sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Iglesias, Avv. gen. La Pergola (concl.conf.); Soc. Louis Dreyfus et C ie c. Commissione delle Comunità europeeSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 7/8-19/20Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193090 .
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PARTE QUARTA
prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato
alle dipendenze dell'Ente poste italiane hanno diritto di prece denza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e
di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di
assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente poste ita
liane per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31
dicembre 1996; i lavoratori interessati devono manifestare la vo
lontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo deter
minato effettuate dall'Ente poste italiane a partire dalla data
della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997
non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeter
minato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun
contratto».
7. - Nelle controversie a quibus, l'Ente poste italiane ha fatto
valere che, in forza dell'art. 9, 21° comma, d.l. 1° ottobre 1996
n. 510, i rapporti di lavoro in questione non sono soggetti alle
disposizioni contenute nelle 1. nn. 230 e 56.
8. - I ricorrenti hanno dedotto, per contro, che la normativa
in questione nelle cause a quibus costituiva un aiuto di Stato,
e come tale doveva essere assoggettata alle procedure e alle veri
fiche di compatibilità di cui agli art. 92 e 93 del trattato. 9. - Ritenendo necessaria un'interpretazione di queste dispo
sizioni per la soluzione delle controversie, la pretura circonda
riale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla corte di giustizia le seguenti quattro questioni pregiudiziali:
«1) Se rientri nella nozione di 'aiuti concessi dagli Stati, ov
vero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma', una dispo sizione di legge che sottragga un singolo ente pubblico econo
mico dall'osservanza della normativa di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
2) Se, nel caso di risposta affermativa alla questione di cui
sub 1), un aiuto di tale tipo doveva essere sottoposto al procedi mento di controllo preliminare di cui all'art. 93, n. 3, del trattato.
3) Se, non essendo stata seguita la procedura suddetta, il di
vieto di un aiuto di tale tipo possa ritenersi direttamente appli cabile nell'ordinamento interno dello Stato italiano.
4) Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui
sub 3), un tale tipo di divieto sia invocabile in una controversia
tra l'ente pubblico economico ed un soggetto che lamenti la
mancata applicazione nei suoi confronti della normativa gene rale in materia di lavoro a tempo determinato al fine di ottenere
la conversione del suo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento dei danni».
10. - Con ordinanza del presidente della corte 25 febbraio
1997, i procedimenti C-52/97, C-53/97 e C-54/97 sono stati riu
niti ai fini della fase scritta e della fase orale della sentenza.
11.- Con la prima questione, il giudice a quo chiede in so
stanza se una disposizione nazionale che esonera una sola im
presa dal rispetto della normativa generale in materia di con
tratti di lavoro a tempo determinato costituisca un aiuto di Sta
to ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.
12. - Il giudice a quo rileva che l'Ente poste italiane, poiché non è obbligato a concludere contratti di lavoro a tempo inde
terminato, trae vantaggio dalla flessibilità rispetto alle imprese
operanti nello stesso settore.
13. - A questo proposito, occorre ricordare che solo i vantag
gi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse stata
li vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.
Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti
concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse stata
li» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato
costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse
statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione
di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma
anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o isti
tuiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van
Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; Foro it., 1978, IV, 340; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Nep tun, Racc. pag. 1-887, punto 19; Foro it., Rep. 1994, voce Unione
europea, n. 1049, e 30 novembre 1993, causa C-189/91,
Kirsammer-Hack, Racc. pag. 1-6185, punto 16; Foro it., Rep.
1996, voce cit., n. 1198). 14. - Nel caso di specie, si deve constatare che l'esclusione
di una sola impresa dalla normativa generalmente applicata in
Il Foro Italiano — 1999.
materia di contratti di lavoro a tempo determinato non dà luo
go ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali
verso tale impresa. 15. - Ne consegue che la disposizione considerata nelle cause
principali non costituisce un mezzo per accordare direttamente
o indirettamente un vantaggio mediante risorse statali.
16. - Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso
che una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa
dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale
riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi
tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, trattato.
17. - Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questio
ne, non occorre risolvere la seconda, la terza e la quarta que stione. (Omissis)
Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Tren
to con ordinanze 3 febbraio 1997, dichiara:
Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dal
l'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale ri
guardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi
tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Igle
sias, Avv. gen. La Pergola (conci, conf.); Soc. Louis Drey fus et Cie c. Commissione delle Comunità europee.
Unione europea — Aiuti all'ex Unione sovietica — Appalti —
Decisione della commissione — Ricorso per annullamento —
Ricevibilità (Trattato Ce, art. 168A, 173; decisione del consi
glio 16 dicembre 1991 n. 91/658/Cee, relativa alla concessio
ne di un prestito a medio termine all'Unione sovietica e alle
sue repubbliche; regolamento 9 luglio 1992 n. 1897/92/Cee
della commissione, recante modalità di esecuzione di un pre stito a medio termine all'Unione sovietica e alle sue repubbli che ai sensi della decisione del consiglio 91/658/Cee).
Un ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce, contro la decisione con la quale la commis
sione europea, nell'esecuzione di un prestito concesso dalla
Comunità all'Unione sovietica e alle sue repubbliche onde con
sentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di
forniture mediche, si rifiuta di riconoscere la conformità alla
normativa comunitaria pertinente delle modifiche apportate ai contratti stipulati fra l'impresa ricorrente, cui è stato ag
giudicato l'appalto, e l'agente all'uopo incaricato dalla repub blica mutuatario, è ricevibile anche se proposto da un 'impre sa che non sia formalmente destinataria della decisione, se
l'efficacia del contratto di fornitura è subordinata alla condi
zione sospensiva del riconoscimento da parte della commis
sione della conformità del contratto alle condizioni di eroga zione del mutuo comunitario. (1)
(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia torna ad
occuparsi della questione relativa alla ricevibilità di ricorsi esperiti da
persone giuridiche a norma dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce
per l'annullamento di decisioni adottate dalla commissione nell'ambito di operazioni di finanziamento destinate a paesi terzi, dopo la sentenza Geotronics (22 aprile 1997, causa C-395/95P, Foro it., 1997, IV, 275, con nota di A. Barone, Appalti Phare e tutela giurisdizionale delle
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
1. - Con ricorso depositato nella cancelleria della corte il 28
novembre 1996, la società Louis Dreyfus et Cie (in prosieguo: la «Dreyfus» o la «ricorrente») ha impugnato, ai sensi dell'art.
49 dello statuto Ce della Corte di giustizia, la sentenza 24 set
tembre 1996, causa T-485/93, Dreyfus/Commissione (Racc. pag.
11-1101; Foro it., Rep. 1997, voce Unione europea, n. 646; in
prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale
di primo grado ha dichiarato irricevibile il suo ricorso mirante
all'annullamento della decisione della commissione 1° aprile 1993
diretta alla Vnesheconombank.
Ambito normativo
2. - Il 16 dicembre 1991, il consiglio ha emanato la decisione
91/658/Cee relativa alla concessione di un prestito a medio ter
mine all'Unione sovietica e alle sue repubbliche (G.U. L 362,
pag. 89).
imprese: qualcosa (forse) si muove. Si segnala che la Corte di giustizia si è pronunciata in senso conforme alla sentenza in rassegna riguardo ad altre tre fattispecie del tutto identiche: sentenza 5 maggio 1998, cau
sa 403/96P, Glencore Grain Ltd c. Commissione, inedita; causa 404/96P, Glencore Grain Ltd c. Commissione (c.d. Glencore II), inedita; causa
C-391/96P, Compagnie Continentale France c. Commissione, inedita.
