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sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 giugno 2001, n. 22); Pres....

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sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 giugno 2001, n. 22); Pres. Ruperto, Est. Marini; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon, Manzi) c. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiorilli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2585/2586-2589/2590 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196824 . Accessed: 25/06/2014 03:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.96 on Wed, 25 Jun 2014 03:50:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 giugno 2001, n. 22);Pres. Ruperto, Est. Marini; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon, Manzi) c. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Fiorilli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2585/2586-2589/2590Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196824 .

Accessed: 25/06/2014 03:50

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2586

Le predette considerazioni non portano ad escludere la possi bilità di subpiani territoriali o di pianificazioni territorialmente

più ristrette, talora, più adeguate alle esigenze ed ai rischi del

territorio. Ma le esigenze di coordinamento e di integrazione,

indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate, nella unitarietà della pianificazione del

bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluri

regionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effet

tiva parità di intervento di tutte le regioni e province autonome

interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equili brata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. d), d.leg. 11 novembre 1999 n. 463 (norme di attuazione

dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in ma

teria di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di

grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribu

zione di energia elettrica), limitatamente al periodo: «Ai fini

della definizione della predetta intesa il ministero dei lavori

pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi

comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade

in bacini idrografici di rilievo nazionale»; dichiara inammissibili le altre censure relative alla questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. d), d.leg. 11 novembre 1999 n. 463, sollevate, in riferimento agli art. 11,

76 e 123 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Veneto.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 maggio 2001, n.

170 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 giugno 2001, n.

22); Pres. Ruperto, Est. Marini; Provincia autonoma di

Trento (Avv. Falcon, Manzi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiorilo).

Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito

ria giovanile —

Legge 441/98 — Qualificazione come

norme di riforma economico-sociale — Incostituzionalità

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, 16; d.leg. 16

marzo 1992 n. 266, norme di attuazione dello statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti

legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la

potestà statale di indirizzo e coordinamento, art. 4; 1. 15 di

cembre 1998 n. 441, norme per la diffusione e la valorizza

zione della imprenditoria giovanile in agricoltura, art. 1).

Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito

ria giovanile — Province di Trento e di Bolzano — Corsi

di formazione professionale — Accordi o convenzioni —

Stipula da parte del ministro per le politiche agricole —

Incostituzionalità (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art.

8, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 4; 1. 15 dicembre 1998

n. 441, art. 3).

Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito

ria giovanile — Province di Trento e di Bolzano — Conta

bilità nelle aziende agricole —

Disciplina con regolamento

governativo — Incostituzionalità (Statuto speciale Trentino

Alto Adige, art. 8, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 4; 1.

15 dicembre 1998 n. 441, art. 14).

Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito

ria giovanile — Cassa per la formazione della proprietà

contadina — Compiti

— Questione infondata di costitu

zionalità nei sensi di cui in motivazione (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266,

art. 4; 1. 15 dicembre 1998 n. 441, art. 4).

Il Foro Italiano — 2002.

Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito

ria giovanile —

Organizzazione di campagne informative — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui

in motivazione (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8,

16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 4; 1. 15 dicembre 1998 n.

441, art. 12).

È incostituzionale l'art. 1,1° comma, l. 15 dicembre 1998 n.

441, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di

riforma economico-sociale tutte le disposizioni nella legge contenute e non soltanto i principi espressi o, comunque, de

sumibili dalla medesima. (1) E incostituzionale l'art. 3, 5° comma, l. 15 dicembre 1998 n.

441, nella parte in cui prevede, con riferimento all'ambito

territoriale delle provìnce autonome di Trento e di Bolzano,

che il ministro per le politiche agricole sia autorizzato a sti

pulare, d'intesa con le regioni, accordi o convenzioni con

istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professiona li, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale fi nalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diplomali. (2)

E incostituzionale l'art. 14, 6° comma, l. 15 dicembre 1998 n.

441, nella parte in cui autorizza il governo, con riferimento ali 'ambito territoriale delle province autonome di Trento e di

Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità

di concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione

della contabilità nelle aziende agricole. (3) E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, l. 15 dicembre

1998 n. 441, nella parte in cui affida alla cassa per la forma zione della proprietà contadina il compito di realizzare pro

grammi di ricomposizione fondiaria dei terreni, in riferimento

agli art. 8, nn. 21 e 29, 16 dello statuto speciale Trentino-Alto

Adige e 4 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266. (4) E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 12 I. 15 dicembre 1998 n.

