sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.Andrioli, Rel. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade ferrate secondarie meridionali; Landi c.Soc. Capit. Ord. Pret. Napoli 21 febbraio 1979 (G.U. n. 189 del 1979); Pret. Pistoia 17 ottobre1979 (G.U. n. 43 del 1980)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1679/1680-1685/1686Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178600 .
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1679 PARTE PRIMA 1680
hanno ritenuto di inferire dalle predette disposizioni, anche se
questo appaia indubbiamente suggerito dal tenore letterale delle
disposizioni medesime.
Innanzitutto, al di là di ipotesi di evidente contraddizione, una
norma delegata dall'incerto significato lessicale dev'esser inter
pretata, per quanto possibile, in armonia con le corrispondenti
disposizioni contenute nella legge di delega.
Ebbene, l'art. 8, lett./, 1. n. 865/71 presenta una formulazione — suffragata peraltro dai lavori preparatori, nel corso dei quali fu respinto un emendamento diretto ad assicurare una corrispon denza delle mansioni dopo il trasferimento — che esclude in mo
do inequivoco l'assegnazione al personale trasferito delle stesse
mansioni svolte nell'amministrazione di provenienza. In secondo luogo, lo stesso legislatore statale, intervenendo suc
cessivamente nella stessa materia con il d.l. 2 maggio 1974 n.
115 (norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), all'art. 23, 3° comma, del medesimo d.l. si è riferito all'art. 19
d.p.r. n. 1036/72 interpretandolo come norma che impone la me
ra salvaguardia dei diritti quesiti, e non già l'assegnazione delle
stesse mansioni svolte precedentemente. Da ultimo va considerato che, dovendosi interpretare ogni di
sposizione in armonia con i principi costituzionali, ove l'art. 19
appena citato dovesse essere interpretato nel modo prospettato dai giudici a quibus, si opererebbe una sostanziale vanificazione
della competenza che l'art. 4, n. 1, statuto Friuli-Venezia Giulia
assegna alla legislazione esclusiva di quella regione (ordinamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto).
Del resto, seppure per profili diversi, sulla stessa linea si è mossa
questa corte quando, andando in contrario avviso rispetto al giu dice a quo, ha interpretato l'espressione «posizioni di carriera
ed economiche» come non ricomprendenti le mansioni (sentenza n. 10/80, cit.), e quando ha evidenziato come il riferimento delle
vecchie carriere alle mansioni fosse soltanto «astratto e generico»
(sentenza n. 99/86, id., 1987, I, 9).
L'interpretazione sistematica qui accolta riceve ulteriore con
forto dalla considerazione che né al personale inquadrato nei ruoli
regionali a seguito del primo trasferimento di funzioni ammini
strative del 1972, né a quello inquadrato successivamente a segui to del d.p.r. n. 616/77 è stata garantita la conservazione del tipo di mansioni inerenti alla qualifica già rivestita. In altri termini, se si seguisse l'interpretazione proposta dai giudici a quibus si
avrebbe un trattamento per i dipendenti degli enti edilizi soppres si diverso da quello assicurato in casi analoghi ad altro personale
pubblico, di cui non è dato vedere alcuna giustificazione. 5.3. - Una volta chiarito il significato dell'art. 19, 1° comma,
del d.p.r. n. 1036/72, è agevole negarne la violazione da parte delle norme regionali impugnate che disciplinano il trattamento
economico e l'inquadramento in soprannumero del personale de
gli enti edilizi soppressi. Come già affermato da questa corte (sentenza n. 6/86, id.,
1986, I, 2109), la garanzia per il personale trasferito alle regioni relativa al mantenimento del complessivo trattamento economico
già goduto nell'amministrazione di provenienza anche dopo il suo
inquadramento nei ruoli regionali, lungi dal comportare il mante
nimento di tutti i benefici goduti nell'amministrazione di prove nienza, è soltanto diretta ad assicurare che il trattamento
complessivo spettante dopo l'inquadramento non sia inferiore a
quello anteriore all'inquadramento medesimo, comprensivo di tutti i benefici. Ma né i giudici a quibus, né la parte costituita prospet tano questa doglianza.
Egualmente infondata è la questione che fa leva sull'inquadra mento in soprannumero, poiché è palese la sua estraneità alla
prescritta garanzia del mantenimento del trattamento economico
goduto. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi: di
chiara: a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la que stione di legittimità costituzionale degli art. 1 e 2 1. reg. Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 1976 n. 2 (integrazione della 1.
reg. 5 agosto 1975 n. 48 concernente lo stato giuridico e il tratta mento economico del personale della regione), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 4 dello sta tuto della regione Friuli-Venezia Giulia; b) manifestamente in fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli indicati al punto a) del presente dispositivo, sollevata con le ordi
nanze indicate in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 36 e 97 Cost, e 68 dello Statuto speciale della regione.
Il Foro Italiano — 1987.
II
Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 6° comma (normativa e tabella) 1. reg. Veneto 26 novembre 1973
n. 25 («organizzazione amministrativa della regione, stato giuri dico e trattamento economico del personale regionale») nella par te in cui equipara la qualifica statale di «dirigente generale» e
«dirigente superiore» inserendole nella stessa qualifica regionale di «direttore di dipartimento», con riferimento agli art. 3, 97, 1° comma, 117 e 123 (in rapporto all'art. 51, 2° e 3° comma, dello statuto della regione) Cost.;
considerato che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costi
tuito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corri
spondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trat
tamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate
con sentenza n. 99/86 (Foro it., 1987, I, 9), sulla base di prece denti orientamenti di questa corte ormai sufficientemente conso
lidati (153/85, id., 1986, I, 884; 278/83 e 277/83, id., 1984, I, 2094; 10/80, id., 1980, I, 597; 27/78, id., 1978, I, 1347);
considerato che la lamentata lesione degli art. 3 e 97 Cost, non
è accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di ugua
glianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di
arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impu
gnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento
dell'amministrazione (sent. n. 10/80, cit., per il principio di ugua
glianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentenze n. 16/80,
id., 1980, I, 563; 123/68, id., 1969, I, 11; 8/67, id., 1967, I, 692, per il principio del buon andamento);
che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuo
vi rispetto a quelli già considerati; visti gli art. 26, 2° comma 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.
50, 6° comma, 1. reg. Veneto 26 novembre 1973 n. 25, sollevate
con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli art. 3, 97, 1° com
ma, 117 e 123 Cost.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 marzo 1987, n. 72 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.
Andrioli, Rei. Borzellino; Telesco e altri c. Soc. Strade fer
rate secondarie meridionali; Landi c. Soc. Capit. Ord. Pret.
Napoli 21 febbraio 1979 (G.U. n. 189 del 1979); Pret. Pistoia
17 ottobre 1979 (G.U. n. 43 del 1980).
Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi
zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Incosti
tuzionalità (Cost., art. 3; 1. 1° febbraio 1978 n. 30, tabelle
nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici ser
vizi di trasporto, art. 1).
Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi
zi di trasporto — Inquadramento di operai provetti — Questio ne infondata di costituzionalità (Cost., art. 35; 1. 1° febbraio
1978 n. 30, art. 1)
Ferrovie, tramvie e filovie — Personale addetto ai pubblici servi
zi di trasporto — Inquadramento di agenti-bigliettai scelti —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3 ; 1. 1°
febbraio 1978 n. 30, art. 1).
È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1,2° comma, I. 1° febbraio 1978 n. 30, nella parte in cui le note esplicative 18 e 22 non prevedono che possa essere inquadrato nel sesto
livello, con la qualifica di operaio tecnico e decorrenza 1 ° gen naio 1978, l'agente addetto ai pubblici servizi di trasporto che
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
abbia conseguito la qualifica di operaio provetto per anzianità
e non per prova d'esame, ove però non sia stato posto in grado di sostenere la prova stessa per accertata responsabilità del da
tore di lavoro. (1) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
2° comma, l. 1° febbraio 1978 n. 30, in riferimento all'art.
35 Cost., nella parte in cui le note esplicative 18 e 22 non pre vedono che possa essere inquadrato nel livello sesto, con la
qualifica di operaio tecnico e decorrenza 1 ° gennaio 1978, an
che l'agente addetto ai pubblici servizi di trasporto che sia sta
to promosso per anzianità alla qualifica di operaio provetto e non per superamento di prova di esame. (2)
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, l. 1° febbraio 1978 n. 30, sub nota 3 delle relative
tabelle, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede, per i soli agenti-bigliettai scelti in servizio al momento della sua
entrata in vigore, l'assegnazione del livello ottavo ad personam e fino ad esaurimento, e non anche, invece, per quegli agenti che non avessero ancora maturato il diritto alla qualifica di
bigliettai scelti, inquadrabili, assieme ai bigliettai, nell'unico li vello nono previsto dalla nuova legge. (3)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 4 febbraio
1987, n. 1088; Pres. Afeltra, Est. Nuovo, P.M. Benanti
(conci, conf.); Benvenuti e altri (Avv. Nappi, Ferradini) c.
