+ All Categories
Home > Documents > sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel....

sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: hoangkiet
View: 221 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel. Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Onufrio). Ord. Trib. Firenze 4 giugno 1976 (Gazz. uff. 20 ottobre 1976, n. 281) Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2091/2092-2093/2094 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23176984 . Accessed: 25/06/2014 09:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:55:42 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel. Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato

sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel.Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Onufrio).Ord. Trib. Firenze 4 giugno 1976 (Gazz. uff. 20 ottobre 1976, n. 281)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2091/2092-2093/2094Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176984 .

Accessed: 25/06/2014 09:55

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:55:42 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel. Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato

2091 PARTE PRIMA 2092

Per questi motivi, dichiara manifestamente inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, 1. 10

maggio 1978 n. 170, e degli art. 17, 18 e 26 del relativo

regolamento parlamentare, in riferimento agli art. 90 e 96 Cost, e

12 1. cost. n. 1 dell'I 1 marzo 1953, sollevata dal Pretore di

Genova con il ricorso indicato in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 maggio 1983, n. 129

(Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rei.

Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons,

ministri (Avv. dello Stato Onufrio). Ord. Trib. Firenze 4 giu

gno 1976 (Gazz. uff. 20 ottobre 1976, n. 281).

Previdenza sociale — Ex combattenti — Riscatto del servizio mi

litare — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3;

1. 28 marzo 1968 n. 341, riapertura dei termini per il riconosci

mento delle qualifiche dei partigiani, art. 6).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 l.

28 marzo 1968 n. 341, in riferimento all'art. 3 Cost., nella

parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto a riscattare

a fini previdenziali il periodo di servizio militare gli ex com

battenti titolari di posizioni assicurative anche anteriori all'ul

timo conflitto. (1)

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevante ai

fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 1. 28 marzo 1968

n. 341 « nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto

al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare

coloro che risultino comunque titolari di posizioni assicurative

anche anteriori all'ultimo conflitto », in riferimento all'art. 3 Cost.

Ha premesso che la contestazione tra le parti verteva sulla

sussistenza del diritto del Fantechi al riscatto, ai fini previdenziali,

del periodo di servizio militare ai sensi del citato art. 6 1. n. 341

del 1968, riscatto, con conseguente riconoscimento della pensione,

già concesso al Fantechi dallT.n.p.s. sul fondo speciale di previ

denza degli autoferrotramvieri e, poi, revocato dallo stesso istituto

per la coesistenza, nel periodo riscattato, di altra posizione

assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria. Ha precisato che l'I.n.p.s. aveva fondato la propria difesa sul

testo del menzionato art. 6, secondo cui il riscatto era consentito, in

genere, agli ex combattenti iscritti alla assicurazione obbligatoria

di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di

essa « soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto », mentre il

Fantechi era titolare di altra posizione assicurativa anteriore al

conflitto. Ha rilevato che con tale tesi difensiva l'istituto aveva

modificato e ampliato la posizione prima assunta in sede ammi

nistrativa allorché, con una interpretazione estensiva dello stesso

art. 6 suggerita da circolare del ministero del lavoro, aveva

opposto al Fantechi la sola coesistenza della posizione assicurativa

nel periodo riscattabile.

Ha osservato che all'art. 6 non poteva attribuirsi l'ampio

significato, suggerito dalla citata circolare ministeriale, di ricono

scere la facoltà di riscatto anche agli ex combattenti titolari di

posizioni assicurativa anteriore ai periodi riscattabili. Ha ritenuto

che la ratio legis dell'art. 6 dovesse identificarsi nella tutela

accordata a coloro i quali, per esserne stati impediti a cagione della loro qualità di combattenti o patrioti, non avevano potuto costituirsi una posizione assicurativa durante l'ultimo conflitto;

pertanto il negare la stessa tutela a quei soggetti che, pur essendosi trovati nella stessa situazione di impossibilità, erano

titolari di posizioni assicurative anteriori al conflitto, che non

dessero titolo ad analoghi effetti previdenziali, si sarebbe tradotta

in una arbitraria disparità di trattamento in danno di questi ultimi: e tale disparità, che non sembrava trovare alcuna giu stificazione nella finalità della speciale normativa, potrebbe violare

il principio dell'art. 3 Cost.

