sentenza 5 ottobre 2006; Giud. Lamorgese; Soc. Globe business development &services e Soc.Centri d'eccellenza sanitari europei (Avv. Pieretti) c. Camera della Repubblica di San Marino(Avv. d'Ippolito, Santini, Daniele, Rossi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 11 (NOVEMBRE 2006), pp. 3253/3254-3257/3258Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201233 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
vigore la legge sull'affido condiviso» e «non sussiste motivo al
cuno che consigli di escludere un affidamento congiunto». Stando così le cose, è del tutto evidente che la domanda di
C.A., non evidenziando alcun problema in merito all'esecuzione
dei «provvedimenti in vigore» ed essendo finalizzata ad una
modifica degli stessi fondata su ragioni che prescindono dalla
loro attuazione, non è riconducibile alle previsioni di cui all'art.
709 ter, onde non c'è ragione di interrogarsi sulla ricorrenza
degli estremi per l'attivazione delle misure di coercizione indi
retta — risarcimento dei danni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 709
ter, 2° comma, c.p.c. — invocate dall'istante.
L'istanza del C., invece, può essere qualificata come sempli ce domanda di modifica, ai sensi dell'art. 709, 4° comma, c.p.c., dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente e, sotto questo profilo, va valutata alla stregua della normativa
sull'affidamento risultante dalle modifiche apportate dalla 1.
54/06, senz'altro applicabili anche ai procedimenti in corso.
(Omissis)
TRIBUNALE DI ROMA; TRIBUNALE DI ROMA; sentenza 5 ottobre 2006; Giud. La
morgese; Soc. Globe business development & services e Soc.
Centri d'eccellenza sanitari europei (Avv. Pieretti) c. Came
ra della Repubblica di San Marino (Avv. d'Ippolito, Santini,
Daniele, Rossi).
Giurisdizione civile — Azione promossa contro la Repubbli ca di San Marino — Assistenza sanitaria —
Rapporto concessorio — Difetto di giurisdizione del giudice italiano — Fattispecie (Cost., art. 10).
Posto che l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri è in
vocabile anche quando essi agiscono come titolari di potestà
d'imperio, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione alla controversia vertente su un rap
porto con la Repubblica di San Marino che, pur regolato at
traverso forme apparentemente privatistiche, attiene ad una
concessione di pubblico serx'izio, nell'ambito dell'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte della Repubblica di San
Marino (nella specie, il rapporto aveva ad oggetto la realiz
zazione e la gestione di una struttura di specializzazione on
cologica presso l'ospedale di Stato). (1)
(1) I. - Per l'affermazione secondo cui l'immunità giurisdizionale degli Stati esteri e dei loro organi va riconosciuta, al di là delle ipotesi in cui assumono la veste di soggetti di diritto internazionale, quando (e fin tanto che) essi agiscono nell'esercizio di una potestà d'imperio di cui sono portatori, v. Cass. 12 giugno 1999, n. 328/SU, Foro it.. Rep. 2000, voce Giurisdizione civile, n. 72; 3 febbraio 1996. n. 919, id.. Rep. 1997, voce cit., n. 56: 18 ottobre 1993. n. 10294, id., Rep. 1995, voce cit., n. 49; 18 maggio 1992, n. 5937, id., Rep. 1992, voce cit., n. 75; 19 marzo 1992, n. 3468. ibid., n. 85; 23 agosto 1990, n. 8568, id., Rep. 1991, voce Esecuzione forzata in genere, n. 22 (e Dir. maritt., 1991, 376, con nota di E. Longhi); 15 luglio 1987, n. 6171, Foro it., Rep. 1987, voce Giurisdizione civile, n. 40; 19 ottobre 1984, n. 5274, id..
Rep. 1984, voce cit., n. 33. Nella giurisprudenza amministrativa, v. al tresì Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2005, n. 3352, id.. Rep. 2005, voce
cit., n. 129, che ha considerato esente dalla giurisdizione italiana la so cietà designata mandataria del governo della Repubblica tunisina, per la
gestione di tutte le attività legate all'acquisizione di beni e servizi se condo le modalità ed i termini fissati dal protocollo d'accordo di coope razione italo-tunisina del 18 marzo 1999.
