sentenza 6 maggio 1997, n. 121 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 maggio 1997, n. 20);Pres. Granata, Est. Onida; Province autonome di Trento (Avv. Falcon) e di Bolzano (Avv. Riz,Panunzio) c. Pres. cons. ministri. Conflitto di attribuzioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 11 (NOVEMBRE 1997), pp. 3113/3114-3115/3116Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191475 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 maggio 1997, n. 121
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 maggio 1997, n. 20); Pres. Granata, Est. Onida; Province autonome di Trento
(Avv. Falcon) e di Bolzano (Avv. Riz, Panunzio) c. Pres.
cons, ministri. Conflitto di attribuzione.
Trentino-Alto Adige — Province di Trento e Bolzano — Ali
menti e bevande — Somministrazione al pubblico — Esercizi
abilitati — Atto di indirizzo e coordinamento — Parere delle
province — Omessa richiesta — Non spettanza allo Stato —
Annullamento (Statuto speciale regione Trentino-Alto Adige, art. 9, 16; 1. 25 agosto 1991 n. 287, aggiornamento della nor
mativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi, art. 3; d.leg. 16 marzo 1992 n. 266, norme di attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rap
porto tra atti legislativi statali e leggi regionali, nonché la po testà statale di indirizzo e coordinamento, art. 3).
Non spetta allo Stato, e per esso al presidente del consiglio dei
ministri, adottare l'atto di indirizzo e coordinamento alle re
gioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sen
za la preventiva consultazione delle province autonome di Tren
to e di Bolzano in ordine alla compatibilità dell'atto con lo
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e con le
relative norme di attuazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.
3 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266; va, conseguentemente, annul
lato il d.p.r. 13 dicembre 1995, recante atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni per la determinazione del numero
di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di ali
menti e bevande, limitatamente ai suoi effetti nel territorio
delle province di Trento e di Bolzano. (1)
(1) La corte innanzitutto riconosce all'atto impugnato i caratteri pro pri dell'atto di indirizzo e coordinamento e deriva da ciò l'illegittima compressione della competenza costituzionalmente riconosciuta alle due
province autonome per il fatto che queste non erano state consultate
preventivamente dalla presidenza del consiglio dei ministri. Viene inol tre precisato che, a tal fine, il parere della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province non può essere considerato equi valente alla consultazione delle province autonome.
Nel senso che non spetta allo Stato adottare atti di indirizzo e coordi namento nei confronti della provincia autonoma di Trento al di fuori delle procedure e dei limiti previsti dall'art. 3 d.leg. 266/92 ed introdur
re, con norme regolamentari, prescrizioni sullo svolgimento dei proce dimenti amministrativi di competenza della provincia autonoma, v. Corte
cost. 1° marzo 1995, n. 69, Foro it., 1995, I, 1745, con nota di richiami ed osservazioni di Bin e di Romboli, commentata da Tarli Barbieri, in Giur. costit., 1995, 639.
Nel senso che la 1. 287/91 trova applicazione anche nei riguardi delle
regioni a statuto speciale, v., con riferimento alla regione siciliana, Tar
Sicilia, sez. II, 21 giugno 1993, n. 542, Foro it., Rep. 1993, voce Sicilia, n. 195, secondo cui tale legge trova piena ed immediata applicabilità nel territorio della regione siciliana in quanto, pur essendo titolare di una competenza legislativa esclusiva in materia di commercio, la regio ne siciliana non ha mai legiferato in proposito e pertanto, fino a quan do ciò non accadrà, deve avere applicazione la normativa statale di settore.
In ordine alla normativa regolamentare che disciplina il procedimen to per l'apertura di locali per la somministrazione al pubblico di ali menti e bevande, v. Tar Lazio, sez. I, 11 novembre 1995, n. 1955, id., 1996, III, 235, con nota di richiami, commentata da Cassese, in Giornale dir. amm., 1996, 434, e da Tripodi, in Disciplina comm., 1996, 449, cui adde, Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 23 gennaio 1995, n. 26, Foro it., Rep. 1995, voce Commercio (disciplina del), n. 62, secondo cui, in sede di rilascio di autorizzazioni all'apertura di pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 3 1. 287/91, il comune non è tenuto a predeter minare i criteri per il rilascio di dette autorizzazioni, ma può legittima mente limitarsi a fissare il numero degli esercizi autorizzabili.
