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Sentenza 31 maggio 1960, n. 36; Pres. Azzariti P., Rel. Castelli Avolio; Prov. Bolzano (Avv. Tinzl)...

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Sentenza 31 maggio 1960, n. 36; Pres. Azzariti P., Rel. Castelli Avolio; Prov. Bolzano (Avv. Tinzl) c. Pres. Giunta regionale del Trentino-Alto Adige (Avv. dello Stato Agrò) Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 889/890-893/894 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175058 . Accessed: 24/06/2014 23:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.228 on Tue, 24 Jun 2014 23:29:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sentenza 31 maggio 1960, n. 36; Pres. Azzariti P., Rel. Castelli Avolio; Prov. Bolzano (Avv. Tinzl) c. Pres. Giunta regionale del Trentino-Alto Adige (Avv. dello Stato Agrò)

Sentenza 31 maggio 1960, n. 36; Pres. Azzariti P., Rel. Castelli Avolio; Prov. Bolzano (Avv.Tinzl) c. Pres. Giunta regionale del Trentino-Alto Adige (Avv. dello Stato Agrò)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 889/890-893/894Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175058 .

Accessed: 24/06/2014 23:29

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 31 maggio 1960, n. 37 ; Pres. Azzariti P., Rei.

Battaglimi ; imp. Copes ; interv. Pres. Cons, ministri

(Avv. dello Stato Bronzini).

Tassa di fabbricazione — Detenzione <li olio di lino

cotto, in recipienti non condizionati — Incostitu

zionalità della normativa (Costituzione della Re

pubblica, art. 27, 76 ; 1. 20 dicembre 1952 n. 2385,

conversione in legge del d. 1. 30 ottobre 1952 n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento della

imposta di fabbricazione degli olii di semi, art. 3 ; d. pres. 22 dicembre 1954 n. 1217, t. u. delle,disposizioni concer

nenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi

oleosi, art. 28, 29).

E infondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 28 t. u.

22 dicembre 1954 n. 1217, che disciplina il condiziona

mento dell'olio di lino cotto, prodotto nell'interno dello

Stato od importato dall'estero. (1) È incostituzionale, per eccesso dai limiti dell'art. 3 della legge

di delega 20 dicembre 1952 n. 2385, il 3° comma dell'art. 29

t. u. 22 dicembre 1954 n. 1217, che incrimina come con

trabbando la violazione dell'art. 28. (2)

La Corte, ecc. — In conformità alle richieste dell'Avvo

catura generale dello Stato deve essere preliminarmente dichiarata improponibile la questione di legittimità costitu

zionale concernente l'art. 48 t. u. 22 dicèmbre 1954 n. 1217, che contiene la disciplina fiscale della lavorazione dei semi

oleosi e degli olì da essi ottenuti, a cui si riferisce l'ordinanza

del Tribunale di Sondrio, trattandosi di norma già dichia

rata costituzionalmente illegittima con precedente deci

sione di questa Corte del 18 marzo 1959, n. 20 (Foro it.,

1959, I, 720). Per quanto invece riflette l'art. 28 stesso t. u., trattasi

di norma che regola la forma dei recipienti in cui deve

essere contenuto l'olio di lino cotto, allo scopo di prevenire il contrabbando e in nessun modo tale norma di carattere

sostantivo, puramente preventiva e cautelare, viene a vio

lare il 2° comma dell'art. 27 Cost, invocato nell'ordinanza, il quale consacra il principio processuale della presunzione di innocenza dell'imputato, nè viola altre norme della

Costituzione.

Invece l'art. 29 stesso t. u. appare in contrasto non già con la norma contenuta nell'art. 27 Cost., come sostiene

l'ordinanza, ma con la disposizione della Costituzione che

disciplina l'esercizio della funzione legislativa da parte del

Governo per delega del Parlamento.

Infatti, in tale ipotesi, l'art. 76 Cost, stabilisce che il

potere di formare la legge può essere delegato al Governo

soltanto nei limiti rigorosi dei principi e criteri direttivi

determinati nella legge che conferisce al Governo stesso il

potere normativo.

Nella specie, l'art. 3 legge di delega (20 dicembre 1952

il. 2385) indica come oggetto della delega la riunione in

testo unico delle disposizioni « concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi

ottenuti » e determina i limiti del contenuto di tale testo

unico nello scopo « del coordinamento e della migliore for

mulazione delle disposizioni e del perfezionamento tecnico

delle misure di vigilanza e di controllo ».

Invece, il 3° comma dell'art. 39 suddetto t. u. prevede come forma di contrabbando, e cioè come delitto (punibile

(1-2) L'ordinanza 13 giugno 1958 del Tribunale di Sondrio, che ha rimesso alla cognizione della Corte costituzionale que stioni d'incostituzionalità in parte riconosciute fondate, è rias

sunta in Foro it., Rep. 1958, voce Tassa di fabbricazione, n. 8 ;

v., successivamente, App. Roma 28 novembre 1959 (in questo volume, II, 111), che ha rimesso alla Corte costituzionale la

questione d'illegittimità dell'art. 47 dello stesso testo unico.

La sént. 18 marzo 1959, n. 20, menzionata nella motivazione

della presente, è riprodotta in Foro it., 1959, I, 720, con nota di

richiami.

anche con la inulta, ai sensi degli art. 107 e 145 legge doga nale 25 settembre 1940 n. 1424) la violazione delle norme

contenute nel suddetto art. 28, che l'art. 2 della legge consentiva di configurare soltanto come contravvenzione.

Sorge così evidente il contrasto fra le disposizioni della

legge di delega e la disposizione contenuta nel 3° comma

dell'art. 29 t. u., che fa riferimento al contrabbando e alla

relativa sanzione. Ne consegue la necessità di dichiarare

la illegittimità costituzionale di tale ultima norma.

Per questi motivi, dichiara : a) improponibile la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 48 t. u. delle

disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavora

zione dei semi oleosi e degli olì da essi ottenuti, approvato con decreto pres. 22 dicembre 1954 n. 1217, già dichiarato

costituzionalmente illegittimo con sentenza 18 marzo 1959, n. 20 ; b) non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 28 del medesimo testo unico ; c) l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel 3° comma del

l'art. 29 del suddetto testo unico.

CORTE GOSTITDZIONALE.

Sentenza 31 maggio 1960, n. 36 ; Pres. Azzariti P., Rei.

Castelli Avolio ; Prov. Bolzano (Avv. Tinzl) c. Pres.

Giunta regionale del Trentino-Alto Adige (Avv. dello

Stato Agrò).

(Gonflitto d'attribuzione)

Trentino—Alto Adijje — Servizi ani inceliti! — Nomina

«lei comandanti «lei vi«|ili volontari «lei fuoco —

Nomina «li commissario stra«>r«linario per prov vedervi — Competenza della tìinnla regionale

(Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 4,

13, 48 ; 1. reg. 20 agosto 1954 n. 24, servizi antincendi, art. 20).

Rientra nella competenza della Giunta regionale del Trentino

Alto Adige, e non della Giunta provinciale di Bolzano, la nomina del Commissario straordinario di un comune

con l'incarico di provvedere alla nomina del comandante

e del vice-comandante dei vigili volontari del fuoco. (1)

La Corte, ecc. — Fatto. — Con deliberazione del

6 dicembre 1958 l'Assemblea generale dei vigili volontari del

fuoco del Corpo di Bressanone capoluogo designò i signori Heiseler Franz e Lapper Josef a comandante e vice co

mandante, rispettivamente, del Corpo stesso. La designa zione fu comunicata al Sindaco di Bressanone per la nomina

dei predetti alle indicate cariche, a norma dell'art. 16 legge

regionale 20 agosto 1954 n. 24, secondo cui appunto : « il

comandante ed il vice comandante dei Corpi volontari sono nominati dal Sindaco su designazione del Corpo ».

Il Sindaco, peraltro, non adottò il provvedimento, ma

ne subordinò l'emanazione a talune condizioni concerne ill i

10 svolgimento dei suoi rapporti con i designati, i quali, il

2 aprile 1959, rassegnarono le dimissioni dal Corpo ritenendo

inaccettabili le condizioni medesime. Tale determinazione

essi confermarono poi con lettera del 3 aprile successivo

diretta al Presidente dell'Unione provinciale vigili del fuoco

di Bolzano e, per conoscenza, anche al Consiglio comunale

di Bressanone.

