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sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Iglesias, Avv. gen. La Pergola (concl....

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sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Iglesias, Avv. gen. La Pergola (concl. conf.); Soc. Louis Dreyfus et C ie c. Commissione delle Comunità europee Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 7/8-19/20 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193090 . Accessed: 28/06/2014 15:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.33 on Sat, 28 Jun 2014 15:33:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Iglesias, Avv. gen. La Pergola (concl. conf.); Soc. Louis Dreyfus et Ciec. Commissione delle Comunità europee

sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Iglesias, Avv. gen. La Pergola (concl.conf.); Soc. Louis Dreyfus et C ie c. Commissione delle Comunità europeeSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 7/8-19/20Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193090 .

Accessed: 28/06/2014 15:33

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PARTE QUARTA

prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato

alle dipendenze dell'Ente poste italiane hanno diritto di prece denza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e

di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di

assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente poste ita

liane per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31

dicembre 1996; i lavoratori interessati devono manifestare la vo

lontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le

assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo deter

minato effettuate dall'Ente poste italiane a partire dalla data

della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997

non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeter

minato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun

contratto».

7. - Nelle controversie a quibus, l'Ente poste italiane ha fatto

valere che, in forza dell'art. 9, 21° comma, d.l. 1° ottobre 1996

n. 510, i rapporti di lavoro in questione non sono soggetti alle

disposizioni contenute nelle 1. nn. 230 e 56.

8. - I ricorrenti hanno dedotto, per contro, che la normativa

in questione nelle cause a quibus costituiva un aiuto di Stato,

e come tale doveva essere assoggettata alle procedure e alle veri

fiche di compatibilità di cui agli art. 92 e 93 del trattato. 9. - Ritenendo necessaria un'interpretazione di queste dispo

sizioni per la soluzione delle controversie, la pretura circonda

riale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla corte di giustizia le seguenti quattro questioni pregiudiziali:

«1) Se rientri nella nozione di 'aiuti concessi dagli Stati, ov

vero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma', una dispo sizione di legge che sottragga un singolo ente pubblico econo

mico dall'osservanza della normativa di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

2) Se, nel caso di risposta affermativa alla questione di cui

sub 1), un aiuto di tale tipo doveva essere sottoposto al procedi mento di controllo preliminare di cui all'art. 93, n. 3, del trattato.

3) Se, non essendo stata seguita la procedura suddetta, il di

vieto di un aiuto di tale tipo possa ritenersi direttamente appli cabile nell'ordinamento interno dello Stato italiano.

4) Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui

sub 3), un tale tipo di divieto sia invocabile in una controversia

tra l'ente pubblico economico ed un soggetto che lamenti la

mancata applicazione nei suoi confronti della normativa gene rale in materia di lavoro a tempo determinato al fine di ottenere

la conversione del suo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento dei danni».

10. - Con ordinanza del presidente della corte 25 febbraio

1997, i procedimenti C-52/97, C-53/97 e C-54/97 sono stati riu

niti ai fini della fase scritta e della fase orale della sentenza.

11.- Con la prima questione, il giudice a quo chiede in so

stanza se una disposizione nazionale che esonera una sola im

presa dal rispetto della normativa generale in materia di con

tratti di lavoro a tempo determinato costituisca un aiuto di Sta

to ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.

12. - Il giudice a quo rileva che l'Ente poste italiane, poiché non è obbligato a concludere contratti di lavoro a tempo inde

terminato, trae vantaggio dalla flessibilità rispetto alle imprese

operanti nello stesso settore.

13. - A questo proposito, occorre ricordare che solo i vantag

gi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse stata

li vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.

Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti

concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse stata

li» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato

costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse

statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione

di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma

anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o isti

tuiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van

Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; Foro it., 1978, IV, 340; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Nep tun, Racc. pag. 1-887, punto 19; Foro it., Rep. 1994, voce Unione

europea, n. 1049, e 30 novembre 1993, causa C-189/91,

Kirsammer-Hack, Racc. pag. 1-6185, punto 16; Foro it., Rep.

1996, voce cit., n. 1198). 14. - Nel caso di specie, si deve constatare che l'esclusione

di una sola impresa dalla normativa generalmente applicata in

Il Foro Italiano — 1999.

materia di contratti di lavoro a tempo determinato non dà luo

go ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali

verso tale impresa. 15. - Ne consegue che la disposizione considerata nelle cause

principali non costituisce un mezzo per accordare direttamente

o indirettamente un vantaggio mediante risorse statali.

16. - Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso

che una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa

dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale

riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi

tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, trattato.

17. - Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questio

ne, non occorre risolvere la seconda, la terza e la quarta que stione. (Omissis)

Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Tren

to con ordinanze 3 febbraio 1997, dichiara:

Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dal

l'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale ri

guardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi

tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Igle

sias, Avv. gen. La Pergola (conci, conf.); Soc. Louis Drey fus et Cie c. Commissione delle Comunità europee.

Unione europea — Aiuti all'ex Unione sovietica — Appalti —

Decisione della commissione — Ricorso per annullamento —

Ricevibilità (Trattato Ce, art. 168A, 173; decisione del consi

glio 16 dicembre 1991 n. 91/658/Cee, relativa alla concessio

ne di un prestito a medio termine all'Unione sovietica e alle

sue repubbliche; regolamento 9 luglio 1992 n. 1897/92/Cee

della commissione, recante modalità di esecuzione di un pre stito a medio termine all'Unione sovietica e alle sue repubbli che ai sensi della decisione del consiglio 91/658/Cee).

Un ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce, contro la decisione con la quale la commis

sione europea, nell'esecuzione di un prestito concesso dalla

Comunità all'Unione sovietica e alle sue repubbliche onde con

sentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di

forniture mediche, si rifiuta di riconoscere la conformità alla

normativa comunitaria pertinente delle modifiche apportate ai contratti stipulati fra l'impresa ricorrente, cui è stato ag

giudicato l'appalto, e l'agente all'uopo incaricato dalla repub blica mutuatario, è ricevibile anche se proposto da un 'impre sa che non sia formalmente destinataria della decisione, se

l'efficacia del contratto di fornitura è subordinata alla condi

zione sospensiva del riconoscimento da parte della commis

sione della conformità del contratto alle condizioni di eroga zione del mutuo comunitario. (1)

(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia torna ad

occuparsi della questione relativa alla ricevibilità di ricorsi esperiti da

persone giuridiche a norma dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce

per l'annullamento di decisioni adottate dalla commissione nell'ambito di operazioni di finanziamento destinate a paesi terzi, dopo la sentenza Geotronics (22 aprile 1997, causa C-395/95P, Foro it., 1997, IV, 275, con nota di A. Barone, Appalti Phare e tutela giurisdizionale delle

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

1. - Con ricorso depositato nella cancelleria della corte il 28

novembre 1996, la società Louis Dreyfus et Cie (in prosieguo: la «Dreyfus» o la «ricorrente») ha impugnato, ai sensi dell'art.

49 dello statuto Ce della Corte di giustizia, la sentenza 24 set

tembre 1996, causa T-485/93, Dreyfus/Commissione (Racc. pag.

11-1101; Foro it., Rep. 1997, voce Unione europea, n. 646; in

prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale

di primo grado ha dichiarato irricevibile il suo ricorso mirante

all'annullamento della decisione della commissione 1° aprile 1993

diretta alla Vnesheconombank.

Ambito normativo

2. - Il 16 dicembre 1991, il consiglio ha emanato la decisione

91/658/Cee relativa alla concessione di un prestito a medio ter

mine all'Unione sovietica e alle sue repubbliche (G.U. L 362,

pag. 89).

imprese: qualcosa (forse) si muove. Si segnala che la Corte di giustizia si è pronunciata in senso conforme alla sentenza in rassegna riguardo ad altre tre fattispecie del tutto identiche: sentenza 5 maggio 1998, cau

sa 403/96P, Glencore Grain Ltd c. Commissione, inedita; causa 404/96P, Glencore Grain Ltd c. Commissione (c.d. Glencore II), inedita; causa

C-391/96P, Compagnie Continentale France c. Commissione, inedita.

Da ultimo, in tema di appalti Phare, v. Trib. I grado 29 ottobre 1998, causa T-13/96, Team S.r.l. c. Commissione, inedita).

L'impugnazione su cui si è pronunciata la corte riguardava, in parti colare, un provvedimento della commissione basato sulla decisione del

consiglio 16 dicembre 1991, 91/658 Cee (G.U.C.E. 31 dicembre 1991, L 362, 89) con cui era stato concesso all'Unione sovietica e alle sue

repubbliche un prestito a medio termine, nonché sulle disposizioni del

successivo regolamento di esecuzione (regolamento della commissione

9 luglio 1992 n. 1897/92, G.U.C.E. 10 luglio 1992, L 191, 22). In forza dell'art. 2 del predetto regolamento, la commissione e la

federazione russa concludevano un accordo quadro nel quale veniva

specificata la disciplina dell'erogazione del prestito; analogo accordo

veniva altresì concluso tra la federazione russa ed il suo agente finan

ziario, la Vnescheconombank. Il punto 6 di tale accordo prevedeva che

l'erogazione del prestito doveva considerarsi soggetta alla condizione

del riconoscimento da parte della commissione della conformità alla

decisione 91/658, e allo stesso accordo quadro, tanto dei contratti com

merciali conclusi dalle competenti autorità russe, quanto dei crediti do

cumentari emessi da queste ultime.

La società Exportkhleb, ente incaricato dalla federazione russa di ne

goziare per suo conto gli acquisti di frumento, a seguito di regolare

gara di appalto, concludeva con la ricorrente un contratto di fornitura,

approvato dalla commissione. Successivamente, la stessa Exportkhleb, in considerazione di un imprevisto aumento del prezzo unitario del fru

mento sul mercato mondiale, chiedeva alle imprese aggiudicatane di

formulare nuove offerte di prezzo, aumentando i quantitativi di pro dotto e procrastinando il termine di consegna.

La commissione, dopo aver ricevuto la notifica delle nuove offerte

e delle modifiche apportate ai contratti originari, si dichiarava (decisio ne del 1° aprile 1993) disposta ad accettare solo quelle relative alla sca

denza della consegna e del pagamento. Viceversa, le modifiche relative ai prezzi e ai quantitativi, in quanto concordate direttamente con le

imprese, senza metterle in concorrenza con altri fornitori, e cionondi

meno incidenti sulla sostanza stessa del contratto, non ricevevano l'ap

provazione da parte della commissione. Il ricorso per annullamento proposto dalla soc. Dreyfus avverso la

predetta decisione era dichiarato irricevibile dal Tribunale di primo gra do per difetto di interesse diretto nei riguardi dell'atto impugnato (sen tenza 24 settembre 1996, causa T-485/93, Foro it., Rep. 1997, voce

Unione europea, nn. 514, 646. Lo stesso tribunale, al contrario, dichia

rava ricevibile la richiesta di risarcimento di danni morali e materiali

derivanti dal comportamento tenuto dalla commissione). La Corte di giustizia, adita in sede di gravame, annulla la sentenza

del tribunale per la parte relativa alla dichiarazione di irricevibilità della

richiesta di annullamento dell'atto impugnato, pronunciandosi nel sen

so di cui in massima.

II. - I principi affermati dalla Corte di giustizia nella fattispecie de

qua suscitano interesse sotto un duplice profilo. Dal punto di vista generale delle condizioni di ricevibilità dei ricorsi

d'annullamento ex art. 173, 4° comma, del trattato Ce, proposti da

persone fisiche o giuridiche avverso atti adottati nei confronti di altri

soggetti, che li riguardino direttamente ed individualmente, la corte con

ferma la tendenza ad adottare un indirizzo meno formalistico della no

zione di «interesse diretto». Secondo un orientamento consolidato, sus

siste tale interesse quando l'atto impugnato sia immediatamente esecuti

II Foro Italiano — 1999.

3. - Ai sensi dell'art. 1, n. 1, di tale decisione:

«La Comunità concede all'Urss e alle sue repubbliche un pre stito a medio termine di un importo massimo, in capitale, di

1.250 milioni di Ecu in tre quote successive, di una durata di

tre anni al massimo, per permettere l'importazione di prodotti

agricoli e alimentari e di forniture mediche (. . .)». 4. - L'art. 2 della decisione 91/658 stabilisce che, a tal fine,

«la commissione è autorizzata ad assumere un prestito, a nor

ma della Comunità economica europea, per raccogliere i fondi

necessari, che saranno messi a disposizione dell'Urss e delle sue

repubbliche sotto forma di prestito». 5. - Ai sensi dell'art. 3, «il prestito di cui all'art. 2 è gestito

dalla commissione».

6. - Inoltre dall'art. 4 risulta che:

«1. La commissione è autorizzata a mettere a punto, di con

certo con le autorità dell'Urss e delle sue repubbliche (. . .) le

condizioni economiche e finanziarie relative alla concessione del

prestito e le disposizioni concernenti la messa a disposizione

vo, cioè se ne derivino automaticamente effetti per il privato; qualora fra l'uno e l'altro si frapponga l'intervento di altre entità, è necessario

verificare se queste ultime siano o meno dotate di potere discrezionale

(v., in particolare, Corte giust. 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock,

id., 1972, IV, 170; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal c. Commis

sione, id., 1980, IV, 157, e 29 marzo 1979, causa 113/77, Ntn Toyo

Bearing Company c. Consiglio, in Raccolta, 1185).

Quando, poi, l'atto impugnato richieda un ulteriore provvedimento di esecuzione delle autorità nazionali, la corte, adottando un approccio ancor meno formalistico, ha affermato l'esistenza dell'interesse diretto

ogniqualvolta è possibile prevedere con certezza o con grande probabi lità che — e con quali modalità — il provvedimento di esecuzione toc cherà il ricorrente (Corte giust. 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki

Patraiki, id., 201; Trib. I grado 14 settembre 1995, cause riunite T^t80/93

e T-483/93, Antillean Rice Mills N Ve. Commissione, in Foro it., Rep. 1996, voce cit., nn. 736, 938; 27 aprile 1995, causa T-12/93, Comité

centrai d'entreprise de la Societé Vittel c. Commissione, ibid., n. 1177; 27 aprile 1995, causa T-96/92, Comité centrai d'entreprise de la Societé

générale des grandes sources e a. c. Commissione, ibid., n. 1178; 18

settembre 1996, causa T-155/94, Climax Paper c. Consiglio, id., Rep. 1997, voce cit., n. 644) ovvero quando, come nel caso di specie, la

volontà delle autorità nazionali di agire in conformità dell'atto comuni

tario impugnato non dia adito a dubbi (Trib. I grado 22 ottobre 1996, causa T-266/94, Skibsvaerftsforeningen c. Commissione, ibid., n. 655; 18 febbraio 1998, causa T-189/97, Comité d'entreprise de la Société

franfaise de production e a. c. Commissione, inedita, secondo le quali sebbene una decisione della commissione che autorizza un aiuto nazio

