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sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres....

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sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres. Andrioli, Rel. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade ferrate secondarie meridionali; Landi c. Soc. Capit. Ord. Pret. Napoli 21 febbraio 1979 (G.U. n. 189 del 1979); Pret. Pistoia 17 ottobre 1979 (G.U. n. 43 del 1980) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1679/1680-1685/1686 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178600 . Accessed: 28/06/2014 19:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.172 on Sat, 28 Jun 2014 19:09:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres. Andrioli, Rel. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade ferrate secondarie meridionali;

sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.Andrioli, Rel. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade ferrate secondarie meridionali; Landi c.Soc. Capit. Ord. Pret. Napoli 21 febbraio 1979 (G.U. n. 189 del 1979); Pret. Pistoia 17 ottobre1979 (G.U. n. 43 del 1980)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1679/1680-1685/1686Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178600 .

Accessed: 28/06/2014 19:09

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1679 PARTE PRIMA 1680

hanno ritenuto di inferire dalle predette disposizioni, anche se

questo appaia indubbiamente suggerito dal tenore letterale delle

disposizioni medesime.

Innanzitutto, al di là di ipotesi di evidente contraddizione, una

norma delegata dall'incerto significato lessicale dev'esser inter

pretata, per quanto possibile, in armonia con le corrispondenti

disposizioni contenute nella legge di delega.

Ebbene, l'art. 8, lett./, 1. n. 865/71 presenta una formulazione — suffragata peraltro dai lavori preparatori, nel corso dei quali fu respinto un emendamento diretto ad assicurare una corrispon denza delle mansioni dopo il trasferimento — che esclude in mo

do inequivoco l'assegnazione al personale trasferito delle stesse

mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza. In secondo luogo, lo stesso legislatore statale, intervenendo suc

cessivamente nella stessa materia con il d.l. 2 maggio 1974 n.

115 (norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), all'art. 23, 3° comma, del medesimo d.l. si è riferito all'art. 19

d.p.r. n. 1036/72 interpretandolo come norma che impone la me

ra salvaguardia dei diritti quesiti, e non già l'assegnazione delle

stesse mansioni svolte precedentemente. Da ultimo va considerato che, dovendosi interpretare ogni di

sposizione in armonia con i principi costituzionali, ove l'art. 19

appena citato dovesse essere interpretato nel modo prospettato dai giudici a quibus, si opererebbe una sostanziale vanificazione

della competenza che l'art. 4, n. 1, statuto Friuli-Venezia Giulia

assegna alla legislazione esclusiva di quella regione (ordinamento

degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto).

Del resto, seppure per profili diversi, sulla stessa linea si è mossa

questa corte quando, andando in contrario avviso rispetto al giu dice a quo, ha interpretato l'espressione «posizioni di carriera

ed economiche» come non ricomprendenti le mansioni (sentenza n. 10/80, cit.), e quando ha evidenziato come il riferimento delle

vecchie carriere alle mansioni fosse soltanto «astratto e generico»

(sentenza n. 99/86, id., 1987, I, 9).

L'interpretazione sistematica qui accolta riceve ulteriore con

forto dalla considerazione che né al personale inquadrato nei ruoli

regionali a seguito del primo trasferimento di funzioni ammini

strative del 1972, né a quello inquadrato successivamente a segui to del d.p.r. n. 616/77 è stata garantita la conservazione del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già rivestita. In altri termini, se si seguisse l'interpretazione proposta dai giudici a quibus si

avrebbe un trattamento per i dipendenti degli enti edilizi soppres si diverso da quello assicurato in casi analoghi ad altro personale

pubblico, di cui non è dato vedere alcuna giustificazione. 5.3. - Una volta chiarito il significato dell'art. 19, 1° comma,

del d.p.r. n. 1036/72, è agevole negarne la violazione da parte delle norme regionali impugnate che disciplinano il trattamento

economico e l'inquadramento in soprannumero del personale de

gli enti edilizi soppressi. Come già affermato da questa corte (sentenza n. 6/86, id.,

1986, I, 2109), la garanzia per il personale trasferito alle regioni relativa al mantenimento del complessivo trattamento economico

già goduto nell'amministrazione di provenienza anche dopo il suo

inquadramento nei ruoli regionali, lungi dal comportare il mante

nimento di tutti i benefici goduti nell'amministrazione di prove nienza, è soltanto diretta ad assicurare che il trattamento

complessivo spettante dopo l'inquadramento non sia inferiore a

quello anteriore all'inquadramento medesimo, comprensivo di tutti i benefici. Ma né i giudici a quibus, né la parte costituita prospet tano questa doglianza.

