sentenza 31 maggio 1996, n. 174 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 5 giugno 1996, n. 23);Pres. Ferri, Est. Chieppa; Regione Piemonte (Avv. Romanelli) c. Pres. cons. ministri (Avv. delloStato Fiumara). Conflitto di attribuzioniSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 9 (SETTEMBRE 1996), pp. 2639/2640-2641/2642Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191566 .
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2639 PARTE PRIMA 2640
È incostituzionale l'art. 34, 2° comma, c.p.p., nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del
giudice che, come componente del tribunale dell'appello av
verso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura caute
lare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato (art. 310 c.p.p.), si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente
formali dell'ordinanza anzidetta. (8)
si oppone a qualsiasi razionalizzazione del mondo giudiziario nella spe ranza di reclutamenti straordinari.
Per non incentivare e vincere le inevitabili resistenze campanilistiche e di controinteressati si potrebbe sin d'ora chiarire che l'accorpamento con il tribunale sito in capoluogo di provincia non comporta l'abolizio
ne del titolo di tribunale, che un presidio ed una presenza di giudici togati (sia pure ovviamente più limitata) con l'introduzione del giudice unico di primo grado sono comunque garantiti, che il passaggio può essere realizzato in modo graduale.
Seconda ipotesi è invece quella di portare alle estreme conseguenze il progetto degli organici distrettuali affidando a livello locale la propo sta sulla distribuzione nel modo più efficiente sul territorio. In altri
termini, per ogni distretto (con una particolare eccezione per Bolzano) verrebbe previsto un organico di magistrati giudicanti e requirenti, con relativi ruoli semidirettivi e direttivi. Il Csm (ed il ministero per quanto concerne il personale amministrativo) si limiterebbe alle nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi e ai trasferimenti da altri distretti. Mentre
a livello locale si provvederebbe alla loro assegnazione tabellare. Un tale sistema comporterebbe una fortissima innovazione, ma non va na scosto che comporterebbe altrettanto elevati rischi. Sarebbe possibile una distribuzione sul territorio estremamente flessibile e rispondente al le diverse situazioni, si potrebbe procedere alla nomina degli incarichi semidirettivi tabellarmente con scadenza biennale o quadriennale e uti lizzando tedi periodi come prova concreta delle attitudini al coordina mento e alla direzione, si valorizzerebbe il criterio delle attitudini e delle
specializzazioni acquisite per i trasferimenti interni al distretto. Inoltre, una tale logica si inserirebbe perfettamente nelle spinte al decentramen to e alla sburocratizzazione oggi esistenti, pur senza rinunciare ad un ruolo cardine del consiglio, sempre titolare della formazione tabellare. È però altrettanto evidente che proprio per l'ampiezza dei poteri rico
nosciuti, una tale previsione dovrebbe essere accompagnata non solo da un'accentuazione dei poteri di controllo dei consigli giudiziari e del
Csm, quali quelli già accennati in tema di tabelle per gli uffici requiren ti, di restrizione drastica dei poteri di assegnazione in via di urgenza da parte dei dirigenti, ma l'attribuzione dello stesso potere di proposta ai consigli giudiziari riformati.
Si può anche accedere a soluzioni intermedie quali la determinazione a livello generale dei presidi giudiziari e di dimensionamenti minimi e massimi, attribuendo a livello locale un livello di autonomia più limi tato. Essenziale in ogni caso per evitare disfunzioni organizzative, at
teggiamenti punitivi ed una anomala concentrazione di potere viene ad essere sia l'attribuzione della titolarità della proposta, sia i controlli su di essa.
Se poi il coraggio arrivasse sino a delineare una contestuale e possibi le temporaneità degli incarichi direttivi avremmo un ulteriore contribu to alla soluzione, in quanto da un lato si consentirebbe il riassorbimen to in tempi ragionevoli delle centinaia di dirigenti degli uffici eccedenti. La temporaneità degli incarichi attuata gradualmente attraverso idonee norme transitorie porterebbe oltretutto a recuperare alla piena utilizza zione dell'attività giudiziaria di 265 magistrati a seguito dell'unificazio ne tra preture e tribunali e di almeno altri 50-60 per la revisione delle circoscrizioni. Corollario di una tale soluzione sarebbe una forte riqua lificazione del ruolo del dirigente, che verrebbero valorizzate le capacità organizzative in uffici di dimensioni non più minime.
Si potrebbe forse entrare davvero in una prospettiva diversa che, per una delle prime volte nel nostro paese, sarebbe forse capace di coniuga re la cultura dell'organizzazione e dell'efficacia con le strutture giudi ziarie ed il loro ordinamento.
