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Sentenza 4 giugno 1962; Pres. Epifani P., Est. Massarelli; Banco di Napoli (Avv. Bernardini,...

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Sentenza 4 giugno 1962; Pres. Epifani P., Est. Massarelli; Banco di Napoli (Avv. Bernardini, Albisinni) c. Franco (Avv. Picaro) e Fumarola (Avv. Fumarola) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1775/1776-1779/1780 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150921 . Accessed: 25/06/2014 05:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 05:50:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 4 giugno 1962; Pres. Epifani P., Est. Massarelli; Banco di Napoli (Avv. Bernardini,Albisinni) c. Franco (Avv. Picaro) e Fumarola (Avv. Fumarola)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1775/1776-1779/1780Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150921 .

Accessed: 25/06/2014 05:50

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1775 PARTE PRIMA 1776

£ una facoltä non solo limitata dalla volonta della

legge (intangibility della quota di riserva), ma anche, e

necessariamente, dalla sua coesistenza con le altre clausole

e gli altri patti della donazione, dalla sua accessorietä

all'attribuzione principale e dalla volonta del donante ehe

questa ultima puõ porre, nei limiti di leggi, pesi ed oneri.

Ne consegue che la dispensa, come segue la sorte del

l'attribuzione principale, cosi e soggetta, al principio fonda

mentale di questa relativo alla irrevocability degli atti di

liberalita, eccetto clie nei easi previsti dalla legge. Come la donazione pura e semplice, al pari e piu degli

altri oontratti, dato il contenuto di gratuita attribuzione

patrimoniale, puõ esser fatta venir meno solo attraverso

il mutuo dissenso, cosi la donazione con dispensa puõ essere, ed a maggior ragione, data la maggior forza dell'attribu

zione patrimoniale, revocata, quando e fatta per atto tra

vivi (se la dispensa awiene per testamento si seguiranno le norme sulla rinunciabilitä delle disposizioni testamen

tarie) solo per mutuo dissenso: si intende oltre i casi di revoca

delle donazioni previa te dalla legge, che anzi l'applica bility indubbia alia donazione con dispensa delle cause

legali di revocabilita conferma la indissolubile accessorieta

della dispensa alia attribuzione principale. Perciõ, mentre, certamente, il coerede donatario con

dispensa, convenuto dagli altri coeredi perehõ conferisca

i beni donati, puõ non awalersi della dispensa ed aderire

alia domanda, in quanto qui si ha un vero e proprio accordo tra le parti, per l'opposto il donatario non puõ uni

lateralmente rinunciare alia dispensa: ciõ importerebbe far venir meno unilateralmente e contro i principi dell'isti

tuto giuridico, una modality inscindibile di tutta la attri

buzione patrimoniale, nei suo complesso e quindi con quella modalita voluta dal donante e accettata dal donatario ;

importerebbe infirmare unilateralmente tutta la complessa attribuzione patrimoniale voluta ed accettata.

Nõ puõ dirsi con la sentenza impugnata che i coeredi

non avrebbero niun interesse ad opporsi alia rinuncia alia

dispensa, essendo questa ultima stabilita nell'unico ed esclu

sivo interesse del donatario.

£ facile rispondere che in tutti gli atti di liberalita, anche in quelli disposti nell'esclusivo interesse del dona

tario (il che e normale), e richiesto dalla legge il consenso, l'accettazione del donatario medesimo per la efficacia ed

il perfezionamento della liberalita; come & richiesto il

consenso del donante per far venir meno quegli effetti

(mutuo dissenso). E non si vedrebbe perche tale disciplina

legislativa non si dovrebbe applicare alia donazione con

dispensa, anche essa complessa attribuzione patrimoniale a fini di liberality. D'altronde, a parte l'interesse generale di tutti i coeredi a vedere rispettate le volonta del de cuius, vi puõ essere un interesse particolare dato dalla peculiarity della specie e dal eollegamento della dispensa con le altre

clausole e patti della donazione. II che awiene nei caso at

tuale, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dai

Giudici del merito.