nale non possa ledere gli interessi di un concorrente fintantoché non

siano stati adottati i provvedimenti nazionali oggetto di autorizzazione, deve nondimeno ritenersi che un concorrente è direttamente interessato

da una decisione di questo tipo allorché la volontà delle autorità nazio

nali di dare seguito al loro progetto di aiuti non lascia spazio a dubbi). Di recente, v. anche Corte giust. 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94

e C-30/95, Francia e a. c. Commissione, inedita, nella quale si precisa che l'interesse diretto all'impugnazione di un atto comunitario non sus

siste qualora esso possa intaccare la situazione giuridica soggettiva fa

cente capo al ricorrente solo con il consenso di quest'ultimo. Per ciò che concerne, poi, più specificatamente la questione della

tutela accordata ad imprese che partecipano ad appalti in cui siano coin

volti finanziamenti comunitari, la sentenza odierna prosegue nel solco

tracciato dalla Corte giust. 22 aprile 1997, causa C-395/95P, Geotro

nics c. Commissione, cit., confermando l'abbandono dell'applicazione indiscriminata della giurisprudenza più rigorosa formatasi in materia

di appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (c.d. giurisprudenza

Fes), secondo la quale le misure adottate nei relativi procedimenti di

appalto dai rappresentanti della commissione sono dirette unicamente

ad accertare se sussistano o meno i presupposti del finanziamento co

munitario, e giammai a contravvenire al principio che le imprese aggiu dicatarie di appalti che rimangono comunque nazionali intrattengono

rapporti giuridici solo con lo Stato beneficiario (per i riferimenti giuri

sprudenziali e dottrinali in materia, v. Barone, op. cit.). Non pare superfluo sottolineare, tuttavia, che la motivazione della

sentenza in rassegna in punto di ricevibilità, diversamente dalla senten

za Geotronics cit., non contiene alcun riferimento alla precitata giuris

prudenza Fes, neanche per escluderne l'applicabilità rispetto al caso di

specie: ciò che indurrebbe a ritenere che la corte si sia orientata ad

accordare anche alle imprese partecipanti ad appalti del tipo in discus

sione una tutela giurisdizionale almeno pari a quella, già di per sé non

molto ampia, di norma spettante ai soggetti privati che agiscono ex

art. 173, 4° comma, del trattato Ce. [S. Fortunato]

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PARTE QUARTA

dei fondi, nonché le garanzie necessarie per assicurare il rim

borso del prestito.

(• • •)

3. L'importazione dei prodotti il cui finanziamento è assicu

rato dal prestito dev'essere effettuata ai prezzi del mercato mon

diale. Si deve garantire la libertà di concorrenza per l'acquisto e la fornitura dei prodotti, che devono rispondere alle norme

di qualità internazionalmente riconosciute».

7. - Il 9 luglio 1992 la commissione ha emanato il regola mento (Cee) n. 1897/92, recante modalità di esecuzione di un

prestito a medio termine all'Unione sovietica e alle sue repub bliche ai sensi della decisione 91/658 (G.U. L 191, pag. 22).

8. - A norma dell'art. 2 di tale regolamento, «I prestiti sono negoziati sulla base di accordi conclusi tra

le repubbliche e la commissione, contenenti le disposizioni di

cui agli art. da 3 a 7, relative alle condizioni di erogazione dei prestiti».

9. - L'art. 4 del regolamento n. 1897/92 precisa: «1.1 prestiti serviranno a finanziare esclusivamente gli ac

quisti e le forniture effettuati in forza di contratti di cui la

commissione abbia riconosciuto la conformità con le disposi zioni della decisione 91/658/Cee e con le clausole degli accordi

di cui all'art. 2.

2. Le repubbliche o gli agenti finanziari da queste designati

sottopongono tutti i contratti alla commissione per ricono

scimento».

10. - L'art. 5 enuncia le condizioni alle quali è subordinato

il riconoscimento di cui all'art. 4. Tra queste condizioni figura no i due punti seguenti:

«1) Il contratto è stipulato secondo una procedura che ga rantisca la libera concorrenza (. . .).

2) Il contratto offre le condizioni di acquisto più favorevoli

rispetto al prezzo abitualmente praticato sui mercati interna

zionali».

11. - Il 9 dicembre 1992, la Comunità economica europea, la federazione di Russia e il suo agente finanziario, la Vneshe

conombank (in prosieguo: la «Veb»), hanno sottoscritto, con

formemente al regolamento n. 1897/92, un «Memorandum of

Understanding» (in prosieguo: l'«accordo quadro»), in base

al quale la Comunità avrebbe concesso alla federazione di Rus

sia il prestito istituito dalla decisione 91/658. Si conveniva così

che la Comunità, in quanto mutuante, avrebbe concesso alla

Veb, in quanto mutuataria, un prestito a medio termine, ga rantito dalla federazione di Russia, di 349 milioni di Ecu in

capitale per una durata massima di tre anni.

12. - Il punto 6 dell'accordo quadro prevede che:

«L'importo del mutuo, diminuito delle commissioni e delle

spese sostenute dalla Cee, verrà versato al mutuatario e desti

nato, conformemente alle clausole e alle condizioni del con

tratto di mutuo, esclusivamente alla copertura di crediti docu

mentari irrevocabili aperti dal mutuatario, secondo i modelli

standard internazionali, in applicazione di contratti di fornitu

ra, a condizione che questi contratti e questi crediti documen

tari siano stati riconosciuti dalla commissione delle Comunità

europee conformi alla decisione del consiglio 16 dicembre 1991

e al presente accordo».

13. - Il punto 7 indica le condizioni alle quali è subordinato

il riconoscimento di conformità del contratto. Vi si precisa in particolare che i fornitori vengono scelti dagli organismi russi appositamente designati dal governo della federazione di

Russia.

14. - Il 9 dicembre 1992, la commissione e la Veb hanno

firmato il contratto di mutuo previsto dal regolamento n.

1897/92 e dall'accordo quadro (in prosieguo: il «contratto di

mutuo»). Tale contratto regola precisamente il meccanismo di

erogazione del mutuo. Esso prevede una facilitazione cui è pos sibile ricorrere durante il periodo di prelievo (15 gennaio 1993-15

luglio 1993) e che ha lo scopo di anticipare le somme autoriz

zate per il pagamento delle forniture.

15. - Conformemente all'art. 2 della decisione 91/658, la

commissione, in quanto mutuante, ha concluso il 15 gennaio 1993 un accordo di prestito a nome della Comunità con un

gruppo di banche guidate dal Crédit Lyonnais.

li Foro Italiano — 1999.

Fatti e procedimento dinanzi al tribunale

16. - Nella sentenza impugnata il tribunale ha accertato quanto

segue:

«8) La ricorrente, una società di trading internazionale, ven

ne contattata, con altre società, nell'ambito di una gara infor

male organizzata dalla società Exportkhleb, società di Stato in

caricata dalla federazione russa di negoziare gli acquisti di

frumento.

9) Il 28 novembre 1992 la ricorrente sottoscrisse con la Ex

portkhleb un contratto di vendita di frumento, con cui si impe

gnava a consegnare 325.000 tonnellate di frumento destinato

alla macinazione al prezzo di 140,50 Usd la tonnellata, alle con

dizioni Cif Free Out, in un porto del Baltico. Il contratto preve deva il carico della merce prima del 28 febbraio 1993.

10) Dopo la firma del contratto di mutuo (. . .), la Veb chie

se alla commissione di approvare i contratti conclusi dalla Ex

portkhleb con le società esportatrici, tra cui quello firmato dal

la ricorrente.