(1) La corte fa propria l'interpretazione « estensiva » della norma denunciata, che il Tribunale di Firenze aveva respinto emettendo l'ordinanza di rimessione (massimata in Foro it., 1977, I, 1324, con nota di richiami), annettendo rilievo alla circolare 11 marzo 1969, n. 213 con la quale l'I.n.p.s. ha aderito all'orientamento espresso dalla nota 16

gennaio 1969 del ministero del lavoro, che ha superato le iniquità cui avrebbe dato luogo la lettura « testuale » della norma consentendo il riscatto anche agli ex combattenti titolari di posizione assicurativa costituita prima dei periodi riscattabili, ancorché gli stessi possano conseguire od abbiano conseguito il riconoscimento figurativo di tali

periodi.

2. - L'I.n.p.s. ha eccepito l'inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 1. n. 341 del 1968 perché del

tutto irrilevante ai fini della decisione della causa.

Ha affermato che la controversia è sorta unicamente per la

coesistenza di una duplice utilizzazione dei medesimi periodi di

servizio militare, coesistenza determinata dai versamenti di contri

buti nell'assicurazione generale obbligatoria effettuati dalla soc.

Piaggio e dal ministero dell'aeronautica e relativi agli stessi periodi

poi riscattati dal Fantechi, a norma dell'art. 6 1. n. 341 del 1968, al

fine di ottenere la pensione del fondo speciale di previdenza per

gli autoferrotramvieri.

Ha sostenuto che tra le parti non è sorto mai contrasto sulla

interpretazione del menzionato art. 6 1. n. 341 del 1968, inteso

sempre da esso istituto, conformemente al parere del ministero del

lavoro, nel senso che il beneficio compete anche ai soggetti che

avevano una posizione assicurativa già in atto prima della fine

dell'ultimo conflitto.

L'eccezione non è fondata. Questa corte ha costantemente

affermato che il giudizio sulla rilevanza di una questione di

legittimità costituzionale rientra nella primaria competenza del

giudice a quo; e che la motivazione dell'ordinanza di rinvio sul

punto della rilevanza è suscettibile di sindacato soltanto quando risulti chiaramente viziata nella impostazione e nel procedimento e

ne derivi, pertanto, l'evidente esclusione del carattere di necessaria

pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione di merito (sent. n. 19 del 1978, Foro it., 1978, I, 817; n. 174 del 1980, id., 1981, I, 336; n. 42 del 1981, ibid., 1228).

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché nell'ordinanza di rinvio — come chiaramente risulta dal suo contenuto, sopra

esposto — il Tribunale di Firenze ha in modo specifico ed

adeguato motivato sulla rilevanza.

Peraltro, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale è di tutta evidenza in quanto, come ha osservato il Tribunale di Firenze nell'ordinanza di rinvio e risulta dagli atti della causa,

l'I.n.p.s. in sede amministrativa riconobbe al Fantechi, già assicu rato prima del conflitto mondiale, il beneficio previsto dall'impu gnato art. 6; poi, revocò tale beneficio e la conseguente pensione di anzianità corrispostagli; infine nel giudizio davanti al pretore sostenne, per la prima volta, che la norma citata richiedeva, per l'esercizio della facoltà di riscatto, una iscrizione all'assicurazione

obbligatoria effettuata dopo la fine del conflitto.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 1. n. 341 del 1968, ritenuta rilevante, non è fondata perché tale norma, correttamente intesa, non determina alcuna disparità di trattamen to tra gli ex combattenti.

