sentenza 5 maggio 1983, n. 129 (Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rel.Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Onufrio).Ord. Trib. Firenze 4 giugno 1976 (Gazz. uff. 20 ottobre 1976, n. 281)Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 9 (SETTEMBRE 1983), pp. 2091/2092-2093/2094Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176984 .
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2091 PARTE PRIMA 2092
Per questi motivi, dichiara manifestamente inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, 1. 10
maggio 1978 n. 170, e degli art. 17, 18 e 26 del relativo
regolamento parlamentare, in riferimento agli art. 90 e 96 Cost, e
12 1. cost. n. 1 dell'I 1 marzo 1953, sollevata dal Pretore di
Genova con il ricorso indicato in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 maggio 1983, n. 129
(Gazzetta ufficiale 11 maggio 1983, n. 128); Pres. Elia, Rei.
Rossano; Fantechi c. I.n.p.s. (Avv. Boer); interv. Pres. cons,
ministri (Avv. dello Stato Onufrio). Ord. Trib. Firenze 4 giu
gno 1976 (Gazz. uff. 20 ottobre 1976, n. 281).
Previdenza sociale — Ex combattenti — Riscatto del servizio mi
litare — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3;
1. 28 marzo 1968 n. 341, riapertura dei termini per il riconosci
mento delle qualifiche dei partigiani, art. 6).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 l.
28 marzo 1968 n. 341, in riferimento all'art. 3 Cost., nella
parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto a riscattare
a fini previdenziali il periodo di servizio militare gli ex com
battenti titolari di posizioni assicurative anche anteriori all'ul
timo conflitto. (1)
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Firenze ha ritenuto rilevante ai
fini della decisione della causa e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 1. 28 marzo 1968
n. 341 « nella parte in cui esclude indiscriminatamente dal diritto
al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di servizio militare
coloro che risultino comunque titolari di posizioni assicurative
anche anteriori all'ultimo conflitto », in riferimento all'art. 3 Cost.
Ha premesso che la contestazione tra le parti verteva sulla
sussistenza del diritto del Fantechi al riscatto, ai fini previdenziali,
del periodo di servizio militare ai sensi del citato art. 6 1. n. 341
del 1968, riscatto, con conseguente riconoscimento della pensione,
già concesso al Fantechi dallT.n.p.s. sul fondo speciale di previ
denza degli autoferrotramvieri e, poi, revocato dallo stesso istituto
per la coesistenza, nel periodo riscattato, di altra posizione
assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria. Ha precisato che l'I.n.p.s. aveva fondato la propria difesa sul
testo del menzionato art. 6, secondo cui il riscatto era consentito, in
genere, agli ex combattenti iscritti alla assicurazione obbligatoria
di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di
essa « soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto », mentre il
Fantechi era titolare di altra posizione assicurativa anteriore al
conflitto. Ha rilevato che con tale tesi difensiva l'istituto aveva
modificato e ampliato la posizione prima assunta in sede ammi
nistrativa allorché, con una interpretazione estensiva dello stesso
art. 6 suggerita da circolare del ministero del lavoro, aveva
opposto al Fantechi la sola coesistenza della posizione assicurativa
nel periodo riscattabile.
Ha osservato che all'art. 6 non poteva attribuirsi l'ampio
significato, suggerito dalla citata circolare ministeriale, di ricono
scere la facoltà di riscatto anche agli ex combattenti titolari di
posizioni assicurativa anteriore ai periodi riscattabili. Ha ritenuto
che la ratio legis dell'art. 6 dovesse identificarsi nella tutela
accordata a coloro i quali, per esserne stati impediti a cagione della loro qualità di combattenti o patrioti, non avevano potuto costituirsi una posizione assicurativa durante l'ultimo conflitto;
pertanto il negare la stessa tutela a quei soggetti che, pur essendosi trovati nella stessa situazione di impossibilità, erano
titolari di posizioni assicurative anteriori al conflitto, che non
dessero titolo ad analoghi effetti previdenziali, si sarebbe tradotta
in una arbitraria disparità di trattamento in danno di questi ultimi: e tale disparità, che non sembrava trovare alcuna giu stificazione nella finalità della speciale normativa, potrebbe violare
il principio dell'art. 3 Cost.
(1) La corte fa propria l'interpretazione « estensiva » della norma denunciata, che il Tribunale di Firenze aveva respinto emettendo l'ordinanza di rimessione (massimata in Foro it., 1977, I, 1324, con nota di richiami), annettendo rilievo alla circolare 11 marzo 1969, n. 213 con la quale l'I.n.p.s. ha aderito all'orientamento espresso dalla nota 16
gennaio 1969 del ministero del lavoro, che ha superato le iniquità cui avrebbe dato luogo la lettura « testuale » della norma consentendo il riscatto anche agli ex combattenti titolari di posizione assicurativa costituita prima dei periodi riscattabili, ancorché gli stessi possano conseguire od abbiano conseguito il riconoscimento figurativo di tali
periodi.
2. - L'I.n.p.s. ha eccepito l'inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 1. n. 341 del 1968 perché del
tutto irrilevante ai fini della decisione della causa.
Ha affermato che la controversia è sorta unicamente per la
coesistenza di una duplice utilizzazione dei medesimi periodi di
servizio militare, coesistenza determinata dai versamenti di contri
buti nell'assicurazione generale obbligatoria effettuati dalla soc.
Piaggio e dal ministero dell'aeronautica e relativi agli stessi periodi
poi riscattati dal Fantechi, a norma dell'art. 6 1. n. 341 del 1968, al
fine di ottenere la pensione del fondo speciale di previdenza per
gli autoferrotramvieri.
Ha sostenuto che tra le parti non è sorto mai contrasto sulla
interpretazione del menzionato art. 6 1. n. 341 del 1968, inteso
sempre da esso istituto, conformemente al parere del ministero del
lavoro, nel senso che il beneficio compete anche ai soggetti che
avevano una posizione assicurativa già in atto prima della fine
dell'ultimo conflitto.
L'eccezione non è fondata. Questa corte ha costantemente
affermato che il giudizio sulla rilevanza di una questione di
legittimità costituzionale rientra nella primaria competenza del
giudice a quo; e che la motivazione dell'ordinanza di rinvio sul
punto della rilevanza è suscettibile di sindacato soltanto quando risulti chiaramente viziata nella impostazione e nel procedimento e
ne derivi, pertanto, l'evidente esclusione del carattere di necessaria
pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione di merito (sent. n. 19 del 1978, Foro it., 1978, I, 817; n. 174 del 1980, id., 1981, I, 336; n. 42 del 1981, ibid., 1228).
Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie poiché nell'ordinanza di rinvio — come chiaramente risulta dal suo contenuto, sopra
esposto — il Tribunale di Firenze ha in modo specifico ed
adeguato motivato sulla rilevanza.
Peraltro, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale è di tutta evidenza in quanto, come ha osservato il Tribunale di Firenze nell'ordinanza di rinvio e risulta dagli atti della causa,
l'I.n.p.s. in sede amministrativa riconobbe al Fantechi, già assicu rato prima del conflitto mondiale, il beneficio previsto dall'impu gnato art. 6; poi, revocò tale beneficio e la conseguente pensione di anzianità corrispostagli; infine nel giudizio davanti al pretore sostenne, per la prima volta, che la norma citata richiedeva, per l'esercizio della facoltà di riscatto, una iscrizione all'assicurazione
obbligatoria effettuata dopo la fine del conflitto.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 1. n. 341 del 1968, ritenuta rilevante, non è fondata perché tale norma, correttamente intesa, non determina alcuna disparità di trattamen to tra gli ex combattenti.
Questa corte condivide la interpretazione della norma impugna ta contenuta nel parere del ministero del lavoro e nella circolare
dell'I.n.p.s., interpretazione disattesa dal Tribunale di Firenze, che ha dato alla stessa norma un contenuto limitativo.