11) La commissione, dopo avere ricevuto dalla ricorrente ta

lune necessarie informazioni complementari, relative in partico lare al tasso di cambio Ecu/Usd, che non era stato stabilito

nel contratto, diede infine il proprio assenso il 27 gennaio 1993, in forma di una nota di conferma alla Veb. Secondo la ricor

rente, tale nota di conferma avrebbe modificato il contratto in

due punti, ossia i termini di carico, che la commissione avrebbe

prorogato d'ufficio sino al 31 marzo 1993, e la ragione di cam

bio Ecu/Usd, che non sarebbe quella che la ricorrente propose alla Exportkhleb il 25 gennaio 1993 (pari a 1,1711), né quella convenuta tra loro il 28 gennaio 1993 (pari a 1,1714, che porta va il prezzo concordato a 119,94 Ecu la tonnellata).

12) Secondo la ricorrente, la Veb mise in atto il credito docu

mentario il 4 febbraio 1993, ma la lettera di credito divenne

efficace solo il 16 febbraio 1993, ossia una quindicina di giorni

prima della scadenza del termine del 28 febbraio 1993 previsto

per il carico dai contratti.

13) Secondo la ricorrente, era quindi evidente che, anche se

una parte rilevante della merce era stata consegnata o era in

corso di caricazione, tutta la merce non poteva essere consegna ta prima del 28 febbraio 1993.

14) Il 19 febbraio 1993 la società Exportkhleb convocò tutti

gli esportatori a una riunione a Bruxelles tenutasi il 22 e il 23

febbraio 1993. In tale riunione, la Exportkhleb chiese agli espor tatori di formulare nuove offerte di prezzo per la consegna di

quello che essa chiamava 'saldo prevedibile', ossia i quantitativi

per i quali non si poteva ragionevolmente prevedere la consegna

prima del 28 febbraio 1993. Secondo la ricorrente, il prezzo del frumento sul mercato mondiale era notevolmente salito tra

il novembre 1992, data in cui aveva concluso la compravendita, e il febbraio 1993, data della nuova trattativa, passando da 132

Usd (novembre 1992) a 149,5 Usd (febbraio 1993).

15) La Exportkhleb e gli altri contraenti si accordarono sulla

ripartizione dei nuovi quantitativi che ciascuna società avrebbe

consegnato, al termine di una trattativa nel corso della quale le società dovettero allinearsi all'offerta più bassa, ossia 155

Usd la tonnellata. La società Louis Dreyfus ricevette una quota di 185.000 tonnellate di frumento destinato alla macinazione.

Il medesimo accordo informale prevedeva che il periodo di cari

cazione terminasse il 30 aprile 1993.

16) Data l'urgenza provocata dalla gravità della situazione

alimentare in Russia, si decise di formalizzare le modifiche at

traverso una semplice postilla al contratto originario datata, se

condo la ricorrente per comodità, 23 febbraio 1993, data della

riunione di Bruxelles, anche se la firma, per ammissione della

ricorrente, venne apposta solo nella terza settimana di marzo.

17) La ricorrente, forte delle nuove condizioni convenute con

la Exportkhleb e date, a suo dire, le assicurazioni verbali forni

te dall'organismo russo, secondo le quali la commissione avreb

be accettato le modifiche, riprese il 4 marzo 1993 le consegne di frumento destinato alla Russia.

18) Il 9 marzo 1993 la Exportkhleb informò la commissione

del fatto che i contratti sottoscritti con cinque dei fornitori era

no stati modificati e che le consegne successive sarebbero state

effettuate al prezzo di 155 Usd la tonnellata (Cif Free Out -

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

porti del Baltico), da convertirsi in Ecu al tasso di 1,17418 (os sia 132 Ecu la tonnellata).

19) Il 12 marzo 1993 il sig. Legras, direttore generale della

direzione generale 'Agricoltura' (Dg VI), rispose alla Exportkh leb che, dato che il valore massimo dei contratti era già stato

fissato dalla nota di conferma della commissione e che tutti

i crediti disponibili per il frumento erano già stati impegnati, la commissione avrebbe potuto accettare una simile domanda

solo se fosse stato mantenuto il valore complessivo dei contrat

ti, cosa che poteva essere ottenuta attraverso una riduzione cor

rispondente dei quantitativi da consegnare. Egli aggiungeva che

la commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la

domanda di approvazione delle modifiche solo se presentata uf

ficialmente dalla Veb.

20) Secondo la ricorrente, queste informazioni vennero inter

pretate nel senso di una conferma dell'accordo di principio del

la commissione, con riserva di esame per l'approvazione forma

le, una volta che la pratica fosse stata trasmessa dalla Veb. Per

questo motivo, la ricorrente continuò a imbarcare carichi di fru

mento per la Russia.

21) Secondo la ricorrente, la Veb trasmise ufficialmente alla

commissione le pratiche contenenti le nuove offerte e le modifi

che al contratto il 22 e il 26 marzo 1993. La ricorrente sostiene

di essere stata informata il 5 aprile 1993 dalla Exportkhleb che

la commissione negava l'approvazione delle modifiche al con

tratto originario, e tale rifiuto si esplicitava in una lettera 1°

aprile 1993 del membro della commissione incaricato delle que stioni agricole alla Veb. Lo stesso 5 aprile 1993, la ricorrente

decise di cessare le forniture di frumento.

22) Il contenuto della lettera 1° aprile 1993 può riassumersi

come segue. Il membro della commissione, sig. R. Steichen,

comunicava che la commissione, esaminate le modifiche appor tate ai contratti conclusi tra la Exportkhleb e taluni fornitori,

poteva accettare quelle relative alla proroga delle scadenze di

consegna e di pagamento. Egli affermava, però, che 'l'entità

degli aumenti di prezzo è tale che non possiamo ritenerli un

adattamento necessario, ma una modifica sostanziale dei con

tratti originari'. Egli continuava: 'l'attuale livello dei prezzi sul

mercato mondiale (fine marzo 1993) non è infatti differente in

misura significativa da quello prevalente alla data in cui i prezzi furono concordati inizialmente (fine novembre 1992)'. Il mem

bro della commissione ricordava che uno dei principali fattori

per l'approvazione dei contratti da parte della commissione era

la necessità di garantire, da una parte, una libera concorrenza

tra potenziali fornitori e, dall'altra, le migliori condizioni di

acquisto. Constatando che nel caso di specie le modifiche erano

state concordate direttamente con le imprese interessate, senza

metterle in concorrenza con altri fornitori, egli concludeva: 'La

commissione non può approvare innovazioni di tale rilievo at

traverso semplici modifiche ai contratti esistenti'. Il membro

della commissione si diceva pronto ad autorizzare le modifiche

relative alla proroga delle scadenze di consegna e di pagamento,

salvo il rispetto della procedura ordinaria. Egli indicava, d'altro

canto, che 'se si fosse ritenuto necessario modificare i prezzi o i quantitativi, si sarebbero dovuti negoziare nuovi contratti

da sottoporre alla commissione per approvazione, nel rispetto della procedura completa abituale (compresa la presentazione di almeno tre offerte)'.

(. . .)

23) In tale situazione, con atto introduttivo depositato nella

cancelleria della corte il 9 giugno 1993, la ricorrente ha presen tato il presente ricorso (. . .).

24) Con ordinanza 27 settembre 1993, la corte ha rinviato

la causa al Tribunale di primo grado delle Comunità europee,

a norma della decisione del consiglio 8 giugno 1993,

93/350/Euratom, Ceca, Cee, recante modifica della decisione

88/591/Ceca, Cee, Euratom che istituisce un Tribunale di pri

mo grado delle Comunità europee (G.U. L 144, pag. 21).