Questa corte condivide la interpretazione della norma impugna ta contenuta nel parere del ministero del lavoro e nella circolare

dell'I.n.p.s., interpretazione disattesa dal Tribunale di Firenze, che ha dato alla stessa norma un contenuto limitativo.

Il ministero del lavoro — nel rispondere ai vari quesiti formulati dall'I.n.p.s. in tema di applicazione dell'art. 6 1. n. 341 del 1968 — espresse, nella nota 16 gennaio 1969, il parere che, attese le finalità della disposizione in argomento, il beneficio, previsto dallo stesso articolo, spettasse anche ai soggetti che —

essendo titolari di posizione assicurativa costituita prima dell'inizio dei periodi di servizio militare od equiparati riscattabili —

avrebbero avuto diritto all'accreditamento figurativo dei periodi stessi, a norma dell'art. 56, lett. a, n. 1, r.d. 4 ottobre 1935 n. 1827, ovvero a norma degli art. 7 e 8 1. 20 febbraio 1958 n. 55. A tale

interpretazione aderì prontamente l'I.n.p.s., come risulta dalla

circolare 11 marzo 1969, riconoscendo la facoltà di optare per il

riscatto, previsto dalla norma in esame, agli ex combattenti ed assimilati già assicurati prima del servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale.

Delia norma cosi intesa ha sempre dato applicazione 1'I.n.p.s., il quale, nella citata circolare, precisò che il requisito indispensabile e sufficiente per la concessione del beneficio del riscatto era rappresentato dalla esistenza, nella posizione assicurativa del richiedente, di una contribuzione obbligatoria posteriore al termine del servizio militare da riscattare.

Lo stesso istituto cosi ha consentito il riscatto a tutti gli ex combattenti che avessero versato contribuzione obbligatoria suc cessivamente al termine del servizio militare prestato, anche se nel contempo fossero risultati titolari di posizione assicurativa prece dente il termine di tale servizio.

Il requisito di iscrizione alla assicurazione obbligatoria « soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto» è stato, quindi, considerato dall'I.n.p.s. fino alla controversia con il Fantechi, soddisfatto dalla esistenza di posizione assicurativa dopo il termine del conflitto stesso.

This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:55:42 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel. Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

La suddetta interpretazione del ministero del lavoro e del

l'I.n.p.s. deve considerarsi quella più aderente alla ratio della

norma. '-'Mi Invero la norma in esame ha ampliato i benefici previsti per gli

ex combattenti poiché ha attribuito, per la prima volta, ai periodi di servizio militare tutti gli effetti dall'inizio di periodo di

assicurazione, cosi innovando la disciplina allora vigente (art. citati 56, lett. a, n. 1, r.d.l. n. 1827 del 1955; 7 e 8 1. n. 55 del

1958), che riconosceva i periodi di servizio militare utili solo dopo la costituzione della posizione assicurativa.

I contributi pagati dagli ex combattenti per il riscatto dei

periodi di servizio militare sono, quindi, considerati contributi

effettivi al pari di quelli corrisposti in relazione ad una vera e

propria attività lavorativa subordinata. Questo particolare be

neficio non può considerarsi, nell'intenzione del legislatore, in

mancanza di una specifica espressa previsione contraria, escluso

per gli altri combattenti, già assicurati prima del conflitto, aventi

pari titolo di merito verso la patria. Non può ritenersi che il

legislatore, nel formulare la norma in esame, non abbia tenuto

presente la citata normativa in materia previdenziale, che consen

tiva l'utilizzazione dei periodi di servizio militare solo ai fini della

misura della pensione (art. 56, lett. a, n. 1, d.r.l. n. 1827 del 1935; art. 7 e 8 1. n. 55 del 1958) e non anche per il perfezionamento del diritto alla pensione, come riconosce, invece, la norma impu

gnata ed è avvenuto nel caso di specie concernente il Fantechi.

Per questi motivi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in

motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 1.