II. - In applicazione del principio secondo cui l'immunità dello Stato estero ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale rivolte nei suoi confronti, qualora il riconoscimento delle stesse richieda ap prezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato medesimo, Cass., ord. 27 maggio 2005, n. 11225, id., 2005, I.
3046, con osservazioni di C. Giorgiantonio (v., altresì, A. Viterbo, Sull'immunità dalla giurisdizione della Repubblica argentina neI caso
Il Foro Italiano — 2006.
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 2 agosto 2004 la Globe business development & services s.r.l.
e la Centri d'eccellenza sanitari europei s.p.a. (Cese) hanno
convenuto in giudizio la ecc.ma Camera della Repubblica di
San Marino, la Segreteria di Stato per la sanità della Repubblica di San Marino e l'ecc.mo Congresso di Stato della Repubblica di San Marino per sentir dichiarare il loro grave inadempimento
all'obbligazione, assunta con il contratto del 27 novembre 2000
stipulato tra la predetta Segreteria e la Globe, di prestare il con
dei c.d. tangobond, in Resp. civ., 2005, 1025; A. Ciampi, «Bonds» ar
gentini e immunità degli Stati stranieri, in Int'l Lis, 2005, 148) ha di chiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla controversia promossa dal cittadino italiano, acquirente di titoli obbligazionari argentini, per la condanna della Repubblica argentina alla restituzione anticipata delle somme investite.
Sull'immunità dalla giurisdizione italiana del Sovrano ordine di Malta e degli enti di diritto pubblico attraverso i quali l'ordine persegue le sue finalità istituzionali e pubblicistiche, v., oltre a Cass. 18 marzo 1999, n. 150/SU, Foro it., 1999, I, 1822, con nota di richiami e osser vazioni di S. Di Paola, Cass., ord. 12 novembre 2003, n. 17087, id..
Rep. 2005, voce Ordine di Malta, n. 1. Peraltro, è stata affermata la
giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla controversia instaurata da un dipendente dell'associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta, per ottenere l'annullamento della revoca della
quattordicesima mensilità e dell'accollo dei contributi previdenziali, trattandosi di domande limitate al trattamento economico, che non co
involgono in alcun modo questioni relative all'organizzazione dell'en te: cfr. Cass., ord. 12 novembre 2003, n. 17088, id.. Rep. 2004, voce Giurisdizione civile, n. 108 (annotata da F. Gazzoni, Il corpo militare dell'Acismom e l'immunità giurisdizionale, in Giust. civ., 2004, I.
953). L'immunità non può essere invocata dallo Stato straniero in presenza
di comportamenti di tale gravità da configurare, in forza di norme con suetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali: cfr. Cass. 11 marzo 2004, n. 5044, Foro it.. Rep. 2004, voce cit., n. 110, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Ger mania, dal cittadino italiano che lamenti di essere stato catturato a se
guito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mon diale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche (su tale pronuncia, v. P. De Sena-F. De Vittor, Immunità degli Stati dalla giurisdizione e viola zioni di diritti dell'uomo: la sentenza della Cassazione italiana nel ca so «Ferrini», in Giur. it., 2005, 255; A. Giànnelli, Crimini internazio nali ed immunità degli Stati dalla giurisdizione nella sentenza Ferrini. in Riv. dir. internaz., 2004, 643; R. Baratta, L'esercizio della giuris dizione civile sullo Stato straniero autore di un crimine di guerra, in Giust. civ., 2004,1, 1200; A. Viterbo, I diritti fondamentali come limite all'immunità dello Stato, in Resp. civ., 2004, 1030; L. Sico, Sulla im munità dalla giurisdizione italiana della Repubblica federale di Ger mania in rapporto alle conseguenze patrimoniali di atti compiuti dalie
forze armate tedesche in Italia nell'anno 1944, in Dir. e giur., 2004,
505). III. - Sui limiti all'immunità dalla giurisdizione per le controversie di
lavoro tra il personale italiano e uno Stato estero, v. Cass. 22 luglio 2004, n. 13711, Foro it., 2005, I, 428.
Per la peculiare ipotesi di immunità dalla giurisdizione dello Stato
ospitante, riconosciuta da norme pattizie internazionali all'istituto uni versitario europeo, relativamente al rapporto di lavoro dei dipendenti, esclusi gli «agenti locali», v. Cass. 28 ottobre 2005. n. 20995, id.. Rep. 2005, voce cit.. n. 119.
Nel senso che il giudice italiano non può emettere, nei confronti de
gli enti estranei all'ordinamento italiano perché enti di diritto interna zionale, la sentenza di condanna ad un pagamento che debba essere lo
gicamente preceduta da un accertamento del danno da interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, caratterizzato da presta zioni lavorative attinenti ai fini istituzionali dell'ente datore di lavoro, v. Cass. 15 aprile 2005, n. 7791, ibid., n. 120, in fattispecie riguardante l'opera romana pellegrinaggi, articolazione del vicariato di Roma, ente della Santa Sede.
La sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in ordine alla
controversia promossa da una dipendente del British Council che, do lendosi dell'illegittimità del licenziamento intimatole, chiedeva la re
integrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni, è stata af fermata da Cass., ord. 13 settembre 2005, n. 18122, ibid., n. 118. dove si è escluso che le norme pattizie prevedano per detto ente una immu nità assoluta dalla giurisdizione dello Stato italiano.
Nel senso che, ove in ossequio ad una regola consuetudinaria sussista
l'immunità giurisdizionale dello Stato estero datore di lavoro, l'esclu
sione della tutela contro il licenziamento dei lavoratori subordinati di
pendenti dallo Stato medesimo non configura un inadempimento dello Stato italiano, fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti del lavo
ratore, v. Cass. 20 giugno 2005, n. 13175, ibid., voce Responsabilità civile, n. 288.
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3255 PARTE PRIMA 3256
senso alla stipula dell'accordo definitivo, avente ad oggetto la
realizzazione e gestione di una struttura di specializzazione on
cologica presso l'ospedale di Stato della Repubblica di San Ma
rino e, per l'effetto, di dichiarare la risoluzione del predetto contratto per fatto e colpa dei convenuti e di condannarli, anche
in solido, al pagamento delle spese sostenute ed al risarcimento
dei danni; in via subordinata, hanno chiesto di dichiarare la re
sponsabilità precontrattuale dei convenuti per violazione dei
principi di buona fede e correttezza nello svolgimento dell'/ter
formativo del contratto e, per l'effetto, di condannarli, anche in
solido, al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento dei
danni.
Si è costituita la ecc.ma Camera della Repubblica di San Ma
rino, anche in rappresentanza degli altri convenuti (privi di au
tonoma personalità giuridica e di legittimazione processuale), che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano: a) in via principale, in virtù del principio di immunità degli Stati stranieri e dei relativi enti pubblici dalla giurisdizione civile de
gli altri Stati, in considerazione della natura iure imperii del
l'attività posta in essere dalla Repubblica di San Marino: b) in
via subordinata, per effetto delle norme di diritto internazionale
privato, ai sensi dell'art. 3 della convenzione di Roma del 19
giugno 1980 (richiamata dall'art. 57 1. 218/95), avendo le parti scelto l'applicazione della legge sammarinese (v. l'art. 12 del
contratto del 27 novembre 2000); poiché il contratto azionato
presentava i più stretti collegamenti con la Repubblica di San
Marino (luogo ove era stato sottoscritto, ove la prestazione de
dotta doveva essere eseguita ed ove una delle società attrici, la
Cese. e la parte convenuta avevano la sede) nonché' per effetto
delle Leges Starutae del 1600 che ancora disciplinavano le com
petenze giurisdizionali dei giudici sammarinesi; c) in via espres samente alternativa rispetto alle ipotesi sub b), per effetto della
clausola di arbitrato estero contenuta nell'art. 3 del contratto, ai
sensi dell'art. 4. 2C comma, 1. 218/95; nonché per effetto della
carenza di legittimazione attiva in capo alla società Globe: in
fatti, poiché l'art. 12 del citato contratto conteneva una «clau
sola di trasferimento» che prevedeva la cessione del contratto
dalla società Globe ad una costituenda società con efficacia au
tomatica della cessione a decorrere dalla data della omologazio ne della costituita società Cese (in data 28 aprile 2003), con tra
sferimento alla cessionaria della posizione giuridica attiva e
passiva della cedente e la estromissione delia Globe dal rap
porto, la legittimazione attiva e passiva residuerebbe in capo alla società Cese (ed alla Repubblica di San Marino), cioè a
soggetti entrambi di diritto sammarinese, con conseguente di
fetto di giurisdizione del giudice italiano.
Le società attrici hanno dedotto l'infondatezza delle eccezioni
proposte dalla parte convenuta.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ini
ziali precisate all'udienza dell' 11 maggio 2006.
Motivi della decisione. — L'eccezione, svolta dalla Repub blica di San Marino in via principale, di difetto di giurisdizione del giudice italiano in virtù della norma di diritto internazionale
generalmente riconosciuta (recepita direttamente nell'ordina
mento interno per il tramite dell'art. 10, 1° comma, Cost.) che
prevede l'immunità degli Stati stranieri e dei relativi enti pub blici dalla giurisdizione civile degli altri Stati, è fondata, in con
siderazione della natura iure imperii dell'attività posta in essere
dalla Repubblica di San Marino in relazione al controverso
«contratto per la realizzazione di una struttura assistenziale di
partimentale a specializzazione oncologica» avente data 27 no
vembre 2000.
11 predetto accordo aveva ad oggetto, come s'è detto, la «rea
lizzazione» della struttura ospedaliera «da collocarsi nell'ala
allo stato rustico dell'ospedale di Stato» nella Repubblica di
San Marino (v. art. 1), per la quale doveva provvedere alla rela
tiva progettazione (art. 4), e, si noti, la «gestione» della struttura
stessa (v. art. 1 ) per «la prevenzione, la cura e la riabilitazione
delle patologie oncologiche» (v. art. 1) «nel rispetto di un ade
guato livello assistenziale e tecnologico» (art. 9) e con obbligo della società Globe di attivare anche «specifici percorsi formati
vi e di specializzazione per il personale medico, infermieristico
e tecnico ...» (art. 7).
Seppure è vero che il rapporto con la società Globe sembra
regolato con modalità di diritto privato che potrebbero indurre a
qualificare il contratto come un comune preliminare, come si
evince dalla terminologia utilizzata, specie laddove le parti qua
li. Foro Italiano — 2006.
lificano il loro accordo come «contratto» ovvero prevedono
specifici «obblighi» a carico di entrambe (v. art. 8-9) ovvero ri
chiedono la successiva stipulazione di un «accordo-contratto de
finitivo» (v. art. 12). tuttavia non v'è dubbio che tale forma (ap
parentemente) privatistica esprime ovvero nasconde l'esercizio
di poteri essenzialmente pubblicistici ed autoritativi dello Stato
di San Marino, quali sono quelli tipici del provvedimento con
cessorio. Ciò si desume dai ripetuti riferimenti al «rapporto con
cessorio» (v. art. 3) ed alla «concessione» (v. l'art. 9 a proposito delle prestazioni «oggetto della concessione», l'art. 10 a propo sito del «mancato rinnovo della concessione», ecc.), dalla quali ficazione della Globe come «concessionaria» (art. 4. 5, 7. 8, 9.
11) e della controparte come «concedente» (v. art. 6-7-8-9), e,
soprattutto, dalla indubbia natura di servizio pubblico (sanitario) dell'attività che costituiva oggetto della concessione. E signifi cativo che il concedente si sia assunto l'impegno di «favorire
mediante la stipula di apposito accordo con lo Stato italiano»
«l'accreditamento della (costituenda) struttura presso il servizio
sanitario nazionale italiano», con previsione, in mancanza, di
nullità dell'accordo (v. art. 6). e che le tariffe che la concessio
naria avrebbe dovuto applicare per le prestazioni erogate erano
quelle «determinate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di applicazione, tenendo in considerazione il tariffario
dell'istituto per la sicurezza sociale» (v. art. 11). Si tratta, per tanto, di una vera e propria concessione di servizio pubblico nell'ambito del servizio sanitario della Repubblica di San Mari
no, cioè di un'attività (quella che avrebbe dovuto essere resa
dalla concessionaria direttamente nei confronti della generalità indifferenziata dei cittadini sammarinesi e italiani) non solo
chiaramente pubblicistica ma che. per quanto qui interessa, avrebbe potuto e dovuto essere consentita dalla Repubblica di
San Marino con atti di natura autoritativa. Lo si desume non
solo dall'essere essa così qualificata nell'ordinamento giuridico italiano (ed in altri consimili quale, ad esempio, quello france
se): v., sui punto, già l'art. 5 1. 1071/71 e, da ultimo, l'art. 33
d.leg. n. 80 del 1998. sostituito dalla 1. n. 205 del 2000. che ha
attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le relative controversie con previsione normativa che la senten-,
za della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (Foro ir., 2004, I,
2594) ha giudicato conforme ai criteri costituzionali di riparto della giurisdizione nei limiti in cui, nella nuova formulazione
dell'art. 33 contenuta nel dispositivo della predetta sentenza, la
giurisdizione del giudice amministrativo è giustificabile esclusi
vamente nelle controversie aventi ad oggetto l'esercizio del po tere pubblicistico concessorio della pubblica amministrazione
(anche laddove la pubblica amministrazione si avvalga della fa
coltà, riconosciuta dalla legge, di adottare strumenti negoziali in
sostituzione del potere autoritativo). con esclusione quindi delle
sole controversie riguardanti il pagamento di «canoni, indennità
ed altri corrispettivi» (nel caso in esame è evidente che la con
troversia non attiene al mero pagamento del corrispettivo ma
concerne direttamente l'esistenza ed il contenuto della conces
sione di servizio pubblico); ma anche dall'essere quell'attività considerata intrinsecamente pubblicistica nella Repubblica di
San Marino. Ciò risulta dalle legislazioni vigenti nella Repub blica di San Marino le quali sono modellate sulle legislazioni italiane in materia di organizzazione e gestione del servizio sa
nitario (v. le 1. n. 42 del 22 dicembre 1955 e n. 69 del 25 maggio 2004) e in materia di attribuzioni della giurisdizione ammini
strativa (v. la 1. n. 68 del 1989). E significativo inoltre che l'ac
cordo in questione si inseriva nell'ambito di un più generale «accordo di collaborazione nel settore oncologico tra la Repub blica italiana e la Repubblica di San Marino» stipulato in data 4
aprile 2001. nel quale si prevedeva che la struttura oncologica in
questione assicurasse «l'erogazione delle prestazioni oncologi che contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla
normativa vigente anche in Italia, nel rispetto degli indirizzi ed
obiettivi indicati dal piano sanitario italiano e in conformità agli standard previsti dalle norme vigenti per le strutture sanitarie
che operano per il servizio sanitario nazionale» (art. 2), «l'atti
vità sanitaria dell'ospedale nella materia oggetto del presente accordo è sottoposta alla vigilanza e al controllo dello Stato di
San Marino con modalità equivalenti a quelle previste nell'or
dinamento italiano vigente ...» (art. 4), «per l'ammissione e la
dimissione dei malati provenienti dal servizio sanitario nazio
nale si applicano le disposizioni di legge italiane che disciplina no le modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi
ospedalieri pubblici» (art. 5), «le prestazioni rese, per quanto di
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
competenza del presente accordo, vengono rimborsate sulla ba
se del sistema in vigore in Italia» (art. 9). In conclusione, in applicazione del principio secondo cui
l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri è invocabile
quando essi agiscono non solo come soggetti di diritto interna
zionale ma anche come titolari di potestà di impero (v. Cass., sez. un., 919/96, id., Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 56;
10294/93, id., Rep. 1995, voce cit., n. 47; 5937/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 75), deve essere dichiarato il difetto di giuri sdizione del giudice italiano, in accoglimento dell'eccezione
proposta in via principale, avendo la Repubblica di San Marino
agito nell'esercizio di poteri autoritativi nell'ambito del proprio ordinamento. Gli altri profili dedotti dalla parte convenuta in via
subordinata a sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione
rimangono assorbiti.
TRIBUNALE DI RIMINI;
I
TRIBUNALE DI RIMINI; sentenza 22 luglio 2006; Giud. Martucci; B. (Avv. Giannini, Righi) c. Azienda Usi Rimini
(Avv. Montebelli).
Prescrizione e decadenza — Risarcimento del danno per
contagio da Hiv — Prescrizione — Decorrenza (Cod. civ., art. 2935; 1. 25 febbraio 1992 n. 210, indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministra
zione di emoderivati, art. 4; 1. 25 luglio 1997 n. 238, modifi che ed integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia
di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbli gatorie, trasfusioni ed emoderivati, art. 1).
Responsabilità civile — Contagio da Hiv — Emotrasfusioni — Struttura sanitaria — Nesso causale — Esclusione
(Cod. civ., art. 2050).
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno per conta
gio da Hiv, asseritamente contratto a seguito di emotrasfu sioni, decorre non dal manifestarsi dei sintomi del virus, ma
dalla data in cui le commissioni mediche, di cui alle /. 210/92
e 238/97, abbiano attestato l'acquisizione della malattia e la
loro rapportabilità causale alla terapia effettuata. (1) La domanda di risarcimento del danno per contagio da Hiv,
proposta da chi venne sottoposto ad emotrasfusioni in una
struttura sanitaria pubblica, non può essere accolta, per mancanza di prova del nesso causale, allorché le copie au
tenticate del registro di carico delle unità di sangue attesti
no che, per le unità utilizzate, l'esame sierologico era ri
sultato negativo e, in ogni caso, si possa escludere che i re
lativi donatori al momento del prelievo si trovassero nel
lasso temporale compreso tra il contagio e la produzione
degli anticorpi. (2)
(1-3) 1. - In caso di infezioni virali contratte a seguito di interventi te
rapeutici o trasfusioni, i medici e le strutture sanitarie coinvolti possono essere chiamati a rispondere dei danni subiti dai pazienti contagiati. Tra i precedenti, v. Trib. Monza 14 ottobre 2000, Foro it.. Rep. 2001, voce
Responsabilità civile, n. 297 (epatite C conseguente all'innesto di tes
suti ossei non previamente testati per la presenza del virus epatico);
App. Firenze 7 giugno 2000, id., 2001, I, 1722 (epatite C determinata
da trasfusione di sangue infetto proveniente da donatori ignoti). D'altro canto, i soggetti contagiati a seguito di emotrasfusioni o del
l'assunzione di emoderivati rivolgono le loro pretese risarcitorie anche
nei confronti dell'amministrazione sanitaria. Per questo filone di con
troversie, v., da ultimo, Trib. Catania 8 luglio 2006, id., 2006, I, 2526, che patrocina una tesi particolarmente restrittiva nei confronti dei dan
neggiati, contrastante con le aperture della giurisprudenza capitolina (Trib. Roma 31 e 29 agosto 2005, ibid., 794) e con la posizione inter
II Foro Italiano — 2006 — Parie /-61.
II
TRIBUNALE DI URBINO; sentenza 20 giugno 2006; Giud. Sassi; Federici (Avv. Bonomi) c. Papalini (Avv. Morosini), Regione Marche (Avv. Costanzi, Renzetti).
Prescrizione e decadenza — Risarcimento del danno per
contagio da Hcv — Prescrizione — Durata — Decorrenza
(Cod. civ., art. 2043, 2935, 2947).
Considerata la natura extracontrattuale della responsabilità ascrivibile al medico che, in epoca anteriore all'introduzione
del test per l'isolamento del virus dell'epatite C, aveva prati cato emotrasfusioni senza alcuna necessità terapeutica, non
ché alla struttura sanitaria dove egli operava, il diritto al ri
sarcimento del danno per contagio da Hcv si prescrive in
cinque anni, con decorrenza dal momento in cui, divenuto di
sponibile l'anzidetto test, il danno era divenuto oggettiva mente percepibile. (3)
media assunta dalla Suprema corte (Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, ibid., 793).
II. - Quanto alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarci mento dei danni per patologie post-trasfusionali, si fronteggiano due orientamenti: uno, nel quale può iscriversi la pronuncia sub II, che in dividua il dies a quo nel momento in cui il soggetto contagiato, pur non avendo avuto in concreto conoscenza del meccanismo eziologico scate nante l'infezione, avrebbe potuto farlo usando la normale diligenza (cfr. Trib. Genova 18 novembre 2002, id., 2003, I, 1283); l'altro, se
guito dalla pronuncia sub I, che sposta il momento iniziale fino al gior no in cui il danneggiato ottiene la certificazione (sovente rilasciata dalle commissioni mediche competenti, nell'ambito del procedimento volto a conseguire i benefici concessi dalle 1. 210/92 e 238/97) relativa alla sussistenza del nesso causale tra la patologia e i trattamenti sanitari
praticatigli (cfr. Trib Roma 10 marzo 2004, id., 2004, I, 2893, e 8 gen naio 2003, id., 2003,1, 622).
Dal canto proprio, Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645, id., Rep. 2003, voce Prescrizione e decadenza, n. 30 (in Danno e resp., 2003, 845, con nota di I. Righetti, Prescrizione e danno lungolatente, e postilla di U.
Izzo, La decorrenza della prescrizione nell'azione risarcitoria da dan no lungolatente: quali regole per governare l'incertezza probatoria?', v. altresì M. Bona, Prescrizione e danno alla persona: il nuovo «lea
ding case» della Cassazione sposta il «dies a quo» dalla manifestazio ne del danno all'addebitabilità de! pregiudizio al responsabile (la nuo va regola a confronto con il modello inglese . .. idee per una riforma), in Giur. it., 2004, 286), ha statuito che il termine dì prescrizione del di ritto al risarcimento del danno del soggetto che assuma di aver con tratto per contagio una malattia, per fatto doloso o colposo di un terzo, inizia a decorrere non dal momento in cui si determina la modificazione che produce il pregiudizio, né dal momento in cui la malattia si manife sta all'esterno, ma da quello in cui essa viene percepita — o può essere
percepita — quale danno ingiusto conseguente all'altrui comporta mento doloso o colposo, usando l'ordinaria diligenza, tenuto conto, al
tresì, della diffusione delle conoscenze scientifiche. Più in generale, Cass. 28 gennaio 2004, n. 1547, Foro it., Rep. 2004,
voce cit., n. 29 (annotata da P.G. Monateri, La prescrizione e la sua
decorrenza dal fatto: una sentenza da elogiare, in Danno e resp., 2004,
389; I. Righetti, Ancora un «revirement» della Cassazione sul «dies a
quo» della prescrizione dell'azione risarcitoria nel danno lungolaten te: un segnale per le sezioni unite?, in Giur. it., 2004, 1584; V. Rossi,
Appunti sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno con trattuale ed extracontrattuale, in Dir. e giur., 2004, 623), ha ritenuto che alla responsabilità contrattuale del medico per il danno alla perso na, causato da imperizia nell'esecuzione di un'operazione chirurgica, si
applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, con decorrenza dal momento del verificarsi del fatto lesivo, e non da quello della mani festazione esteriore della lesione.
Riguardo alla durata della prescrizione, Trib. Roma 10 marzo 2004,
cit., evidenziava come, in considerazione dell'astratta rilevanza del
fatto in termini di epidemia colposa, omicidio colposo o lesioni colpose
plurime, dovesse applicarsi il termine più lungo stabilito dalla legge
penale. III. - Nei giudizi risarcitori promossi contro l'amministrazione, si è
affermato che, per l'accertamento del nesso causale tra i pregiudizi la
mentati e l'omessa o insufficiente vigilanza degli organi di controllo,
può essere utilizzata la documentazione sanitaria prodotta dalle com
missioni medico-ospedaliere previste dalla 1. 210/92: cfr. App. Roma
23 ottobre 2000, Foro it., Rep. 2001, voce Responsabilità civile, n. 304; Trib. Roma 27 novembre 1998, id., 1999,1, 313, con nota di U. Izzo.
Sulla valutazione del nesso causale, ai fini dell'ammissione alla tu tela indennitaria, v., con particolare riferimento all'ipotesi in cui si ve
rifichi un fatto successivo alla trasfusione, anch'esso potenzialmente
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