25) (. . .) Con atto depositato in cancelleria il 15 settembre

1993, la commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità». 17. - Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente ha

chiesto al tribunale di anullare la decisione 1° aprile 1993 con

cui la commissione ha negato l'approvazione delle modifiche

al contratto di fornitura concluso con la Exportkhleb (in pro

li. Foro Italiano — 1999.

sieguo: la «decisione controversa») e di condannare la commis

sione a versarle, come risarcimento del danno materiale subito, le somme di 253.991,98 Ecu per interessi perduti, 1.347.831,56

Ecu per la differenza di prezzo tra il contratto originario e quel lo modificato, 229.969,58 Usd per perdita sul cambio Ecu/Usd, e la somma di 1 Ecu come risarcimento del danno morale (pun to 28 della sentenza impugnata).

18. - La commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibili

tà nella quale ha chiesto:

«— di dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile, per ché l'atto non riguarda direttamente la ricorrente;

— di dichiarare che la decisione litigiosa non può implicare la responsabilità della commissione, o che il ricorso è irricevibi

le, in quanto non viene messa in questione la responsabilità ex

tracontrattuale della commissione» (punto 29 della sentenza im

pugnata).

La sentenza impugnata

Sulla ricevibilità del ricorso di annullamento

19. - Il tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annul

lamento presentato contro la decisione controversa per i seguenti motivi:

«46) A norma dell'art. 173, 4° comma, del trattato, qualsiasi

persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le

decisioni che, pur apparendo come una decisione presa nei con

fronti di altre persone, la riguardano direttamente e indivi

dualmente.

47) Occorre quindi stabilire se la lettera che la commissione

ha inviato alla Veb il 1° aprile 1993 riguarda direttamente e

individualmente la ricorrente.

48) Il tribunale rileva, in limine, che la commissione non ha

contestato che l'atto riguarda individualmente la ricorrente. Date

le circostanze del caso di specie, il tribunale ritiene che occorra

verificare solo se la decisione litigiosa riguardi direttamente la

ricorrente.

49) Va rilevato al riguardo che gli atti regolamentari comuni

tari e gli accordi tra la Comunità e la federazione russa creano

una ripartizione di competenze tra la commissione e l'agente incaricato dalla federazione russa per l'acquisto del frumento.

Tocca infatti a tale agente, nel caso la Exportkhleb, scegliere il contraente attraverso una gara, condurre la trattativa sul con

tratto e concluderlo. Il ruolo della commissione consiste solo

nel verificare l'esistenza delle condizioni per il finanziamento

comunitario e, eventualmente, nel dichiarare i contratti confor

mi alle disposizioni della decisione 91/658 e degli accordi con

clusi con la federazione russa, per l'erogazione del prestito. Non

compete quindi alla commissione valutare il contratto commer

ciale alla luce di criteri diversi da questi.

50) Ne discende che l'impresa appaltatrice ha rapporti giuri dici solo con la sua controparte contrattuale, la Exportkhleb, incaricata dalla federazione russa della conclusione dei contratti

di acquisto del frumento. La commissione, per parte sua, ha

rapporti giuridici solo con il mutuatario, ossia la Veb, agente finanziario della federazione russa, che le notifica i contratti

commerciali ai fini del riconoscimento della conformità ed è

destinataria della decisione della commissione in merito.

51) Conseguentemente, occorre sottolineare che l'intervento

della commissione non incide sulla validità in senso tecnico giu ridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente e

la Exportkhleb, né ne modifica i termini, in particolare per quan

to riguarda i prezzi concordati dalle parti. Quindi la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dalle parti il 23

febbraio 1993, resta validamente sottoscritta nei termini da esse

convenuti, a prescindere dalla decisione della commissione di

non riconoscere le pattuizioni come conformi alle disposizioni

applicabili. 52) Il fatto che la commissione abbia avuto contatti con la

ricorrente o con la Exportkhleb non può modificare tale giudi

zio in merito ai diritti e agli obblighi che per ciascuna delle

parti coinvolte derivano dagli atti regolamentari e convenzionali

applicabili. In merito alla ricevibilità del ricorso di annullamen

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PARTE QUARTA

to, il tribunale rileva, per di più, che i contatti di cui parla la ricorrente non dimostrano che la commissione abbia travali

cato il proprio ruolo. La lettera che la commissione ha inviato

alla Exportkhleb il 12 marzo 1993, infatti, indica esplicitamente che le modifiche devono essere oggetto di una domanda ufficia

le della Veb. Ugualmente, i dedotti contatti tra la commissione

e la ricorrente nel gennaio 1993 avevano il solo scopo di far

sì che le parti inserissero nel contratto una condizione necessa

ria per il riconoscimento di conformità, ma lasciavano alle parti il compito di modificare i loro contratti se desideravano godere del finanziamento previsto. Infine, il fatto che la commissione

abbia organizzato una riunione con la ricorrente a Bruxelles, diverse settimane dopo l'adozione della sua decisione, per spie

gare la propria posizione, non può costituire una prova che tale

decisione riguardasse direttamente la ricorrente.

53) Il tribunale ritiene inoltre che, anche se, ricevendo dalla

commissione una decisione che dichiara un contratto non con

forme alle disposizioni applicabili, la Veb non può emettere un

credito documentario atto a fruire della garanzia comunitaria,

cionondimeno, la decisione non incide, come precisato sopra, né sulla validità né sui termini del contratto tra la ricorrente

e la Exportkhleb. Al riguardo, occorre sottolineare che la deci

sione della commissione non si sostituisce a una decisione delle

autorità nazionali russe, giacché la commissione è la sola com

petente a verificare la conformità dei contratti ai fini del finan

ziamento comunitario.

54) Va infine aggiunto che, per dimostrare che la decisione

litigiosa la riguarda, la ricorrente non può fondarsi sul fatto

che i contratti commerciali contengono una clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamento del

prezzo al fatto che la commissione riconosca l'esistenza delle

condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario. Infatti, una

tale clausola è un nesso che i contraenti decidono di stabilire

tra il contratto che sottoscrivono e un evento futuro e incerto, che solo verificandosi darà all'accordo valore vincolante. Il tri

bunale ritiene però che la ricevibilità di un ricorso ex art. 173, 4° comma, del trattato non può dipendere dalla volontà delle

parti. L'argomento della ricorrente va quindi respinto.

55) Per questi motivi, il tribunale ritiene che la decisione del

la commissione 1° aprile 1993, rivolta alla Veb, non riguarda direttamente la ricorrente ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del

trattato. Il ricorso di annullamento contro tale decisione deve

quindi essere dichiarato irricevibile».

20. - Per il resto il tribunale ha dichiarato ricevibili le doman

de dirette al risarcimento del preteso danno materiale e morale

subito dalla ricorrente per motivi che non sono contestati nel

l'ambito del presente ricorso.

21. - Tenuto conto di quanto precede, il tribunale ha dichia

rato e statuito:

«1) Il ricorso di annullamento è irricevibile.

2) L'eccezione di irricevibilità è respinta per quanto attiene

alle domande di risarcimento del danno materiale e morale la

mentato dalla ricorrente.

3) Il procedimento proseguirà nel merito in relazione a queste domande di risarcimento.

4) Le spese sono riservate».

L'impugnazione

22. - A sostegno del suo ricorso avverso la sentenza del tribu

nale la Dreyfus deduce due motivi relativi, da un lato, alla vio

lazione dell'art. 173, 4° comma, del trattato, e, dall'altro, alla

contraddizione che vizia la motivazione della sentenza impugnata.

Sul primo motivo

23. - Il primo motivo si suddivide in tre parti. 24. - Innanzi tutto la ricorrente contesta al tribunale il fatto

di aver affermato che, in mancanza di rapporti giuridici diretti

con la commissione, essa non poteva essere direttamente inte

ressata dalla decisione poiché né la «validità del contratto» né

«i termini» dello stesso sarebbero stati da essa intaccati (punti 49-51 della sentenza impugnata). Ora, secondo la giurispruden

II Foro Italiano — 1999.

za della corte e del tribunale stesso, un privato potrebbe essere

direttamente interessato da una decisione, anche se non intrat

tiene rapporti giuridici con la commissione, dal momento in

cui la detta decisione incida direttamente sulla sua «situazione

giuridica o materiale» (sentenze 13 maggio 1971, cause riunite

41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e

a./Commissione, Racc. pag. 411; Foro it., 1971, IV, 242; 29

giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag.

I-2885; Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 452, e 28 ottobre 1993,

causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag.

II-1169; Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 748). 25. - Ciò avverrebbe nell'ambito di operazioni triangolari qua

lora l'autorità nazionale incaricata di dare applicazione alla de

cisione comunitaria non disponga, come nella fattispecie, di al

cun margine discrezionale.

26. - La Dreyfus aggiunge che le parti avevano previsto nel

loro contratto che quest'ultimo era sottoposto all'approvazione della commissione e che il pagamento del prezzo sarebbe avve

nuto mediante il mutuo comunitario. Pertanto, questo mutuo

e l'accordo di mutuo concluso a tal fine tra la commissione

e la federazione di Russia erano al tempo stesso la condizione

per l'esecuzione del contratto e l'unico mezzo di pagamento, non solo de facto, ma anche de iure.

27. - In conclusione, contrariamente a quanto affermato nel

la sentenza impugnata, la decisione controversa avrebbe inciso

direttamente sulla situazione giuridica e materiale della ricor

rente poiché le autorità russe erano tenute a pagare il nuovo

prezzo previsto nella clausola addizionale solo se e in quanto il mutuo comunitario fosse applicabile.

28. - Inoltre la ricorrente contesta al tribunale il fatto di aver

ritenuto che «la decisione della commissione non si sostituisce

a una decisione delle autorità nazionali russe, giacché la com

missione è la sola competente a verificare la conformità dei con

tratti ai fini del finanziamento comunitario (. . .)» (punto 53). Facendo riferimento alla sentenza International Fruit Company e a./Commissione, sopramenzionata, essa sostiene per contro

che, in mancanza di potere discrezionale delle autorità russe

nell'applicazione della decisione della commissione, questa de

cisione ha inciso direttamente e automaticamente sulla situazio

ne giuridica della Dreyfus, quale derivante dal contratto. Inol

tre le autorità russe potevano solo constatare l'assenza di ap

provazione della commissione e quindi pagare le forniture di

grano al prezzo precedente in conformità al contratto iniziale

e non al nuovo prezzo convenuto nella clausola addizionale.

29. - Infine la ricorrente contesta l'affermazione del tribunale

secondo cui la «clausola sospensiva che condiziona l'esecuzione

del contratto e il pagamento del prezzo al fatto che la commis

sione riconosca l'esistenza delle condizioni per l'erogazione del

mutuo comunitario (...) è un nesso che i contraenti decidono

di stabilire tra il contratto che sottoscrivono e un evento futuro

e incerto, che solo verificandosi darà all'accordo valore vinco

lante», nonché la conclusione che il tribunale ne trae, cioè «che

la ricevibilità di un ricorso ex art. 173, 4° comma, del trattato

non può dipendere dalla volontà delle parti (. . .)» (punto 54

della sentenza impugnata). 30. - La ricorrente sostiene che secondo la giurisprudenza della

corte, è importante unicamente l'effetto della decisione contro

versa sulla «situazione giuridica o materiale» della ricorrente

per determinare se quest'ultima sia direttamente interessata dal

la detta decisione, anche se questo effetto è collegato a un atto

di volontà delle parti precedente la decisione controversa.

31. - La commissione contesta la ricevibilità del ricorso in

esame in quanto la quasi totalità degli argomenti addotti sareb

be la mera riproduzione degli argomenti svolti dalla ricorrente

dinanzi al tribunale. Ora, per giurisprudenza costante, non ri

sponderebbe ai requisiti di cui all'art. 51 dello statuto Ce della

Corte di giustizia e all'art. 112, n. 1, lett. c), del suo regolamen to di procedura il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre

pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi

al tribunale.

32. - Sul merito, la commissione osserva in via preliminare che le clausole contrattuali sulle quali si basa la ricorrente sono

lungi dall'essere chiare e contesta l'argomento secondo cui, in

mancanza di approvazione da parte della commissione, l'obbli

go contrattuale di pagamento veniva meno. Il contratto di cui

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

trattasi potrebbe essere interpretato solo dall'organismo compe

tente, cioè quello scelto dai contraenti nel contratto stesso, os

sia la camera di commercio e dell'industria di Mosca. Ora, la

Dreyfus non avrebbe mai presentato un reclamo a questo or

ganismo. 33. - La commissione fa valere anche l'allegato 25 del ricorso

presentato dinanzi al tribunale nel quale la Dreyfus ha prodotto

una lettera da essa inviata per fax il 6 aprile 1993 all'Exportkh

leb e nella quale sollecitava quest'ultima a versarle quanto do

vuto nonostante la decisione controversa:

«Speriamo che comprenderete che riteniamo di avere stipula

to con voi un contratto vincolante (...) e che dobbiamo insi

stere sull'esecuzione dei vostri obblighi derivanti dal contratto».

34. - Sulla prima parte del primo motivo la commissione ri

tiene che sia necessario, perché un ricorso di annullamento con

tro una decisione della commissione sia ricevibile, che quest'ul

tima produca effetti di diritto comunitario nei confronti della

ricorrente, altrimenti quest'ultima non sarebbe direttamente in

teressata dalla decisione. A tal riguardo essa osserva che l'effet

to fatto valere dalla ricorrente proviene dalle sole clausole del

contratto sulle quali essa si basa.

35. - Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo

e, in particolare, il riferimento alla sentenza International Fruit

Company e a. /Commissione, sopramenzionata, la commissione

osserva che, in quest'ultima causa, il suo rifiuto di rilasciare

le licenze per l'importazione di mele da tavola provenienti da

paesi terzi era stato notificato alle ricorrenti per il tramite della

Produktschap voor Groenten en Fruit dell'Aia. In tal senso,

l'effetto giuridico della decisione della commissione sulle ricor

renti derivava direttamente da tale decisione, anche se essa era

stata formalmente diretta all'ente olandese.

36. - Nella fattispecie e a differenza della causa International

Fruit Company e a. /Commissione, sopramenzionata, la domanda

di anticipi sulla base del mutuo concesso alla federazione di

Russia sarebbe stata presentata alla commissione dalla Veb a

nome della Russia (e non della Dreyfus) e l'effetto asserito deri

verebbe solo da una combinazione della decisione controversa

e dei termini del contratto, del quale la commissione non è parte.

37. - Per quanto riguarda la terza parte del primo motivo,

la commissione ritiene che l'argomento secondo cui la clausola

del contratto sarebbe preesistente alla decisione controversa sia

totalmente priva di pertinenza. Inoltre, il sindacato giurisdizio

nale sulle sue decisioni non potrebbe dipendere da accordi di

diritto privato ai quali la commissione non è parte.

38. - Per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità sollevata

dalla commissione, occorre constatare che il ricorso in esame

indica in maniera precisa gli elementi contestati della sentenza

impugnata nonché gli argomenti di diritto su cui si fonda in

maniera specifica la domanda di annullamento (v., in particola

re, ordinanza della corte 26 aprile 1993, causa C-244/92P, Kupka

Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. 1-2041, pun

to 9; Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 660). Di conseguenza,

il fatto che questi argomenti siano stati sollevati anche in primo

grado non può giustificare la loro irricevibilità.

39. - L'eccezione di irricevibilità deve quindi essere respinta.

40. - Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 173, 4° comma,

del trattato, ogni persona fisica o giuridica può proporre un

ricorso di annullamento contro le decisioni di cui è destinataria

e contro quelle che, benché adottate sotto forma di una decisio

ne presa nei confronti di un'altra persona, la riguardano diret

tamente e individualmente.

41. - Nella fattispecie, la decisione controversa è stata for

malmente adottata nei confronti della Veb.

42. - Il tribunale ha affrontato solo la questione se la ricor

rente fosse direttamente interessata dalla decisione controversa,

in quanto la commissione non ha contestato che la ricorrente

fosse individualmente interessata dalla decisione stessa.

43. - Dalla giurisprudenza della corte deriva che perché inci

da direttamente su un singolo occorre che il provvedimento co

munitario contestato produca direttamente effetti sulla sua si

tuazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai de

stinatari del provvedimento stesso incaricati della sua

applicazione, applicazione avente carattere meramente automa

II Foro Italiano — 1999.

tico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza inter

vento di altre norme intermedie (v., in tal senso, sentenze Inter

national Fruit Company e a./Commissione, già citata, punti

23-29; 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione,

Race. pag. Ili, punti 25 e 26; Foro it., 1980, IV, 157; 29 marzo

1979, causa 113/77, Ntn Toyo Bearing Company e a./Consi

glio, Racc. pag. 1185, punti 11 e 12; causa 118/77, Iso/Consi

glio, id., pag. 1277, punto 26; causa 119/77, Nippon Seiko e

a./Consiglio, id., pag. 1303, punto 14; Foro it., 1980, IV, 86;

causa 120/77, Koyo Seiko e a./Consiglio e Commissione, Racc.

pag. 1337, punto 25; causa 121/77, Nachi Fujikoshi e a./Consi

glio, id., pag. 1363, punto 11; 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 23/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Con

siglio, id., pag. 2523, punto 31; 17 marzo 1987, causa 333/85,

Mannesmann-Ròhrenwerke e Benteler/Consiglio, id., pag. 1381,

punto 14; 14 gennaio 1988, causa 55/86, Arposol/Consiglio,

id., pag. 13, punti 11-13; 26 aprile 1988, causa 207/86, Ape

sco/Commissione, id., pag. 2151, punto 12, e 26 giugno 1990,

causa C-l52/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. 1-2477,

punto 9; Foro it., Rep. 1992, voce Comunità europea, n. 410).

44. - Lo stesso vale qualora la possibilità per i destinatari

di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica,

in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a que

st'ultimo sia fuori dubbio (v., in tal senso, sentenze 23 novem

bre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, punti

6-8; Foro it., 1972, IV, 170; 17 gennaio 1985, causa 11/82,

Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punti 8-10,

e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia e

a./Commissione, punto 51).

45. - In considerazione di quanto precede spettava nella fatti

specie al tribunale verificare se la decisione controversa avesse

avuto di per sé sola effetti sulla situazione giuridica della Drey

fus, e ciò a causa della mancanza di potere discrezionale da

parte delle autorità competenti russe circa la possibilità di dare

esecuzione al contratto in conformità alle condizioni convenute

tra le parti nella clausola addizionale, ma contestate dalla com

missione, rinunciando al finanziamento comunitario.

46. - Al riguardo, il tribunale si è limitato a constatare che

la decisione della commissione, la quale era «la sola competente

a verificare la conformità dei contratti ai fini del finanziamento

comunitario», ma aveva inciso «sulla validità in senso tecnico

giuridico del contratto commerciale concluso tra la ricorrente

e la Exportkhleb» né ne aveva modificato «i termini, in partico

lare per quanto riguarda i prezzi concordati dalle parti» e che

«la modifica al contratto del 28 novembre 1992, introdotta dal

le parti il 23 febbraio 1993, [resterebbe pertanto] validamente

sottoscritta nei termini da esse convenuti» (punti 51 e 53). Esso

ha aggiunto che la presenza nel contratto di una «clausola so

spensiva che condiziona l'esecuzione del contratto e il pagamen

to del prezzo al fatto che la commissione riconosca l'esistenza

delle condizioni per l'erogazione del mutuo comunitario» deri

vava dalla volontà delle parti stesse da cui non poteva dipende

re la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 173, 4° comma

(punto 54). 47. - Ora, diversi elementi obiettivi, pertinenti e concordanti,

constatati dal tribunale, rivelano che la ricorrente era diretta

mente interessata dalla decisione controversa.

48. - Infatti risulta dalla sentenza impugnata che la Veb, in

qualità di agente finanziario della federazione di Russia, ha par

tecipato, in conformità all'accordo quadro e al contratto di mu

tuo che la vincola alla commissione, all'attuazione del finanzia

mento comunitario delle importazioni nella federazione di Rus

sia di prodotti agricoli ed alimentari e di forniture mediche,

quale previsto dalla decisione 91/658.

49. - Inoltre è chiaro che l'efficacia del contratto di fornitura

di cui trattasi era subordinata alla condizione sospensiva del

riconoscimento da parte della commissione della conformità del

contratto alle condizioni di erogazione del mutuo comunitario

e che nessun pagamento poteva essere eseguito ove la banca

indicata nel contratto non ricevesse un impegno regolare di rim

borso emesso dalla commissione.

50. - Un tale elemento trova conferma nel contesto socio

economico in cui si inserisce la conclusione del contratto di for

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Page 8: sentenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Iglesias, Avv. gen. La Pergola (concl. conf.); Soc. Louis Dreyfus et Ciec. Commissione delle Comunità europee

PARTE QUARTA

nitura, caratterizzato, come risulta dal terzo e dal quarto 'con

siderando' della decisione del consiglio 91/658, dalla grave si

tuazione economica e finanziaria alla quale doveva far fronte

la repubblica beneficiaria nonché dall'aggravarsi della sua si

tuazione alimentare e sanitaria. Era pertanto legittimo ritenere

che il contratto di fornitura fosse stato concluso solo in funzio

ne degli obblighi assunti dalla comunità, nella sua qualità di

mutuante, nei confronti della Veb, non appena i contratti com

merciali fossero stati riconosciuti conformi alla normativa co

munitaria.

51. - In tale contesto, l'inserimento della condizione sospensi

va nel contratto, certo voluta dalle parti, non ha fatto altro

che riflettere, come ha sottolineato l'avvocato generale al para

grafo 69 delle sue conclusioni, la subordinazione economica obiet

tiva del contratto di fornitura all'accordo di mutuo concluso

tra la comunità e la repubblica interessata, dato che il paga

mento della fornitura di cereali poteva essere effettuato solo

mediante risorse finanziarie messe a disposizione degli acqui

renti dalla comunità attraverso il meccanismo dell'apertura di

crediti documentari irrevocabili.

