sentenza 4 maggio 1995, n. 143 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 maggio 1995, n. 19);Pres. Baldassarre, Est. Vari; Cea (Avv. Emmanuele) c. Intendenza di finanza di Roma; interv.Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Bafile). Ord. Comm. trib. I grado Roma 30 marzo 1994(G.U., 1 a s.s., n. 30 del 1994)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 6 (GIUGNO 1995), pp. 1721/1722-1723/1724Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188899 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 maggio 1995, n. 143
{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 maggio 1995, n. 19); Pres. Baldassarre, Est. Vari; Cea (Avv. Emmanuele) c. In
tendenza di finanza di Roma; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Bafile). Ord. Comm. trib. I grado Roma 30 mar
zo 1994 (G.U., la s.s., n. 30 del 1994).
CORTE COSTITUZIONALE;
Patrimonio (imposte sul) — Imposta sui conti correnti bancari — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 47,
53; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risana
mento della finanza pubblica, art. 7; 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 11 luglio 1992
n. 333, art. 1).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
7 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, come sostituito dalla I. 8 agosto 1992 n. 359, che istituisce un'imposta straordinaria sui depo siti bancari e postali, prevedendo una ritenuta del sei per mil
le sull'ammontare dei medesimi quale risulta dalle scritture
contabili alla data del 9 luglio 1992, in riferimento agli art.
3, 47 e 53 Cost. (1)
Diritto. — 1. - Con l'ordinanza in epigrafe, viene sollevata
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 luglio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359, che, al 6° comma, istituisce, per l'anno 1992, un'im
posta straordinaria sui depositi bancari e postali, prevedendo una ritenuta del sei per mille sull'ammontare dei medesimi, quale risulta dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992.
2. - Secondo il giudice rimettente, il tributo, al quale andreb
bero riconosciute le caratteristiche di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito, sarebbe incostituzio
nale, perché:
a) inciderebbe «in maniera diffusa su situazioni differenzia
te, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti» e risultando
cosi ispirato «al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività»;
b) colpirebbe risparmi «in gran misura di minima entità, la
sciando inalterati patrimoni più cospicui» investiti in utilizzi mag giormente remunerativi dei semplici depositi;
c) graverebbe talora sopra «disponibilità finanziarie contin
genti» e, perciò, non «sull'effettiva ricchezza, ma su tempora nee liquidità» spesso «da sottoporre ad ulteriori tassazioni»;
d) consentirebbe «solo ai possessori di scritture contabili di
provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile alla data
(1) La Consulta, nel respingere la questione di costituzionalità del
l'imposta straordinaria sui depositi bancari e postali (per una «interpre tazione autentica» dell'ordinanza di rimessione della Commissione di
primo grado di Roma, cfr. le considerazioni del presidente del collegio A. Gargani, Sei per mille: la Consulta non spazza i dubbi, in Sole
24 Ore del 21 maggio 1995, 5), richiama la propria giurisprudenza per la quale la «capacità contributiva (. . .) va., in linea di principio, ravvi
sata in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riser vate al legislatore» (v., ex plurimis, Corte cost. 7 luglio 1986, n. 178, Foro it., 1986, I, 2068).
Parimenti costante la giurisprudenza che vuole che il principio di pro
gressività di cui all'art. 53 Cost, debba essere rapportato al complesso del sistema tributario e non invece a ciascun tributo: v., da ultimo, Corte cost. 24 giugno 1994, n. 263, id., 1994, 1, 2312, con nota di
richiami. Per un primo commento — in larga parte adesivo — della sentenza
in epigrafe, cfr. E. De Mita, La sentenza scontata sul sei per mille
legittimo, in Sole 24 Ore del 10 maggio 1995, 19.
In generale, sull'imposta sui depositi bancari e postali, v. F. Menti,
L'imposta straordinaria sui depositi: aspetti problematici, in Riv. dir.
trib., 1993, I, 863; S. Capolupo, L'imposta straordinaria immobiliare
e sui depositi, in Fisco, 1992, 7320; A. Corrao, La patrimoniale sui
depositi bancari, in Corriere trib., 1992, 2330; R. Nasi, Ripetibilità del
l'imposta straordinaria su depositi e conti correnti, ibid., 2687; con spe cifico riferimento ai problemi di legittimità dell'imposta de qua, v. C.
Genoese Zerbi, Commenti sulla costituzionalità delle norme istitutive
delle imposte straordinarie sugli immobili e sui depositi, in Nuovo dir.,
1992, 739. Per i profili applicativi, v. poi min. fin., circ. 13 agosto
1992, n. 23/8/1171, Fisco, 1992, 7613, nonché la circolare dell'Abi 14
agosto 1992, n. TR006456, ibid., 8048. Scarsi i precedenti in giurisprudenza su tale imposta: per un singolare
caso di doppia imposizione, v. Comm. trib. I grado Firenze 22 dicem
bre 1993, id., 1994, 5633, con nota di G. Fiandaca.
Il Foro Italiano — 1995 — Parte 7-31.
del 9 luglio 1992», escludendo dalla prova contraria la generali tà dei soggetti d'imposta.
Sulla scorta di siffatte premesse, l'ordinanza assume che la
disposizione denunciata sarebbe in contrasto con: — l'art. 3 Cost., in quanto colpirebbe «in maniera eguale
situazioni differenziate»; — l'art. 53 Cost., perché inciderebbe «su saldi contabili astratti
che non possono essere considerati espressione di capacità con
tributiva, cosi' da risultare violato il principio di progressività»; — l'art. 47 Cost., in quanto non tutelerebbe né incoragge
rebbe il risparmio, generando «sfiducia» nei risparmiatori e «sot
traendo ricchezza dal sistema economico».
3. - La questione non è fondata.
Va precisato, anzitutto, che non possono essere presi in con
siderazione profili della questione stessa prospettati solo nella
memoria della parte privata, dovendo l'esame di questa corte
essere circoscritto a quelli dedotti dal giudice a quo.
Quanto a questi ultimi si rileva che, nello svolgimento argo mentativo dell'ordinanza di rimessione, i motivi di censura, sia
pure con qualche sovrapposizione e disorganicità espositiva, tro
vano il loro fulcro negli art. 3 e 53 Cost., si da risolversi, in
sostanza, in tre ordini di prospettazioni, in corrispondenza con
i principi desumibili dagli articoli dei quali si assume la viola zione; vale a dire quello della capacità contributiva e quelli, strettamente correlati al primo, della parità di trattamento nel
l'imposizione fiscale e della progressività del sistema tributario.
Su un diverso e distinto piano si colloca poi la specifica do
glianza concernente la presunta violazione dell'art. 47 Cost.
4. - Seguendo perciò l'ordine espositivo che, in relazione ai
parametri invocati dal rimettente, è consentito dare alle censure
che vengono proposte, va esaminata, anzitutto, quella concer
nente il principio di capacità contributiva che si assume violato, in quanto il prelievo presenterebbe, da un canto, le caratteristi
che di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effet
tivo reddito, ed inciderebbe, dall'altro, su saldi contabili astrat
ti, tanto da gravare, talora, secondo l'ordinanza, non sull'effet
tiva ricchezza ma su temporanee liquidità. In proposito occorre ricordare che, secondo la consolidata
giurisprudenza di questa corte, la capacità contributiva, quale idoneità alla obbligazione di imposta, desumibile dal presuppo sto economico al quale l'imposizione è collegata, va, in linea
di principio, ravvisata in qualsiasi indice rilevatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di
costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà ed irrazionalità
(sentenza n. 42 del 1992, Foro it., 1992, I, 592).
Orbene, si deve considerare che il tributo in esame è un'im
posta straordinaria connotata da modalità eccezionali ed inseri
ta in un contesto di misure finanziarie di carattere generale, nell'ambito del quale il prelievo sui depositi, nel colpire un pe culiare indice di capacità contributiva, incide sui depositi stessi
con un'aliquota invero di contenuta entità, tale da non potersi
ragionevolmente considerare ablativa del patrimonio del sogget to. In relazione a siffatte caratteristiche non può, pertanto, dir
si che il legislatore abbia travalicato i limiti del discrezionale
apprezzamento al medesimo spettante in materia, mentre, ad
ulteriore sostegno di un giudizio di non incostituzionalità della
norma denunciata, sta la circostanza che trattasi di un'imposi zione una tantum e, quindi, tale da non alterare, secondo un
canone valutativo altra volta fatto proprio della corte, il siste
ma tributario considerato in tutte le sue componenti (sentenza n. 159 del 1985, id., 1985, I, 1577).
Sotto l'altro aspetto della dedotta incidenza dell'imposta su
saldi contabili astratti, occorre considerare che la peculiare con
figurazione dell'imposta, che incide sui depositi esistenti alla data
del 9 luglio 1992, rinviene la sua ragion d'essere, secondo gli
elementi ricostruttivi della legge, desumibili anche dagli atti par
lamentari, nell'esigenza di individuare un meccanismo di imme
diato accertamento e di agevole riscossione dell'imposta me
desima.
Nel necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finan
ziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente (cfr.
sentenza n. 574 del 1988, id., Rep. 1988, voce Tributi locali,
n. 70), la norma denunciata assume i saldi contabili, alla data
stabilita dal legislatore, come normalmente rappresentativi di
mezzi patrimoniali propri del titolare del conto, ed espressivi,
perciò, di quella ricchezza che, in sé, può ben essere reputata
indice di capacità contributiva. Ma anche a considerare altri
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1723 PARTE PRIMA 1724
casi — desumibili, invero, più dalle ipotesi formulate nella me
moria di parte privata che nell'ordinanza di rimessione che si
limita ad una astratta doglianza e comunque non denuncia in
concreto alcuna specifica situazione — e cioè quelli della even
tuale non coincidenza fra titolare del deposito ed effettivo tito
lare dei mezzi finanziari depositati, non per questo può dirsi
venir meno il detto presupposto della capacità contributiva.
Infatti, quel che rileva è che si tratta di imposta che colpisce
il bene indice di ricchezza nella sua oggettività e che, pertanto, non irragionevolmente, la legge pone a carico di colui che ne
risulta detentore indipendentemente da eventuali rapporti sotto
stanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizio
ne il problema della ritenuta subita dal titolare del conto.
5. - Con le ulteriori censure, attinenti alla violazione del prin
cipio di eguaglianza, il giudice rimettente assume, da un canto,
che l'imposta avrebbe inciso «in maniera diffusa su situazioni
differenziate, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti» e risultando cosi ispirata al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività; e, dall'altro, che verrebbero colpi ti risparmi «in gran parte di minima entità, lasciando inalterati
patrimoni più cospicui», investiti in utilizzi maggiormente re
munerativi dei semplici depositi. In ordine al primo profilo, volto a lamentare, con evidente
riferimento alla misura fissa dell'aliquota, la mancanza di pro
gressività dell'imposta, non si nega che, secondo quanto da tempo
ritenuto dalla giurisprudenza costituzionale, il precetto sulla ca
pacità contributiva di cui all'art. 53, 1° comma, Cost., esige,
quale specificazione del generale principio di eguaglianza, non
solo che a situazioni eguali corrispondono eguali regimi imposi
tivi, ma anche che, a situazioni diverse, facciano riscontro trat
tamenti tributari diseguali (sentenza n. 120 del 1972, id., 1972,
I, 1899). Ma, come ha avuto occasione di chiarire la stessa giu
risprudenza costituzionale, il principio di progressività è da rap
portare al complesso del sistema tributario e non invece a cia
scun tributo, venendo cosi, in definitiva, a governare le imposte
personali (sentenza n. 263 del 1994, id., 1994, I, 2312).
Quanto all'altro profilo di doglianza, e cioè quello secondo
il quale la norma avrebbe colpito risparmi in gran misura di
minima entità lasciando inalterati patrimoni più cospicui che
ragionevolmente non vengono immobilizzati in depositi scarsa
mente fruttiferi, ma investiti in utilizzi più remunerativi, la cen
sura, per trovare ingresso in sede di giudizio di costituzionalità, avrebbe dovuto precisare i termini della diversa disciplina che
si intende porre a comparazione con quella denunciata.
Data per scontata, nella specie, la capacità contributiva, co
me idoneità alla obbligazione di imposta, deducibile dal colle
gamento fra i soggetti e la situazione considerata dalla legge, la mancata indicazione della norma o del principio dell'ordina
mento rispetto ai quali si verificherebbe la disparità di tratta
mento non consente né di apprezzare di quali fattispecie si trat
ti, né di valutare quali siano le ragioni per le quali esse siano
rimaste al di fuori della disciplina denunciata, né di verificare
il rapporto che eventualmente possa intercorrere fra le due nor
mative in comparazione, alla stregua, oltretutto, del principio secondo il quale, nel giudizio di costituzionalità, il riequilibrio delle situazioni avviene attraverso il ripristino della normativa
generale e non attraverso l'estensione delle discipline derogatorie.
Quanto, poi, alla asserita disparità che si verificherebbe in
ordine alla prova dell'entità del saldo, che sarebbe consentita
ai soli soggetti possessori di scritture contabili, si rileva che la
infondatezza della doglianza discende dall'errato presupposto
interpretativo dal quale il rimettente muove, consistente nel ri
ferire la previsione normativa ai contribuenti, anziché alle aziende
di credito, tenute ad operare la ritenuta, per l'appunto, sui saldi
risultanti dalle loro scritture contabili.
6. - Venendo, infine, alla censura relativa alla presunta viola
zione dell'art. 47 Cost., per non aver tutelato e incoraggiato il risparmio, è sufficiente rammentare che l'invocato precetto costituzionale — come la corte ha già avuto occasione di rileva
re — contiene soltanto un principio programmatico al quale deve ispirarsi il legislatore ordinario, ma non può certo impedi re al medesimo di emanare, in materia finanziaria, quelle nor
me giuridiche che siano volte a disciplinare il gettito delle entra
te, con l'unico limite della vera e propria contraddizione o com
II Foro Italiano — 1995.
promissione dell'anzidetto principio. Ciò che, invero, nella spe
cie non è dato riscontrare.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda
te le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. 11 lu
glio 1992 n. 333 (misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto
1992 n. 359, sollevate, in riferimento agli art. 3, 47 e 53 Cost.,
con l'ordinanza in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 aprile 1995, n. 108
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 aprile 1995, n. 15); Pres. Baldassarre, Est. Santosuosso; Soc. Emi italiana ed
altri (Avv. Ubertazzi, De Santis) c. Soc. Cd Sound (Avv.
Tonucci); interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Sac
chetto); Afi, Siae (Avv. Spada, Nicolai), Soc. Ema (Avv.
Ubertazzi, De Santis), Soc. Vendo-Musica (Aw. Pratesi). Ord. Trib. Genova 3 gennaio 1994 (G.U., la s.s., n. 24 del
1994).
Diritti d'autore — Opere fonografiche — Noleggio di compact disc — Tutela — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 9, 41, 42; 1. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del dirit
to di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art.
19, 61, 68, 109).
È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.
19, 61, 68 e 109 l. 22 aprile 1941 n. 633, nella parte in cui,
a tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esem
plari registrati di un'opera musicale protetta, precludono in
modo assoluto all'acquirente la facoltà di dare in noleggio il compact disc contenente la detta opera musicale, in riferi mento agli art. 3, 9, 41 e 42 Cost. (1)
(1) Il contenzioso in materia di noleggio di compact disc, dopo una
breve ma intensa navigazione tra giurisdizione penale (la prima vicenda
giudiziaria in tema di noleggio di «compact disc» si svolge proprio in sede penale; di tale vicenda si è dato ampio conto su queste colonne:
v., da ultimo, Cass. 1° ottobre 1993, Massara, Foro it., 1994, II, 444, con nota di R. Caso, ivi le coordinate per la lettura degli altri gradi del giudizio e dei relativi commenti, in cui sono rinvenibili riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali; la sentenza della Cassazione è ora ripro dotta anche in Dir. autore, 1994, 272, con nota di F. Muller) e civile
(v. Trib. Milano, ord. 23 novembre 1993 e 24 febbraio 1992, ibid., 102 e 94, e richiamate nella nota di Caso, cit., nonché, da ultimo Trib. Bari 10 dicembre 1993, id., 1995, 176, con nota di F. De Luca) appro da a palazzo della Consulta. Ciò accade in un momento particolarmen te significativo: la decisione in epigrafe è, infatti, di poco posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione (16 novembre
1994, n. 685, G.U. n. 293 del 16 dicembre 1994; Le leggi, 1994, I, 4044) della direttiva comunitaria 100/92 concernente il diritto di noleg gio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale, con cui si è novellata la 1. 633/41 sul diritto d'autore. In proposito, va subito evidenziato che, dall'entra ta in vigore del decreto legislativo, l'illiceità del noleggio (non autoriz
zato) dei compact disc (da parte di chi ne sia pur legittimo acquirente) non è più terreno di dispute giurisprudenziali e dottrinali, ma è un dato
positivo incontestabile. Sulla scia di questo rilievo, la parte motiva della sentenza in epigrafe è suscettibile di due livelli di lettura.
Il primo livello è connesso al passaggio motivazionale conclusivo, co stituito dalle argomentazioni che hanno portato al rigetto della questio ne di costituzionalità. Tali argomentazioni sono quelle più rilevanti, non solo in quanto più strettamente attinenti al dispositivo di infondatezza, ma anche perché proiettano la loro valenza interpretativa verso il futu ro (semplificando, esse potrebbero suonare come monito volto a sco
raggiare l'eventuale proposizione di una nuova questione di costituzio nalità che prenda a bersaglio le norme introdotte con il citato decreto
legislativo, norme che, per giunta, hanno il crisma della derivazione
comunitaria). Il secondo livello riguarda l'analisi del background ermeneutico rela
tivo alla tesi che afferma, anche in base alla versione originaria della
legge sul diritto d'autore, l'illiceità della prassi del noleggio dei compact disc, e che costituisce il necessario punto di partenza della ordinanza
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