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sentenza 31 ottobre 1984; Giud. Benini; imp. Lo Russo

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sentenza 31 ottobre 1984; Giud. Benini; imp. Lo Russo Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 2 (FEBBRAIO 1985), pp. 93/94-95/96 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177744 . Accessed: 28/06/2014 12:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.71 on Sat, 28 Jun 2014 12:09:26 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 31 ottobre 1984; Giud. Benini; imp. Lo RussoSource: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 2 (FEBBRAIO 1985), pp. 93/94-95/96Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177744 .

Accessed: 28/06/2014 12:09

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA PENALE

non può rovesciarne il senso, attribuendogli un significato accusa

torio. Traendo le conclusioni in ordine al capo A) della rubrica,

anche il Cannizzaro deve essere assolto per insussistenza del

fatto, mancando del tutto la prova ch'egli abbia inserito un

interesse personale, suo o di terzi, nel procedimento amministrati

vo nel quale è intervenuto con un suo atto d'ufficio.

Egli va altresì assolto con analoga formula anche dal reato di

cui al capo B). Il Cannizzaro ha prodotto a dibattimento cer

tificazioni mediche e burocratiche che attestano che egli proprio in quel periodo era affetto da una nevrastenia ansiosa, per la

quale non vi era miglior cura che un viaggio che lo portasse lontano dall'usuale ambiente di lavoro; e, d'altra parte, a riprova della mancanza di un suo profìtto e di un danno della p.a., che

egli nel febbraio 1981 aveva ancora diritto a molti giorni di

« residuo ferie » tanto da non essere riuscito a consumarli nean

che in tutto l'arco dell'anno 1981. Anche di tale documentazione,

proveniente da organi pubblici, il tribunale non può che prendere atto.

PRETURA DI FIRENZE; PRETURA DI FIRENZE; sentenza 31 ottobre 1984; Giud. Be

nini; imp. Lo Russo.

Edilizia e urbanistica — Lavori di manutenzione straordinaria —

Difformità dall'autorizzazione del sindaco — Reato — Insussi

stenza (L. 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei

suoli, art. 17; 1. 5 agosto 1978 n. 457, norme per l'edilizia

residenziale, art. 31, 48; di. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti, art. 7; 1. 25 marzo 1982 n. 94, conversione in legge, con modifica

zioni, del di. 23 gennaio 1982 n. 9, art. unico).

L'aver eseguito lavori che, pur difformi dall'autorizzazione sindaca

le, rientrano comunque nella nozione di manutenzione straor

dinaria non è attività penalmente sanzionabile, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. (1)

Fatto e diritto. — Lo Russo Euplio era citato a giudizio davanti a questo pretore siccome opponente a decreto penale di

condanna a lire 500.000 di ammenda per violazione dell'art. 17, lett. a), 1. 28 gennaio 1977 n. 10, in quanto autore di lavori

edilizi in difformità da autorizzazione edilizia per opere di

straordinaria manutenzione.

All'odierno dibattimento, revocatosi decreto penale sulla com

parizione dell'imputato, all'esito di istruttoria p.m. e difensore

concludevano come da verbale.

Ritiene il pretore che non emergano elementi di penale respon sabilità a carico dell'imputato. L'atteggiamento da cui sembra

essere animata da qualche tempo l'attività legislativa è di dare

sempre maggiore spazio agli interessi collettivi, alla salubrità del

l'ambiente e all'ordinato assetto del territorio e conseguentemente di tener ferma la rilevanza penale delle violazioni. È appena il

(1) Trattasi di questione nuova, nell'ambito della rilevanza penale delle opere in difformità dall'autorizzazione.

In giurisprudenza prevale la tesi, di cui questa sentenza costituisce applicazione, della non punibilità dei lavori compiuti in assenza di

autorizzazione, sia per le opere di manutenzione straordinaria, già dall'entrata in vigore della il. 5 agosto 1978 n. 457 (da ultimo, v. Pret. Bassano del Grappa 13 maggio 1983, Foro it., 1984, II, 340, con nota di richiami), sia per i lavori assoggettati al regime autorizzatorio del d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito in 1. 25 marzo 1982 n. 94

(v. Pret. Pontassieve 11 novembre 1982, giud. Benini, e Pret. Gioia del Colle 27 aprile 1982, id., 1983, II, 336; in senso contrario v. Pret. Pietrasanta 3 giugno 1982, ibid.).

In dottrina, da ultimo, v. Onorato, Abusivismo edilizio e urbani stico: una politica sanzionatoria oscillante e sommersa, in Questione

giustizia, 1984, n. 3, 1; Caccin, La disciplina amministrativa e penale degli interventi edilizi sottoposti a mera autorizzazione del sindaco ad eseguirli, in Nuova rass., 1983, 1219; Benini, La rilevanza penale dei lavori edilizi dopo il decreto Nicolazzi, in Giur. it., 1983, IV, 359; Cerulli Irelli, Prime considerazioni sulle norme urbanistiche del decreto Nicolazzi convertito in legge, in Riv. giur. edilizia, 1982, II, 113. È da segnalare che in una diversa prospettiva si muove il

disegno di legge c.d. « sul condono edilizio », che contiene una

riformulazione dell'intera disciplina sanzionatoria in materia edilizia e

che fa espressa menzione, tra le fattispecie punibili ai sensi dell'art.

17, lett. a), di « inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità

esecutive previste dalla autorizzazione »: per alcune impressioni sulla

normativa in via di approvazione, v. Grosso, Abusi edilizi: il nodo

delle sanzioni penali, in Foro it., 1984, V, 299.

Il Foro Italiano — 1985.

caso di ricordare che l'ultima pietra miliare del nostro sistema

penale, la 1. 24 novembre 1981 n. 689, riserva alle violazioni

edilizie un posto di rilievo giacché le esclude dalla depenalizza zione (art. 34, lett. I) e dalle sanzioni sostitutive, d'ufficio o a

richiesta dell'imputato (art. 60, ult. comma, e 77): e ciò sulla

linea della tradizione legislativa che ha escluso dagli ultimi

provvedimenti di amnistia i reati urbanistici qualora abbiano

cagionato lesioni di un certo rilievo all'interesse pubblico tutelato.

Il chiaro intento del legislatore di sottrarre poi alcune fattispe cie alla necessità della concessione, creando la figura della auto

rizzazione ed ampliandone progressivamente il campo di applica

zione, ha aperto una breccia nel rigido carattere formale dei reati

previsti dall'art. 17 1. 28 gennaio 1977 n. 10; sottraendosi il c.d.

« abusivismo minore » dal rigore del trattamento sanzionatone

previsto per le illecite « trasformazioni » del territorio, si è

sollevato il giudice dal gravoso compito di rendersi interprete della coscienza sociale di fronte a interventi di minore rilevanza

(con denunce di incostituzionalità del sistema che punisce in

egual misura l'edilizia speculativa e le opere di insignificante rilevanza) e nello stesso tempo si è ricondotta la disciplina degli interventi edilizi e del regime applicabile nell'alveo naturale dello

statuto della proprietà e dell'incidenza della trasformazione nel

contesto territoriale. L'istituto dell'autorizzazione infatti, introdotto

in materia urbanistica dall'art. 48 1. 5 agosto 1978 n. 457, ed

esteso dall'art. 7 d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 conv. in 1. 25 marzo 1982

n. 94, presuppone l'esistenza di un diritto e vale a rimuovere, in

relazione alla fattispecie concreta, il limite all'esercizio di una

facoltà: si configura come un giudizio in ordine a determinati

requisiti ed elementi dell'intervento edilizio progettato, che può formularsi solo su basi di conformità tecnica alla fattispecie

legislativa. La non punibilità delle opere edilizie in assenza di autorizza

zione si è subito fatta strada tra i giudici di merito dopo l'entrata in vigore della 1. 5 agosto 1978 n. 457 ed ha avuto l'avallo della

Suprema corte (Cass. 15 dicembre 1981, Vicini, Foro it., Rep.

1983, voce Edilizia e urbanistica, n. 431): interpretazione che va

condivisa in base al principio del divieto di analogia in materia

penale e va salutata come conforme ad un sistema sanzionatorio

ispirato a criteri di maggiore equità.

La tesi è da mantenere ferma pur dopo l'entrata in vigore del

d.l. 23 gennaio 1982 n. 9 che ha ampliato la categoria delle opere

soggette ad autorizzazione, come la giurisprudenza di merito ha

subito affermato (Pret. Pontassieve 11 novembre 1982, id., 1983,

II, 336) ritenendo non punibili gli interventi di recupero abitativo

descritti dall'art. 7 d.l. n. 9/82, compiuti senza autorizzazione.

La fattispecie all'esame, ove in difformità dall'autorizzazione ad

opere di manutenzione straordinaria sono stati compiuti lavori

per i quali, considerati in modo autonomo, non è parimenti

configurabile obbligo di concessione, suggerisce di estendere l'ap

plicazione del principio di irrilevanza penale alle opere effettuate

in difformità dall'autorizzazione.

Analizzando la relazione dell'ufficio tecnico presso il comune di

Campi Bisenzio, si rileva la demolizione e ricostruzione di scala

esterna, che sbarca a quota più alta rispetto alla preesistente, e

ciò in conseguenza del fatto che il solaio tra il 1° e 2° piano è

stato rialzato (senza che tuttavia sia stato modificato il volume

della costruzione, come ha confermato il teste Lombardi, autore

del rapporto). Sono state inoltre modificate alcune aperture esi

stenti e ne sono state aggiunte delle nuove.

Trattasi di lavori agevolmente inquadrabili in interventi di

straordinaria manutenzione, posto che alla luce della definizione fornita dall'art. 31 1. 5 agosto 1978 n. 457, si è realizzata la

sostituzione di una parte (neppure strutturale) limitata dell'e

dificio (la scala), e si sono risistemati i volumi interni dell'immo

bile per una migliore efficienza e fruibilità dei locali (la demoli

zione e ricostruzione di muri interni senza autorizzazione non

costituisce reato anche secondo Cass. 16 novembre 1981, Corradi

ni, id., Rep. 1983, voce cit., n. 428). Quanto alla modifica di

aperture esistenti e realizzazione di nuove, non sembra, anche

dalla documentazione fotografica agli atti, che ne risulti mutata la

tipologia dell'edificio.

L'assenza di sanzione penale ex art. 17, lett. b), 1. 28 gennaio 1977 n. 10 per opere costruite senza autorizzazione conduce

parallelamente ad escludere la sanzionabilità dei lavori in diffor

mità dall'autorizzazzione, posto che l'art. 17, lett. a), punisce i

lavori in difformità da concessione. Non per questo deve ritenersi

che i lavori soggetti ad autorizzazione restino completamente sottratti a sanzione penale, poiché la difformità può comunque

integrare un contrasto con leggi, regolamenti, o strumenti urbani

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PARTE SECONDA

stici: il riferimento è però improponibile con la concessione,

poste le differenze formali e sostanziali tra i due provvedimenti e

l'impossibilità, in materia penale, di pervenire ad affermazioni di

responsabilità in via analogica. Nella fattispecie il contrasto è limitato al provvedimento di

autorizzazione rilasciato, e non riguarda disposizioni legislative,

regolamentari o di piano. Ciò induce a mandare assolto Lo Russo

Euplio perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.

PRETURA DI NICOSIA; PRETURA DI NICOSIA; ordinanza 24 ottobre 1984; Giud.

Scarpinato; imp. Pirrone.

Corruzione di minorenni — Irrilevanza del consenso prestato dal

minore maturo — Questione non manifestamente infondata

di costituzionalità (Cost., art. 3; cod. pen., art. 50, 530).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 530, 1" comma, c.p., nella parte in cui,

escludendo il potere del giudice di valutare se il soggetto

passivo del reato abbia una maturità etica e intellettuale tale

che il consenso dal medesimo prestato integri un consapevole e

responsabile atto di disposizione del diritto alla propria autode

terminazione sessuale, avente efficacia scriminante ai sensi del

l'art. 50 c.p., equipara il trattamento penale della fattispecie in

cui l'imputato abbia commesso il fatto con il consenso del

soggetto passivo validamente prestato e della differente fattispe cie in cui l'imputato abbia consumato il reato con consenso

invalido per l'immaturità del soggetto passivo, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Fatto. — In seguito ad una querela presentata in data 26 luglio 1982 da Forgione Filomena, genitrice esercente la potestà familia

re su Cammareri Pasqualina nata il 1° luglio 1967, e di un

rapporto dei carabinieri della stazione di Capizzi del 6 ottobre

1982, veniva instaurato procedimento penale nei confronti di

Pirrone Giuseppe, il quale, al termine della istruzione sommaria,

(1) I ritardi nel varo della nuova normativa in tema di reati

sessuali sollecitano la giurisprudenza pretorile ad insistere nella denuncia delle incongruenze della vigente disciplina, ormai in più punti decisamente superata. Una questione di costituzionalità analoga a quella qui sollevata è stata recentemente affrontata e respinta dalla

corte con specifico riferimento all'art. 519, 2° comma, c.p. che

considera violenza carnale presunta la congiunzione con un minore

infraquattordicenne, prescindendo del tutto dalla concreta considera

zione della personalità e della maturità psico-fisica del soggetto passivo: cfr. Corte cost. 6 luglio 1983, n. 209, Foro it., 1983, I, 2652, con nota di Fiandaca.

La scelta operata dal legislatore del '30 del periodo tra i quattordi ci e i sedici anni come fascia di età tipicamente protetta dall'art. 530

c.p. non può non apparire nel presente momento storico più che

discutibile, se si considera la maggiore precocità che caratterizza gli adolescenti di oggi anche nel campo della vita sessuale: in proposito v. Fiandaca, Corruzione di minorenni, voce dell 'Enciclopedia giuridi ca Treccani, Roma, 1984, 3 dell'estratto; in argomento si veda anche

Packer, I limiti della sanzione penale, trad, it., Milano, 1978, 319. Da

questo punto di vista, è significativo che in altri ordinamenti europei siano in atto previsti limiti inferiori di età: ad es. il par. 176 del

codice penale deila Repubblica federale tedesca incrimina le azioni

sessuali commesse in danno dei soli minori degli anni quattordici

(cfr. Fiandaca, cit.). Sul problema dei limiti di sindacabilità da parte della corte delle

prognosi di dannosità compiute in via presuntiva dal legislatore

penale cfr., di recente, Pulitanò, Obblighi costituzionali di tutela

penale?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 518; Fiandaca, Problematica

dell'osceno e tutela del buon costume, Padova, 1984, 140.

Comunque, in prospettiva di riforma, l'art. 530 c.p. è destinato

(salvo ripensamenti dell'ultima ora!) a scomparire. Il testo delle « nuove norme a tutela della libertà sessuale », approvato dalla

camera dei deputati il 18 ottobre 1984 e passato ora all'esame del

senato, mentre da un lato infatti sopprime la fattispecie di corruzione

di minorenni, dall'altro prevede una figura di « violenza sessuale

presunta » che incrimina il compimento di atti sessuali su un minore « infraquattordicenne », cosi abbassando la fascia dell'età protetta

rispetto a quella, oggetto di contestazione, cui fa oggi riferimento

l'art. 530 c.p. Per una valutazione politico-criminale delle linee

ispiratrici della riforma cfr. Bertolino, I reati contro la libertà

sessuale tra codice e riforma, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1983, 1464;

Virgilio, Riforme penali, processi e violenza sessuale, in Politica del

diritto, 1983, 486.

Il Foro Italiano — 1985.

veniva interrogato con mandato di comparizione e, quindi, tratto

in giudizio per i reati sopraspecifìcati. La minore Cammareri Pasqualina deponendo come teste, di

chiarava prima nel corso dell'istruttoria e ribadiva poi in dibatti

mento di avere prestato il proprio consapevole consenso alle

effusioni amorose e al rapporto sessuale, peraltro non interamente

consumato, con il Pirrone, giovane ventenne al quale si era

sentita affettivamente legata. Nelle more del processo la madre della ragazza rimetteva la

querela precedentemente sporta.

All'udienza dibattimentale del 24 ottobre 1984, questo pretore

emetteva, dandone pubblica lettura, la presente ordinanza, sol

levando d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art.

530, 1" comma, c.p. in relazione all'art. 3, 1° comma, Cost.

Diritto. — Nel reato di corruzione di minorenni e in particola re nell'ipotesi prevista dal 1" comma dell'art. 530 c.p., il consenso

al rapporto sessuale prestato al minore di età compresa tra i 14

e i 16 anni costituisce un presupposto del fatto che vale fi differenziare il reato in questione dai delitti p. e p. dagli art. 519 e 521 c.p.

Il consenso del soggetto passivo del reato, quindi, non può mai

assumere efficacia scriminante, in quanto i minori della fascia di

età predetta sono stati ritenuti dal legislatore, con praesumptio iuris de iure, privi della capacità etico-valutativa e della maturità

psicosessuale necessaria per esercitare un consapevole e responsa bile atto di disposizione della propria sfera sessuale.

In base a tale presunzione legale l'art. 530 c.p. preclude al

giudice il potere di valutare quale sia nella fattispecie concreta

l'effettivo grado di sviluppo della personalità del minore e di

accertare, quindi, se il consenso da questi prestato sia da ritenersi invalido per l'immaturità del medesimo, oppure se in ipotesi, avuto riguardo alle circostanze ambientali e a tutte le altre variabili del caso, a tale consenso possa attribuirsi efficacia scriminante ai sensi dell'art. 50 c.p., perché prestato da un minore (di età compresa tra i 14 e i 16 anni), che ha raggiunto un adeguato livello di maturità.

Ne consegue la parificazione del trattamento penale della fat

tispecie in cui l'imputato abbia agito con un consenso prestato da un minore immaturo e della diversa fattispecie in cui abbia agito con un consenso che può ritenersi validamente prestato. Ciò

posto, limitatamente ai minori infraquattordicenni, possibili sog getti passivi del reato di corruzione di minorenni nell'ipotesi prevista dal 2° comma, la scelta operata dal legislatore, nell'ambi to della discrezionalità riservatagli, di determinare rigidamente e

presuntivamente l'età in cui il minore deve essere senz'altro considerato immaturo, anziché demandare al giudice di procedere, caso per caso, all'accertamento della immaturità, ed il conseguen te trattamento penale uniforme di ipotesi sostanzialmente diverse

(di cui si è già detto), sono stati ritenuti dalla Corte costituziona le (con le sentenze n. 151/73, Foro it., 1973, I, 2955, e n. 209/83, id., 1983, I, 2651, che hanno dichiarato l'infondatezza, in riferi mento all'art. 3, 1° comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale degli art. 519, n. 1, e 524 c.p. che stabiliscono una

presunzione assoluta di immaturità dei minori infraquattordicen ni) conformi al principio di ragionevolezza in quanto:

a) trovano rispondenza nell'art. 97 c.p. che stabilisce la non

imputabilità e quindi una presunzione assoluta di immaturità dei minori infraquattordicenni i quali si rendano autori di reati;

b) rispondono all'esigenza di evitare indagini sul grado di

maturità di incerta soluzione per l'assenza di parametri valutativi aventi carattere univoco, e di evitare, inoltre, che il minore

soggetto passivo del reato divenga terreno di scontro processuale, con pericolo di ulteriore turbamento della sua psiche;

c) rispondono, infine, al comune modo di sentire ed alile tendenze attuali dell'ordinamento giuridico, come dimostra il fatto

che nel testo unificato del disegno di legge contenente « nuove norme a tutela della libertà sessuale », approvato dalla commis

sione giustizia della camera dei deputati, è stata mantenuta la

presunzione assoluta di immaturità dei minori infraquattordicenni (v. art. 3 del disegno di legge).

Gli argomenti indicati sotto le lettere a, b, e c se appaiono idonei a comprovare la « ragionevolezza » della presunzione legale di immaturità dei minori infraquattordicenni e delle sue conse

guenze sul piano del trattamento penale, si rivelano invece assolutamente inadeguati a sostanziare la « ragionevolezza » della

presunzione legale di immaturità dei minori di età tra i 14 e i 16

anni, contenuta nell'art. 530, 1° comma, c.p.

Si consideri infatti quanto segue. In ordine all'argomento sub

a) mentre per i minori infraquattordicenni il legislatore, con

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