Egualmente infondata è la questione che fa leva sull'inquadra mento in soprannumero, poiché è palese la sua estraneità alla

prescritta garanzia del mantenimento del trattamento economico

goduto. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: di

chiara: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la que stione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (integrazione della 1.

reg. 5 agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il tratta mento economico del personale della regione), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello sta tuto della regione Friuli-Venezia Giulia; b) manifestamente in fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente dispositivo, sollevata con le ordi

nanze indicate in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost, e 68 dello Statuto speciale della regione.

Il Foro Italiano — 1987.

II

Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 6° comma (normativa e tabella) 1. reg. Veneto 26 novembre 1973

n. 25 («organizzazione amministrativa della regione, stato giuri dico e trattamento economico del personale regionale») nella par te in cui equipara la qualifica statale di «dirigente generale» e

«dirigente superiore» inserendole nella stessa qualifica regionale di «direttore di dipartimento», con riferimento agli art. 3, 97, 1° comma, 117 e 123 (in rapporto all'art. 51, 2° e 3° comma, dello statuto della regione) Cost.;

considerato che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costi

tuito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corri

spondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trat

tamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate

con sentenza n. 99/86 (Foro it., 1987, I, 9), sulla base di prece denti orientamenti di questa corte ormai sufficientemente conso

lidati (153/85, id., 1986, I, 884; 278/83 e 277/83, id., 1984, I, 2094; 10/80, id., 1980, I, 597; 27/78, id., 1978, I, 1347);

considerato che la lamentata lesione degli art. 3 e 97 Cost, non

è accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di ugua

glianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di

arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impu

gnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento

dell'amministrazione (sent. n. 10/80, cit., per il principio di ugua

glianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentenze n. 16/80,

id., 1980, I, 563; 123/68, id., 1969, I, 11; 8/67, id., 1967, I, 692, per il principio del buon andamento);

che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuo

vi rispetto a quelli già considerati; visti gli art. 26, 2° comma 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta

infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.

50, 6° comma, 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, sollevate

con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 97, 1° com

ma, 117 e 123 Cost.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.

Andrioli, Rei. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade fer

rate secondarie meridionali; Landi c. Soc. Capit. Ord. Pret.

Napoli 21 febbraio 1979 (G.U. n. 189 del 1979); Pret. Pistoia

17 ottobre 1979 (G.U. n. 43 del 1980).

Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi

zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Incosti

tuzionalità (Cost., art. 3; 1. 1° febbraio 1978 n. 30, tabelle

nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici ser

vizi di trasporto, art. 1).

Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi

zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 35; 1. 1° febbraio

1978 n. 30, art. 1)

Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi

zi di trasporto — Inquadramento di agenti-bigliettai scelti —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3 ; 1. 1°

febbraio 1978 n. 30, art. 1).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1,2° comma, I. 1° febbraio 1978 n. 30, nella parte in cui le note esplicative 18 e 22 non prevedono che possa essere inquadrato nel sesto

livello, con la qualifica di operaio tecnico e decorrenza 1 ° gen naio 1978, l'agente addetto ai pubblici servizi di trasporto che

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

abbia conseguito la qualifica di operaio provetto per anzianità

e non per prova d'esame, ove però non sia stato posto in grado di sostenere la prova stessa per accertata responsabilità del da

tore di lavoro. (1) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,

2° comma, l. 1° febbraio 1978 n. 30, in riferimento all'art.

35 Cost., nella parte in cui le note esplicative 18 e 22 non pre vedono che possa essere inquadrato nel livello sesto, con la

qualifica di operaio tecnico e decorrenza 1 ° gennaio 1978, an

che l'agente addetto ai pubblici servizi di trasporto che sia sta

to promosso per anzianità alla qualifica di operaio provetto e non per superamento di prova di esame. (2)

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, l. 1° febbraio 1978 n. 30, sub nota 3 delle relative

tabelle, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede, per i soli agenti-bigliettai scelti in servizio al momento della sua

entrata in vigore, l'assegnazione del livello ottavo ad personam e fino ad esaurimento, e non anche, invece, per quegli agenti che non avessero ancora maturato il diritto alla qualifica di

bigliettai scelti, inquadrabili, assieme ai bigliettai, nell'unico li vello nono previsto dalla nuova legge. (3)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 4 febbraio

1987, n. 1088; Pres. Afeltra, Est. Nuovo, P.M. Benanti

(conci, conf.); Benvenuti e altri (Avv. Nappi, Ferradini) c.

