sentenza 5 novembre 1986, n. 229 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 12 novembre 1986, n.53); Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Provveditorato agli studi Catanzaro ed altro c. Anzani eSantoro ed altri (Avv. Pizzuti); Min. pubblica istruzione c. Petruzzo ed altri e Robimarga;interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Imponente). Ord. Cons. Stato, sez. VI, 17dicembre 1982-21 febbraio 1983, n. 92 (G.U. n. 260 del ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1033/1034-1035/1036Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179873 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi debbo
no essere riuniti; che le sanzioni di cui al combinato disposto dei cit. art. 6 e
13 d.p.r. n. 784/76 sono state comprese nella previsione dell'art.
7 d.p.r. 22 dicembre 1980 n. 882; che successivamente alle ordinanze di rimessione è entrata in
vigore la 1. 15 maggio 1986 n. 191, il cui art. 1 ha disposto il
condono delle sanzioni suddette per le infrazioni commesse sino
al 31 dicembre 1985, prevedendone anche l'applicazione ai giudi zi in corso;
che pertanto si rende necessario che i giudici a quibus valutino
se persista la rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti
a loro; visti gli art. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrati
ve per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, or
dina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di I gra do di Gorizia e di Genova perché procedano al riesame della
rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla
stregua del sopravvenuto art. 1 1. 15 maggio 1986 n. 191.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 novembre 1986, n. 229
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 novembre 1986, n. 53); Pres. La Pergola, Rei. Casavola; Provveditorato agli studi
Catanzaro ed altro c. Anzani e Santoro ed altri (Avv. Pizzuti); Min. pubblica istruzione c. Petruzzo ed altri e Robimarga; in
terv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Imponente). Ord.
Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 1982-21 febbraio 1983, n.
92 (G.U. n. 260 del 1983); 29 giugno-4 dicembre 1984, n. 706 (G.U. n. 131 bis del 1985); 6 luglio 1984-14 febbraio 1985, n. 50 (G.U. n. 173 bis del 1985).
Istruzione pubblica — Personale precario docente della scuola
elementare — Immissione in ruolo — Sanatoria con legge suc
cessiva — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.
3, 97; d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, norme sullo stato giuridi co del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola ma
terna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, art. 77; 1. 20 maggio 1982 n. 270, revisione della disciplina del recluta
mento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozio
ne di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e
sistemazione del personale precario esistente, art. 40).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40
l. 20 maggio 1982 n. 270, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 97, 1° comma, Cost., attesa la ratio della norma (sanatoria di situazioni soggettive poste in essere da provvedimenti revo
cati in via di autotutela dalla p.a.), sia perché la disparità di
trattamento non può essere invocata rispetto a situazioni sog
gettive non omogenee sia perché non ricorre alcuna ingiustifi cata e irrazionale sfasatura tra bisogni pubblici e spesa pubblica
quando nell'ambito della stessa amministrazione si verifichi pas
saggio di personale da un ruolo ad un altro. (1)
(1) Le ordinanze di rimessione sono in Foro it., Rep. 1985, voce Istru
zione pubblica, n. 185 e id., 1984, III, 49, con nota di richiami, cui
adde, per qualche riferimento, Corte cost. 18 luglio 1984, n. 210, id.,
1985, I, 1002.
Sulla 1. 270/82 e sulle numerose questioni sorte in sede di sistemazione
del personale precario nella scuola, v. Corte cost. 28 novembre 1986, n. 249 e 24 luglio 1986, n. 209, id., 1987, I, 331, con nota di richiami.
Per la legittimità del provvedimento di negazione del passaggio nei ruoli
della scuola secondaria dei docenti aventi diritto ai sensi dell'art. 77 d.p.r. n. 417/74, in forza della affermata prevalenza dell'esigenza di assicurare
ai docenti immessi in ruolo ex art. 13 1. n. 463/78 una sede definitiva,
e, comunque, dell'indisponibilità dei posti conseguente all'emanazione con
efficacia retroattiva di una legge speciale (1. 9 agosto 1978 n. 463), si
era pronunziata la giurisprudenza intervenuta in materia: v. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 1984, n. 348, id., Rep. 1984, voce cit., n. 185; 9 feb
II Foro Italiano — 1987 — Parte I-68.
Diritto. — 1. - Sono in questione i passaggi degli insegnanti di ruolo della scuola elementare nel ruolo della scuola media di
sposti ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, per l'anno scolastico 1979-80, poi revocati, e quindi, per accoglimen to delle impugnative degli interessati da parte dei T.A.R., conva
lidati, e successivamente per appello dell'amministarzione della
p.i. condotti alla seconda istanza di giudizio del Consiglio di Stato.
Nelle more del giudizio è sopravvenuta la 1. 20 maggio 1982
n. 270, il cui art. 40 dispone: «Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-80, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato
per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al
medesimo art. 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola
media, con la decorrenza prevista dal precedente art. 33, 4° com
ma, nel posto che è stato ad essi attribuito o che hanno occupato
per successivi trasferimenti».
2. - La VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, dinan zi alla eccezione di improcedibilità proposta dai privati contro
l'appello dell'amministrazione della p.i. per sopravvenuta caren
za di interesse di questa a coltivarlo, derivata dall'art. 40 1. 20
maggio 1982 n. 270, che suonerebbe convalida dei provvedimenti di passaggio poi annullati, ritiene che «non si può argomentare
degli effetti di questa norma senza che ne sia previamente verifi
cata la legittimità costituzionale».
In effetti la norma sopravvenuta regola puntualmente la situa
zione venutasi a determinare a seguito dei provvedimenti adottati
dall'amministrazione alla stregua della precedente normativa, e
che è oggetto delle impugnazioni nei giudizi di merito davanti
ai tribunali amministrativi.
Né ha rilievo alcuno la diversa decorrenza giuridica della im
missione nei ruoli della scuola secondaria stabilita dalla legge so
pravvenuta — il 10 settembre 1981 — rispetto ai provvedimenti
originari di passaggio risalenti all'anno scolastico 1979-80, per
argomentare la non influenza della verifica di costituzionalità del
l'art. 40 1. 20 maggio 1982 n. 270, sull'interesse a coltivare l'ap
pello da parte dell'amministrazione contro le sentenze dei T.A.R.
che hanno avuto l'effetto di conservare situazioni temporalmente
anticipate di due anni.
Il giudice amministrativo infatti, sopravvenuta la legge di sana
toria, non può più sindacare l'operato dell'amministrazione in
base alla disciplina vigente all'epoca dei provvedimenti impugna ti. Il ius superveniens vincola il giudice a rendere effettiva la pro
pria ratio che consiste nella specie nell'ovviare alle situazioni di
disagio che si erano determinate per la contraddittorietà dei prov vedimenti amministrativi.
Per evitare un tal vincolo, occorre far cadere la norma soprav venuta facendo rivivere quella precedente, e a tale scopo soccorre
appunto il richiesto giudizio di costituzionalità.
3. - Il Consiglio di Stato prende in considerazione due profili,
rispettivamente riferiti a contrasto con l'art. 3, 1° comma, e l'art.
97, 1° comma, Cost.
braio 1984, n. 57, ibid., n. 179; 2 novembre 1983, n. 770, ibid., n. 122; 9 febbraio 1983, n. 78, id., Rep. 1983, voce cit., n. 226; 11 dicembre
1981, n. 744, id., Rep. 1982, voce cit., n. 220; T.A.R. Calabria 21 marzo
1984, n. 91, id., Rep. 1984, voce cit., n. 191; T.A.R. Piemonte 5 feb braio 1980, n. 59, id., Rep. 1980, voce cit., n. 179; contra, T.A.R. Lazio, sez. III, 9 febbraio 1981, n. 185, id., Rep. 1981, voce cit., n. 133.
In dottrina: Pallucchini, Sistemazione dei docenti «precari» a norma detl'art. 13 l. 9 agosto 1978 n. 463 ed eventuale coordinamento con la
posizione degli aspiranti al passaggio di ruolo secondo quanto previsto dall'art. 77 d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, in Trib. amm. reg., 1981, II, 171.
Secondo cronache del 12 marzo u.s. dal ministero della pubblica istru zione arriva, intanto, una buona notizia per gli aspiranti maestri rimasti
senza cattedra dopo l'ultimo concorso. Il ministro Falcucci, avrebbe, in
fatti, annunciato che, dando esecuzione alle sentenze in materia, sono
stati messi a disposizione altri ottomila posti da destinare al concorso
magistrale effettuato in prima applicazione della 1. 270 del 1982. In base
alle «direttive operative» impartite dal ministero, gli uffici scolastici pro vinciali potranno procedere ad accelerare le relative graduatorie «a scorri
mento» in cui erano stati inseriti i vincitori della prova magistrale rimasti
senza cattedra. Gli uffici dovranno nominare «immediatamente in ruolo
gli insegnanti risultati idonei sulla base e nei limiti della disponibilità di
posti che erano stati riassorbiti». Il comunicato del ministero della pub blica istruzione precisa, inoltre, che la disposizione riguarderà tutti gli interessati; sia coloro che avevano presentato ricorso alla giustizia ammi
nistrativa, sia coloro che non lo avevano fatto.
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1035 PARTE PRIMA 1036
Sotto il primo profilo, della lesione del principio di eguaglian
za, la norma, di cui si chiede a questa corte l'esame di conformi
tà a Costituzione, userebbe «trattamento di privilegio in favore
di alcuni insegnanti solo perché destinatari di provvedimenti ille
gittimi, annullati prima che con la loro esecuzione si consolidas
sero situazioni di fatto meritevoli di qualche tutela.
Cosi come prospettata, la questione non è fondata.
L'art. 40 è una norma di sanatoria di situazioni soggettive po
ste in essere da provvedimenti che successivamente l'amministra
zione in via di autotutela ha revocato. Data codesta peculiare ratio la disparità di trattamento non può essere invocata rispetto a situazioni soggettive non omogenee, quali quelle di estranei alla
aspettativa del ripristino dell'avvenuto passaggio. Che i provvedimenti revocati non avessero consolidato situa
zioni di fatto meritevoli di tutela, perché il loro annullamento
avrebbe data anteriore a quella della loro esecuzione, è conside
razione resa non decisiva dalla circostanza che a seguito di sen
tenze dei T.A.R. di accoglimento delle impugnazioni degli
interessati, costoro hanno assunto servizio nei posti attribuiti con
i provvedimenti originari. A tale situazione di fatto, come real
mente verificatasi, si riferisce esplicitamente l'art. 40: «nel posto
che è stato ad essi attibuito o che hanno occupato per successivi
trasferimenti».
4. - Sotto il secondo profilo, della lesione del principio di buon
andamento dell'amministrazione, disponendosi passaggi di ruolo
oltre la disponibilità dei posti, non si rispetterebbe «l'esigenza
che il numero dei dipendenti di ogni p.a. non ecceda quello che
con la formazione delle piante organiche è ritenuto necessario
e sufficiente, senza di che la relativa spesa pubblica non trova
più la giustificazione nel soddisfacimento di un bisogno pubblico». Anche quanto a siffatto secondo profilo, la questione non è
fondata.
Non sopravviene alcuna ingiustificata e irrazionale sfasatura
tra bisogni pubblici e spesa pubblica quando nell'ambito della
stessa amministrazione si verifichi passaggio di personale da un
ruolo ad un altro. Né nella specie è intervenuto aumento delle
piante organiche né sono stati disposti passaggi eccedenti i posti
in organico, dal momento che i destinatari dei provvedimenti ori
ginari e della sanatoria di cui all'art. 40 hanno occupato cattedre
già esistenti e in attività di funzionamento.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riunite le ordinanze
in epigrafe, dichiara non fondata la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 40 1. 20 maggio 1982 n. 270, in riferimento
agli art. 3, 1° comma, e 97, 1° comma, Cost.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 luglio 1986, n. 191
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1986, n. 35); Pres. Paladin, Rei. La Pergola; Pres. cons, ministri (Avv.
dello Stato Azzariti) c. Regione Trentino-Alto Adige (Avv.
Pannunzio). Conflitto di attribuzioni.
Trentino-Alto Adige — Tassa sulle concessioni non governative — Licenza per agenzie pubbliche e di affari — Imposizione da parte della regione — Incostituzionalità (Cost., art. 116,
117; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, t.u. delle leggi di pubblica
sicurezza, art. 115; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, t.u. delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino
Alto Adige, art. 20, 73, 77; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, di
sciplina delle tasse sulle concessioni governative, tab. all., n.
64; d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686, norme di attuazione dello
statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente
esercizi pubblici e spettacoli pubblici). Trentino-Alto Adige — Tassa sulle concessioni non governative
— Licenza arti tipografiche — Imposizione da parte della re
gione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 116,
117; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, art. Ili; d.p.r. 31 agosto 1972
n. 670, art. 20, 73, 77; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, tab.
all., nn. 62-63; d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 19; 1. 8 gennaio 1979 n. 3, conversione in
Il Foro Italiano — 1987.
legge con modificazioni, del d.l. 10 novembre 1978 n. 702, re
cante disposizioni in materia di finanza locale, art. 8).
Trentino-Alto Adige — Tasse sulle concessioni non governative — Ricorso amministrativo — Decorso del termine dalla pre
sentazione — Silenzio — Accoglimento — Incostituzionalità
(Cost., art. 116, 117; d.p.r. 24 novembre 1971 fi. 1199, sempli
ficazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi,
art. 6; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, art. 11).
È illegittimo, per violazione degli art. 73 e 77 dello statuto spe
ciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 3 della legge della regio
ne, riapprovata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977, nella
parte in cui comprende — ad integrazione della tabella allegata alla l. reg. n. 14 del 1975 — fra le tasse di spettanza regionale,
al n. 67, quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del t.u.
di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari. (1)
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferi
mento agli art. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino
Alto Adige, dell'art. 3 della legge della medesima regione riap
provata il 18 ottobre 1977 nella parte in cui — ad integrazione
della tabella allegata alla l. reg. n. 14 del 1975 — comprende
fra le tasse regionali, al n. 66, quella relativa alla licenza per
l'esercizio delle arti tipografiche, di cui all'art. Ili del t.u. di
pubblica sicurezza. (2) È illegittimo, per violazione dell'art. 73 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige, l'art. 1 della legge della medesima re
gione, riapprovata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977. (3)
(1-2) Nulla in termini sulle questioni specifiche, salvo che per la remota
sentenza della stessa corte 4 luglio 1956, n. 14 (richiamata nella decisione
in epigrafe), Foro it., 1956, I, 1025, avente ad oggetto l'art. 16 del previ
gente statuto della regione Trentino-Alto Adige che riservava ai presiden ti delle giunte provinciali l'esercizio di alcune attribuzioni spettanti all'autorità di p.s.; in nota v. riferimenti sulla necessità di una legge dello
Stato per il decentramento di funzioni di polizia ad organi regionali. Sui limiti della potestà legislativa regionale concorrente, v. Corte cost.
1° agosto 1979 n. 102 (in controversia concernente sempre la regione Trentino-Alto Adige), id., 1979, I, 2525, con nota di richiami, nonché
(per qualche riferimento nel campo della imposizione tributaria, ma in
controversia concernente la regione Sicilia) Corte cost. 27 giugno 1986, n. 155, id., 1986, I, 2682, con nota di richiami.
Sui conflitti di attribuzione fra Stato e regioni v., da ultimo, Corte
cost. 15 novembre 1985, n. 286, ibid., 1800, con nota di Tarchi.
In dottrina: sul nuovo statuto della regione Trentino-Alto Adige, v.
Pizzorusso, Le modificazioni dello statuto per il Trentino Alto-Adige e leggi statali anteriori: termine per ricorrere e «principio di continuità», in Giur. costit., 1974, 535; Trimarchi Banfi, Nuove norme di attuazione
per il Trentino-Alto Adige, in Regioni, 1974, 742; sulle concessioni go vernative regionali, e comunali, v. Glendi, Tassa sulle concessioni regio nali e limiti alla competenza del giudice ordinario, in Dir. e pratica trib.,
1985, II, 1117; De Francesco, Tasse sulle concessioni governative e co
munali, Roma, 1983; Palmerini e Petrachi, Le tasse sulle concessioni
comunali, in Fisco, 1982, 399; S. Gallo, Concessioni comunali (tasse
sulle), voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1980, II; Segato,
Aggiornamenti al codice delle tasse sulle concessioni governative e codice
delle tasse sulle concessioni comunali, Finanze e lavoro, Torino, 1980; Lo Giudice, Natura delle tasse sulle concessioni governative, regionali e comunali, in Comm. trib. centrale, 1980, II, 291; Zoppis, Tributi locali
istituiti dopo la riforma 1971-1973. Le tasse sulle concessioni comunali,
id., 1979, II, 1783; S. Gallo, La legislazione sulle concessioni governati ve dalle origini ad oggi, in Legislazione e giur. trib., 1979, 909.
Sui requisiti per la sussistenza di «agenzia d'affari» ai sensi dell'art.
115 t.u.l.p.s., fra gli scarsi riferimenti giurisprudenziali si segnalano: Cass.
7 dicembre 1976, Bracone, Foro it., Rep. 1977, voce Commercio (disci
plina del), n. 110 (che ritiene sufficiente l'esercizio abituale a scopo di
lucro di attività intermediaria); 5 giugno 1973, Borelli, id., Rep. 1974, voce Esercizi pubblici e agenzie d'affari, nn. 10-12; 1° dicembre 1972,
Grandi, id., Rep. 1973, voce cit., n. 18.
(3) I. - Il principio applicato dalla corte in materia di formazione e
rilievo del silenzio della p.a. è pacificamente riconosciuto in dottrina e
giurisprudenza, accanto alla facoltà di deroga da parte del legislatore sta
tale; per utili riferimenti sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 1986, n. 497, Cons. Stato, 1986, I, 947 (che ribadisce il carattere generale del principio ex art. 6 d.p.r. 1199/71 in relazione ai ricorsi gerarchici
impropri disciplinati dalla legislazione della provincia autonoma di Tren
to) e sez. V 11 febbraio 1985, n. 93, Foro it., Rep. 1985, voce Ricorsi
amministrativi, n. 8 (in relazione alla medesima fattispecie ma per la pro vincia autonoma di Bolzano); sez. IV 23 giugno 1986, n. 424, Cons. Sta
to, 1986, I, 789 (con affermazioni di carattere generale); Cass. 29 novembre
1985, n. 5934, Foro it., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (controver
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