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sentenza 5 ottobre 2006; Giud. Lamorgese; Soc. Globe business development & services e Soc. Centri...

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sentenza 5 ottobre 2006; Giud. Lamorgese; Soc. Globe business development &services e Soc. Centri d'eccellenza sanitari europei (Avv. Pieretti) c. Camera della Repubblica di San Marino (Avv. d'Ippolito, Santini, Daniele, Rossi) Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3253/3254-3257/3258 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201233 . Accessed: 28/06/2014 12:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.154 on Sat, 28 Jun 2014 12:41:39 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 5 ottobre 2006; Giud. Lamorgese; Soc. Globe business development &services e Soc.Centri d'eccellenza sanitari europei (Avv. Pieretti) c. Camera della Repubblica di San Marino(Avv. d'Ippolito, Santini, Daniele, Rossi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3253/3254-3257/3258Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201233 .

Accessed: 28/06/2014 12:41

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

vigore la legge sull'affido condiviso» e «non sussiste motivo al

cuno che consigli di escludere un affidamento congiunto». Stando così le cose, è del tutto evidente che la domanda di

C.A., non evidenziando alcun problema in merito all'esecuzione

dei «provvedimenti in vigore» ed essendo finalizzata ad una

modifica degli stessi fondata su ragioni che prescindono dalla

loro attuazione, non è riconducibile alle previsioni di cui all'art.

709 ter, onde non c'è ragione di interrogarsi sulla ricorrenza

degli estremi per l'attivazione delle misure di coercizione indi

retta — risarcimento dei danni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 709

ter, 2° comma, c.p.c. — invocate dall'istante.

L'istanza del C., invece, può essere qualificata come sempli ce domanda di modifica, ai sensi dell'art. 709, 4° comma, c.p.c., dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente e, sotto questo profilo, va valutata alla stregua della normativa

sull'affidamento risultante dalle modifiche apportate dalla 1.

54/06, senz'altro applicabili anche ai procedimenti in corso.

(Omissis)

TRIBUNALE DI ROMA; TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 5 ottobre 2006; Giud. La

morgese; Soc. Globe business development & services e Soc.

Centri d'eccellenza sanitari europei (Avv. Pieretti) c. Came

ra della Repubblica di San Marino (Avv. d'Ippolito, Santini,

Daniele, Rossi).

Giurisdizione civile — Azione promossa contro la Repubbli ca di San Marino — Assistenza sanitaria —

Rapporto concessorio — Difetto di giurisdizione del giudice italiano — Fattispecie (Cost., art. 10).

Posto che l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri è in

vocabile anche quando essi agiscono come titolari di potestà

d'imperio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla controversia vertente su un rap

porto con la Repubblica di San Marino che, pur regolato at

traverso forme apparentemente privatistiche, attiene ad una

concessione di pubblico serx'izio, nell'ambito dell'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte della Repubblica di San

Marino (nella specie, il rapporto aveva ad oggetto la realiz

zazione e la gestione di una struttura di specializzazione on

cologica presso l'ospedale di Stato). (1)

(1) I. - Per l'affermazione secondo cui l'immunità giurisdizionale degli Stati esteri e dei loro organi va riconosciuta, al di là delle ipotesi in cui assumono la veste di soggetti di diritto internazionale, quando (e fin tanto che) essi agiscono nell'esercizio di una potestà d'imperio di cui sono portatori, v. Cass. 12 giugno 1999, n. 328/SU, Foro it.. Rep. 2000, voce Giurisdizione civile, n. 72; 3 febbraio 1996. n. 919, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 56: 18 ottobre 1993. n. 10294, id., Rep. 1995, voce cit., n. 49; 18 maggio 1992, n. 5937, id., Rep. 1992, voce cit., n. 75; 19 marzo 1992, n. 3468. ibid., n. 85; 23 agosto 1990, n. 8568, id., Rep. 1991, voce Esecuzione forzata in genere, n. 22 (e Dir. maritt., 1991, 376, con nota di E. Longhi); 15 luglio 1987, n. 6171, Foro it., Rep. 1987, voce Giurisdizione civile, n. 40; 19 ottobre 1984, n. 5274, id..

Rep. 1984, voce cit., n. 33. Nella giurisprudenza amministrativa, v. al tresì Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2005, n. 3352, id.. Rep. 2005, voce

cit., n. 129, che ha considerato esente dalla giurisdizione italiana la so cietà designata mandataria del governo della Repubblica tunisina, per la

gestione di tutte le attività legate all'acquisizione di beni e servizi se condo le modalità ed i termini fissati dal protocollo d'accordo di coope razione italo-tunisina del 18 marzo 1999.

II. - In applicazione del principio secondo cui l'immunità dello Stato estero ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale rivolte nei suoi confronti, qualora il riconoscimento delle stesse richieda ap prezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato medesimo, Cass., ord. 27 maggio 2005, n. 11225, id., 2005, I.

3046, con osservazioni di C. Giorgiantonio (v., altresì, A. Viterbo, Sull'immunità dalla giurisdizione della Repubblica argentina neI caso

Il Foro Italiano — 2006.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 2 agosto 2004 la Globe business development & services s.r.l.

e la Centri d'eccellenza sanitari europei s.p.a. (Cese) hanno

convenuto in giudizio la ecc.ma Camera della Repubblica di

San Marino, la Segreteria di Stato per la sanità della Repubblica di San Marino e l'ecc.mo Congresso di Stato della Repubblica di San Marino per sentir dichiarare il loro grave inadempimento

all'obbligazione, assunta con il contratto del 27 novembre 2000

stipulato tra la predetta Segreteria e la Globe, di prestare il con

dei c.d. tangobond, in Resp. civ., 2005, 1025; A. Ciampi, «Bonds» ar

gentini e immunità degli Stati stranieri, in Int'l Lis, 2005, 148) ha di chiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla controversia promossa dal cittadino italiano, acquirente di titoli obbligazionari argentini, per la condanna della Repubblica argentina alla restituzione anticipata delle somme investite.

Sull'immunità dalla giurisdizione italiana del Sovrano ordine di Malta e degli enti di diritto pubblico attraverso i quali l'ordine persegue le sue finalità istituzionali e pubblicistiche, v., oltre a Cass. 18 marzo 1999, n. 150/SU, Foro it., 1999, I, 1822, con nota di richiami e osser vazioni di S. Di Paola, Cass., ord. 12 novembre 2003, n. 17087, id..

Rep. 2005, voce Ordine di Malta, n. 1. Peraltro, è stata affermata la

giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla controversia instaurata da un dipendente dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, per ottenere l'annullamento della revoca della

quattordicesima mensilità e dell'accollo dei contributi previdenziali, trattandosi di domande limitate al trattamento economico, che non co

involgono in alcun modo questioni relative all'organizzazione dell'en te: cfr. Cass., ord. 12 novembre 2003, n. 17088, id.. Rep. 2004, voce Giurisdizione civile, n. 108 (annotata da F. Gazzoni, Il corpo militare dell'Acismom e l'immunità giurisdizionale, in Giust. civ., 2004, I.

953). L'immunità non può essere invocata dallo Stato straniero in presenza

di comportamenti di tale gravità da configurare, in forza di norme con suetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali: cfr. Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, Foro it.. Rep. 2004, voce cit., n. 110, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Ger mania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a se

guito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mon diale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche (su tale pronuncia, v. P. De Sena-F. De Vittor, Immunità degli Stati dalla giurisdizione e viola zioni di diritti dell'uomo: la sentenza della Cassazione italiana nel ca so «Ferrini», in Giur. it., 2005, 255; A. Giànnelli, Crimini internazio nali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini. in Riv. dir. internaz., 2004, 643; R. Baratta, L'esercizio della giuris dizione civile sullo Stato straniero autore di un crimine di guerra, in Giust. civ., 2004,1, 1200; A. Viterbo, I diritti fondamentali come limite all'immunità dello Stato, in Resp. civ., 2004, 1030; L. Sico, Sulla im munità dalla giurisdizione italiana della Repubblica federale di Ger mania in rapporto alle conseguenze patrimoniali di atti compiuti dalie

forze armate tedesche in Italia nell'anno 1944, in Dir. e giur., 2004,

505). III. - Sui limiti all'immunità dalla giurisdizione per le controversie di

lavoro tra il personale italiano e uno Stato estero, v. Cass. 22 luglio 2004, n. 13711, Foro it., 2005, I, 428.

Per la peculiare ipotesi di immunità dalla giurisdizione dello Stato

ospitante, riconosciuta da norme pattizie internazionali all'istituto uni versitario europeo, relativamente al rapporto di lavoro dei dipendenti, esclusi gli «agenti locali», v. Cass. 28 ottobre 2005. n. 20995, id.. Rep. 2005, voce cit.. n. 119.

Nel senso che il giudice italiano non può emettere, nei confronti de

gli enti estranei all'ordinamento italiano perché enti di diritto interna zionale, la sentenza di condanna ad un pagamento che debba essere lo

gicamente preceduta da un accertamento del danno da interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da presta zioni lavorative attinenti ai fini istituzionali dell'ente datore di lavoro, v. Cass. 15 aprile 2005, n. 7791, ibid., n. 120, in fattispecie riguardante l'opera romana pellegrinaggi, articolazione del vicariato di Roma, ente della Santa Sede.

La sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla

controversia promossa da una dipendente del British Council che, do lendosi dell'illegittimità del licenziamento intimatole, chiedeva la re

integrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, è stata af fermata da Cass., ord. 13 settembre 2005, n. 18122, ibid., n. 118. dove si è escluso che le norme pattizie prevedano per detto ente una immu nità assoluta dalla giurisdizione dello Stato italiano.

Nel senso che, ove in ossequio ad una regola consuetudinaria sussista

l'immunità giurisdizionale dello Stato estero datore di lavoro, l'esclu

sione della tutela contro il licenziamento dei lavoratori subordinati di

pendenti dallo Stato medesimo non configura un inadempimento dello Stato italiano, fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del lavo

ratore, v. Cass. 20 giugno 2005, n. 13175, ibid., voce Responsabilità civile, n. 288.

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3255 PARTE PRIMA 3256

senso alla stipula dell'accordo definitivo, avente ad oggetto la

realizzazione e gestione di una struttura di specializzazione on

cologica presso l'ospedale di Stato della Repubblica di San Ma

rino e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per fatto e colpa dei convenuti e di condannarli, anche

in solido, al pagamento delle spese sostenute ed al risarcimento

dei danni; in via subordinata, hanno chiesto di dichiarare la re

sponsabilità precontrattuale dei convenuti per violazione dei

principi di buona fede e correttezza nello svolgimento dell'/ter

formativo del contratto e, per l'effetto, di condannarli, anche in

solido, al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento dei

danni.

Si è costituita la ecc.ma Camera della Repubblica di San Ma

rino, anche in rappresentanza degli altri convenuti (privi di au

tonoma personalità giuridica e di legittimazione processuale), che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano: a) in via principale, in virtù del principio di immunità degli Stati stranieri e dei relativi enti pubblici dalla giurisdizione civile de

gli altri Stati, in considerazione della natura iure imperii del

l'attività posta in essere dalla Repubblica di San Marino: b) in

via subordinata, per effetto delle norme di diritto internazionale

privato, ai sensi dell'art. 3 della convenzione di Roma del 19

giugno 1980 (richiamata dall'art. 57 1. 218/95), avendo le parti scelto l'applicazione della legge sammarinese (v. l'art. 12 del

contratto del 27 novembre 2000); poiché il contratto azionato

presentava i più stretti collegamenti con la Repubblica di San

Marino (luogo ove era stato sottoscritto, ove la prestazione de

dotta doveva essere eseguita ed ove una delle società attrici, la

Cese. e la parte convenuta avevano la sede) nonché' per effetto

delle Leges Starutae del 1600 che ancora disciplinavano le com

petenze giurisdizionali dei giudici sammarinesi; c) in via espres samente alternativa rispetto alle ipotesi sub b), per effetto della

clausola di arbitrato estero contenuta nell'art. 3 del contratto, ai

sensi dell'art. 4. 2C comma, 1. 218/95; nonché per effetto della

carenza di legittimazione attiva in capo alla società Globe: in

fatti, poiché l'art. 12 del citato contratto conteneva una «clau

sola di trasferimento» che prevedeva la cessione del contratto

dalla società Globe ad una costituenda società con efficacia au

tomatica della cessione a decorrere dalla data della omologazio ne della costituita società Cese (in data 28 aprile 2003), con tra

sferimento alla cessionaria della posizione giuridica attiva e

passiva della cedente e la estromissione delia Globe dal rap

porto, la legittimazione attiva e passiva residuerebbe in capo alla società Cese (ed alla Repubblica di San Marino), cioè a

soggetti entrambi di diritto sammarinese, con conseguente di

fetto di giurisdizione del giudice italiano.

Le società attrici hanno dedotto l'infondatezza delle eccezioni

proposte dalla parte convenuta.

La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ini

ziali precisate all'udienza dell' 11 maggio 2006.

Motivi della decisione. — L'eccezione, svolta dalla Repub blica di San Marino in via principale, di difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù della norma di diritto internazionale

generalmente riconosciuta (recepita direttamente nell'ordina

mento interno per il tramite dell'art. 10, 1° comma, Cost.) che

prevede l'immunità degli Stati stranieri e dei relativi enti pub blici dalla giurisdizione civile degli altri Stati, è fondata, in con

siderazione della natura iure imperii dell'attività posta in essere

dalla Repubblica di San Marino in relazione al controverso

«contratto per la realizzazione di una struttura assistenziale di

partimentale a specializzazione oncologica» avente data 27 no

vembre 2000.

11 predetto accordo aveva ad oggetto, come s'è detto, la «rea

lizzazione» della struttura ospedaliera «da collocarsi nell'ala

allo stato rustico dell'ospedale di Stato» nella Repubblica di

San Marino (v. art. 1), per la quale doveva provvedere alla rela

tiva progettazione (art. 4), e, si noti, la «gestione» della struttura

stessa (v. art. 1 ) per «la prevenzione, la cura e la riabilitazione

delle patologie oncologiche» (v. art. 1) «nel rispetto di un ade

guato livello assistenziale e tecnologico» (art. 9) e con obbligo della società Globe di attivare anche «specifici percorsi formati

vi e di specializzazione per il personale medico, infermieristico

e tecnico ...» (art. 7).

Seppure è vero che il rapporto con la società Globe sembra

regolato con modalità di diritto privato che potrebbero indurre a

qualificare il contratto come un comune preliminare, come si

evince dalla terminologia utilizzata, specie laddove le parti qua

li. Foro Italiano — 2006.

lificano il loro accordo come «contratto» ovvero prevedono

specifici «obblighi» a carico di entrambe (v. art. 8-9) ovvero ri

chiedono la successiva stipulazione di un «accordo-contratto de

finitivo» (v. art. 12). tuttavia non v'è dubbio che tale forma (ap

parentemente) privatistica esprime ovvero nasconde l'esercizio

di poteri essenzialmente pubblicistici ed autoritativi dello Stato

di San Marino, quali sono quelli tipici del provvedimento con

cessorio. Ciò si desume dai ripetuti riferimenti al «rapporto con

cessorio» (v. art. 3) ed alla «concessione» (v. l'art. 9 a proposito delle prestazioni «oggetto della concessione», l'art. 10 a propo sito del «mancato rinnovo della concessione», ecc.), dalla quali ficazione della Globe come «concessionaria» (art. 4. 5, 7. 8, 9.

11) e della controparte come «concedente» (v. art. 6-7-8-9), e,

soprattutto, dalla indubbia natura di servizio pubblico (sanitario) dell'attività che costituiva oggetto della concessione. E signifi cativo che il concedente si sia assunto l'impegno di «favorire

mediante la stipula di apposito accordo con lo Stato italiano»

«l'accreditamento della (costituenda) struttura presso il servizio

sanitario nazionale italiano», con previsione, in mancanza, di

nullità dell'accordo (v. art. 6). e che le tariffe che la concessio

naria avrebbe dovuto applicare per le prestazioni erogate erano

quelle «determinate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a

quello di applicazione, tenendo in considerazione il tariffario

dell'istituto per la sicurezza sociale» (v. art. 11). Si tratta, per tanto, di una vera e propria concessione di servizio pubblico nell'ambito del servizio sanitario della Repubblica di San Mari

no, cioè di un'attività (quella che avrebbe dovuto essere resa

dalla concessionaria direttamente nei confronti della generalità indifferenziata dei cittadini sammarinesi e italiani) non solo

chiaramente pubblicistica ma che. per quanto qui interessa, avrebbe potuto e dovuto essere consentita dalla Repubblica di

San Marino con atti di natura autoritativa. Lo si desume non

solo dall'essere essa così qualificata nell'ordinamento giuridico italiano (ed in altri consimili quale, ad esempio, quello france

se): v., sui punto, già l'art. 5 1. 1071/71 e, da ultimo, l'art. 33

d.leg. n. 80 del 1998. sostituito dalla 1. n. 205 del 2000. che ha

attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

le relative controversie con previsione normativa che la senten-,

za della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (Foro ir., 2004, I,

2594) ha giudicato conforme ai criteri costituzionali di riparto della giurisdizione nei limiti in cui, nella nuova formulazione

dell'art. 33 contenuta nel dispositivo della predetta sentenza, la

giurisdizione del giudice amministrativo è giustificabile esclusi

vamente nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio del po tere pubblicistico concessorio della pubblica amministrazione

(anche laddove la pubblica amministrazione si avvalga della fa

coltà, riconosciuta dalla legge, di adottare strumenti negoziali in

sostituzione del potere autoritativo). con esclusione quindi delle

sole controversie riguardanti il pagamento di «canoni, indennità

ed altri corrispettivi» (nel caso in esame è evidente che la con

troversia non attiene al mero pagamento del corrispettivo ma

concerne direttamente l'esistenza ed il contenuto della conces

sione di servizio pubblico); ma anche dall'essere quell'attività considerata intrinsecamente pubblicistica nella Repubblica di

San Marino. Ciò risulta dalle legislazioni vigenti nella Repub blica di San Marino le quali sono modellate sulle legislazioni italiane in materia di organizzazione e gestione del servizio sa

nitario (v. le 1. n. 42 del 22 dicembre 1955 e n. 69 del 25 maggio 2004) e in materia di attribuzioni della giurisdizione ammini

strativa (v. la 1. n. 68 del 1989). E significativo inoltre che l'ac

cordo in questione si inseriva nell'ambito di un più generale «accordo di collaborazione nel settore oncologico tra la Repub blica italiana e la Repubblica di San Marino» stipulato in data 4

aprile 2001. nel quale si prevedeva che la struttura oncologica in

questione assicurasse «l'erogazione delle prestazioni oncologi che contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla

normativa vigente anche in Italia, nel rispetto degli indirizzi ed

obiettivi indicati dal piano sanitario italiano e in conformità agli standard previsti dalle norme vigenti per le strutture sanitarie

che operano per il servizio sanitario nazionale» (art. 2), «l'atti

vità sanitaria dell'ospedale nella materia oggetto del presente accordo è sottoposta alla vigilanza e al controllo dello Stato di

San Marino con modalità equivalenti a quelle previste nell'or

dinamento italiano vigente ...» (art. 4), «per l'ammissione e la

dimissione dei malati provenienti dal servizio sanitario nazio

nale si applicano le disposizioni di legge italiane che disciplina no le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi

ospedalieri pubblici» (art. 5), «le prestazioni rese, per quanto di

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

competenza del presente accordo, vengono rimborsate sulla ba

se del sistema in vigore in Italia» (art. 9). In conclusione, in applicazione del principio secondo cui

l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri è invocabile

quando essi agiscono non solo come soggetti di diritto interna

zionale ma anche come titolari di potestà di impero (v. Cass., sez. un., 919/96, id., Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 56;

10294/93, id., Rep. 1995, voce cit., n. 47; 5937/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 75), deve essere dichiarato il difetto di giuri sdizione del giudice italiano, in accoglimento dell'eccezione

proposta in via principale, avendo la Repubblica di San Marino

agito nell'esercizio di poteri autoritativi nell'ambito del proprio ordinamento. Gli altri profili dedotti dalla parte convenuta in via

subordinata a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione

rimangono assorbiti.

TRIBUNALE DI RIMINI;

I

TRIBUNALE DI RIMINI; sentenza 22 luglio 2006; Giud. Martucci; B. (Avv. Giannini, Righi) c. Azienda Usi Rimini

(Avv. Montebelli).

Prescrizione e decadenza — Risarcimento del danno per

contagio da Hiv — Prescrizione — Decorrenza (Cod. civ., art. 2935; 1. 25 febbraio 1992 n. 210, indennizzo a favore dei

soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a

causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministra

zione di emoderivati, art. 4; 1. 25 luglio 1997 n. 238, modifi che ed integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia

di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbli gatorie, trasfusioni ed emoderivati, art. 1).

Responsabilità civile — Contagio da Hiv — Emotrasfusioni — Struttura sanitaria — Nesso causale — Esclusione

(Cod. civ., art. 2050).

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per conta

gio da Hiv, asseritamente contratto a seguito di emotrasfu sioni, decorre non dal manifestarsi dei sintomi del virus, ma

dalla data in cui le commissioni mediche, di cui alle /. 210/92

e 238/97, abbiano attestato l'acquisizione della malattia e la

loro rapportabilità causale alla terapia effettuata. (1) La domanda di risarcimento del danno per contagio da Hiv,

proposta da chi venne sottoposto ad emotrasfusioni in una

struttura sanitaria pubblica, non può essere accolta, per mancanza di prova del nesso causale, allorché le copie au

tenticate del registro di carico delle unità di sangue attesti

no che, per le unità utilizzate, l'esame sierologico era ri

sultato negativo e, in ogni caso, si possa escludere che i re

lativi donatori al momento del prelievo si trovassero nel

lasso temporale compreso tra il contagio e la produzione

degli anticorpi. (2)

(1-3) 1. - In caso di infezioni virali contratte a seguito di interventi te

rapeutici o trasfusioni, i medici e le strutture sanitarie coinvolti possono essere chiamati a rispondere dei danni subiti dai pazienti contagiati. Tra i precedenti, v. Trib. Monza 14 ottobre 2000, Foro it.. Rep. 2001, voce

Responsabilità civile, n. 297 (epatite C conseguente all'innesto di tes

suti ossei non previamente testati per la presenza del virus epatico);

App. Firenze 7 giugno 2000, id., 2001, I, 1722 (epatite C determinata

da trasfusione di sangue infetto proveniente da donatori ignoti). D'altro canto, i soggetti contagiati a seguito di emotrasfusioni o del

l'assunzione di emoderivati rivolgono le loro pretese risarcitorie anche

nei confronti dell'amministrazione sanitaria. Per questo filone di con

troversie, v., da ultimo, Trib. Catania 8 luglio 2006, id., 2006, I, 2526, che patrocina una tesi particolarmente restrittiva nei confronti dei dan

neggiati, contrastante con le aperture della giurisprudenza capitolina (Trib. Roma 31 e 29 agosto 2005, ibid., 794) e con la posizione inter

II Foro Italiano — 2006 — Parie /-61.

II

TRIBUNALE DI URBINO; sentenza 20 giugno 2006; Giud. Sassi; Federici (Avv. Bonomi) c. Papalini (Avv. Morosini), Regione Marche (Avv. Costanzi, Renzetti).

Prescrizione e decadenza — Risarcimento del danno per

contagio da Hcv — Prescrizione — Durata — Decorrenza

(Cod. civ., art. 2043, 2935, 2947).

Considerata la natura extracontrattuale della responsabilità ascrivibile al medico che, in epoca anteriore all'introduzione

del test per l'isolamento del virus dell'epatite C, aveva prati cato emotrasfusioni senza alcuna necessità terapeutica, non

ché alla struttura sanitaria dove egli operava, il diritto al ri

sarcimento del danno per contagio da Hcv si prescrive in

cinque anni, con decorrenza dal momento in cui, divenuto di

sponibile l'anzidetto test, il danno era divenuto oggettiva mente percepibile. (3)

media assunta dalla Suprema corte (Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, ibid., 793).

II. - Quanto alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarci mento dei danni per patologie post-trasfusionali, si fronteggiano due orientamenti: uno, nel quale può iscriversi la pronuncia sub II, che in dividua il dies a quo nel momento in cui il soggetto contagiato, pur non avendo avuto in concreto conoscenza del meccanismo eziologico scate nante l'infezione, avrebbe potuto farlo usando la normale diligenza (cfr. Trib. Genova 18 novembre 2002, id., 2003, I, 1283); l'altro, se

guito dalla pronuncia sub I, che sposta il momento iniziale fino al gior no in cui il danneggiato ottiene la certificazione (sovente rilasciata dalle commissioni mediche competenti, nell'ambito del procedimento volto a conseguire i benefici concessi dalle 1. 210/92 e 238/97) relativa alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e i trattamenti sanitari

praticatigli (cfr. Trib Roma 10 marzo 2004, id., 2004, I, 2893, e 8 gen naio 2003, id., 2003,1, 622).

Dal canto proprio, Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645, id., Rep. 2003, voce Prescrizione e decadenza, n. 30 (in Danno e resp., 2003, 845, con nota di I. Righetti, Prescrizione e danno lungolatente, e postilla di U.

Izzo, La decorrenza della prescrizione nell'azione risarcitoria da dan no lungolatente: quali regole per governare l'incertezza probatoria?', v. altresì M. Bona, Prescrizione e danno alla persona: il nuovo «lea

ding case» della Cassazione sposta il «dies a quo» dalla manifestazio ne del danno all'addebitabilità de! pregiudizio al responsabile (la nuo va regola a confronto con il modello inglese . .. idee per una riforma), in Giur. it., 2004, 286), ha statuito che il termine dì prescrizione del di ritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver con tratto per contagio una malattia, per fatto doloso o colposo di un terzo, inizia a decorrere non dal momento in cui si determina la modificazione che produce il pregiudizio, né dal momento in cui la malattia si manife sta all'esterno, ma da quello in cui essa viene percepita — o può essere

percepita — quale danno ingiusto conseguente all'altrui comporta mento doloso o colposo, usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto, al

tresì, della diffusione delle conoscenze scientifiche. Più in generale, Cass. 28 gennaio 2004, n. 1547, Foro it., Rep. 2004,

voce cit., n. 29 (annotata da P.G. Monateri, La prescrizione e la sua

decorrenza dal fatto: una sentenza da elogiare, in Danno e resp., 2004,

389; I. Righetti, Ancora un «revirement» della Cassazione sul «dies a

quo» della prescrizione dell'azione risarcitoria nel danno lungolaten te: un segnale per le sezioni unite?, in Giur. it., 2004, 1584; V. Rossi,

Appunti sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno con trattuale ed extracontrattuale, in Dir. e giur., 2004, 623), ha ritenuto che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla perso na, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si

applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della mani festazione esteriore della lesione.

Riguardo alla durata della prescrizione, Trib. Roma 10 marzo 2004,

cit., evidenziava come, in considerazione dell'astratta rilevanza del

fatto in termini di epidemia colposa, omicidio colposo o lesioni colpose

plurime, dovesse applicarsi il termine più lungo stabilito dalla legge

penale. III. - Nei giudizi risarcitori promossi contro l'amministrazione, si è

affermato che, per l'accertamento del nesso causale tra i pregiudizi la

mentati e l'omessa o insufficiente vigilanza degli organi di controllo,

può essere utilizzata la documentazione sanitaria prodotta dalle com

missioni medico-ospedaliere previste dalla 1. 210/92: cfr. App. Roma

23 ottobre 2000, Foro it., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 304; Trib. Roma 27 novembre 1998, id., 1999,1, 313, con nota di U. Izzo.

Sulla valutazione del nesso causale, ai fini dell'ammissione alla tu tela indennitaria, v., con particolare riferimento all'ipotesi in cui si ve

rifichi un fatto successivo alla trasfusione, anch'esso potenzialmente

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