+ All Categories
Home > Documents > sentenza 4 maggio 1995, n. 143 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 maggio 1995, n. 19); Pres....

sentenza 4 maggio 1995, n. 143 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 maggio 1995, n. 19); Pres....

Date post: 29-Jan-2017
Category:
Upload: vandieu
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sentenza 4 maggio 1995, n. 143 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 maggio 1995, n. 19); Pres. Baldassarre, Est. Vari; Cea (Avv. Emmanuele) c. Intendenza di finanza di Roma; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bafile). Ord. Comm. trib. I grado Roma 30 marzo 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 30 del 1994) Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 6 (GIUGNO 1995), pp. 1721/1722-1723/1724 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188899 . Accessed: 28/06/2014 16:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:38:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sentenza 4 maggio 1995, n. 143 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 maggio 1995, n. 19);Pres. Baldassarre, Est. Vari; Cea (Avv. Emmanuele) c. Intendenza di finanza di Roma; interv.Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bafile). Ord. Comm. trib. I grado Roma 30 marzo 1994(G.U., 1 a s.s., n. 30 del 1994)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 6 (GIUGNO 1995), pp. 1721/1722-1723/1724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188899 .

Accessed: 28/06/2014 16:38

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:38:16 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 maggio 1995, n. 143

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 maggio 1995, n. 19); Pres. Baldassarre, Est. Vari; Cea (Avv. Emmanuele) c. In

tendenza di finanza di Roma; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Bafile). Ord. Comm. trib. I grado Roma 30 mar

zo 1994 (G.U., la s.s., n. 30 del 1994).

CORTE COSTITUZIONALE;

Patrimonio (imposte sul) — Imposta sui conti correnti bancari — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 47,

53; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risana

mento della finanza pubblica, art. 7; 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 11 luglio 1992

n. 333, art. 1).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

7 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, come sostituito dalla I. 8 agosto 1992 n. 359, che istituisce un'imposta straordinaria sui depo siti bancari e postali, prevedendo una ritenuta del sei per mil

le sull'ammontare dei medesimi quale risulta dalle scritture

contabili alla data del 9 luglio 1992, in riferimento agli art.

3, 47 e 53 Cost. (1)

Diritto. — 1. - Con l'ordinanza in epigrafe, viene sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, che, al 6° comma, istituisce, per l'anno 1992, un'im

posta straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta del sei per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulta dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.

2. - Secondo il giudice rimettente, il tributo, al quale andreb

bero riconosciute le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito, sarebbe incostituzio

nale, perché:

a) inciderebbe «in maniera diffusa su situazioni differenzia

te, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti» e risultando

cosi ispirato «al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività»;

b) colpirebbe risparmi «in gran misura di minima entità, la

sciando inalterati patrimoni più cospicui» investiti in utilizzi mag giormente remunerativi dei semplici depositi;

c) graverebbe talora sopra «disponibilità finanziarie contin

genti» e, perciò, non «sull'effettiva ricchezza, ma su tempora nee liquidità» spesso «da sottoporre ad ulteriori tassazioni»;

d) consentirebbe «solo ai possessori di scritture contabili di

provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile alla data

(1) La Consulta, nel respingere la questione di costituzionalità del

l'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali (per una «interpre tazione autentica» dell'ordinanza di rimessione della Commissione di

primo grado di Roma, cfr. le considerazioni del presidente del collegio A. Gargani, Sei per mille: la Consulta non spazza i dubbi, in Sole

24 Ore del 21 maggio 1995, 5), richiama la propria giurisprudenza per la quale la «capacità contributiva (. . .) va., in linea di principio, ravvi

sata in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riser vate al legislatore» (v., ex plurimis, Corte cost. 7 luglio 1986, n. 178, Foro it., 1986, I, 2068).

Parimenti costante la giurisprudenza che vuole che il principio di pro

gressività di cui all'art. 53 Cost, debba essere rapportato al complesso del sistema tributario e non invece a ciascun tributo: v., da ultimo, Corte cost. 24 giugno 1994, n. 263, id., 1994, 1, 2312, con nota di

richiami. Per un primo commento — in larga parte adesivo — della sentenza

in epigrafe, cfr. E. De Mita, La sentenza scontata sul sei per mille

legittimo, in Sole 24 Ore del 10 maggio 1995, 19.

In generale, sull'imposta sui depositi bancari e postali, v. F. Menti,

L'imposta straordinaria sui depositi: aspetti problematici, in Riv. dir.

trib., 1993, I, 863; S. Capolupo, L'imposta straordinaria immobiliare

e sui depositi, in Fisco, 1992, 7320; A. Corrao, La patrimoniale sui

depositi bancari, in Corriere trib., 1992, 2330; R. Nasi, Ripetibilità del

l'imposta straordinaria su depositi e conti correnti, ibid., 2687; con spe cifico riferimento ai problemi di legittimità dell'imposta de qua, v. C.

