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sentenza 6 maggio 1980 (in causa 102/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (concl. conf.);...

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sentenza 6 maggio 1980 (in causa 102/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (concl. conf.); Commissione CE c. Regno del Belgio Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 1 (GENNAIO 1981), pp. 31/32-41/42 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171321 . Accessed: 25/06/2014 10:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.101 on Wed, 25 Jun 2014 10:08:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 6 maggio 1980 (in causa 102/79); Pres. Kutscher, Avv. gen. Reischl (concl. conf.);Commissione CE c. Regno del BelgioSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 1 (GENNAIO 1981), pp. 31/32-41/42Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171321 .

Accessed: 25/06/2014 10:08

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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PARTE QUARTA

mis en relief au paragraphe 95 du present arret et il me parait done superflu de les récapituler ici), pris isolément et dans leur

ensemble. En outre, je tiens compte du « contexte général de

l'affaire ». Le tout m'amène à conclure que la mesure dont M.

Guzzardi a fait l'objet constituait une restriction sérieuse à sa

liberté, obéissant à des motifs bien compréhensibles et d'ailleurs

conforme aù droit italien, mais sans atteindre le degré et l'in

tensité obligeant à la qualifier nécessairement de privation de

liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Convention.

4. - A titre purement subsidiaire, on pourrait aussi considérer

la mesure prise contre M. Guzzardi comme couverte par l'alinéa

c) de l'article 5 § 1. La Cour a examiné la situation sous l'angle de cette disposition, mais elle est parvenue à une solution né

gative. Là aussi je ne partage pas les vues de la majorité, par les

motifs suivants:

Eu égard à la disposition de l'article 272, premier alinéa, du

code italien de procédure pénale, la détention provisoire au sens

de ce code avait dù cesser le 8 février 1975. iPourtant, M. Guz

zardi resta inculpé pendant toute la durée de son séjour obli

gatoire à l'Asinara.

Sans doute — la Cour elle-mème le souligne — existait-il « des

raisons plausibles de (le) soupeonner (d'une) infraction » et il

serait aussi diffìcile de nier l'existence de « motifs raisonnables

de croire à la rtécessité (d') empècher » M. Guzzardi «de s'en

fuir après l'accomplissement de celle-ci». M. Guzzardi remplit done les conditions qui, vraisemblablement d'après le droit de

tous les Etats, constituent les motifs « classìques » de la déten

tion provisoire. D'ailleurs, les autorités italiennes semblent elles

aussi avoir considéré sous cette lumière la situation de M. Guz

zardi: elles ont choisi l'Asinara comme lieu de séjour forcé parce

que cette ile se prètait particulièrement bien à éloigner le re

quérant de son milieu apparemment mafioso (arrets de la Cour

d'appel de Milan du 12 mars 1975 et de la Cour de cassation

du 6 octobre 1975: voir le présent arret, paragraphes 17 et 19); elles étaient extrémement précautionneuses dans l'octroi d'auto

risations de déplacements en Sardaigne ou sur le continent par crainte qu'il ne saisit ces occasions pour s'évader (paragraphe 14

du présent arret). En somme, il s'agissait de motifs qui sont

subjacents à la détention provisoire. Reste à voir si l'assignation de M. Guzzardi à résidence, sous

cet angle de vue, était « régulière » d'après le droit italien, au

sens de l'article 5 § 1 c) de la Convention. Ici, on pourrait

exprimer des doutes sur la compatibilité du deuxième motif (ris

que d'évasion) avec le but des lois italiennes de 1956 et 1965

auxquelles formellement obéissait l'assignation de M. Guzzardi

à l'Asinara. Par contre, le premier motif (éloignement d'autres

éléments supposés criminels) cadrait parfaitement avec le but

de ces lois. De surcroìt, d'après la jurisprudence constante des juridictions

italiennes, l'assignation à résidence pouvait, sous certaines con

ditions, remplies en l'occurrence, valoir méme pour une loca

lité à l'intérieur d'une commune et, sous les mèmes conditions, « l'affaiblissement » et les « limitations indubitables » des « di

vers droits » que l'assignation à l'Asinara comportait pour M.

Guzzardi étaient eux aussi conformes au droit italien (paragraphe 19 du présent arrét).

Les conditions des paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Con

vention se trouvent également réunies en l'espèce: il est à

présumer — et rien de contraire n'a été allégué — que, lors

de son arrestation et inculpation le 8 février 1973, M. Guzzardi

avait été informé des raisons de son arrestation et des accusa

tions portées contre lui et qu'il avait été aussitót traduit devant

le juge d'instruction, le transfert à l'Asinara, le 8 février 1975, ne constituant en substance qu'une prolongation de sa détention

provisoire. J'en conclus que l'assignation de M. Guzzardi à l'Asinara du

8 février 1975 au 22 juillet 1976, mème si l'on voulait la qua lifier de privation de liberté au sens de l'article 5 § 1 de la Con

vention, était couverte par l'alinéa c) de cet article.

Opinion dissidente de M. le juge Pinheiro Farinha

1. - M. Guzzardi a obtenu satisfaction avant que la Commis sion ait adopté son rapport: il a été transféré sur le continent.

Le ministère de l'intérieur a résolu en aoùt 1977 de biffer l'ile de l'Asinara de la liste des lieux de résidence obligatoire.

Le rapport de la Commission porte la date du 7 décembre 1978.

A mon avis, l'affaire devrait ètre rayée du róle (disparition de

l'objet du litige). 2. - M. Guzzardi n'a pas subi, à mon avis, une privation de

liberté, mais seulement une restriction de liberté (sur ce point je me rallie aux paragraphes 2 et 3 de l'opinion de M. le juge Matscher).

3. - En conséquence de la non-violation, il y aurait lieu de n'accorder aucune somme au requérant au titre de l'article 50.

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 6 maggio 1980 (in causa 102/79); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Reischl (conci, conf.); Commissione CE c. Regno del

Belgio.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

Comunità europee — CEE — Direttive — Provvedimenti di

attuazione — Obblighi degli Stati membri — Inadempimento — Illiceità — Fattispecie (Trattato CEE, art. 169; direttive 20

marzo 1970 n. 70/221 CEE del Consiglio, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di prote zione posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; 27 luglio 1970 n. 70/387, per il ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri relative alle porte dei veicoli a mo

tore e dei loro rimorchi; 17 dicembre 1973 n. 74/60, con

cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem

bri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni,

disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili); 17 settembre 1974 n.

74/483, concernente il ravvicinamento delle legislazioni de

gli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a

motore; 4 marzo 1974 n. 74/150, concernente il ravvicina

mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omo

logazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; 4 marzo

1974 n. 74/151, concernente il ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratte

ristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; 4 marzo 1974

n. 74/152, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative alla velocità massima per costru

zione e alle piattaforme di carico; 25 giugno 1974 n. 74/346, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative ai retrovisori; 25 giugno 1974 n. 74/347, concernente il campo di visibilità e i tergicristallo dei trat

tori; 20 maggio 1975 n. 75/321, concernente il dispositivo di sterzo; 20 maggio 1975 n. 75/322, concernente la soppres sione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad ac

censione comandata dei trattori; 20 maggio 1975 n. 75/323, concernente la presa di corrente montata sui trattori per l'ali

mentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa degli utensili, macchine o rimorchi destinati ad es

sere impiegati nell'attività agricola o forestale).

Omettendo di adottare nei termini stabiliti le disposizioni ne

cessarie per l'attuazione delle direttive comunitarie di armo

nizzazione relative ai veicoli a motore e ai trattori, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato CEE. (1)

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 18 marzo 1980 (in causa 92/79); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Mayras (conci, conf.); Commissione CE c. Repubblica italiana.

Comunità europee — CEE — Direttive — Provvedimenti di attuazione — Obblighi degli Stati membri — Inadempimento — Illiceità — Fattispecie (Trattato CEE, art. 169; direttiva 24 novembre 1975 n. 716 CEE del Consiglio, concernente il rav vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi).

Non adottando nel termine prescritto le disposizioni necessarie

per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 7'5/716/CEE, la

Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo ad essa in combente in forza del trattato CEE. (2)

(1-3, 5) Ulteriore grappolo di sentenze di accertamento di ina dempienze dell'Italia, per questa volta in compagnia del Belgio, ma sempre rispettando le proporzioni... Trattandosi di situazioni ben note alla giurisprudenza della corte, le sentenze trovano, tutte, ricchi precedenti in quest'ultima. In particolare, sull'obbligatorietà delle direttive comunitarie e sulla necessità di rispettare i termini da esse indicati, v. Corte giust. 22 settembre 1976, in causa 10/76, Poro it., 1977, IV, 103, con nota di richiami. Più recentemente, cfr., tra le altre, Corte giust. 29 novembre 1978, in causa 21/78, id., 1979, IV, 264; 22 febbraio 1979, in causa 163/78, id., 1979, IV, 169; e soprattutto 5 aprile 1979, in causa 148/78, id., 1979, IV, 277, tutte con nota di richiami. Cfr. quest'ultima sentenza e la relativa nota di richiami per precedenti conformi alle affermazioni della corte in ordine al significato e alla portata della c. d. applicabilità diretta delle direttive. Nel senso della necessità dell'espressa abro gazione di norme nazionali contrastanti con norme comunitarie, an che se direttamente applicabili: Corte giust. 4 aprile 1974, in causa 167/73, id., 1974, IV, 200, con nota di A. Tizzano; 25 ottobre 1979, in causa 159/78, id., 1979, IV, 389, con nota di richiami.

Nel senso che le direttive non hanno natura di convenzioni in

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

Ill

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 18 marzo 1980 (in causa 91/79); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Mayras (conci, conf.); Commissione CE c. Repubblica italiana.

Comunità europee — CEE — Direttive — Provvedimenti di

attuazione — Obblighi degli Stati membri — Inadempimento — Illiceità — Fattispecie (Trattato CEE, art. 169; direttiva

22 novembre 1973 n. 404 CEE del Consiglio, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relati

ve ai detergenti).

Non adottando nel termine prescritto le disposizioni necessarie

per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 73/404/CEE, la

Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo ad essa in

combente in forza del trattato CEE. (3)

IV

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 8 gennaio 1980 (in causa 21/79); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Mayras (conci, diff.); Commissione CE c. Repubblica italiana.

Comunità europee — CEE — Disposizioni fiscali — Obblighi

degli Stati membri — Olii minerali rigenerati — Imposta ita

liana di fabbricazione — Discriminazione fra prodotto nazio

nale e straniero — Illiceità (Trattato CEE, art. 95, 169).

La Repubblica italiana, riscuotendo, in base alla legge 31 dicem

bre 1962 n. 1852, che modifica il regime fiscale dei prodotti

petroliferi, sugli olii minerali rigenerati prodotti in Italia, l'im

posta di fabbricazione in un'aliquota diversa da quella della

sovrimposta di confine gravante sugli olii rigenerati provenienti

dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi impostile

dall'art. 95, 1° comma, del trattato CEE. (4)

V

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 14 dicembre 1979 (in causa 93/79); 'Pres. Kutscher,

Avv. gen. Mayras (conci, conf.); Commissione CE c. Repub

blica italiana.

Comunità europee — CEE — Direttiva — Provvedimenti di

attuazione — Obblighi degli Stati membri — Inadempimen

to — Illiceità — Fattispecie (Trattato CEE, art. 169; diretti

va 24 giugno 1975 n. 410 CEE del Consiglio, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

agli strumenti per pesare totalizzatori continui).

La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine

prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla di

rettiva del Consiglio n. 75/410/CEE, è venuta meno ad un

obbligo impostole dal trattato CEE. (5)

I

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con atto introduttivo 25 giu

gno 1979, la Commissione ha proposto, in forza dell'art. 169 del

trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno del

Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato in quan

to ha omesso di adottare, entro i termini prescritti, i provvedi

menti necessari per conformarsi alle direttive del Consiglio nn.

70/221, 70/387, 74/60 e 74/483, concernenti il ravvicinamento

delle legislazioni nazionali nel settore dei veicoli a motore (G. U.

1970, L 76, pag. 23, e L 176, pag. 5; 1974, IL 38, pag. 2, e, ri

spettivamente, L 266, pag. 4), ed alle direttive del Consiglio

nn. 74/150, 74/151, 74/152, 74/346, 74/347, 75/321, 75/322 e

75/323, relative al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nel

settore dei trattori agricoli o forestali (G. U. 1974, L 84, pagg.

ternazionali tra gli Stati membri, v., come precedente richiamato

in motivazione, ma con riferimento ad atti aventi natura di deci

sioni, Corte giust. 18 febbraio 1970, in causa 38/69, id., 1970, IV,

49, con nota di N. Catalano. Costante è anche la giurisprudenza della corte circa l'irrilevanza

delle disposizioni, prassi o situazioni proprie dell'ordinamento de

gli Stati membri come cause di giustificazione dell'inosservanza di

norme comunitarie: v. Corte giust. 21 giugno 1973, in causa 79/72,

id., 1973, IV, 129; 26 febbraio 1976, in causa 52/75, id., 1976, IV,

249; 22 settembre 1976, in causa 10/76, cit.; 11 aprile 1978, in

causa 100/77, id., 1978, IV, 513; 7 febbraio 1979, in causa 128/78,

id., 1979, IV, 277; 22 febbraio 1979, in causa 163/78, cit.

Della sentenza in causa 91/79 si omette il testo, perché del tutto

identico a quello della sentenza in causa 92/79.

(4) Per i criteri interpretativi dell'art. 95 del trattato CEE, enun

ciati dalla corte nella causa 21/79, v. in senso conforme sentenza

10 ottobre 1978, in causa 148/77, che sarà riportata in un prossimo

fascicolo.

10, 25 e 33, L 91, pagg. 1 e 5; 1975, L 147, pagg. 24, 28 e,

rispettivamente, 38). 2. - Tutte le direttive suddette sono state emanate in base

all'art. 100 del trattato CEE, che contempla il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

degli Stati membri che hanno un'incidenza diretta sull'instaura zione o sul funzionamento del mercato comune. Le direttive ap

partenenti al primo dei due gruppi menzionati sono state adot

tate nell'ambito della direttiva del Consiglio 6 febbraio 1970 n. 70/156, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore (G. U. L 42, pag. 1); quelle del secondo gruppo, nell'ambito della di

rettiva del Consiglio 4 marzo 1974 n. 74/150, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al

l'omologazione dei trattori agricoli, della quale è del pari conte stata la mancata attuazione.