Il ministero del lavoro — nel rispondere ai vari quesiti formulati dall'I.n.p.s. in tema di applicazione dell'art. 6 1. n. 341 del 1968 — espresse, nella nota 16 gennaio 1969, il parere che, attese le finalità della disposizione in argomento, il beneficio, previsto dallo stesso articolo, spettasse anche ai soggetti che —
essendo titolari di posizione assicurativa costituita prima dell'inizio dei periodi di servizio militare od equiparati riscattabili —
avrebbero avuto diritto all'accreditamento figurativo dei periodi stessi, a norma dell'art. 56, lett. a, n. 1, r.d. 4 ottobre 1935 n. 1827, ovvero a norma degli art. 7 e 8 1. 20 febbraio 1958 n. 55. A tale
interpretazione aderì prontamente l'I.n.p.s., come risulta dalla
circolare 11 marzo 1969, riconoscendo la facoltà di optare per il
riscatto, previsto dalla norma in esame, agli ex combattenti ed assimilati già assicurati prima del servizio militare prestato durante la seconda guerra mondiale.
Delia norma cosi intesa ha sempre dato applicazione 1'I.n.p.s., il quale, nella citata circolare, precisò che il requisito indispensabile e sufficiente per la concessione del beneficio del riscatto era rappresentato dalla esistenza, nella posizione assicurativa del richiedente, di una contribuzione obbligatoria posteriore al termine del servizio militare da riscattare.
Lo stesso istituto cosi ha consentito il riscatto a tutti gli ex combattenti che avessero versato contribuzione obbligatoria suc cessivamente al termine del servizio militare prestato, anche se nel contempo fossero risultati titolari di posizione assicurativa prece dente il termine di tale servizio.
Il requisito di iscrizione alla assicurazione obbligatoria « soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto» è stato, quindi, considerato dall'I.n.p.s. fino alla controversia con il Fantechi, soddisfatto dalla esistenza di posizione assicurativa dopo il termine del conflitto stesso.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
La suddetta interpretazione del ministero del lavoro e del
l'I.n.p.s. deve considerarsi quella più aderente alla ratio della
norma. '-'Mi Invero la norma in esame ha ampliato i benefici previsti per gli
ex combattenti poiché ha attribuito, per la prima volta, ai periodi di servizio militare tutti gli effetti dall'inizio di periodo di
assicurazione, cosi innovando la disciplina allora vigente (art. citati 56, lett. a, n. 1, r.d.l. n. 1827 del 1955; 7 e 8 1. n. 55 del
1958), che riconosceva i periodi di servizio militare utili solo dopo la costituzione della posizione assicurativa.
I contributi pagati dagli ex combattenti per il riscatto dei
periodi di servizio militare sono, quindi, considerati contributi
effettivi al pari di quelli corrisposti in relazione ad una vera e
propria attività lavorativa subordinata. Questo particolare be
neficio non può considerarsi, nell'intenzione del legislatore, in
mancanza di una specifica espressa previsione contraria, escluso
per gli altri combattenti, già assicurati prima del conflitto, aventi
pari titolo di merito verso la patria. Non può ritenersi che il
legislatore, nel formulare la norma in esame, non abbia tenuto
presente la citata normativa in materia previdenziale, che consen
tiva l'utilizzazione dei periodi di servizio militare solo ai fini della
misura della pensione (art. 56, lett. a, n. 1, d.r.l. n. 1827 del 1935; art. 7 e 8 1. n. 55 del 1958) e non anche per il perfezionamento del diritto alla pensione, come riconosce, invece, la norma impu
gnata ed è avvenuto nel caso di specie concernente il Fantechi.
Per questi motivi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 1.