Azienda trasporti autolinee fiorentine - A.t.a.f. (Avv. De Maio,
Pinto). Conferma Trib. Firenze 28 novembre 1983.
Ferrovie, tramvie e filovie — Autoferrotramvieri — Nuova clas
sificazione del personale — Assorbimento di trattamenti azien
dali eccedenti le retribuzioni minime conglobate — Fattispecie
(L. 1° febbraio 1978 n. 30, art. 11)
Le competenze accessorie del personale di azienda esercente pub blico servizio di trasporto, fissate aziendalmente in una percen tuale uguale per tutti calcolata sulla media ponderale delle
retribuzioni della totalità dei dipendenti, sono soggette alla di
sciplina prevista dall'art. 11, lett. d), /. 1° febbraio 1978 n.
38, analogicamente applicabile, e non a quella dettata dall'art.
11, lett. a), della stessa legge. (4)
I
Diritto. — 1. -1 giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano entrambi questioni circa l'applicazione della medesima
normativa. Possono essere riuniti, pertanto, ai fini di un'unica
pronuncia. 2. - Con la 1. 6 agosto 1954 n. 858 furono approvate le tabelle
nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di tras
porto in concessione. Alla classe settima venne assegnato l'ope raio provetto, definito «agente addetto, in condizioni di autono
mia, a lavori di particolare perizia e responsabilità» (note esplica tive: n. 4).
Senonché, la successiva 1.1° febbraio 1978 n. 30 — innovando
sul punto — mantenne l'ascrizione al settimo livello dell'operaio
provetto pervenuto alla qualifica per anzianità, denominato ora
operaio specializzato; coevemente inquadrò al superiore livello (se
sto), con la denominazione di operaio tecnico, l'agente che aves
(1-4) L'ordinanza di rimessione Pret. Pistoia 17 ottobre 1979 è riassun
ta in Foro it., Rep. 1980, voce Ferrovie e tramvie, n. 68. La massima
dell'altra ordinanza Pret. Napoli 21 febbraio 1979 è riportata id., 1979,
I, 2996, con nota di richiami. Non si rinvengono precedenti in termini circa il principio di cui sub 4.
Su problemi vari posti dalla 1. n. 30 del 1978 cfr. la nota di richiami
a Cass. 19 luglio 1985, n. 4291, id., 1986, I, 728. Cfr., inoltre, Cass.
1° settembre 1986, n. 5343, 24 giugno 1986 n. 4220, id., Mass., 941,
740; 19 luglio 1985, n. 4290, id., Rep. 1985, voce cit., n. 46; 24 aprile
1985, nn. 2696, 2697, 2698, ibid., nn. 155-157; 15 febbraio 1985, n. 1304,
ibid., voce Lavoro (rapporto), n. 776 e voce Giurisdizione civile, n. 96; 12 febbraio 1985, n. 1182, ibid., voce Ferrovie e tramvie, n. 34; 1° marzo
1985, n. 1773, ibid., n. 33; Pret. Firenze, ord. 16 novembre 1983, ibid., n. 57.
Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-111.
se ottenuto la qualifica di provetto «previo superamento di esame
tecnico-professionale ovvero per merito comparativo» (oltreché in forza di giudicato).
Secondo il Pretore di Napoli (ord. n. 380 del 1979) la norma
(1. n. 30/78: art. 1, 2° comma, e note tabellari nn. 18 e 22) risul
terebbe lesiva nei confronti degli operai provetti promossi ad an
zianità ed assegnati, quindi, al 7° livello rispetto a quegli altri
con identica qualifica di base, ottenuta — tuttavia — previo esa
me ed inquadrati al livello 6°.
Ciò in contrasto con l'art. 3 per irrazionalità in radice del di
sposto legislativo che cosi non consente a tutti i precedenti operai
provetti, unica essendo la matrice di partenza, di venire inqua drati nella superiore qualifica tecnica a far tempo — giusta l'art.
12 della legge — dal 1° gennaio 1978. Gli agenti promossi ad
anzianità sarebbero stati privati altresì — si assume — della pos sibilità di elevazione professionale, garantita dall'art. 35 Cost.