L'Assessorato regionale degli affari generali, con nota

16 aprile 1959, invitò il Sindaco a procedere, « senza ulte

ziore indugio », alla nomina dei designati dall'Assemblea, ma

11 Sindaco provocò una riunione straordinaria dell'Assem

blea, e in tal sede si procedette a nuove elezioni, a seguito

(1) La sentenza 9 marzo 1957, n. 39 della Corte costitu

zionale, menzionata nella motivazione della presente, è ripi'O dotta in Foro it., 1958, I, 1404, con nota di richiami.

Il testo della legge regionale 20 agosto 1954 n. 24, sul ser vizio antincendi, è riprodotto su Le Leggi, 1954, app. n. 3, 34.

Ix, Foro Italiano — Volume LXXXII1 — Parte /-ss.

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891 PARTE PRIMA 892

delle quali risultarono designati alla carica di comandante e vice comandante, rispettivamente, i signori Putzer Hans

e Catulli Willy. Il Sindaco adottò quindi, immediatamente, il provvedimento di nomina dei nuovi designati.

Su ricorso dell'Heiseler, la Giunta regionale, con de

liberazione n. 854 del 30 giugno 1959, dichiarò non do versi riconoscere efficacia giuridica alla designazione dei

Putzer e Catulli, perchè intervenuta in Assemblea irrego larmente costituita per mancato rispetto dei termini di

convocazione stabiliti dal regolamento del Consiglio comu

nale di Bressanone 25 luglio 1955 n. 712, e perchè avvenuta

nell'erroneo presupposto dall'inefficacia delle disposizioni di cui alla sopraccennata nota in data 16 aprile 1959 del

l'Assessorato regionale per gli affari generali, e della opera tività delle dimissioni dell'Heiseler e del Lapper, da rite

nere invece prive di efficacia in quanto connesse alle ille

gittime condizioni poste dal Sindaco.

Conseguentemente, rilevato che, avendo il Sindaco

omesso l'adempimento di un atto obbligatorio per legge, si rendeva applicabile l'art. 19 t. u. 3 marzo 1934 n. 383, della legge comunale e provinciale, e richiamati altresì

l'art. 5 stesso t. u., nonché gli art. 1 e 16 della legge regio nale 20 agosto 1954 n. 24 ; 4, n. 8, 5, n. 1 ; 13 e 92 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, accoglieva il

ricorso dell'Heiseler e designava il Dott. Aleardo Steiner,

quale Commissario straordinario per il Comune di Bressa

none con lo specifico e limitato incarico di provvedere alla

nomina dell'Heiseler e del Lapper alle cariche per le quali, a suo tempo, erano stati designati. Lo Steiner veniva quindi nominato, per tale incarico, con decreto 4 luglio 1959 del

Presidente della Giunta regionale. (Omissis) Diritto. — La deliberazione della Giunta regionale

del Trentino-Alto Adige, che ha dato luogo al presente

giudizio per conflitto di attribuzione, reca la data del 30

giugno 1959, mentre il ricorso della Provincia di Bolzano

risulta notificato il 5 settembre al Presidente della Giunta

regionale e il 21 settembre successivo al Presidente del

Consiglio dei ministri. Per comprovare la tempestività del

ricorso, ai sensi dell'art. 39 legge 11 marzo 1953 n. 87, il patrono della ricorrente Provincia ha tenuto a far notare

che la delibera della Regione non fu notificata alla Pro

vincia e che questa ne venne a conoscenza solo attraverso

una lettera del 10 luglio 1959 del Commissario straordi

nario inviato presso il Comune di Bressanone con l'incarico

di nominare i Heiseler e Lapper. Pertanto, non essendo

stata eseguita nessuna notifica e non risultando pubblicato,

prima di quella data, nel Bollettino ufficiale della Regione il

decreto di nomina dei Heiseler e Lapper, non può essere

sollevato alcun dubbio sulla tempestività del ricorso.

Ciò posto, nel merito deve tenersi presente che, a

norma dell'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Tren

tino-Alto Adige, la potestà legislativa in materia di servizi

antincendi è costituzionalmente attribuita alla Regione, la

quale, di conseguenza, a norma dell'art. 13 dello Statuto

stesso, è titolare della corrispondente potestà ammini

strativa.

D'altra parte, per realizzare uno dei modi per l'attua

zione dell'ordinamento regionale, fin dalla Costituzione, fu

stabilito (art. 118) che la Regione esercita normalmente le

sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai

Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici :

questa norma, dettata in generale, per le Regioni ad ordi

namento ordinario, venne testualmente riprodotta nel

l'art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Si spiega, pertanto, l'emanazione, da parte di questa

Regione, della legge 20 agosto 1954 n. 24, sul servizio

antincendi, che contiene numerose, particolari disposizioni sulla materia. ^

La difesa della Provincia di Bolzano, per sostenere

la competenza della Giunta provinciale, anziché quella della

Regione a provvedere alla nomina del Commissario straor

dinario che doveva procedere alla nomina, a sua volta, di Heiseler e Lapper, in luogo del Sindaco di Bressanone, che non vi aveva voluto procedere, si richiama appunto a

varie disposizioni della citata legge, che conferiscono al

Sindaco e al Consiglio comunale alcune attribuzioni relative al Corpo volontario comunale dei vigili del fuoco. Epperò, argomentando dall'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige che assegna alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, ritiene clie quel potere di sostituzione, che normalmente

spetta al Prefetto in base all'art. 19 t. u. legge comunale e provinciale, spetti in questo caso alla Giunta provinciale.

Giova rilevare che la ricordata legge regionale, pone, con l'art. 1, il principio generale della dipendenza del ser vizio antincendi dalla Regione, e dell'esercizio del relativo controllo da parte del competente organo esecutivo della stessa (Assessore per gli affari generali). Passa poi ad in dicare gli organi che al servizio stesso sovraintendono (ispet tori regionali e provinciali) e che lo esplicano (Corpi perma nenti e volontari dei vigili del fuoco). Con gli art. da 2 a 12 regola le attribuzioni dei predetti organi, la gestione e la dotazione dei Corpi permanenti, il sistema di assunzione del personale ed il ruolo relativo. Con gli art. da 13 a 22 detta norme generali e particolari sull'esercizio del servizio antincendi nei Comuni, mediante la costituzione dei Corpi volontari stessi. Con i successivi articoli pone poi norme

riguardanti l'attività tecnica del servizio ed istituisce in

fine, una Cassa regionale antincendi, determinandone le entrate e regolandone l'amministrazione.

È da rilevare, in particolare, che in virtù dell'art. 5 le Amministrazioni provinciali, ove la Giunta regionale ne faccia richiesta, sono tenute a mettere a disposizione degli ispettori provinciali, definiti dall'art. 4 funzionari della

Regione, il personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e contabili; che, a norma dell'art.

13, il Consiglia comunale può emanare regolamenti per la

prevenzione degli incendi, ed il Sindaco, ove occorra, deve adottare i provvedimenti contingenti per la difesa del

pericolo d'incendi ; che, per l'art. 15, i Corpi volontari sono messi alle dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato ; che, secondo l'art. 16, la nomina dei comandanti dei detti

Corpi, su designazione elettiva dell'assemblea dei Corpi stessi, viene effettuata dal Sindaco ed il Consiglio comunale

può revocare in determinati casi gli incarichi predetti ; che l'art. 14, per il caso di gravi irregolarità del funzionamento tecnico del Corpo volontario, stabilisce che il Consiglio comunale ne può disporre lo scioglimento ; che, per l'art. 18, l'iscrizione al Corpo volontari si effettua con invito pub blico del Sindaco e, in casi di necessità, la Giunta provin ciale può stabilire che il Comune venga unito in consorzio con altri Comuni per il disimpegno del servizio antincendi ; che, per l'art. 21, l'approvazione dei bilanci dei Corpi viene effettuata dal Consiglio comunale, e che, infine, l'art. 26 autorizza il Sindaco a richiedere il concorso di tutti i pre senti nel Comune per l'opera di spegnimento.

Alcune fra tali disposizioni potrebbero dare la im

pressione che per i Corpi volontari comunali sia da rico noscere una competenza propria dei Comuni.

È da osservare peraltro che, in diretta dipendenza della

competenza legislativa ed amministrativa stabilita costitu

zionalmente, come si è visto, con gli art. 4 e 13 dello Statuto

speciale, l'art. 1 della legge regionale ribadisce il principio, che è fondamentale di tutta la legge, che « il servizio antin

cendi, nella Regione Trentino-Alto Adige, è posto alle

dipendenze e rispettivamente sotto il controllo della Giunta

regionale, tramite l'Assessorato competente ».

Mentre la difesa della Regione, per ribadire il principio della competenza della Regione, si riporta al disposto del 3° comma dell'art. 17 legge regionale, che stabilisce che « qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzio

namento tecnico, la Giunta regionale può, sentito il Sin

daco, disporre lo scioglimento del Corpo volontario », la

difesa della Provincia si richiama, per contro, al 2° comma dello stesso articolo, che dispone : « ferma restando la com

petenza delle Giunte provinciali, le deliberazioni dei Con

sigli comunali in materia antincendi devono venir comun

que comunicate all'Ispettore provinciale », per desumerne

una conferma della propria tesi circa la competenza della Provincia e dell'applicabilità, nel senso innanzi indicato

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dell'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale. Ma questa contrap posizione nulla comprova, perchè ovviamente la frase « ferma restando la competenza delle Giunte provinciali » sulle deliberazioni dei Consigli comunali in materia antin

cendi, si riferisce alla competenza generale della Giunta

provinciale ad esercitare il controllo amministrativo, ex art.

48, sulle delibere di natura amministrativa dei Consigli comunali, anche su quelle delibere che impegnano i Comuni

per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi locali ant incendi.

Ma soprattutto, a comprovare la competenza della

Regione ad adottare il provvedimento di cui si è trattato, vale il richiamo alla esatta portata della disposizione del l'art. 14 dello Statuto speciale.

Esaminando appunto tale articolo, questa Corte, con la sentenza del 9 marzo 1957, n. 39 (Foro it., 1958, I, 1404), ebbe a precisare che «l'interpretazione sistematica, più an cora di quella letterale, convince che la delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto non può essere che delegazione di esercizio delle funzioni amministrative delle quali la Regione è titolare ». E, dopo aver ricordato il fondamentale princi pio, che le potestà amministrative attribuite statutariamente alla Regione non possono essere trasferite ad un altro ente

pubblico, perchè questo significherebbe modificare con

legge regionale norme costituzionali di competenza, c.hc sono cogenti, concludeva affermando che solo l'esercizio effettivo di funzioni amministrative, che sono esplicazione delle potestà costituzionalmente sue proprie, potrà essere

delegato dalla Regione alle Provincie o ai Comuni o ad altri enti pubblici locali. Da ciò la Corte derivava la con

seguenza, che anche in occasione del presente giudizio va

ribadita, che, « per effetto della delegazione e nei limiti di essa, l'ente delegato non esercita funzioni che siano diventate sue proprie, ma esercita funzioni dell'ente dele

gante, e che quest'ultimo, appunto perchè rimanendo tito lare delle dette funzioni ha sempre il dovere di curare che con esse siano conseguiti i fini di interesse generale ai

quali tendono, non può disinteressarsi del modo come lo dette funzioni siano effettivamente esercitate per effetto della delegazione.

«All'ente delegante spettano perciò poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, ai quali con l'atto di delega zione non potrebbe rinunziare senza alterare l'istituto pre visto dall'art. 14 dello Statuto ».

Se così è, e nessuna valida argomentazione in con trario è stata addotta, sembra inutile ipotizzare, come è stato fatto in difesa della Regione, una figura di « sindaco ufficiale regionale », così come è conosciuta nel campo am

ministrativo la figura di « sindaco ufficiale del Governo ».

In questo caso (art. 152 legge comunale e provinciale 4

febbraio 1915 n. 148) il sindaco ha attribuzioni che gli derivano direttamente dalla legge, non funzioni indirette o a lui delegate ; nel primo invece la competenza è statu

tariamente, e perciò costituzionalmente, assegnata alla

Regione, che solo affida ad altri l'esercizio di sue attribu

zioni. Mentre nel primo caso la legge stessa (citato art. 152) sottopone il Sindaco, per quelle sue attribuzioni, alle auto

rità governative superiori, manca nell'altro un rapporto gerarchico, che è insussistente nel caso di delegazione e

non può esistere fra enti pubblici, Regione e Comune, che

sono entrambi, nella rispettiva sfera, in condizione di in

dipendenza e di parità. Ma pur non sussistendo un rap

porto gerarchico vero e proprio fra i detti enti, è innegabile che, sia pure soltanto per effetto della delegazione, viene