28 marzo 1968 n. 341 (riapertura dei termini per il riconoscimento
delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di
decorazione al valor militare) proposta dal Tribunale di Firenze, con ordinanza 4 giugno 1976, in riferimento all'art. 3 Cost.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 aprile 1983, n. 106
(Gazzetta ufficiale 27 aprile 1983, n. 114); Pres. Elia, Rei.
Bucciarelli Ducci; Carniel; Simcic e altri. Ord. Pret. Cortina
d'Ampezzo 24 aprile e 4 agosto 1980 (Gazz. uff. 22 ottobre
1980, n. 291 e 11 marzo 1981, n. 70).
Sicurezza pubblica — Albergo — Attività di portierato — Omessa
iscrizione in registro — Datori di lavoro — Omessa licenza —
Sanzioni — Disparità di trattamento — Questione infondata di
costituzionalità (Cost., art. 3; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, t.u.
delle leggi di pubblica sicurezza, art. 62).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, 3°
comma, r.d. 18 giugno 1931 n. 773, nella parte in cui punisce
coloro i quali svolgono attività di portiere d'albergo senza essere
iscritti nell'apposito registro con pena pili grave di quella
prevista per i datori di lavoro che conducano l'albergo senza
licenza dell'autorità di p.s., in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
Diritto. — 1. - La questione sollevata dal Pretore di Cortina
d'Ampezzo è se contrasti o meno con l'art. 3 Cost, il 3° comma
dell'art. 62 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui
punisce chi svolga attività di portiere d'albergo senza essere
iscritto nell'apposito registro con una pena più grave di quella
prevista per il suo datore di lavoro, che conduca l'albergo senza
licenza dell'autorità di p.s. Il giudice a quo dubita, infatti, che tale
disparità di trattamento sia irrazionale e violi, pertanto, l'art. 3
Cost. Le attività di conduttore di albergo e quella di portiere —
secondo l'ordinanza — si esplicano, pur su piani diversi, nello
(1) La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la
valutazione della congruenza tra i reati e le pene rientra nel potere
discrezionale del legislatore: l'uso di tale potere è costituzionalmente
insindacabile, tranne che le sperequazioni assumano gravità tale da
risultare palesemente irragionevoli (cfr., di recente, Corte cost. 28
febbraio 1983, n. 39, Foro it., 1983, I, 530, con riferimento alle sanzioni
previste per la violazione degli obblighi in materia di circolazione
stradale incombenti sui minorati fisici; 9 dicembre 1982, n. 207, ibid.,
852, in materia di detenzione illegale di armi; 24 novembre 1982, n.
199, ibid., 1226, con nota di E. Gironi, sempre in materia di armi).
In dottrina, sul sindacato di costituzionalità in ordine alla ragionevo
lezza e congruità delle pene, cfr. Pizzorusso, Le norme sulla misura
delle pene e il controllo della ragionevolezza, in Giur. it., 1971, IV,
192; Cerri, Sindacato di costituzionalità alla stregua del principio di
uguaglianza: criteri generali ed ipotesi specifica di pari normazione in
ordine a situazioni diverse, in Giur. costit., 1974, I, 2160; Rossetti, in
Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, 200; Venditti, Labriola, Grasso, in
Giur. costit., 1979, I, 289, 428, 463.
stesso settore, incidendo sugli stessi interessi pubblici, cosicché la
diversità della sanzione per il loro esercizio abusivo non sarebbe
né giustificata né razionale.
2. - La questione non è fondata. Più volte questa corte ha avuto
occasione di statuire che la configurazione di fattispecie criminose
e le valutazioni sulla congruenza tra i reati e le pene rientrano
nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, trovando un
unico limite, sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel
rispetto della ragionevolezza, onde evitare differenze di disciplina che risultino irrazionali ed arbitrarie (cfr. tra le ultime decisioni le
sentenze nn. 26 del 1976, Foro it., 1976, I, 906; 72 del 1980, id.,
1980, I, 1828; 162 del 1981, id., 1982 I, 15, e 103 del 1982, ibid.,
1795).
Irragionevolezza ed arbitrarietà non ricorrono nel caso di specie. Le due ipotesi criminose messe a raffronto dal giudice a quo
riguardano, infatti, sia posizioni soggettive diverse nei destinatari
dei due precetti, sia diversi comportamenti omissivi che integrano l'elemento materiale del reato.
La norma impugnata, infatti, ha per destinatari soggetti ai quali l'ordinamento richiede, oltre all'attestazione della buona condotta
(2° comma dell'articolo impugnato), particolari qualità personali, in
vista dei doveri specifici di sorveglianza che incombono ai portieri e che sono finalizzati alla prevenzione di reati contro persone o
cose (cfr. art. 113 regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s., r.d. n.
635 del 6 maggio 1940). Alla verifica di tali qualità è subordinata
l'iscrizione annuale negli appositi registri (comma 1° e 2° del citato
art. 62 t.u.l.p.s.). Diverse qualità personali sono invece richieste dall'art. 665 c.p.,
per chi eserciti l'attività di albergatore, in quanto la concessione
dell'apposita autorizzazione di polizia è subordinata soltanto al
l'accertamento delle condizioni negative previste dall'art. 11
t.u.l.p.s., cioè al non aver subito condanne penali di particolare rilievo (delitto non colposo punito con pena detentiva superiore a
tre anni, senza che sia intervenuta la riabilitazione) e al non essere
stati sottoposti a misure di sicurezza o dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
Alla luce della verifica di tali requisiti, diversa valutazione
assumono i rispettivi comportamenti omissivi delle due categorie di soggetti presi in esame dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, e
pertanto non irrazionale appare la scelta discrezionale del legisla tore che ha ritenuto di dover comminare sanzioni diverse per
ipotesi criminose che non sono obiettivamente assimilabili.
Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legittimi tà costituzionale dell'art. 62, 3° comma, t.u. delle leggi di pubblica
sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le
ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 aprile 1983, n. 89
(Gazzetta ufficiale 27 aprile 1983, n. 114); Pres. Elia, Rei.
Andrioli; Casini (Avv. Bussi, Persiani, Borri) c. I.n.p.s. Ord.
Pret. Arezzo 21 gennaio 1976 (Gazz. uff. 5 maggio 1976, n. 118).
Previdenza sociale — Insegnanti — Riscatto di servizi anteriori
alla nomina nei ruoli statali — Rimborso dei contributi versati
nell'assicurazione generale obbligatoria — Esclusione — Que
stione inammissibile di costituzionalità (Cost., 'art. 3; r.d.l. 9
maggio 1920 n. 749, provvedimenti per il rinnovamento dei ser
vizi pregovernativi e fuori ruolo degli insegnanti delle scuole
medie e normali, art. 1, 2).
È inammissibile, per irrilevanza, in quanto inciderebbe sull'oggetto solo di domande subordinate proposte nel giudizio a quo, la
questione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 r.d.l. 9
maggio 1920 n. 749, nella parte in cui non prevedono il
rimborso agli interessati (insegnanti di scuole medie e normali
pareggiate) dei contributi versati all'I.n.p.s. per assicurazione
invalidità vecchiaia superstiti durante periodi di servizio anterio
ri alla nomina nei ruoli statali che siano stati riscattati ai fini della pensione statale, in riferimento all'art. 3 Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione, Pret. Arezzo 21 gennaio 1976, è massimata in Foro it., Rep. 1976, voce Previdenza sociale, n. 337.
Per un raffronto con la problematica dell'utilizzabilità dei contributi
versati in regime di mutualità scolastica, che presenta alcuni profili di
analogia alle questioni tenute presenti dal giudice a quo, da ultimo, v. Cass. 10 febbraio 1982, n. 809, id., 1982, I, 663, con nota di richiami.
Sulla legittimità della coesistenza del diritto a pensione a carico
dell'I.n.p.s. con pensione a carico di altra cassa di previdenza, cui fa riferimento la motivazione della sentenza che si riporta, cons. Corte
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