Si e ripetuto che questi hanno accertato che il donante,

poi morto ab intestato, non solo ha dispensato le donatarie

dalla collazione, ma le ha anche obbligate ad imputare il

donato ad integrazione della riserva e per l'eccedenza della

disponibile : hanno aceertato in fatto quale sia stata la

volontä, del donante, accettata, e eioe che egli in tanto ha

voluto donare e dispensare dalla collazione in quanto ha

voluto l'imputazione del donato sulle quote ereditarie delle

donatarie. Si e pure chiarita la compatibility giuridica della

dispensa con l'imputazione e si e chiarito il significato

giuridico dell'attribuzione con le clausole della dispensa e della imputazione ; attribuzione complessa ed unica con

un onere ed un beneficio che coesistono.

Si e infine detto che la dispensa õ una facolta limitata, oltre che dalla legge, dalla esistenza della donazione e dalle

clausole ad essa apposte dalla volonta del donante. Onde

non puõ che concludersi come sia giuridieamente inconcepi bile la unilaterale rinuncia alia dispensa che travolgerebbe tutta l'attribuzione complessa patrimoniale, come accer

tato in fatto essere stata voluta dal donante e pienamente accettata dalle donatarie.

Il secondo motivo del ricorso deve essere accolto ed il

giudice di rinvio dovra tener presente il principio di diritto

della irrinunciabilita unilaterale alla dispensa della colla

zione e di esso dovra fare applicazione alla specie, in consi

derazione della accertata volontä del donante accettata

dalle donatarie e del significato giuridico da darsi a quella volontä, ed alle clausole ehe la consacrano. Tutto ciõ dovra

tener presente nelPordinare la divisione e nello stabilire la

sorte del donatum e la sua integrabilitä eventuale con il

relictum. (Omissis) Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE D'APPELLO DI LECCE.

Sentenza 4 giugno 1962; Pres. Epifani P., Est. Massa

relli ; Banco di Napoli (Aw. Bernardini, Albisinni) c. Franco (Avv. Picaro) e Fumarola (Aw. Fumarola).

Credito agrario — Pre.stiti di csercizio — Estensionc

del privilegio legale all'annata suceessiva a quclla di scadenza — Limiti (R. d. 1. 29 luglio 1927 n. 1509, conv. con 1. 5 luglio 1928 n. 1760 e modif. con r. d. 1.

29 luglio 1928 n. 2085, ordinamento del credito agrario, art. 2, n. 1, 5, 8 ; cod. civ. art. 2766).

II privilegio legale per il prestito d'esercizio ha carattere reale

nei limiti dell'annata agraria di •scadenza del prestito

stesso, e grava anclie sui frutti raceolti nell'annata sue

eessiva sol se altri non subentri al mutuatario nella con

duzione del fondo. (1)

La Corte, ecc. — II Banco di Napoli chiede rigettarsi

i'opposizione al pignoramento eseguito il 23 luglio 1959

sui frutti ricavati dalla masseria « Crimini», condotta dal

Franco, convinto com'e clie il privilegio di credito agrario si estenderebbe sino all'anno successivo alia scadenza del

prestito, ancorche in quest'ultimo anno subentri altro con

duttore diverso da quello cui il prestito fu concesso per l'annata precedente.

La doglianza ripropone un problema d'interpretazione

legislativa giä variarnente risolto in dottrina e giurispru denza.

II Banco di Napoli, seguendo la corrente ad esso favo

revole, avvisa che il privilegio di credito agrario lia, come

limite temporale, il termine di un anno « dalla » scadenza

del prestito, salvo il maggior termine in caso d'insuffi

ciente raccolto, ed e per questo che deduce la legittimitä, del pignoramento, in quanto abilitato ad esercitare il pri

vilegio sui frutti di quella tenuta fino al 31 luglio 1959,

malgrado le cambiali di credito agrario fossero scadute il

31 luglio dell'anno precedente, quando, per fine contratto, l'affittuario mutuatario dovette rilasciare il fondo.

