (notificata il 21 maggio e comunicata il 16 settembre successivi, pubblicata nella G.U. n. 8 del 9 gennaio 1980 e iscritta al n. 801 r.o. 1979), il Tribunale di Cremona, investito dell'opposizione al decreto 15

luglio 1977 con il quale il presidente dello stesso tribunale sulla

base di titoli cambiari aventi efficacia esecutiva di cui era munita

la ricorrente, aveva ingiunto alla s.r.l. immobiliare Morbegno Casa

di pagare alla ricorrente Banca provinciale lombarda s.p.a.

Posto che l'art. 642, 1° comma, c.p.c. è univoco nel consentire una simile utilizzazione del procedimento per ingiunzione, nessuno ha mai dubitato che l'interesse del creditore munito di titolo esecutivo stragiudi ziale, ad acquisire un titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sia un

interesse ad agire sufficiente ex art. 100 c.p.c. a giustificare la messa in moto del procedimento ex art. 633 ss. c.p.c.

Posto che il testo originario dell'art. 641, 3° comma, c.p.c. (testo oggi risuscitato dalla pronuncia della Corte costituzionale che si riporta) di

sponeva che «nel decreto il giudice liquida le spese e ne ingiunge il paga mento», nella esperienza applicativa anteriore alla 1. n. 358 del 1976 sorsero non secondarie perplessità circa la «equità» del sistema specie se interpre tato nel senso che, ove il debitore non fosse proprietario di alcun bene immobile su cui iscrivere ipoteca, egualmente dovessero essere poste a

suo carico le spese della fase sommaria del procedimento per ingiunzione, ovvero il giudice non potesse respingere la richiesta di decreto ingiuntivo per difetto d'interesse ad agire.

La maggioranza della dottrina e della giurisprudenza ritenevano infatti la inesistenza dell'interesse ad agire anche per il ricorrente già munito di titolo esecutivo indipendentemente dalla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale (v. per tutti in tal senso Garbagnati, I procedimenti d'ingiun zione e per convalida di sfratto5, Milano, 1979, 13 s.; Mandrioli, Corso di dir. proc. civ.s, Torino, 1985, III, 159; nonché Andrioli, Commento,

Napoli, 1964, IV3, 46 ss.; per la giurisprudenza v. Scalera, Il procedi mento di ingiunzione nella giurisprudenza, Padova, 1976, 149 ss.).

Il che sul piano pratico ciò favoriva «un certo malcostume professiona le, che in alcune zone d'Italia ha portato al ricorso sistematico al decreto

ingiuntivo, sulla base di cambiali o di assegni anche di modesto importo, perché questo aumentava naturalmente i compensi degli avvocati», anche se il debitore non fosse proprietario di alcun bene immobile e quindi contro di lui non si potesse iscrivere alcuna ipoteca giudiziale (la frase

virgolettata è di Tarzia, Problemi processuali in tema di titoli di credito, in I titoli di credito, a cura di G. L. Pellizzi, Milano, 1980, 558).

Con la 1. 10 maggio 1976 n. 358 (approvata frettolosamente in chiusura della VI legislatura) si pensò di potere risolvere il problema disponendo che ove il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla base di un titolo avente già efficacia esecutiva le spese non dovessero essere liquidate dal

giudice che rilasciava il decreto (art. 641, 3° comma), ma potessero essere

liquidate solo con la sentenza che rigettasse totalmente o parzialmente l'opposizione (art. 653, 3° comma). Col che il legislatore del 1976 anziché risolvere il problema pratico, tentò di sopprimerlo.

Ed infatti immediate sorsero le proteste di quanti, pur essendo muniti di un titolo esecutivo stragiudiziale, desideravano acquisire un decreto

ingiuntivo allo scopo di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili del debitore: costoro, infatti, alla stregua della mini-novella del 1976 erano costretti a sopportare in toto le spese della fase sommaria della procedu ra, a meno che... il debitore non proponesse una opposizione che fosse totalmente o parzialmente respinta.

Il sindacato avvocati di Milano (come riferisce Tarzia, op. cit., 559

s.) elaborò anche il testo di un'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 641, 3° comma, fondata sulla violazione dell'art. 24, 2° comma, Cost, (giacché il diritto di difesa «non è assicurato dalla semplice possibi lità di ricorrere al difensore, se questa possibilità, anzi questa necessità, si traduce in un carico di spese non trasferibile su colui che, col suo

comportamento, ha dato causa al processo; men che meno è assicurato, se si impone al creditore l'onere definitivo delle stesse spese vive del pro cedimento»), nonché sul rilievo che «le spese cagionate dal ricorso per ingiunzione, quando esso è fondato su titolo esecutivo, non possono con siderarsi superflue, sia perché il procedimento ingiuntivo consente, in ca so di mancata opposizione, la formazione del giudicato sulla esistenza del credito dedotto, sia perché il decreto è titolo, oltre che per l'esecuzio ne forzata, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale».