Azienda trasporti autolinee fiorentine - A.t.a.f. (Avv. De Maio,

Pinto). Conferma Trib. Firenze 28 novembre 1983.

Ferrovie, tramvie e filovie — Autoferrotramvieri — Nuova clas

sificazione del personale — Assorbimento di trattamenti azien

dali eccedenti le retribuzioni minime conglobate — Fattispecie

(L. 1° febbraio 1978 n. 30, art. 11)

Le competenze accessorie del personale di azienda esercente pub blico servizio di trasporto, fissate aziendalmente in una percen tuale uguale per tutti calcolata sulla media ponderale delle

retribuzioni della totalità dei dipendenti, sono soggette alla di

sciplina prevista dall'art. 11, lett. d), /. 1° febbraio 1978 n.

38, analogicamente applicabile, e non a quella dettata dall'art.

11, lett. a), della stessa legge. (4)

I

Diritto. — 1. -1 giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano entrambi questioni circa l'applicazione della medesima

normativa. Possono essere riuniti, pertanto, ai fini di un'unica

pronuncia. 2. - Con la 1. 6 agosto 1954 n. 858 furono approvate le tabelle

nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di tras

porto in concessione. Alla classe settima venne assegnato l'ope raio provetto, definito «agente addetto, in condizioni di autono

mia, a lavori di particolare perizia e responsabilità» (note esplica tive: n. 4).

Senonché, la successiva 1.1° febbraio 1978 n. 30 — innovando

sul punto — mantenne l'ascrizione al settimo livello dell'operaio

provetto pervenuto alla qualifica per anzianità, denominato ora

operaio specializzato; coevemente inquadrò al superiore livello (se

sto), con la denominazione di operaio tecnico, l'agente che aves

(1-4) L'ordinanza di rimessione Pret. Pistoia 17 ottobre 1979 è riassun

ta in Foro it., Rep. 1980, voce Ferrovie e tramvie, n. 68. La massima

dell'altra ordinanza Pret. Napoli 21 febbraio 1979 è riportata id., 1979,

I, 2996, con nota di richiami. Non si rinvengono precedenti in termini circa il principio di cui sub 4.

Su problemi vari posti dalla 1. n. 30 del 1978 cfr. la nota di richiami

a Cass. 19 luglio 1985, n. 4291, id., 1986, I, 728. Cfr., inoltre, Cass.

1° settembre 1986, n. 5343, 24 giugno 1986 n. 4220, id., Mass., 941,

740; 19 luglio 1985, n. 4290, id., Rep. 1985, voce cit., n. 46; 24 aprile

1985, nn. 2696, 2697, 2698, ibid., nn. 155-157; 15 febbraio 1985, n. 1304,

ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 776 e voce Giurisdizione civile, n. 96; 12 febbraio 1985, n. 1182, ibid., voce Ferrovie e tramvie, n. 34; 1° marzo

1985, n. 1773, ibid., n. 33; Pret. Firenze, ord. 16 novembre 1983, ibid., n. 57.

Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-111.

se ottenuto la qualifica di provetto «previo superamento di esame

tecnico-professionale ovvero per merito comparativo» (oltreché in forza di giudicato).

Secondo il Pretore di Napoli (ord. n. 380 del 1979) la norma

(1. n. 30/78: art. 1, 2° comma, e note tabellari nn. 18 e 22) risul

terebbe lesiva nei confronti degli operai provetti promossi ad an

zianità ed assegnati, quindi, al 7° livello rispetto a quegli altri

con identica qualifica di base, ottenuta — tuttavia — previo esa

me ed inquadrati al livello 6°.

Ciò in contrasto con l'art. 3 per irrazionalità in radice del di

sposto legislativo che cosi non consente a tutti i precedenti operai

provetti, unica essendo la matrice di partenza, di venire inqua drati nella superiore qualifica tecnica a far tempo — giusta l'art.

12 della legge — dal 1° gennaio 1978. Gli agenti promossi ad

anzianità sarebbero stati privati altresì — si assume — della pos sibilità di elevazione professionale, garantita dall'art. 35 Cost.

3a. - Non ricorre, intanto, lesione del principio qui da ultimo

enunciato: la formazione e la elevazione professionale, ricompre se ovviamente nella più generale tutela del lavoro «in tutte le

sue forme ed applicazioni» (10 e 2° comma dell'art. 35) si pro

spettano, anche letteralmente, con una portata introduttiva assai

ampia perché si possano trarne immediati criteri di risoluzione

dei singoli problemi nell'area del rapporto di lavoro, inerenti cioè

alla diretta assegnazione e allo specifico inserimento di personale in tabelle, all'uopo predisposte (cfr. sent. n. 10 del 1980, Foro

it., 1980, I, 597). D'altra parte, come adombra l'avvocatura dello Stato, il diver

so inquadramento — migliorativo per coloro che si fossero as

soggettati a prova d'esame — tenderebbe proprio ad esprimere

quel criterio professionalmente formativo insito nel dettato costi

tuzionale.

3b. - Questa considerazione porterebbe a ravvisare infondato — nei suoi termini generali di assunta incoerenza — anche il so

spetto di lesione dell'art. 3 Cost. Peraltro, uno stretto esame,

nell'ambito delineato dalla fattispecie prospettata dal remittente,

porta a desumere che gli interessati avevano ottenuto il riconosci

mento della qualifica sol dopo essere stati costretti ad agire —

e vittoriosamente — in giudizio onde ottenere, nei confronti del

l'azienda datrice di lavoro, una dichiarazione di esistenza solo

fittizia dei contratti di appalto che in apparenza li aveva vincola

ti; con conseguente ed immediato riconoscimento, al contrario,

di un effettivo rapporto di dipendenza organica dalla società me

desima.

In virtù di tal giudicato, che riconobbe «il diritto degli attori

all'inserimento nei ruoli», costoro pervennero, adunque, al loro

inquadramento ad anzianità, per normale automatico sviluppo della pregressa carriera, riconosciuta senza che si rendesse esperi

bile, ovvero fosse stato per essi reso possibile avanti al momento

formale dell'immissione, un anticipato esame professionale di ca

pacità tecnica.

Sicché in questi rigorosi puntuali limiti la questione appare fon

data: nel senso che la norma si prospetta, ex art. 3 Cost., non

di bastevole ragionevolezza per aver omesso di disporre l'inqua

dramento quale operaio tecnico di sesto livello nei riguardi di

chi (già operaio provetto), per accertata responsabilità dal datore

di lavoro, non fosse stato posto in grado di sostenere (per supe

rarla) la prova d'esame richiesta dalla nota 22.

4. - La menzionata legge addivenne inoltre ad accorpare le due

qualifiche di «bigliettaio» e di «bigliettaio scelto» nell'unico livel

lo (9°) di bigliettaio, statuendo però (nota 3) che all'agente già

in servizio quale «scelto» venisse «assegnato ad personam il livel

lo 8°, sino ad esaurimento».

Il Pretore di Pistoia (ord. n. 921 del 1979) ravvisa irrazionale

ex art. 3 Cost, siffatta disposizione poiché lesiva — afferma —

delle aspettative di quegli agenti che all'entrata in vigore della

norma non avessero ancora maturato il diritto alla preesistente ed ora abolita qualifica di bigliettaio scelto.

La questione non è fondata. Eccepisce correttamente l'avvoca

tura generale dello Stato come gli agenti che non avessero ancora

acquisito, al momento della nuova norma, il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto versino in una posizione ben diversa, di mera

aspettativa, rispetto ai soggetti che la qualifica in discorso aveva

no già maturato e conseguito. È il caso qui di rilevare che ogni regolamentazione di trapasso

dall'una ad altra struttura ordinamentale di progressione implica

inevitabilmente talune scelte operative transitorie, sulla base di

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1683 PARTE PRIMA 1684

una discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nell'ambito — come in fattispecie — di coerenti apprezzamenti per la sutura

delle situazioni oggettive esistenti.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, 1.1°

febbraio 1978 n. 30 (tabelle nazionali delle qualifiche del perso

nale addetto ai pubblici servizi di trasporto) nella parte in cui

le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non

prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello

6°) operaio provetto promosso per anzianità, limitatamente agli

agenti che fossero stati direttamente inquadrati — in epoca ante

riore al 1° gennaio 1978 — nella qualifica senza aver potuto par

tecipare, per responsabilità riferita da giudicato esclusivamente

al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa; dichiara non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, della

predetta 1. 1° febbraio 1978 n. 30 sub nota 3 delle relative tabel

le, sollevata dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.

II

Motivi della decisione. — Denunciando la violazione dell'art.

11 1. 1° febbraio 1978 n. 30 e dell'art. 1367 s. c.c. in relazione

agli accordi aziendali del 1966 al 1974 nonché insufficiente e con

traddittoria motivazione, sostengono i ricorrenti che lo scopo del

l'art. 11 era quello di eliminare le situazioni anomale di calcolo

delle competenze accessorie e non quello di danneggiare i lavo

ratori.

Il tribunale non avrebbe compreso che la base retributiva su

cui si devono calcolare le competenze accessorie non è, nella ipo

tesi delle lett. a) e d) dell'art. 11, quella relativa alla qualifica

spettante al singolo agente, perché dette ipotesi prevedono due

basi diverse: la lett. a) contempla il caso che la percentuale sia

uguale per tutti gli agenti e in tale caso la percentuale rimane

immutata ferma restando la retribuzione, contrattualmente stabi

lita, su cui calcolare tale percentuale; la lett. d) prevede invece

il caso in cui la percentuale sia anche diversa ma essa non va

applicata sulla qualifica spettante all'agente ma su una conven

zionale qualifica o classe, e il legislatore, per eliminare la conven

zionalità del riferimento retributivo, ha riproporzionato la

percentuale sulla base della retribuzione minima prevista per la

stessa qualifica nel nuovo livello d'inquadramento. Il criterio di calcolo delle competenze accessorie in vigore pres

so l'A.t.a.f. prima della legge del 1978 rientrava, secondo i ricor

renti, nell'ipotesi prevista dalla lett. a) perché si trattava di una

percentuale uguale per tutti, calcolata non sulla base di una de

terminata qualifica o classe, ma sulla media ponderale delle retri

buzioni di tutti i livelli. Applicando il criterio indicato dal Tribunale gli agenti del

l'A.t.a.f., che avrebbero diritto a competenze accessorie uguali

per tutti e in misura maggiore della precedente, stante il generale scivolamento in atto degli inquadramenti attuati dalla legge del

1978 che ha aumentato la media ponderale, si vedrebbero attri

buite competenze accessorie proporzionate alla retribuzione e al

livello di ciascuno con notevoli differenze tra lavoratore e lavo

ratore.

D'altronde l'art. 11 non ha voluto evitare aumenti delle com

petenze accessorie, perché ciò sicuramente si verifica nel caso pre visto dall'art. 11, lett. a), quando si modifica il parametro di

riferimento, ma ha voluto eliminare sperequazioni che possono determinarsi quando il parametro è costituito dalle retribuzioni

di una determinata qualifica o classe, a seconda che detta qualifi ca sia o meno tra quelle che hanno goduto di un miglior inqua dramento.

Resiste l'A.t.a.f. a questo ricorso, eccependo che non avendo

i lavoratori impugnato il capo di sentenza, con il quale il tribu

nale aveva ritenuto superata ogni questione in ordine all'accordo

collettivo aziendale si era ormai formato il giudicato su questo

punto e quindi la censura dedotta su una soltanto delle due

rationes decidendi, su cui si basa la decisione, è improponibile.

(Omissis) Il ricorso è dunque ammissibile, ma infondato nel merito.

Come è noto, la 1. 1° febbraio 1978 n. 30 ha introdotto una

nuova classificazione unica del personale addetto ai pubblici ser

vizi di trasporto secondo tabelle di inquadramento che distri

li. Foro Italiano — 1987.

buiscono le qualifiche in dieci livelli anziché, come avveniva con

la precedente legge del 6 agosto 1954 n. 858, in tredici classi (11

più la classe 7 bis e 8 bis). Pur non prevedendo alcun aumento retributivo, la nuova leg

ge, per quei lavoratori che nell'accorpamento delle qualifiche si

trovarono ad essere inquadrati in un livello superiore alla classe

precedentemente rivestita, comportò un aumento della retribuzio

ne, mentre per tutti gli altri non produsse conseguenze sul piano

economico. Per evitare, però, che questa nuova classificazione,

oltre gli aumenti indiretti provocati dall'accorpamento suddetto,

determinasse un aumento generalizzato a cascata per tutti i di

pendenti, gli art. 10 e 11 di detta legge dettarono norme precise

in tema di assorbimenti dei trattamenti aziendali eccedenti le re

tribuzioni minime conglobate dalla legge del 1954 e in tema di

competenze accessorie.

In particolare, per quanto attiene a queste ultime, l'art. 11 det

tò vari criteri, due dei quali vengono in discussione nella presente

causa, e precisamente quelli previsti alle lett. a) e d).

Dispone dunque detto articolo:«Ai fini dell'attribuzione delle

competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adot

tati i seguenti criteri: a) qualora competenze accessorie siano at

tribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti appartenenti

ad una stessa carriera, le percentuali restano immutate; (omissis);

d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a

parte del personale in entità percentuale riferita alla retribuzione

corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla 1. 6 agosto

1954 n. 858, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal

rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita

e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifi

ca nel nuovo livello di inquadramento». È evidente dunque (e su questo punto sembra che entrambe

le parti siano d'accordo) che l'ipotesi della lett. a) riguardava

i casi in cui le competenze accessorie erano calcolate in entità

percentuale uguale per tutti (ad es. 15%) sul parametro costituito

dallo stipendio del singolo lavoratore: in tale ipotesi ogni lavora

tore percepiva una somma diversa a titolo di competenze accesso

rie, per cui rimanendo tale sistema immutato, gli agenti che

dall'accorpamento delle qualifiche conseguivano un aumento di

stipendio percepivano pure l'aumento delle competenze accesso

rie, risultante dall'applicazione della stessa percentuale sul nuovo

parametro, mentre tutti gli altri lavoratori avrebbero percepito

stipendio e indennità accessorie immutati rispetto al passato. Nella lett. d) invece si regolava il caso in cui la percentuale,

che può anche non essere uguale per tutti, invece di avere come

parametro lo stipendio del singolo lavoratore, avesse come para

metro la retribuzione corrispondente ad una determinata qualifi

ca o classe prevista dalla legge del 1954 (ad es. la retribuzione

dell'autista di linea): in tale ipotesi, rispetto alla precedente, le

competenze accessorie venivano liquidate su un parametro uguale

per tutti, qualunque fosse la qualifica rivestita dal singolo agente

e la retribuzione in concreto da esso percepita. Con il nuovo inquadramento introdotto con la legge del 1978

poteva capitare che la qualifica presa a base del calcolo delle com

petenze accessorie non comportasse alcun spostamento, nel qual

caso tutto sarebbe rimasto immutato rispetto al passato (retribu

zione e competenze accessorie) ma poteva capitare anche che la

predetta qualifica, a seguito dell'accorpamento sopra accennato,

saliva di livello, per cui, aumentando il parametro su cui calcola

re la percentuale fissa, si sarebbe verificato una lievitazione delle

competenze accessorie, per tutti gli agenti, fossero o meno favo

riti dal nuovo inquadramento. Questa evenienza era per le azien

de evidentemente molto più onerosa di quella regolata dalla lett.

a), perché l'aumento delle competenze accessorie avrebbe riguar

dato non solo i lavoratori favoriti dell'accorpamento ma tutti i

dipendenti. In questa seconda ipotesi l'art. 11, per non sovvertire il criterio

adottato dalla contrattazione collettiva di un parametro unico su

cui calcolare le competenze accessorie per tutti i lavoratori qua

lunque fosse il loro grado e qualifica e per evitare nel contempo

che ciò provocasse un eccessivo onere finanziario per le aziende,

stabiliva un correttivo costituito dal rapporto fra il valore delle

competenze accessorie e la retribuzione minima conglobata ante

cedente e successiva all'introduzione della nuova tabella delle qua lifiche: ad es. se nel vigore della legge del 1954 lo stipendio

corrispondente alla qualifica posta a base del calcolo delle com

petenze accessorie era 100.000 e la percentuale spettante ad un

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Page 5: sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres. Andrioli, Rel. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade ferrate secondarie meridionali;

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

determinato lavoratore era del 12% = 12.000, nel caso che l'in

quadramento di tale qualifica fosse rimasto immutato, la somma

percepita da detti lavoratori, a titolo di competenze accessorie,

sarebbe rimasto invariato e invariato pure sarebbe rimasto il rap

porto percentuale del 12%.

Nel caso invece che, a seguito dell'accorpamento, la qualifica

posta a base per il calcolo delle competenze accessorie fosse stata

elevata a un livello superiore e la retribuzione corrispondente a

tale qualifica fosse salita ad es. a lire 120.000 bisognava stabilire

il nuovo rapporto percentuale fra le 12.000 lire, corrisposte a det

to lavoratore fino a quel momento, con il nuovo stipendio, per

cui, fermo restando che quel dipendente avrebbe continuato a

percepire a titolo di competenze accessorie lire 12.000 mensili,

tale somma non avrebbe più rappresentato il 12% della qualifica suddetta ma il 10% e in tal modo dette competenze sarebbero

state calcolate per l'avvenire.

La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che le com

petenze accessorie sono calcolate in una percentuale uguale per tutti sulla media ponderale delle retribuzioni percepite da tutti

i dipendenti dell'azienda.

Questo sistema è certamente diverso da quello previsto dalla

lett. a) dell'art. 11 perché, pur prevedendo una percentuale ugua le per tutti, non assume come parametro di tale calcolo la retri

buzione del singolo lavoratore, ma è anche diverso da quello

previsto dalla lett. d), perché la percentuale è uguale per tutti

e non è riferita ad una determinata qualifica ma alla media pon

derale delle retribuzioni di tutti i dipendenti. Ma, se si tiene conto dello spirito e della finalità della legge

del 1978 come sopra indicati, il caso in esame si avvicina di più

all'ipotesi regolata dalla lett. d). La differenza essenziale fra le

ipotesi contemplate nelle lett. a) e d) non è costituita, infatti,

dalla circostanza che la misura percentuale delle competenze ac

cessorie sia o meno uguale per tutti, quanto dal parametro posto

a base per tale calcolo, e cioè nel caso della lett. a) lo stipendio

percepito dal singolo lavoratore, nel caso della lett. d) lo stipen

dio corrispondente a una qualifica convenzionale uguale per tutti.

Nella specie il fatto che le competenze accessorie venissero cal

colate non sulla retribuzione corrispondente ad una determinata

qualifica (ad es. autista) ma sulla media ponderale delle retribu

zioni di tutti i dipendenti, rendeva ancora più sicuro l'aumento

indiscriminato di tutte le competenze accessorie, perché, mentre

nel caso ipotizzato dalla lett. d) la qualifica convenzionale poteva

o non essere elevata a livello superiore, la media ponderale di

tutte le retribuzioni aumentava certamente con la nuova tabella

delle qualifiche, che o conservava i livelli preesistenti o li elevava.

Non vi è dubbio, quindi, che il sistema di calcolo delle compe

tenze accessorie in vigore presso l'A.t.a.f. prima della legge del

1978, se non venisse ad esso applicato il correttivo previsto dalla

lett. d), provocherebbe un aumento generalizzato delle competen

ze accessorie per tutti i dipendenti, e, quindi, proprio quell'even

to che il legislatore con la disposizione dell'art. 11, lett. d), ha

voluto evitare.

Detta disposizione pertanto deve essere analogicamente appli

cata al caso in esame. (Omissis)

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 marzo 1987, ji. 63 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.

Andrioli, Rei. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sar

di. Ord. Pret. Napoli 17 aprile 1979 (G.U. n. 217 del 1979).

Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed area —

Arruolamento a tempo indeterminato — Risoluzione — Inden

nità di anzianità — Casi di esclusione — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 36; cod. nav. art. 352).

È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 36 Cost., l'art. 352

c. nav. nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indenni

tà di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di

arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto impu

tabile all'arruolato. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione, Pret. Napoli 17 aprile 1979, è massima

ta in Foro it., 1979, I, 2993, con nota di richiami.

La pronuncia della Corte costituzionale ha effetto esclusivamente per

Il Foro Italiano — 1987.

Diritto. — 2. - Il giudice rimettente censura per violazione de

gli art. 36 e 3 Cost, l'art. 352 c. nav., secondo il quale in caso

di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indetermi

nato, l'indennità di anzianità è dovuta all'arruolamento, «salvo

che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stes

so». La norma è conforme al precetto posto dalla originaria for

mulazione dell'art. 2120, 1° comma, c.c. (anteriore, cioè, alla

dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della senten

za 20 giugno 1968, n. 75, Foro it., 1968, I, 2054).

Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del con

tratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità

non era dovuta se il licenziamento (del lavoratore) fosse da ascri

vere a di lui colpa o a dimissioni volontarie.

Questa corte, dopo la sentenza n. 75 del 1968, ha avuto occa

sione di estendere l'ambito di operatività del principio così sanci

to, riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli apprendisti

(sent. 4 febbraio 1970, n. 14, id., 1970, I, 701) o in caso di dura

ta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato inferiore all'an

no (sent. 28 dicembre 1971, n. 204, id., 1972, I, 303) ovvero

in caso di licenziamento in tronco del lavoratore domestico (sent.

4 maggio 1972, n. 85, ibid., 1527) o, ancora, in caso di destitu

zione o di dimissioni volontarie di dipendenti di impresa autofer

rotramviaria (sent. 22 giugno 1971, n. 140, id., 1971, I, 1759).

Incidendo poi su normative particolari, la corte è intervenuta

su disposizioni poste dalla contrattazione collettiva, in base a pre

visioni di legge, riguardanti attività lavorative speciali: contratto

di lavoro giornalistico (riduzione dell'indennità di anzianità in caso

di dimissioni di giornalista con servizio inferiore al quinquennio: sent. 27 dicembre 1973, n. 188, id., 1974, I, 303); contratto di

lavoro di artigiano, di viaggiatore e di piazzista (sent. 27 marzo

1974, n. 85, id., 1974, I, 1286) e, superando il riferimento limita tivo agli operai e agli impiegati, estendendo il riconoscimento del

l'indennità alla categoria dei dirigenti industriali (sent. 20 gennaio

1971, n. 7, id., 1971, I, 490). Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con l'affer

mazione della Corte di cassazione, secondo la quale gli effetti

della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2120, 1°

comma, c.c., influenzano qualsiasi disposizione che privi il lavo

ratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento

di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennità, co

munque denominata, da corrispondersi in conseguenza della ces

sazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile 1974, n. 1136,

id., Rep. 1974, voce Lavoro (rapporto), n. 300; 11 aprile 1969,

n. 1168, id., 1969, I, 1758). 3. - La giurisprudenza di questa corte ha avuto ripetute occa

sioni di porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro,

la peculiarità del contratto di arruolamento, sottolineando le ra

i contratti di arruolamento risolti anteriormente all'entrata in vigore della

1. 29 maggio 1982 n. 297, sul trattamento di fine rapporto, il cui art.

4, 1° comma, ha esplicitamente abrogato l'art. 352 (oltre agli art. 351,

919 e 920) c. nav. sostituendo l'indennità ivi prevista con l'indennità re

golata dalla nuova legge. I precedenti interventi della Corte costituzionale, citati nella sentenza,

che hanno dichiarato l'illegittimità di svariate norme che escludevano l'in

dennità di anzianità o di buonuscita per ragioni attinenti alla speciale natura del rapporto o alle cause della risoluzione sono tutti riportati, con note di richiami, id., 1968, I, 2054 (sent. 27 giugno 1968, n. 75);

1970, I, 701 (sent. 4 febbraio 1970, n. 14); 1971, I, 490 (sent. 20 gennaio

1971, n. 7); ibid., 1759 (sent. 22 giugno 1971, n. 140); 1972, I, 303 (sent. 28 dicembre 1971, n. 204); ibid., 1527 (sent. 4 maggio 1972, n. 85); 1974,

I, 303 (sent. 27 dicembre 1973, n. 188); ibid., 1286 (sent. 27 marzo 1974,

n. 85). È da sottolineare, nella motivazione della sentenza, l'affermazione se

condo cui, rispetto alla disciplina di taluni degli aspetti del contratto di

arruolamento, «l'autonomia collettiva si è venuta a collocare come fonte

primaria». Questa affermazione non è condivisa dalla recente Cass. 17

gennaio 1987, n. 383 (in questo fascicolo, I, 1765, con nota di richiami)

secondo cui vanno espunte, dal sistema delle fonti del lavoro nautico,

le norme corporative e questa espunzione non può essere «surrogata dai

contratti collettivi di diritto comune in quanto i contratti stessi non han

no, nel vigente ordinamento, natura di fonti di diritto» e non sembra

neppure recepita dallo schema di disegno di legge delega per il nuovo

codice della navigazione (redatto da una commissione presieduta dal prof. Gabriele Pescatore, estensore della sentenza in esame, id., 1986, V, 352)

il cui art. 6, al punto 35, per la disciplina del lavoro nautico, rinvia ai

contratti collettivi «in funzione integrativa e di svolgimento, nonché per

la determinazione della misura dei diritti garantiti ai lavoratori». [C.

Brusco]

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