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sentenza 5 marzo 1987, n. 73 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres....

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sentenza 5 marzo 1987, n. 73 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres. Andrioli, Rel. Borzellino; Pischedda c. Comando gen. arma dei carabinieri; interv. Pres. cons. ministri. Ord. T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 19 dicembre 1978 (G.U. n. 189 del 1979) Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 1987/1988-1989/1990 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179680 . Accessed: 25/06/2014 03:10 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Wed, 25 Jun 2014 03:10:23 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 5 marzo 1987, n. 73 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.Andrioli, Rel. Borzellino; Pischedda c. Comando gen. arma dei carabinieri; interv. Pres. cons.ministri. Ord. T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 19 dicembre 1978 (G.U. n. 189 del 1979)Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1987), pp. 1987/1988-1989/1990Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179680 .

Accessed: 25/06/2014 03:10

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1987 PARTE PRIMA 1988

Diritto. — 1. La questione non è fondata. È ben vero che —

come pure notava l'avvocatura — l'ordinanza non rileva espres samente che, in realtà, lo stesso art. 4 d.p.r. n. 599/73 (di cui

viene impugnato il 3° comma), dispone, però, al successivo 5°

comma che «per i redditi fondiari l'imposta è applicata separata mente per anno solare anche nei confronti dei soggetti indicati

nel 2° e 3° comma». È da escludere, però, che i giudici tributari

non se ne siano accorti — come ritiene l'avvocatura — e che

perciò non ne abbiano tenuto conto; infatti, il richiamo all'art.

6, 5° comma, dello stesso decreto e all'art. 40 d.p.r. n. 597/73

dimostra che la commissione tributaria ha bene inteso che, senza

queste ultime disposizioni, l'art. 4 d.p.r. n. 599/73 non contene

va di per se stesso contraddizione alcuna rispetto ai principi espressi dalla legge delega, anche se non menziona il 5° comma che in

proposito è esplicito. Ma proprio per questo non è esatto che il citato richiamo al

combinato disposto dell'art. 6, 5° comma, d.p.r. n. 599/73 e del

l'art. 40 d.p.r. n. 597/73 sia senza significato, in quanto per essi — sempre ad avviso dell'avvocatura — l'esclusione dalla separa ta tassazione dei redditi da fabbricati riguarderebbe soltanto per sone fisiche o società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Non è esatto perché l'avvocatura non ha considerato che l'art.

5, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 598 estende le disposi zioni dell'art. 40 citato «anche alle società di altro tipo soggette

all'imposta sul reddito delle persone giuridiche»; per cui anche

la società ricorrente sarebbe ammessa a beneficiarne.

Cosi inteso, pertanto, il quesito proposto dalla commissione

tributaria milanese di primo grado si rivela diretto a conoscere

se queste ultime disposizioni richiamate dal 5° comma dell'art.

6 dell'impugnato decreto, si pongano o non in contrasto con la

delega legislativa al governo, che non ne fa espressa menzione, e perciò con l'art. 76 Cost.

La soluzione indicata dalla corte è in perfetta sintonia con l'orienta

mento, ormai consolidato e indiscusso, della giurisprudenza di legittimità e della Commissione tributaria centrale. Il 'diritto vivente', infatti, ha

chiarito da tempo che la tassazione come reddito d'impresa — ai fini

i.l.o.r. — dei redditi conseguiti, da società ed enti soggetti all'i.r.p.e.g., attraverso il possesso di fabbricati, è ammessa solo e soltanto ove emerga con sicurezza il carattere strumentale degli immobili considerati (v., ad

esempio, Comm. trib. centrale 18 febbraio 1985, n. 1623, id., Rep. 1985, voce Tributi locali, n. 117, riguardante un immobile adibito a pensione ristorante, ove la licenza per il relativo esercizio era intestata all'usufrut

tuario dell'immobile); in mancanza di tale elemento, il reddito relativo

ai fabbricati sarà sempre tassato separatamente, come indicato dalle di

rettive della legge delega per la riforma tributaria.

Cosi, in tutte le ipotesi di locazione a terzi di immobili appartenenti a società non v'è dubbio che il relativo reddito vada tassato separatamen te (cfr. Comm. trib. centrale 9 ottobre 1984, n. 8678, ibid., n. 112; 26

ottobre 1984, n. 9132, ibid., n. 113; 30 aprile 1985, n. 4009, ibid., n.

119; 28 giugno 1985, n. 6382, ibid., n. 120; 8 maggio 1984, n. 4738,

id., Rep. 1984, voce cit., n. 232; 12 ottobre 1983, n. 2801, ibid., n. 235; Cass. 16 aprile 1984, n. 2442, id., 1984, I, 2228, con nota di richiami, cui si rinvia per le indicazioni necessarie per ricostruire l'evoluzione giuris

prudenziale sul punto); eguale soluzione si avrà in ogni caso in cui sia

sicuramente esclusa l'utilizzazione a fini d'impresa (v. Comm. trib. cen

trale 20 dicembre 1984, n. 11028, id., Rep. 1985, voce cit., n. 115), come

quando l'immobile di proprietà della società venga adibito ad alloggio, in uso gratuito, per il personale dipendente dell'impresa (Comm. trib.

centrale 13 dicembre 1983, n. 4623, id., Rep. 1984, voce cit., n. 236)

oppure quando si tratti degli immobili di proprietà degli I.A.C.P. ceduti

in locazione agli aventi diritto (cfr. Cass. 27 febbraio 1984, n. 1366, id.,

1984, I, 661, con ampia nota di richiami, nonché le analoghe decisioni

nn. 1368-1376, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 220-228; da ultimo v. Cass.

12 luglio 1986, nn. 4506-4508, id., Mass., 797; Comm. trib. centrale 7

febbraio 1985, n. 1196, id., Rep. 1985, voce cit., n. 116). Val la pena ricordare che un siffatto quadro interpretativo trova la

sua completa definizione grazie anche all'interpretazione del rinvio ope

rato dall'art. 6, 5° comma, d.p.r. 599/73 all'art. 40 d.p.r. 597/73; rinvio

che non va inteso integralmente (in tal caso, come sospettava il giudice

a quo, si potrebbe affermare che in tutti i casi i redditi degli immobili

di società — di persone, ex art. 40, 2a parte, e di capitali, ex art. 5,

2° comma, d.p.r. 598/73 — costituiscono redditi d'impresa), ma come

riferito alla sola ipotesi degli immobili strumentali all'esercizio dell'im

presa (v., chiaramente sul punto, Cass. 2442/84, cit., nonché le identiche

sentenze nn. 2444-2451, id., Rep. 1984, voce cit., nn. 208-215; per la

Commisione tributaria centrale, cfr. dee. 20 novembre 1984, n. 9982,

id., Rep. 1985, voce cit., n. 114; 27 febbraio 1985, n. 2026, ibid., n.

118; 9 maggio 1984, n. 4822, id., Rep. 1984, voce cit., n. 231; 13 dicem

bre 1983, n. 4622, ibid., n. 234). [S. di Paola]

Il Foro Italiano — 1987.

Sotto questo riflesso, però, deve riconoscersi che l'art. 4 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599 è comunque immune da ogni censura,

perché in esso non vi è assolutamente nulla che, nemmeno appa

rentemente, si ponga in contraddizione con i principi della delega.

Resta, invece, il problema dell'art. 6, 5° comma, in relazione

alle altre richiamate disposizioni; le quali ultime, se non com

paiono — come sarebbe stato preferibile — nel dispositivo, sono

però citate e considerate nella parte motiva dell'ordinanza.

Ebbene, non si vedono ragioni per ritenere che il denunziato

5° comma dell'art. 6, e le norme ad esso correlate, violino i prin

cipi della legge delega la quale, se dispone che i redditi da fabbri

cati debbano essere tassati separatamente agli effetti dell'i.l.o.r., 10 fa perché ragionevolmente intende che i redditi dell'impresa non debbano andare confusi con quelli provenienti da altri cespi ti che, per essere all'impresa estranei, hanno necessariamente na

tura diversa.

Ma, se i fabbricati sono mezzi strumentali all'esercizio dell'im

presa, è evidente che anch'essi di questa diventano elementi, con

tribuendo a formare e ad accrescere quel reddito commerciale

complessivo che viene accertato ai fini dell'i.r.p.e.g., e sul quale va poi applicata l'i.l.o.r. di cui si va parlando. Perciò, quando 11 legislatore delegato dispone in questo senso, non solo non tra

disce i principi enunciati nella legge delega, ma anzi li attua ren

dendo esplicito il significato meno palese delle norme deleganti. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale degli art. 4, 3° comma, e 6, 5° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 599 (istituzione e

disciplina i.l.o.r.), in relazione all'art. 4, n. 2, 1. 9 ottobre 1971

n. 825 (delega legislativa al governo per la riforma tributaria) e all'art. 76 Cost.: questione sollevata dalla Commissione tribu

taria di I grado di Milano con ordinanza 28 settembre 1979 (n. 861 reg. ord. 1979).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 marzo 1987, n. 73 (Gaz

zetta ufficiale, la serie speciale, 11 marzo 1987, n. 11); Pres.

Andrioli, Rei. Borsellino; Pischedda c. Comando gen. arma

dei carabinieri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. T.A.R. Abruz

zo, sez. Pescara, 19 dicembre 1978 (G.U. n. 189 del 1979).

Carabinieri — Rafferma annuale in esperimento — Matrimonio — Divieto — Anni di servizio necessari — Incostituzionalità

(Cost., art. 3; d.l. lgt. 6 aprile 1919 n. 495, rafferme e relativi

premi per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei cara

binieri reali, art. 9; 1. 19 maggio 1976 n. 322, modifica delle

norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai

corpi di polizia, art. 1; 1. 8 agosto 1977 n. 564, modifica delle

norme sul matrimonio dei militari delle tre forze armate e degli ufficiali del corpo della guardia di finanza, art. 1).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1 I. 19 maggio 1976 n. 322, nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i vicebrigadieri e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri

possano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno

di servizio comunque espletato. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., 1979, III, 638, con nota di richiami sul provvedimento generalizzato di autorizzazione

a contrarre matrimonio, ora non più necessario dopo la 1. 9 ottobre 1971

n. 908. In giurisprudenza, ai fini della operatività del divieto, è stato ritenuto

rilevante anche il semplice matrimonio religioso: Cons. Stato, sez. Ili, 11 aprile 1978, n. 452/75, id., Rep. 1981, voce Militare, n. 6.

La illegittimità costituzionale della norma de qua è dichiarata dalla

corte con riferimento al solo sistema di computo e non al principio ex

se, che è, invece, espressamente ritenuto razionale e legittimo per «l'inde

clinabile radicata esigenza... di una disponibilità permanente di personale in un congruo potenziale» ai fini delle esigenze militari dello Stato.

Il vincolo, però, non è più operante per gli appartenenti alla polizia, in forza dell'art. 101 1. 1° aprile 1981 n. 121.

Per utili riferimenti sull'arma dei carabinieri, v. la nota a Corte cost.

22 luglio 1985, n. 216, id., 1986, I, 630.

In dottrina, da ultimo, Rosin, Matrimonio dei militari, voce del Novis

simo digesto, appendice, 1983, IV, 1203.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - L'art. 1 1. 19 maggio 1976 n. 322 (modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai corpi di polizia) stabilisce che i brigadieri, i vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri possono contrarre

matrimonio al compimento del primo anno della prima rafferma

triennale: praticamente, cioè, tenuto conto della durata della fer

ma iniziale, dopo quattro anni di servizio complessivo. Va chiarito che il militare, compiuto il periodo triennale della

originaria ferma e qualora riscontrato carente nei requisiti di ido

neità fisica ovvero per deficienza di altre qualità, può essere me

dio tempore ammesso, a titolo di esperimento, a limitata rafferma

annuale, assentibile di massima per non oltre due volte consecuti

ve (art. 9 d.l. lgt. 6 aprile 1919 n. 495: rafferme per i sottufficiali

e militari di truppa dell'arma dei carabinieri). Stante dunque la lettera della norma per la contraibilità del

matrimonio, «al compimento del primo anno della prima raffer

ma triennale», il periodo intermedio di rafferma in esperimento non è validamente conteggiabile nel quadriennio di servizio, nor

malmente richiesto perché il militare possa sposarsi senza incor

rere in conseguenze di stato.

Ma il giudice remittente ravvisa nel contesto delle descritte di

sposizioni una lesione dell'art. 3 Cost., per una sostanziale, in

congruente disparità di trattamento nell'ambito di situazioni

obiettivamente identiche, indipendentemente dalla species, in car

riera, della ferma in corso.

2.1. - È da osservare anzitutto, per i fini del decidere, che il

disposto sulla natura delle rafferme nel loro susseguirsi (art. 9

d.l. lgt. n. 495 del 1919) attiene alla vicenda solo perché influen

za il conteggio del periodo occorrente per chi voglia esercitare

la facoltà di contrarre le nozze.

La questione, cosi circoscritta all'ambito dell'art. 1 1. n. 322

del 1976, è fondata.

I carabinieri costituiscono — come in passato questa corte ha

evidenziato nella sentenza n. 216 del 1985 (Foro it., 1986, I, 630) — la prima arma dell'esercito, con il dovere di concorrere unita

mente alle altre truppe alle operazioni militari, assumendo ove

occorra quel ruolo operativo del quale nella storia della nazione

si ritrova incisivo atto.

Compete, peraltro, istituzionalmente al detto organismo di esple tare servizio di polizia, secondo quanto previsto sin dalle patenti dell'ottobre 1822, a tenore delle quali l'arma dei carabinieri è

una «forza» costituita per la «conservazione dell'ordine, e la ese

cuzione delle leggi». Talché anche singolarmente i militari che

ne fanno parte — cosi le norme generali del 1822 — devono «sti

marsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza, ed a tutte

le ore».

Da qui il razionale fondamento di un complesso di statuizioni, tradizionalmente mantenuto pur negli opportuni aggiornamenti e volto a regolare — in compiuta normativa — le attribuzioni

d'istituto dell'arma quale corpo di polizia civile e militare.

Ne deriva l'indeclinabile radicata esigenza — al di là della de

dizione individuale — di una disponibilità permanente di perso nale in un congruo potenziale: resa essa operativa ed efficiente

mediante presenza continuativa di contingenti di servizio, tratti

dalle leve più giovani. Va ricordato, al proposito, che ancora nel

recente passato restava imposto (d.l. lgt. 18 gennaio 1947 n. 133) un limite numerico nella forza organica globale entro cui i milita ri potevano, secondo il loro grado, essere autorizzati alle nozze.

2.2. - In atto, il legislatore sopperisce agli scopi di evitare di

spersioni logistiche per effetto dell'inserimento nei rispettivi nu

clei familiari dei militari sposati, con la previsione — come

illustrato — di un primo quadriennio, anteriormente al cui com

pimento non è dato contrarre matrimonio ove si intenda conti nuare nell'attività lavorativa prescelta.

Senonché — come nota il giudice a quo — rimane estraneo

al delineato sistema, pur razionale, che il militare obbligato ad

un iniziale (quadriennale) periodo di reperibilità in tempo reale

abbia rivestito — o rivesta — l'uno o l'altro status, essendo en trambi in ogni caso identica fonte di doveri di servizio.

Si palesa, in altri termini, fortemente discriminatorio e irragio nevole, nell'ambito di una medesima categoria, che la posizione di «esperimento» abbia a dilatare i suoi scopi, interni al rappor to, ben al di là della subordinazione militare, col proiettarsi —

per contro — entro la sfera personale di chi siasi risolto a con trarre il vincolo familiare al quale si riconnettono, tra l'altro, valori costituzionalmente protetti.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità

Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-131.

costituzionale dell'art. 1 1. 19 maggio 1976 n. 322 (modifica delle

norme sul matrimonio di alcune categorie di appartenenti ai cor

pi di polizia) nella parte in cui non prevede che i brigadieri, i

vicebrigadieri ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri pos sano contrarre matrimonio al compimento del quarto anno di

servizio nella detta arma comunque espletato.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 2 marzo 1987, n. 65 (Gaz zetta ufficiale, la serie speciale, 18 marzo 1987, n. 12); Pres.