Genoese Zerbi, Commenti sulla costituzionalità delle norme istitutive

delle imposte straordinarie sugli immobili e sui depositi, in Nuovo dir.,

1992, 739. Per i profili applicativi, v. poi min. fin., circ. 13 agosto

1992, n. 23/8/1171, Fisco, 1992, 7613, nonché la circolare dell'Abi 14

agosto 1992, n. TR006456, ibid., 8048. Scarsi i precedenti in giurisprudenza su tale imposta: per un singolare

caso di doppia imposizione, v. Comm. trib. I grado Firenze 22 dicem

bre 1993, id., 1994, 5633, con nota di G. Fiandaca.

Il Foro Italiano — 1995 — Parte 7-31.

del 9 luglio 1992», escludendo dalla prova contraria la generali tà dei soggetti d'imposta.

Sulla scorta di siffatte premesse, l'ordinanza assume che la

disposizione denunciata sarebbe in contrasto con: — l'art. 3 Cost., in quanto colpirebbe «in maniera eguale

situazioni differenziate»; — l'art. 53 Cost., perché inciderebbe «su saldi contabili astratti

che non possono essere considerati espressione di capacità con

tributiva, cosi' da risultare violato il principio di progressività»; — l'art. 47 Cost., in quanto non tutelerebbe né incoragge

rebbe il risparmio, generando «sfiducia» nei risparmiatori e «sot

traendo ricchezza dal sistema economico».

3. - La questione non è fondata.

Va precisato, anzitutto, che non possono essere presi in con

siderazione profili della questione stessa prospettati solo nella

memoria della parte privata, dovendo l'esame di questa corte

essere circoscritto a quelli dedotti dal giudice a quo.

Quanto a questi ultimi si rileva che, nello svolgimento argo mentativo dell'ordinanza di rimessione, i motivi di censura, sia

pure con qualche sovrapposizione e disorganicità espositiva, tro

vano il loro fulcro negli art. 3 e 53 Cost., si da risolversi, in

sostanza, in tre ordini di prospettazioni, in corrispondenza con

i principi desumibili dagli articoli dei quali si assume la viola zione; vale a dire quello della capacità contributiva e quelli, strettamente correlati al primo, della parità di trattamento nel

l'imposizione fiscale e della progressività del sistema tributario.

Su un diverso e distinto piano si colloca poi la specifica do

glianza concernente la presunta violazione dell'art. 47 Cost.

4. - Seguendo perciò l'ordine espositivo che, in relazione ai

parametri invocati dal rimettente, è consentito dare alle censure

che vengono proposte, va esaminata, anzitutto, quella concer

nente il principio di capacità contributiva che si assume violato, in quanto il prelievo presenterebbe, da un canto, le caratteristi

che di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effet

tivo reddito, ed inciderebbe, dall'altro, su saldi contabili astrat

ti, tanto da gravare, talora, secondo l'ordinanza, non sull'effet

tiva ricchezza ma su temporanee liquidità. In proposito occorre ricordare che, secondo la consolidata

giurisprudenza di questa corte, la capacità contributiva, quale idoneità alla obbligazione di imposta, desumibile dal presuppo sto economico al quale l'imposizione è collegata, va, in linea

di principio, ravvisata in qualsiasi indice rilevatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di

costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà ed irrazionalità

(sentenza n. 42 del 1992, Foro it., 1992, I, 592).

Orbene, si deve considerare che il tributo in esame è un'im

posta straordinaria connotata da modalità eccezionali ed inseri

ta in un contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un pe culiare indice di capacità contributiva, incide sui depositi stessi

con un'aliquota invero di contenuta entità, tale da non potersi

ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del sogget to. In relazione a siffatte caratteristiche non può, pertanto, dir

si che il legislatore abbia travalicato i limiti del discrezionale

apprezzamento al medesimo spettante in materia, mentre, ad

ulteriore sostegno di un giudizio di non incostituzionalità della

norma denunciata, sta la circostanza che trattasi di un'imposi zione una tantum e, quindi, tale da non alterare, secondo un

canone valutativo altra volta fatto proprio della corte, il siste

ma tributario considerato in tutte le sue componenti (sentenza n. 159 del 1985, id., 1985, I, 1577).

Sotto l'altro aspetto della dedotta incidenza dell'imposta su

saldi contabili astratti, occorre considerare che la peculiare con

figurazione dell'imposta, che incide sui depositi esistenti alla data

del 9 luglio 1992, rinviene la sua ragion d'essere, secondo gli

elementi ricostruttivi della legge, desumibili anche dagli atti par

lamentari, nell'esigenza di individuare un meccanismo di imme

diato accertamento e di agevole riscossione dell'imposta me

desima.

Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finan

ziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente (cfr.

sentenza n. 574 del 1988, id., Rep. 1988, voce Tributi locali,

n. 70), la norma denunciata assume i saldi contabili, alla data

stabilita dal legislatore, come normalmente rappresentativi di

mezzi patrimoniali propri del titolare del conto, ed espressivi,

perciò, di quella ricchezza che, in sé, può ben essere reputata

indice di capacità contributiva. Ma anche a considerare altri

This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:38:16 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1723 PARTE PRIMA 1724

casi — desumibili, invero, più dalle ipotesi formulate nella me

moria di parte privata che nell'ordinanza di rimessione che si

limita ad una astratta doglianza e comunque non denuncia in

concreto alcuna specifica situazione — e cioè quelli della even

tuale non coincidenza fra titolare del deposito ed effettivo tito

lare dei mezzi finanziari depositati, non per questo può dirsi

venir meno il detto presupposto della capacità contributiva.

Infatti, quel che rileva è che si tratta di imposta che colpisce

il bene indice di ricchezza nella sua oggettività e che, pertanto, non irragionevolmente, la legge pone a carico di colui che ne

risulta detentore indipendentemente da eventuali rapporti sotto

stanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizio

ne il problema della ritenuta subita dal titolare del conto.

5. - Con le ulteriori censure, attinenti alla violazione del prin

cipio di eguaglianza, il giudice rimettente assume, da un canto,

che l'imposta avrebbe inciso «in maniera diffusa su situazioni

differenziate, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti» e risultando cosi ispirata al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività; e, dall'altro, che verrebbero colpi ti risparmi «in gran parte di minima entità, lasciando inalterati

patrimoni più cospicui», investiti in utilizzi maggiormente re

munerativi dei semplici depositi. In ordine al primo profilo, volto a lamentare, con evidente

riferimento alla misura fissa dell'aliquota, la mancanza di pro

gressività dell'imposta, non si nega che, secondo quanto da tempo

ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale, il precetto sulla ca

pacità contributiva di cui all'art. 53, 1° comma, Cost., esige,

quale specificazione del generale principio di eguaglianza, non

solo che a situazioni eguali corrispondono eguali regimi imposi

tivi, ma anche che, a situazioni diverse, facciano riscontro trat

tamenti tributari diseguali (sentenza n. 120 del 1972, id., 1972,

I, 1899). Ma, come ha avuto occasione di chiarire la stessa giu

risprudenza costituzionale, il principio di progressività è da rap

portare al complesso del sistema tributario e non invece a cia

scun tributo, venendo cosi, in definitiva, a governare le imposte

personali (sentenza n. 263 del 1994, id., 1994, I, 2312).

Quanto all'altro profilo di doglianza, e cioè quello secondo

il quale la norma avrebbe colpito risparmi in gran misura di

minima entità lasciando inalterati patrimoni più cospicui che

ragionevolmente non vengono immobilizzati in depositi scarsa

mente fruttiferi, ma investiti in utilizzi più remunerativi, la cen

sura, per trovare ingresso in sede di giudizio di costituzionalità, avrebbe dovuto precisare i termini della diversa disciplina che

si intende porre a comparazione con quella denunciata.

Data per scontata, nella specie, la capacità contributiva, co

me idoneità alla obbligazione di imposta, deducibile dal colle

gamento fra i soggetti e la situazione considerata dalla legge, la mancata indicazione della norma o del principio dell'ordina

mento rispetto ai quali si verificherebbe la disparità di tratta

mento non consente né di apprezzare di quali fattispecie si trat

ti, né di valutare quali siano le ragioni per le quali esse siano

rimaste al di fuori della disciplina denunciata, né di verificare

il rapporto che eventualmente possa intercorrere fra le due nor

mative in comparazione, alla stregua, oltretutto, del principio secondo il quale, nel giudizio di costituzionalità, il riequilibrio delle situazioni avviene attraverso il ripristino della normativa

generale e non attraverso l'estensione delle discipline derogatorie.

Quanto, poi, alla asserita disparità che si verificherebbe in

ordine alla prova dell'entità del saldo, che sarebbe consentita

ai soli soggetti possessori di scritture contabili, si rileva che la

infondatezza della doglianza discende dall'errato presupposto

interpretativo dal quale il rimettente muove, consistente nel ri

ferire la previsione normativa ai contribuenti, anziché alle aziende

di credito, tenute ad operare la ritenuta, per l'appunto, sui saldi

risultanti dalle loro scritture contabili.