Claudio Castelli
Il Foro Italiano — 1996.
Claudio Castelli
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 maggio 1996, n. 174
(iGazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 giugno 1996, n. 23); Pres. Ferri, Est. Chieppa; Regione Piemonte (Avv. Roma
nelli) c. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Fiumara). Con
flitto di attribuzioni.
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Risorse idri
che — Normativa statale — Differimento dell'operatività con
circolare — Conflitto di attribuzioni — Inammissibilità (Cost., art. 117, 118; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della
delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 90, 91; 1. 5 gennaio 1994 n. 36, disposizioni in materia di risorse idri che, art. 32).
È inammissibile, in quanto manca nelle specie una illegittima
interferenza nella sfera regionale, e la circolare impugnata non
ha operato alcuna innovazione in materia, il ricorso per con
flitto di attribuzioni sollevato dalla regione Piemonte nei ri
guardi della circ. min. lavori pubblici 12 gennaio 1995 n.
TB/1983, per la parte in cui, mediante l'interpretazione del
l'art. 32 l. 5 gennaio 1994 n. 36, differirebbe l'operatività della normativa anche per quanto attiene alle competenze re
gionali in materia di risorse idriche. (1)
Diritto. — 1. - Il conflitto di attribuzione proposto dalla re
gione Piemonte ha per oggetto la circolare del ministro dei la
vori pubblici del 12 gennaio 1995 n. TB/1983 (1. 5 gennaio 1994
n. 36 in materia di risorse idriche — attuale vigenza delle norme — t.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 — concessioni di derivazione
di acqua pubblica), ed in particolare riguarda il potere dello
Stato di differire con circolare, mediante una interpretazione dell'art. 32 1. n. 36 del 1994 citata, la operatività della normati
va anche per quanto attiene alle competenze regionali in mate
ria di risorse idriche. 2. - La difesa dello Stato ha eccepito la inammissibilità del
conflitto sotto il profilo che esso riguarderebbe una circolare
meramente interpretativa e, come tale, non idonea ad incidere
direttamente sul riparto delle competenze tra Stato e regione. 3. - Il ricorso è inammissibile per un triplice ordine di consi
derazioni, solo in parte coincidenti con la tesi dello Stato: la
prima di esse concerne il profilo del preteso contrasto tra circo
lare e contenuto normativo della 1. n. 36 del 1994; la seconda
attiene alla natura delle funzioni regionali in materia di acque
pubbliche e, quindi, alla sfera di competenza suscettibile di tu
tela attraverso conflitto di attribuzione da parte della regione; la terza, collegata alla precedente, è riferibile alla natura ogget tivamente non innovativa della circolare rispetto alle competen ze regionali costituzionalmente garantite.
3.1. - Sono anzitutto inammissibili i profili del conflitto ri
guardanti il contrasto tra interpretazione contenuta nella circo
lare e disciplina dettata dalla 1. n. 36 del 1994, in quanto l'erro
neità dell'interpretazione o dell'applicazione data in un atto am
ministrativo ad una norma di legge non può, di per sé sola, essere denunciata da una regione in sede di conflitto di attribu
zioni, potendo formare motivo del conflitto solo le violazioni
(1) La corte ritiene inammissibile il conflitto sollevato dalla regione Piemonte per tre diversi motivi: a) perché l'intervento dello Stato attra verso la circolare impugnata non si traduce in una illegittima interferen za nella sfera regionale; ti) perché, nella materia de qua, non è ravvisa bile una sfera di competenze costituzionalmente garantita alle regioni; c) perché la circolare impugnata non ha operato alcuna innovazione del sistema delle preesistenti competenze regionali in materia.
In senso analogo, per la inammissibilità, in quanto diretti contro un atto di carattere interpretativo avente come destinatari gli organi perife rici dello Stato, dei ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalle
regioni Liguria, Piemonte e Lombardia avverso la circolare 30 dicem bre 1977 n. 1995, con cui il ministro dei lavori pubblici aveva affermato la competenza statale in ordine alle opere idrauliche ed alle estrazioni di ghiaia relative a bacini idrografici interregionali, v. Corte cost. 11
luglio 1984, n. 187, Foro it., 1984, I, 2933, con nota di richiami. Sui rapporti di competenza tra lo Stato e le regioni in materia di
tutela, disciplina ed utilizzazione delle risorse idriche, v. Cass. 3 dicem bre 1992, n. 12888, id., Rep. 1992, voce Acque pubbliche, n. 93; Corte cost. 12 giugno 1991, n. 260, id., 1991, I, 2662, con nota di richiami; Trib. sup. acque 17 giugno 1989, n. 62, id., Rep. 1989, voce cit., n.
