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sentenza 6 aprile 1998, n. 100 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 15 aprile 1998, n. 15); Pres....

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sentenza 6 aprile 1998, n. 100 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 aprile 1998, n. 15); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Soc. Marusca IV (Avv. Ferrari, Luciani, Panunzio) c. Guascino; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Ord. Trib. Casale Monferrato 5 maggio 1996 (G.U., 1 a s.s., n. 45 del 1996) Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1729/1730-1731/1732 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192619 . Accessed: 25/06/2014 10:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.104 on Wed, 25 Jun 2014 10:01:50 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 6 aprile 1998, n. 100 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 15 aprile 1998, n. 15); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Soc. Marusca IV (Avv. Ferrari, Luciani, Panunzio) c. Guascino;

sentenza 6 aprile 1998, n. 100 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 aprile 1998, n. 15); Pres.Granata, Est. Mirabelli; Soc. Marusca IV (Avv. Ferrari, Luciani, Panunzio) c. Guascino; interv.Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Fiumara). Ord. Trib. Casale Monferrato 5 maggio 1996(G.U., 1 a s.s., n. 45 del 1996)Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 6 (GIUGNO 1998), pp. 1729/1730-1731/1732Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192619 .

Accessed: 25/06/2014 10:01

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dificazioni, del d.l. 30 agosto 1993 n. 331, ha fissato la decor

renza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo

decreto legge (e quindi la scadenza al 28 febbraio 1994), anziché

dalla data di entrata in vigore dell'originario d.leg. 31 dicembre

1992 n. 546. È pur vero che l'art. 1 del successivo d.l. 26 no

vembre 1993 n. 477, convertito in 1. 26 gennaio 1994 n. 55, ha riportato la decorrenza dei sei mesi alla data del 15 gennaio 1993: ma l'art. 2 dello stesso d.l. ha poi stabilito una proroga fino al 24 febbraio 1994 in favore di chi alla scadenza non aves

se ancora provveduto. 4.2. - Affermata l'adeguatezza del termine di cui si tratta,

occorre, invece, una più attenta considerazione del profilo della

decorrenza del termine stesso.

Al riguardo deve pervenirsi a conclusioni negative sulla ragio nevolezza della soluzione per ultimo adottata dal legislatore, li

mitata a norma transitoria per i soli giudizi pendenti avanti alla

Commissione tributaria centrale. Conclusioni alle quali induco

no le considerazioni che non è prevista alcuna correlata comu

nicazione od avviso; che il processo tributario è caratterizzato

dall'impulso di ufficio per la sua prosecuzione, una volta in

staurato il giudizio, per il quale non vi era necessità di assisten

za tecnica; che contemporaneamente è eliminata la previsione dell'onere della domanda di trattazione per i giudizi di primo e secondo grado (abrogazione dell'art. 73 d.leg. n. 546 del 1992

disposta dall'art. 69, 3° comma, lett. /, d.l. 30 agosto 1993

n. 331, convertito in 1. 29 ottobre 1993 n. 427). In altri termini si è in presenza di un sistema di processo

tributario, dominato da una sostanziale uniforme disciplina nei

diversi gradi (v., ora, anche art. 30, 1° comma, lett. g, n. 1, 1. 30 dicmebre 1991 n. 413), salve specifiche disposizioni pro

prie della tipologia del grado, e caratterizzato da semplicità pro cessuale (anche per la non necessità di assistenza tecnica secon

do il regime processuale del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636) e

dall'impulso di ufficio nella trattazione del ricorso, che può es

sere deciso anche indipendentemente dalla comparizione di al

cuna parte, una volta proposta un'azione (nella specie di impu

gnazione di decisione di secondo grado). Ove siano stati adem

piuti tutti gli oneri processuali all'epoca vigenti a carico della

parte ricorrente, è manifestamente irragionevole introdurre una

innovativa comminatoria di estinzine per la mancanza di un ul

teriore adempimento di impulso processuale (peraltro, alternati

vo alla possibilità di trasferire l'esame ad altro organo giurisdi

zionale), quando sia configurato come eccezionale e derogato

rio, sia rispetto al sistema processuale nel suo complesso, sia

riguardo ai processi pendenti negli altri gradi della stessa giuris

dizione, senza prevedere che il termine per l'adempimento de

corra da un avviso o comunicazione alle parti interessate.

4.3. - A tale conclusione deve necessariamente giungersi te

nendo presente che in tutti i giudizi pendenti avanti alla Com

missione tributaria centrale le parti continuano, senza alcuna

limitazione, a poter essere presenti in giudizio senza assistenza

tecnica indipendentemente dal valore della controversia, in quanto non trovano attuazione le nuove disposizioni sull'assistenza tec

nica introdotte dal d.leg. n. 546 del 1992.

Inoltre, esiste un ragionevole e preciso contestuale affidamento

delle parti allo svolgimento del processo secondo «le disposizio ni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del» d.leg. n. 546 del 1992 (art. 75, 4° comma, d.leg. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 30, 1° comma, lett. u, 1. n. 413 del 1991).

Di conseguenza, alla luce dei principi di effettività della tute

la giurisdizionale, nella suindicata situazione e configurazione del processo, l'inerzia delle parti non può essere ragionevolmen te assoggettata all'estinzione del giudizio, se non dopo che le

stesse parti siano rese consapevoli della pendenza processuale e dell'onere e delle conseguenze, sopravvenute ed innovative:

cioè dopo la ricezione di avviso contenente la segnalazione che

non risulta presentata istanza di trattazione del ricorso o richie

sta di esame con trasferimento alla Corte di cassazione, con

richiamo alle relative nuove norme e con l'indicazione del ter

mine per l'adempimento a pena di estinzione.

In realtà, anche in sede processuale devono valere i principi

dell'affidamento, della conoscibilità dell'atto (o del momento

da cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievo

li) e della collaborazione leale tra soggetti che operano nel pro cesso. Di modo che non vi può esser decorrenza di termine per onere processuale imposto dal giudice (a pena di decadenza o

di inammissibilità), nonostante l'astratta previsione di legge, se

Il Foro Italiano — 1998.

non vi sia informativa del provvedimento, che lo determina, alla parte cui incombe l'onere, affinché questa possa disporre dell'intero periodo previsto per l'adempimento eventuale.

Sullo stesso piano, nelle anzidette situazioni processuali, quan do sono introdotte nuove regole innovative e transitorie rispetto a processi ritualmente instaurati e pendenti, soggetti per la pro secuzione solo ad impulso di ufficio, sono manifestamente irra

gionevoli norme eccezionali, limitate ad un solo grado, che non

prevedano — per la decorrenza di un termine di estinzione del

giudizio conseguente al mancato compimento di un nuovo one

re sopravvenuto a carico delle parti, con facoltà alternativa —

accorgimenti procedurali di garanzia al fine di assicurare una

conoscibilità minima dell'obbligo di adempimento, come un av

viso alle parti con richiamo alle scelte alternative.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, 2° comma, se

condo periodo, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (disposizioni sul

processo tributario in attuazione della delega al governo conte

nuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413), come modificato

dall'art. 69, 3° comma, lett. h), d.l. 30 agosto 1993 n. 331,

convertito, con modificazioni, nella 1. 29 ottobre 1993 n. 427, e dall'art. 1 d.l. 26 novembre 1993 n. 477 (disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di

acconto dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in 1. 26

gennaio 1994 n. 55, nella parte in cui non prevede che il termi

ne per l'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione

dell'avviso dell'onere di proposizione dell'istanza stessa; dichia

ra non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

30, 1° comma, lett. u), in relazione alla lett. t), 1. 30 dicembre

1991 n. 413 (disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili

delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la defi

nizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al pre sidente della repubblica per la concessione di amnistia per reati

tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto

fiscale), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., e per «eccesso di potere legislativo», dalla commissione tributaria cen

trale con le ordinanze indicate in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 aprile 1998, n. 100

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 aprile 1998, n. 15); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Soc. Marasca IV (Aw. Fer

rari, Luciani, Panunzio) c. Guascino; interv. Pres. cons,

ministri (Aw. dello Stato Fiumara). Ord. Trib. Casale Mon

ferrato 5 maggio 1996 (G.U., la s.s., n. 45 del 1996).

Agricoltura — Quote latte — Affittuario — Cessione delle quo te latte senza cessione dell'azienda — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3, 42; 1. 26 novembre 1992 n. 468, misure urgenti nel settore lattiero-caseario, art. 10).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

10, 1° e 2° comma, l. 26 novembre 1992 n. 468, nella parte in cui prevede che, salvo diverse pattuizioni tra le parti, la

titolarità della quota latte spetta al produttore, nella sua qua lità di conduttore dell'azienda agricola e che quest'ultimo può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per sin

gole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola,

purché vengano rispettate le condizioni stabilite dalla disposi

zione stessa, in riferimento agli art. 3, 42 e 44 Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale giunge alla decisione di infondatezza, in

quanto ritiene non condivisibile l'interpretazione della disposizione im

pugnata fatta propria dal giudice nel provvedimento di rimessione. Sull'attribuzione delle «quote latte» al produttore che vende latte o

altri prodotti lattiero-caseari o che effettui consegne all'acquirente, v.

Corte giust. 13 luglio 1989, causa C-5/88, Foro it., Rep. 1990, voce

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1731 PARTE PRIMA 1732

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale inve

ste la disposizione che — nel contesto delle misure urgenti adot

tate, in applicazione della normativa comunitaria, per discipli nare la produzione del latte destinato alla commercializzazione — prevede che, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti, la titolarità della quota latte spetta al produttore, nella sua qua lità di conduttore dell'azienda agricola, e stabilisce, inoltre, che

il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda

agricola, purché vengano rispettate le condizioni stabilite dalla

stessa disposizione (art, 10, rispettivamente 1° e 2° comma, 1.

26 novembre 1992 n. 468). Il Tribunale di Casale Monferrato-sezione agraria, nel corso

di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico, attrezzato per l'allevamento di bestiame da latte, per ottenere

il risarcimento del danno derivante dalla perdita, per responsa bilità dell'affittuario, del diritto all'assegnazione della quota di

produzione del latte per la commercializzazione, ha ritenuto che

l'attribuzione al conduttore del potere di cedere o affittare la

quota latte privi il proprietario dell'effettiva ricchezza del fon

do e determini: a) una irragionevole disparità di trattamento

tra proprietario e conduttore, in contrasto con l'art. 3 Cost.;

b) un effetto espropriativo senza indennizzo, in violazione del

l'art. 42 Cost., venendo sottratta al proprietario una facoltà

di godimento e di utilizzazione del fondo; c) un contrasto con

le finalità, indicate dall'art. 44 Cost., di conseguire il razionale

sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, giac

Comunità europee, n. 428; 27 gennaio 1997, causa C-463/93, id., 1997, IV, 105; 17 aprile 1997, causa C-15/95, id., 1998, IV, 94; 9 ottobre

1997, causa C-152/95, in questo fascicolo, parte quarta. Sui problemi della spettanza delle «quote» e sulla cessione di esse,

v., per tutti, Germanò, Le quote dì produzione nel diritto comunitario

dell'agricoltura, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 604.

* * *

V'è ormai un'accesa disputa giudiziaria sulle «quote latte». Se n'è

già occupata la Corte costituzionale con le sentenze n. 520 del 28 di cembre 1995 e n. 534 del 29 dicembre 1995, Foro it., 1996, I, 1542, con nota di D. Bellantuono, con riferimento alle modifiche apportate alla 1. 468/92 dalla 1. 46/95, che aveva disposto la riduzione delle «quo te latte» spettanti ai produttori di latte bovino. Con le dette decisioni, la Corte costituzionale ha sostanzialmente annullato i criteri di assegna zione delle «quote latte» di cui alla 1. 468/92. A seguito dell'intervento della Corte costituzionale, ed anche per via del superamento della quo ta nazionale assegnata all'Italia dalla Comunità europea, l'Aima (azien da di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) ha emanato un se condo bollettino per la determinazione delle nuove «quote latte» della

campagna casearia 1995/96, dopo che questa si era conclusa il 31 mar zo 1996.

Avverso la determinazione delle nuove «quote latte» da parte dell'Ai ma, e l'imposizione del prelievo «supplementare» per coloro che aveva no superato la «quota» assegnata, sono stati richiesti provvedimenti cautelari per la sospensione del nuovo bollettino, ed è prevalso l'acco

glimento ritenendosi non giustificata la retroattività della nuova deter minazione (v. Tar Lombardia, ord. 28 gennaio 1997, n. 374, e Tar Friuli-Venezia Giulia 24 gennaio 1997, n. 34, id., 1997, III, 467; Trib.

Bologna, ord. 4 febbraio 1997, e Trib. Trieste, ord. 29 gennaio 1997, ibid., I, 2687; contra, Tar Lazio, sez. II, ord. 31 gennaio 1997, n. 297, ibid., Ill, 467, che non ha accolto la richiesta di provvedimento caute lare per il prevalere del pubblico interesse all'osservanza della normati va comunitaria).

Vari decreti legge sono intervenuti nella soggetta materia, confluiti nella 1. 20 dicembre 1996 n. 642, che, nel ribadire la validità delle nuove

«quote latte» stabilite dall'Aima, ha disposto all'art. 3 la compensazio ne nazionale delle «quote», mentre in precedenza, ai sensi dell'art. 5 1. 468/92, la compensazione avveniva a livello regionale ad opera del l'associazione dei produttori, che avevano la gestione unitaria delle «quo te» spettanti ai produttori loro associati. Questa disposizione ha inciso sulla possibilità di cessione delle «quote», che con la precedente norma tiva aveva dato luogo a palesi irregolarità, con il superamento della

quota nazionale e la condanna dell'Italia ad una forte penalità da parte degli organi della Comunità europea. Anche la 1. 642/96 è stata rimessa alla Corte costituzionale dalla regione Friuli-Venezia Giulia in data 24

gennaio 1997 (G.U., la s.s., n. 6 del 1997), in particolare sotto l'aspet to della retroattività della compensazione nazionale. I dubbi di costitu zionalità della nuova normativa non sono stati ancora esaminati dalla Corte costituzionale mentre la Comunità europea ha imposto all'Italia il pagamento di ulteriori penalità per il superamento della «quota» na zionale. [D. Bellantuono]

Il Foro Italiano — 1998.

ché sarebbero privilegiate le scelte transeunti dell'affittuario, cui

è attribuita l'indennità concessa per l'abbandono della produ zione di latte, mentre non sarebbero considerati gli investimenti

effettuati dal proprietario per attrezzare il fondo per l'alleva

mento di bestiame lattifero.

2. - La questione non è fondata, non essendo condivisibile

l'interpretazione posta a base del dubbio di legittimità costitu

zionale.

L'attribuzione della titolarità della quota latte al conduttore

dell'azienda agricola è prevista nel contesto delle norme che di

sciplinano la produzione del latte destinato alla commercializza

zione, per contenerla nei limiti quantitativi stabiliti in sede co

munitaria. Il meccanismo di limitazione della produzione opera mediante l'assegnazione a ciascun produttore di un quantitativo di riferimento della produzione annuale, superato il quale egli è tenuto al pagamento di una somma, a titolo di prelievo sup

plementare, rapportata alla quantità eccedente la quota latte as

segnata. In tal modo viene sanzionata sul piano economico, ed

è quindi resa non conveniente, la produzione che eccede il quan titativo predeterminato. Le esigenze di ristrutturazione del set

tore possono essere perseguite, ma con modalità tali da non

determinare eccedenze di produzione: agli operatori è attribuita

la facoltà, a determinate condizioni, di trasferire indipendente mente dall'azienda la quota latte ad altri produttori.

Il sistema di contenimento della produzione nei limiti prefis sati ha, come punto centrale di riferimento, il produttore: a

lui è assegnata la quota di produzione; egli è soggetto al prelie vo supplementare, per la produzione eccedente tale quota; lo

stesso è, quale titolare della quota latte, legittimato a cederla

o ad affittarla, totalmente o parzialmente. Il produttore, individuato nel conduttore dell'azienda agrico

la, è dunque l'unico destinatario della disciplina dei limiti quan titativi posti alla produzione ed è il solo responsabile degli ob

blighi che ne derivano. In conformità all'impostazione delle nor

me comunitarie, è considerato produttore l'imprenditore agricolo,

indipendentemente dal titolo che è alla base della conduzione

del fondo e, quindi, senza che rilevi sul piano esterno, della

disciplina della produzione, il rapporto interno tra imprenditore affittuario e proprietario. La disciplina considerata non è, dun

que, destinata a dettare una nuova, seppur parziale, regolamen tazione dei contratti agrari e non altera i reciproci poteri e do veri intercorrenti tra proprietario ed affittuario, il quale ultimo

è responsabile nei confronti del primo per l'eventuale inadempi mento. L'affittuario può prendere tutte le iniziative richieste dalla

razionale utilizzazione del fondo; può apportare miglioramenti e procedere a trasformazioni coerenti con i programmi regionali di sviluppo o con la vocazione colturale della zona; risponde, tuttavia, oltre che della violazione delle pattuizioni contrattuali, dell'eventuale depauperamento del fondo, quale potrebbe, in

ipotesi, derivare dalla dismissione dell'allevamento che vada ol

tre il periodo della gestione attribuita all'affittuario, ovvero quan do l'allevamento stesso, con la relativa assegnazione della quota latte, non sia ripristinato prima dell'estensione del rapporto e

della riconsegna del fondo. Inoltre, ricorrendone le condizioni,

l'inadempimento potrà dare titolo alla risoluzione del rapporto. In definitiva, la disposizione denunciata, regolamentando i

quantitativi di produzione e la legittimazione a compiere gli atti ad essa relativi, non tocca il rapporto tra proprietario ed affit

tuario del fondo rustico e non determina, pertanto, gli effetti lesivi ipotizzati nell'ordinanza di rimessione.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda ta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 1° e 2°

comma, 1. 26 novembre 1992 n. 468 (misure urgenti nel settore

lattiero-caseario), sollevata, in riferimento agli art. 3, 42 e 44

Cost., dal Tribunale di Casale Monferrato-sezione agraria con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

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