441, nella parte in cui prevede la possibilità per il ministro

per le politiche agricole di promuovere mirate campagne di

informazione per pubblicizzare in maniera idonea il conte

nuto della legge suddetta, in riferimento agli art. 8, nn. 21 e

29, 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e 4 d.leg. 16

marzo 1992 n. 266. (5)

(1-5) Nella considerazione che la materia oggetto della questione esaminata (agricoltura e formazione professionale) rientra certamente

tra le materie di competenza legislativa ed amministrativa della provin cia ricorrente, con il limite del rispetto delle norme fondamentali di ri

forma economico-sociale, la Corte costituzionale risolve la questione a

seguito dell'esame delle disposizioni impugnate teso ad individuare se

le stesse siano o meno qualificabili come norme fondamentali di rifor

ma economico-sociale. La corte afferma poi espressamente che «la presente sentenza spiega

i suoi effetti anche per quanto attiene alla provincia autonoma di Bol

zano avuto riguardo alla unicità ed identità di contenuto della normati

va che attribuisce le competenze». Per riferimenti alla giurisprudenza costituzionale che ha elaborato la

nozione di «norma fondamentale di riforma economico-sociale», v.

Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 335, Foro it., 2002, I, 335, con nota di

richiami e osservazioni di Paone; 18 novembre 2000, n. 507, id.. Rep. 2001, voce Edilizia e urbanistica, n. 164, commentata da Modugno e

Celotto, in Giur. it., 2001, 1781, e da Bin, in Regioni, 2001, 359; 30

aprile 1999, n. 147, Foro it., 1999, I, 1723, con nota di richiami, com

mentata da Cacciavillani, in Riv. amm., 1999, 273; 18 giugno 1997, n.

182, Foro it., Rep. 1997, voce Trentino-Alto Adige, n. 77; 19 marzo

1996, n. 80, id., 1996, I, 1933, con nota di richiami; 27 gennaio 1995, n. 29, ibid., 1157, con nota di richiami e osservazioni di D'Auria, commentata da Nasi, in Giur. costi!., 1995, 3677, da Sorrentino, in

Riv. amm., 1996, 257, e da Pastori e Pitruzzella, in Regioni, 1995,

1067; 27 luglio 1994, nn. 355 e 354, Foro it., 1995,1, 1 111, con nota di

richiami, le quali pure hanno dichiarato l'incostituzionalità di atti legis lativi, nella parte in cui qualificavano come norme fondamentali di ri

forma economico-sociale della repubblica le disposizioni contenute nel

medesimo decreto e non i principi da esse desumibili; 31 marzo 1994, n. HO, id., 1996,1, 1539, connota di richiami.

In ordine alla competenza della regione Trentino-Alto Adige e delle

province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, v.

Corte cost. 8 novembre 2000, n. 477, id., Rep. 2001, voce cit., n. 11, commentata da Rinaldi e Toniatti, in Regioni, 2001, 162, da Poggi, in

Giur. it., 2001, 1327, e da Morana, in Giur. costit., 2001, 175; ord. 26

ottobre 2000, n. 444, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 49; 11 dicembre

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2587 PARTE PRIMA 2588

Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento ha sollevato,

con ricorso in via principale, questione di legittimità costituzio

nale degli art. 1, 1° comma, 3, 5° comma, 4, 3° comma, 12 e 14, 6° comma, 1. 15 dicembre 1998 n. 441 (norme per la diffusione

e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), essenzialmente per violazione delle norme statutarie attributive

della competenza legislativa ed amministrativa nelle materie

interessate dalle disposizioni di legge censurate.

1.1. - Più precisamente la ricorrente, premesso di essere tito

lare di potestà normativa primaria sia in materia di agricoltura che di formazione professionale e di godere altresì in via esclu

siva delle correlate competenze amministrative, contesta la le

gittimità costituzionale dell'art. 1,1° comma, 1. n. 441 del 1998

nella parte in cui qualifica tutte le disposizioni in essa contenute

«norme fondamentali di riforma economico-sociale».

1.2. - La provincia autonoma di Trento dubita peraltro della

legittimità costituzionale anche delle ulteriori seguenti disposi zioni contenute nella stessa legge:

a) dell'art. 3, 5° comma, nella parte in cui prevede che il mi

nistro per le politiche agricole sia autorizzato a stipulare, d'inte

sa con le regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzio

ne, enti di formazione e collegi professionali, per lo svolgi mento di corsi di formazione professionale «finalizzati all'inse

rimento lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diploma

ti»;

b) dell'art. 4, 3° comma, là dove affida alla cassa per la for

mazione della proprietà contadina il compito di realizzare pro

grammi di ricomposizione fondiaria dei terreni;

c) dell'art. 12 il quale prevede la possibilità per il ministro

per le politiche agricole di promuovere «mirate campagne di in

formazione per pubblicizzare in maniera idonea» il contenuto

della legge in questione; d) dell'art. 14, 6° comma, nella parte in cui autorizza il go

verno a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di

concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione della

contabilità nelle aziende agricole. 2. - L'articolata questione è parzialmente fondata nei limiti di

seguito precisati. 2.1. - Giova premettere che il d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670

(approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) individua all'art. 8

le materie relativamente alle quali la provincia autonoma di

Trento ha potestà legislativa; fra di esse figurano, rispettiva mente ai nn. 21 e 29 dell'elencazione contenuta nella norma ci

tata, le materie dell'agricoltura e dell'addestramento e forma

zione professionale. Secondo quanto previsto dal successivo art. 16 d.p.r. n. 670

del 1972, in tali materie la provincia gode anche di potestà am

ministrativa.

Riguardo alle materie elencate nel predetto art. 8, fra le quali come detto vi sono quelle dell'agricoltura e della formazione

professionale, la potestà normativa provinciale incontra «i limiti indicati dall'art. 4» del medesimo d.p.r. n. 670 del 1972.

Conseguentemente, per quanto ora interessa, l'ente territo

riale può legiferare nelle materie in questione «con il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della

repubblica». 2.2. - Posto che talune delle disposizioni contenute nella leg

ge censurata hanno ad oggetto materie nelle quali la provincia autonoma di Trento gode

— secondo i termini costituzional

mente rilevanti dello statuto di autonomia — di potestà legisla tiva primaria e di potestà amministrativa esclusiva, e che quindi relativamente ad esse l'eventuale natura di «norma fondamen

1998, n. 398, id., 1999, I, 5, con nota di richiami e osservazioni di D.

Bellantuono, commentata da Masini, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1999, 21, da Ambrosi e Costato, in Regioni, 1999, 335, da Fioritto, in Giornale dir. ammin., 1999, 723; 1° aprile 1998, n. 84, Foro it., 1998, I, 1742, con nota di richiami.

Sulla competenza degli stessi enti in materia di formazione profes sionale, v. Corte cost. 14 dicembre 2001, n. 406, id., 2002, I, 1300, con nota di richiami; 15 luglio 1993, n. 316, id., Rep. 1993, voce cit., n. 11; 27 luglio 1992, n. 366, id., Rep. 1992, voce Parchi nazionali, n. 28; 18

luglio 1991, n. 360, id., Rep. 1991, voce Sport, n. 15; 2 maggio 1991, n. 191, id., 1992, 1, 7, con nota di richiami; 26 luglio 1988, n. 886, id., 1988, I, 3168, con nota di richiami; 15 luglio 1986, n. 195, id., 1987, I, 354, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 2002.

tale di riforma economico-sociale della repubblica», opererebbe come limite all'esercizio delle ricordate potestà, si pone come

logicamente prioritario lo scrutinio di legittimità costituzionale

dell'art. 1,1° comma, 1. n. 441 del 1998, che ha qualificato tutte

le disposizioni in essa contenute «norme fondamentali di rifor

ma economico-sociale».

3. - Già in passato questa corte ha avuto modo di precisare i

criteri di individuazione della nozione di «norma fondamentale

di riforma economico-sociale».

3.1. - E stato così ripetutamente escluso qualsiasi rilievo deci

sivo alla autoqualificazione operata dal legislatore, occorrendo,

invece, far riferimento alla obiettiva natura della norma in di

scussione (cfr. sentenze n. 355 del 1994, Foro it., 1995,1, 1111, en. 151 del 1986, id., 1986, I, 2690). E si è altresì evidenziata l'esigenza di unità delle scelte politiche fondamentali della re

pubblica, esigenza a difesa della quale è appunto posto il limite

alla potestà normativa regionale o, come nel caso, provinciale. Atteso l'evidente vincolo che in tale modo potrebbe essere

posto alla concreta esplicazione della potestà normativa locale,

questa corte ha costantemente affermato che non qualsiasi mo

difica legislativa merita di essere definita di «riforma economi

co-sociale», spettando, invece, tale qualità solo a quelle norme

che corrispondono a scelte di «incisiva innovatività» in settori

qualificanti la vita sociale del paese e, in particolare, a quelle che mirano a strutturare tali settori attraverso istituzioni che, per la natura degli interessi che coinvolgono, non possono che vale

re sull'intero territorio nazionale.

Peraltro non tutte le disposizioni contenute in una legge di ri

forma hanno il carattere di «norma fondamentale», dovendo

questo essere riconosciuto esclusivamente ai principi fonda

mentali enunciati o, comunque, desumibili (cfr., fra le ultime, le

sentenze n. 477 del 2000, id., Rep. 2001, voce Trentino-Alto

Adige, n. 11, e n. 482 del 1995, id., Rep. 1995, voce Opere pub

bliche, n. 121), ovvero a quelle disposizioni che siano legate ai

principi fondamentali da un vincolo di coessenzialità o di neces

saria integrazione (cfr. sentenza n. 323 del 1998, id., 1998, 1,

2614). 3.2. - Nel presente caso il legislatore ha, invece, generica

mente definito «norme fondamentali» non solamente i principi

espressi nella legge censurata, ma tutte le disposizioni nella me

desima contenute.

3.3. - Sotto tale profilo emerge l'illegittimità costituzionale

dell'art. 1,1° comma, 1. n. 441 del 1998 nella parte in cui quali fica «norme fondamentali di riforma economico-sociale» tutte le

disposizioni in essa contenute e non soltanto i principi espressi o, comunque, desumibili dalla medesima.

4. - La dichiarazione di fondatezza della questione nei limiti

precisati comporta la verifica dei diversi profili di incostituzio

nalità denunziati riguardo alle altre norme dalla provincia ricor

rente.

5. - Quanto all'art. 3, 5° comma, 1. n. 441 del 1998, è indub

bio che il suo contenuto vada ad incidere su di una competenza normativa esclusiva della provincia autonoma di Trento.

5.1. - Infatti dispone l'art. 8, nn. 21 e 29, dello statuto spe ciale della regione Trentino-Alto Adige che la provincia auto

noma di Trento ha la potestà di emanare norme legislative, fra le

altre, anche in materia di agricoltura e di formazione professio nale e certamente la norma censurata, nel prevedere che il mini

stro per le politiche agricole sia autorizzato a stipulare, d'intesa

con le regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, per lo svolgimento di

corsi di formazione professionale «finalizzati all'inserimento

lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diplomati», tratta

specificamente della formazione professionale in agricoltura. Né può ritenersi che la norma sia espressiva di un principio

fondamentale contenuto nella legge ovvero che sia legata ad es

so da un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione,

essendo, invece, una norma di dettaglio e di mera attuazione.

5.2. - Di essa deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui va, appunto, a ledere l'ambito di

competenza legislativa esclusiva propria della provincia auto noma di Trento, con particolare riguardo alle attribuzioni pro vinciali in materia di formazione professionale.

6. - Diversamente il discorso si atteggia in ordine alla censura

mossa all'art. 4, 3° comma, 1. n. 441 del 1998.

6.1. - In questo caso, infatti, la norma impugnata non va a

collidere con alcuna competenza della ricorrente, dovendo esse

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2589 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2590

re interpretata nel senso che con essa si è esclusivamente inteso

ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della cassa per la formazione della proprietà contadina: rilevare, tramite atti po sti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una

volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analo

go regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi

determinati requisiti professionali e di età.

7. - Una corretta interpretazione della legge vale ad escludere

la fondatezza anche della censura d'incostituzionalità mossa nei

confronti dell'art. 12 1. n. 441 del 1998.

7.1. - Infatti, dovendo essere privilegiata fra le interpretazioni

possibili di una norma quella conforme a Costituzione, ritiene la

corte che la disposizione in questione vada intesa, in piena con

formità peraltro con il principio di leale collaborazione che deve

informare di sé i rapporti fra Stato ed enti autonomi, nel senso

che gli organi dell'amministrazione centrale, nello svolgere an

che a livello locale l'opera di divulgazione dei contenuti della 1.

n. 441 del 1998, non debbano trascurare, tenendone anzi espres samente conto, le competenze locali in materia.

8. - Questione fondata è, viceversa, quella avente ad oggetto 11 6° comma dell'art. 14 della legge in discussione.

8.1. - Dispone, infatti, la norma citata che il governo è auto

rizzato a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di

concessione delle agevolazioni connesse all'introduzione della

contabilità nelle aziende agricole. 8.2. - Ritiene la corte che l'intervento governativo in sostanza

consiste nella erogazione, in attuazione di quanto previsto dal

regolamento del consiglio della Comunità europea 950/97 del

20 maggio 1997, di un benefìcio in favore di quanti fra i giovani

agricoltori abbiano introdotto la contabilità nell'azienda da loro

condotta.

In tal senso esso certamente va ad incidere su di un'autonoma

competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto

previsto sia dall'art. 16 dello statuto della regione Trentino-Alto

Adige che dall'art. 4 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266 (norme di at

tuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige con

cernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e

provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordina

mento), il quale espressamente vieta l'attribuzione agli organi statali di funzioni amministrative, diverse da quelle già a questi

spettanti secondo lo statuto di autonomia, in materie di compe tenza propria della provincia autonoma.

8.3. - Posto, quindi, che la norma esaminata interferisce con

l'ambito di autonomia amministrativa statutariamente rimessa

alla competenza esclusiva della provincia autonoma di Trento, così ledendone le prerogative, senza caratterizzarsi per essere

«norma fondamentale di riforma economico-sociale», di essa

deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.

9. - La presente sentenza spiega i suoi effetti anche per

quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano avuto riguar do alla unicità ed identità di contenuto della normativa che at

tribuisce le competenze. Per questi motivi, la Corte costituzionale:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. 15 dicembre 1998 n. 441 (norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura):

a) art. 1, 1° comma, nella parte in cui dispone che costitui

scono norme fondamentali di riforma economico-sociale le di

sposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli princi

pi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili;

b) art. 3, 5° comma, nella parte in cui autorizza, con riferi

mento all'ambito territoriale delle province autonome di Trento

e di Bolzano, il ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le regioni, accordi o convenzioni con istituti di

istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo

svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani

agricoltori;

c) art. 14, 6° comma, nella parte in cui autorizza il governo, con riferimento all'ambito territoriale delle province autonome

di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti pre visti dall'art. 13 del regolamento del consiglio della Comunità

europea 950/97 del 20 maggio 1997; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale degli art. 4, 3° comma, e

12 1. n. 441 del 1998.

Il Foro Italiano — 2002.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 ago sto 2002, n. 12650; Pres. Saggio, Est. Panebianco, P.M. Rus

so (conci, conf.); Grippi e altri (Avv. Calandra) c. Comune

di Borgetto (Avv. Beninati). Conferma App. Palermo 8 mag

gio 2000.

CORTE DI CASSAZIONE;

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione ap

propriativa — Risarcimento del danno — Prescrizione —

Decorrenza (Cod. civ., art. 2947; d.l. 11 luglio 1992 n.

333, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, art. 5 bis; 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333; 1. 23 dicembre

1996 n. 662, misure di razionalizzazione della finanza pubbli ca, art. 3, comma 65).

Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione tem

poranea —

Proroga — Provvedimento amministrativo —

Necessità (L. 29 luglio 1980 n. 385, norme provvisorie sulla

indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modifi

cazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977 n. 10, 5

agosto 1978 n. 457 e 15 febbraio 1980 n. 25, art. 5).

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarci

mento danni da occupazione appropriativa decorre dalla

scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pub blica utilità, pur se intervenuto ali 'interno del più ampio ter

mine dell 'occupazione di urgenza. ( 1 ) La proroga dell'occupazione d'urgenza, prevista dalla l. n. 385

del 1980, necessita di apposito provvedimento amministrati

vo. (2)

(1) La vicenda che fa da sfondo alla pronuncia in epigrafe conferma il meccanismo perverso della prescrizione del diritto al risarcimento da

occupazione appropriativa ove, per vizi del procedimento imputabili all'amministrazione, l'illegittimità dell'occupazione venga fatta risalire ad epoca più remota, con il risultato di rendere vana l'aspettativa del

proprietario al risarcimento, mentre l'amministrazione finisce per trarre

vantaggio dal proprio errore. Nella vicenda, per certi aspetti analoga, di cui a Cass. 4 marzo 1997, n. 1907, Foro it., 1997, 1, 721, l'inefficacia ab origine della dichiarazione di pubblica utilità per mancata indica zione dei termini di inizio e compimento dell'opera pubblica e della

procedura espropriativa, faceva sì che, configurandosi un illecito per manente, non si ponesse questione di prescrizione del diritto; nella fat

tispecie di cui alla pronuncia che si riporta, diversamente, l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità è sopravvenuta, ma, evidente

mente, l'opera era stata realizzata prima della scadenza. Sulla permanenza dell'illecito, ove la dichiarazione di pubblica uti

lità manchi, sia stata annullata, o sia comunque inefficace, Cass. 18 febbraio 2000, n. 1814, id., 2000, 1, 1857, con nota di Salvago, e, in

seguito, Cass. 30 gennaio 2001, n. 1266, id.. Rep. 2001, voce Espro priazione perp.i., n. 327; 28 marzo 2001, n. 4451, ibid., n. 328; 12 di cembre 2001, n. 15710, ibid., n. 353.

Sulla questione dell'eventuale possibilità per il giudice di ritenere d'ufficio verificata un'ipotesi di occupazione usurpativa, v. Conti,

Rapporti tra occupazione usurpativa ed appropriativa. Una decisione controversa della Cassazione, in Corriere giur., 2002, 519.

Sulla limitazione della durata dell'occupazione entro i più ristretti termini della dichiarazione di pubblica utilità, con irrilevanza di even tuali proroghe dell'occupazione, Cass. 17 luglio 2001, n. 9700, Foro it..

Rep. 2001, voce cit., n. 103; 5 aprile 2001, n. 5048, ibid., n. 102; 22 marzo 2001, n. 4088, ibid., n. 304; 9 febbraio 2001, n. 1836, ibid., n.

101; 4 settembre 1999, n. 9384, id., Rep. 2000, voce cit., n. 372. Sull'inidoneità della proroga dei termini di inizio e ultimazione dei

lavori, a prolungare la durata dell'occupazione, Cass. 23 aprile 2002, n.

5904, id., Mass., 431. La pronuncia non fa alcun cenno della problematica che si agita in

torno all'istituto dell'occupazione appropriativa ed alle perplessità che hanno seguito le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in data 30 maggio 2000, nei casi Soc. Belvedere alberghiera e Carbonara e Ventura, id., 2001, IV, 233, con nota di Sabato. Su tali questioni, v., di seguito, la nota di S. Benini.

(2) La proroga delle occupazioni di urgenza, disposta dalla 1. 29 lu

glio 1980 n. 385 (come quelle di cui al d.l. 28 luglio 1981 n. 396, con vertito in 1. 25 settembre 1981 n. 535, al d.l. 29 maggio 1982 n. 298, convertito in 1. 29 luglio 1982 n. 481, ed alla 1. 23 dicembre 1982 n.

943), interviene in via generale e astratta sul termine massimo (quin

quennale) di durata delle occupazioni d'urgenza, fissato dall'art. 20 1.

22 ottobre 1971 n. 865, conferendo il potere di prorogarlo entro i limiti

temporali previsti dalla stessa. Diversamente, le proroghe disposte da

leggi successive (dal d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, convertito dalla 1. 1°

marzo 1985 n. 42, dal d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, convertito dalla 1. 29 febbraio 1988 n. 47, e dalla 1. 20 maggio 1991 n. 158), incidono in

modo diretto e immediato sulle scadenze dei periodi di proroga con

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