3a. - Non ricorre, intanto, lesione del principio qui da ultimo
enunciato: la formazione e la elevazione professionale, ricompre se ovviamente nella più generale tutela del lavoro «in tutte le
sue forme ed applicazioni» (10 e 2° comma dell'art. 35) si pro
spettano, anche letteralmente, con una portata introduttiva assai
ampia perché si possano trarne immediati criteri di risoluzione
dei singoli problemi nell'area del rapporto di lavoro, inerenti cioè
alla diretta assegnazione e allo specifico inserimento di personale in tabelle, all'uopo predisposte (cfr. sent. n. 10 del 1980, Foro
it., 1980, I, 597). D'altra parte, come adombra l'avvocatura dello Stato, il diver
so inquadramento — migliorativo per coloro che si fossero as
soggettati a prova d'esame — tenderebbe proprio ad esprimere
quel criterio professionalmente formativo insito nel dettato costi
tuzionale.
3b. - Questa considerazione porterebbe a ravvisare infondato — nei suoi termini generali di assunta incoerenza — anche il so
spetto di lesione dell'art. 3 Cost. Peraltro, uno stretto esame,
nell'ambito delineato dalla fattispecie prospettata dal remittente,
porta a desumere che gli interessati avevano ottenuto il riconosci
mento della qualifica sol dopo essere stati costretti ad agire —
e vittoriosamente — in giudizio onde ottenere, nei confronti del
l'azienda datrice di lavoro, una dichiarazione di esistenza solo
fittizia dei contratti di appalto che in apparenza li aveva vincola
ti; con conseguente ed immediato riconoscimento, al contrario,
di un effettivo rapporto di dipendenza organica dalla società me
desima.
In virtù di tal giudicato, che riconobbe «il diritto degli attori
all'inserimento nei ruoli», costoro pervennero, adunque, al loro
inquadramento ad anzianità, per normale automatico sviluppo della pregressa carriera, riconosciuta senza che si rendesse esperi
bile, ovvero fosse stato per essi reso possibile avanti al momento
formale dell'immissione, un anticipato esame professionale di ca
pacità tecnica.
Sicché in questi rigorosi puntuali limiti la questione appare fon
data: nel senso che la norma si prospetta, ex art. 3 Cost., non
di bastevole ragionevolezza per aver omesso di disporre l'inqua
dramento quale operaio tecnico di sesto livello nei riguardi di
chi (già operaio provetto), per accertata responsabilità dal datore
di lavoro, non fosse stato posto in grado di sostenere (per supe
rarla) la prova d'esame richiesta dalla nota 22.
4. - La menzionata legge addivenne inoltre ad accorpare le due
qualifiche di «bigliettaio» e di «bigliettaio scelto» nell'unico livel
lo (9°) di bigliettaio, statuendo però (nota 3) che all'agente già
in servizio quale «scelto» venisse «assegnato ad personam il livel
lo 8°, sino ad esaurimento».
Il Pretore di Pistoia (ord. n. 921 del 1979) ravvisa irrazionale
ex art. 3 Cost, siffatta disposizione poiché lesiva — afferma —
delle aspettative di quegli agenti che all'entrata in vigore della
norma non avessero ancora maturato il diritto alla preesistente ed ora abolita qualifica di bigliettaio scelto.
La questione non è fondata. Eccepisce correttamente l'avvoca
tura generale dello Stato come gli agenti che non avessero ancora
acquisito, al momento della nuova norma, il diritto alla qualifica di bigliettaio scelto versino in una posizione ben diversa, di mera
aspettativa, rispetto ai soggetti che la qualifica in discorso aveva
no già maturato e conseguito. È il caso qui di rilevare che ogni regolamentazione di trapasso
dall'una ad altra struttura ordinamentale di progressione implica
inevitabilmente talune scelte operative transitorie, sulla base di
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1683 PARTE PRIMA 1684
una discrezionalità che va riconosciuta al legislatore nell'ambito — come in fattispecie — di coerenti apprezzamenti per la sutura
delle situazioni oggettive esistenti.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, 1.1°
febbraio 1978 n. 30 (tabelle nazionali delle qualifiche del perso
nale addetto ai pubblici servizi di trasporto) nella parte in cui
le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non
prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello
6°) operaio provetto promosso per anzianità, limitatamente agli
agenti che fossero stati direttamente inquadrati — in epoca ante
riore al 1° gennaio 1978 — nella qualifica senza aver potuto par
tecipare, per responsabilità riferita da giudicato esclusivamente
al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa; dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, della
predetta 1. 1° febbraio 1978 n. 30 sub nota 3 delle relative tabel
le, sollevata dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, in relazione all'art. 3 Cost.
II
Motivi della decisione. — Denunciando la violazione dell'art.
11 1. 1° febbraio 1978 n. 30 e dell'art. 1367 s. c.c. in relazione
agli accordi aziendali del 1966 al 1974 nonché insufficiente e con
traddittoria motivazione, sostengono i ricorrenti che lo scopo del
l'art. 11 era quello di eliminare le situazioni anomale di calcolo
delle competenze accessorie e non quello di danneggiare i lavo
ratori.
Il tribunale non avrebbe compreso che la base retributiva su
cui si devono calcolare le competenze accessorie non è, nella ipo
tesi delle lett. a) e d) dell'art. 11, quella relativa alla qualifica
spettante al singolo agente, perché dette ipotesi prevedono due
basi diverse: la lett. a) contempla il caso che la percentuale sia
uguale per tutti gli agenti e in tale caso la percentuale rimane
immutata ferma restando la retribuzione, contrattualmente stabi
lita, su cui calcolare tale percentuale; la lett. d) prevede invece
il caso in cui la percentuale sia anche diversa ma essa non va
applicata sulla qualifica spettante all'agente ma su una conven
zionale qualifica o classe, e il legislatore, per eliminare la conven
zionalità del riferimento retributivo, ha riproporzionato la
percentuale sulla base della retribuzione minima prevista per la
stessa qualifica nel nuovo livello d'inquadramento. Il criterio di calcolo delle competenze accessorie in vigore pres
so l'A.t.a.f. prima della legge del 1978 rientrava, secondo i ricor
renti, nell'ipotesi prevista dalla lett. a) perché si trattava di una
percentuale uguale per tutti, calcolata non sulla base di una de
terminata qualifica o classe, ma sulla media ponderale delle retri
buzioni di tutti i livelli. Applicando il criterio indicato dal Tribunale gli agenti del
l'A.t.a.f., che avrebbero diritto a competenze accessorie uguali
per tutti e in misura maggiore della precedente, stante il generale scivolamento in atto degli inquadramenti attuati dalla legge del
1978 che ha aumentato la media ponderale, si vedrebbero attri
buite competenze accessorie proporzionate alla retribuzione e al
livello di ciascuno con notevoli differenze tra lavoratore e lavo
ratore.
D'altronde l'art. 11 non ha voluto evitare aumenti delle com
petenze accessorie, perché ciò sicuramente si verifica nel caso pre visto dall'art. 11, lett. a), quando si modifica il parametro di
riferimento, ma ha voluto eliminare sperequazioni che possono determinarsi quando il parametro è costituito dalle retribuzioni
di una determinata qualifica o classe, a seconda che detta qualifi ca sia o meno tra quelle che hanno goduto di un miglior inqua dramento.
Resiste l'A.t.a.f. a questo ricorso, eccependo che non avendo
i lavoratori impugnato il capo di sentenza, con il quale il tribu
nale aveva ritenuto superata ogni questione in ordine all'accordo
collettivo aziendale si era ormai formato il giudicato su questo
punto e quindi la censura dedotta su una soltanto delle due
rationes decidendi, su cui si basa la decisione, è improponibile.
(Omissis) Il ricorso è dunque ammissibile, ma infondato nel merito.
Come è noto, la 1. 1° febbraio 1978 n. 30 ha introdotto una
nuova classificazione unica del personale addetto ai pubblici ser
vizi di trasporto secondo tabelle di inquadramento che distri
li. Foro Italiano — 1987.
buiscono le qualifiche in dieci livelli anziché, come avveniva con
la precedente legge del 6 agosto 1954 n. 858, in tredici classi (11
più la classe 7 bis e 8 bis). Pur non prevedendo alcun aumento retributivo, la nuova leg
ge, per quei lavoratori che nell'accorpamento delle qualifiche si
trovarono ad essere inquadrati in un livello superiore alla classe
precedentemente rivestita, comportò un aumento della retribuzio
ne, mentre per tutti gli altri non produsse conseguenze sul piano
economico. Per evitare, però, che questa nuova classificazione,
oltre gli aumenti indiretti provocati dall'accorpamento suddetto,
determinasse un aumento generalizzato a cascata per tutti i di
pendenti, gli art. 10 e 11 di detta legge dettarono norme precise
in tema di assorbimenti dei trattamenti aziendali eccedenti le re
tribuzioni minime conglobate dalla legge del 1954 e in tema di
competenze accessorie.
In particolare, per quanto attiene a queste ultime, l'art. 11 det
tò vari criteri, due dei quali vengono in discussione nella presente
causa, e precisamente quelli previsti alle lett. a) e d).