I primi Griudici si sono attenuti all'interpretazione let

terale e logica della legge, pervenendo alia soluzione di li

mitare I'efficacia del privilegio alla annata agraria in cui

il prestito si riferisce.

II Collegio, dopo meditato esame delle norme appli cabili al caso concreto, condivide l'opinione dei primi Griu

dici perclie risponde all'esatta volontä della legge, che mira

(1) Nel senso conforms alia sentenza riportata, che per anno, ncl quale I'efficacia del privilegio prescinde dalla conservazione, da parte del mutuatario, d.-lla disponibilitä del fondo, sia da intendere l'annata agraria della scadenza del prestito, cons. Trib. Bari 2 marzo 1960, Foro it., Rep. I960, voce Credito agrario n. 10 ; in dottrina Andrioli, Privilegi, n. 2, sub art. 2766, in Commentario a cura di A. Scialoja o G. Branca ; Germani, in Riv. dir. agr., 1935, I, 8.

Ritengono, invece, che per annata agraria, nella quale la efficacia del privilegio prescinde dalla conservazione, da parte del mutuatario, della di-ponihilit;i del fondo, debba intendersi l'anno solare decorronte dalla data di scadenza del prestito. Trib. Slracusa 3 agosto 1960, Foro it., Rep. 1961, voce cit., n. 16 ; Trib. Milano 5 ottobre 1959, id., Rep. 1960, voce cit., n. 12 ; Cass. 13 gennaio 1936, id., 1936,1, 125, con nota di richiami.

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1777 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1778

soprattutto ad agevolare i coltivatori della terra, e, quindi, ad assicurare le ragioni degli istituti esercenti il credito

agrario.

AU'uopo si rende utile, per la migliore e piu persuasiva interpretazione del r. decreto legge 29 luglio 1927 n. 1509, relative all'ordinamento del credito agrario, riportare le norme controverse nel suo preciso testo come risultano

dalle modificazioni apportate in sede di conversione in

legge (5 luglio 1928 n. 1760) e successivamente (r. decreto

legge 29 luglio 1928 n. 2085). Fra le operazioni di credito agrario di esercizio, l'art. 2,

n. 1, prevede «i prestiti per la conduzione delle aziende

agrarie » eioe quelli clie qui interessano, per i quali la sca

denza coincide « all'epoca del raccolto » (art. 5, 1° comma). L'art. 8 (fondamentale per la questione oggetto d'in

dagine) e cosi formulato :

«I preätiti per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, sono pri

vilegiati sõpra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno

della scadenza del prestito e sopra le derrate che si tro

vano neile abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici

e provenienti dai medesimi.

«II detto privilegio compote all'istituto mutuante in

confronto di cliiunque possegga, coltivi o conduca il fondo

entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di

esso.

«In caso di mancato o insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva purch& il

debitore continui nella conduzione del fondo».

L'art. 9 autorizza la costituzione di un privilegio spe ciale o convenzionale (qui non ricorrente), che in nessun

caso puõ eccedere 1'epoca nella quale il debitore cessa dalla

conduzione del fondo.

II prestito di conduzione ha, quindi, per oggetto capi tali da impiegare nel ciclo produttivo per poi riapparire sotto forma di frutti conseguiti dallo sfruttamento del

terreno e delle colture ad opera di colui che lo coltivi ef

fettivamente per un legittimo titolo o contratto.

II privilegio legale compete all'istituto mutuante sui

frutti e derrate in confronto di « chiunque possegga, coltivi

o conduca il fondo » ed ha pertanto natura reale e mobi

liare in considerazione dell'incremento economico appor tato al fondo da quel denaro, il cui impiego concorre nella

produzione agricola, la quale, a sua volta, serve a garantire il creditore.

Ma la possibilitä dell'estensione del privilegio rispetto a coloro che, diversi dal debitore, si trovino nel godimento del fondo (possessore, coltivatore, conduttore) viene espres samente limitata all'anno « entro il quale scade il prestito ».

Se, pertanto, la realita del privilegio si giustifica per il fatto'che il possessore del fondo, diverso dal mutuatario, in tanto risponde delle somme erogategli con i frutti ot

tenuti, in quanto si presume ch'egli si avvantaggi delle col

ture con 1'impiego di quei capitali, e conseguenziale inferire

la stretta correlazione tra il vantaggio dal fondo conseguitone ed il diritto del mutuante di avvalersi del privilegio sui

frutti oltreche pendenti anche «raccolti nell'anno della

scadenza » del prestito agrario. Nei primi anni di applicazione della legge la giurispru

denza ravviso per anno « di scadenza » quello solare compreso fra il giorno della scadenza del prestito ed il giorno corri

spondente dell'anno successivo, argomentandosi che altri

menti spesso il privilegio resterebbe senza effetto per il

venir meno della possibilitä di recuperarlo quando sea

desse negli ultimi giorni dell'anno agrario o civile.

Per accedere a tale interpretazione si disse che la locu

zione «nell'anno della scadenza» dovesse intendersi per l'anno « dalla » scadenza.

II Collegio non ritiene discostarsi dal senso letterale del

l'espressione legislativa sol perche un ipotizzabile inconve

niente possa annullare in concreto la realizzazione del pri

vilegio. Anzitutto l'inconveniente ben puõ evitarsi con op

portuna diligenza dell'istituto mutuante nel seguire il

raccolto dei frutti. Ad ogni modo, non e l'inconveniente

che possa incidere sulla interpretazione della legge, la quale resta quella che 6 sino a quando e in vigore.

Ma quel che qui piu conta e che il prestito deve avere

la scadenza all'epoca del racoolto e in quell'anno di raccolto

trova il suo naturale e logico limite di tempo l'esercizio

del privilegio, giacchfe le chiare proposizioni del 1° comma

dell'art. 5 e del 1° comma dell'art. 8 confluiscono nell'uniyoco

intento legislativo di consentire all'istante mutuante di

rec.uperare le somme erogate in coincidenza con il raccolto

favorito dall'impiego di quei capitali. E tale concetto il legislatore ribadisce ancor piu inci

sivamente nel 2° comma del ripetuto art. 8, laddove estende

il privilegio in confronto di chiunque possegga, coltivi e

conduca il fondo «entro l'anno » in cui scade il prestito o la singola rata, e, nella ipotesi di mancato o insufficiente

raccolto, anche sui frutti «dell'annata successiva ».

E poiclie le prime interpretazioni giurisprudenziali e

dottrinarie erano oscillanti e tradivano il pensiero del le

gislatore, questi, con interpretazione autentica, aggiunse le parole «purcho il debitore continui nella conduzione

del fondo » (art. un., lett. b, r. decreto legge 29 luglio 1928

n. 2085). Se ne ricava con estrema chiarezza clie «l'epoca del

raccolto » coincide con la fine dell'annata agraria e clie il

privilegio legale incide sui frutti di quell'annata, limitata

mente alia quale riveste il carattere della reality, e, in via

di eccezione, puõ estendersi all'annata successiva, sempreche il conduttore sia il mutuatario.

Non b affatto arbitrario ritenere per « annata agraria »

l'espressione lessicale «annata» dell'ultima parte del 2°

comma dell'art. 8 dopo l'uso nello stesso articolo della

parola «anno», ricorrendo, come fal'appellante, agli art. 2749

e 2885 cod. civ. ove « b usato indifferentemente il termine

anno e annata ».