La Pergola, Rei. Greco; Monte dei Paschi di Siena (Avv.

Scognamiglio) c. Marsili e altro; interv. Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato D'Amato). Ord. App. Firenze 18 ottobre 1978

(G.U. n. 325 del 1979).

Lavoro (rapporto) — Trasferimento di dirigente sindacale — Li

miti numerici — Inapplicabilità — Questione inammissibile di

costituzionalità (Cost., art. 41; 1. 20 maggio 1970 n. 300, nor

me sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della liber

tà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme

sul collocamento art. 22, 23).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.

22 l. 20 maggio 1970 n. 300, interpretato nel senso che ai tras

ferimenti dei dirigenti delle r.s.a. ivi previsti non si applicano le limitazioni numeriche di cui al successivo art. 23 in tema

di permessi retribuiti, in riferimento all'art. 41 Cost., per difet to di motivazione sulla rilevanza e cioè per mancanza di ogni accertamento circa il numero dei dirigenti r.a.s. esistenti presso la filiale di appartenenza del trasferito. (1)

II

PRETURA DI TORINO; sentenza 18 giugno 1985; Giud. Cioc

chetti; Soc. Michelin italiana (Avv. Manara) c. F.i.l.c.e.a.

C.g.i.l., F.l.e.r.i.c.a.-C.i.s.l., U.i.l.c.i.d.-U.i.l. (Avv. Formen tini, Poli, Ciani).

Sindacati — Trasferimento di dirigente sindacale — Disciplina — Inosservanza — Comportamento antisindacale — Fattispe cie (L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 22, 28).

Lavoro (rapporto) — Trasferimento di dirigente sindacale — Unità

produttiva — Nozione (L. 20 maggio 1950, n. 300, art. 2)

Integra condotta antisindacale il trasferimento da un'unità pro duttiva ad un 'altra, senza il nulla osta dell'organizzazione sin

dacale di appartenenza, di delegato di reparto, anche se non

goda di permessi retribuiti e pur se la contrattazione collettiva limiti tale tutela ai beneficiari dei permessi stessi. (2)

Costituisce trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra, ai

fini di cui all'art. 22 l. 300/70, lo spostamento di reparto. (3)

(1-3) App. Firenze 18 ottobre 1978 che ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale è riportata in Foro it., 1980, I, 1541. Sul problema alle individuazioni dei limiti numerici dei beneficiari dei permessi cfr., in sen so contrario rispetto alla tesi sostenuta da Pret. Torino 18 giugno 1985 in epigrafe e da App. Firenze cit., Cass. 13 novembre 1984, n. 5735, id., 1985, I, 760, con nota di richiami relativi anche al principio di cui sub 3. Adde, sempre nello stesso senso, Pret. Napoli 5 febbraio 1985, id., Rep. 1985, voce Lavoro (rapporto), n. 1090. Cfr. inoltre per l'unicità della nozione di unità produttiva contenuta nello statuto dei lavoratori, Cass. 18 aprile 1986, n. 2765, id., Mass., 478, e in Notiziario giur. lav., 1986, 411 e 21 febbraio 1986, n. 1064, Foro it., 1986, I, 662, con nota ai richiami.

Sulla tutelabilità ex art. 28 1. 300/70 del trasferimento di r.s.a. e sui suoi limiti, cfr., da ultimo, Cass. 17 febbraio 1987, n. 1713, inedita a

quel che consta. Circa l'applicabilità della tutela dell'art. 22 ai componenti del consiglio

di fabbrica i cui nominativi siano di fatto conosciuti dal datore di lavoro, anche se a lui non siano stati formalmente comunicati, cfr. Pret. Milano 7 aprile 1984, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1082. Per la tutelabilità di coloro che di fatto hanno la responsabilità della conduzione della r.s., cfr. Cass. 17 marzo 1986, n. 1821, id., Mass., 321, e in Giust. civ., 1986, I, 1982, con nota di E. Ricci). Per l'inapplicabilità dell'art. 22 ai dirigen ti sindacali provinciali, cfr. Trib. Milano 17 marzo 1984, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 1079. Hanno altresì' ritenuto necessario il nulla-osta

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