Dispone dunque detto articolo:«Ai fini dell'attribuzione delle
competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adot
tati i seguenti criteri: a) qualora competenze accessorie siano at
tribuite in entità percentuale uguale per tutti gli agenti appartenenti
ad una stessa carriera, le percentuali restano immutate; (omissis);
d) qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a
parte del personale in entità percentuale riferita alla retribuzione
corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla 1. 6 agosto
1954 n. 858, viene assegnata l'entità percentuale risultante dal
rapporto tra il valore della competenza accessoria già attribuita
e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifi
ca nel nuovo livello di inquadramento». È evidente dunque (e su questo punto sembra che entrambe
le parti siano d'accordo) che l'ipotesi della lett. a) riguardava
i casi in cui le competenze accessorie erano calcolate in entità
percentuale uguale per tutti (ad es. 15%) sul parametro costituito
dallo stipendio del singolo lavoratore: in tale ipotesi ogni lavora
tore percepiva una somma diversa a titolo di competenze accesso
rie, per cui rimanendo tale sistema immutato, gli agenti che
dall'accorpamento delle qualifiche conseguivano un aumento di
stipendio percepivano pure l'aumento delle competenze accesso
rie, risultante dall'applicazione della stessa percentuale sul nuovo
parametro, mentre tutti gli altri lavoratori avrebbero percepito
stipendio e indennità accessorie immutati rispetto al passato. Nella lett. d) invece si regolava il caso in cui la percentuale,
che può anche non essere uguale per tutti, invece di avere come
parametro lo stipendio del singolo lavoratore, avesse come para
metro la retribuzione corrispondente ad una determinata qualifi
ca o classe prevista dalla legge del 1954 (ad es. la retribuzione
dell'autista di linea): in tale ipotesi, rispetto alla precedente, le
competenze accessorie venivano liquidate su un parametro uguale
per tutti, qualunque fosse la qualifica rivestita dal singolo agente
e la retribuzione in concreto da esso percepita. Con il nuovo inquadramento introdotto con la legge del 1978
poteva capitare che la qualifica presa a base del calcolo delle com
petenze accessorie non comportasse alcun spostamento, nel qual
caso tutto sarebbe rimasto immutato rispetto al passato (retribu
zione e competenze accessorie) ma poteva capitare anche che la
predetta qualifica, a seguito dell'accorpamento sopra accennato,
saliva di livello, per cui, aumentando il parametro su cui calcola
re la percentuale fissa, si sarebbe verificato una lievitazione delle
competenze accessorie, per tutti gli agenti, fossero o meno favo
riti dal nuovo inquadramento. Questa evenienza era per le azien
de evidentemente molto più onerosa di quella regolata dalla lett.
a), perché l'aumento delle competenze accessorie avrebbe riguar
dato non solo i lavoratori favoriti dell'accorpamento ma tutti i
dipendenti. In questa seconda ipotesi l'art. 11, per non sovvertire il criterio
adottato dalla contrattazione collettiva di un parametro unico su
cui calcolare le competenze accessorie per tutti i lavoratori qua
lunque fosse il loro grado e qualifica e per evitare nel contempo
che ciò provocasse un eccessivo onere finanziario per le aziende,
stabiliva un correttivo costituito dal rapporto fra il valore delle
competenze accessorie e la retribuzione minima conglobata ante
cedente e successiva all'introduzione della nuova tabella delle qua lifiche: ad es. se nel vigore della legge del 1954 lo stipendio
corrispondente alla qualifica posta a base del calcolo delle com
petenze accessorie era 100.000 e la percentuale spettante ad un
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
determinato lavoratore era del 12% = 12.000, nel caso che l'in
quadramento di tale qualifica fosse rimasto immutato, la somma
percepita da detti lavoratori, a titolo di competenze accessorie,
sarebbe rimasto invariato e invariato pure sarebbe rimasto il rap
porto percentuale del 12%.
Nel caso invece che, a seguito dell'accorpamento, la qualifica
posta a base per il calcolo delle competenze accessorie fosse stata
elevata a un livello superiore e la retribuzione corrispondente a
tale qualifica fosse salita ad es. a lire 120.000 bisognava stabilire
il nuovo rapporto percentuale fra le 12.000 lire, corrisposte a det
to lavoratore fino a quel momento, con il nuovo stipendio, per
cui, fermo restando che quel dipendente avrebbe continuato a
percepire a titolo di competenze accessorie lire 12.000 mensili,
tale somma non avrebbe più rappresentato il 12% della qualifica suddetta ma il 10% e in tal modo dette competenze sarebbero
state calcolate per l'avvenire.
La particolarità del caso in esame consiste nel fatto che le com
petenze accessorie sono calcolate in una percentuale uguale per tutti sulla media ponderale delle retribuzioni percepite da tutti
i dipendenti dell'azienda.
Questo sistema è certamente diverso da quello previsto dalla
lett. a) dell'art. 11 perché, pur prevedendo una percentuale ugua le per tutti, non assume come parametro di tale calcolo la retri
buzione del singolo lavoratore, ma è anche diverso da quello
previsto dalla lett. d), perché la percentuale è uguale per tutti
e non è riferita ad una determinata qualifica ma alla media pon
derale delle retribuzioni di tutti i dipendenti. Ma, se si tiene conto dello spirito e della finalità della legge
del 1978 come sopra indicati, il caso in esame si avvicina di più
all'ipotesi regolata dalla lett. d). La differenza essenziale fra le
ipotesi contemplate nelle lett. a) e d) non è costituita, infatti,
dalla circostanza che la misura percentuale delle competenze ac
cessorie sia o meno uguale per tutti, quanto dal parametro posto
a base per tale calcolo, e cioè nel caso della lett. a) lo stipendio
percepito dal singolo lavoratore, nel caso della lett. d) lo stipen
dio corrispondente a una qualifica convenzionale uguale per tutti.
Nella specie il fatto che le competenze accessorie venissero cal
colate non sulla retribuzione corrispondente ad una determinata
qualifica (ad es. autista) ma sulla media ponderale delle retribu
zioni di tutti i dipendenti, rendeva ancora più sicuro l'aumento
indiscriminato di tutte le competenze accessorie, perché, mentre
nel caso ipotizzato dalla lett. d) la qualifica convenzionale poteva
o non essere elevata a livello superiore, la media ponderale di
tutte le retribuzioni aumentava certamente con la nuova tabella
delle qualifiche, che o conservava i livelli preesistenti o li elevava.
Non vi è dubbio, quindi, che il sistema di calcolo delle compe
tenze accessorie in vigore presso l'A.t.a.f. prima della legge del
1978, se non venisse ad esso applicato il correttivo previsto dalla
lett. d), provocherebbe un aumento generalizzato delle competen
ze accessorie per tutti i dipendenti, e, quindi, proprio quell'even
to che il legislatore con la disposizione dell'art. 11, lett. d), ha
voluto evitare.
Detta disposizione pertanto deve essere analogicamente appli
cata al caso in esame. (Omissis)
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 marzo 1987, ji. 63 (Gaz
zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.
Andrioli, Rei. Pescatore; Gravino c. Soc. Rimorchiatori Sar
di. Ord. Pret. Napoli 17 aprile 1979 (G.U. n. 217 del 1979).
Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed area —
Arruolamento a tempo indeterminato — Risoluzione — Inden
nità di anzianità — Casi di esclusione — Incostituzionalità
(Cost., art. 3, 36; cod. nav. art. 352).
È illegittimo, per violazione degli art. 3 e 36 Cost., l'art. 352
c. nav. nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indenni
tà di anzianità nel caso in cui la risoluzione del contratto di
arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto impu
tabile all'arruolato. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione, Pret. Napoli 17 aprile 1979, è massima
ta in Foro it., 1979, I, 2993, con nota di richiami.
La pronuncia della Corte costituzionale ha effetto esclusivamente per
Il Foro Italiano — 1987.
Diritto. — 2. - Il giudice rimettente censura per violazione de
gli art. 36 e 3 Cost, l'art. 352 c. nav., secondo il quale in caso
di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indetermi
nato, l'indennità di anzianità è dovuta all'arruolamento, «salvo
che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stes
so». La norma è conforme al precetto posto dalla originaria for
mulazione dell'art. 2120, 1° comma, c.c. (anteriore, cioè, alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della senten
za 20 giugno 1968, n. 75, Foro it., 1968, I, 2054).
Questa disposizione stabiliva che, in caso di cessazione del con
tratto di lavoro a tempo indeterminato, l'indennità di anzianità
non era dovuta se il licenziamento (del lavoratore) fosse da ascri
vere a di lui colpa o a dimissioni volontarie.
Questa corte, dopo la sentenza n. 75 del 1968, ha avuto occa
sione di estendere l'ambito di operatività del principio così sanci
to, riconoscendo il diritto all'indennità di anzianità agli apprendisti
(sent. 4 febbraio 1970, n. 14, id., 1970, I, 701) o in caso di dura
ta del rapporto di lavoro a tempo indeterminato inferiore all'an
no (sent. 28 dicembre 1971, n. 204, id., 1972, I, 303) ovvero
in caso di licenziamento in tronco del lavoratore domestico (sent.
