sentenza 31 maggio 2001, n. 170 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 giugno 2001, n. 22);Pres. Ruperto, Est. Marini; Provincia autonoma di Trento (Avv. Falcon, Manzi) c. Pres. cons.ministri (Avv. dello Stato Fiorilli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2585/2586-2589/2590Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196824 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2586
Le predette considerazioni non portano ad escludere la possi bilità di subpiani territoriali o di pianificazioni territorialmente
più ristrette, talora, più adeguate alle esigenze ed ai rischi del
territorio. Ma le esigenze di coordinamento e di integrazione,
indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate, nella unitarietà della pianificazione del
bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluri
regionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effet
tiva parità di intervento di tutte le regioni e province autonome
interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equili brata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. d), d.leg. 11 novembre 1999 n. 463 (norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in ma
teria di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di
grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribu
zione di energia elettrica), limitatamente al periodo: «Ai fini
della definizione della predetta intesa il ministero dei lavori
pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi
comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade
in bacini idrografici di rilievo nazionale»; dichiara inammissibili le altre censure relative alla questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2, 1° comma, lett. d), d.leg. 11 novembre 1999 n. 463, sollevate, in riferimento agli art. 11,
76 e 123 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Veneto.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 31 maggio 2001, n.
170 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 giugno 2001, n.
22); Pres. Ruperto, Est. Marini; Provincia autonoma di
Trento (Avv. Falcon, Manzi) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiorilo).
Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito
ria giovanile —
Legge 441/98 — Qualificazione come
norme di riforma economico-sociale — Incostituzionalità
(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, 16; d.leg. 16
marzo 1992 n. 266, norme di attuazione dello statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la
potestà statale di indirizzo e coordinamento, art. 4; 1. 15 di
cembre 1998 n. 441, norme per la diffusione e la valorizza
zione della imprenditoria giovanile in agricoltura, art. 1).
Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito
ria giovanile — Province di Trento e di Bolzano — Corsi
di formazione professionale — Accordi o convenzioni —
Stipula da parte del ministro per le politiche agricole —
Incostituzionalità (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art.
8, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 4; 1. 15 dicembre 1998
n. 441, art. 3).
Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito
ria giovanile — Province di Trento e di Bolzano — Conta
bilità nelle aziende agricole —
Disciplina con regolamento
governativo — Incostituzionalità (Statuto speciale Trentino
Alto Adige, art. 8, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 4; 1.
15 dicembre 1998 n. 441, art. 14).
Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito
ria giovanile — Cassa per la formazione della proprietà
contadina — Compiti
— Questione infondata di costitu
zionalità nei sensi di cui in motivazione (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8, 16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266,
art. 4; 1. 15 dicembre 1998 n. 441, art. 4).
Il Foro Italiano — 2002.
Agricoltura — Diffusione e valorizzazione dell'imprendito
ria giovanile —
Organizzazione di campagne informative — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui
in motivazione (Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 8,
16; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, art. 4; 1. 15 dicembre 1998 n.
441, art. 12).
È incostituzionale l'art. 1,1° comma, l. 15 dicembre 1998 n.
441, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di
riforma economico-sociale tutte le disposizioni nella legge contenute e non soltanto i principi espressi o, comunque, de
sumibili dalla medesima. (1) E incostituzionale l'art. 3, 5° comma, l. 15 dicembre 1998 n.
441, nella parte in cui prevede, con riferimento all'ambito
territoriale delle provìnce autonome di Trento e di Bolzano,
che il ministro per le politiche agricole sia autorizzato a sti
pulare, d'intesa con le regioni, accordi o convenzioni con
istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professiona li, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale fi nalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diplomali. (2)
E incostituzionale l'art. 14, 6° comma, l. 15 dicembre 1998 n.
441, nella parte in cui autorizza il governo, con riferimento ali 'ambito territoriale delle province autonome di Trento e di
Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità
di concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione
della contabilità nelle aziende agricole. (3) E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 4, 3° comma, l. 15 dicembre
1998 n. 441, nella parte in cui affida alla cassa per la forma zione della proprietà contadina il compito di realizzare pro
grammi di ricomposizione fondiaria dei terreni, in riferimento
agli art. 8, nn. 21 e 29, 16 dello statuto speciale Trentino-Alto
Adige e 4 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266. (4) E infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 12 I. 15 dicembre 1998 n.
441, nella parte in cui prevede la possibilità per il ministro
per le politiche agricole di promuovere mirate campagne di
informazione per pubblicizzare in maniera idonea il conte
nuto della legge suddetta, in riferimento agli art. 8, nn. 21 e
29, 16 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e 4 d.leg. 16
marzo 1992 n. 266. (5)
(1-5) Nella considerazione che la materia oggetto della questione esaminata (agricoltura e formazione professionale) rientra certamente
tra le materie di competenza legislativa ed amministrativa della provin cia ricorrente, con il limite del rispetto delle norme fondamentali di ri
forma economico-sociale, la Corte costituzionale risolve la questione a
seguito dell'esame delle disposizioni impugnate teso ad individuare se
le stesse siano o meno qualificabili come norme fondamentali di rifor
ma economico-sociale. La corte afferma poi espressamente che «la presente sentenza spiega
i suoi effetti anche per quanto attiene alla provincia autonoma di Bol
zano avuto riguardo alla unicità ed identità di contenuto della normati
va che attribuisce le competenze». Per riferimenti alla giurisprudenza costituzionale che ha elaborato la
nozione di «norma fondamentale di riforma economico-sociale», v.
Corte cost. 19 ottobre 2001, n. 335, Foro it., 2002, I, 335, con nota di
richiami e osservazioni di Paone; 18 novembre 2000, n. 507, id.. Rep. 2001, voce Edilizia e urbanistica, n. 164, commentata da Modugno e
Celotto, in Giur. it., 2001, 1781, e da Bin, in Regioni, 2001, 359; 30
aprile 1999, n. 147, Foro it., 1999, I, 1723, con nota di richiami, com
mentata da Cacciavillani, in Riv. amm., 1999, 273; 18 giugno 1997, n.
182, Foro it., Rep. 1997, voce Trentino-Alto Adige, n. 77; 19 marzo
1996, n. 80, id., 1996, I, 1933, con nota di richiami; 27 gennaio 1995, n. 29, ibid., 1157, con nota di richiami e osservazioni di D'Auria, commentata da Nasi, in Giur. costi!., 1995, 3677, da Sorrentino, in
Riv. amm., 1996, 257, e da Pastori e Pitruzzella, in Regioni, 1995,
1067; 27 luglio 1994, nn. 355 e 354, Foro it., 1995,1, 1 111, con nota di
richiami, le quali pure hanno dichiarato l'incostituzionalità di atti legis lativi, nella parte in cui qualificavano come norme fondamentali di ri
forma economico-sociale della repubblica le disposizioni contenute nel
medesimo decreto e non i principi da esse desumibili; 31 marzo 1994, n. HO, id., 1996,1, 1539, connota di richiami.
In ordine alla competenza della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura, v.
Corte cost. 8 novembre 2000, n. 477, id., Rep. 2001, voce cit., n. 11, commentata da Rinaldi e Toniatti, in Regioni, 2001, 162, da Poggi, in
Giur. it., 2001, 1327, e da Morana, in Giur. costit., 2001, 175; ord. 26
ottobre 2000, n. 444, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 49; 11 dicembre
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2587 PARTE PRIMA 2588
Diritto. — 1. - La provincia autonoma di Trento ha sollevato,
con ricorso in via principale, questione di legittimità costituzio
nale degli art. 1, 1° comma, 3, 5° comma, 4, 3° comma, 12 e 14, 6° comma, 1. 15 dicembre 1998 n. 441 (norme per la diffusione
e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), essenzialmente per violazione delle norme statutarie attributive
della competenza legislativa ed amministrativa nelle materie
interessate dalle disposizioni di legge censurate.
1.1. - Più precisamente la ricorrente, premesso di essere tito
lare di potestà normativa primaria sia in materia di agricoltura che di formazione professionale e di godere altresì in via esclu
siva delle correlate competenze amministrative, contesta la le
gittimità costituzionale dell'art. 1,1° comma, 1. n. 441 del 1998
nella parte in cui qualifica tutte le disposizioni in essa contenute
«norme fondamentali di riforma economico-sociale».
1.2. - La provincia autonoma di Trento dubita peraltro della
legittimità costituzionale anche delle ulteriori seguenti disposi zioni contenute nella stessa legge:
a) dell'art. 3, 5° comma, nella parte in cui prevede che il mi
nistro per le politiche agricole sia autorizzato a stipulare, d'inte
sa con le regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzio
ne, enti di formazione e collegi professionali, per lo svolgi mento di corsi di formazione professionale «finalizzati all'inse
rimento lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diploma
ti»;
b) dell'art. 4, 3° comma, là dove affida alla cassa per la for
mazione della proprietà contadina il compito di realizzare pro
grammi di ricomposizione fondiaria dei terreni;
c) dell'art. 12 il quale prevede la possibilità per il ministro
per le politiche agricole di promuovere «mirate campagne di in
formazione per pubblicizzare in maniera idonea» il contenuto
della legge in questione; d) dell'art. 14, 6° comma, nella parte in cui autorizza il go
verno a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di
concessione delle agevolazioni connesse alla introduzione della
contabilità nelle aziende agricole. 2. - L'articolata questione è parzialmente fondata nei limiti di
seguito precisati. 2.1. - Giova premettere che il d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670
(approvazione del t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) individua all'art. 8
le materie relativamente alle quali la provincia autonoma di
Trento ha potestà legislativa; fra di esse figurano, rispettiva mente ai nn. 21 e 29 dell'elencazione contenuta nella norma ci
tata, le materie dell'agricoltura e dell'addestramento e forma
zione professionale. Secondo quanto previsto dal successivo art. 16 d.p.r. n. 670
del 1972, in tali materie la provincia gode anche di potestà am
ministrativa.
Riguardo alle materie elencate nel predetto art. 8, fra le quali come detto vi sono quelle dell'agricoltura e della formazione
professionale, la potestà normativa provinciale incontra «i limiti indicati dall'art. 4» del medesimo d.p.r. n. 670 del 1972.
Conseguentemente, per quanto ora interessa, l'ente territo
riale può legiferare nelle materie in questione «con il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della
repubblica». 2.2. - Posto che talune delle disposizioni contenute nella leg
ge censurata hanno ad oggetto materie nelle quali la provincia autonoma di Trento gode
— secondo i termini costituzional
mente rilevanti dello statuto di autonomia — di potestà legisla tiva primaria e di potestà amministrativa esclusiva, e che quindi relativamente ad esse l'eventuale natura di «norma fondamen
1998, n. 398, id., 1999, I, 5, con nota di richiami e osservazioni di D.
Bellantuono, commentata da Masini, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1999, 21, da Ambrosi e Costato, in Regioni, 1999, 335, da Fioritto, in Giornale dir. ammin., 1999, 723; 1° aprile 1998, n. 84, Foro it., 1998, I, 1742, con nota di richiami.
Sulla competenza degli stessi enti in materia di formazione profes sionale, v. Corte cost. 14 dicembre 2001, n. 406, id., 2002, I, 1300, con nota di richiami; 15 luglio 1993, n. 316, id., Rep. 1993, voce cit., n. 11; 27 luglio 1992, n. 366, id., Rep. 1992, voce Parchi nazionali, n. 28; 18
luglio 1991, n. 360, id., Rep. 1991, voce Sport, n. 15; 2 maggio 1991, n. 191, id., 1992, 1, 7, con nota di richiami; 26 luglio 1988, n. 886, id., 1988, I, 3168, con nota di richiami; 15 luglio 1986, n. 195, id., 1987, I, 354, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2002.
tale di riforma economico-sociale della repubblica», opererebbe come limite all'esercizio delle ricordate potestà, si pone come
logicamente prioritario lo scrutinio di legittimità costituzionale
dell'art. 1,1° comma, 1. n. 441 del 1998, che ha qualificato tutte
le disposizioni in essa contenute «norme fondamentali di rifor
ma economico-sociale».
3. - Già in passato questa corte ha avuto modo di precisare i
criteri di individuazione della nozione di «norma fondamentale
di riforma economico-sociale».
3.1. - E stato così ripetutamente escluso qualsiasi rilievo deci
sivo alla autoqualificazione operata dal legislatore, occorrendo,
invece, far riferimento alla obiettiva natura della norma in di
scussione (cfr. sentenze n. 355 del 1994, Foro it., 1995,1, 1111, en. 151 del 1986, id., 1986, I, 2690). E si è altresì evidenziata l'esigenza di unità delle scelte politiche fondamentali della re
pubblica, esigenza a difesa della quale è appunto posto il limite
alla potestà normativa regionale o, come nel caso, provinciale. Atteso l'evidente vincolo che in tale modo potrebbe essere
posto alla concreta esplicazione della potestà normativa locale,
questa corte ha costantemente affermato che non qualsiasi mo
difica legislativa merita di essere definita di «riforma economi
co-sociale», spettando, invece, tale qualità solo a quelle norme
che corrispondono a scelte di «incisiva innovatività» in settori
qualificanti la vita sociale del paese e, in particolare, a quelle che mirano a strutturare tali settori attraverso istituzioni che, per la natura degli interessi che coinvolgono, non possono che vale
re sull'intero territorio nazionale.
Peraltro non tutte le disposizioni contenute in una legge di ri
forma hanno il carattere di «norma fondamentale», dovendo
questo essere riconosciuto esclusivamente ai principi fonda
mentali enunciati o, comunque, desumibili (cfr., fra le ultime, le
sentenze n. 477 del 2000, id., Rep. 2001, voce Trentino-Alto
Adige, n. 11, e n. 482 del 1995, id., Rep. 1995, voce Opere pub
bliche, n. 121), ovvero a quelle disposizioni che siano legate ai
principi fondamentali da un vincolo di coessenzialità o di neces
saria integrazione (cfr. sentenza n. 323 del 1998, id., 1998, 1,
2614). 3.2. - Nel presente caso il legislatore ha, invece, generica
mente definito «norme fondamentali» non solamente i principi
espressi nella legge censurata, ma tutte le disposizioni nella me
desima contenute.
3.3. - Sotto tale profilo emerge l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1,1° comma, 1. n. 441 del 1998 nella parte in cui quali fica «norme fondamentali di riforma economico-sociale» tutte le
disposizioni in essa contenute e non soltanto i principi espressi o, comunque, desumibili dalla medesima.
4. - La dichiarazione di fondatezza della questione nei limiti
precisati comporta la verifica dei diversi profili di incostituzio
nalità denunziati riguardo alle altre norme dalla provincia ricor
rente.
5. - Quanto all'art. 3, 5° comma, 1. n. 441 del 1998, è indub
bio che il suo contenuto vada ad incidere su di una competenza normativa esclusiva della provincia autonoma di Trento.
5.1. - Infatti dispone l'art. 8, nn. 21 e 29, dello statuto spe ciale della regione Trentino-Alto Adige che la provincia auto
noma di Trento ha la potestà di emanare norme legislative, fra le
altre, anche in materia di agricoltura e di formazione professio nale e certamente la norma censurata, nel prevedere che il mini
stro per le politiche agricole sia autorizzato a stipulare, d'intesa
con le regioni, accordi o convenzioni con istituti di istruzione, enti di formazione e collegi professionali, per lo svolgimento di
corsi di formazione professionale «finalizzati all'inserimento
lavorativo in agricoltura di giovani laureati o diplomati», tratta
specificamente della formazione professionale in agricoltura. Né può ritenersi che la norma sia espressiva di un principio
fondamentale contenuto nella legge ovvero che sia legata ad es
so da un rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione,
essendo, invece, una norma di dettaglio e di mera attuazione.
5.2. - Di essa deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale nella parte in cui va, appunto, a ledere l'ambito di
competenza legislativa esclusiva propria della provincia auto noma di Trento, con particolare riguardo alle attribuzioni pro vinciali in materia di formazione professionale.
6. - Diversamente il discorso si atteggia in ordine alla censura
mossa all'art. 4, 3° comma, 1. n. 441 del 1998.
6.1. - In questo caso, infatti, la norma impugnata non va a
collidere con alcuna competenza della ricorrente, dovendo esse
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2589 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2590
re interpretata nel senso che con essa si è esclusivamente inteso
ribadire, specificandolo, il compito istituzionale della cassa per la formazione della proprietà contadina: rilevare, tramite atti po sti in essere in regime di diritto privato, terreni da destinare, una
volta disponibili, alla rivendita, sempre attraverso atti di analo
go regime, in particolare in favore di giovani agricoltori aventi
determinati requisiti professionali e di età.
7. - Una corretta interpretazione della legge vale ad escludere
la fondatezza anche della censura d'incostituzionalità mossa nei
confronti dell'art. 12 1. n. 441 del 1998.
7.1. - Infatti, dovendo essere privilegiata fra le interpretazioni
possibili di una norma quella conforme a Costituzione, ritiene la
corte che la disposizione in questione vada intesa, in piena con
formità peraltro con il principio di leale collaborazione che deve
informare di sé i rapporti fra Stato ed enti autonomi, nel senso
che gli organi dell'amministrazione centrale, nello svolgere an
che a livello locale l'opera di divulgazione dei contenuti della 1.
n. 441 del 1998, non debbano trascurare, tenendone anzi espres samente conto, le competenze locali in materia.
8. - Questione fondata è, viceversa, quella avente ad oggetto 11 6° comma dell'art. 14 della legge in discussione.
8.1. - Dispone, infatti, la norma citata che il governo è auto
rizzato a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di
concessione delle agevolazioni connesse all'introduzione della
contabilità nelle aziende agricole. 8.2. - Ritiene la corte che l'intervento governativo in sostanza
consiste nella erogazione, in attuazione di quanto previsto dal
regolamento del consiglio della Comunità europea 950/97 del
20 maggio 1997, di un benefìcio in favore di quanti fra i giovani
agricoltori abbiano introdotto la contabilità nell'azienda da loro
condotta.
In tal senso esso certamente va ad incidere su di un'autonoma
competenza amministrativa provinciale, in violazione di quanto
previsto sia dall'art. 16 dello statuto della regione Trentino-Alto
Adige che dall'art. 4 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266 (norme di at
tuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige con
cernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e
provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordina
mento), il quale espressamente vieta l'attribuzione agli organi statali di funzioni amministrative, diverse da quelle già a questi
spettanti secondo lo statuto di autonomia, in materie di compe tenza propria della provincia autonoma.
8.3. - Posto, quindi, che la norma esaminata interferisce con
l'ambito di autonomia amministrativa statutariamente rimessa
alla competenza esclusiva della provincia autonoma di Trento, così ledendone le prerogative, senza caratterizzarsi per essere
«norma fondamentale di riforma economico-sociale», di essa
deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale.
9. - La presente sentenza spiega i suoi effetti anche per
quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano avuto riguar do alla unicità ed identità di contenuto della normativa che at
tribuisce le competenze. Per questi motivi, la Corte costituzionale:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale delle seguenti dispo sizioni della 1. 15 dicembre 1998 n. 441 (norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura):
a) art. 1, 1° comma, nella parte in cui dispone che costitui
scono norme fondamentali di riforma economico-sociale le di
sposizioni contenute nella legge medesima anziché i soli princi
pi in essa contenuti o, comunque, da essa desumibili;
b) art. 3, 5° comma, nella parte in cui autorizza, con riferi
mento all'ambito territoriale delle province autonome di Trento
e di Bolzano, il ministro per le politiche agricole a stipulare, d'intesa con le regioni, accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, enti di formazione e collegi professionali, volti allo
svolgimento di corsi per la formazione professionale dei giovani
agricoltori;
c) art. 14, 6° comma, nella parte in cui autorizza il governo, con riferimento all'ambito territoriale delle province autonome
di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio regolamento, le modalità di concessione ai giovani agricoltori degli aiuti pre visti dall'art. 13 del regolamento del consiglio della Comunità
europea 950/97 del 20 maggio 1997; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale degli art. 4, 3° comma, e
12 1. n. 441 del 1998.
Il Foro Italiano — 2002.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 ago sto 2002, n. 12650; Pres. Saggio, Est. Panebianco, P.M. Rus
so (conci, conf.); Grippi e altri (Avv. Calandra) c. Comune
di Borgetto (Avv. Beninati). Conferma App. Palermo 8 mag
gio 2000.
CORTE DI CASSAZIONE;
Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione ap
propriativa — Risarcimento del danno — Prescrizione —
Decorrenza (Cod. civ., art. 2947; d.l. 11 luglio 1992 n.
333, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, art. 5 bis; 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 11 luglio 1992 n. 333; 1. 23 dicembre
1996 n. 662, misure di razionalizzazione della finanza pubbli ca, art. 3, comma 65).
Espropriazione per pubblico interesse — Occupazione tem
poranea —
Proroga — Provvedimento amministrativo —
Necessità (L. 29 luglio 1980 n. 385, norme provvisorie sulla
indennità di espropriazione di aree edificabili nonché modifi
cazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977 n. 10, 5
agosto 1978 n. 457 e 15 febbraio 1980 n. 25, art. 5).
Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarci
mento danni da occupazione appropriativa decorre dalla
scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pub blica utilità, pur se intervenuto ali 'interno del più ampio ter
mine dell 'occupazione di urgenza. ( 1 ) La proroga dell'occupazione d'urgenza, prevista dalla l. n. 385
del 1980, necessita di apposito provvedimento amministrati
vo. (2)
(1) La vicenda che fa da sfondo alla pronuncia in epigrafe conferma il meccanismo perverso della prescrizione del diritto al risarcimento da
occupazione appropriativa ove, per vizi del procedimento imputabili all'amministrazione, l'illegittimità dell'occupazione venga fatta risalire ad epoca più remota, con il risultato di rendere vana l'aspettativa del
proprietario al risarcimento, mentre l'amministrazione finisce per trarre
vantaggio dal proprio errore. Nella vicenda, per certi aspetti analoga, di cui a Cass. 4 marzo 1997, n. 1907, Foro it., 1997, 1, 721, l'inefficacia ab origine della dichiarazione di pubblica utilità per mancata indica zione dei termini di inizio e compimento dell'opera pubblica e della
procedura espropriativa, faceva sì che, configurandosi un illecito per manente, non si ponesse questione di prescrizione del diritto; nella fat
tispecie di cui alla pronuncia che si riporta, diversamente, l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità è sopravvenuta, ma, evidente
mente, l'opera era stata realizzata prima della scadenza. Sulla permanenza dell'illecito, ove la dichiarazione di pubblica uti
lità manchi, sia stata annullata, o sia comunque inefficace, Cass. 18 febbraio 2000, n. 1814, id., 2000, 1, 1857, con nota di Salvago, e, in
seguito, Cass. 30 gennaio 2001, n. 1266, id.. Rep. 2001, voce Espro priazione perp.i., n. 327; 28 marzo 2001, n. 4451, ibid., n. 328; 12 di cembre 2001, n. 15710, ibid., n. 353.
Sulla questione dell'eventuale possibilità per il giudice di ritenere d'ufficio verificata un'ipotesi di occupazione usurpativa, v. Conti,
Rapporti tra occupazione usurpativa ed appropriativa. Una decisione controversa della Cassazione, in Corriere giur., 2002, 519.
Sulla limitazione della durata dell'occupazione entro i più ristretti termini della dichiarazione di pubblica utilità, con irrilevanza di even tuali proroghe dell'occupazione, Cass. 17 luglio 2001, n. 9700, Foro it..
Rep. 2001, voce cit., n. 103; 5 aprile 2001, n. 5048, ibid., n. 102; 22 marzo 2001, n. 4088, ibid., n. 304; 9 febbraio 2001, n. 1836, ibid., n.
101; 4 settembre 1999, n. 9384, id., Rep. 2000, voce cit., n. 372. Sull'inidoneità della proroga dei termini di inizio e ultimazione dei
lavori, a prolungare la durata dell'occupazione, Cass. 23 aprile 2002, n.
5904, id., Mass., 431. La pronuncia non fa alcun cenno della problematica che si agita in
torno all'istituto dell'occupazione appropriativa ed alle perplessità che hanno seguito le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in data 30 maggio 2000, nei casi Soc. Belvedere alberghiera e Carbonara e Ventura, id., 2001, IV, 233, con nota di Sabato. Su tali questioni, v., di seguito, la nota di S. Benini.
(2) La proroga delle occupazioni di urgenza, disposta dalla 1. 29 lu
glio 1980 n. 385 (come quelle di cui al d.l. 28 luglio 1981 n. 396, con vertito in 1. 25 settembre 1981 n. 535, al d.l. 29 maggio 1982 n. 298, convertito in 1. 29 luglio 1982 n. 481, ed alla 1. 23 dicembre 1982 n.
943), interviene in via generale e astratta sul termine massimo (quin
quennale) di durata delle occupazioni d'urgenza, fissato dall'art. 20 1.
22 ottobre 1971 n. 865, conferendo il potere di prorogarlo entro i limiti
temporali previsti dalla stessa. Diversamente, le proroghe disposte da
leggi successive (dal d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, convertito dalla 1. 1°
marzo 1985 n. 42, dal d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, convertito dalla 1. 29 febbraio 1988 n. 47, e dalla 1. 20 maggio 1991 n. 158), incidono in
modo diretto e immediato sulle scadenze dei periodi di proroga con
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