II legislatore usa la parola « anno » quando si riferisce

alia scadenza del prestito, mentre quando considera la

produzione dei frutti adopera piu tecnicamente la parola « annata », naturalmente nel senso di annata agraria perclie la legge in esame si occupa soltanto di codesta specifica materia.

Le parole « anno » e « annata », usate rispettivamente

dagli art. 2749 e 2885 cod. civ. per indicare le limitazioni

temporali del privilegio in genere e della garanzia ipotecaria

sugli interessi del capitale dovuto, sono equivalenti al ter

mine generico di « annualitä ». D'altra parte, non sembra

che il richiamo di norme di diritto comune possa giovare la tesi dell'appellante, posto che non e superabile il riferi

mento della legge speciale all'annata agraria, coincidendo, si b detto, con l'epoca del raccolto la scadenza del prestito

agrario, proprio perclie allora se ne realizza l'utilizzazione.

Sarebbe in contrasto con lo spirito della legge voler

estendere il privilegio ad un'annata agraria successiva a

quella di scadenza del prestito verso un agricoltore diverso

da quello che ne lia beneficiato per la conduzione del fondo

giä esaurita nell'annata precedente, poichö non si contesta

che lo scopo della sovvenzione b di agevolare l'agricoltura e di offrire adeguati mezzi di specie ai picc-oli coltivatori.

Ove mai si dovesse accedere alia tesi dell'appellante, ne verrebbe sovvertita la finalitä legislativa per il fatto che

il nuovo coltivatore, ignaro o no di urrrapporto di credito

agrario a lui estraneo e giä. scaduto, aiiziclio sentirsi aiutato

nolle spese di produzione, finirebbe per vedersi portar via

il frutto del proprio lavoro e dei propri capitali per un de

bito altrui dal quale non trarrebbe utile alcuno.

Argomentando diversamente si perverrebbe non giä a favorire ma a danneggiare l'economia agricola per una

male intesa tutela dell'istituto mutuante portatä alle estreme

conseguenze non volute, prima ancora che dallo spirito, dalla lettera della legge.

A riprova di quanto il Collegio afferma, puõ soccorrere

altresi il richiamo dell'ultima parte del 4° comma dell'art. 9

della legge sul credito agrario, laddove per il privilegio spe ciale e detto che «in nessun caso la durata puõ eccedere

l'epoca nella quale il debitore cessa dalla conduzione del

fondo ».

Non si vede perche lo stesso principio non debba infor

mare il privilegio legale come disciplinato dal precedente art. 8.

N6 gioverebbe il richiamo alio schedario degli istituti

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1779 PARTE PRIMA 1780

di credito agrario, previsto dall'art. 37 del regolamento ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

Le iscrizioni, peraltro non sempre complete, se offrono

una certa relativa pubblicitä, delle operazioni di credito,

non sono tuttavia opponibili indiscriminatamente ai terzo

estraneo, avuto riguardo alio scopo intimo e pratico di

quelle registrazioni volte a rendere nota 1'esistenza dei cre

diti sui fondi e relativi privilegi a favore degli istituti fi

nanziatori, pereks i coltivatori della terra si rendano conto

della responsabilitä, loro incombente ove subentrino ai

mutuatario nel corso del ciclo produttivo o dell'annata

agraria per i quali fu concesso il prestito. Ma giammai possono influenzare un nuovo rapporto

contrattuale per cicli produttivi diversi da quell i ora ac

cennati.

Opportunamente i primi Giudici rilevano le ulteriori

garanzie offerte agli istituti di credito agrario mediante il

diritto di seguito (art. 13 del citato regolamento), per la

durata di sessanta giorni dalla asportazione, sui frutti dei

fondo, per il quale fu concesso il prestito, e mediante ri

corso alio speciale sequestro a carattere esecutivo «ordi

nate » dal pretore competente per territorio (art. 11 legge credito agrario).

Le difficoltä, pratiche di avvalersi di tali mezzi non auto

rizzano a prorogare l'efficacia del privilegio per un periodo di tempo superiore a quello voluto dalla legge. Non si con

testa ebe il Banco di Napoli sia adusato ad evitare atti

legali ebe gravino 1'impresa agraria di spese giudiziali, ma il Consiglio deve applicare la legge nel suo senso lette

rale e logico in conformity all'art. 12 delle disposizioni pre liminari. Non vi b, quindi, alcuna ragione etico-giuridica di perseguire i frutti prodotti dal Franco, nuovo conduttore,

quando ormai l'appellante ben sapeva ebe il Mandurino

cessava dalla conduzione dell'azienda per la quale gli aveva

concesso il prestito. Puõ, pertanto, concludersi ebe, identificato 1'anno di

utile esercizio del privilegio con quello agrario in corso ai

momento della concessione e della scadenza del prestito

(il credito ai Mandurino fu concesso per 1'annata agraria

1957-1958, mentre il Franco subentrõ nella conduzione del

medesimo fondo nella successiva annata 1958-1959), il

Banco di Napoli non poteva avvalersi del medesimo pri

vilegio in danno del Franco, ond'ö ehe il pignoramento relativo deve essere considerate nullo.

Respinto l'appello e confermata la sentenza del Tribu

nale, l'appellante õ tenuto ai rimborso delle spese giudiziali di questo grado a favore del Franco e dei proprietari del

fondo germani Ruggeri Antonio-Francesco e Maria, inter

venienti volontari in primo grado a sostegno dell'opposi zione del Franco, per esserne interessati quali proprietari e loeatari del fondo in controversia.

Per questi motivi, ecc.

COHTE D'APPELLO DI FIRFNZE.

Sentenza 17 aprile 1962 ; Pres. Thermes P. P., Est. Gam bogi ; Monte dei Pasehi di Siena e succursale di Monte varchi dello stesso Monte (Aw. Fei) c. Pall. Poloni

(Aw. Masieei, Allegbi) e Quirinali.

Uanca e contratti bancari — Procedimento civile — Diietto di legittimazione ad arjire di una suc eursale — Intcrvcnto in appello dell'istiluto ban cario — Inammissibilitä (Cod. proc. civ., art. 75, 344).

La succursale di un istituto bancario (nella specie, Monte dei Paschi di Siena), non avendo personalita giuridica, e

priva di legittimazione ad agire, ed b inammissibile, in

grado d'appello, Vintervento dell'istituto nel giudizio pro mosso dalla succursale. (1)

(1) A1 fine di intendere la massima, occorre desumere dal «fatto », ehe noa riproduciamo letteralmente per esigenze di

La Corte, ecc. — (Omissis). Venendo ad esaminare il

merito della questions di legittimazione, deve dirsi che, se

l'impugnata sentenza del Tribunale di Arezzo soffre in

punto censura, questo avviene perclie il vizio da rilevarsi

non e quello di difetto di rappresentanza processuale da

parte del direttore della succursale di Montevarchi, bensi

quello della maneanza di qualsiasi legittimazione attiva

ad causam da parte del supposto ma inesistente soggetto di diritto che propose la originale opposizione alio stato

passivo del fallimento Quirinali: e cioe, secondo il testo

dell'atto relativo, «la suooursale di Montevarchi del Monte

dei Pasebi di Siena in persona del suo direttore Cesare

Rosini». II Tribunale 6 infatti partito dall'erroneo presup

posto che il Rosini volesse rappresentare in giudizio il Monte

dei Paschi nel suo complesso, ed ba, per questo, rilevato

un semplice difetto di rappresentanza ; ma la veritä, ri

petesi, b cbe il Rosini voleva agire solo per la succursale ;

e cio& per un uffioio periferico dell'Istituto, ehe evidente

mente b privo di una propria e distinta personalita giuri

dioa, spettando tale personalita, come appare dallo statuto

del Monte dei Paschi, soltanto a codesto ente di diritto

pubblico nel suo complesso considerato. Tale configura zione della originaria domanda proposta dal Rosini b, del

resto, confermata dall'insolito artificio posto in essere dal

Monte dei Paschi col costituirsi in appello non invece della

sua succursale, bensi accanto ed assieme a questa, eome

se essa fosse un distinto soggetto di diritto.