52. - La facoltà che avrebbe avuto la Exportkhleb di dare

esecuzione ai contratti di fornitura in conformità alle condizio

ni di prezzo contestate dalla commissione e di rinunciare così

al finanziamento comunitario era puramente teorica e non po

teva quindi essere sufficiente, alla luce dei fatti accertati dal

tribunale, ad escludere che la ricorrente fosse stata direttamente

interessata dalla decisione controversa.

53. - Risulta quindi che la decisione controversa, con la quale

la commissione ha rifiutato di approvare la clausola addizionale

del contratto di fornitura concluso tra la Exportkhleb e la Drey

fus, esercitando così le proprie competenze specifiche, ha priva

to quest'ultima di qualsiasi possibilità effettiva di dare esecuzio

ne al contratto che le era stato assegnato o di ottenere il paga

mento delle forniture effettuate secondo le condizioni convenute.

54. - Di conseguenza, la decisione controversa, benché diretta

alla Veb in qualità di agente finanziario della federazione di

Russia, ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della

ricorrente.

55. - Da quanto precede deriva che il tribunale ha commesso

un errore di diritto ritenendo, alla luce delle circostanze di fatto

da esso accertate, che la ricorrente non fosse direttamente inte

ressata, ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del trattato, dalla de

cisione controversa.

56. - L'impugnazione, in quanto riguarda la declaratoria di

irricevibilità del ricorso di annullamento contenuta nella senten

za impugnata, è pertanto fondata.

Sul secondo motivo

57. - Tenuto conto di quanto precede non occorre statuire

sul secondo motivo.

Sul rinvio della causa dinanzi al tribunale

58. - Ai sensi dell'art. 54, 1° comma, dello statuto Ce della

Corte di giustizia, «quando l'impugnazione è accolta, la corte

annulla la decisione del tribunale. In tal caso, essa può statuire

definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo

consenta, oppure rinviare la causa al tribunale affinché sia deci

sa da quest'ultimo». 59. - Nella fattispecie, la corte ritiene di non essere in grado

di pronunciarsi sulla controversia allo stato e che occorra quin di rinviare quest'ultima al tribunale affinché esso statuisca sul

merito.

Per questi motivi, la corte dichiara e statuisce:

1. - La sentenza del Tribunale di primo grado 24 settembre

1996, nella causa T-485/93, Dreyfus/Commissione, è annullata

in quanto dichiara irricevibile il ricorso di annullamento propo sto dalla società Louis Dreyfus e Cie.

2. - La causa è rinviata al Tribunale di primo grado affinché

esso statuisca sul merito.

Il Foro Italiano — 1999.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EU

ROPEE; sezione IV; sentenza 17 giugno 1998, causa T-174/95;

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EU

ROPEE; sezione IV; sentenza 17 giugno 1998, causa T-174/95;

Pres. Lenaerts; Svenska Journalistfòrbundet c. Consiglio del

l'Unione europea.

Unione europea — Consiglio — Diritto di accesso — Diniego — Ricorso per annullamento — Ricevibilità — Interesse ad

agire (Trattato Ce, art. 173; decisione del consiglio 20 dicem

bre 1993 n. 93/731/Ce, relativa all'accesso del pubblico ai

documenti del consiglio). Unione europea — Consiglio — Diritto di accesso — Docu

menti in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni — Decisione di diniego — Impugnazione — Competenza (Trattato Ce, art. 173; trattato Ue, art.

K-K.9, L; decisione del consiglio 20 dicembre 1993 n. 93/731/Ce).

Unione europea — Consiglio — Diritto di accesso — Diniego

— Motivazione — Insufficienza — Annullamento (Trattato

Ce, art. 173, 190; decisione del consiglio 20 dicembre 1993

n. 93/731/Ce, art. 4, 7).

Posto che la decisione del consiglio 20 dicembre 1993 n.

93/731/Ce, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del

consiglio, garantisce il più ampio accesso ai documenti richie

sti, un soggetto cui sia stato negato tale accesso ha, per ciò

solo, un interesse all'annullamento della decisione di dinie

go. (1) Il fatto che la decisione n. 93/731/Ce si applichi anche ai docu

menti relativi alla cooperazione nei settori della giustizia e

degli affari interni, non preclude la competenza dei giudici comunitari a pronunciarsi sulla legittimità delle decisioni del

consiglio sull'accesso ai propri documenti. (2)

(1) Sul punto dell'interesse ad agire, v., in senso conforme, Trib.

primo grado 6 febbraio 1998, causa T-124/96, Interporc Im-und Ex

port GmbH c. Commissione, inedita, punto 48, e 19 marzo 1998, causa

T-83/96, Van der Wal c. Commissione, inedita, punto 41. In materia, v. anche le comunicazioni della commissione, entrambe sull'accesso del

pubblico ai documenti delle istituzioni, pubblicate rispettivamente in G.U.C.E. 8 giugno 1993, C 156, 5 ss., e in G.U.C.E. 4 marzo 1994, C 67, 5 ss.

(2) Sull'applicabilità della decisione n. 93/731/Ce, pubblicata in G.U.C.E. 31 dicembre 1993, L 340, 43 ss., ai documenti in materia di cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, oggetto del titolo VI del trattato di Maastricht sull'Unione europea (c.d. terzo

pilastro), e sulla conseguente questione della competenza dei giudici co munitari non constano precedenti in termini (un provvedimento di ri

getto ad una richiesta di accesso a documenti del terzo pilastro è stato

impugnato in Carvel c. Consiglio, sentenza 19 ottobre 1995, causa

T-194/94, Foro it., Rep. 1996, voce Unione europea, n. 442, ma ivi

queste eccezioni non furono sollevate). In dottrina, Lafay, L'accès aux documents du Conseil de l'Union: contribution à une probiématique de la transparence en droit communautaire, in Rev. trim. dr. europ., 1997, 37 ss., spec. 65, motivando analogamente alla pronuncia, ammet te l'applicabilità della decisione n. 93/731/Ce al terzo pilastro. Contra riamente al Tribunale di primo grado e malgrado la soluzione non sod disfi la sentita esigenza di trasparenza, l'autore ritiene che l'art. L del trattato Ue, debba essere interpretato nel senso di escludere la compe tenza della corte sui provvedimenti di diniego quando si riferiscano al suddetto titolo. Peraltro, la dottrina è concorde nel lamentare la scarsa

trasparenza nei settori della giustizia e degli affari interni (almeno fino al trattato di Amsterdam): v., per tutti, Tizzano, Brevi note sul «terzo

pilastro» del trattato di Maastricht, in Dir. Unione europea, 1996, 391

ss.; Adam, La cooperazione in materia di giustizia e affari interni tra

comunitarizzazione e metodo intergovernativo, id., 1998, fase. 2-3. Il Tribunale di primo grado fonda la propria competenza sul rilievo

che essa è necessaria e strumentale al giudizio sulla conformità del prov vedimento impugnato alla decisione n. 93/731/Ce, ancorché riferito ad atti relativi al titolo VI del trattato Ue, sottratti come tali al controllo della corte ex art. L del medesimo trattato. La legittimità di un giudi zio, se pur indiretto, da parte della corte su atti che rientrano nei pila stri non comunitari è stata peraltro affermata anche da Corte giust. 12 maggio 1998, causa C-170/96, inedita. Nell'esaminare il rapporto fra l'art. M, per il quale le norme del trattato di Maastricht non pregiu dicano i trattati istitutivi delle Comunità europee, e l'art. L del trattato Ue («. . . le disposizioni del trattato Ce relative alla competenza della corte e all'esercizio di tale competenza si applicano all'art. M . . .»), la corte giunge infatti alla conclusione che essa può pronunciarsi su atti la cui base giuridica è estranea ai trattati istitutivi delle comunità,

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