necessariamente a crearsi un rapporto particolare, il quale giustifica il potere di vigilanza dell'ente delegante, se non

sull'ente delegato, sugli atti che questo compie per effetto

della delegazione (citata sentenza n. 39 del 1957). Per questi motivi, pronunciando sul ricorso propo

sto dalla Provincia di Bolzano per conflitto di attribu

zione circa la delibera della Giunta regionale del Trentino

Alto Adige del 30 giugno 1959, con la quale veniva nomi

nato un commissario straordinario presso il Comune di

Bressanone con l'incarico di nominare i Heiseler Franz e

Lapper Josef rispettivamente comandante e vice-coman

dante del Corpo dei vigili del fuoco volontari del detto

Comune, dichiara la competenza della Regione ad adot

tare il provvedimento preso con la indicata delibera

respinge, in conseguenza, il ricorso.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 31 maggio 1960, n. 35; Pres. Azzariti P., Rei.

Gabrieli ; Camellini (Avv. Crisafulli, Agostini) c.

I.n.p.s. (Avv. Nardonb) ; Bini (Avv. Lavagnini) c.

I.n.p.s. ; Sergiampietri c. I.n.p.s. ; intcrv. Pres. Cons,

ministri (Avv. dello Stato SiMi).

Previdenza sociale — Assicurazione invalidila c vec

chiaia — Divieto di cumulo con altre forme ili

previdenza — Incostituzionalità della normativa

(Costituzione della Repubblica, art. 76 ; d. pres. 26

aprile 1957 n. 818, norme d'attuazione e coordinamento

della legge 4 aprile 1952 n. 218, art. 16).

È incostituzionale, per eccesso dai limiti dell'art. 37 della

legge di delega 4 aprile 1952 n. 218, l'art. 16, 1° comma, decreto pres. 26 aprile 1957 n. 818, nella parte in cui

stabilisce che « i contributi per l'assicurazione per l'inva

lidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere ver

sati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto

a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbli

gatorio di pensione ». (1)

La Corte, eco. — Le tre cause promosse con altrettante

ordinanze indicate in epigrafe vanno riunite e decise con

unica sentenza, identica essendo la questione di legittimità costituzionale con esse proposta.

Devesi poi dichiarare inammissibile la costituzione in

giudizio della Bini Anna Maria in quanto la medesima non ha depositato in cancelleria le deduzioni e relativi atti

nel termine indicato dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (Oazz. uff. 24

marzo 1956 n. 71). Risulta infatti che dette deduzioni sono

state depositate il 9 settembre 1959 e cioè oltre venti

giorni dalla notificazione dell'ordinanza, conia quale l'auto

rità giurisdizionale ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale, non computando in detto termine i giorni compresi tra quello dell'ultima notificazione e quello in

cui l'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (1° agosto 1959).

Passando all'esame del merito è necessario precisare

l'oggetto della questione sottoposta al giudizio della Corte, che si pone nei seguenti termini : se cioè l'art. 16, 1° comma,

parte prima, decreto delegato 26 aprile 1957 n. 818, esclu

dendo la facoltà della prosecuzione volontaria dell'assicu razione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i super stiti e la tubercolosi per chi risulta iscritto a forme previ denziali sostitutive di tale assicurazione, ecceda o meno i

limiti posti dalla legge delegante (art. 37 legge 4 aprile 1952 n. 218). La quale stabilisce che «con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro

per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei

principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente

legge, disposizioni transitorie e di attuazione, nonché norme

intese : a : 1) coordinare le vigenti norme sulle assicura zioni sociali con quelle della presente legge, anche per

quanto riflette l'ordinamento degli organi e dei servizi ;

(1) La massima dell'ordinanza 15 maggio 1959 del Tribu nale di Reggio Emilia, che ha rimesso alla Corte costituzionale la questione d'incostituzionalità ora riconosciuta fondata, leg gesi in Foro it., 1959, I, 1436, con ampia nota di richiami, ivi

comprese le ordinanze 7 e 21 aprile 1959 del Tribunale di Massa.

Successivamente, il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza 14 gennaio 1960 (Le Leggi, 1960, 424), ha rimesso la questione d'incostituzionalità dell'art. 16 alla Corte costituzionale.

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