3. - Le direttive di cui trattasi stabiliscono termini d'attuazione — per lo più di 18 mesi — venuti a scadenza tra il 24 settembre

1971 e il 22 novembre 1976. !È pacifico che il Belgio non ha adot

tato, entro i termini suddetti, provvedimenti destinati a dare

loro attuazione. Ciononostante il governo belga nega di essere

venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato. Esso deduce

in proposito due ordini di argomenti. 4. - In primo luogo, il governo convenuto sostiene che lo

scopo delle direttive, e cioè l'eliminazione di taluni ostacoli agli scambi intracomunitari, è pienamente raggiunto in Belgio me

diante una prassi amministrativa; infatti, poiché la normativa

belga in materia è meno severa delle norme comunitarie, nessun

ostacolo è frapposto all'importazione dei veicoli e dei trattori a

queste conformi; del resto, ciò è assolutamente in accordo con

le norme comunitarie, poiché il sistema « opzionale » delle di

rettive consente che negli Stati membri vengano mantenute in

vigore norme meno severe per la produzione nazionale.

5. - Secondo il governo belga, questa concezione dell'attuazio

ne delle direttive è pienamente conforme all'art. 189 il quale, al 3° comma, attribuisce in materia agli Stati membri « la com

petenza... in merito alla forma e ai mezzi»; gli strumenti d'at

tuazione variano pertanto a seconda dei casi e vanno « dalla

legge alla semplice nota di servizio interna».

6. - Il governo belga assume inoltre che le direttive di cui

trattasi rientrano incontestabilmente nella nozione di disposi zioni « direttamente applicabili » ; le norme emanate dal Con

siglio sono chiare e precise, e nessun potere discrezionale è la

sciato agli Stati membri per quanto concerne le modalità tec

niche d'attuazione; pertanto, è in realtà solo allo scopo di chia

rire la situazione giuridica che il governo belga ha iniziato in

un secondo tempo, accedendo alla richiesta della Commissione,

l'iter normativo destinato a dare attuazione alle direttive sud

dette, il quale, tuttavia, non si è ancora concluso. 7. - Questi argomenti del governo belga rendono opportuna

una precisazione per quanto concerne sia la portata dell'obbligo

imposto dall'art. 189, 3° comma, agli Stati membri sia l'uso

della libertà a questi lasciata quanto alla scelta delle forme e

dei mezzi, tenuto conto dello scopo perseguito dalle direttive

di cui trattasi. 8. - Le direttive particolari la cui mancata attuazione viene

contestata allo Stato belga sono state adottate in base a due

direttive quadro e cioè le summenzionate direttive nn. 70/156 e

74/150, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nella materia considerata, di cui la seconda, rela

tiva ai trattori, è essa stessa oggetto del ricorso. Nel preambolo di tali direttive quadro si sottolinea che le disposizioni tecniche

vigenti in materia negli Stati membri hanno l'effetto di ostaco

lare, in ragione delle loro disparità, gli scambi nell'ambito della

Comunità (primo considerando). Per eliminare detti ostacoli le

due direttive contemplano un sistema di « omologazione comu

nitaria » per i vari tipi di veicoli, da attuarsi mediante il rilascio

di « certificati di conformità » per tutti i veicoli. Questi devono

essere pertanto considerati da ciascuno Stato membro conformi

alla sua legislazione (sesto e, rispettivamente, settimo conside

rando). A norma dell'art. 7, n. 1, delle due direttive, gli Stati

membri « non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la

vendita, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo nuovo

accompagnato dal certificato di conformità, per motivi concer

nenti la costruzione o il funzionamento dello stesso veicolo ». A

termini dell'art. 14 delle stesse direttive, ogni eventuale decisione

di rifiuto o revoca di omologazione, rifiuto d'immatricolazione

o divieto di vendita o d'uso, adottata in conformità alla direttiva,

« è motivata in maniera precisa » ed è notificata all'interessato

con l'indicazione dei mezzi d'impugnazione esperibili in base

alle leggi vigenti negli Stati membri. Infine, a norma dell'art. 15

delle due direttive, gli Stati membri « mettono in vigore le di

sposizioni necessarie per conformarsi » ad esse e comunicano

alla Commissione « il testo delle essenziali disposizioni di di

ritto interno » ch'essi adottano nel settore disciplinato dalle

stesse direttive.

Il Foro Italiano — 1981 — Parte IV- 3.

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PARTE QUARTA

9. - Le undici direttive particolari la cui omessa attuazione è

rimproverata al Belgio sono state adottate nell'ambito delle due

direttive generali appena esaminate. Esse mirano a consentire

l'attuazione, mediante provvedimenti parziali e specifici, « della

procedura di omologazione CEE » contemplata dalle due diret

tive quadro e si integrano pertanto nel sistema giuridico di que ste. Ciascuna delle direttive particolari contiene nella parte fi

nale, al pari delle direttive quadro, una disposizione relativa al

l'obbligo degli Stati membri di adottare gli adeguati provvedi menti d'attuazione nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

10. - Dal complesso di tali disposizioni e dalla natura dei

provvedimenti ch'esse impongono di adottare risulta che le di

rettive di cui trattasi sono destinate ad essere riprodotte da nor

me nazionali aventi lo stesso valore giuridico di quelle vigenti

negli Stati membri in materia di controllo e di omologazione dei

veicoli a motore o dei trattori. Ne consegue che uno Stato

membro non ha adempiuto l'obbligo impostogli dall'art. 189, 3° comma, del trattato qualora si sia limitato a rispondere alle

esigenze derivanti dalle direttive di cui trattasi mediante una

prassi o addirittura mediante la semplice tolleranza ammini

strativa.

11.- L'argomento del governo belga relativo al carattere « op zionale » delle direttive considerate non è pertinente, giacché l'effetto obbligatorio della direttiva, al quale gli Stati membri

non possono derogare, consiste nell'eliminazione di qualsiasi osta

colo alla libera circolazione che possa risultare, per le merci ori

ginarie di altri Stati membri, dall'applicazione di norme tecniche

divergenti dalle norme comunitarie. Orbene, da questo punto di

vista è importante che ciascuno Stato membro dia alle direttive

di cui trattasi un'attuazione che risponda pienamente alle esi

genze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche volute

dalle direttive stesse, nell'interesse dei produttori stabiliti negli altri Stati membri. Di conseguenza, semplici prassi amministra

tive, per loro natura modificabili a piacimento dell'amministra

zione e prive di una adeguata pubblicità, non possono essere con

siderate valido adempimento dell'obbligo incombente, in base al

l'art. 189, agli Stati membri destinatari delle direttive.

12. - Nemmeno l'argomento relativo all'« applicabilità diretta »

delle direttive di cui trattasi può essere accolto. Risulta infatti

dall'art. 189, 3° comma, che l'attuazione delle direttive comuni

tarie dev'essere garantita mediante adeguati provvedimenti adot

tati dagli Stati membri. Solo in circostanze particolari, e in ispe cie nel caso in cui uno Stato membro abbia omesso di emanare

i provvedimenti di attuazione prescritti o abbia adottato prov vedimenti non conformi ad una direttiva, gli amministrati hanno

il diritto, secondo la giurisprudenza della corte, di far valere in

giudizio una direttiva nei confronti dello Stato membro inadem

piente (a questo proposito si veda, in particolare, la sentenza 5

aprile 1979, causa 148/78, Ratti, Race. pag. 1629). Questa garan zia minima, che deriva dal carattere vincolante dell'obbligo im

posto dalle direttive, ai sensi dell'art. 189, 3" comma, agli Stati

membri, non può servire a giustificare la mancata adozione in

tempo utile, da parte di questi, delle misure d'attuazione adeguate allo scopo di ciascuna direttiva. Come si è già detto sopra, tali

misure dovevano consistere, nella fattispecie, in norme equivalenti a quelle applicate nell'ambito nazionale allo scopo di imporre il

rispetto di disposizioni definite « cogenti » dallo stesso pream bolo delle due direttive quadro (si veda il primo considerando).

13. - Di conseguenza, gli argomenti dedotti dal governo belga vanno disattesi.

14. - Il governo belga sostiene, in secondo luogo, di avere nel

frattempo iniziato, allo scopo di chiarire la situazione giuridica, i procedimenti necessari per la trasposizione delle direttive nel

l'ordinamento nazionale, i quali, però, non si sono ancora con

clusi a causa, oltre che di difficoltà politiche interne, di contro

versie giuridiche circa l'iter normativo da seguire. 15. - A questo proposito è sufficiente rilevare che, come la

corte ha più volte dichiarato — fra l'altro nella sentenza 11

aprile 1978 (causa 100/77, Commissione c. Repubblica italiana, Racc. pag. 879; Foro it., 1978, IV, 513) — gli Stati membri non

possono invocare difficoltà interne o norme dell'ordinamento na

zionale, ancorché di natura costituzionale, per giustificare la man

cata osservanza degli impegni e dei termini risultanti dalle di

rettive comunitarie. 16. - Tale rilievo è tanto più giustificato in quanto le due di

rettive generali 6 febbraio 1970 n. 70/156, e 4 marzo 1974 n.

74/150, dispongono, all'art. 15, che « gli Stati membri mettono

in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla no

tifica e ne informano immediatamente la Commissione». Trat tandosi in entrambi i casi di direttive quadro, questa disposizione può essere intesa nel senso ch'essa implicava, per gli Stati mem

bri destinatari, l'obbligo di predisporre, in conformità ai loro

rispettivi sistemi legislativi, quanto necessario per la tempestiva attuazione delle direttive particolari il cui oggetto era chiaramen

te indicato negli allegati delle due direttive precitate.

17. - Pertanto, gli argomenti del governo belga relativi alle

difficoltà da esso incontrate nell'attuazione delle direttive di cui

trattasi non possono essere accolti.

18. - Da quanto precede risulta che si deve constatare l'ina

dempimento del Regno del Belgio. Per questi motivi, dichiara e statuisce:

1. Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, omet

tendo di mettere in vigore entro i termini stabiliti le disposi zioni occorrenti per garantire l'attuazione delle seguenti diret

tive: direttiva 20 marzo 1970 n. 70/221, concernente il ravvici namento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi

di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriori dei

veicoli a motore e dei loro rimorchi; direttiva 27 luglio 1970

n. 70/387, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem

bri relative alle porte dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; direttiva 17 dicembre 1973 n. 74/60, concernente il ravvicina mento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture

interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dal o dai retrovisori interni, disposizione degli organi di co

mando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei

sedili); direttiva 17 settembre 1974 n. 74/483, concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore; direttiva 4 marzo 1974 n. 74/150, concernente il ravvicinamento delle legislazioni

degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote; direttiva 4 marzo 1974 n. 74/151, concer

nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri re

lative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;'direttiva 4 marzo 1974 n. 74/152, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di

carico; direttiva 25 giugno 1974 n. 74/346, concernente il ravvi cinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retro

visori; direttiva 25 giugno 1974 n. 74/347, concernente il campo di visibilità e i tergicristallo dei trattori; direttiva 20 maggio 1975 n. 75/321, concernente il dispositivo di sterzo; direttiva 20 mag gio 1975 n. 75/322, concernente la soppressione comandata dei

trattori; direttiva 20 maggio 1975 n. 75/323, concernente la

presa di corrente montata sui trattori per l'alimentazione dei di

spositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa degli uten

sili, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'atti

vità agricola o forestale.

2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

II

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con istanza registrata in cancelleria il 14 giugno 1979, la Commissione ha proposto alla corte un ricorso ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE volto a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del trattato, omettendo di adottare entro il termine stabilito le disposizioni legislative, re golamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 novembre 1975 n. 75/716/CEE, con cernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi (G. U. L 307, pag. 22).

2. - Ai termini dell'art. 8 della direttiva, gli Stati membri dove vano assicurarne l'attuazione nel termine di 9 mesi dalla noti fica, termine scaduto, nella fattispecie, il 26 agosto 1976.

3. - Il governo italiano si difende sostenendo che la legisla zione nazionale contiene disposizioni che già assicurano, in larga misura, il conseguimento delle finalità della direttiva.

4. - Esso ritiene, d'altra parte, che la materia della direttiva si collochi « al confine » delle competenze comunitarie e che si

tratti, in realtà, di una convenzione raggiunta con le forme della direttiva.

5. - Detto governo sostiene che il ritardo nell'attuazione della direttiva è dipeso dal fatto che ai suoi sforzi per adempiere gli obblighi derivanti dalla direttiva si sono opposte le vicissitudini che hanno caratterizzato la breve durata della settima legisla tura del Parlamento italiano e, soprattutto, il suo anticipato termine.

6. - Se è vero che la legislazione italiana già assicura, in gran parte, il conseguimento delle finalità della direttiva, è però inne

gabile che la Repubblica italiana, come essa stessa ammette, non si è conformata del tutto alla direttiva e non ha comunicato alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati. È d'uopo rile vare in proposito, che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare

pienamente, ed in modo preciso, l'applicazione delle disposizioni di qualsiasi direttiva.

7. - Per quanto riguarda la tesi del governo italiano, secondo la quale la direttiva sarebbe in realtà una convenzione raggiunta sotto quella forma particolare, è sufficiente ricordare che la corte ha già affermato nella sua sentenza del 18 febbraio 1970 (causa

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

38/69, Commissione c. Repubblica italiana, Race. 1970, pag. 47; Foro it., 1970, IV, 49) che non si può definire « accordo inter

nazionale » un atto che rappresenta una « decisione » comuni

taria sia per il suo oggetto, che per il quadro istituzionale nel

l'ambito del quale è stato posto in essere. Le stesse considerazioni

valgono per una direttiva del Consiglio. 8. - Quanto alle osservazioni del governo italiano concernenti

la competenza della Comunità in materia, è il caso di osservare

che la direttiva non è stata emanata unicamente nell'ambito del

programma d'azione delle Comunità in materia di ambiente. Essa

s'iscrive anche nel « Programma generale per l'eliminazione degli ostacoli di ordine tecnico agli scambi intracomunitari derivanti da

disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari ed ammi

nistrative degli Stati membri », adottato dal Consiglio il 28 mag

gio 1969. In tal senso essa si fonda validamente sull'art. 100.

Inoltre non è affatto escluso che disposizioni in materia di am

biente si possano basare sull'art. 100 del trattato. Le disposizioni richieste da considerazioni di tutela della sanità e dell'ambiente

possono essere tali da costituire oneri per le imprese cui si ap

plicano e, in mancanza di un ravvicinamento delle disposizioni nazionali in materia, la concorrenza potrebbe essere sensibilmente

falsata. 9. - È opportuno infine ricordare che ad uno Stato membro

non è consentito invocare disposizioni, prassi o situazioni pro

prie del suo ordinamento interno per giustificare l'inosservanza

degli obblighi e dei termini risultanti dalle direttive comunitarie.

10. - Si deve quindi constatare che, non adottando nel ter

mine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla

direttiva del Consiglio n. 75/716 del 24 novembre 1975, la Re

pubblica italiana è venuta meno ad un obbligo ad essa incom

bente in forza del trattato. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce: 1. Non adottando nel termine prescritto le disposizioni neces

sarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 75/716/CEE del 24 novembre 1975, concernente il ravvicinamento delle le

gislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo di taluni

combustibili liquidi (G. U. L 307, pag. 22), la Repubblica ita

liana è venuta meno ad un obbligo ad essa incombente in forza

del trattato.

2. La convenuta è condannata alle spese.

Ili (Omissis)

IV

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con atto 31 gennaio 1979,

la Commissione ha proposto dinanzi a questa corte, in forza

dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso inteso a far dichiarare

che la Repubblica italiana, « riscuotendo un'imposta differen

ziata svantaggiosa sui prodotti petroliferi rigenerati importati

dagli altri Stati membri in virtù della legge 31 dicembre 1962

n. 1852 », è venuta meno agli obblighi incombentile a norma

dell'art. 95 del trattato CEE.

Considerazioni generali. — 2. - In base al diritto italiano — e

in particolare a norma del d. 1. 28 febbraio 1939 n. 334 nella

versione vigente nel 1978 — gli olii minerali e i prodotti deri

vanti dalla loro trasformazione soggiacciono ad un'imposta inter

na di fabbricazione, fissata in un determinato importo in lire per

quintale, variabile a seconda dei prodotti. Gli stessi prodotti pro

venienti dall'estero sono assoggettati, alla frontiera, ad un'impo sta identica, denominata «sovrimposta di confine».

3. - Allo scopo di favorire, per motivi ad un tempo economici

ed ecologici, il recupero ed il reimpiego degli olii usati, la legge italiana 31 dicembre 1962 n. 1852 (G.U.R.I. n. 26 del 29 gen naio 1963, pag. 458) contempla, all'art. 12, un insieme di prov vedimenti che disciplinano la raccolta, il recupero ed il reim

piego dei prodotti petroliferi, concedendo alle imprese che effet

tuano tali operazioni in territorio italiano agevolazioni fiscali per

quanto concerne l'imposta di fabbricazione.

4. - Le disposizioni di cui trattasi distinguono tra il recupero

e la rigenerazione dei prodotti petroliferi usati e trattano queste

due situazioni in modo diverso, anche sotto il profilo fiscale.

5. - Il recupero degli olii usati consiste nel riutilizzare taluni

prodotti petroliferi già impiegati una prima volta e che siano

riutilizzabili, nello stato in cui si trovano, per gli stessi fini o

per altri scopi, oppure che, prima del reimpiego, debbano es

sere puliti o depurati, in particolare mediante decantazione, fil

trazione o essiccamento. Gli olii lubrificanti cosi recuperati sono

esenti dall'imposta di fabbricazione purché il recupero ed il reim

piego avvengano nello stesso stabilimento nel quale detti olii

sono stati usati la prima volta (art. 12, T comma, legge n. 1852).

6. - La rigenerazione consiste invece in un complesso procedi

mento chimico che richiede impianti a carattere industriale e

serve a restituire agli olii minerali usati tutte le caratteristiche

ch'essi possedevano prima di venire impiegati. La Commissione

ed il governo italiano sono d'accordo nell'ammettere che non è

possibile distinguere l'olio rigenerato dall'olio di prima raffina

zione non ancora usato.

7. - A norma dell'art. 12, 2° comma, della legge italiana pre citata, gli olii rigenerati sono assoggettati all'imposta di fabbri

cazione in misura pari al 25 % dell'aliquota intera. Quest'ali

quota ridotta si applica ai prodotti rigenerati non solo quando

vengono messi in commercio, ma anche qualora vengano riu

tilizzati dall'impresa che li ha impiegati la prima volta. 8. - Il diritto italiano non contempla l'applicazione dell'ali

quota ridotta agli olii importati, siano essi recuperati o rigene

rati; questi sono assoggettati alla sovrimposta di confine, corri

spondente all'imposta di fabbricazione ad aliquota intera. Va

tuttavia osservato che l'importazione di olii recuperati da altri

Stati membri sembra un'ipotesi teorica e che anche il commer

cio intracomunitario di olii rigenerati è, se non inesistente, quanto meno molto ridotto, pur se suscettibile di sviluppo a causa del

l'andamento del mercato dei prodotti petroliferi. 9. - In risposta alla lettera 24 giugno 1976, in cui la Com

missione dichiarava di ravvisare nella normativa di cui trattasi

una violazione dell'art. 95, 1° comma, del trattato, la Repubblica italiana osservava che, per quanto concerne gli olii recuperati, l'esenzione — subordinata alla condizione che il recupero ed

il reimpiego venissero effettuati nello stesso opificio — costituiva

applicazione del principio fiscale non bis in idem. A suo avviso, il fatto che, per definizione, detta condizione non potesse essere

soddisfatta dai prodotti importati non significava assolutamente

che l'esenzione non fosse conforme al trattato. Per quel che ri

guarda gli olii rigenerati, la Repubblica italiana sosteneva, sostan

zialmente, che non sussisteva alcuna discriminazione nei con

fronti dei prodotti stranieri poiché l'applicazione dell'aliquota ri

dotta — giustificata dal casto di produzione estremamente ele

vato dell'olio rigenerato rispetto a quello del prodotto nuovo —

era legata ad un severo controllo del procedimento di rigenera

zione, che consentiva l'identificazione dei quantitativi di olii ri

generati da produrre. Poiché tale controllo non poteva essere effet

tuato sui prodotti importati, il diverso trattamento a questi riservato non era in contrasto con l'art. 95 del trattato. Il governo

italiano, inoltre, attirava l'attenzione della Commissione sul fatto

che le agevolazioni fiscali di cui trattasi erano, di fatto, conformi

alle finalità perseguite dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975 n. 75/439, concernente l'eliminazione degli olii usati, la

quale contempla l'istituzione, da parte degli Stati membri, di un

sistema armonizzato di raccolta, di eliminazione o di reimpiego

degli olii usati e consente, agli art. 13 e 14, il versamento di in

dennità alle imprese che provvedono ad effettuare tali opera zioni. Le agevolazioni fiscali criticate costituivano, in realtà, una

forma di sovvenzione, come quelle autorizzate dalla direttiva,

la quale, peraltro, non era ancora stata attuata dalla maggior

parte degli Stati membri. Il governo italiano aggiungeva di star

comunque studiando la possibilità di sostituire le agevolazioni fiscali con gli aiuti diretti di cui la direttiva consente il ver

samento.

10. - Nel parere motivato emesso il 10 gennaio 1978 la Com

missione, dopo aver constatato « che il governo italiano non

contesta che le predette disposizioni sono incompatibili con l'art.

95, paragrafo 1, del trattato» — ciò che costituisce un'interpre tazione inesatta del punto di vista italiano — dichiarava che

« la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le in

combono in virtù di tale trattato colpendo i prodotti petroliferi

rigenerati, importati da altri Stati membri, con l'accisa ad ali

quota piena mentre gli stessi prodotti importati » (leggasi: na

zionali) « beneficiano di un'esenzione, parziale o totale, secondo

il caso». La Commissione, menzionando espressamente i pro dotti nazionali fruenti di esenzione totale, si riferiva — o co

munque dava ad intendere di riferirsi — sia al regime fiscale

degli olii recuperati e reimpiegati nello stesso stabilimento sia

a quello degli olii rigenerati. Il 5 luglio 1978 il governo italiano

annunciava di aver deciso di conformarsi al parere motivato ela

borando, per i prodotti rigenerati, un provvedimento legislativo inteso a sostituire le agevolazioni fiscali criticate con le inden

nità contemplate dalla direttiva n. 75/439.

11. - Nel ricorso proposto il 31 gennaio 1979 la Commissione

si riferisce ai soli prodotti rigenerati e nella replica, nonché nella

risposta ai quesiti della corte, ha precisato e confermato espres

samente che i suoi addebiti concernono unicamente il regime fi

scale vigente per i prodotti petroliferi rigenerati menzionati al

l'art. 12, T comma, della legge italiana n. 1852.

12. - La corte prende atto di tale dichiarazione, che elimina

un'ambiguità presente sia nelle osservazioni indirizzate al go

verno italiano il 24 giugno 1976 sia nel parere motivato; il suo

esame può pertanto limitarsi al regime fiscale degli olii rigenerati.

Sul regime fiscale degli olii rigenerati. — 13. - Nel corso della

fase orale la Commissione ha insistito sul fatto che l'olio rige

nerato e l'olio di prima raffinazione « sono prodotti non soltanto

similari ai sensi dell'art. 95, ma addirittura identici». Tale iden

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PARTE QUARTA

ticità non è contestata dalla Repubblica italiana. L'osservazione

della Commissione sembra però suggerire che il regime fiscale

degli olii importati, siano essi di prima raffinazione o rigenerati, debba essere identico a quello degli olii rigenerati italiani. Ciò

spiega, a quanto pare, il punto di vista, esposto dalla Commis

sione sempre nel corso della fase orale, secondo cui, per confor

marsi all'art. 95, il governo italiano dovrebbe sopprimere l'age volazione fiscale della quale godono gli olii rigenerati italiani an

ziché estendere tale agevolazione agli olii rigenerati importati da

gli altri Stati membri.

14. - Questo punto di vista, a parte il fatto che non è espresso né nel parere motivato né nell'atto introduttivo, entrambi basati

sul raffronto tra l'imposizione degli olii rigenerati nazionali e

quella degli olii rigenerati importati dagli altri Stati membri, non

può essere condiviso. Risulta infatti dalla sentenza pronunziata da questa corte il 10 ottobre 1978, nella causa 148/77 (Hansen c. Hauptzollamt Flensburg; Racc. pagg. 1806-1807) che, nello sta

dio attuale della sua evoluzione ed in mancanza di unificazione o

armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comu

nitario non vieta agli Stati membri di concedere, per legittimi mo

tivi economici e sociali, agevolazioni fiscali, sotto forma di esen

zione da tributi o riduzione di questi, a taluni prodotti o a talune

categorie di produttori. 11 trattato non vieta pertanto, nell'ambito

delle legislazioni fiscali nazionali, che vengano imposti oneri tri

butari diversi su prodotti idonei a servire ai medesimi fini econo

mici, soprattutto quando risulti, come nel caso degli olii minerali

rigenerati, che i costi di produzione" sono oggettivamente molto di

versi da quelli degli olii di prima raffinazione.

15. - Per contro, l'art. 95, 1° comma, esige che le agevolazioni fiscali di cui trattasi vengano estese senza discriminazione alle merci provenienti dagli altri Stati Tnembri ed aventi gli stessi

requisiti dei prodotti nazionali che godono delle esenzioni o ri duzioni consentite dal diritto nazionale. L'art. 95, 1° comma — il quale mira ad evitare che le norme del trattato relative all'abolizione dei dazi doganali e delle misure d'effetto equiva lente possano essere aggirate o neutralizzate mediante l'istitu zione di imposte nazionali che colpiscano le merci importate in modo discriminatorio rispetto a quelle di produzione nazionale —

dà attuazione ad un principio fondamentale del mercato comune. Di conseguenza, le disparità da esso vietate devono essere eli minate nonostante i delicati problemi di raffronto cui può dar luogo l'equiparazione tra il prodotto importato e i vari pro dotti nazionali — tassati in modo diverso — con i quali esso

può trovarsi in relazione di similarità. 16. - L'art. 95, 1° comma, fa pertanto obbligo agli Stati mem

bri di estendere le agevolazioni fiscali di cui fruiscono le merci nazionali alle merci similari importate dagli altri Stati membri,

qualora tali merci posseggano i requisiti cui è subordinata la concessione di un'aliquota ridotta o dell'esonero; esso non li

obbliga però ad abolire le differenze oggettivamente giustificate che il diritto nazionale stabilisca eventualmente fra le imposte interne gravanti su prodotti nazionali, a meno che l'abolizione di tali differenze non sia l'unico mezzo che consenta di evitare la

discriminazione, diretta o indiretta, delle merci importate. 17. - Va del pari disatteso l'argomento della Commissione se

condo cui la soppressione delle agevolazioni fiscali di cui trat tasi costituisce l'unica forma di applicazione corretta dell'art. 95, 1° comma, del trattato, tenuto conto del fatto che la menzionata direttiva del Consiglio n. 75/439 ha stabilito che le imprese che

raccolgono, eliminano o rigenerano gli olii usati devono ottenere

un'apposita autorizzazione e possono ricevere dalle autorità degli Stati membri indennità per i servizi resi purché tali indennità non creino « distorsioni di concorrenza di un certo rilievo né correnti artificiali di scambi di prodotti ».

18. - Questa direttiva, ispirata da preoccupazioni di natura eco

logica e da considerazioni attinenti alla politica d'approvvigiona mento di combustibili, non è intesa ad armonizzare le norme vi

genti negli Stati membri in materia di imposte di consumo ed altre imposte indirette cui si riferisce l'art. 99 del trattato. Essa,

pertanto, lascia intatte le competenze degli Stati membri per quanto concerne le imposte interne, purché siano rispettati, in

particolare, gli obblighi imposti dagli art. 95-98 del trattato. 19. - È assodato — né è contestato dalla Repubblica italiana —

che gli olii rigenerati importati e quelli nazionali costituiscono

prodotti non solo similari, ma addirittura identici, sicché le rela zioni tra di essi rientrano incontestabilmente nella sfera d'appli cazione dell'art. 95, 1° comma, del trattato.

20. - Per giustificare il mantenimento in vigore del sistema che esclude gli olii rigenerati importati dal godimento dell'aliquota d'imposta ridotta applicata agli olii rigenerati nazionali, il go verno della Repubblica italiana deduce in sostanza tre argo menti, e cioè: 1) l'impossibilità di distinguere, anche mediante

analisi, gli olii rigenerati da quelli di prima raffinazione, il che

può dar luogo a frodi all'atto dell'importazione dei prodotti con

siderati; 2) il fatto che l'agevolazione fiscale è giustificata dai

costi di produzione estremamente elevati degli olii rigenerati, per

cui, in sua assenza, questi prodotti non potrebbero far concor

renza agli olii di prima raffinazione; 3) il fatto che gli scopi della

riduzione d'imposta coincidono con quelli della direttiva n. 75/ 439 e che tale agevolazione fiscale costituisce, in pratica, l'in

dennità che gli Stati membri possono concedere in forza degli art. 13 e 14 della stessa direttiva.

21. - Il primo argomento non può essere considerato atto a

giustificare la differenza di trattamento criticata. Gli importatori di olii minerali provenienti da altri Stati membri, che intendano fruire dell'aliquota ridotta, sono tenuti a provare che i prodotti che essi importano in Italia sono olii rigenerati; l'amministra zione italiana, dal canto suo, sebbene non possa rendere tale

prova più onerosa del necessario, ha il diritto di esigere ch'essa sia fornita secondo modalità tali da eliminare i rischi di frode, in particolare mediante produzione di certificati rilasciati dalle autorità o da altri enti competenti dello Stato membro esporta tore, che consentano l'identificazione dell'olio rigenerato a par tire dallo stabilimento in cui è stata effettuata la rigenerazione. La prassi comunitaria, soprattutto per quanto concerne l'aboli zione dei controlli sanitari alle frontiere intracomunitarie, offre numerosi esempi di siffatte legittime forme di controllo.

22. - Le considerazioni che precedono costituiscono anche una

risposta all'argomento della Commissione secondo cui all'asse rita infrazione dell'art. 95, 1° comma, può essere posta fine solo con la soppressione dell'aliquota ridotta nell'ambito nazionale. La Repubblica italiana può scegliere tra la soppressione di tale

agevolazione e il suo mantenimento in vigore, alla sola condi zione che, qualora opti per la seconda soluzione, essa deve ap plicare la stessa aliquota ridotta agli olii rigenerati provenienti dagli altri Stati membri e dei quali sia stata provata la rigene razione, in modo da evitare qualsiasi forma di discriminazione tra prodotto importato e prodotto nazionale similare.

23. - Il secondo e il terzo argomento sono connessi e vanno esaminati congiuntamente. Il risultato dell'esame è che entrambi vanno disattesi.

24. - È esatto che la riduzione dell'imposta di fabbricazione è

giustificata dal costo della rigenerazione più elevato di quello della prima raffinazione; tuttavia, questo regime fiscale più van

taggioso non è compromesso, sotto nessun aspetto, dall'obbligo di applicarlo nell'osservanza dell'art. 95 del trattato. Infatti, l'agevolazione fiscale di cui vengono in tal modo a godere le

imprese che rigenerano l'olio minerale non è messa a repentaglio dall'obbligo di farne fruire gli olii rigenerati importati dagli altri Stati membri.

25. - Da'ltra parte, non si può accogliere l'argomento del go verno italiano secondo cui il sistema istituito dalla legge italiana del 1962, e in particolare dal suo art. 12, costituisce, in pratica, un'applicazione anticipata della direttiva 16 giugno 1975 n. 75/ 439 e la riduzione dell'imposta di fabbricazione costituisce l'in dennità che gli Stati membri, a norma dell'art. 13 della direttiva, possono concedere alle imprese che provvedono al recupero, al l'eliminazione o alla rigenerazione degli olii usati.

26. - Senza che occorra pronunziarsi sulla questione se la Re

pubblica italiana abbia o no attuato la direttiva n. 75/439, è sufficiente considerare che tale direttiva, come si è già rilevato, fa salvo il diritto degli Stati membri di istituire un sistema di tributi interni implicante aliquote ridotte. L'art. 13 della diret tiva autorizza gli Stati membri a concedere le indennità — pur senza obbligarveli — ma precisa che tali indennità, qualora ven

gano concesse, non devono ostacolare la libera circolazione delle merci. Ne consegue che gli Stati membri, nel dare attuazione alla

direttiva, sono liberi di versare direttamente indennità alle im

prese di cui trattasi, oppure di far fruire gli olii rigenerati di un

regime fiscale più vantaggioso, o perfino di applicare cumulati

vamente i due sistemi. Tuttavia, essi, nel caso in cui, esercitando

il potere di valutazione loro spettante in materia, optino per un

sistema di riduzione delle imposte interne, sono tenuti ad ac

cettare le conseguenze di tale scelta e di vegliare a che il sistema

prescelto sia conforme al principio fondamentale, enunciato al

l'art. 95 del trattato, che vieta di discriminare, sotto il profilo fiscale, le merci importate.

27. - Dalle considerazioni che precedono consegue che la Re

pubblica italiana, riscuotendo, in base alla legge 31 dicembre 1962 n. 1852, che modifica il regime fiscale dei prodotti petro liferi, sugli olii minerali rigenerati prodotti in Italia, l'imposta di fabbricazione in un'aliquota diversa da quella della sovrimposta di confine gravante sugli olii rigenerati provenienti dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95, 1° comma, del trattato CEE. (Omissis)

Per questi motivi, dichiara e statuisce: 1. La Repubblica italiana, riscuotendo, in base alla legge 31

dicembre 1962 n. 1852, che modifica il regime fiscale dei pro dotti petroliferi, sugli olii minerali rigenerati prodotti in Italia,

l'imposta di fabbricazione in un'aliquota diversa da quella della

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

sovrimposta di confine gravante sugli olii rigenerati provenienti

dagli altri Stati membri, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95, 1" comma, del trattato CEE.

2. Le spese sono compensate.

V

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con atto depositato in can

celleria il 14 giugno 1979, la Commissione ha presentato a questa

corte, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mi

rante a far constatare che la Repubblica italiana è venuta meno

ad un obbligo impostole dal trattato omettendo di adottare, en

tro il termine stabilito, le disposizioni necessarie per confor

marsi alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1975 n. 75/410, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati mem

bri relative agli strumenti per pesare totalizzatori continui (G. U.

L 183, pag. 25). 2. - A norma dell'art. 4 della direttiva, gli Stati membri erano

tenuti a porre in vigore i provvedimenti necessari per confor

marsi a quanto da essa prescritto entro diciotto mesi dalla sua

notifica. Nel caso di specie questo termine è scaduto il 27 di

cembre 1976.

3. - Il governo italiano non contesta l'inadempimento di cui

gli viene fatto carico. Esso si limita a far presente che il ritardo

nell'attuazione della direttiva di cui trattasi è dovuto al fatto

che gli sforzi da esso spiegati per ottemperare agli obblighi in

combentigli in base alla direttiva stessa non sono stati coronati

da successo in ragione di avvenimenti politici e parlamentari: infatti il decreto legge emanato per l'attuazione della direttiva

ed entrato in vigore il 23 aprile 1978 non è stato convertito

in legge dalle Camere entro il termine stabilito dalla Costituzione

ed ha pertanto perso efficacia; d'altro canto, i due disegni di

legge che il decreto legge aveva unificato e che erano stati pre sentati al Senato sono decaduti in conseguenza dello sciogli mento anticipato delle Camere.

4. - Va ricordato che uno Stato membro non può invocare

norme o prassi del suo ordinamento interno, ne circostanze di

fatto che si verifichino in sede nazionale, per giustificare l'inos

servanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive

comunitarie.

5. - Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non

avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni ne

cessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 24 giugno 1975 n. 75/410, è venuta meno ad un obbligo impostole dal

trattato. (Omissis) Per questi motivi, dichiara e statuisce:

1. La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il ter

mine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla

direttiva del Consiglio 24 giugno 1975 n. 75/410, concernente

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative

agli strumenti per pesare totalizzatori continui (G. U. L 183, pag.

25) è venuta meno ad un obbligo impostole dal trattato.

2. La convenuta è condannata alle spese.

QUEEN'S BENCH DIVISION; sentenza 9 marzo 1977; Widgery,

Eveleigh, Wien, Giudici; White ed altri (Aw. Beckett) c.

Giudici di pace di Torbay.

QUEEN'S BENCH DIVISION;

Commercio (disciplina del) — Inghilterra — Autorizzazione

amministrativa per l'esercizio di locali di pubblico intratte

nimento — Provvedimento limitativo — Ricorso al giudice — Criteri di valutazione — Fattispecie.

Secondo il diritto inglese, i giudici competenti per la concessione

delle licenze hanno il potere di adottare una direttiva di condotta

nella loro area e di limitare le ore autorizzate con le licenze,

generale nei confronti del rilascio di licenze per musica e danze

a causa degli atti di violenza provocati dall'eccessivo consumo

di alcool nella zona; tuttavia, essi devono prendere in esame

ogni domanda di licenza sulla base del suo merito, e considerare

se in ogni singolo caso esistono dei motivi che pongono il caso

stesso al di fuori della linea di condotta generale e, in presenza

di una richiesta di rinnovo di una licenza per musica e danze,

non sono tenuti a rinnovare automaticamente la licenza negli stessi termini della precedente scaduta, ma possono cambiare

i termini della licenza ed in particolare possono diminuire le

ore permesse per la musica e le danze. (1)

(1) Nel corso del giudizio sono stati richiamati i seguenti prece denti:

R. v County Licensing (Stage Plays) Committee of Flint County

Council, ex parte Barrett (1957), 1 All ER 112, (1957) 1 QB 350,

(1957) 2 WLR 90, 121 JP 80, 55 LGR 53, CA, 3 Digest (Reissue)

89, 665. R. v Torquey Licensing, Justices, ex parte Brockman (1951), 2 All

Wien J. (pronunciò il primo giudizio su invito di Lord Wid

gery C. ).). Nell'autunno del 1976 i giudici competenti per la concessione

delle licenze di Torbay erano molto preoccupati per l'aumento

registrato nella zona di Torquay degli atti di teppismo e di van dalismo. Essi pensavano che ciò fosse dovuto alla quantità di

ER 656, (1951) 2 KB 784, 115 JP 514, 49 LGR 733, DC, 30 Digest (Reissue) 34, 222.

Sagnata Investments Ltd v Norwich Corpn (1971), 2 All ER 1441, (1971) 2 QB 614, (1971) 3 WLR 133, 69 LGR 471, CA; Digest (Cont vol D) 358, 316 a e.

Per il rinnovo di una licenza dei giudici di pace si veda 26

Halsbury's Laws (4a edizione) paragrafo 85 e per le licenze per musica e danze, sempre questa opera p. 322.

La materia delle -licenze per musica e danze si presenta piut tosto particolare, in quanto essa non è regolata in maniera omo

genea in tutta la Gran Bretagna; a questo proposito si vedano David Field, Hotel and Catering Law, London, 1978, 102-104 e e Frank J. Bull-John D. G. Hooper, Hotel and Catering Law, London, 1979, 117. Queste due opere si occupano anche delle com

petenze dei giudici di pace circa la concessione delle licenze per la vendita di alcolici; si vedano in particolare D. Field, op. cit., 44-96 e Bull-Hooper, op. cit., 79-116. Sempre su questo argo mento si vedano inoltre: David Field, Cases and Statutes on Hotel and Catering Law, London, 1979, in particolare 15-53; Hart, Local

Government, 9" ed., capitolo 28; Harry Street, Justice in the Welfare State, London, 1975, 70-95.

Per quanto riguarda invece l'origine storica dei giudici di pace e l'analisi delle loro competenze attuali, si vedano: H.W. R. Wade, Administrative Law, London, 1979, 96-98 e O. Hood Phillips - A. H. Hudson, A first Book of English Law, London, 1977, 46-49.

Sugli ordini di prerogativa si vedano: S. A. De Smith, Judicial Review of Administrative Action, London, 1973, Appendice I, che analizza la loro origine storica, 335-377 che riguardano il certiorari e la prohibition e 480-505 per il mandamus-, H. W. R. Wade, op. cit., 518-559 e 597-616; S. A. De Smith, Constitutional and Administrative

Law, London, 1973, 595-607. Per i principi di natural justice si veda per tutti De Smith, Judi

cial Review, cit., 134-245. Sulla distinzione tra appello e controllo giudiziale si vedano:

R. M. Jackson, The Machinery of Justice in England, London, 1977, 167-177 e Wade, op. cit., 36.

Circa l'applicabilità del certiqrari, della prohibition e dei principi di natural justice alla concessione delle licenze si vedano: Wade,

op. cit., 530-537, C. A. Cross, Principles of Local Government Law,

London, 1974, 198 e segg., De Smith, Judicial Review, cit., 337 e segg. Per quanto riguarda infine il potere delle autorità competenti per

la concessione di licenze, di adottare regole generali di condotta si

vedano: De Smith, Judicial Review, cit., capitolo 6, in particolare 274-277 e Wade, op. cit., 317-319 e 364-367.

* * *

Su alcune peculiarità del sistema giudiziario inglese (a pro

posito di un ricorso in materia di licenze di pubblici esercizi).

1. - Questa sentenza pur risalendo al marzo 1977 è stata pubbli cata solo alla fine di aprile del 1980. In essa viene presa in esame

la competenza dei giudici di pace circa la concessione di licenze.

11 potere di concedere licenze per la vendita di alcolici e per i

luoghi di intrattenimento pubblico è stato dei giudici di pace fin

dal XVI secolo.

Bisogna ricordare che i giudici di pace hanno svolto una funzione

di notevole importanza nell'ambito del governo locale inglese, fino

alla istituzione relativamente recente delle moderne autorità locali

elettive. Verso la fine del XV secolo essi assunsero ogni responsabi lità relativa al governo locale, sostituendo il vecchio sistema ammi

nistrativo medioevale basato sulle contee e sulle courts presiedute

dagli sceriffi. I giudici di pace riunivano nelle loro mani poteri sia

amministrativi che giudiziari, e pur essendo affiancati da numerosi

commissari di nomina regia, potevano essere considerati l'autorità

amministrativa più importante e potente dell'epoca. Essi venivano

nominati direttamente dalla Corona e venivano controllati per mez

zo del Consiglio Privato e della Camera Stellata. Con l'abolizione

della Camera Stellata nel 1642, i giudici di pace rimasero in pratica

indipendenti rispetto al governo centrale, potendo essere sottoposti a controllo soltanto mediante i provvedimenti di prerogativa (prero

gative writs) di mandamus, certiorari e prohibition. Si instaurò cosi un sistema di governo in base al quale l'ammi

nistrazione veniva condotta localmente mediante forme giudiziali non soggette a controllo discrezionale da parte del centro.

I giudici verranno perdendo progressivamente i loro poteri in ma

teria amministrativa a causa delle riforme del XIX secolo che por tarono al progressivo instaurarsi di autorità locali elettive. Attual

mente, oltre le funzioni in materia giudiziaria, sono rimaste di com

petenza dei giudici di pace alcune limitate funzioni di natura am

ministrativa, quali la nomina di un terzo dei membri delle ' autorità

locali di polizia e la concessione di licenze per la vendita di alcolici

e per locali di intrattenimento. Per quanto riguarda invece le funzioni di natura giudiziaria, i

giudici di pace svolgono una giurisdizione penale sommaria, cioè

senza l'intervento di una giuria, nelle Magistrate's Courts e nelle

Juvenile Courts, procedono all'interrogatorio preliminare delle per

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