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sentenza 7 aprile 1981, n. 52 (Gazzetta ufficiale 15 aprile 1981, n. 105); Pres. Amadei, Rel....

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Page 1: sentenza 7 aprile 1981, n. 52 (Gazzetta ufficiale 15 aprile 1981, n. 105); Pres. Amadei, Rel. Rossano; Evangelisti (Avv. Pizzuti) c. Provveditore agli studi di Latina (Avv. dello Stato

sentenza 7 aprile 1981, n. 52 (Gazzetta ufficiale 15 aprile 1981, n. 105); Pres. Amadei, Rel.Rossano; Evangelisti (Avv. Pizzuti) c. Provveditore agli studi di Latina (Avv. dello StatoImponente); interv. Pres. cons. ministri. Ord. T.A.R. Lazio, Sez. III, 1° dicembre 1976 (Gazz.uff. 16 marzo 1977, n. 73)Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 5 (MAGGIO 1981), pp. 1221/1222-1223/1224Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172726 .

Accessed: 28/06/2014 08:08

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1221 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1222

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 1981, n. 52

(Gazzetta ufficiale 15 aprile 1981, n. 105); Pres. Amadei, Rei.

Rossano; Evangelisti (Aw. Pizzuti) c. Provveditore agli studi

di Latina (Avv. dello Stato Imponente); interv. Pres. cons,

ministri. Ord. T.A.R. Lazio, Sez. Ili, 1° dicembre 1976 (Gazz. uff. 16 marzo 1977, n. 73).

CORTE COSTITUZIONALE;

Impiegato dello Stato e pubblico — Applicato di segreterìa —

Incarico a tempo indeterminato — Periodo di comporto in

caso di malattia — Dipendenza dall'anzianità di servizio —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3; d. 1. 4

aprile 1947 n. 207, trattamento giuridico ed economico del

personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni

dello Stato, art. 3).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 3 d.l. 4

aprile 1947 n. 207, nella parte in cui, con disparità di tratta

mento rispetto agli impiegati di ruolo, stabilisce per il personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato con rap

porto a tempo indeterminato, un diverso periodo di comporto

per la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia

facendolo dipendere dall'anzianità di servizio maturata, in rife rimento all'art. 3 Cost. (1)

La Corte, ecc. — 1. - Secondo il T.A.R. del Lazio l'art. 3 d. 1. 4

aprile 1947 n. 207 — limitatamente al personale non di ruolo

delle amministrazioni dello Stato assunto a tempo indeterminato — sarebbe, in via principale, in contrasto con l'art. 3 Cost, in

quanto — stabilendo che, nelle ipotesi di assenza dal servizio per

infermità, il rapporto di impiego è mantenuto per tre mesi o per sei mesi, se l'anzianità di servizio sia inferiore o superiore a

cinque anni — determinerebbe una non giustificata disparità di

trattamento tra impiegati non di ruolo e impiegati di ruolo, che si

troverebbero nella medesima situazione. Sarebbero, infatti, identi

che le condizioni di salute e, sotto il profilo delle esigenze funzionali della pubblica amministrazione, il rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato si atteggerebbe sostanzial

mente come quello di ruolo, per il quale gli art. 37, 66 e 68 d.

pres. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello

Stato) prevedono congedi straordinari e collocamenti in aspettati va per infermità fino a 18 mesi, prescindendo da qualsiasi anzianità di servizio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1° marzo

1972 (Foro it., 1972, I, 1190), avrebbe rilevato che non esistevano

ragioni per differenziare, in ordine alla tutela da accordare in

caso di infermità, il trattamento del personale civile di ruolo e

non di ruolo dello Stato.

In via subordinata, sussisterebbe contrasto tra l'art. 3 Cost, e il

citato art. 3 d.l. n. 207 del 1947 perché tale norma — nel

prevedere, nei casi di assenza dal servizio per malattia, il mante

nimento del rapporto di impiego per tre mesi o per sei mesi se

l'anzianità di servizio sia inferiore o superiore a cinque anni —

riserverebbe agli impiegati civili non di ruolo dello Stato tratta

mento differenziato secondo l'anzianità di servizio, trattamento da

ritenere non giustificato perché, venendo in considerazione un'at

tività da esplicare in tempo non determinato, la prolungata

assenza per malattia produrrebbe i medesimi inconvenienti sia nel

primo anno, sia nel sesto anno di servizio.

2. - Le questioni non sono fondate.

In ordine a quella proposta in via principale si osserva che

l'art. 3, 1° comma, d.l. n. 207 del 1947 prevedeva, nel testo

originario, che nei casi di assenza dal servizio per malattia,

accertata dall'amministrazione, al personale non di ruolo era

mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se

avesse avuto almeno un anno di servizio e per un periodo di sei

mesi se avesse avuto un'anzianità di servizio superiore a cinque

anni.

Questa norma venne dichiarata costituzionalmente illegittima

con la sentenza 1° marzo 1972, n. 39 — richiamata dal T.A.R.

(1) L'ordinanza 1° dicembre 1976 del T.A.R. Lazio, Sez. Ili, è

massimata in Foro it., 1977, III, 307, con nota di richiami.

Per la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità

dell'art. 3 d.l. 4 aprile 1947 n. 207, sotto il profilo della disparità di

trattamento fra impiegati di ruolo e non di ruolo, Cons. Stato, Sez. IV,

27 marzo 1979, n. 205, id., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, n. 1091.

Corte cost. 1° marzo 1972, n. 39, menzionata in motivazione, si leg

ge in Foro it., 1972, I, 1190, ed è commentata da Salazar, in Riv.

giur. scuola, 1973, 306. Sullo stato giuridico degli impiegati statali non di ruolo cfr. Virga,

Il pubblico impiego, 1973, 767. Sulle conseguenze della eccessiva morbilità di impiegato pubblico

cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, 12 marzo 1980, n. 287, Foro it., 1980, III,

206, con nota di richiami di G. Pezzano.

del Lazio — limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza

per malattia, condizionava il mantenimento del rapporto di impie

go per tre mesi al compimento di un anno di servizio.

L'esclusione assoluta del diritto dell'impiegato non di ruolo a

un qualsiasi periodo di assenza per malattia prima del compimen to di un anno di servizio fu ritenuta priva di valida e razionale

giustificazione da questa corte, che ravvisò la violazione del

principio di eguaglianza per diversità di trattamento tra impiegati non di ruolo e impiegati di ruolo non soggetti nel caso di

malattia alla stessa condizione del compimento dell'anno di servi

zio.

Nella particolare fattispecie, allora sottoposta al suo esame e

limitatamente ad essa, questa corte rilevò che non vi era ragione di differenziare il personale di ruolo da quello non di ruolo. Non

può, quindi, contrariamente a quanto afferma il T.A.R. del Lazio, ritenersi che con la menzionata sentenza n. 39 del 1972 sia stata

effettuata una totale equiparazione del personale di ruolo e non di ruolo in ordine alla tutela da accordare in caso di infermità, con la conseguenza che non sia consentito al legislatore realizzare

tale tutela in modi diversi a seconda della peculiare natura del

rapporto di impiego non di ruolo.

Il rapporto di impiego non di ruolo si differenzia da quello di

ruolo perché ha la funzione di soddisfare esigenze eccezionali ed

indilazionabili, ma transitorie della pubblica amministrazione;

quindi, carattere fondamentale di esso è la precarietà e la sua

disciplina giuridica, in linea generale, è ben diversa da quella

dell'impiego di ruolo.

In aderenza al principio — affermato dall'art. 97, 3° comma. Cost. — che agli impieghi pubblici si accede solo mediante

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, le assunzioni di perso nale statale non di ruolo sono consentite solo nei casi espressa mente contemplati da disposizioni particolari, che dichiarano nulle di diritto le assunzioni stesse e sanciscono la responsabilità patrimoniale del funzionario, che le ha disposte, verso lo Stato

(art. 12 d. 1. n. 207 del 1947; art. 1 e 4 d. pres. 31 marzo 1972 n. 276 — assunzioni temporanee di personale presso le amministra zioni dello Stato).

Le suddette esigenze eccezionali ed indilazionabili — che, in

ipotesi tassativamente determinate dalla legge, consentono la nomina dell'impiegato non di ruolo — non possono essere più soddisfatte quando tale impiegato non sia in condizione di ri

prendere servizio dopo il previsto periodo di assenza per malattia. Un periodo di assenza maggiore di quello stabilito dal legislatore può incidere sul buon andamento della pubblica amministrazione, che è interesse costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 97, 1°

comma, Cost. Tale principio, come questa corte ha già affermato con le sentenze n. 124 del 1968 e n. 68 del 1980 (id., 1969, I, 7; 1980, I, 1553), non riguarda esclusivamente l'organizzazione inter na dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire sull'andamento dell'amministra zione. È innegabile che la disciplina dell'impiego è pur sempre strumentale, mediatamente o immediatamente, rispetto alle fina lità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola la pubblica amministrazione.

Peraltro, va rilevato che l'impugnato art. 3, 1° comma, decreto n. 207 del 1947 non prevede la risoluzione ipso iure del rapporto di impiego non di ruolo nei casi di assenza per malattia superiore ai tre mesi o ai sei mesi, a seconda dell'anzianità di servizio, ma attribuisce alla pubblica amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione solo dopo la scadenza dei suddetti periodi. Tale

norma, quindi, funziona da garanzia a favore dell'impiegato non di ruolo e non incide sulla normale potestà discrezionale della

pubblica amministrazione, che potrebbe ancora ritenere compatibi le con le esigenze superiori del pubblico interesse, da essa

valutate, la ulteriore permanenza in servizio del dipendente che sia stato assente per periodi superiori a quelli stabiliti dalla legge. E ulteriore garanzia per l'impiegato non di ruolo è costituita dalla

possibilità di impugnare il provvedimento di licenziamento con ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Queste diversità di struttura e di disciplina giuridica tra le due

forme di rapporto di pubblico impiego, di ruolo e non di ruolo, escludono che, nella fattispecie in esame, la situazione dei dipen denti non di ruolo possa considerarsi uguale o assimilabile a

quella dei dipendenti di ruolo.

Si tratta di situazioni diverse, la cui differente disciplina trova

razionale giustificazione; non sussiste, pertanto, la denunciata

violazione del principio di eguaglianza.

3. - Priva di fondamento è anche la seconda censura, proposta in via subordinata, di violazione dello stesso art. 3 Cost, per la

diversità di trattamento riservata a impiegati non di ruolo dalla

norma impugnata, la quale prevede — nei casi di assenza dal

servizio per malattia — il mantenimento del rapporto di impiego

Il Foro Italiano — 1981 — Parte 1- 79.

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1223 PARTE PRIMA 1224

per tre mesi o per sei mesi se l'anzianità di servizio sia inferiore o superiore a cinque anni.

Invero, la denunciata disparità di trattamento trova razionale

giustificazione nell'evidente interesse della pubblica amministra zione a mantenere per un periodo più lungo il rapporto di

impiego con il dipendente, che ha acquisito una maggiore espe rienza, avendo prestato la sua attività per oltre cinque anni.

Per questi motivi, dichiara non fondate le questioni di legittimi tà costituzionale dell'art. 3 d. 1. 4 aprile 1947 n. 207 (trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in

servizio nelle amministrazioni dello Stato) in riferimento all'art. 3

Cost., proposte dal T.A.R. del Lazio con ordinanza 1° dicembre 1976.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 1981, n. 51

(iGazzetta ufficiale 15 aprile 1981, n. 105); Pres. Amadei, Rei.

Maccarone; imp. Gargiulo; interv. Pres. cons, ministri (Aw. dello Stato Azzariti). Ord. Pret. Sorrento 4 luglio 1977 (Gazz. uff. 23 novembre 1977, n. 320).

Notificazione di atti penali — Marittimi imbarcati — Notifica zione al domicilio o alla residenza anagrafica — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. pen., art. 169).

È infondata la questione di costituzionalità dell'art. 169 cod. proc. pen., nella parte in cui considera ritualmente effettuata al marittimo imbarcato la notifica di atti processuali compiuta nel

luogo della sua residenza anagrafica o reale o di fatto, in

riferimento agli art. 3 e 24, 2" comma, Cost. (1)

La Corte, ecc. — 1. - La corte è chiamata a stabilire se l'art.

169, 1° comma, cod. proc. pen., consentendo che la notifica possa essere effettuata, nelle forme ivi previste, anche nei confronti di

imputato imbarcato su nave mercantile, violi l'art. 24, 2° e 3°

comma, Cost.

L'ordinanza di rimessione rileva che la norma anzidetta, non

disponendo che la notificazione al marittimo imbarcato sia esegui ta nei modi stabiliti dall'art. 1248 cod. nav. — che considera, ai fini delle notificazioni, la nave come casa di abitazione —

determinerebbe, per la difficoltà dell'interessato di venire a cono scenza dell'atto, un serio ostacolo alla possibilità di una adeguata difesa, con conseguente violazione dell'art. 24, 2° comma, Cost.

Inoltre, verrebbe a realizzarsi a danno dello stesso una ingiu stificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di

imputati, quali gli irreperibili, i latitanti e i detenuti, che sarebbe ro garantiti in modo più efficace, attraverso la previsione di forme particolari di notificazione nei loro confronti.

2. - Le proposte questioni non sono fondate. Occorre innanzi tutto chiarire che il riferimento all'art. 1248 cod. nav. appare del tutto irrilevante ai fini della indagine sulla legittimità costituziona le della norma denunziata. Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la notificazione eseguita nella casa di abitazione di un imputato durante il periodo di imbarco dello stesso in qualità di marittimo non è in contrasto con l'art. 1248 cod. nav. giacché, non essendo escluso che il notificando possa avere più di una casa di temporanea abitazione, e poiché la citata norma non fa che equiparare la nave alla casa di abitazione, la notificazione può eseguirsi tanto nei modi ordinari di cui all'art. 169 cod. proc. pen. quanto nella forma speciale di cui all'art. 1248 cod. navigazione. L'alternatività delle due forme di notifica zione esclude ovviamente la pertinenza del proposto raffronto fra le menzionate disposizioni processuali.

3. - Per quanto concerne gli altri aspetti della complessa censura, va ricordata la giurisprudenza di questa corte, la quale, nel verificare la legittimità costituzionale delle norme che regolano la notificazione degli atti all'imputato, pur non ritenendo appagan te la presunzione di conoscenza degli atti medesimi come conse

guenza dell'adempimento delle formalità stabilite dalla legge, con fermando cosi l'esigenza che siano poste in essere le migliori condizioni per la conoscibilità dell'atto da parte dell'interessato, ha, tuttavia, considerato valida la notificazione stessa, ove sussi

(1) L'ordinanza 4 luglio 1977 del Pretore di Sorrento è massimata in Foro it., 1978, II, 59, con nota di richiami.

In tema di notificazione v., da ultimo, Corte cost. 26 febbraio 1981, n. 32, id., 1981, I, 914, con nota di richiami.

Sulle notificazioni ai marittimi imbarcati cfr. Moleti, Notificazione all'imputato imbarcato su nave mercantile in navigazione, in Giust. pen., 1956, III, 236: Di Ronza, Notificazione al marittimo imbarcato: domicilio dichiarato, casa di abitazione, in Giur. merito, 1976, II, 66.

stano condizioni adeguate per rendere possibile la conoscenza dell'atto da parte del destinatario di esso (cfr. sent. 125/1970; 170/1976, Foro it., 1970, I, 2291; 1977, I, 53); qualora cioè la

presunzione risulti collegata ad elementi di fatto ben precisi e

sintomatici, tali da rendere sufficientemente sicuro il conseguimen to dello scopo della notificazione.

E tali condizioni ricorrono nella specie in esame, in quanto la notifica deve considerarsi idonea a raggiungere l'imputato, essendo verosimile che le persone legittimate a ricevere l'atto, per i vincoli ed i rapporti che hanno con l'interessato, portino a sua conoscen za il contenuto dell'atto stesso, sicché la notificazione in quella forma effettuata può realizzare il suo scopo.

Né vale opporre la difficoltà dell'informazione ove la nave sia in corso di navigazione, in quanto i mezzi attuali di comunicazio ne consentono di raggiungere la nave anche in mare aperto.

Se poi difetti ogni collegamento dell'interessato con il luogo della sua precedente dimora e le persone ivi rinvenute si rifiutino per tale ragione di ricevere la copia dell'atto, la notificazione non può ritenersi avvenuta.

Inoltre, qualora venga accertata la impossibilità dell'interessato a comparire in giudizio alla data stabilita, dovrà darsi atto di tale legittimo impedimento, adottando i provvedimenti previsti dall'art. 497 cod. proc. penale.

4. - Le esposte considerazioni valgono ad escludere ogni pre giudizio alle possibilità di difesa dell'imputato e dimostrano, altresì, la infondatezza della dedotta disparità di trattamento

rispetto alle altre categorie di imputati innanzi menzionate. Questi ultimi, infatti, non ricevono un trattamento più favore

vole ai fini dell'esercizio del diritto di difesa ma per essi il

legislatore ha soltanto dettato norme particolari, che tengono conto della speciale situazione in cui si trovano i soggetti interes sati al procedimento di notificazione.

Le censure di incostituzionalità vanno pertanto disattese. Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti

mità costituzionale dell'art. 169 cod. proc. pen. sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost, dal Pretore di Sorrento con ordinanza del 4 luglio 1977.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 aprile 1981, n. 50 (Gazzetta ufficiale 15 aprile 1981, n. 105); Pres. Amadei, Rei.

Roehrssen; Cataudella, Dall'Olio, Gessi (Aw. Sorrentino), Gazzoni, Spada, Branca, Buscema, Martinelli, Magrini, Gomez de Ayala c. Università degli studi di Genova, Macerata, Perugia e Roma, Min. tesoro e pubblica istruzione; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Carafa). Ord. Cons. Stato, Sez. VI, 30 novembre 1976, 26 gennaio e 16 febbraio 1979 (Gazz. uff. 27 aprile 1977, n. 113; 29 agosto 1979, n. 237; 29 dicembre 1979, n. 353); T.A.R. Umbria 20 gennaio 1977, 8 luglio 1978 e 23 marzo 1979 (id. 1° febbraio 1978, n. 32; 27 giugno 1979, n. 175; 29 agosto 1979, n. 237).

Impiegato dello Stato e pubblico — Diritti patrimoniali — Ter mine biennale di prescrizione previsto per i soli impiegati sta tali — Incostituzionalità (Cost., art. 3; r. d.L 19 gennaio 1939 n. 295, recupero di crediti verso gli impiegati e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti, art. 2).

È illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, 1° comma, r. d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, nella parte in cui stabilisce che le rate di stipendio ovvero di pensione, nonché gli assegni indicati nel d. 1.1. 2 agosto 1917 n. 1278, se dovuti dallo Stato, si prescrivono in due anni, anziché in cinque anni secondo la norma generale di cui all'art. 2948 cod. civile. (1)

(1) L'ordinanza 17 febbraio 1977, n. 93 del Consiglio di Stato, Sez. VI, è riprodotta in Foro it., 1978, III, 253, con nota di richiami e osservazioni di A. Romano. Le altre due ordinanze di rimessione dello stesso consiglio sono riassunte nel Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, nn. 806-810.

Sulla decorrenza del termine di prescrizione in questione cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 1977, n. 91, id., 1978, III, 384; Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 1980, n. 9, id., 1980, III, 338; Corte conti, Sez. controllo, 21 dicembre 1978, n. 932, id., 1981, III, 30, con ampie note di richiami.

Nel senso che, in relazione ai crediti derivanti dal rapporto d'impiego con enti pubblici diversi dallo Stato, opera invece la prescrizione quinquennale, Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 1978, nn. 79 e 80, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 934, 935.

Nel senso che non si applica la prescrizione biennale prevista dall'art. 2 r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, bensì quella ordinaria, quando

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