La sentenza in epigrafe ha ritenuto fondata la questione in riferimento

agli art. 3 e 24, 1° comma, Cost, in «quanto la liquidazione delle spese e delle competenze rappresenta il normale complemento della pronuncia di accoglimento della domanda, e la sua esclusione limita il diritto di

agire in giudizio (per un ampio esame degli orientamenti della giurispru denza costituzionale sulla azione civile, v. G. Scarselli, Limiti al diritto di azione e interventi della Corte costituzionale nel processo civile, nota a Corte cost. n. 170 del 1986, in questo fascicolo, I, 692).

Con la sua pronuncia la Corte costituzionale si è limitata ad eliminare

puramente e semplicemente i testi di legge ritenuti in contrasto con la

Costituzione, ma, rispettosa delle sue limitazioni istituzionali, non ha dato

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

la somma di lire 40.000.000, oltre le spese di procedimento liqui date in lire 238.200, ivi compresi diritti ed onorari di difesa, re

spinse l'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata

dall'opponente, e giudicò rilevante e, in riferimento agli art. 3

e 24 Cost., non manifestamente infondata l'eccezione, dalla op

posta banca sollevata, di illegittimità costituzionale dell'art. 2 1.

10 maggio 1976 n. 358, per il quale nel decreto ingiuntivo emesso

sulla base di titoli già aventi efficacia esecutiva non vengono li

quidate le spese e le competenze. (Omissis) Diritto. — 3.1. - Il Tribunale di Cremona ha giudicato non

manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 2 1. 10 maggio 1976 n. 385 (rectius 358) per il quale «L'ultimo comma dell'art.

641 c.p.c. è sostituito dal seguente: Nel decreto, eccetto per quel lo emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva

secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le com

petenze e ne ingiunge il pagamento», sotto il duplice riflesso che

I) è addossato al creditore il costo del processo monitorio neces

sario al fine di conseguire il titolo valido per l'iscrizione di ipote ca giudiziale, in contrasto coii l'art. 24 Cost., IT) è violato l'art.

3 Cost, per essere consentito al creditore di conseguire sulla base

delle cambiali in giudizio ordinario con la sentenza avente effica

cia di giudicato la condanna nelle spese del convenuto laddove

sono le spese poste a carico del creditore il quale ottenga sulla

base di cambiale il decreto ingiuntivo al fine d'iscrivere ipoteca

giudiziale. Ha poi il tribunale giudicato rilevante la questione in

quanto il giudizio de quo, per quanto attiene alla liquidazione delle spese nella fase monitoria, non può essere definito indipen dentemente dalla risoluzione della proposta questione.

3.2. - L'irrazionalità della novellazione, cui l'art. 2 1. 358/76

ha assoggettato l'ultimo comma dell'art. 641, deriva da ciò che

l'esecutorietà provvisoria del decreto giustificata dall'essere il cre

ditore munito di titolo esecutivo non cessa di essere legittimata

dall'accoglimento della domanda, di cui è normale complemento la liquidazione delle spese e delle competenze in difetto della qua le il diritto di agire in giudizio, per antico insegnamento, sarebbe

in guisa monca garantito. La violazione degli art. 3 e 24, 1° com

ma, Cost, coinvolge la procrastinazione sancita dall'art. 3 1. 358/76

che ha aggiunto all'art. 653 il 3° comma («Con la sentenza che

rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto in

giuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in

base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e

gli onorari del decreto ingiuntivo»); art. 3 del quale, ai sensi del

l'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimità costi

tuzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale a) dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 2 1. 10 maggio 1976 n. 358 (modifi che degli art. 495, 641 e 653 del codice di procedura civile relative

alla conversione del pignormento ed al decreto d'ingiunzione),

ti) ai sensi dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n. 87, dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 653, 3° comma, c.p.c. come sostitui

to dall'art. 3 1. 10 maggio 1976, n. 358.

II

— Letta la sent. Corte cost. n. 303/86, che ha modificato in

terpretandolo l'art. 641 c.p.c.;

alcuna indicazione in ordine a come si dovranno comportare i giudici ordinari.

Ne segue, mi sembra, che, alla presenza di ricorsi per ingiunzione basa ti su titoli aventi già efficacia esecutiva (ma non costituenti titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale: su queste ipotesi v. Andrioli, op. loc.

cit.) i giudici dovranno scegliere una delle tre soluzioni: a) potranno rite nere incondizionatamente ammissibile il ricorso e sempre doverosa la con danna alle spese; b) potranno ritenere che in difetto di prova scritta circa l'esistenza di beni immobili di proprietà del debitore (prova che potrà essere richiesta anche ex art. 640 c.p.c.): b 1) il decreto vada respinto per difetto di interesse ad agire ex art. 100; b2) il decreto possa essere emanato ma non debba contenere la condanna alle spese, giacché — stante l'efficacia esecutiva del titolo su cui si basa e stante la sua non possibilità in concreto ad essere utilizzato quale titolo per iscrizione di ipoteca giudi ziale — le spese saranno dovute dal debitore solo qualora questi con

l'opposizione contesti l'esistenza del suo debito. Tutte e tre (ed in ispecie le prime due) le soluzioni sono astrattamente

sostenibili e probabilmente saranno volta a volta adottate dai singoli uffi ci giudiziari.

Il decreto del Tribunale di Firenze in epigrafe si muove chiaramente nell'alveo delle ultime due soluzioni. [A. Proto Pisani]

Il Foro Italiano — 1987.

— applicato l'art. 640 c.p.c.; invita il ricorrente a fornire prova scritta (certif. RR.II.) della

dedotta esistenza di beni su cui iscrivere ipoteca;

assegna al ricorrente il termine di giorni venti per integrare la

propria documentazione nel senso suddetto.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 dicembre 1986, n. 298

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 9 gennaio 1987, n. 2); Pres.

La Pergola, Rei. Baldassarre; Regioni Toscana e Abruzzo

(Avv. Predieri) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Azza

riti). Conflitto di attribuzioni.

Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario al presidente del

la repubblica — Impugnazione di atti amministrativi regionali — Potere statale di decisione del ricorso — Sussistenza (D.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, art. 815).

Corte costituzionale — Conflitto di attribuzione — Questione di

legittimità costituzionale non pregiudiziale — Inammissibilità.

Ricorsi amministrativi — Ricorso straordinario al presidente del

la repubblica — Impugnabilità di atti amministrativi regionali — Questione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 76; 1. 18 marzo 1968 n. 249, delega al governo per il riordi

namento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramen

to delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni

dei dipendenti statali, art. 4; 1. 28 ottobre 1970 n. 775, modifi

che ed integrazioni alla 1. 18 marzo 1968 n. 249, art. 6; d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, art. 8-15).

Spetta allo Stato la decisione del ricorso straordinario al presi dente della repubblica avverso atti amministrativi regionali. (1)

È inammissibile, in sede di conflitto di attribuzione, la questione di legittimità costituzionale non pregiudiziale alla decisione de!

conflitto. (2) È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzio

nale degli art. 8-15 d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, nella par te in cui consentono la proposizione del ricorso straordinario

al presidente della repubblica avverso atti amministrativi regio

nali, in riferimento all'art. 76 Cost., per eccesso di delega. (3)

(1) In motivazione, a sostegno dell'assunto, la corte richiama le proprie precedenti sentenze che avevano variamente esaminato la disciplina del ricorso straordinario: 1° febbraio 1964, n. 1, Foro it., 1964, I, 241; 2

luglio 1966, n. 78, id., 1966, I, 1206; 25 febbraio 1975, n. 31, id., 1975, I, 1336; 29 luglio 1982, n. 148, id., 1983, I, 288. Di queste, la 25 febbraio

1975, n. 31, cit., con nota di G. Volpe, pronunciando su di un conflitto di attribuzione, aveva riconosciuto la spettanza allo Stato dell'attività istrut toria del ricorso straordinario, anticipando, di conseguenza, l'odierna pro nunzia.

(2) La necessità del rapporto di pregiudizialità per l'esame di una que stione di costituzionalità diversa dall'oggetto del giudizio è costante nella

giurisprudenza della corte: sent. 22 dicembre 1961, n. 68, Foro it., 1962, I, 17; 12 novembre 1965, n. 73, id., 1965, I, 2126; 28 dicembre 1972, n. 195, id., 1973, 1, 6, con osservazioni, sul punto, di Pizzorusso; 20

maggio 1976, n. 122, id., 1976, I, 2344, tutte citate in motivazione. Sul conflitto di attribuzione, da ultimo, S. Grassi, Il giudizio costitu

zionale sui conflitti di attribuzione tra Stato e regioni e tra regioni, Mila

no, 1986.

(3) La manifesta infondatezza della questione dell'eccesso di delega in

cui sarebbe incorso il governo nel d.p.r. n. 1199/71 a proposito della

disciplina del ricorso straordinario è stata ritenuta da Cons. Stato, sez.

IV, 28 aprile 1986, n. 299, Foro it., 1987, III, 21, con nota di richiami.

* * *

D ricorso straordinario al presidente della repubblica tra presente e futuro.

I. - Il dibattito sulla funzione dell'istituto. — Il ricorso straordinario

al presidente della repubblica è un rimedio di cui ormai da tempo si di

scute, sia per ciò che concerne la legittimità sia per ciò che concerne

l'opportunità della sua presenza nell'ordinamento. La discussione iniziata

allorché è stata istituita la IV sezione del Consiglio di Stato, la cui fun

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