Da ultimo, in tema di appalti Phare, v. Trib. I grado 29 ottobre 1998, causa T-13/96, Team S.r.l. c. Commissione, inedita).
L'impugnazione su cui si è pronunciata la corte riguardava, in parti colare, un provvedimento della commissione basato sulla decisione del
consiglio 16 dicembre 1991, 91/658 Cee (G.U.C.E. 31 dicembre 1991, L 362, 89) con cui era stato concesso all'Unione sovietica e alle sue
repubbliche un prestito a medio termine, nonché sulle disposizioni del
successivo regolamento di esecuzione (regolamento della commissione
9 luglio 1992 n. 1897/92, G.U.C.E. 10 luglio 1992, L 191, 22). In forza dell'art. 2 del predetto regolamento, la commissione e la
federazione russa concludevano un accordo quadro nel quale veniva
specificata la disciplina dell'erogazione del prestito; analogo accordo
veniva altresì concluso tra la federazione russa ed il suo agente finan
ziario, la Vnescheconombank. Il punto 6 di tale accordo prevedeva che
l'erogazione del prestito doveva considerarsi soggetta alla condizione
del riconoscimento da parte della commissione della conformità alla
decisione 91/658, e allo stesso accordo quadro, tanto dei contratti com
merciali conclusi dalle competenti autorità russe, quanto dei crediti do
cumentari emessi da queste ultime.
La società Exportkhleb, ente incaricato dalla federazione russa di ne
goziare per suo conto gli acquisti di frumento, a seguito di regolare
gara di appalto, concludeva con la ricorrente un contratto di fornitura,
approvato dalla commissione. Successivamente, la stessa Exportkhleb, in considerazione di un imprevisto aumento del prezzo unitario del fru
mento sul mercato mondiale, chiedeva alle imprese aggiudicatane di
formulare nuove offerte di prezzo, aumentando i quantitativi di pro dotto e procrastinando il termine di consegna.
La commissione, dopo aver ricevuto la notifica delle nuove offerte
e delle modifiche apportate ai contratti originari, si dichiarava (decisio ne del 1° aprile 1993) disposta ad accettare solo quelle relative alla sca
denza della consegna e del pagamento. Viceversa, le modifiche relative ai prezzi e ai quantitativi, in quanto concordate direttamente con le
imprese, senza metterle in concorrenza con altri fornitori, e cionondi
meno incidenti sulla sostanza stessa del contratto, non ricevevano l'ap
provazione da parte della commissione. Il ricorso per annullamento proposto dalla soc. Dreyfus avverso la
predetta decisione era dichiarato irricevibile dal Tribunale di primo gra do per difetto di interesse diretto nei riguardi dell'atto impugnato (sen tenza 24 settembre 1996, causa T-485/93, Foro it., Rep. 1997, voce
Unione europea, nn. 514, 646. Lo stesso tribunale, al contrario, dichia
rava ricevibile la richiesta di risarcimento di danni morali e materiali
derivanti dal comportamento tenuto dalla commissione). La Corte di giustizia, adita in sede di gravame, annulla la sentenza
del tribunale per la parte relativa alla dichiarazione di irricevibilità della
richiesta di annullamento dell'atto impugnato, pronunciandosi nel sen
so di cui in massima.
II. - I principi affermati dalla Corte di giustizia nella fattispecie de
qua suscitano interesse sotto un duplice profilo. Dal punto di vista generale delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi
d'annullamento ex art. 173, 4° comma, del trattato Ce, proposti da
persone fisiche o giuridiche avverso atti adottati nei confronti di altri
soggetti, che li riguardino direttamente ed individualmente, la corte con
ferma la tendenza ad adottare un indirizzo meno formalistico della no
zione di «interesse diretto». Secondo un orientamento consolidato, sus
siste tale interesse quando l'atto impugnato sia immediatamente esecuti
II Foro Italiano — 1999.
3. - Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione:
«La Comunità concede all'Urss e alle sue repubbliche un pre stito a medio termine di un importo massimo, in capitale, di
1.250 milioni di Ecu in tre quote successive, di una durata di
tre anni al massimo, per permettere l'importazione di prodotti
agricoli e alimentari e di forniture mediche (. . .)». 4. - L'art. 2 della decisione 91/658 stabilisce che, a tal fine,
«la commissione è autorizzata ad assumere un prestito, a nor
ma della Comunità economica europea, per raccogliere i fondi
necessari, che saranno messi a disposizione dell'Urss e delle sue
repubbliche sotto forma di prestito». 5. - Ai sensi dell'art. 3, «il prestito di cui all'art. 2 è gestito
dalla commissione».
6. - Inoltre dall'art. 4 risulta che:
«1. La commissione è autorizzata a mettere a punto, di con
certo con le autorità dell'Urss e delle sue repubbliche (. . .) le
condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del
prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione
vo, cioè se ne derivino automaticamente effetti per il privato; qualora fra l'uno e l'altro si frapponga l'intervento di altre entità, è necessario
verificare se queste ultime siano o meno dotate di potere discrezionale
(v., in particolare, Corte giust. 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock,
id., 1972, IV, 170; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal c. Commis
sione, id., 1980, IV, 157, e 29 marzo 1979, causa 113/77, Ntn Toyo
Bearing Company c. Consiglio, in Raccolta, 1185).
Quando, poi, l'atto impugnato richieda un ulteriore provvedimento di esecuzione delle autorità nazionali, la corte, adottando un approccio ancor meno formalistico, ha affermato l'esistenza dell'interesse diretto
ogniqualvolta è possibile prevedere con certezza o con grande probabi lità che — e con quali modalità — il provvedimento di esecuzione toc cherà il ricorrente (Corte giust. 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki
Patraiki, id., 201; Trib. I grado 14 settembre 1995, cause riunite T^t80/93
e T-483/93, Antillean Rice Mills N Ve. Commissione, in Foro it., Rep. 1996, voce cit., nn. 736, 938; 27 aprile 1995, causa T-12/93, Comité
centrai d'entreprise de la Societé Vittel c. Commissione, ibid., n. 1177; 27 aprile 1995, causa T-96/92, Comité centrai d'entreprise de la Societé
générale des grandes sources e a. c. Commissione, ibid., n. 1178; 18
settembre 1996, causa T-155/94, Climax Paper c. Consiglio, id., Rep. 1997, voce cit., n. 644) ovvero quando, come nel caso di specie, la
volontà delle autorità nazionali di agire in conformità dell'atto comuni
tario impugnato non dia adito a dubbi (Trib. I grado 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen c. Commissione, ibid., n. 655; 18 febbraio 1998, causa T-189/97, Comité d'entreprise de la Société
franfaise de production e a. c. Commissione, inedita, secondo le quali sebbene una decisione della commissione che autorizza un aiuto nazio
nale non possa ledere gli interessi di un concorrente fintantoché non
siano stati adottati i provvedimenti nazionali oggetto di autorizzazione, deve nondimeno ritenersi che un concorrente è direttamente interessato
da una decisione di questo tipo allorché la volontà delle autorità nazio
nali di dare seguito al loro progetto di aiuti non lascia spazio a dubbi). Di recente, v. anche Corte giust. 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94
e C-30/95, Francia e a. c. Commissione, inedita, nella quale si precisa che l'interesse diretto all'impugnazione di un atto comunitario non sus
siste qualora esso possa intaccare la situazione giuridica soggettiva fa
cente capo al ricorrente solo con il consenso di quest'ultimo. Per ciò che concerne, poi, più specificatamente la questione della
tutela accordata ad imprese che partecipano ad appalti in cui siano coin
volti finanziamenti comunitari, la sentenza odierna prosegue nel solco
tracciato dalla Corte giust. 22 aprile 1997, causa C-395/95P, Geotro
nics c. Commissione, cit., confermando l'abbandono dell'applicazione indiscriminata della giurisprudenza più rigorosa formatasi in materia
di appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (c.d. giurisprudenza
Fes), secondo la quale le misure adottate nei relativi procedimenti di
appalto dai rappresentanti della commissione sono dirette unicamente
ad accertare se sussistano o meno i presupposti del finanziamento co
munitario, e giammai a contravvenire al principio che le imprese aggiu dicatarie di appalti che rimangono comunque nazionali intrattengono
rapporti giuridici solo con lo Stato beneficiario (per i riferimenti giuri
sprudenziali e dottrinali in materia, v. Barone, op. cit.). Non pare superfluo sottolineare, tuttavia, che la motivazione della
sentenza in rassegna in punto di ricevibilità, diversamente dalla senten
za Geotronics cit., non contiene alcun riferimento alla precitata giuris
prudenza Fes, neanche per escluderne l'applicabilità rispetto al caso di
specie: ciò che indurrebbe a ritenere che la corte si sia orientata ad
accordare anche alle imprese partecipanti ad appalti del tipo in discus
sione una tutela giurisdizionale almeno pari a quella, già di per sé non
molto ampia, di norma spettante ai soggetti privati che agiscono ex
art. 173, 4° comma, del trattato Ce. [S. Fortunato]
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PARTE QUARTA
dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rim
borso del prestito.
(• • •)
3. L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicu
rato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mon
diale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme
di qualità internazionalmente riconosciute».
7. - Il 9 luglio 1992 la commissione ha emanato il regola mento (Cee) n. 1897/92, recante modalità di esecuzione di un
prestito a medio termine all'Unione sovietica e alle sue repub bliche ai sensi della decisione 91/658 (G.U. L 191, pag. 22).
8. - A norma dell'art. 2 di tale regolamento, «I prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra
le repubbliche e la commissione, contenenti le disposizioni di
cui agli art. da 3 a 7, relative alle condizioni di erogazione dei prestiti».
9. - L'art. 4 del regolamento n. 1897/92 precisa: «1.1 prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli ac
quisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la
commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposi zioni della decisione 91/658/Cee e con le clausole degli accordi
di cui all'art. 2.
2. Le repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati
sottopongono tutti i contratti alla commissione per ricono
scimento».
10. - L'art. 5 enuncia le condizioni alle quali è subordinato
il riconoscimento di cui all'art. 4. Tra queste condizioni figura no i due punti seguenti:
«1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che ga rantisca la libera concorrenza (. . .).
2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli
rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati interna
zionali».
11. - Il 9 dicembre 1992, la Comunità economica europea, la federazione di Russia e il suo agente finanziario, la Vneshe
conombank (in prosieguo: la «Veb»), hanno sottoscritto, con
formemente al regolamento n. 1897/92, un «Memorandum of
Understanding» (in prosieguo: l'«accordo quadro»), in base
al quale la Comunità avrebbe concesso alla federazione di Rus
sia il prestito istituito dalla decisione 91/658. Si conveniva così
che la Comunità, in quanto mutuante, avrebbe concesso alla
Veb, in quanto mutuataria, un prestito a medio termine, ga rantito dalla federazione di Russia, di 349 milioni di Ecu in
capitale per una durata massima di tre anni.
12. - Il punto 6 dell'accordo quadro prevede che:
«L'importo del mutuo, diminuito delle commissioni e delle
spese sostenute dalla Cee, verrà versato al mutuatario e desti
nato, conformemente alle clausole e alle condizioni del con
tratto di mutuo, esclusivamente alla copertura di crediti docu
mentari irrevocabili aperti dal mutuatario, secondo i modelli
standard internazionali, in applicazione di contratti di fornitu
ra, a condizione che questi contratti e questi crediti documen
tari siano stati riconosciuti dalla commissione delle Comunità
europee conformi alla decisione del consiglio 16 dicembre 1991
e al presente accordo».
13. - Il punto 7 indica le condizioni alle quali è subordinato
il riconoscimento di conformità del contratto. Vi si precisa in particolare che i fornitori vengono scelti dagli organismi russi appositamente designati dal governo della federazione di
Russia.
14. - Il 9 dicembre 1992, la commissione e la Veb hanno
firmato il contratto di mutuo previsto dal regolamento n.
1897/92 e dall'accordo quadro (in prosieguo: il «contratto di
mutuo»). Tale contratto regola precisamente il meccanismo di
erogazione del mutuo. Esso prevede una facilitazione cui è pos sibile ricorrere durante il periodo di prelievo (15 gennaio 1993-15
luglio 1993) e che ha lo scopo di anticipare le somme autoriz
zate per il pagamento delle forniture.
15. - Conformemente all'art. 2 della decisione 91/658, la
commissione, in quanto mutuante, ha concluso il 15 gennaio 1993 un accordo di prestito a nome della Comunità con un
gruppo di banche guidate dal Crédit Lyonnais.
li Foro Italiano — 1999.
Fatti e procedimento dinanzi al tribunale
16. - Nella sentenza impugnata il tribunale ha accertato quanto
segue:
«8) La ricorrente, una società di trading internazionale, ven
ne contattata, con altre società, nell'ambito di una gara infor
male organizzata dalla società Exportkhleb, società di Stato in
caricata dalla federazione russa di negoziare gli acquisti di
frumento.
9) Il 28 novembre 1992 la ricorrente sottoscrisse con la Ex
portkhleb un contratto di vendita di frumento, con cui si impe
gnava a consegnare 325.000 tonnellate di frumento destinato
alla macinazione al prezzo di 140,50 Usd la tonnellata, alle con
dizioni Cif Free Out, in un porto del Baltico. Il contratto preve deva il carico della merce prima del 28 febbraio 1993.
10) Dopo la firma del contratto di mutuo (. . .), la Veb chie
se alla commissione di approvare i contratti conclusi dalla Ex
portkhleb con le società esportatrici, tra cui quello firmato dal
la ricorrente.
11) La commissione, dopo avere ricevuto dalla ricorrente ta
lune necessarie informazioni complementari, relative in partico lare al tasso di cambio Ecu/Usd, che non era stato stabilito
nel contratto, diede infine il proprio assenso il 27 gennaio 1993, in forma di una nota di conferma alla Veb. Secondo la ricor
rente, tale nota di conferma avrebbe modificato il contratto in
due punti, ossia i termini di carico, che la commissione avrebbe
prorogato d'ufficio sino al 31 marzo 1993, e la ragione di cam
bio Ecu/Usd, che non sarebbe quella che la ricorrente propose alla Exportkhleb il 25 gennaio 1993 (pari a 1,1711), né quella convenuta tra loro il 28 gennaio 1993 (pari a 1,1714, che porta va il prezzo concordato a 119,94 Ecu la tonnellata).
12) Secondo la ricorrente, la Veb mise in atto il credito docu
mentario il 4 febbraio 1993, ma la lettera di credito divenne
efficace solo il 16 febbraio 1993, ossia una quindicina di giorni
prima della scadenza del termine del 28 febbraio 1993 previsto
per il carico dai contratti.
13) Secondo la ricorrente, era quindi evidente che, anche se
una parte rilevante della merce era stata consegnata o era in
corso di caricazione, tutta la merce non poteva essere consegna ta prima del 28 febbraio 1993.
14) Il 19 febbraio 1993 la società Exportkhleb convocò tutti
gli esportatori a una riunione a Bruxelles tenutasi il 22 e il 23
febbraio 1993. In tale riunione, la Exportkhleb chiese agli espor tatori di formulare nuove offerte di prezzo per la consegna di
quello che essa chiamava 'saldo prevedibile', ossia i quantitativi
per i quali non si poteva ragionevolmente prevedere la consegna
prima del 28 febbraio 1993. Secondo la ricorrente, il prezzo del frumento sul mercato mondiale era notevolmente salito tra
il novembre 1992, data in cui aveva concluso la compravendita, e il febbraio 1993, data della nuova trattativa, passando da 132
Usd (novembre 1992) a 149,5 Usd (febbraio 1993).
15) La Exportkhleb e gli altri contraenti si accordarono sulla
ripartizione dei nuovi quantitativi che ciascuna società avrebbe
consegnato, al termine di una trattativa nel corso della quale le società dovettero allinearsi all'offerta più bassa, ossia 155
Usd la tonnellata. La società Louis Dreyfus ricevette una quota di 185.000 tonnellate di frumento destinato alla macinazione.
Il medesimo accordo informale prevedeva che il periodo di cari
cazione terminasse il 30 aprile 1993.
16) Data l'urgenza provocata dalla gravità della situazione
alimentare in Russia, si decise di formalizzare le modifiche at
traverso una semplice postilla al contratto originario datata, se
condo la ricorrente per comodità, 23 febbraio 1993, data della
riunione di Bruxelles, anche se la firma, per ammissione della
ricorrente, venne apposta solo nella terza settimana di marzo.
17) La ricorrente, forte delle nuove condizioni convenute con
la Exportkhleb e date, a suo dire, le assicurazioni verbali forni
te dall'organismo russo, secondo le quali la commissione avreb
be accettato le modifiche, riprese il 4 marzo 1993 le consegne di frumento destinato alla Russia.
18) Il 9 marzo 1993 la Exportkhleb informò la commissione
del fatto che i contratti sottoscritti con cinque dei fornitori era
no stati modificati e che le consegne successive sarebbero state
effettuate al prezzo di 155 Usd la tonnellata (Cif Free Out -
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
porti del Baltico), da convertirsi in Ecu al tasso di 1,17418 (os sia 132 Ecu la tonnellata).
19) Il 12 marzo 1993 il sig. Legras, direttore generale della
direzione generale 'Agricoltura' (Dg VI), rispose alla Exportkh leb che, dato che il valore massimo dei contratti era già stato
fissato dalla nota di conferma della commissione e che tutti
i crediti disponibili per il frumento erano già stati impegnati, la commissione avrebbe potuto accettare una simile domanda
solo se fosse stato mantenuto il valore complessivo dei contrat
ti, cosa che poteva essere ottenuta attraverso una riduzione cor
rispondente dei quantitativi da consegnare. Egli aggiungeva che
la commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la
domanda di approvazione delle modifiche solo se presentata uf
ficialmente dalla Veb.
20) Secondo la ricorrente, queste informazioni vennero inter
pretate nel senso di una conferma dell'accordo di principio del
la commissione, con riserva di esame per l'approvazione forma
le, una volta che la pratica fosse stata trasmessa dalla Veb. Per
questo motivo, la ricorrente continuò a imbarcare carichi di fru
mento per la Russia.
21) Secondo la ricorrente, la Veb trasmise ufficialmente alla
commissione le pratiche contenenti le nuove offerte e le modifi
che al contratto il 22 e il 26 marzo 1993. La ricorrente sostiene
di essere stata informata il 5 aprile 1993 dalla Exportkhleb che
la commissione negava l'approvazione delle modifiche al con
tratto originario, e tale rifiuto si esplicitava in una lettera 1°
aprile 1993 del membro della commissione incaricato delle que stioni agricole alla Veb. Lo stesso 5 aprile 1993, la ricorrente
decise di cessare le forniture di frumento.
22) Il contenuto della lettera 1° aprile 1993 può riassumersi
come segue. Il membro della commissione, sig. R. Steichen,
comunicava che la commissione, esaminate le modifiche appor tate ai contratti conclusi tra la Exportkhleb e taluni fornitori,
poteva accettare quelle relative alla proroga delle scadenze di
consegna e di pagamento. Egli affermava, però, che 'l'entità
degli aumenti di prezzo è tale che non possiamo ritenerli un
adattamento necessario, ma una modifica sostanziale dei con
tratti originari'. Egli continuava: 'l'attuale livello dei prezzi sul
mercato mondiale (fine marzo 1993) non è infatti differente in
misura significativa da quello prevalente alla data in cui i prezzi furono concordati inizialmente (fine novembre 1992)'. Il mem
bro della commissione ricordava che uno dei principali fattori
per l'approvazione dei contratti da parte della commissione era
la necessità di garantire, da una parte, una libera concorrenza
tra potenziali fornitori e, dall'altra, le migliori condizioni di
acquisto. Constatando che nel caso di specie le modifiche erano
state concordate direttamente con le imprese interessate, senza
metterle in concorrenza con altri fornitori, egli concludeva: 'La
commissione non può approvare innovazioni di tale rilievo at
traverso semplici modifiche ai contratti esistenti'. Il membro
della commissione si diceva pronto ad autorizzare le modifiche
relative alla proroga delle scadenze di consegna e di pagamento,
salvo il rispetto della procedura ordinaria. Egli indicava, d'altro
canto, che 'se si fosse ritenuto necessario modificare i prezzi o i quantitativi, si sarebbero dovuti negoziare nuovi contratti
da sottoporre alla commissione per approvazione, nel rispetto della procedura completa abituale (compresa la presentazione di almeno tre offerte)'.
(. . .)
23) In tale situazione, con atto introduttivo depositato nella
cancelleria della corte il 9 giugno 1993, la ricorrente ha presen tato il presente ricorso (. . .).
24) Con ordinanza 27 settembre 1993, la corte ha rinviato
la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee,
a norma della decisione del consiglio 8 giugno 1993,
93/350/Euratom, Ceca, Cee, recante modifica della decisione
88/591/Ceca, Cee, Euratom che istituisce un Tribunale di pri
mo grado delle Comunità europee (G.U. L 144, pag. 21).
25) (. . .) Con atto depositato in cancelleria il 15 settembre
1993, la commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità». 17. - Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha
chiesto al tribunale di anullare la decisione 1° aprile 1993 con
cui la commissione ha negato l'approvazione delle modifiche
al contratto di fornitura concluso con la Exportkhleb (in pro
li. Foro Italiano — 1999.
sieguo: la «decisione controversa») e di condannare la commis
sione a versarle, come risarcimento del danno materiale subito, le somme di 253.991,98 Ecu per interessi perduti, 1.347.831,56
Ecu per la differenza di prezzo tra il contratto originario e quel lo modificato, 229.969,58 Usd per perdita sul cambio Ecu/Usd, e la somma di 1 Ecu come risarcimento del danno morale (pun to 28 della sentenza impugnata).
18. - La commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibili
tà nella quale ha chiesto:
«— di dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile, per ché l'atto non riguarda direttamente la ricorrente;
— di dichiarare che la decisione litigiosa non può implicare la responsabilità della commissione, o che il ricorso è irricevibi
le, in quanto non viene messa in questione la responsabilità ex
tracontrattuale della commissione» (punto 29 della sentenza im
pugnata).
La sentenza impugnata
Sulla ricevibilità del ricorso di annullamento
19. - Il tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annul
lamento presentato contro la decisione controversa per i seguenti motivi:
«46) A norma dell'art. 173, 4° comma, del trattato, qualsiasi
persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le
decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei con
fronti di altre persone, la riguardano direttamente e indivi
dualmente.
47) Occorre quindi stabilire se la lettera che la commissione
ha inviato alla Veb il 1° aprile 1993 riguarda direttamente e
individualmente la ricorrente.
48) Il tribunale rileva, in limine, che la commissione non ha
contestato che l'atto riguarda individualmente la ricorrente. Date
le circostanze del caso di specie, il tribunale ritiene che occorra
verificare solo se la decisione litigiosa riguardi direttamente la
ricorrente.
49) Va rilevato al riguardo che gli atti regolamentari comuni
tari e gli accordi tra la Comunità e la federazione russa creano
una ripartizione di competenze tra la commissione e l'agente incaricato dalla federazione russa per l'acquisto del frumento.
Tocca infatti a tale agente, nel caso la Exportkhleb, scegliere il contraente attraverso una gara, condurre la trattativa sul con
tratto e concluderlo. Il ruolo della commissione consiste solo
nel verificare l'esistenza delle condizioni per il finanziamento
comunitario e, eventualmente, nel dichiarare i contratti confor
mi alle disposizioni della decisione 91/658 e degli accordi con
clusi con la federazione russa, per l'erogazione del prestito. Non
compete quindi alla commissione valutare il contratto commer
ciale alla luce di criteri diversi da questi.
50) Ne discende che l'impresa appaltatrice ha rapporti giuri dici solo con la sua controparte contrattuale, la Exportkhleb, incaricata dalla federazione russa della conclusione dei contratti
di acquisto del frumento. La commissione, per parte sua, ha
rapporti giuridici solo con il mutuatario, ossia la Veb, agente finanziario della federazione russa, che le notifica i contratti
commerciali ai fini del riconoscimento della conformità ed è
destinataria della decisione della commissione in merito.
51) Conseguentemente, occorre sottolineare che l'intervento
della commissione non incide sulla validità in senso tecnico giu ridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente e
la Exportkhleb, né ne modifica i termini, in particolare per quan
to riguarda i prezzi concordati dalle parti. Quindi la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dalle parti il 23
febbraio 1993, resta validamente sottoscritta nei termini da esse
convenuti, a prescindere dalla decisione della commissione di
non riconoscere le pattuizioni come conformi alle disposizioni
applicabili. 52) Il fatto che la commissione abbia avuto contatti con la
ricorrente o con la Exportkhleb non può modificare tale giudi
zio in merito ai diritti e agli obblighi che per ciascuna delle
parti coinvolte derivano dagli atti regolamentari e convenzionali
applicabili. In merito alla ricevibilità del ricorso di annullamen
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PARTE QUARTA
to, il tribunale rileva, per di più, che i contatti di cui parla la ricorrente non dimostrano che la commissione abbia travali
cato il proprio ruolo. La lettera che la commissione ha inviato
alla Exportkhleb il 12 marzo 1993, infatti, indica esplicitamente che le modifiche devono essere oggetto di una domanda ufficia
le della Veb. Ugualmente, i dedotti contatti tra la commissione
e la ricorrente nel gennaio 1993 avevano il solo scopo di far
sì che le parti inserissero nel contratto una condizione necessa
ria per il riconoscimento di conformità, ma lasciavano alle parti il compito di modificare i loro contratti se desideravano godere del finanziamento previsto. Infine, il fatto che la commissione
abbia organizzato una riunione con la ricorrente a Bruxelles, diverse settimane dopo l'adozione della sua decisione, per spie
gare la propria posizione, non può costituire una prova che tale
decisione riguardasse direttamente la ricorrente.
53) Il tribunale ritiene inoltre che, anche se, ricevendo dalla
commissione una decisione che dichiara un contratto non con
forme alle disposizioni applicabili, la Veb non può emettere un
credito documentario atto a fruire della garanzia comunitaria,
cionondimeno, la decisione non incide, come precisato sopra, né sulla validità né sui termini del contratto tra la ricorrente
e la Exportkhleb. Al riguardo, occorre sottolineare che la deci
sione della commissione non si sostituisce a una decisione delle
autorità nazionali russe, giacché la commissione è la sola com
petente a verificare la conformità dei contratti ai fini del finan
ziamento comunitario.
54) Va infine aggiunto che, per dimostrare che la decisione
litigiosa la riguarda, la ricorrente non può fondarsi sul fatto
che i contratti commerciali contengono una clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamento del
prezzo al fatto che la commissione riconosca l'esistenza delle
condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario. Infatti, una
tale clausola è un nesso che i contraenti decidono di stabilire
tra il contratto che sottoscrivono e un evento futuro e incerto, che solo verificandosi darà all'accordo valore vincolante. Il tri
bunale ritiene però che la ricevibilità di un ricorso ex art. 173, 4° comma, del trattato non può dipendere dalla volontà delle
parti. L'argomento della ricorrente va quindi respinto.
55) Per questi motivi, il tribunale ritiene che la decisione del
la commissione 1° aprile 1993, rivolta alla Veb, non riguarda direttamente la ricorrente ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del
trattato. Il ricorso di annullamento contro tale decisione deve
quindi essere dichiarato irricevibile».
20. - Per il resto il tribunale ha dichiarato ricevibili le doman
de dirette al risarcimento del preteso danno materiale e morale
subito dalla ricorrente per motivi che non sono contestati nel
l'ambito del presente ricorso.
21. - Tenuto conto di quanto precede, il tribunale ha dichia
rato e statuito:
«1) Il ricorso di annullamento è irricevibile.
2) L'eccezione di irricevibilità è respinta per quanto attiene
alle domande di risarcimento del danno materiale e morale la
mentato dalla ricorrente.
3) Il procedimento proseguirà nel merito in relazione a queste domande di risarcimento.
4) Le spese sono riservate».
L'impugnazione
22. - A sostegno del suo ricorso avverso la sentenza del tribu
nale la Dreyfus deduce due motivi relativi, da un lato, alla vio
lazione dell'art. 173, 4° comma, del trattato, e, dall'altro, alla
contraddizione che vizia la motivazione della sentenza impugnata.
Sul primo motivo
23. - Il primo motivo si suddivide in tre parti. 24. - Innanzi tutto la ricorrente contesta al tribunale il fatto
di aver affermato che, in mancanza di rapporti giuridici diretti
con la commissione, essa non poteva essere direttamente inte
ressata dalla decisione poiché né la «validità del contratto» né
«i termini» dello stesso sarebbero stati da essa intaccati (punti 49-51 della sentenza impugnata). Ora, secondo la giurispruden
II Foro Italiano — 1999.
za della corte e del tribunale stesso, un privato potrebbe essere
direttamente interessato da una decisione, anche se non intrat
tiene rapporti giuridici con la commissione, dal momento in
cui la detta decisione incida direttamente sulla sua «situazione
giuridica o materiale» (sentenze 13 maggio 1971, cause riunite
41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e
a./Commissione, Racc. pag. 411; Foro it., 1971, IV, 242; 29
giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag.
I-2885; Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 452, e 28 ottobre 1993,
causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag.
II-1169; Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 748). 25. - Ciò avverrebbe nell'ambito di operazioni triangolari qua
lora l'autorità nazionale incaricata di dare applicazione alla de
cisione comunitaria non disponga, come nella fattispecie, di al
cun margine discrezionale.
26. - La Dreyfus aggiunge che le parti avevano previsto nel
loro contratto che quest'ultimo era sottoposto all'approvazione della commissione e che il pagamento del prezzo sarebbe avve
nuto mediante il mutuo comunitario. Pertanto, questo mutuo
e l'accordo di mutuo concluso a tal fine tra la commissione
e la federazione di Russia erano al tempo stesso la condizione
per l'esecuzione del contratto e l'unico mezzo di pagamento, non solo de facto, ma anche de iure.
27. - In conclusione, contrariamente a quanto affermato nel
la sentenza impugnata, la decisione controversa avrebbe inciso
direttamente sulla situazione giuridica e materiale della ricor
rente poiché le autorità russe erano tenute a pagare il nuovo
prezzo previsto nella clausola addizionale solo se e in quanto il mutuo comunitario fosse applicabile.
28. - Inoltre la ricorrente contesta al tribunale il fatto di aver
ritenuto che «la decisione della commissione non si sostituisce
a una decisione delle autorità nazionali russe, giacché la com
missione è la sola competente a verificare la conformità dei con
tratti ai fini del finanziamento comunitario (. . .)» (punto 53). Facendo riferimento alla sentenza International Fruit Company e a./Commissione, sopramenzionata, essa sostiene per contro
che, in mancanza di potere discrezionale delle autorità russe
nell'applicazione della decisione della commissione, questa de
cisione ha inciso direttamente e automaticamente sulla situazio
ne giuridica della Dreyfus, quale derivante dal contratto. Inol
tre le autorità russe potevano solo constatare l'assenza di ap
provazione della commissione e quindi pagare le forniture di
grano al prezzo precedente in conformità al contratto iniziale
e non al nuovo prezzo convenuto nella clausola addizionale.
29. - Infine la ricorrente contesta l'affermazione del tribunale
secondo cui la «clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione
del contratto e il pagamento del prezzo al fatto che la commis
sione riconosca l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del
mutuo comunitario (...) è un nesso che i contraenti decidono
di stabilire tra il contratto che sottoscrivono e un evento futuro
e incerto, che solo verificandosi darà all'accordo valore vinco
lante», nonché la conclusione che il tribunale ne trae, cioè «che
la ricevibilità di un ricorso ex art. 173, 4° comma, del trattato
non può dipendere dalla volontà delle parti (. . .)» (punto 54
della sentenza impugnata). 30. - La ricorrente sostiene che secondo la giurisprudenza della
corte, è importante unicamente l'effetto della decisione contro
versa sulla «situazione giuridica o materiale» della ricorrente
per determinare se quest'ultima sia direttamente interessata dal
la detta decisione, anche se questo effetto è collegato a un atto
di volontà delle parti precedente la decisione controversa.
31. - La commissione contesta la ricevibilità del ricorso in
esame in quanto la quasi totalità degli argomenti addotti sareb
be la mera riproduzione degli argomenti svolti dalla ricorrente
dinanzi al tribunale. Ora, per giurisprudenza costante, non ri
sponderebbe ai requisiti di cui all'art. 51 dello statuto Ce della
Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del suo regolamen to di procedura il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre
pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi
al tribunale.
32. - Sul merito, la commissione osserva in via preliminare che le clausole contrattuali sulle quali si basa la ricorrente sono
lungi dall'essere chiare e contesta l'argomento secondo cui, in
mancanza di approvazione da parte della commissione, l'obbli
go contrattuale di pagamento veniva meno. Il contratto di cui
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
trattasi potrebbe essere interpretato solo dall'organismo compe
tente, cioè quello scelto dai contraenti nel contratto stesso, os
sia la camera di commercio e dell'industria di Mosca. Ora, la
Dreyfus non avrebbe mai presentato un reclamo a questo or
ganismo. 33. - La commissione fa valere anche l'allegato 25 del ricorso
presentato dinanzi al tribunale nel quale la Dreyfus ha prodotto
una lettera da essa inviata per fax il 6 aprile 1993 all'Exportkh
leb e nella quale sollecitava quest'ultima a versarle quanto do
vuto nonostante la decisione controversa:
«Speriamo che comprenderete che riteniamo di avere stipula
to con voi un contratto vincolante (...) e che dobbiamo insi
stere sull'esecuzione dei vostri obblighi derivanti dal contratto».
34. - Sulla prima parte del primo motivo la commissione ri
tiene che sia necessario, perché un ricorso di annullamento con
tro una decisione della commissione sia ricevibile, che quest'ul
tima produca effetti di diritto comunitario nei confronti della
ricorrente, altrimenti quest'ultima non sarebbe direttamente in
teressata dalla decisione. A tal riguardo essa osserva che l'effet
to fatto valere dalla ricorrente proviene dalle sole clausole del
contratto sulle quali essa si basa.
35. - Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo
e, in particolare, il riferimento alla sentenza International Fruit
Company e a. /Commissione, sopramenzionata, la commissione
osserva che, in quest'ultima causa, il suo rifiuto di rilasciare
le licenze per l'importazione di mele da tavola provenienti da
paesi terzi era stato notificato alle ricorrenti per il tramite della
Produktschap voor Groenten en Fruit dell'Aia. In tal senso,
l'effetto giuridico della decisione della commissione sulle ricor
renti derivava direttamente da tale decisione, anche se essa era
stata formalmente diretta all'ente olandese.
36. - Nella fattispecie e a differenza della causa International
Fruit Company e a. /Commissione, sopramenzionata, la domanda
di anticipi sulla base del mutuo concesso alla federazione di
Russia sarebbe stata presentata alla commissione dalla Veb a
nome della Russia (e non della Dreyfus) e l'effetto asserito deri
verebbe solo da una combinazione della decisione controversa
e dei termini del contratto, del quale la commissione non è parte.
37. - Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo,
la commissione ritiene che l'argomento secondo cui la clausola
del contratto sarebbe preesistente alla decisione controversa sia
totalmente priva di pertinenza. Inoltre, il sindacato giurisdizio
nale sulle sue decisioni non potrebbe dipendere da accordi di
diritto privato ai quali la commissione non è parte.
38. - Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata
dalla commissione, occorre constatare che il ricorso in esame
indica in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza
impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in
maniera specifica la domanda di annullamento (v., in particola
re, ordinanza della corte 26 aprile 1993, causa C-244/92P, Kupka
Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. 1-2041, pun
to 9; Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 660). Di conseguenza,
il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo
grado non può giustificare la loro irricevibilità.
39. - L'eccezione di irricevibilità deve quindi essere respinta.
40. - Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 173, 4° comma,
del trattato, ogni persona fisica o giuridica può proporre un
ricorso di annullamento contro le decisioni di cui è destinataria
e contro quelle che, benché adottate sotto forma di una decisio
ne presa nei confronti di un'altra persona, la riguardano diret
tamente e individualmente.
41. - Nella fattispecie, la decisione controversa è stata for
malmente adottata nei confronti della Veb.
42. - Il tribunale ha affrontato solo la questione se la ricor
rente fosse direttamente interessata dalla decisione controversa,
in quanto la commissione non ha contestato che la ricorrente
fosse individualmente interessata dalla decisione stessa.
43. - Dalla giurisprudenza della corte deriva che perché inci
da direttamente su un singolo occorre che il provvedimento co
munitario contestato produca direttamente effetti sulla sua si
tuazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai de
stinatari del provvedimento stesso incaricati della sua
applicazione, applicazione avente carattere meramente automa
II Foro Italiano — 1999.
tico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza inter
vento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze Inter
national Fruit Company e a./Commissione, già citata, punti
23-29; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione,
Race. pag. Ili, punti 25 e 26; Foro it., 1980, IV, 157; 29 marzo
1979, causa 113/77, Ntn Toyo Bearing Company e a./Consi
glio, Racc. pag. 1185, punti 11 e 12; causa 118/77, Iso/Consi
glio, id., pag. 1277, punto 26; causa 119/77, Nippon Seiko e
a./Consiglio, id., pag. 1303, punto 14; Foro it., 1980, IV, 86;
causa 120/77, Koyo Seiko e a./Consiglio e Commissione, Racc.
pag. 1337, punto 25; causa 121/77, Nachi Fujikoshi e a./Consi
glio, id., pag. 1363, punto 11; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 23/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Con
siglio, id., pag. 2523, punto 31; 17 marzo 1987, causa 333/85,
Mannesmann-Ròhrenwerke e Benteler/Consiglio, id., pag. 1381,
punto 14; 14 gennaio 1988, causa 55/86, Arposol/Consiglio,
id., pag. 13, punti 11-13; 26 aprile 1988, causa 207/86, Ape
sco/Commissione, id., pag. 2151, punto 12, e 26 giugno 1990,
causa C-l52/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. 1-2477,
punto 9; Foro it., Rep. 1992, voce Comunità europea, n. 410).
44. - Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari
di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica,
in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a que
st'ultimo sia fuori dubbio (v., in tal senso, sentenze 23 novem
bre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, punti
6-8; Foro it., 1972, IV, 170; 17 gennaio 1985, causa 11/82,
Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8-10,
e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e
a./Commissione, punto 51).
45. - In considerazione di quanto precede spettava nella fatti
specie al tribunale verificare se la decisione controversa avesse
avuto di per sé sola effetti sulla situazione giuridica della Drey
fus, e ciò a causa della mancanza di potere discrezionale da
parte delle autorità competenti russe circa la possibilità di dare
esecuzione al contratto in conformità alle condizioni convenute
tra le parti nella clausola addizionale, ma contestate dalla com
missione, rinunciando al finanziamento comunitario.
46. - Al riguardo, il tribunale si è limitato a constatare che
la decisione della commissione, la quale era «la sola competente
a verificare la conformità dei contratti ai fini del finanziamento
comunitario», ma aveva inciso «sulla validità in senso tecnico
giuridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente
e la Exportkhleb» né ne aveva modificato «i termini, in partico
lare per quanto riguarda i prezzi concordati dalle parti» e che
«la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dal
le parti il 23 febbraio 1993, [resterebbe pertanto] validamente
sottoscritta nei termini da esse convenuti» (punti 51 e 53). Esso
ha aggiunto che la presenza nel contratto di una «clausola so
spensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamen
to del prezzo al fatto che la commissione riconosca l'esistenza
delle condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario» deri
vava dalla volontà delle parti stesse da cui non poteva dipende
re la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 173, 4° comma
(punto 54). 47. - Ora, diversi elementi obiettivi, pertinenti e concordanti,
constatati dal tribunale, rivelano che la ricorrente era diretta
mente interessata dalla decisione controversa.
48. - Infatti risulta dalla sentenza impugnata che la Veb, in
qualità di agente finanziario della federazione di Russia, ha par
tecipato, in conformità all'accordo quadro e al contratto di mu
tuo che la vincola alla commissione, all'attuazione del finanzia
mento comunitario delle importazioni nella federazione di Rus
sia di prodotti agricoli ed alimentari e di forniture mediche,
quale previsto dalla decisione 91/658.
49. - Inoltre è chiaro che l'efficacia del contratto di fornitura
di cui trattasi era subordinata alla condizione sospensiva del
riconoscimento da parte della commissione della conformità del
contratto alle condizioni di erogazione del mutuo comunitario
e che nessun pagamento poteva essere eseguito ove la banca
indicata nel contratto non ricevesse un impegno regolare di rim
borso emesso dalla commissione.
50. - Un tale elemento trova conferma nel contesto socio
economico in cui si inserisce la conclusione del contratto di for
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PARTE QUARTA
nitura, caratterizzato, come risulta dal terzo e dal quarto 'con
siderando' della decisione del consiglio 91/658, dalla grave si
tuazione economica e finanziaria alla quale doveva far fronte
la repubblica beneficiaria nonché dall'aggravarsi della sua si
tuazione alimentare e sanitaria. Era pertanto legittimo ritenere
che il contratto di fornitura fosse stato concluso solo in funzio
ne degli obblighi assunti dalla comunità, nella sua qualità di
mutuante, nei confronti della Veb, non appena i contratti com
merciali fossero stati riconosciuti conformi alla normativa co
munitaria.
51. - In tale contesto, l'inserimento della condizione sospensi
va nel contratto, certo voluta dalle parti, non ha fatto altro
che riflettere, come ha sottolineato l'avvocato generale al para
grafo 69 delle sue conclusioni, la subordinazione economica obiet
tiva del contratto di fornitura all'accordo di mutuo concluso
tra la comunità e la repubblica interessata, dato che il paga
mento della fornitura di cereali poteva essere effettuato solo
mediante risorse finanziarie messe a disposizione degli acqui
renti dalla comunità attraverso il meccanismo dell'apertura di
crediti documentari irrevocabili.
52. - La facoltà che avrebbe avuto la Exportkhleb di dare
esecuzione ai contratti di fornitura in conformità alle condizio
ni di prezzo contestate dalla commissione e di rinunciare così
al finanziamento comunitario era puramente teorica e non po
teva quindi essere sufficiente, alla luce dei fatti accertati dal
tribunale, ad escludere che la ricorrente fosse stata direttamente
interessata dalla decisione controversa.
53. - Risulta quindi che la decisione controversa, con la quale
la commissione ha rifiutato di approvare la clausola addizionale
del contratto di fornitura concluso tra la Exportkhleb e la Drey
fus, esercitando così le proprie competenze specifiche, ha priva
to quest'ultima di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzio
ne al contratto che le era stato assegnato o di ottenere il paga
mento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.
54. - Di conseguenza, la decisione controversa, benché diretta
alla Veb in qualità di agente finanziario della federazione di
Russia, ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della
ricorrente.
55. - Da quanto precede deriva che il tribunale ha commesso
un errore di diritto ritenendo, alla luce delle circostanze di fatto
da esso accertate, che la ricorrente non fosse direttamente inte
ressata, ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del trattato, dalla de
cisione controversa.
56. - L'impugnazione, in quanto riguarda la declaratoria di
irricevibilità del ricorso di annullamento contenuta nella senten
za impugnata, è pertanto fondata.
Sul secondo motivo
57. - Tenuto conto di quanto precede non occorre statuire
sul secondo motivo.
Sul rinvio della causa dinanzi al tribunale
58. - Ai sensi dell'art. 54, 1° comma, dello statuto Ce della
Corte di giustizia, «quando l'impugnazione è accolta, la corte
annulla la decisione del tribunale. In tal caso, essa può statuire
definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo
consenta, oppure rinviare la causa al tribunale affinché sia deci
sa da quest'ultimo». 59. - Nella fattispecie, la corte ritiene di non essere in grado
di pronunciarsi sulla controversia allo stato e che occorra quin di rinviare quest'ultima al tribunale affinché esso statuisca sul
merito.
Per questi motivi, la corte dichiara e statuisce:
1. - La sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre
1996, nella causa T-485/93, Dreyfus/Commissione, è annullata
in quanto dichiara irricevibile il ricorso di annullamento propo sto dalla società Louis Dreyfus e Cie.
2. - La causa è rinviata al Tribunale di primo grado affinché
esso statuisca sul merito.
Il Foro Italiano — 1999.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EU
ROPEE; sezione IV; sentenza 17 giugno 1998, causa T-174/95;
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EU
ROPEE; sezione IV; sentenza 17 giugno 1998, causa T-174/95;
Pres. Lenaerts; Svenska Journalistfòrbundet c. Consiglio del
l'Unione europea.
Unione europea — Consiglio — Diritto di accesso — Diniego — Ricorso per annullamento — Ricevibilità — Interesse ad
agire (Trattato Ce, art. 173; decisione del consiglio 20 dicem
bre 1993 n. 93/731/Ce, relativa all'accesso del pubblico ai
documenti del consiglio). Unione europea — Consiglio — Diritto di accesso — Docu
menti in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni — Decisione di diniego — Impugnazione — Competenza (Trattato Ce, art. 173; trattato Ue, art.
K-K.9, L; decisione del consiglio 20 dicembre 1993 n. 93/731/Ce).
Unione europea — Consiglio — Diritto di accesso — Diniego
— Motivazione — Insufficienza — Annullamento (Trattato
Ce, art. 173, 190; decisione del consiglio 20 dicembre 1993
n. 93/731/Ce, art. 4, 7).
Posto che la decisione del consiglio 20 dicembre 1993 n.
93/731/Ce, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del
consiglio, garantisce il più ampio accesso ai documenti richie
sti, un soggetto cui sia stato negato tale accesso ha, per ciò
solo, un interesse all'annullamento della decisione di dinie
go. (1) Il fatto che la decisione n. 93/731/Ce si applichi anche ai docu
menti relativi alla cooperazione nei settori della giustizia e
degli affari interni, non preclude la competenza dei giudici comunitari a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni del
consiglio sull'accesso ai propri documenti. (2)
(1) Sul punto dell'interesse ad agire, v., in senso conforme, Trib.
primo grado 6 febbraio 1998, causa T-124/96, Interporc Im-und Ex
port GmbH c. Commissione, inedita, punto 48, e 19 marzo 1998, causa
T-83/96, Van der Wal c. Commissione, inedita, punto 41. In materia, v. anche le comunicazioni della commissione, entrambe sull'accesso del
pubblico ai documenti delle istituzioni, pubblicate rispettivamente in G.U.C.E. 8 giugno 1993, C 156, 5 ss., e in G.U.C.E. 4 marzo 1994, C 67, 5 ss.
(2) Sull'applicabilità della decisione n. 93/731/Ce, pubblicata in G.U.C.E. 31 dicembre 1993, L 340, 43 ss., ai documenti in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, oggetto del titolo VI del trattato di Maastricht sull'Unione europea (c.d. terzo
pilastro), e sulla conseguente questione della competenza dei giudici co munitari non constano precedenti in termini (un provvedimento di ri
getto ad una richiesta di accesso a documenti del terzo pilastro è stato
impugnato in Carvel c. Consiglio, sentenza 19 ottobre 1995, causa
T-194/94, Foro it., Rep. 1996, voce Unione europea, n. 442, ma ivi
queste eccezioni non furono sollevate). In dottrina, Lafay, L'accès aux documents du Conseil de l'Union: contribution à une probiématique de la transparence en droit communautaire, in Rev. trim. dr. europ., 1997, 37 ss., spec. 65, motivando analogamente alla pronuncia, ammet te l'applicabilità della decisione n. 93/731/Ce al terzo pilastro. Contra riamente al Tribunale di primo grado e malgrado la soluzione non sod disfi la sentita esigenza di trasparenza, l'autore ritiene che l'art. L del trattato Ue, debba essere interpretato nel senso di escludere la compe tenza della corte sui provvedimenti di diniego quando si riferiscano al suddetto titolo. Peraltro, la dottrina è concorde nel lamentare la scarsa
trasparenza nei settori della giustizia e degli affari interni (almeno fino al trattato di Amsterdam): v., per tutti, Tizzano, Brevi note sul «terzo
pilastro» del trattato di Maastricht, in Dir. Unione europea, 1996, 391
ss.; Adam, La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra
comunitarizzazione e metodo intergovernativo, id., 1998, fase. 2-3. Il Tribunale di primo grado fonda la propria competenza sul rilievo
che essa è necessaria e strumentale al giudizio sulla conformità del prov vedimento impugnato alla decisione n. 93/731/Ce, ancorché riferito ad atti relativi al titolo VI del trattato Ue, sottratti come tali al controllo della corte ex art. L del medesimo trattato. La legittimità di un giudi zio, se pur indiretto, da parte della corte su atti che rientrano nei pila stri non comunitari è stata peraltro affermata anche da Corte giust. 12 maggio 1998, causa C-170/96, inedita. Nell'esaminare il rapporto fra l'art. M, per il quale le norme del trattato di Maastricht non pregiu dicano i trattati istitutivi delle Comunità europee, e l'art. L del trattato Ue («. . . le disposizioni del trattato Ce relative alla competenza della corte e all'esercizio di tale competenza si applicano all'art. M . . .»), la corte giunge infatti alla conclusione che essa può pronunciarsi su atti la cui base giuridica è estranea ai trattati istitutivi delle comunità,
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