Deve pertanto dichiararsi, in riforma della sentenza

appellata, ma non certo in accoglimento dell'appello, che

la succursale di Montevarchi, sedicente insinuata ed op

ponents alio stato passivo del fallimento Quirinali, non

spazio, che la succursale di Montevarchi del Monte dei Paschi di Siena, in persona del suo direttore, con ricorso depositato in cancelleria il 14 novembre 1949, aveva proposto opposizione alio stato passivo del fallimento Quirinali chiedendo l'ammis sione di un credito per affare concluso dalla stessa succursale al passivo con la garanzia ipotecaria (mentre era stato ammesso in via chirografaria) e che il Tribunale di Arezzo, con sentenza 5-22 aprile 1950, aveva respinto l'opposizione per difetto di

capacity del direttore della succursale a rappresentare il Monte. Sull'autonomia delle filiali e succursali di istituti bancari

e sulla loro capacity di agire fuori e nel processo, si annotano

questi precedenti :

a) secondo Cass. 18 maggio 1961, n. 1184 (Foro it., Rep. 1961, voce Banca e contratti bancari, n. 41), che ha riformato

App. Milano 5 maggio 1959 (id., Rep. 1959, voce cit., n. 28 ; Banca, borsa, ecc., 1959, II, 363, con nota di Pratis, Sulla cosiddetta autonomia delle filiali delle aziende di credito), il diret tore di una sede periferica del Banco di Napoli e passivamente legittimato a rappresentare l'istituto di fronte a un'eccezione sollevata da un correntista della stessa sede, il quale contesti la sussistenza di un debito inserito nel conto, anche se detto debito dipenda da un affare concluso con altra sede periferica ;

b) secondo Trib. Roma 12 dicembre 1961 {Banca, borsa, ecc., 1962, II, 109), legittimato passivo, nel giudizio sulla respon sabilitä, di una filiale soppressa (nella specie, filiale di Tirana della Banca nazionale del lavoro), & lo stesso istituto ;

c) secondo Cass. 20 ottobre 1956, n. 3777 (Foro it., Rep. 1956, voce cit., n. 18), sedi, succursali e simili di un istituto bancario debbono essere riguardati come organi dell'istituto stesso, al quale, pertanto, i loro atti nei confronti di terzi sono riferibili;

d) il dirigente di una filiale di banca ha funzioni insti torie e, pertanto, legittimazione attiva e passiva a stare in giu dizio per la banca, in ordine ai rapporti dipendenti dagli atti da essi intrapresi nell'esercizio della filiale (Cass. 7 giugno 1956, n. 1951, id., Rep. 1956, voce cit., n. 20 ; 6 luglio 1936, n. 2363, id,, Rep. 1936, voce cit., n. 16).

Per l'art. 28 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto 22 ottobre 1936 e modificato con decreto 5 gennaio 1939 del Capo del G-overno (vigente nel 1949) «le suc cursali sono rette da un direttore, sotto la vigilanza della sede centrale ed in conformity alle disposizioni da questa emanate. Le agenzie sono rette da un fiduciario nominato dal comitato esecutivo, e sono poste alle dipendenze della sede o di una succursale. I direttori rappresentano verso i terzi la succursale cui sono preposti e le agenzie che da questa dipendono ».

Sull'intervento in appello, v., da ultimo, Cass. 4 giugno 1962, n. 1336, retro, 1271, con ampia nota di richiami.

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