6. - Venendo, infine, alla censura relativa alla presunta viola

zione dell'art. 47 Cost., per non aver tutelato e incoraggiato il risparmio, è sufficiente rammentare che l'invocato precetto costituzionale — come la corte ha già avuto occasione di rileva

re — contiene soltanto un principio programmatico al quale deve ispirarsi il legislatore ordinario, ma non può certo impedi re al medesimo di emanare, in materia finanziaria, quelle nor

me giuridiche che siano volte a disciplinare il gettito delle entra

te, con l'unico limite della vera e propria contraddizione o com

II Foro Italiano — 1995.

promissione dell'anzidetto principio. Ciò che, invero, nella spe

cie non è dato riscontrare.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

te le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 lu

glio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento della finanza

pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto

1992 n. 359, sollevate, in riferimento agli art. 3, 47 e 53 Cost.,

con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 aprile 1995, n. 108

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 aprile 1995, n. 15); Pres. Baldassarre, Est. Santosuosso; Soc. Emi italiana ed

altri (Avv. Ubertazzi, De Santis) c. Soc. Cd Sound (Avv.

Tonucci); interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Sac

chetto); Afi, Siae (Avv. Spada, Nicolai), Soc. Ema (Avv.

Ubertazzi, De Santis), Soc. Vendo-Musica (Aw. Pratesi). Ord. Trib. Genova 3 gennaio 1994 (G.U., la s.s., n. 24 del

1994).

Diritti d'autore — Opere fonografiche — Noleggio di compact disc — Tutela — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 9, 41, 42; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del dirit

to di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art.

19, 61, 68, 109).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

19, 61, 68 e 109 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in cui,

a tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esem

plari registrati di un'opera musicale protetta, precludono in

modo assoluto all'acquirente la facoltà di dare in noleggio il compact disc contenente la detta opera musicale, in riferi mento agli art. 3, 9, 41 e 42 Cost. (1)

(1) Il contenzioso in materia di noleggio di compact disc, dopo una

breve ma intensa navigazione tra giurisdizione penale (la prima vicenda

giudiziaria in tema di noleggio di «compact disc» si svolge proprio in sede penale; di tale vicenda si è dato ampio conto su queste colonne:

v., da ultimo, Cass. 1° ottobre 1993, Massara, Foro it., 1994, II, 444, con nota di R. Caso, ivi le coordinate per la lettura degli altri gradi del giudizio e dei relativi commenti, in cui sono rinvenibili riferimenti

giurisprudenziali e dottrinali; la sentenza della Cassazione è ora ripro dotta anche in Dir. autore, 1994, 272, con nota di F. Muller) e civile

(v. Trib. Milano, ord. 23 novembre 1993 e 24 febbraio 1992, ibid., 102 e 94, e richiamate nella nota di Caso, cit., nonché, da ultimo Trib. Bari 10 dicembre 1993, id., 1995, 176, con nota di F. De Luca) appro da a palazzo della Consulta. Ciò accade in un momento particolarmen te significativo: la decisione in epigrafe è, infatti, di poco posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione (16 novembre

1994, n. 685, G.U. n. 293 del 16 dicembre 1994; Le leggi, 1994, I, 4044) della direttiva comunitaria 100/92 concernente il diritto di noleg gio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, con cui si è novellata la 1. 633/41 sul diritto d'autore. In proposito, va subito evidenziato che, dall'entra ta in vigore del decreto legislativo, l'illiceità del noleggio (non autoriz

zato) dei compact disc (da parte di chi ne sia pur legittimo acquirente) non è più terreno di dispute giurisprudenziali e dottrinali, ma è un dato

positivo incontestabile. Sulla scia di questo rilievo, la parte motiva della sentenza in epigrafe è suscettibile di due livelli di lettura.

Il primo livello è connesso al passaggio motivazionale conclusivo, co stituito dalle argomentazioni che hanno portato al rigetto della questio ne di costituzionalità. Tali argomentazioni sono quelle più rilevanti, non solo in quanto più strettamente attinenti al dispositivo di infondatezza, ma anche perché proiettano la loro valenza interpretativa verso il futu ro (semplificando, esse potrebbero suonare come monito volto a sco

raggiare l'eventuale proposizione di una nuova questione di costituzio nalità che prenda a bersaglio le norme introdotte con il citato decreto

legislativo, norme che, per giunta, hanno il crisma della derivazione

comunitaria). Il secondo livello riguarda l'analisi del background ermeneutico rela

tivo alla tesi che afferma, anche in base alla versione originaria della

legge sul diritto d'autore, l'illiceità della prassi del noleggio dei compact disc, e che costituisce il necessario punto di partenza della ordinanza

This content downloaded from 185.31.195.195 on Sat, 28 Jun 2014 16:38:16 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended