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sentenza 5 ottobre 2001, n. 333 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 ottobre 2001, n. 39);...

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sentenza 5 ottobre 2001, n. 333 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 ottobre 2001, n. 39); Pres. Ruperto, Est. Marini; Bouf Tah c. Banchi (Avv. Morbidelli, Scripelliti); Correale c. Sellitto; interv. Pres. cons. ministri, Confedilizia. Ord. Trib. Firenze 13 gennaio 2000 e Trib. Nocera Inferiore 6 giugno 2000 (G.U., 1 a s.s., nn. 38 e 48 del 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 11 (NOVEMBRE 2001), pp. 3017/3018-3019/3020 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197605 . Accessed: 25/06/2014 00:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.210 on Wed, 25 Jun 2014 00:32:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 5 ottobre 2001, n. 333 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 ottobre 2001, n. 39); Pres. Ruperto, Est. Marini; Bouf Tah c. Banchi (Avv. Morbidelli, Scripelliti); Correale

sentenza 5 ottobre 2001, n. 333 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 ottobre 2001, n. 39);Pres. Ruperto, Est. Marini; Bouf Tah c. Banchi (Avv. Morbidelli, Scripelliti); Correale c.Sellitto; interv. Pres. cons. ministri, Confedilizia. Ord. Trib. Firenze 13 gennaio 2000 e Trib.Nocera Inferiore 6 giugno 2000 (G.U., 1 a s.s., nn. 38 e 48 del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 11 (NOVEMBRE 2001), pp. 3017/3018-3019/3020Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197605 .

Accessed: 25/06/2014 00:32

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3017 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 3018

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 ottobre 2001, n.

333 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 ottobre 2001, n.

39); Pres. Ruperto, Est. Marini; Bouf Tah c. Banchi (Avv.

Morbidelli, Scripelliti); Correale c. Sellino; interv. Pres.

cons, ministri, Confedilizia. Ord. Trib. Firenze 13 gennaio 2000 e Trib. Nocera Inferiore 6 giugno 2000 (G.U., la s.s., nn. 38 e 48 del 2000).

CORTE COSTITUZIONALE;

Corte costituzionale — Giudizio in via incidentale — Inter vento di terzi — Inammissibilità — Fattispecie (L. 11 mar zo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul funzionamento

della Corte costituzionale, art. 25). Locazione — Immobili adibiti ad abitazione — Esecuzione

per rilascio — Adempimento degli oneri fiscali riguardan ti l'immobile — Onere probatorio dell'esecutante — In

costituzionalità (Cost., art. 24; 1. 9 dicembre 1998 n. 431, di

sciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, art. 7).

Locazione — Immobili adibiti ad abitazione — Esecuzione per rilascio — Adempimento degli oneri fiscali riguardan ti l'immobile — Onere probatorio dell'esecutante —

Questione inammissibile di costituzionalità (Cost., art. 3,

24; 1. 9 dicembre 1998 n. 431, art. 7).

Nel giudizio costituzionale sulle leggi attivato in. via incidentale

è inammissibile l'intervento di soggetti che non rivestono la

qualità di parte nel giudizio a quo e sono portatori di un inte

resse di mero fatto alla decisione della questione di costitu

zionalità (nella specie, è stato dichiarato inammissibile l'in

tervento della confederazione italiana della proprietà edili

v zia). (1) E incostituzionale l'art. 7 l. 9 dicembre 1998 n. 431, che pone

quale «condizione per la messa in esecuzione del provvedi mento di rilascio dell'immobile locato», adibito ad uso abi

tativo, «la dimostrazione che il contratto di locazione è stato

registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'ap

plicazione dell'lei e che il reddito derivante dall'immobile

medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle

imposte sui redditi», stabilendo che a tal fine devono essere

indicati nel precetto «gli estremi di registrazione del con

tratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'u

nità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini del

l'applicazione dell'lei, gli estremi dell'ultima dichiarazione

dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è

stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versa

mento dell'lei relative all'anno precedente a quello di com

petenza». (2) E inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, non

avendo il giudice a quo indicato i motivi sui quali l'opposi zione a precetto si fonda, né chiarito se il precetto riguardi il

rilascio di un immobile adibito ad uso abitativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. 9 dicembre 1998 n.

431, che pone quale «condizione per la messa in esecuzione

del provvedimento di rilascio dell'immobile locato», adibito

ad uso abitativo, la dimostrazione da parte del locatore della

regolarità della propria posizione fiscale riguardo al paga mento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, del

fici gravante sull'immobile e dell'imposta sui redditi relati

va ai canoni, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (3)

(1) In senso analogo, da ultimo, Corte cost., ord 20 febbraio 2001, senza numero, allegata alla sentenza 11 giugno 2001. n. 189, Foro it., 2001, I, 2122, con nota di richiami, nonché 22 maggio 2001, senza nu

mero, allegata alla sentenza 25 luglio 2001, n. 291, ibid.. 2723. Con

specifico riferimento ad altri casi in cui è stato ritenuto inammissibile

l'intervento della Confedilizia in giudizi incidentali di legittimità co

stituzionale di norme in materia di locazioni urbane, v. Corte cost., ord.

8 giugno 1994, n. 226, id.. 1994,1, 2332 (che ha ritenuto inammissibile

l'intervento, in quanto svolto innanzi al giudice a quo dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione e mancando la prova della sussistenza di

un interesse proprio e diretto della predetta associazione a stare nel

giudizio incidentale di costituzionalità), e 21 luglio 1993, n. 323, id., 1993, I, 2761, con nota di D. Piombo (che ha. invece, preliminarmente rilevato l'irricevibilità dell'atto di intervento, in quanto depositato oltre

il termine previsto dall'art. 25 1. 87/53 e dall'art. 3 delle norme inte

grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).

(2-3) L'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, che ha

portato alla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 1.

Il Foro Italiano — 2001 — Parte I-55.

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Firenze ed il Tribunale di No

cera Inferiore dubitano, con riferimento l'uno al solo art. 24, 1°

comma, Cost., l'altro agli art. 3 e 24 Cost., della legittimità co

stituzionale dell'art. 7 1. 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abita

tivo), che pone quale condizione per la messa in esecuzione del

provvedimento di rilascio dell'immobile locato, adibito ad uso

abitativo, la dimostrazione, da parte del locatore, della regolarità della propria posizione fiscale quanto al pagamento dell'impo

431/98, per violazione dell'art. 24, 1° comma, Cost., può leggersi (con indicazione della data 17 gennaio 2000, di deposito in cancelleria) in

Foro it., 2000,1, 1729, con nota di richiami (nonché in Arch, locazioni, 2000, 27, con nota di N. Scripelliti). Dubbi sulla legittimità costituzio nale della norma erano stati espressi anche dalla dottrina: v., in parti colare, G. Scarselli, La recente riforma delle locazioni, l'adempi mento dei doveri fiscali e l'esercizio dei diritti civili, in Foro it.. 1999, V, 151; nonché D. Piombo, La nuova disciplina dell'esecuzione del ri lascio dell'immobile locato, in AA.VV., Le locazioni ad uso di abita

zione a cura di V. Cuffaro, Torino, 2000, 300 ss. Più in generale, sulla costituzionalità delle norme che condizionano l'esercizio del diritto di

agire e difendersi in giudizio all'assolvimento di oneri fiscali, v. G.

Scarselli, in nota a Corte cost., ord. 20 luglio 2000, n. 316, Foro it., 2001,1,1805.

11 giudice delle leggi, muovendo dalla considerazione che, ai fini della valutazione «della compatibilità tra il principio costituzionale che

garantisce a tutti la tutela giurisdizionale, anche nella fase esecutiva, dei propri diritti e le norme che impongono determinati oneri a chi

quella tutela richieda», occorre «distinguere fra oneri imposti allo sco

po di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri tendenti, invece, al soddisfaci mento di interessi del tutto estranei alle finalità processuali», traducen dosi solo in questi ultimi in una preclusione o in un ostacolo all'espe rimento della tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 Cost,

(come, del resto, già sottolineato in altre occasioni: v. Corte cost. 3 lu

glio 1963, n. 113, id., 1963, I. 1814, e le precedenti pronunzie ivi ri chiamate in motivazione), osserva che l'onere imposto al locatore dal l'art. 7 1. 431/98 appartiene senza dubbio a questa seconda categoria, essendo imposto «esclusivamente a fini di controllo fiscale» e, quindi, «privo di qualsivoglia connessione con il processo esecutivo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare».

La corte non manca di rilevare, inoltre, la «singolare dissonanza»

(già segnalata in dottrina: cfr. G. Scarselli, La recente riforma delle

locazioni, cit.) della norma impugnata con la tendenza della legislazio ne vigente ad eliminare «ogni impedimento fiscale al diritto dei cittadi ni di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legitti mi» (art. 7, 1° comma, n. 7, I. 825/71), che ha trovato concreta espres sione, tra l'altro, nell'abrogazione delle norme che vietavano la produ zione in giudizio di atti e documenti fiscalmente irregolari.

Per quanto concerne l'ambito di operatività della norma impugnata, i

giudici della Consulta, nel delibare la rilevanza nei giudizi a quibus della questione di costituzionalità sottoposta al loro esame, mostrano di condividere l'orientamento (assolutamente dominante) secondo cui la

disciplina dell'art. 7 1. 431/98, se per un verso riguarda soltanto gli immobili ad uso abitativo, trova, per altro verso, applicazione anche

qualora il titolo esecutivo sia costituito da un provvedimento di sfratto

per morosità. L'odierna pronunzia d'incostituzionalità, in ragione della sua effica

cia (ex art. 136 Cost, e 30, 3° comma, 1. 87/53), determina, comunque, il superamento dei numerosi problemi interpretativi posti dall'art. 7 1. 431/98, privando altresì di concreto significato le disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 1 d.l. 32/00 (convertito, con modifiche, dalla 1.

97/00), con le quali il legislatore aveva tentato — con una norma asse ritamente interpretativa — di risolvere alcuni di tali problemi. Riguardo ad essi, oltre alle pronunzie richiamate in nota all'ord. 17 gennaio 2000 di Trib. Firenze, cit., e a Trib. Monza, ord. 22 settembre 1999, e Pret.

Monza, ord. 2 giugno 1999, id., 2000. I, 290, con nota di richiami, v., da ultimo, Trib. Bergamo, ord. 8 giugno 2000, id., Rep. 2000, voce Lo

cazione, n. 384; Trib. Alessandria, ord. 11 marzo 2000, ibid., nn. 385, 391, e Trib. Padova 14 gennaio 2000, ibid., n. 392 (in ordine al rimedio

utilizzabile dal conduttore esecutato — se l'opposizione all'esecuzione, ex art. 615, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. —

nel caso in cui l'atto di precetto notificatogli fosse privo delle indica

zioni prescritte dall'art. 7 1. 431/98); Trib. Bologna, ord. 10 aprile 2000, ibid., n. 388 (sulle modalità della dichiarazione del locatore atti

nente agli adempimenti fiscali indicati dalla norma); Trib. Reggio Ca

labria, ord. 6 luglio 2000, ibid., voce Esecuzione per consegna, n. 7

(circa gli estremi di registrazione del contratto da indicare nell'atto di

precetto); Trib. Busto Arsizio-Gallarate, ord. 27 gennaio 2000, ibid., voce Locazione, n. 389 (e Rass. locazioni, 2000, 330, con nota di A.

Mazzeo, sull'applicabilità della disciplina dell'art. 7 1. 431/98 con rife

rimento all'autorimessa annessa ad immobile ad uso abitativo, in caso

di unico provvedimento di rilascio, e sull'individuazione dell'«ultima

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PARTE PRIMA 3020

sta di registro sul contratto di locazione, dell'lei gravante sul

l'immobile e dell'imposta sui redditi relativa ai canoni.

I due giudizi, avendo sostanzialmente ad oggetto la medesima

questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi.

2. - Va anzitutto dichiarata l'inammissibilità dell'intervento

spiegato, nel giudizio promosso dal Tribunale di Firenze, dalla

Confederazione italiana della proprietà di Roma-Confedilizia.

L'ente intervenuto, che non riveste la qualità di parte nel giudi zio a quo, vanta, infatti, un interesse di mero fatto alla decisione

della questione di costituzionalità, mentre, secondo la giurispru denza di questa corte, che va qui ribadita, l'intervento deve ba

sarsi su una situazione individualizzata, riconoscibile solo

quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad

incidere direttamente su una posizione giuridica propria della

parte intervenuta (cfr., fra le ultime, ordinanze n. 456 del 2000 e

n. 129 del 1998, Foro it., Rep. 1998, voce Avvocato, n. 232). 3. - La questione sollevata dal Tribunale di Nocera Inferiore è

inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

II rimettente, infatti, pur affermando che il giudizio di oppo sizione a precetto, pendente dinanzi a lui, non può essere defi

nito senza l'applicazione della norma denunciata, nulla dice cir

ca i motivi sui quali l'opposizione a precetto si fonda e nemme

no chiarisce se il precetto riguardi il rilascio di un immobile

adibito ad uso abitativo, venendo in tal modo a precludere la ne

cessaria verifica riguardo all'avvenuto apprezzamento, da parte dello stesso giudice, della rilevanza della questione.

4. - Passando all'esame del profilo di merito, deve affermarsi

la fondatezza della questione sollevata dal Tribunale di Firenze.

5. - Il problema della compatibilità tra il principio costituzio

nale che garantisce a tutti la tutela giurisdizionale, anche nella

fase esecutiva, dei propri diritti e le norme che impongono de

terminati oneri a chi quella tutela richieda non è nuovo nella

giurisprudenza di questa corte ed è stato risolto, pur se con

qualche incertezza, nel senso di distinguere fra oneri imposti allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione ed alle sue esigenze ed oneri ten

denti, invece, al soddisfacimento di interessi del tutto estranei

alle finalità processuali. Mentre i primi, si è detto, sono consentiti in quanto strumento

di quella stessa tutela giurisdizionale che si tratta di garantire, i

secondi si traducono in una preclusione o in un ostacolo al

l'esperimento della tutela giurisdizionale e comportano, perciò, la violazione dell'art. 24 Cost, (sentenza n. 113 del 1963, id.,

1963, I, 1814). Quel che si tratta allora di stabilire, ai fini della soluzione del presente dubbio di costituzionalità, è l'apparte nenza dell'onere imposto al locatore, a pena d'improcedibilità dell'azione esecutiva, all'una o all'altra delle categorie prece

dichiarazione dei redditi» i cui estremi vanno indicati nel precetto); Trib. Roma, old. 5 maggio 2000, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 387

(nel senso del valore di «prova legale» della dichiarazione resa dal lo

catore ai sensi degli art. 7 1. 431/98 e 1, 3° comma, d.l. 32/00, con con

seguente esclusione del potere del giudice dell'esecuzione di verificar

ne la veridicità o di sindacare la regolarità — o l'omissione — degli

adempimenti fiscali cui in essa si fa riferimento); Trib. Pistoia Monsummano Terme, ord. 6 giugno 2000, Arch, locazioni, 2001, 271, e

Trib. Siracusa-Augusta 23 ottobre 2000, giud. G. Marino, Lisitano c.

Lisitano, inedita (entrambe nel senso dell'applicabilità della disciplina in discorso anche nel caso di esecuzione di un provvedimento di sfratto

per morosità, nonché — la seconda — indipendentemente dalla ubica zione dell'immobile locato in uno dei comuni «ad alta densità abitati

va» cui fa, invece, riferimento l'art. 6 I. 431/98), e Trib. Firenze, ord.

23 novembre 2000, ibid., 451 (che ha ritenuto inapplicabile la sanzione

dell'improcedibilità del provvedimento di rilascio, ex art. 7 1. 431/98, nei confronti di chi abbia acquistato l'immobile dopo la cessazione del

contratto di locazione). V. inoltre, in dottrina, P. Scalettaris, Prime

considerazioni sul d.l. 25 febbraio 2000 n. 32, convertito dalla I. 20

aprile 2000 n. 97, id., 2000, 377, e P. Castellazzi, Precetto carente

delle indicazioni fiscali, soggetto abilitato ad opporsi e tipo di opposi zione, id., 2001, 373.

Per altre pronunzie della Corte costituzionale relative alla disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo prevista dalla 1. 431/98 e successive modifiche, v. Corte

cost. 9 novembre 2000, n. 482, Foro it.. 2001, I. 417, con nota di ri

chiami (in tema di forfetizzazione del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato, ex art. 6, 6° comma, 1. cit.); nonché ord. 8 giugno 2001, n. 183, che sarà riportata in un prossimo fascicolo (in tema di dif

ferimento della data di esecuzione del rilascio ai sensi del 5° comma

dello stesso art. 6). [D. Piombo]

Il Foro Italiano — 2001.

dentemente individuate. Ed è indubbio che l'onere suddetto,

avendo ad oggetto la dimostrazione da parte del locatore di aver

assolto taluni obblighi fiscali (e precisamente: la registrazione del contratto di locazione dell'immobile, la denuncia dell'im

mobile locato ai fini dell'applicazione dell'Ici ed il pagamento della relativa imposta nell'anno precedente, la dichiarazione del

reddito dell'immobile locato ai fini dell'imposta sui redditi), sia

imposto esclusivamente a fini di controllo fiscale e risulti, per

tanto, privo di qualsivoglia connessione con il processo esecuti

vo e con gli interessi che lo stesso è diretto a realizzare.

Sotto tale aspetto, occorre, infatti, rilevare che, mentre l'Ici è

un'imposta di carattere reale posta a carico di un soggetto — il

proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento —

non sempre coincidente con il locatore esecutante, il quale agi sce a tutela di un diritto di natura obbligatoria derivante dal

contratto di locazione, l'imposta sui redditi si riferisce ad un di

ritto — quello relativo alla percezione dei canoni — che, seppur derivante dal medesimo contratto di locazione, è tuttavia ben di

stinto dal diritto alla restituzione dell'immobile locato, azionato

nell'esecuzione per rilascio, ed infine, la stessa registrazione del

contratto di locazione rappresenta un adempimento di carattere

fiscale del tutto estraneo alle esigenze di un processo diretto a

porre in esecuzione un titolo giudiziale. 6. - È del resto significativo che la norma impugnata si ponga

in singolare dissonanza con la tendenza, presente in tutta la le

gislazione vigente, diretta ad eliminare, come recita l'art. 7, n.

7, 1. 9 ottobre 1971 n. 825 (delega legislativa al governo della

repubblica per la riforma tributaria), «ogni impedimento fiscale

al diritto dei cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi». Possono in proposito richiamarsi

come espressive di tale tendenza — dai commentatori ritenuta

ispirata al principio di cui all'art. 24 Cost. — le disposizioni relative tanto alla normativa di bollo che a quella di registro che

hanno abrogato tutte le precedenti norme preclusive alla produ zione in giudizio di atti e documenti fiscalmente irregolari.

E, nello stesso indirizzo, si inserisce la disciplina dettata dal

vigente t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta sulle suc

cessioni e donazioni là dove non estende a giudici ed arbitri il

divieto di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di

morte, in difetto di prova dell'avvenuta dichiarazione della suc

cessione, ma pone soltanto l'obbligo di comunicare all'ufficio

del registro competente le notizie, relative a trasferimenti per causa di morte, apprese in base agli atti del processo.

7. - Conclusivamente, va affermato che l'impedimento di ca

rattere fiscale alla tutela giurisdizionale dei diritti, introdotto

dalla norma denunciata, si pone in contrasto con l'art. 24, 1°

comma, Cost, e comporta la declaratoria d'illegittimità costitu

zionale della norma stessa.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 1. 9 dicem

bre 1998 n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 7 1. 9 dicembre 1998 n. 431 (disciplina delle lo

cazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo),

sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di

Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

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