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sentenza 6 febbraio 2001; Pres. Belsito, Est. Ascatigno; De Martino (Avv. De Martino) c. Soc....

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sentenza 6 febbraio 2001; Pres. Belsito, Est. Ascatigno; De Martino (Avv. De Martino) c. Soc. Suissekraft International (Avv. Paolisso Carleo) e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1521/1522-1523/1524 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198370 . Accessed: 28/06/2014 09:37 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 09:37:01 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 6 febbraio 2001; Pres. Belsito, Est. Ascatigno; De Martino (Avv. De Martino) c. Soc. Suissekraft International (Avv. Paolisso Carleo) e altri

sentenza 6 febbraio 2001; Pres. Belsito, Est. Ascatigno; De Martino (Avv. De Martino) c. Soc.Suissekraft International (Avv. Paolisso Carleo) e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1521/1522-1523/1524Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198370 .

Accessed: 28/06/2014 09:37

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

tuzionale dell'art. 18 1. reg. Sicilia 1° settembre 1993 n. 25, in

relazione all'art. 37 Cost., proprio nella parte in cui non preve deva l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate nei lavori

socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 1.

30 dicembre 1971 n. 1204. Ha sostenuto il giudice delle leggi che non possono essere ritenute legittime quelle norme che

comportino, a motivo della maternità, una sostanziale menoma

zione economica della lavoratrice.

Ma il fatto che, come evidenziato, per i lavori socialmente

utili sia in atto una vis espansiva che tende a riconoscere loro

garanzie del rapporto di lavoro subordinato non significa che

possano essere per dette tipologie di «lavori» invocate tout

court discipline di siffatto rapporto; e che questo possa per

giunta avvenire, trascurando addirittura di aver presenti i requi siti-base che le garanzie in questione presuppongono.

Tra essi — quam minime —

quella dell'effettivo' sorgere del

rapporto. Nella specie, la Pansardi, onde pervenire alla formulazione

delle domande di reintegra nel «posto di lavoro» e di risarci

mento dei danni, ha dato invece per scontate — in uno all'esi

stenza di una situazione lavorativa propriamente detta — situa

zioni di fatto, ad essa essenziali, che non si sono per nulla in

concreto verificate, ossia: — l'inizio dell'attività con la presa di possesso, espressione

tangibile della volontà d'aderire alla chiamata e partecipare al

l'attività formativa, prodromica al «lavoro» (tale non potendo considerarsi la del tutto «neutra» trasmissione, priva di motiva

zione, del certificato attestante soltanto il ricovero ospedaliero, e null'altro);

— il verificarsi d'un «licenziamento illegittimo» da tale po sto di lavoro.

In altre parole, anche ove l'appellante avesse potuto per ab

surdum (e contro il chiaro disposto di legge) esser qualificata lavoratrice dipendente, e come tale esser «trattata», ella non

avrebbe potuto comunque pretendere la reintegra ed il conse

guente risarcimento del danno da illegittimo licenziamento:

tanto, per la banale constatazione che per lei — contrariamente

a quanto riportato nei motivi d'appello — nessuna «assunzione»

v'è stata, né è sorto «... un pieno diritto alla conservazione del

posto di lavoro ...».

Invero, come è pacifico in atti, la donna non si è presentata

(anche se per giustificati motivi) alla chiamata della società at

tuatrice del progetto, chiamata da lei regolarmente ricevuta:

tanto meno, quindi, un rapporto lavorativo, mai instaurato, può dirsi cessato per via d'un illegittimo recesso datoriale.

Pertanto, in aggiunta e parziale rettifica di quanto evidenziato

dal primo giudice in ordine all'insussistenza nella specie d'un

lavoro subordinato (ed a tempo indeterminato), può affermarsi

che, cosi come formulata, la duplice domanda della Pansardi (di

reintegra e connesso risarcimento danni da illegittimo licenzia

mento) fosse ab origine carente addirittura d'un requisito fon

damentale occorrente per la sua ipotetica accoglibilità, nei con

fronti d'entrambi i convenuti: la stessa «possibilità giuridica»,

collegata all'affermazione di un diritto in astratto contemplato da una norma esistente. Si tratta di quella che viene concorde

mente individuata, nella teoria del processo civile, quale la pri ma delle tre condizioni dell'azione.

L'appellante, in sostanza, ha preteso quanto l'ordinamento

non le riconosceva, nemmeno in virtù della prefata vis espansiva della disciplina di tutela dei lavoratori socialmente utili.

Diversamente, ove il giudizio instaurato dalla Pansardi avesse

avuto mire diverse, si sarebbe anche potuto, in virtù dei principi

espressi dalla ripetuta sentenza del giudice delle leggi, pervenir si all'affermazione secondo cui, quando l'avviamento al pro

getto di utilità collettiva della donna lavoratrice intervenga du

rante il periodo di divieto di adibizione al lavoro, la (tutela del la) maternità comporta il (mero) ritardo nell'inizio dell'attività, e non la definitiva decadenza dall'iniziativa (per analoga con

clusione, con riferimento al soggetto chiamato alle armi prima dell'inizio del progetto di lavori socialmente utili, v. Tar Sicilia 14 novembre 1995, n. 938, id., Rep. 1996, voce Lavoro (collo

camento), n. 28). Ma tanto non è stato, ed è per questo che la domanda, nella

sua duplice accezione, di cui all'appello non può trovare acco

glimento.

Il Foro Italiano — 2002 — Parte 1-29.

CORTE D'APPELLO DI BARI; sentenza 6 febbraio 2001; Pres. Belsito, Est. Ascatigno; De Martino (Avv. De Marti

no) c. Soc. Suissekraft International (Avv. Paolisso Carleo) e altri.

CORTE D'APPELLO DI BARI;

Privilegio — Credito del professionista

— Avvocato —

Transazione — Obbligo solidale — Esclusione (Cod. civ., art. 2751 bis; r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordinamento

delle professioni di avvocato e procuratore, art. 68).

Il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. deve ritenersi in

vocabile dall 'avvocato solo nei confronti del proprio cliente e

non già nei confronti dì altri o della parte soccombente, né

può farsi riferimento ali 'art. 68 della legge professionale, per sostenere il carattere privilegiato del credito fatto valere ver

so le altre parti che hanno partecipato alla transazione. (1)

Svolgimento del processo. — Nel corso della procedura ese

cutiva di espropriazione mobiliare, promossa dinanzi al giudice dell'esecuzione della Pretura di Foggia nei confronti del comu

ne di Foggia dalla società Suissekraft International s.r.l., credi

trice della somma di lire 43.443.678 per fornitura di oggetti di cancelleria, venivano sottoposte a pignoramento sette autovettu

re di proprietà del comune. Nella stessa procedura intervenivano

tempestivamente altri creditori, tra cui l'avv. De Martino Gio

vanni, in proprio quale creditore della somma di lire

11.372.630, oltre interessi, per attività professionale prestata in

favore del suo cliente Caccavo Nunzio in una causa di locazione

avente come controparte il comune di Foggia. Messe all'incanto

le auto, dalla loro vendita veniva ricavata la somma di lire

18.990.000, ridotta, al netto delle trattenute dell'istituto vendite

giudiziarie, a lire 14.706.155. All'udienza dell'8 giugno 1993 la società presentava un piano di riparto dell'attivo ricavato tra i

crediti privilegiati, tra cui inseriva il suo e i crediti chirografari, indicando l'incapienza per i crediti chirografari, tra cui quello dell'avv. De Martino. Senonché costui chiedeva l'assegnazione del ricavato al proprio credito, in quanto privilegiato ex art.

2751 bis, n. 2, c.c. A tanto si opponevano la società Suissekraft

e gli altri creditori, per cui il giudice dell'esecuzione disponeva la sospensione della procedura, rimettendo la controversia di

nanzi al Tribunale di Foggia, competente per valore.

Con atto notificato l'8 luglio 1993 la società Suissekraft In

ternational s.r.l. riassumeva la causa, citando dinanzi al Tribu

nale di Foggia i creditori, Falasieri Gaetano, la cooperativa La

Fiaccola s.r.l., Quatraro Raffaele titolare della ditta Saema, la

società Fedecostante s.p.a., la società Leone sud mobili, l'avv.

De Martino Giovanni, per sentire dichiarare non assistito da pri

vilegio il credito vantato dall'avv. De Martino Giovanni, in

quanto non rientrante in quelli previsti dall'art. 2751 bis, n. 2,

c.c., riguardando detta norma solo le somme dovute per diritti di

procuratori ed onorari vantati nei confronti del proprio cliente e

per gli ultimi due anni di prestazione, e non potendosi applicare l'art. 68 della legge professionale che prevedeva solo nel caso

di transazione un'azione diretta nei confronti di tutte le parti che

avessero transatto.

Con comparsa di risposta del 18 ottobre 1993 si costituiva

l'avv. De Martino, contestando la domanda e chiedendo che il

credito da lui azionato contro il comune fosse riconosciuto pri

vilegiato. Gli altri convenuti, pur ritualmente citati, rimanevano contu

maci.

(1) La sentenza in epigrafe affronta questione su cui non è rinveni bile giurisprudenza edita, ritenendo l'ininvocabilità dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c. da parte dell'avvocato, per il pagamento di diritti ed onorari dovuti dal proprio cliente, come richiesto nei confronti della contro

parte, né pertinente il richiamo alla solidarietà ex art. 68 della legge

professionale, che non attribuisce né riconosce anche al credito verso le

controparti carattere privilegiato. Sull'art. 2751 bis, n. 2, c.c., le questioni più dibattute riguardano l'e

stensione temporale biennale, e v., a riguardo, Cass. 22 gennaio 1999, n. 569, Foro it., Rep. 1999, voce Privilegio, n. 19; Fallimento, 1999,

1124, con nota di Rinaldi, Nuovi dubbi sul computo del biennio per le

prestazioni del professionista, e Corriere giur. , 1999, 1409, con nota di

Danovi, Gli onorari dell'avvocato e il privilegio del credito', sull'art.

68 della legge professionale, conforme sulla stretta interpretazione della norma, trattandosi di deroga introdotta con norma di diritto sin

golare, e sulla nozione di transazione della lite, Cass. 5 febbraio 2000, n. 1287, Foro it., Rep. 2000, voce Avvocato, n. 184, e Giur. it.. 2001,

1403, con nota di Danovi, Giudizio definito con transazione e diritto

degli avvocati al compenso.

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PARTE PRIMA 1524

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del

comune di Foggia esecutato, l'ente si costituiva, rimettendosi

alla decisione del tribunale.

Passata la causa in decisione, il Tribunale di Foggia, con

sentenza n. 1130 del 28 giugno - 23 settembre 1996, pur ricono

scendo la natura di credito privilegiato, riteneva di non poter far

rientrare il credito nella disciplina dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., in quanto nessun elemento aveva fornito il De Martino per di

mostrare che il credito vantato si riferisse a prestazioni profes sionali espletate nei confronti del medesimo cliente negli ultimi

due anni. Perciò dichiarava non assistito da privilegio il credito vantato dal De Martino e lo condannava al pagamento delle spe se processuali; compensava interamente le spese tra l'attrice so

cietà Suissekraft e il comune di Foggia. Avverso tale sentenza proponeva appello l'avv. De Martino

con atti notificati il 10 e 13 gennaio 1997, citando dinanzi a questa corte la società Suissekraft International, il comune di

Foggia e tutti gli altri creditori e invocando la riforma della

sentenza, per aver il primo giudice escluso la natura di credito

privilegiato sul rilievo che mancava la prova della riferibilità delle sue prestazioni agli ultimi due anni, senza tener conto

della documentazione prodotta in giudizio. Si costituiva solo la società Suissekraft International, mentre

tutti gli altri rimanevano contumaci, e resisteva all'appello, ri

proponendo ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni e richieste non

accolte in primo grado e cioè la non applicabilità della normati va di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., la non pertinenza del ri

chiamo all'art. 64 della legge professionale accordante il diritto di credito nei confronti della controparte e la collocabilità del credito al di fuori dell'arco temporale dei due anni previsto dal l'art. 2751 bis, n. 2, c.c. Concludeva perché venisse negata la natura privilegiata del credito vantato dall'avv. De Martino e, in

linea gradata, che si escludesse il carattere privilegiato a quanto richiesto per spese borsuali e per contributi alla cassa previden ziale, nonché per le competenze professionali del giudizio di

cognizione promosso nei confronti del comune.

Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzio ne della sentenza, le parti precisavano le conclusioni, così come

riportate in epigrafe, e la causa era rimessa al collegio per la de cisione.

Motivi della decisione. — L'appello non merita accoglimento,

dovendosi ritenere fondate le deduzioni ed eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c. dalla società appellata in ordine alla non appli cabilità dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c. e alla non pertinenza del richia mo fatto all'art. 68 della legge professionale accordante il diritto di credito nei confronti delle controparti. Ed invero deve repu tarsi che il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c. possa es sere invocato dal professionista solo nei confronti del proprio cliente e non già quando il professionista faccia valere il suo credito nei confronti di altri o della parte soccombente, dato che in tanto può spiegarsi la valutazione dell'importanza del credito e l'opportunità che esso venga preferito ad altri crediti, in

quanto siano rivolti a proteggere il professionista nei confronti di coloro che della sua opera si sono avvalsi e che potrebbero aver contratto altri debiti verso terzi. Il concetto di «retribuzio ne» sta proprio ad indicare, in maniera rafforzativa e significati va, il compenso dovuto in conseguenza di una prestazione pro fessionale svolta a seguito di un contratto, in forza del quale il

professionista si è assunto l'obbligo di compiere uno o più atti

giuridici per conto dell'altra parte. La finalità perseguita dalla norma in esame è quella della tutela del lavoratore nel senso di

impedire che il credito riveniente dal lavoro venga confuso con

quelli di diversa natura vantati da terzi nei confronti di coloro che si servono dell'opera del lavoratore, onde il privilegio ac cordato non può non essere riconosciuto in funzione del rap porto di lavoro direttamente instaurato tra le parti. Orbene, nella

specie, il credito per prestazioni professionali è stato fatto valere dall'avv. De Martino non nei confronti del suo cliente Caccavo Nunzio che aveva assistito e difeso nella causa di locazione, ma nei confronti del comune di Foggia verso il quale non aveva

espletato alcun mandato e non aveva, quindi, diritto ad alcuna retribuzione. Né per sostenere la natura privilegiata del credito si può far riferimento all'art. 68 della legge professionale sul

presupposto che, a seguito dell'azione promossa nell'interesse del Caccavo contro il comune di Foggia per ottenere il rilascio di immobili da questo detenuti, era intervenuto, nella fase ese

cutiva, tra le parti un accordo transattivo, in virtù del quale il comune si accollava le spese della procedura sostenute dal Cac cavo. Intanto non è assolutamente vero che il comune si sia ac collato le spese di procedura, non risultando da alcun atto né la

Il Foro Italiano — 2002.

transazione né l'accollo, in quanto proprio il verbale di sfratto

dell'8 giugno 1990, che, a detta del De Martino, attesterebbero

l'esistenza di tali atti, riporta invece solo la semplice dichiara

zione dell'impiegato del comune: «siamo in trattative per via di

un nuovo contratto di locazione, abbiamo già risolto la morosi

tà, chiediamo tempo» e la testuale risposta di smentita e di con

testazione dell'avv. De Martino che «si oppone a tale richiesta».

Né va tralasciata la circostanza che proprio in quanto il comune

non intendeva riconoscere alcun accollo di spesa, l'avv. De

Martino fu costretto ad avanzare istanza di decreto ingiuntivo contro il comune per ottenere il pagamento delle spese. In se

condo luogo, vi è da dire che la norma dell'art. 64 della legge

professionale persegue finalità completamente diverse, consen

tendo sì all'avvocato, che abbia concluso una transazione, di

agire per il recupero di quanto dovutogli, oltre che nei confronti

del proprio cliente, anche nei confronti di tutte le altre parti che

abbiano partecipato a tale transazione, ma non attribuisce né ri

conosce, anche al credito verso le controparti, il carattere privi

legiato, e non vi è dubbio che, trattandosi di un beneficio, del

tutto eccezionalmente prescritto per il credito dovuto dal man

dante, doveva essere espressamente previsto dalla legge anche

per il credito dovuto da estranei al rapporto di mandato. Ad ogni modo, pur a voler ritenere applicabile il beneficio anche al cre

dito chiesto nei confronti delle controparti della transazione, vi

è da rilevare che nessunissima prova vi è in atti di un contratto

di transazione intervenuto tra il suo cliente e il comune, che, come è noto, deve essere provato per iscritto, né tanto meno di un giudizio sia stato definito (e non evitato) con una transazio

ne, come richiesto dalla norma in esame. Anzi l'avv. De Marti

no si è limitato ad esibire un'ordinanza in data 28 marzo 1990

di convalida di sfratto per morosità divenuta esecutiva, e verbali

di accesso di sfratto dell'8 giugno 1990 e del 30 giugno 1990, dimostrativi del contrario, e una nota specifica per prestazioni riferentesi al giudizio di cognizione già conclusosi e definito con l'ordinanza di convalida di sfratto e non con la asserita transazione. Né, d'altro canto, l'avv. De Martino ha fornito pro va che le somme rivendicate si collochino all'interno del pro cesso esecutivo cessato mediante accordo transattivo, poiché la

documentazione prodotta potrebbe avvalorare anche la tesi che

ci si trovi di fronte a prestazioni stragiudiziali o ad un accordo

per evitare un instaurando giudizio per risarcimento danni che il

Caccavo ben poteva intraprendere ai danni del comune di Fog gia, moroso nel pagamento dei canoni. La Suprema corte di cas sazione ha avuto modo di chiarire che l'art. 68 della legge pro fessionale, costituendo deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pa

gamento dei compensi, ha natura di norma singolare da inter

pretarsi restrittivamente, onde l'obbligo solidale per il paga mento sussiste solo se la transazione sia stipulata dal cliente e

comporti la definizione del giudizio in cui sia coinvolto, ag giungendo che mediante l'accordo transattivo le parti devono

far cessare, senza necessità di pronunzia del giudice, una lite già cominciata (Cass. 20 settembre 1997, n. 9325, Foro it., Rep. 1997, voce Avvocato, n. 149; 6 novembre 1987, n. 8224, id.,

Rep. 1987, voce cit., n. 78; 10 novembre 1990, n. 10834, id.,

Rep. 1990, voce cit., n. 117). Resta così superato il motivo dell'appello che è stato propo

sto dal De Martino alla sentenza, nella parte in cui ha ritenuto non applicabile la previsione dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c., per non aver egli dato prova della riferibilità delle sue prestazioni agli ultimi due anni, onde deve rigettarsi.

L'impugnata sentenza va, dunque, confermata, nel senso che non può riconoscersi il carattere privilegiato al credito vantato nei confronti del comune, ma ciò per le ragioni testé spiegate e diverse da quelle addotte dal primo giudice.

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