+ All Categories
Home > Documents > sentenza 6 dicembre 1984, n. 277 (Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1984, n. 341); Pres. Elia, Rel....

sentenza 6 dicembre 1984, n. 277 (Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1984, n. 341); Pres. Elia, Rel....

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: vannga
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
4
sentenza 6 dicembre 1984, n. 277 (Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1984, n. 341); Pres. Elia, Rel. Andrioli; Lazzaretti ed altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta). Ord. Comm. trib. I grado Urbino 21 giugno 1982 (G.U. n. 121 del 1983); Comm. trib. I grado Piacenza 4 agosto 1983 (G.U. n. 148 del 1984); Comm. trib. I grado Livorno 16 settembre 1983 e Comm. trib. I grado Sanremo 11 gennaio 1984 (G.U. n. 1 ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1615/1616-1619/1620 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178521 . Accessed: 25/06/2014 00:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 00:23:38 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sentenza 6 dicembre 1984, n. 277 (Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1984, n. 341); Pres. Elia, Rel.Andrioli; Lazzaretti ed altri; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Laporta). Ord.Comm. trib. I grado Urbino 21 giugno 1982 (G.U. n. 121 del 1983); Comm. trib. I gradoPiacenza 4 agosto 1983 (G.U. n. 148 del 1984); Comm. trib. I grado Livorno 16 settembre 1983 eComm. trib. I grado Sanremo 11 gennaio 1984 (G.U. n. 1 ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 6 (GIUGNO 1985), pp. 1615/1616-1619/1620Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178521 .

Accessed: 25/06/2014 00:23

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 00:23:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1615 PARTE PRIMA 1616

stregua di quella in ipotesi rilevata da un trasferimento di

ricchezza o dai singoli trasferimenti di ricchezza in esso ricom

presi, ma secondo criteri diversi e di maggiore ampiezza. 4. - Comunque lion è inopportuno notare che gli inconvenienti

dall'ordinanza indicati quale sintomo di illegittimità costituzionale

sono notevolmente ridimensionati da rimedi e temperamenti rin

venibili nel sistema risultante e dalla normativa comune in tema

di solidarietà passiva e dalla normativa introdotta col r.d. 30

dicembre 1923 n. 3270, cui appartiene la norma impugnata. Al riguardo non è priva di valore, anzitutto, la stessa previsio

ne del diritto di regresso del coerede che ha pagato verso gli altri

coeredi (l'art. 1299 c.c.; lo stesso art. 66 r.d. n. 3270/23). Anche se da sola tale previsione, come segnala l'ordinanza di

rimessione, non offre esaustiva copertura a chi ha pagato, va pur tenuto conto dei comuni strumenti di tutela cautelare dati a

garanzia del diritto stesso anche in ordine alla quota ereditaria o

ai beni ereditari di spettanza del debitore in via di regresso, sicché la solidarietà passiva finisce con lo svolgere un ruolo di

mero meccanismo di anticipazione. Ruolo che nel campo tributa

rio trova riscontro in una diffusa strutturazione — in sé non

ritenuta illegittima da questa corte in riferimento all'art. 53 Cost,

(sentenze nn. 77 e 103 del 1967, id., 1967, I, 1688 e 1678 e 200

del 1976, id., 1976, I, 2071) — diretta ad ammettere prelievi tributari in relazione a situazioni incerte (purché sulla base di

ragionevoli presunzioni e) salvi i rimedi restitutori in caso di esiti

di accertamento non conformi alle presunzioni. Ma non meno rilevante, sotto l'aspetto specificamente conside

rato, è la previsione del contenimento del debito d'imposta, per il

coerede, entro i limiti del valore dei beni corrispondenti alla

quota ereditaria, sol che egli accetti col beneficio d'inventario

(art. 70 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270): rimedio, quest'ultimo, idoneo a prevenire, su iniziativa del coerede, la temuta eccedenza di una sua esposizione tributaria almeno al di là del valore della

quota ereditaria.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale degli art. 66, p.p., r.d. 30

dicembre 1923 n. 3270 e 12, 1° comma, 1° inciso, d.l.lgt. 8 marzo

1945 n. 90, sollevata in riferimento all'art. 53, 1° comma, Cost,

dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 dicembre 1984, n. 277

(Gazzetta ufficiale 12 dicembre 1984, n. 341); Pres. Elia, Rei.

Andrioli; Lazzaretti ed altri; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Laporta). Ord. Comm. trib. I grado Urbino 21

giugno 1982 (G.U. n. 121 del 1983); Comm. trib. I grado Pia

cenza 4 agosto 1983 {G.U. n. 148 del 1984); Comm. trib. I

grado Livorno 16 settembre 1983 e Comm. trib. I grado San

remo 11 gennaio 1984 (G.U. n. 190 del 1984); Comm. trib. I

grado Sanremo 7, 10 e 30 novembre 1983 (15) (G.U. n. 134 del

1984); Comm. trib. I grado Sanremo 11 gennaio 1984 (5) (G.U. n. 183 del 1984).

Reddito delle persone fisiche (imposta sul) — Indennità integra tiva speciale — Assoggettamento ad imposta — Questione

infondata di costituzionalità (Cost., art. 36, 53; 1. 27 maggio 1959 n. 324, miglioramenti economici al personale statale, art.

1; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 46, 48; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, disciplina delle agevolazioni tributa

rie, art. 42). Tributi in genere — Indennità integrativa speciale — Assoggetta

mento ad imposta — Eccesso di delega — Questione infondata

di costituzionalità (Cost., art. 77; 1. 27 maggio 1959 n. 324, art. 1; 1. 9 ottobre 1971 n. 825, delega al governo per la riforma tributa

ria, art. 9; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 46

e 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597, nonché dell'art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui consentono che

l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27 maggio 1959

n. 324, concorra a formare il reddito complessivo netto al fine

dell'applicazione delle aliquote complessive, in riferimento agli art. 36 e 53 Cost. (1)

(1-2) Delle ordinanze di rimessione sono riportate: Comm. trib. I grado Urbino 21 giugno 1982, Foro it., Rep. 1983, voce Reddito delle persone fisiche (imposta sul), n. 145; Comm. trib. I grado

Il Foro Italiano — 1985.

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42

d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non esenta

dal prelievo d'imposta l'indennità integrativa speciale, istituita

con l. 27 maggio 1959 n. 324, per eccesso della delega

contenuta nell'art. 9, 1° comma, n. 1, l. 9 ottobre 1971 n. 825,

in riferimento all'art. 77 Cost. (2)

Diritto. — 26. - Delle ventiquattro ordinanze di rimessione

ventuno (nn. 122 a 136, 322 a 326 e 477 r.o. 1984) impugnano gli art. 42 d.p.r. 601/73 e 46 e 48 d.p.r. 597/73 in riferimento agli art. 36 e 53 Cost., una (n. 840 r.o. 1982) in riferimento al solo

art. 36 Cost., altra (n. 412 r.o. 1984) in riferimento al solo art. 53

Cost, e altra ancora (n. 1079 r.o. 1983) il menzionato art. 42 in

riferimento non solo all'art. 36 ma anche all'art. 77 Cost. Ne

segue che il gruppo più numeroso attrae a sé per ragione di

continenza, in parte qua, gli incidenti iscritti ai nn. 840 r.o. 1982, 412 r.o. 1984, mentre l'incidente iscritto al n. 1079 r.o. 1983, che

solo assume a parametro l'art. 77, è collegato agli altri per ciò

che vi si impugna l'art. 42 pur sospettato in tutte le altre

ordinanze con le quali si impugnano anche gli art. 46 e 48 d.p.r.

597/73. Pertanto la riunione di tutti gli incidenti s'impone ai fini di

unica decisione.

27.1.1. - Sul piano della normativa ordinaria mette conto di

ricordare a) che i nostri teoreti, seguiti dai giudici, han coniato la

distinzione tra debiti di denaro (o di valuta) e debiti di valore

atta ad aggirare in qualche modo l'art. 1277 c.c. che sancisce il

principio nominalistico, facendo leva sull'art. 1375 dello stesso

codice, b) che al livello della normazione ordinaria sono apparse le 1. 24 febbraio 1953 n. 96, contenente norme per la rivalutazio

ne delle rendite vitalizie in denaro, e 1° luglio 1952 n. 701 su la

revisione dei canoni enfiteutici e l'affrancazione (seguita dalla 1.

18 dicembre 1970 n. 1138 «nuove norme in materia di enfiteu

si »), gli art. 24, 63 e 81 1. 27 luglio 1978 n. 392 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) e il novellato art.

429, 3° comma, c.p.c. (a tenor del quale « il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal

lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condan nando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal

giorno della maturazione del credito ») — seguito dal d.m.giust. di approvazione della deliberazione del consiglio nazionale foren se in data 28 maggio 1982, concernente i criteri per la determina zione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia

civile e penale e stragiudiziali, per il quale « trascorsi tre mesi

dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria cosi come stabilito dalla 1. n. 533/73 » —, c) che sull'opposto versante han visto la luce

gli art. 3 r.d. 1. 5 ottobre 1936 n. 1745, che faceva divieto di ogni

Piacenza 4 agosto 1983, Giur. costit., 1984, II, 860; Comm. trib. J grado Sanremo 7, 10, e 30 novembre 1983, ibid., 854; Comm. trib. I grado Sanremo 11 gennaio 1984, ibid., 1185.

Per l'illegittimità costituzionale della normativa censurata dalle citate ordinanze v. Ardizzone, Incostituzionalità dell'i.r.p.e.f. e indennità integrativa speciale, in Rass. imp. dir., 1983, 13. C'è da notare, però, che il medesimo autore in un precedente lavoro (I.r.p.e.f. e indennità integrativa speciale, ibid., 174), aderendo a Comm. trib. I grado Rimini 6 marzo 1982, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 209, si era espresso nel senso della non assoggettabilità dell'indennità integrativa speciale al prelievo fiscale in base alla considerazione che l'art. 42 d.p.r. 601/73 avrebbe abrogato solo le previgenti esenzioni ed agevola zioni, senza fare alcun riferimento alle « esclusioni », categoria nella quale rientrerebbe l'esonero da imposizione per l'indennità in parola. In senso conforme a tale orientamento v., inoltre, Ciralli, Buonuscita e indennità integrativa speciale sono assoggettabili all'i.r.p.e.f., in Nuova rassegna, 1983, 644.

A favore dell'avvenuta abrogazione dell'esenzione concessa dalla I. 324/59 si è invece schierata Comm. trib. I grado Rimini 5 aprile 1982, Foro it., Rep. 1983, voce cit., n. 146, nonché Marcelli, L'indennità integrativa speciale non è tassabile con l'imposta sul reddito delle persone fisiche (nota a Comm. trib. I grado Rimini 6 marzo 1982, cit.), in Comm. trib. centrale, 1982, II, 880; De Santis, La tassabilità delle indennità di contingenza (nota a Comm. trib. I grado Urbino 21 giugno 1982, cit.), in Bollettino trib., 1983, 351, e Valle, L'indennità integrativa speciale a favore dei dipendenti e pensionati statali e la sua presunta esenzione dalle imposte erariali, in Nuova riv. trib., 1983, 281.

This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 00:23:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

convenzione incidente sul potere liberatorio della moneta, e 1 r.d. 1. 27 febbraio 1939 n. 337, per il quale i prestiti obbligazio nari — emessi, prima dell'entrata in vigore del r.d.l. 1745/36, da

enti e società commerciali con sede nel regno e stilati in lire o in lire oro per i quali si fosse data al creditore facoltà di

chiedere il pagamento in una o in più monete estere secondo un

determinato ragguaglio — dovevansi pagare in lire aventi corso

legale al giorno del pagamento nella stessa somma numerica

espressa nel titolo medesimo.

27.1.2. - Nel campo della giurisprudenza si segnalano le recen

tissime sent. 16 febbraio 1984, n. 1146 (Foro it., Mass., 224) e n. 1148 (id., 1984, I, 383) con le quali le sezioni unite civili della

Cassazione, componendo il conflitto di principi insorto in seno

alla sezione lavoro in punto alla autonoma azionabilità del diritto

del lavoratore alla rivalutazione monetaria di crediti di lavoro già soddisfatti, hanno argomentato da ciò che la rivalutazione mone

taria, realizzata vuoi mediante la concessione della indennità di

contingenza vuoi mediante il risarcimento del danno provocato dalla svalutazione monetaria, cui provvede, ai termini dei novella

ti art. 429, 3° comma, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., il giudice, costituisce una componente del credito di lavoro strettamente

connessa al salario nominale, che detto elemento trae origine dallo stesso rapporto di lavoro e, pertanto, ha natura squisitamen te sostanziale e che tale sua natura e la sua funzione di « indicizzazione » del credito di lavoro tardivamente soddisfatto

comportano l'attribuzione al lavoratore della maggior somma per rivalutazione fin dal momento della maturazione del credito

originario senza necessità di specifica domanda dappoiché la

rivalutazione afferisce alla stessa causa petendi.

27.2. - Nella giurisprudenza di questa corte vanno menzionate

a) la sent. 23/77 (id., 1977, I, 259), che ebbe a dichiarare non fondata la questione di illegittimità per violazione del principio di eguaglianza che il giudice a quo aveva sospettato per essere la

rivalutazione del credito senza distinzioni assicurata ad ogni

categoria di lavoratori e per non essere la ripetuta rivalutazione ammessa per i crediti del datore di lavoro nascenti dallo stesso

rapporto di lavoro, b) la sent. 43/77 (ibid., 257), che disse infondata la questione d'illegittimità dell'art. 429, 3° comma, sub art. 1 1. 533/73 nella parte in cui prevede il risarcimento del

maggior danno da svalutazione monetaria dei crediti di lavoro solo se relativi ai rapporti disciplinati dal novellato art. 409 c.p.c., e pertanto escluse i rapporti di impiego di dipendenti di enti

pubblici non economici (dictum che non ha impedito al Consiglio di Stato e alla Corte di cassazione di riconoscere anche agli impiegati pubblici la rivalutazione monetaria sulla base del no

vellato art. 150 disp. att. c.p.c. e degli art. 1218 e 1224 c.c.

diguisaché la querelle si risolve in questioni di giurisdizione), c)

particolarmente la sent. 126/79 (id., 1979, 1, 2807), con la quale venne posto in chiaro che il legislatore, se per un verso non è tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile della

componente imputabile alla svalutazione monetaria « mediante

formule di indicizzazione o di integrale rivalutazione, in contrasto con i principi a cui s'ispira non solo il vigente sistema tributario, ma l'intero regime delle obbligazioni tributarie, corrispondente alle esigenze di una economia sviluppata in cui la moneta è

indispensabile misura dei valori di mercato », può, anche nel

campo della legislazione tributaria, eliminare conseguenze inique o eccessivamente onerose sulla base di scelte politiche riservate alla discrezionalità del potere legislativo (n. 6).

28.1. - La prima questione verte sul se siano illegittimi gli art. 46

(« Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro

prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzio ne di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituisco no reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennità e altre somme di cui alla lettera

e dell'art. 12 ») e 48 (« Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denomi

nati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro

prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo

di sussidio o liberalità. Non concorrono a formare il reddito di

lavoro i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o as sistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti

collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati alle retri

buzioni, né i compensi riversibili di cui alla lett. b dell'art. 47.

Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la

parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno, elevato a

lire quindicimila per le trasferte all'estero. Gli assegni di sede e

Il Foro Italiano — 1985.

le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero concorro

no nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se

per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazio

ni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennità

base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il

reddito la sola indennità nella misura del quaranta per cen

to... ») d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione e disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 (« Con effetto

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate

e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esen

zioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali

sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in

altri decreti emanati in attuazione della 1. 9 ottobre 1971 n. 825,

comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri

soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario

previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato. Con la

stessa decorrenza cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito

nei precedenti articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni,

agevolazioni e regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore

del presente decreto o a data da stabilire con il decreto medesi

mo. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente decreto

con riferimento ad altre disposizioni di legge cessano di avere

applicazione al termine di decadenza risultante dalle disposizioni medesime ») nella parte in cui consentono che l'indennità integra

tiva speciale, istituita dalla 1. 27 maggio 1959 n. 324, concorre a

formare il reddito complessivo netto al fine della applicazione delle aliquote progressive, per contrasto con l'art. 36 Cost., in

quanto la tassazione progressiva di un aumento meramente nomi

nale di reddito sospingerebbe la retribuzione, cosi adeguata, al di

sotto del livello di proporzionalità al lavoro prestato che la

norma costituzionale garantisce, e con l'art. 53 in quanto, inci

dendo la tassazione progressiva su un aumento meramente

nominale di reddito, difetterebbe il presupposto della crescita

reale della capacità contributiva.

28.2. - Se si riflette che la indennità integrativa speciale fu

istituita, a far tempo dal 1° luglio 1959, con 1. 27 maggio 1959 n.

324 (miglioramenti economici al personale statale in attività ed in

quiescenza) allo scopo di preservare in qualche misura il trattamen

to del personale statale dal rischio della svalutazione monetaria, riuscirebbe lecito contestare che la disciplina tributaria del trat

tamento le si estenda, soltanto a patto di negare che la

quantità di moneta, nella quale la indennità si risolve, si trasfe

risca dallo Stato al personale per una causa giuridica diversa da

quella che giustifica la translatio, dallo Stato al personale, della

quantità di moneta pari all'ammontare non rivalutato del tratta

mento, ma poiché siffatta contestazione urta contro il diritto

vivente quale espresso nella normativa (supra 27.1.1.) e nella

giurisprudenza ordinarie (supra 27.1.2.) e si pone in insanabile

contrasto con la giurisprudenza di questa corte (supra 27.2.), non

rimane, in aggiunta alla motivazione della Corte cost. 126/79, se

non ribadire e precisare che se la parte rivalutata dei redditi

fosse sottratta alla capacità contributiva dei dipendenti dello

Stato (come di ogni altro produttore di redditi), l'importo valuta

rio delle spese pubbliche dovrebbe essere compreso in proporzio ne di un coefficiente di segno negativo pari al coefficiente di

rivalutazione dei redditi dei contribuenti (non dei soli lavoratori);

altrimenti i conti, su cui l'art. 53 si adagia, non tornerebbero.

Alla quale conclusione nessuno dei giudici a quibus si è sentito

di addivenire.

Né, infine, merita credito la distinzione tra esenzione ed

esclusione di reddito perché nella terminologia tributaria la no

zione di agevolazione, cui avrebbe fatto capo la legge istitutiva

della indennità, sta ad indicare indifferentemente esenzioni e

esclusioni di reddito e regimi sostitutivi.

28.3. - In merito all'altro parametro individuato nell'art. 36 e

segnatamente nel 1° comma di questa disposizione, a tenor del

quale « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro e in ogni caso

sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e

dignitosa », la corte, che a tanto è legittimata sol per aver

giudicato inconsistente la violazione dell'art. 53, si limita ad

osservare che la verifica della sussistenza, in concreto, della

idoneità dell'assoggettamento dell'indennità a prelievo fiscale ad

attentare a quei canoni di esistenza libera e dignitosa del

lavoratore, cui vuole la riprodotta norma costituzionale indirizzata

la retribuzione, implica indagini economiche finanziarie e sociali

che rientrano nella competenza del legislatore. Né, in ogni caso, alcuno dei giudici a quibus argomenta e dimostra che l'imposi

This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 00:23:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

1619 PARTE PRIMA 1620

zione in esame verrebbe ad intaccare il minimo vitale di cui i

lavoratori dipendenti debbono poter disporre. 29. - La seconda questione, vertente sul se sia costituzionalmen

te illegittimo l'art. 42 d.p.r. 601/73 per eccesso di delega (art. 77

Cost.), in relazione all'art. 9, 1° comma, n. 1 1. 9 ottobre 1971 n.

825 (delega legislativa al governo per la riforma tributaria) in

quanto la perdurante attualità dei fini perseguiti con l'esenzione

dell'indennità integrativa speciale (già stabilita dalla legge istituti va 324/59) e la conformità degli stessi agli obiettivi del

programma economico nazionale avrebbero implicato il manteni mento del precedente regime esentivo, è non meno infondata

dappoiché la commissione tributaria di I grado di Piacenza, che so la tra i giudici a quibus l'ha sollevata, non ha tenuto nel debito conto che l'art. 9, 1° comma, 1. di delegazione, lungi dall'additare al legislatore delegato il criterio della conservazione dei benefici, gli ha impartito la direttiva di sostituirli con la concessione di

contributi, anche sotto forma di buoni d'imposta (commisurati a

parametri da determinare senza riferimento all'imponibile) ma sol « in quanto possibile ». Dettami che il legislatore delegato ha

rispettato se si considera che la soppressione della indennità

contributiva speciale è stata bilanciata con particolari « detrazioni

d'imposta » in aggiunta a quelle comuni di carattere soggettivo: del che offrono tangibile testimonianza le modifiche di tempo in

tempo apportate agli art. 15 e 16 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597

con gli art. 4 d.l. 6 luglio 1974 n. 259 (sost. in sede di

conversione per 1. 17 agosto 1974 n. 384), 10 1. 2 dicembre 1975

n. 576, 2 1. 30 novembre 1976 n. 786, 14 1. 13 aprile 1977 n. 114, 59 1. 21 dicembre 1978 n. 843, 1. 24 aprile 1980 n. 146, 3 1. 28

febbraio 1983 n. 53.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 840 r.o. 1982, 1079 r.o. 1983, 122 a 136, 322 a 326,

412, 477 r.o. 1984, a) dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale — sollevata in riferimento agli art. 36 e 53 Cost. — degli art. 46 e 48 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597

(istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 (disciplina delle

agevolazioni tributarie) nella parte in cui consentono che l'inden nità integrativa speciale, istituita con 1. 25 maggio 1959 n. 324

(miglioramenti economici al personale statale in attività di servi

zio) concorra a formare il reddito complessivo netto al fine

dell'applicazione delle aliquote complessive; b) dichiara non fon data la questione di legittimità costituzionale, per eccesso di

delega, dell'art. 42 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601 in riferimento all'art. 9, 1° comma, n. 1, 1. 9 ottobre 1971 n. 825 (delega legislativa al governo della republica per la riforma tributaria).

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 8 giu gno 1985, n. 3451; Pres. Barba, Est. Quaglione, P. M. Sgroi V.

(conci, conf.); Ministero della pubblica istruzione (Avv. dello Stato Braguglia) c. Basso (Avv. DAudino, Massacci). Con

ferma App. Cagliari 29 gennaio 1977.

CORTE DI CASSAZIONE:

Giurisdizione civile — Locazione di immobile alla p.a. — Canone — Ritardo nel pagamento — Azione del locatore — Giurisdi zione ordinaria — Fattispecie.

Contratti della p.a. — Locazione di immobile — Canone —

Ritardo nel pagamento — Azione di risoluzione e di rilascio del conduttore — Mancata emissione del titolo di spesa —

Irrilevanza (Cod. civ., art. 1218, 1224, 1282, 2740; r.d. 23

maggio 1924 n. 827, regolamento per l'esecuzione della legge suli'amministazione del patrimonio e sulla contabilità generale delio Stato, art. 270).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della domanda con la quale il privato, che ha dato in locazione un immobile alla p.a. e non ha percepito il canone nel termine convenzionalmente stabilito, chiede la risoluzione del contratto

per inadempimento dell'amministrazione conduttrice nonché la condanna della stessa al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni, non potendo gli atti e i procedimenti relativi alla emissione dei mandati di pagamento della p.a. influire unilate ralmente sui rapporti negoziali privati conclusi dalla mede sima. (1)

(1-2) La riportata sentenza, che è la terza, sul tema delle obbliga zioni pecuniarie della p.a. assunte per contratto, deliberata il 10 gennaio 1985, consente di affermare che variazioni e/o digressioni del

Il Foro Italiano — 1985.

La p.a., che non ha corrisposto nel termine pattuito il canone di

locazione di immobile appartenente a privato, non può paraliz zarne le domande di risoluzione del contratto e di rilascio

dell'immobile invocando la mancata emissions del titolo di

spesa secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato o

la omessa attuazione degli adempimenti previsti da disposizioni interne dell'amministrazione. (2)

Svolgimento del processo. — Con citazione 3 gennaio 1974 Ugo Basso conveniva davanti al Tribunale di Cagliari il ministero

della pubblica istruzione, esponendo di aver concesso in locazione

alla soprintendenza ai monumenti e gallerie della città tre

appartamenti per il periodo dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre

1972, con l'intesa del tacito rinnovo del contratto, e di non aver

ricevuto il relativo canone fissato in lire 126.000 mensili da corri

spondersi a trimestri posticipati; assumeva, inoltre, l'istante di

avere inviato il 20 novembre 1973 una lettera raccomandata

all'amministrazione con l'invito ad effettuare il versamento dei

canoni trimestrali scaduti relativi all'anno 1973 e con l'avvertenza

che, inutilmente trascorso il termine all'uopo fissato, il contrat

to doveva intendersi risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Ciò premesso, e ritenuto che il pagamento non era stato ancora

effettuato, l'attore chiedeva al tribunale adito di dichiarare l'av

venuta risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. e, in subordine, di dichiarare risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore a norma dell'art. 1453 c.c.

Su tali domande il Basso insisteva anche dopo aver ricevuto la

somma di lire 1.511.900.

L'amministrazione convenuta, costituitasi «n giudizio, contestava

la pretesa del locatore, osservando che il ritardo nella correspon sione dei canoni era dovuto alla necessità di osservare le disposi zioni della legge sulla contabilità generale dello Stato e del

relativo regolamento. In seguito, l'amministrazione eccepiva anche

il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo inam

missibile un suo giudizio sulla legittimità dell'operato della p.a. in

materia nella quale è riservato un sicuro margine di discrezionali

tipo di quelle segnalate in nota alla precedente Cass. 3 aprile 1985, n.

2264, Foro it., 1985, I, 1005, appaiono sempre più difficilmente

configurabili. Oltre all'enunciazione riassunta nella prima massima, che riprende

anche nell'iter argomentativo i rilievi svolti dalla or menzionata sent, n. 2264 del 1985, la pronuncia in rassegna contiene, infatti, nella parte motiva corrispondente all'affermazione riassunta nella seconda massima,

significative puntualizzazioni dei precedenti orientamenti. Ricordate in vero le oscillazioni manifestatesi in giurisprudenza, le sezioni unite ribadiscono che: a) per quanto riguarda le obbligazioni pecuniarie della p.a. aventi origine contrattuale e precisi termini di scadenza, il diritto del privato all'esatto e tempestivo adempimento non può essere sacrificato dall'esigenza della medesima p.a. di rispettare le procedure prescritte per l'emissione del titolo di spesa; 6) i debiti dello Stato e

degli enti pubblici, di origine contrattuale, divengono liquidi ed

esigibili, in conformità alle norme comuni del codice civile, quando ne sia determinato l'ammontare e se ne possa ottenere, alla scadenza, il

puntuale adempimento; lo Stato e gli enti pubblici possono quindi essere condannati al pagamento dei rispettivi debiti prescindendo dalla

tempestiva conclusione della procedura contabile e dalla emanazione del titolo di spesa; c) in relazione alla pattuita scadenza delle

obbligazioni contratte verso i privati dalla p.a., questa si trova, all'atto dell'assunzione dell'obbligo, nel periodo anteriore alla sua scadenza e nel periodo successivo ad essa, nell'identica posizione di qualsiasi altro

soggetto, è tenuta allo stesso comportamento ed è esposta alle medesime

responsabilità; d) ai sensi degli art. 1175 e 1176 c.c. anche la p.a. debitrice è quindi tenuta ad agire correttamente e con la diligenza del buon padre di famiglia; il che è quanto dire « innanzitutto che deve assumere solo le obbligazioni che sia prevedibilmente in grado di

adempiere in modo esatto e puntuale e che deve porre in essere con

tempestività i meccanismi liquidatori prescritti dalle leggi di contabilità di Stato, essendo altrimenti tenuta a rispondere delle eventuali ina

dempienze cui abbia dato colpevolmente luogo »; e) è consentito al

giudice ordinario di valutare le modalità di svolgimento dell'iter di

erogazione della spesa al fine di esprimere un giudizio sulla condotta tenuta dalla p.a. in funzione dell'adempimento dei propri debiti

pecuniari. Si tratta, come si è detto e come si evince dalle molteplici

pronunzie richiamate in motivazione (cui può aggiungersi Cass. 23 maggio 1984, n. 3172, id., Mass., 648), di considerazioni già svolte dalla corte in altre occasioni. Ma la sentenza merita ugualmente di essere segnalata per avere chiarito in modo definitivo, sia pure attraverso il ragionato coordinamento dei vari precedenti, che i tentativi della p.a. di (continuare a) giustificare, con la mancata emissione del titolo di spesa, l'omesso e/o il ritardato adempimento delle

obbligazioni pecuniarie contrattualmente assunte con i privati non hanno più alcuna prospettiva di successo.

C. M. Barone C. M. Barone

This content downloaded from 188.72.126.25 on Wed, 25 Jun 2014 00:23:38 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended