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sentenza 5 novembre 1986, n. 229 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 12 novembre 1986, n. 53);...

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sentenza 5 novembre 1986, n. 229 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 12 novembre 1986, n. 53); Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Provveditorato agli studi Catanzaro ed altro c. Anzani e Santoro ed altri (Avv. Pizzuti); Min. pubblica istruzione c. Petruzzo ed altri e Robimarga; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Imponente). Ord. Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 1982-21 febbraio 1983, n. 92 (G.U. n. 260 del ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1033/1034-1035/1036 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23179873 . Accessed: 28/06/2014 09:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.21 on Sat, 28 Jun 2014 09:31:44 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 5 novembre 1986, n. 229 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 12 novembre 1986, n. 53); Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Provveditorato agli studi Catanzaro ed altro c. Anzani

sentenza 5 novembre 1986, n. 229 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 12 novembre 1986, n.53); Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Provveditorato agli studi Catanzaro ed altro c. Anzani eSantoro ed altri (Avv. Pizzuti); Min. pubblica istruzione c. Petruzzo ed altri e Robimarga;interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Imponente). Ord. Cons. Stato, sez. VI, 17dicembre 1982-21 febbraio 1983, n. 92 (G.U. n. 260 del ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 4 (APRILE 1987), pp. 1033/1034-1035/1036Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179873 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi debbo

no essere riuniti; che le sanzioni di cui al combinato disposto dei cit. art. 6 e

13 d.p.r. n. 784/76 sono state comprese nella previsione dell'art.

7 d.p.r. 22 dicembre 1980 n. 882; che successivamente alle ordinanze di rimessione è entrata in

vigore la 1. 15 maggio 1986 n. 191, il cui art. 1 ha disposto il

condono delle sanzioni suddette per le infrazioni commesse sino

al 31 dicembre 1985, prevedendone anche l'applicazione ai giudi zi in corso;

che pertanto si rende necessario che i giudici a quibus valutino

se persista la rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti

a loro; visti gli art. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrati

ve per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, or

dina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di I gra do di Gorizia e di Genova perché procedano al riesame della

rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla

stregua del sopravvenuto art. 1 1. 15 maggio 1986 n. 191.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 novembre 1986, n. 229

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 novembre 1986, n. 53); Pres. La Pergola, Rei. Casavola; Provveditorato agli studi

Catanzaro ed altro c. Anzani e Santoro ed altri (Avv. Pizzuti); Min. pubblica istruzione c. Petruzzo ed altri e Robimarga; in

terv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Imponente). Ord.

Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 1982-21 febbraio 1983, n.

92 (G.U. n. 260 del 1983); 29 giugno-4 dicembre 1984, n. 706 (G.U. n. 131 bis del 1985); 6 luglio 1984-14 febbraio 1985, n. 50 (G.U. n. 173 bis del 1985).

Istruzione pubblica — Personale precario docente della scuola

elementare — Immissione in ruolo — Sanatoria con legge suc

cessiva — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art.

3, 97; d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, norme sullo stato giuridi co del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola ma

terna, elementare, secondaria e artistica dello Stato, art. 77; 1. 20 maggio 1982 n. 270, revisione della disciplina del recluta

mento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozio

ne di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e

sistemazione del personale precario esistente, art. 40).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40

l. 20 maggio 1982 n. 270, in riferimento agli art. 3, 1° comma, e 97, 1° comma, Cost., attesa la ratio della norma (sanatoria di situazioni soggettive poste in essere da provvedimenti revo

cati in via di autotutela dalla p.a.), sia perché la disparità di

trattamento non può essere invocata rispetto a situazioni sog

gettive non omogenee sia perché non ricorre alcuna ingiustifi cata e irrazionale sfasatura tra bisogni pubblici e spesa pubblica

quando nell'ambito della stessa amministrazione si verifichi pas

saggio di personale da un ruolo ad un altro. (1)

(1) Le ordinanze di rimessione sono in Foro it., Rep. 1985, voce Istru

zione pubblica, n. 185 e id., 1984, III, 49, con nota di richiami, cui

adde, per qualche riferimento, Corte cost. 18 luglio 1984, n. 210, id.,

1985, I, 1002.

Sulla 1. 270/82 e sulle numerose questioni sorte in sede di sistemazione

del personale precario nella scuola, v. Corte cost. 28 novembre 1986, n. 249 e 24 luglio 1986, n. 209, id., 1987, I, 331, con nota di richiami.

Per la legittimità del provvedimento di negazione del passaggio nei ruoli

della scuola secondaria dei docenti aventi diritto ai sensi dell'art. 77 d.p.r. n. 417/74, in forza della affermata prevalenza dell'esigenza di assicurare

ai docenti immessi in ruolo ex art. 13 1. n. 463/78 una sede definitiva,

e, comunque, dell'indisponibilità dei posti conseguente all'emanazione con

efficacia retroattiva di una legge speciale (1. 9 agosto 1978 n. 463), si

era pronunziata la giurisprudenza intervenuta in materia: v. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 1984, n. 348, id., Rep. 1984, voce cit., n. 185; 9 feb

II Foro Italiano — 1987 — Parte I-68.

Diritto. — 1. - Sono in questione i passaggi degli insegnanti di ruolo della scuola elementare nel ruolo della scuola media di

sposti ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 31 maggio 1974, n. 417, per l'anno scolastico 1979-80, poi revocati, e quindi, per accoglimen to delle impugnative degli interessati da parte dei T.A.R., conva

lidati, e successivamente per appello dell'amministarzione della

p.i. condotti alla seconda istanza di giudizio del Consiglio di Stato.

Nelle more del giudizio è sopravvenuta la 1. 20 maggio 1982

n. 270, il cui art. 40 dispone: «Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-80, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 77 d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato

per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al

medesimo art. 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola

media, con la decorrenza prevista dal precedente art. 33, 4° com

ma, nel posto che è stato ad essi attribuito o che hanno occupato

per successivi trasferimenti».

2. - La VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato, dinan zi alla eccezione di improcedibilità proposta dai privati contro

l'appello dell'amministrazione della p.i. per sopravvenuta caren

za di interesse di questa a coltivarlo, derivata dall'art. 40 1. 20

maggio 1982 n. 270, che suonerebbe convalida dei provvedimenti di passaggio poi annullati, ritiene che «non si può argomentare

degli effetti di questa norma senza che ne sia previamente verifi

cata la legittimità costituzionale».

In effetti la norma sopravvenuta regola puntualmente la situa

zione venutasi a determinare a seguito dei provvedimenti adottati

dall'amministrazione alla stregua della precedente normativa, e

che è oggetto delle impugnazioni nei giudizi di merito davanti

ai tribunali amministrativi.

Né ha rilievo alcuno la diversa decorrenza giuridica della im

missione nei ruoli della scuola secondaria stabilita dalla legge so

pravvenuta — il 10 settembre 1981 — rispetto ai provvedimenti

originari di passaggio risalenti all'anno scolastico 1979-80, per

argomentare la non influenza della verifica di costituzionalità del

l'art. 40 1. 20 maggio 1982 n. 270, sull'interesse a coltivare l'ap

pello da parte dell'amministrazione contro le sentenze dei T.A.R.

che hanno avuto l'effetto di conservare situazioni temporalmente

anticipate di due anni.

Il giudice amministrativo infatti, sopravvenuta la legge di sana

toria, non può più sindacare l'operato dell'amministrazione in

base alla disciplina vigente all'epoca dei provvedimenti impugna ti. Il ius superveniens vincola il giudice a rendere effettiva la pro

pria ratio che consiste nella specie nell'ovviare alle situazioni di

disagio che si erano determinate per la contraddittorietà dei prov vedimenti amministrativi.

Per evitare un tal vincolo, occorre far cadere la norma soprav venuta facendo rivivere quella precedente, e a tale scopo soccorre

appunto il richiesto giudizio di costituzionalità.

3. - Il Consiglio di Stato prende in considerazione due profili,

rispettivamente riferiti a contrasto con l'art. 3, 1° comma, e l'art.

97, 1° comma, Cost.

braio 1984, n. 57, ibid., n. 179; 2 novembre 1983, n. 770, ibid., n. 122; 9 febbraio 1983, n. 78, id., Rep. 1983, voce cit., n. 226; 11 dicembre

1981, n. 744, id., Rep. 1982, voce cit., n. 220; T.A.R. Calabria 21 marzo

1984, n. 91, id., Rep. 1984, voce cit., n. 191; T.A.R. Piemonte 5 feb braio 1980, n. 59, id., Rep. 1980, voce cit., n. 179; contra, T.A.R. Lazio, sez. III, 9 febbraio 1981, n. 185, id., Rep. 1981, voce cit., n. 133.

In dottrina: Pallucchini, Sistemazione dei docenti «precari» a norma detl'art. 13 l. 9 agosto 1978 n. 463 ed eventuale coordinamento con la

posizione degli aspiranti al passaggio di ruolo secondo quanto previsto dall'art. 77 d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417, in Trib. amm. reg., 1981, II, 171.

Secondo cronache del 12 marzo u.s. dal ministero della pubblica istru zione arriva, intanto, una buona notizia per gli aspiranti maestri rimasti

senza cattedra dopo l'ultimo concorso. Il ministro Falcucci, avrebbe, in

fatti, annunciato che, dando esecuzione alle sentenze in materia, sono

stati messi a disposizione altri ottomila posti da destinare al concorso

magistrale effettuato in prima applicazione della 1. 270 del 1982. In base

alle «direttive operative» impartite dal ministero, gli uffici scolastici pro vinciali potranno procedere ad accelerare le relative graduatorie «a scorri

mento» in cui erano stati inseriti i vincitori della prova magistrale rimasti

senza cattedra. Gli uffici dovranno nominare «immediatamente in ruolo

gli insegnanti risultati idonei sulla base e nei limiti della disponibilità di

posti che erano stati riassorbiti». Il comunicato del ministero della pub blica istruzione precisa, inoltre, che la disposizione riguarderà tutti gli interessati; sia coloro che avevano presentato ricorso alla giustizia ammi

nistrativa, sia coloro che non lo avevano fatto.

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Page 3: sentenza 5 novembre 1986, n. 229 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 12 novembre 1986, n. 53); Pres. La Pergola, Rel. Casavola; Provveditorato agli studi Catanzaro ed altro c. Anzani

1035 PARTE PRIMA 1036

Sotto il primo profilo, della lesione del principio di eguaglian

za, la norma, di cui si chiede a questa corte l'esame di conformi

tà a Costituzione, userebbe «trattamento di privilegio in favore

di alcuni insegnanti solo perché destinatari di provvedimenti ille

gittimi, annullati prima che con la loro esecuzione si consolidas

sero situazioni di fatto meritevoli di qualche tutela.

Cosi come prospettata, la questione non è fondata.

L'art. 40 è una norma di sanatoria di situazioni soggettive po

ste in essere da provvedimenti che successivamente l'amministra

zione in via di autotutela ha revocato. Data codesta peculiare ratio la disparità di trattamento non può essere invocata rispetto a situazioni soggettive non omogenee, quali quelle di estranei alla

aspettativa del ripristino dell'avvenuto passaggio. Che i provvedimenti revocati non avessero consolidato situa

zioni di fatto meritevoli di tutela, perché il loro annullamento

avrebbe data anteriore a quella della loro esecuzione, è conside

razione resa non decisiva dalla circostanza che a seguito di sen

tenze dei T.A.R. di accoglimento delle impugnazioni degli

interessati, costoro hanno assunto servizio nei posti attribuiti con

i provvedimenti originari. A tale situazione di fatto, come real

mente verificatasi, si riferisce esplicitamente l'art. 40: «nel posto

che è stato ad essi attibuito o che hanno occupato per successivi

trasferimenti».

4. - Sotto il secondo profilo, della lesione del principio di buon

andamento dell'amministrazione, disponendosi passaggi di ruolo

oltre la disponibilità dei posti, non si rispetterebbe «l'esigenza

che il numero dei dipendenti di ogni p.a. non ecceda quello che

con la formazione delle piante organiche è ritenuto necessario

e sufficiente, senza di che la relativa spesa pubblica non trova

più la giustificazione nel soddisfacimento di un bisogno pubblico». Anche quanto a siffatto secondo profilo, la questione non è

fondata.

Non sopravviene alcuna ingiustificata e irrazionale sfasatura

tra bisogni pubblici e spesa pubblica quando nell'ambito della

stessa amministrazione si verifichi passaggio di personale da un

ruolo ad un altro. Né nella specie è intervenuto aumento delle

piante organiche né sono stati disposti passaggi eccedenti i posti

in organico, dal momento che i destinatari dei provvedimenti ori

ginari e della sanatoria di cui all'art. 40 hanno occupato cattedre

già esistenti e in attività di funzionamento.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riunite le ordinanze

in epigrafe, dichiara non fondata la questione di legittimità costi

tuzionale dell'art. 40 1. 20 maggio 1982 n. 270, in riferimento

agli art. 3, 1° comma, e 97, 1° comma, Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 14 luglio 1986, n. 191

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 luglio 1986, n. 35); Pres. Paladin, Rei. La Pergola; Pres. cons, ministri (Avv.

dello Stato Azzariti) c. Regione Trentino-Alto Adige (Avv.

Pannunzio). Conflitto di attribuzioni.

Trentino-Alto Adige — Tassa sulle concessioni non governative — Licenza per agenzie pubbliche e di affari — Imposizione da parte della regione — Incostituzionalità (Cost., art. 116,

117; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, t.u. delle leggi di pubblica

sicurezza, art. 115; d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, t.u. delle leggi

costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino

Alto Adige, art. 20, 73, 77; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, di

sciplina delle tasse sulle concessioni governative, tab. all., n.

64; d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686, norme di attuazione dello

statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente

esercizi pubblici e spettacoli pubblici). Trentino-Alto Adige — Tassa sulle concessioni non governative

— Licenza arti tipografiche — Imposizione da parte della re

gione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 116,

117; r.d. 18 giugno 1931 n. 773, art. Ili; d.p.r. 31 agosto 1972

n. 670, art. 20, 73, 77; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, tab.

all., nn. 62-63; d.p.r. 1° novembre 1973 n. 686; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n. 382, art. 19; 1. 8 gennaio 1979 n. 3, conversione in

Il Foro Italiano — 1987.

legge con modificazioni, del d.l. 10 novembre 1978 n. 702, re

cante disposizioni in materia di finanza locale, art. 8).

Trentino-Alto Adige — Tasse sulle concessioni non governative — Ricorso amministrativo — Decorso del termine dalla pre

sentazione — Silenzio — Accoglimento — Incostituzionalità

(Cost., art. 116, 117; d.p.r. 24 novembre 1971 fi. 1199, sempli

ficazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi,

art. 6; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641, art. 11).

È illegittimo, per violazione degli art. 73 e 77 dello statuto spe

ciale per il Trentino-Alto Adige, l'art. 3 della legge della regio

ne, riapprovata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977, nella

parte in cui comprende — ad integrazione della tabella allegata alla l. reg. n. 14 del 1975 — fra le tasse di spettanza regionale,

al n. 67, quella per la licenza prescritta dall'art. 115 del t.u.

di pubblica sicurezza per aprire o condurre agenzie di affari. (1)

È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferi

mento agli art. 73 e 77 dello statuto speciale per il Trentino

Alto Adige, dell'art. 3 della legge della medesima regione riap

provata il 18 ottobre 1977 nella parte in cui — ad integrazione

della tabella allegata alla l. reg. n. 14 del 1975 — comprende

fra le tasse regionali, al n. 66, quella relativa alla licenza per

l'esercizio delle arti tipografiche, di cui all'art. Ili del t.u. di

pubblica sicurezza. (2) È illegittimo, per violazione dell'art. 73 dello statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, l'art. 1 della legge della medesima re

gione, riapprovata dal consiglio regionale il 18 ottobre 1977. (3)

(1-2) Nulla in termini sulle questioni specifiche, salvo che per la remota

sentenza della stessa corte 4 luglio 1956, n. 14 (richiamata nella decisione

in epigrafe), Foro it., 1956, I, 1025, avente ad oggetto l'art. 16 del previ

gente statuto della regione Trentino-Alto Adige che riservava ai presiden ti delle giunte provinciali l'esercizio di alcune attribuzioni spettanti all'autorità di p.s.; in nota v. riferimenti sulla necessità di una legge dello

Stato per il decentramento di funzioni di polizia ad organi regionali. Sui limiti della potestà legislativa regionale concorrente, v. Corte cost.

1° agosto 1979 n. 102 (in controversia concernente sempre la regione Trentino-Alto Adige), id., 1979, I, 2525, con nota di richiami, nonché

(per qualche riferimento nel campo della imposizione tributaria, ma in

controversia concernente la regione Sicilia) Corte cost. 27 giugno 1986, n. 155, id., 1986, I, 2682, con nota di richiami.

Sui conflitti di attribuzione fra Stato e regioni v., da ultimo, Corte

cost. 15 novembre 1985, n. 286, ibid., 1800, con nota di Tarchi.

In dottrina: sul nuovo statuto della regione Trentino-Alto Adige, v.

Pizzorusso, Le modificazioni dello statuto per il Trentino Alto-Adige e leggi statali anteriori: termine per ricorrere e «principio di continuità», in Giur. costit., 1974, 535; Trimarchi Banfi, Nuove norme di attuazione

per il Trentino-Alto Adige, in Regioni, 1974, 742; sulle concessioni go vernative regionali, e comunali, v. Glendi, Tassa sulle concessioni regio nali e limiti alla competenza del giudice ordinario, in Dir. e pratica trib.,

1985, II, 1117; De Francesco, Tasse sulle concessioni governative e co

munali, Roma, 1983; Palmerini e Petrachi, Le tasse sulle concessioni

comunali, in Fisco, 1982, 399; S. Gallo, Concessioni comunali (tasse

sulle), voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1980, II; Segato,

Aggiornamenti al codice delle tasse sulle concessioni governative e codice

delle tasse sulle concessioni comunali, Finanze e lavoro, Torino, 1980; Lo Giudice, Natura delle tasse sulle concessioni governative, regionali e comunali, in Comm. trib. centrale, 1980, II, 291; Zoppis, Tributi locali

istituiti dopo la riforma 1971-1973. Le tasse sulle concessioni comunali,

id., 1979, II, 1783; S. Gallo, La legislazione sulle concessioni governati ve dalle origini ad oggi, in Legislazione e giur. trib., 1979, 909.

Sui requisiti per la sussistenza di «agenzia d'affari» ai sensi dell'art.

115 t.u.l.p.s., fra gli scarsi riferimenti giurisprudenziali si segnalano: Cass.

7 dicembre 1976, Bracone, Foro it., Rep. 1977, voce Commercio (disci

plina del), n. 110 (che ritiene sufficiente l'esercizio abituale a scopo di

lucro di attività intermediaria); 5 giugno 1973, Borelli, id., Rep. 1974, voce Esercizi pubblici e agenzie d'affari, nn. 10-12; 1° dicembre 1972,

Grandi, id., Rep. 1973, voce cit., n. 18.

(3) I. - Il principio applicato dalla corte in materia di formazione e

rilievo del silenzio della p.a. è pacificamente riconosciuto in dottrina e

giurisprudenza, accanto alla facoltà di deroga da parte del legislatore sta

tale; per utili riferimenti sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 1986, n. 497, Cons. Stato, 1986, I, 947 (che ribadisce il carattere generale del principio ex art. 6 d.p.r. 1199/71 in relazione ai ricorsi gerarchici

impropri disciplinati dalla legislazione della provincia autonoma di Tren

to) e sez. V 11 febbraio 1985, n. 93, Foro it., Rep. 1985, voce Ricorsi

amministrativi, n. 8 (in relazione alla medesima fattispecie ma per la pro vincia autonoma di Bolzano); sez. IV 23 giugno 1986, n. 424, Cons. Sta

to, 1986, I, 789 (con affermazioni di carattere generale); Cass. 29 novembre

1985, n. 5934, Foro it., Rep. 1985, voce Lavoro e previdenza (controver

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