4 maggio 1972, n. 85, ibid., 1527) o, ancora, in caso di destitu
zione o di dimissioni volontarie di dipendenti di impresa autofer
rotramviaria (sent. 22 giugno 1971, n. 140, id., 1971, I, 1759).
Incidendo poi su normative particolari, la corte è intervenuta
su disposizioni poste dalla contrattazione collettiva, in base a pre
visioni di legge, riguardanti attività lavorative speciali: contratto
di lavoro giornalistico (riduzione dell'indennità di anzianità in caso
di dimissioni di giornalista con servizio inferiore al quinquennio: sent. 27 dicembre 1973, n. 188, id., 1974, I, 303); contratto di
lavoro di artigiano, di viaggiatore e di piazzista (sent. 27 marzo
1974, n. 85, id., 1974, I, 1286) e, superando il riferimento limita tivo agli operai e agli impiegati, estendendo il riconoscimento del
l'indennità alla categoria dei dirigenti industriali (sent. 20 gennaio
1971, n. 7, id., 1971, I, 490). Questa evoluzione garantistica si può sintetizzare con l'affer
mazione della Corte di cassazione, secondo la quale gli effetti
della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2120, 1°
comma, c.c., influenzano qualsiasi disposizione che privi il lavo
ratore dimissionario o licenziato per giusta causa del trattamento
di liquidazione o di quiescenza, come di ogni altra indennità, co
munque denominata, da corrispondersi in conseguenza della ces
sazione del rapporto di lavoro (Cass. 22 aprile 1974, n. 1136,
id., Rep. 1974, voce Lavoro (rapporto), n. 300; 11 aprile 1969,
n. 1168, id., 1969, I, 1758). 3. - La giurisprudenza di questa corte ha avuto ripetute occa
sioni di porre, poi, in luce, nel quadro del rapporto di lavoro,
la peculiarità del contratto di arruolamento, sottolineando le ra
i contratti di arruolamento risolti anteriormente all'entrata in vigore della
1. 29 maggio 1982 n. 297, sul trattamento di fine rapporto, il cui art.
4, 1° comma, ha esplicitamente abrogato l'art. 352 (oltre agli art. 351,
919 e 920) c. nav. sostituendo l'indennità ivi prevista con l'indennità re
golata dalla nuova legge. I precedenti interventi della Corte costituzionale, citati nella sentenza,
che hanno dichiarato l'illegittimità di svariate norme che escludevano l'in
dennità di anzianità o di buonuscita per ragioni attinenti alla speciale natura del rapporto o alle cause della risoluzione sono tutti riportati, con note di richiami, id., 1968, I, 2054 (sent. 27 giugno 1968, n. 75);
1970, I, 701 (sent. 4 febbraio 1970, n. 14); 1971, I, 490 (sent. 20 gennaio
1971, n. 7); ibid., 1759 (sent. 22 giugno 1971, n. 140); 1972, I, 303 (sent. 28 dicembre 1971, n. 204); ibid., 1527 (sent. 4 maggio 1972, n. 85); 1974,
I, 303 (sent. 27 dicembre 1973, n. 188); ibid., 1286 (sent. 27 marzo 1974,
n. 85). È da sottolineare, nella motivazione della sentenza, l'affermazione se
condo cui, rispetto alla disciplina di taluni degli aspetti del contratto di
arruolamento, «l'autonomia collettiva si è venuta a collocare come fonte
primaria». Questa affermazione non è condivisa dalla recente Cass. 17
gennaio 1987, n. 383 (in questo fascicolo, I, 1765, con nota di richiami)
secondo cui vanno espunte, dal sistema delle fonti del lavoro nautico,
le norme corporative e questa espunzione non può essere «surrogata dai
contratti collettivi di diritto comune in quanto i contratti stessi non han
no, nel vigente ordinamento, natura di fonti di diritto» e non sembra
neppure recepita dallo schema di disegno di legge delega per il nuovo
codice della navigazione (redatto da una commissione presieduta dal prof. Gabriele Pescatore, estensore della sentenza in esame, id., 1986, V, 352)
il cui art. 6, al punto 35, per la disciplina del lavoro nautico, rinvia ai
contratti collettivi «in funzione integrativa e di svolgimento, nonché per
la determinazione della misura dei diritti garantiti ai lavoratori». [C.
Brusco]
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