Sulla nozione di atto di indirizzo e coordinamento e le condizioni
per ciò richieste, v. Corte cost. 7 novembre 1995, n. 482, id., Rep. 1995, voce Opere pubbliche, n. 125; 12 settembre 1995, n. 425, id.,
1995, I, 3071, con nota di richiami, cui adde, in dottrina, Bin, L'atto
di indirizzo e coordinamento può trovare nella giurisprudenza costitu
zionale il fondamento della sua legalità?, in Regioni, 1996, 320; Resci
gno, Regolamenti che si autoqualificano atti di indirizzo e coordina mento e altre questioni in tema di rapporti tra Stato e regioni nella
sentenza n. 69 del 1995, id., 1995, 1125. Per altre ipotesi in cui la corte ha limitato, nell'ambito del conflitto
tra enti, l'efficacia delle sue decisioni di annullamento ai soli ricorrenti, v. Corte cost. 18 luglio 1997, n. 242, in questo fascicolo, I, 3101, e
14 marzo 1997, n. 61, Foro it., 1997, I, 1685, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 1997.
Diritto. — 1. -1 due ricorsi per conflitto di attribuzioni han
no identico oggetto, e possono pertanto essere riuniti e decisi
con unica pronuncia. 2. - L'atto impugnato si qualifica «di indirizzo e coordina
mento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bol
zano», e si fonda sull'art. 3, 4° comma, 1. 25 agosto 1991 n.
287, che prevede «direttive», proposte dal ministro dell'indu
stria e deliberate «ai sensi dell'art. 2, 3° comma, lett. d, 1. 23
agosto 1988 n. 400» (che attribuiva al consiglio dei ministri la
competenza alla deliberazione degli atti di indirizzo e coordina
mento: disposizione ora parzialmente abrogata dall'art. 8, 5°
comma, lett. c, 1. 15 marzo 1997 n. 59), sulla cui base le regioni debbono fissare periodicamente criteri e parametri atti a deter
minare il numero delle autorizzazioni comunali per gli esercizi
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
La ricorrente provincia di Trento prospetta preliminarmente la tesi secondo cui si tratterebbe in realtà di un atto di direttiva
per l'esercizio di funzioni amministrative delegate alle regioni, che come tale non potrebbe esplicare effetti nei confronti delle
province autonome di Trento e di Bolzano, titolari in questa materia di competenza amministrativa propria, e non di compe tenza delegata alla stregua delle regioni a statuto ordinario.
Al contrario, il decreto in questione va considerato un vero
atto di indirizzo e coordinamento, in conformità alla qualifica zione che esso stesso si attribuisce: e ciò sia tenendo conto del
rinvio operato dall'art. 3 1. n. 287 del 1991, ai fini della proce dura di deliberazione, all'art. 2, 3° comma, lett. d, 1. n. 400
del 1988, sia considerando il contenuto dell'atto, volto ad indi
rizzare secondo criteri uniformi sull'intero territorio nazionale
l'esercizio di una funzione amministrativa la quale — ancorché
rientri in materia delegata alle regioni a statuto ordinario dal
l'art. 52 d.p.r. n. 616 del 1977 — è dalla legge attribuita alla
competenza propria dei comuni, cui spetta rilasciare le autoriz
zazioni (art. 3, 1° comma, 1. n. 287 del 1991), nonché stabilire
le condizioni per il rilascio delle medesime (art. 3, 5° comma, della stessa legge), sia pure in conformità ai criteri e parametro fissati dalle regioni sulla base, a loro volta, delle «direttive»
governative di cui è questione. 3. - I ricorsi sono fondati. L'atto impugnato è lesivo delle
attribuzioni delle ricorrenti, per l'assorbente motivo che esso
è stato emanato, e pretende di esplicare efficacia anche nel ter
ritorio delle due province autonome, senza essere stato preven tivamente sottoposto al parere delle province stesse «per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con
le relative norme di attuazione», come è prescritto dall'art. 3, 3° comma, d.leg. n. 266 del 1992 (già entrato in vigore, si badi, al momento in cui l'atto in questione risulta essere stato sotto
posto, nella seduta dal 3 dicembre 1992, alla conferenza perma nente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province auto
nome di Trento e di Bolzano). Tale consultazione preventiva — alla quale le norme di attua
zione collegano significativi effetti incidenti sulla efficacia del
l'atto in caso di controversia circa la sua compatibilità con lo
statuto speciale e con le norme di attuazione dello stesso, stabi
lendo la sospensione di tale efficacia per un tempo determinato
nel caso di avviso motivato di incompatibilità espresso dagli enti consultati, e in seguito fino alla pronuncia della Corte co
stituzionale, salvo decisione contraria di questa, nel caso di ri
corso esperito entro detto termine — condiziona in modo inelu
dibile la legittimità degli atti di indirizzo che siano diretti, come
quello in esame, anche alle province autonome di Trento e di
Bolzano (o alla regione Trentino-Alto Adige, se è in giuoco la
rispettiva competenza), e la loro validità nei confronti delle stesse.
La omissione della consultazione, a sua volta, lede direttamente
l'attribuzione consultiva delle province loro derivante dalla nor
ma di attuazione, onde l'atto, ciononostante emanato, integra una menomazione delle attribuzioni delle stesse.
4. - La consultazione degli enti autonomi del Trentino-Alto
Adige non può essere in alcun modo surrogata dal parere della
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia perché tale
parere deve essere chiesto, ai sensi dell'art. 12, 5° comma, lett.
b, 1. n. 400 del 1988, «sui criteri generali relativi all'esercizio
delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento», mentre l'art.
3, 3° comma, d.leg. n. 266 del 1992 impone al governo di con
sultare regione o province «su ciascun atto amministrativo di
indirizzo e coordinamento»; sia, soprattutto, perché i due pare
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3115 PARTE PRIMA 3116
ri hanno fonte, natura, finalità ed effetti del tutto diversi fra
loro. Il parere della conferenza è infatti previsto dalla legge or
dinaria, quello degli enti autonomi del Trentino-Alto Adige dal
le norme di attuazione; il primo è espresso da un organo colle
giale in cui sono presenti, e non da sole, tutte le regioni, mentre
il secondo è espresso dalla sola regione Trentino-Alto Adige o dalle sole province di Trento e di Bolzano, a seconda delle
rispettive competenze; il primo è un parere generico, il secondo
verte specificamente sulla compatibilità dell'atto di indirizzo con
lo statuto speciale e le relative norme di attuazione, ed è appun to finalizzato alla tutela delle speciali previsioni statutarie o di
attuazione statutaria in ordine alle modalità del «coordinamen
to tra funzioni e interessi dello Stato e rispettivamente della
regione o delle province autonome» (art. 3, 1° comma, d.leg. n. 266 del 1992); infine, solo il parere prescritto dalle norme
di attuazione condiziona temporaneamente, se negativo, l'effi
cacia dell'atto nel territorio regionale o provinciale (art. 3, 4°
e 5° comma, d.leg. cit.). Onde non vi è luogo a parlare di du
plicazione di procedimenti, poiché la consultazione della regio ne o delle province autonome trova specifico fondamento e ra
gion d'essere nella specialità della relativa disciplina statutaria
e di attuazione e nelle esigenze di tutela di tale specialità. 5. - Ne consegue l'annullamento dell'atto di indirizzo impu
gnato, nel suo complesso, limitatamente ai suoi effetti nei con
fronti delle due province autonome ricorrenti e nel rispettivo territorio.
Restano assorbite le altre censure mosse all'atto, in particola re quelle concernenti singole disposizioni del medesimo.
Per questi motivi la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara che non spetta allo Stato adottare l'«atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero
di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande», reso con il d.p.r. 13 dicembre 1995, senza preventi va consultazione, a cura della presidenza del consiglio dei mini
stri, delle province autonome di Trento e di Bolzano in ordine
alla compatibilità dell'atto con lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e con le relative norme di attuazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3 d.leg. 16 marzo 1992 n. 266
(norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamen
to), e conseguentemente annulla il d.p.r. 13 dicembre 1995, re
cante «atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la de
terminazione del numero di esercizi abilitati alla somministra
zione al pubblico di alimenti e bevande», limitatamente ai suoi
effetti nel territorio delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 10 febbraio 1997, n.
26 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 12 febbraio 1997, n.
7); Pres. Granata, Est. Guizzi; Bernardini ed altri (Aw. Mot
zo, Cara vita Di Toritto). Ammissibilità di richiesta di refe rendum abrogativo.
Legge, decreto e regolamento — Referendum abrogativi — Se
nato e camera dei deputati — Sistema elettorale — Inammis
sibilità (Cost., art. 75; 1. cost. 11 marzo 1953 n. 1, norme
integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzio
nale, art. 2; d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, t.u. delle leggi re
canti norme per l'elezione della camera dei deputati, art. 1,
4, 14, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 58, 59, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86; 1. 4 agosto 1993 n. 277, nuove
norme per l'elezione della camera dei deputati; d.leg. 20 di
cembre 1993 n. 533, t.u. delle leggi recanti norme per l'elezio
ne del senato della repubblica, art. 1, 2, 9, 17, 18, 19; d.leg. 20 dicembre 1993 n. 534, modificazioni al t.u. delle leggi re
II Foro Italiano — 1997.
canti norme per l'elezione della camera dei deputati approva to con d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361).
Sono inammissibili, in quanto nel caso di esito positivo del voto
popolare scaturirebbe un sistema elettorale che, in assenza di
un intervento del legislatore, non sarebbe in grado di funzio
nare, le richieste di referendum abrogativo:
a.) del d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, come modificato ed inte
grato dalla l. 4 agosto 1993 n. 277 e dal d.leg. 20 dicembre
1993 n. 534, limitatamente alle seguenti parti: art. 1,2° comma, limitatamente alle parole: «La ripartizione
dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma
degli art. 77, 83 e 84, si effettua in sede di ufficio centrale
nazionale»; art. 1,3° comma: limitatami'nte alle parole: «settantacinque per
cento del»; art. 1, 4° comma; art. 4, 2° comma, n. 1, limitatamente alle parole: «da esprime
re su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun
candidato, accompagnato da uno o più contrassegni ai sensi
dell'art. 18, 1 ° comma. I contrassegni che contraddistinguo no il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella
scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato,
accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere ugua
le», e n. 2: «un voto per la scelta della lista ai fini dell'attri
buzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei can
didati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna
lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti
in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotonda
mento alla unità superiore. Le liste recanti più di un nome
sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato»; art. 14, 1 ° comma, limitatamente alle parole: «o liste di candi
dati», alle parole: «o liste medesime nelle singole circoscrizio
ni», con esclusione della parola: «medesime»; art. 14, 2° comma, limitatamente alle parole: «le loro liste con»; art. 14, 3 ° comma, limitatamente alle parole: «sia che si riferi
scano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferi scano a liste»;
art. 16, 4° comma, limitatamente alle parole: «e delle liste»
e alle parole: «e delle liste»; art. 17, 1° comma, limitatamente alle parole: «e delle liste dei
candidati»; art. 18, 1 ° comma, limitatamente alle parole: «i quali si colle
gano a liste di cui all'art. 1,4° comma, cui gli stessi aderisco
no con accettazione della candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta
del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninomi
nale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali colle
gamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste,
questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di colle
gamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accom
pagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale»; art. 18, 2° comma, limitatamente alle parole: «o i contrasse
gni» ed alle parole: «nonché la lista o le liste alle quali il
candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, 1° comma, n.
2. Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel
collegio uninominale siano gli stessi di una lista o più liste
presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporziona le, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in
ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, sen
za che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni diffor mi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato
collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'ufficio centrale nazionale che decide entro le
successive ventiquattro ore»; art. 18 bis; art. 19; art. 20, 1 ° comma, limitatamente alle parole: «Le liste dei can
didati o»; art. 20, 2 ° comma, limitatamente alle parole: «Le liste dei can
didati o», alle parole: «e della lista dei candidati», nonché
alle parole: «alle candidature nei collegi uninominali deve es
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