28 marzo 1968 n. 341 (riapertura dei termini per il riconoscimento

delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di

decorazione al valor militare) proposta dal Tribunale di Firenze, con ordinanza 4 giugno 1976, in riferimento all'art. 3 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 aprile 1983, n. 106

(Gazzetta ufficiale 27 aprile 1983, n. 114); Pres. Elia, Rei.

Bucciarelli Ducci; Carniel; Simcic e altri. Ord. Pret. Cortina

d'Ampezzo 24 aprile e 4 agosto 1980 (Gazz. uff. 22 ottobre

1980, n. 291 e 11 marzo 1981, n. 70).

Sicurezza pubblica — Albergo — Attività di portierato — Omessa

iscrizione in registro — Datori di lavoro — Omessa licenza —

Sanzioni — Disparità di trattamento — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, t.u.

delle leggi di pubblica sicurezza, art. 62).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, 3°

comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nella parte in cui punisce

coloro i quali svolgono attività di portiere d'albergo senza essere

iscritti nell'apposito registro con pena pili grave di quella

prevista per i datori di lavoro che conducano l'albergo senza

licenza dell'autorità di p.s., in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

Diritto. — 1. - La questione sollevata dal Pretore di Cortina

d'Ampezzo è se contrasti o meno con l'art. 3 Cost, il 3° comma

dell'art. 62 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui

punisce chi svolga attività di portiere d'albergo senza essere

iscritto nell'apposito registro con una pena più grave di quella

prevista per il suo datore di lavoro, che conduca l'albergo senza

licenza dell'autorità di p.s. Il giudice a quo dubita, infatti, che tale

disparità di trattamento sia irrazionale e violi, pertanto, l'art. 3

Cost. Le attività di conduttore di albergo e quella di portiere —

secondo l'ordinanza — si esplicano, pur su piani diversi, nello

(1) La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la

valutazione della congruenza tra i reati e le pene rientra nel potere

discrezionale del legislatore: l'uso di tale potere è costituzionalmente

insindacabile, tranne che le sperequazioni assumano gravità tale da

risultare palesemente irragionevoli (cfr., di recente, Corte cost. 28

febbraio 1983, n. 39, Foro it., 1983, I, 530, con riferimento alle sanzioni

previste per la violazione degli obblighi in materia di circolazione

stradale incombenti sui minorati fisici; 9 dicembre 1982, n. 207, ibid.,

852, in materia di detenzione illegale di armi; 24 novembre 1982, n.

199, ibid., 1226, con nota di E. Gironi, sempre in materia di armi).

In dottrina, sul sindacato di costituzionalità in ordine alla ragionevo

lezza e congruità delle pene, cfr. Pizzorusso, Le norme sulla misura

delle pene e il controllo della ragionevolezza, in Giur. it., 1971, IV,

192; Cerri, Sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di

uguaglianza: criteri generali ed ipotesi specifica di pari normazione in

ordine a situazioni diverse, in Giur. costit., 1974, I, 2160; Rossetti, in

Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, 200; Venditti, Labriola, Grasso, in

Giur. costit., 1979, I, 289, 428, 463.

stesso settore, incidendo sugli stessi interessi pubblici, cosicché la

diversità della sanzione per il loro esercizio abusivo non sarebbe

né giustificata né razionale.

2. - La questione non è fondata. Più volte questa corte ha avuto

occasione di statuire che la configurazione di fattispecie criminose

e le valutazioni sulla congruenza tra i reati e le pene rientrano

nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, trovando un

unico limite, sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel

rispetto della ragionevolezza, onde evitare differenze di disciplina che risultino irrazionali ed arbitrarie (cfr. tra le ultime decisioni le

sentenze nn. 26 del 1976, Foro it., 1976, I, 906; 72 del 1980, id.,

1980, I, 1828; 162 del 1981, id., 1982 I, 15, e 103 del 1982, ibid.,

1795).