123; Corte cost. 9 giugno 1986, n. 133, id., 1986, I, 3191, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
(invasione, compressione e disconoscimento) della sfera di com
petenza regionale costituzionalmente garantita. Perché una cir
colare interpretativa di una legge possa essere denunciata in se
de di conflitto, occorre, quindi, che l'interpretazione da essa
accolta si traduca in una illegittima interferenza nella sfera re
gionale (v., per quest'ultimo profilo, la sentenza n. 153 del 1986,
Foro it., 1986, I, 2689). Nella specie, manca una manifestazione chiara di volontà dello
Stato che affermi la propria competenza e neghi quella regiona le ovvero sia intesa a sottrarre alle regioni competenze ad esse
costituzionalmente garantite, in quanto la circolare ha il dichia
rato intento di offrire un orientamento e un chiarimento in una
funzione di semplice collaborazione informativa, in una fase
temporanea e transitoria (cfr., per riferimento solo in parte ana
logo, la sentenza n. 187 del 1988, id., 1988, I, 2460) e, per di più, limitato, sul piano logico, alle modifiche ampliative del la competenza regionale delegata, collegata al nuovo procedi mento di concessione (art. 23, 3° comma, 27 e 28).
3.2. - Sotto il secondo aspetto, deve essere sottolineato che,
pur dopo il trasferimento alle regioni, operato con il d.p.r. 15
gennaio 1972 n. 8, in attuazione degli art. 117 e 118 Cost.,
delle funzioni amministrative statali in materia di acquedotti, la competenza degli organi statali in ordine alla tutela, discipli na e utilizzazione delle acque pubbliche è rimasta immutata (art. 9 del citato d.p.r. n. 8 del 1972); è stata, inoltre, confermata
la riserva allo Stato, oltre che delle funzioni concernenti la pro
grammazione nazionale generale o di settore della destinazione
delle risorse idriche, di quelle relative alla dichiarazione di pub
blicità delle acque, alla determinazione e disciplina degli usi del
le acque pubbliche, anche sotterranee, ivi comprese le funzioni
relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni... (art. 91 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616); è stata, da
ultimo, ribadita la competenza statale in ordine alla regolamen
tazione dei procedimenti amministrativi di concessione per l'ap
provvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficia le naturale o artificiale, o da acque sotterranee riconosciute pub
bliche (art. 2, 7° comma, elenco n. 4 allegato, 1. 24 dicembre
1993 n. 537). Le competenze regionali nella materia in esame sono quindi
meramente delegate (art. 90 d.p.r. n. 616 del 1977) e tali (in
relazione alla entità e rilevanza delle attribuzioni statali e al mo
do e alle finalità di conferimento delle competenze stesse, non
costituenti integrazione necessaria di quelle «proprie» della re
gione: v. sentenze n. 282 del 1992, id., 1992, I, 3432; n. 278
del 1991, id., Rep. 1991, voce Regione, n. 278, e n. 1112 del
1988, id., Rep. 1989, voce Bellezze naturali, n. 14) da non esse
re suscettibili di tutela attraverso il conflitto di attribuzione,
difettando il presupposto della esistenza di una sfera di compe
tenze costituzionalmente garantita alle regioni (sentenza n. 559
del 1988, id., Rep. 1988, voce Regione, n. 226). 3.3. - Quanto al terzo profilo, la circolare in questione non
ha operato alcuna innovazione del sistema delle preesistenti com
petenze regionali in materia. Non risulta, invero, esatto quanto
affermato dalla ricorrente in ordine alla circostanza che la cir
colare di cui si tratta avrebbe compresso le competenze ricono
sciute alle regioni dalla 1. n. 36 del 1994, condizionandole alla
previa emanazione di decreti governativi. Al riguardo, va rilevato che la legge stessa prevede il differi
mento dell'effetto abrogativo delle sole disposizioni normative
preesistenti incompatibili (da individuarsi ad opera di decreti
governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, 2° comma, 1. 23 ago
sto 1988 n. 400). Secondo il testo originario dell'art. 32, 3°
comma, 1. n. 36 del 1994, l'abrogazione sarebbe dovuta decor
rere dalla data di entrata in vigore dei decreti; mentre, in base
al testo vigente del citato art. 32, 3° comma, introdotto dal
l'art. 17 chi. 8 agosto 1994 n. 507, convertito, con modificazio
ni, nella 1. 21 ottobre 1994 n. 584, l'effetto abrogativo di cui
si tratta è rimesso, quanto al tempo di decorrenza, agli stessi
decreti, che dovranno indicarne anche i termini, implicitamente
differenziabili per necessità di attuazione e di adeguamento di
strutture e di procedure nei diversi ambiti territoriali.
Appare, dunque, chiara la volontà del legislatore di differire
l'efficacia di quelle sole norme la cui applicazione deve essere
preceduta dalla individuazione e sostituzione della precedente
disciplina specificamente incompatibile. In tale contesto normativo, la circolare impugnata non com
porta la esclusione in via generale della immediata applicabilità
Il Foro Italiano — 1996.
delle nuove disposizioni, da ritenere, invece, operative quando non vi siano preesistenti atti normativi incompatibili e che deb
bano essere individuati dai previsti decreti di cui all'art. 32, co
me, del resto, non disconosciuto dalla difesa dello Stato; ovve
ro quando l'abrogazione sia stata disposta espressamente dalle
stesse nuove norme; o quando siano fissati termini certi di ope ratività.
Né va sottaciuto che l'attuazione della 1. n. 36 del 1994, nelle
parti che non necessitavano di abrogazione della normativa pree
sistente, è già intervenuta ad opera di alcune regioni, come ri
sulta da una serie di interventi legislativi regionali conseguenzia li e di dettaglio (v., tra le altre, la 1. reg. Toscana 21 luglio 1995 n. 81).
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in rela
zione alla circolare del ministro dei lavori pubblici del 12 gen naio 1995 n. TB/1983, sollevato dalla regione Piemonte con
il ricorso in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 maggio 1996, n. 173
{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 5 giugno 1996, n. 23); Pres. Ferri, Est. Chieppa; Liotta, Fresco (Aw. Rubino); in
terv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Stipo). Ord. Cor
te conti, sez. giur. reg. sic., 1° marzo 1995 (G.U., la s.s., n. 24 del 1995).
Corte dei conti — Giudizi di responsabilità amministrativa —
Pubblica udienza — Rappresentanza processuale — Avvoca
to cassazionista — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 24; 1. 21 marzo 1953 n. 161, modificazioni al te
sto unico delle leggi sulla Corte dei conti, art. 3).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, 2° comma, l. 21 marzo 1953 n. 161, nella parte in cui
stabilisce che nei giudizi di responsabilità amministrativa lo
svolgimento della difesa in pubblica udienza davanti alla Corte
dei conti è limitata agli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, in riferimento all'art. 24, 2° com
ma, Cost. (1)
(1) Per l'affermazione secondo cui nei giudizi di responsabilita ammi
nistrativa l'avvocato non cassazionista munito di procura può regolar mente depositare atti difensivi, ma soltanto l'avvocato ammesso al pa trocinio in Corte di cassazione può però intervenire in udienza, v. Corte
conti, sez. giur. reg. sic., 23 novembre 1992, n. 258, Foro it., Rep. 1993, voce Responsabilità contabile, n. 655; sez. IV 27 gennaio 1987, n. 69992, id., Rep. 1988, voce Pensione, n. 562.
Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del
l'art. 3 1. 161/53 che prescrive il patrocinio di un avvocato cassazionista
per la sola partecipazione alle pubbliche udienze avanti la Corte dei
conti, v. Corte conti, sez. giur. reg. Sardegna, 25 giugno 1991, n. 366,
id., Rep. 1992, voce Corte dei conti, n. 76. Nel senso che nel giudizio pensionistico di guerra è inammissibile l'i
stanza di rinvio dell'udienza dibattimentale presentata dal difensore del
ricorrente non patrocinante in Cassazione in quanto la legittimazione
processuale, ove la parte sia rappresentata da un difensore, è ricono
sciuta solo ad un avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti, v. Corte
conti, sez. II, 19 marzo 1992, n. 129815, ibid., voce Pensione, n. 837.
Sulla difesa tecnica nei giudizi davanti alla Corte dei conti, v. pure Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 578, id., 1990, I, 1091, con nota di
richiami, che ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di costituzionalità dell'art. 3, 3° comma, 1. 161/53, nella
parte in cui escluderebbe la facoltà del ricorrente di farsi rappresentare da un difensore nei giudizi sui ricorsi per pensione di guerra.
In ordine a presunte discriminazioni, relativamente ai limiti previsti
per la difesa tecnica, tra avvocati italiani e avvocati cittadini comunita
ri, v. Corte cost. 28 febbraio 1996, n. 61 e 16 giugno 1995, n. 249,
id., 1996, I, 1511, con nota di richiami ed osservazioni di G. Costanti
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