Irragionevolezza ed arbitrarietà non ricorrono nel caso di specie. Le due ipotesi criminose messe a raffronto dal giudice a quo

riguardano, infatti, sia posizioni soggettive diverse nei destinatari

dei due precetti, sia diversi comportamenti omissivi che integrano l'elemento materiale del reato.

La norma impugnata, infatti, ha per destinatari soggetti ai quali l'ordinamento richiede, oltre all'attestazione della buona condotta

(2° comma dell'articolo impugnato), particolari qualità personali, in

vista dei doveri specifici di sorveglianza che incombono ai portieri e che sono finalizzati alla prevenzione di reati contro persone o

cose (cfr. art. 113 regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s., r.d. n.

635 del 6 maggio 1940). Alla verifica di tali qualità è subordinata

l'iscrizione annuale negli appositi registri (comma 1° e 2° del citato

art. 62 t.u.l.p.s.). Diverse qualità personali sono invece richieste dall'art. 665 c.p.,

per chi eserciti l'attività di albergatore, in quanto la concessione

dell'apposita autorizzazione di polizia è subordinata soltanto al

l'accertamento delle condizioni negative previste dall'art. 11

t.u.l.p.s., cioè al non aver subito condanne penali di particolare rilievo (delitto non colposo punito con pena detentiva superiore a

tre anni, senza che sia intervenuta la riabilitazione) e al non essere

stati sottoposti a misure di sicurezza o dichiarati delinquenti

abituali, professionali o per tendenza.

Alla luce della verifica di tali requisiti, diversa valutazione

assumono i rispettivi comportamenti omissivi delle due categorie di soggetti presi in esame dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, e

pertanto non irrazionale appare la scelta discrezionale del legisla tore che ha ritenuto di dover comminare sanzioni diverse per

ipotesi criminose che non sono obiettivamente assimilabili.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legittimi tà costituzionale dell'art. 62, 3° comma, t.u. delle leggi di pubblica

sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le

ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 aprile 1983, n. 89

(Gazzetta ufficiale 27 aprile 1983, n. 114); Pres. Elia, Rei.

Andrioli; Casini (Avv. Bussi, Persiani, Borri) c. I.n.p.s. Ord.

Pret. Arezzo 21 gennaio 1976 (Gazz. uff. 5 maggio 1976, n. 118).

Previdenza sociale — Insegnanti — Riscatto di servizi anteriori

alla nomina nei ruoli statali — Rimborso dei contributi versati

nell'assicurazione generale obbligatoria — Esclusione — Que

stione inammissibile di costituzionalità (Cost., 'art. 3; r.d.l. 9

maggio 1920 n. 749, provvedimenti per il rinnovamento dei ser

vizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole

medie e normali, art. 1, 2).

È inammissibile, per irrilevanza, in quanto inciderebbe sull'oggetto solo di domande subordinate proposte nel giudizio a quo, la

questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 r.d.l. 9

maggio 1920 n. 749, nella parte in cui non prevedono il

rimborso agli interessati (insegnanti di scuole medie e normali

pareggiate) dei contributi versati all'I.n.p.s. per assicurazione

invalidità vecchiaia superstiti durante periodi di servizio anterio

ri alla nomina nei ruoli statali che siano stati riscattati ai fini della pensione statale, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione, Pret. Arezzo 21 gennaio 1976, è massimata in Foro it., Rep. 1976, voce Previdenza sociale, n. 337.

Per un raffronto con la problematica dell'utilizzabilità dei contributi

versati in regime di mutualità scolastica, che presenta alcuni profili di

analogia alle questioni tenute presenti dal giudice a quo, da ultimo, v. Cass. 10 febbraio 1982, n. 809, id., 1982, I, 663, con nota di richiami.

Sulla legittimità della coesistenza del diritto a pensione a carico

dell'I.n.p.s. con pensione a carico di altra cassa di previdenza, cui fa riferimento la motivazione della sentenza che si riporta, cons. Corte

This content downloaded from 195.78.109.12 on Wed, 25 Jun 2014 09:55:42 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended