sentenza 7 luglio 1981, n. 118 (Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rel.Gionfrida; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione Friuli-Venezia GiuliaSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 12 (DICEMBRE 1981), pp. 2917/2918-2919/2920Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172684 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ad escludere l'irrazionalità della normazione censurata, pur in
presenza degli eventi intervenuti tra il 1931 e il 1967. Del resto non è affatto dimostrato, come vorrebbe la difesa
di parte privata, che il valore dell'imponibile aveva, e debba secondo la ratio della legge mantenere, un contenuto corrispon dente alla realtà: non diversamente, si assume, dall'altro ele
mento, che viene in considerazione ai fini della suddetta media, ossia il valore venale del bene. Il che conferma la conclusione
sopra raggiunta: la norma non ha con le successive vicende subito quella sostanziale ed evidente deviazione dallo scopo ori
ginario, che si asserisce abbia implicato la (sia pur sopravve nuta) ingiustificatezza del regime indennitario.
Stabilito per questa via che la disciplina regolatrice della
specie non travalica il razionale esercizio della discrezionalità
legislativa, resta necessariamente escluso che implichino alcun
vizio censurabile dalla corte le dedotte diversità di trattamen
to, connesse con il distacco tra il momento dell'esproprio e la data di pubblicazione del d. 1. del 1931: ovvero, sotto altro ri
guardo, col divario che residuerebbe tra il valore espresso in
termini monetari e il valore intrinseco dell'indennizzo. Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legit
timità costituzionale degli art. 4, 1° comma, r.d.l. 8 luglio 1931
n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932 n. 355 e 1, 3°
comma, d. 1. 29 marzo 1966 n. 128, convertito nella legge 26
maggio 1966 in. 311, sollevata in riferimento agli art. 3 e 42
Cost., dalla IV sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 1981, n. 118
(Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rei.
Gionfrida; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c.
Regione Friuli-Venezia Giulia.
Friuli-Venezia Giulia — Radiotelevisione — Interventi regiona li per il potenziamento e la diffusione — Questione infon data di costituzionalità (Statuto speciale per il Friuli-Venezia
Giulia, art. 4, 7, 54).
È infondata la questione di costituzionalità della legge riappro vata dall'assemblea regionale del Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 16 giugno 1978 avente per oggetto « interventi re
gionali per il potenziamento e la massima diffusione del servi zio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia », in ri
ferimento agli art. 4, 7 e 54 dello statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia. (1)
(1) Sui rapporti tra riserva allo Stato della materia del servizio pub blico radiotelevisivo e ruolo della regione nell'organizzazione radio televisiva, Corte cost. 13 luglio 1960, n. 59, Foro it., 1960, I, 1065; 9 luglio 1974, nn. 225 e 226, id., 1974, I, 1945, con nota di richiami; 28 luglio 1976, n. 202, id., 1976, 1, 2066, con nota di richiami.
In dottrina, Elia, in Regioni e riforma della R.a.i.-TV, 1972, 89 ss.; Zaccaria, Radiotelevisione e Costituzione, 1972, 55 ss.; Id., in Le re gioni, 1976, 912; Lojodice, in Dir. società, 1973, 688; Tosato, in Dir. radiodiffusioni, 1975, I, 1; Fois, in Giur. costit., 1977, 445; Id., in Dir. radiodiffusioni, 1979, 369; Vignudelli, Radiotelevisione fra legislazione, giurisprudenza, dottrina, 1979; Grisolia-Macchitella, in Dir. radiodiffusioni, 1979, 481.
Sull'informazione come interesse pubblico, Corte cost. 21 luglio 1981, n. 148, Foro it., 1981, I, 2094, con nota di richiami e osservazioni di R. Pardolesi; 30 maggio 1977, n. 94, id., 1977, I, 1868, con nota di richiami; per ulteriori riferimenti v. Pret. Roma, ord. 21 luglio 1981, id., 1981, I, 2223, con nota di richiami di G. Silvestri.
In dottrina, Chiola, L'informazione nella Costituzione, 1973; Id., in Dir. radiodiffusioni, 1976, 214; Barile, Cheli, Rodotà, in Rass. par lamentare, 1974, 38; Cheli, in Problemi dell'informazione, 1976, 531; Zaccaria, in Le regioni, 1977, 1107; Russo, in Politica del diritto, 1977, 121; Macchitella, in Dir. radiodiffusioni, 1977, 597; Lipari, id., 1978, 1; M. A. Sandulli, in Giur. it., 1978, HI, 153; Capotosti, in Dir. radiodiffusioni, 1979, 457.
Per la definizione della materia dei « lavori pubblici » spettante alle regioni a statuto speciale, Corte cost. 26 luglio 1979, n. 86, Foro it., 1980, I, 18, con nota di richiami, che dichiarò illegittimo, per violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di lavori
pubblici di interesse regionale spettante al Friuli-Venezia Giulia (art. 4, n. 9, dello statuto), l'art. 1, 3° comma, legge 8 agosto 1977 n. 584
(disciplina degli appalti) limitatamente alla parte in cui statuiva ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.
In dottrina, AA. VV., Regioni e lavori pubblici, 1974; Domeni
chelli, in Le regioni, 1977, 1281; Rampulla, id., 1978, 939; Ianno
ne, in Riv. amm., 1978, 417; Sorace, in I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, 1978, 477.
Sulla portata della materia « lavori pubblici di interesse regionale »
assegnata dall'art. 117 Cost, alle regioni a statuto ordinario, oltre
La Corte, ecc. — 1. - La legge riapprovata il 16 giugno 1978 dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (intitolata « in terventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia ») — dopo un'ampia premessa introduttiva (contenuta nel 1° comma dell'art. 1), secondo cui la regione « promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattut to in favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferi che e disagiate, anche in riferimento alla programmazione re gionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena con l'attivazione della terza rete televisiva della R.a.i. » — stabilisce (al T comma dello stesso art. 1) che, a tal fine, l'amministra zione regionale è autorizzata a « concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti televisivi ».
Le disposizioni dei successivi art. 2 a 6 disciplinano, poi, le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione dei contributi in questione; elencandone i potenziali beneficiari (comunità mon tane, comuni e loro consorzi) ed indicando esemplificativamente le opere per la cui realizzazione questi possono essere concessi (acquisizione di aree, costruzioni di elettrodotti... e di ogni altra infrastruttura necessaria per il funzionamento e la manu tenzione delle opere tecniche « a carico degli enti predetti in base ad apposita convenzione stipulata tra i medesimi e la R.a.i. »).
2. - Di tal legge, il governo deduce — come in narrativa det to — l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 4 e 54 dello statuto di autonomia approvato con legge cost. n. 1/1963.
Sotto un primo profilo, argomenta, infatti, che le enunciazioni
programmatiche di cui alla prima parte della legge, non solo so no operate in assenza di ogni specifica attribuzione statutaria, ma si trovano altresì in patente contraddizione con i principi e le procedure di programmazione nazionale, di cui alla legge 14
aprile 1975 n. 103, che detta nuove norme per la disciplina del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.
In secondo luogo discenderebbe, appunto, come logico co rollario, dall'acclarata inesistenza di una competenza legislativa (ed amministrativa) della regione nella materia in questione, la
parallela esclusione di un potere di spesa sull'identico oggetto. Trattandosi in particolare di interventi economici in favore di comuni, questi — sempre secondo il ricorrente — avrebbero do vuto semmai essere realizzati nelle forme previste dal citato art. 54 dello statuto e cioè con assegnazione di quota annua delle entrate regionali, ricorrendo lo scopo di « adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ».
3. - La questione non è fondata.
Contrariamente all'assunto dell'avvocatura dello Stato, la leg ge impugnata non incide sulla materia del servizio pubblico ra diotelevisivo (la cui riserva allo Stato non è minimamente posta in discussione dalla regione), restando, invece, circoscritta, nel suo oggetto, al più ristretto e specifico settore dei « lavori pub blici»: che l'art. 4, n. 9, dello statuto del Friuli-Venezia Giulia attribuisce (con formula sostanzialmente equivalente a quelle che, con varianti solo formali, si ritrovano in altri statuti di autono mia e nell'art. 117 Cost., per le regioni a statuto ordinario) alla
competenza regionale, ove trattisi (come nella specie) di lavori di « interesse locale e regionale ».
4. - È infatti proprio ed esclusivamente alla realizzazione di
opere pubbliche, quali appunto le infrastrutture occorrenti per l'installazione e la manutenzione di impianti televisivi (anche
per la terza rete) che la legge impugnata ha riguardo, mirando ad agevolarle: attraverso la disciplinata facoltà di concessione di
agli autori sopra indicati, v. Corte cost. 17 luglio 1975, n. 221, Foro il., 1976, I, 18, con nota di richiami; 22 giugno 1976, n. 140, id., 1976, I, 2073.
Sulla possibilità delle regioni di intervenire finanziariamente a fa vore dei comuni ed altri enti locali in materie non rientranti nella competenza regionale, la giurisprudenza costituzionale ha seguito pre valentemente criteri molto restrittivi: v. sent. 14 luglio 1958, n. 50, id., 1958, I, 1231; 13 luglio 1963, n. 131, id., 1963, I, 2025; 23 giugno 1964, n. 56, id., 1964, I, 1521; 14 aprile 1965, n. 27, id., 1965, I, 1130; 20 aprile 1968, n. 29, id., 1968, I, 1107; 10 luglio 1968, n. 93, id., 1968, I, 2404; 1° marzo 1972, n. 37, id., 1972, I, 1192; 12 aprile 1973, n. 39, id., 1973, I, 1704; qualche eccezione a tale orienta mento si rinviene nelle sent. 26 gennaio 1957, n. 24, id., 1957, I, 1748; 16 febbraio 1963, n. 12, id., 1963, I, 611; 28 aprile 1966, n. 29, id., 1966, I, 947.
In dottrina la questione è affrontata da Bartole, in Giur. costit., 1966, 267; Paladin, in Stato attuale della finanza regionale e linee di riforma, 1974, 47 ss.; Mor, Profili dell'amministrazione regionale, 1974, 67 ss.; Levi, in Studi sull'amministrazione regionale e locale, 1978, 177.
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2919 PARTE PRIMA 2920
contributi ai comuni, cui tali opere facciano carico in base a
convenzioni stipulate con la R.a.i.-TV.
L'enunciazione di principio, contenuta in apertura della stessa
legge, al di là di una evidente ridondanza ed enfatizzazione della
formula, si rileva come meramente introduttiva alle dette dispo
sizioni di sostegno economico. E si risolve in una esplicitazione dei motivi di interesse (alla massima fruizione del servizio te
levisivo) che nella circostanza determinano l'intervento del le
gislatore regionale; interessi, peraltro, che il legislatore nazionale
prende anch'esso in considerazione nella citata legge n. 103 del
1975 (in particolare agli art. 5 e 8) per attribuire precisi (sia pur
collaterali) compiti (di indicazione, proposta, ecc.) alle regioni,
nel settore della programmazione televisiva.
5. - D'altra parte, che le opere pubbliche alla cui realizza
zione si riferisce la legge impugnata siano da ricondurre, in par
ticolare, nel novero di quelle di « interesse regionale » non è re
vocabile in dubbio ove si richiami il criterio interpretativo —
desumibile dal contesto dell'art. 4, n. 9, dello statuto Friuli
Venezia Giulia e delle correlate disposizioni di attuazione (art.
22 e 26 d. pres. 1965 n. 1116, 21, lett. a, 23, lett. /, d. pres. 1975
n. 902); e che trova ora anche riscontro per le regioni a statuto
ordinario negli art. 87, 88 d. pres. n. 616 del 1977 — secondo cui
la materia dei lavori pubblici di interesse regionale deve, in li
nea di massima, intendersi caratterizzata da duplice connotazio
ne: da un elemento positivo di carattere spaziale rappresentato
dall'ubicazione in ambito infraregionale dell'opera da effettuare,
e da un elemento negativo, rappresentato dalla non inerenza del
l'opera stessa a servizi dello Stato.
Entrambi tali requisiti risultano nella specie puntualmente esi
stenti, dacché i lavori previsti nella legge denunciata insistono in
discutibilmente in ambito infraregionale, e, d'altro lato, non ine
riscono direttamente a servizi statali, cioè al servizio televisivo,
in quanto, come si è detto, consistono in opere infrastrutturali e
quindi meramente accessorie, le quali, appunto perché tali, ri
mangono, del resto, in proprietà dei comuni e dei consorzi che
le eseguano. 6. - Né giova infine richiamare i limiti desumibili dall'art. 54
dello statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia perché tale
norma, che ha riferimento ad interventi di sostegno finanziario
in favore dei comuni per finalità e funzioni stabilite dalle leggi,
non esclude il ricorso da parte della regione al normale potere
di spesa che le compete nelle materie di propria competenza.
Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti
mità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale
del Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 16 giugno 1978, pro
posta con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli art. 4 a 7 e
54 dello statuto regionale.
CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 26 no
vembre 1981, n. 6286; Pres. La Farina, Est. O. Fanelli, P. M.
Saja (conci, conf.); I.n.p.s. (Avv. Belloni, Casalena, Boer) c.
Iazzetta e Soc. Tramvie provinciali di Napoli; Soc. Tramvie
provinciali di Napoli (Avv. Salvia) c. I.n.p.s. e Iazzetta. Cassa
Trib. Napoli 21 febbraio 1978.
CORTE DI CASSAZIONE;
Previdenza sociale — Pensione di vecchiaia — Retribuzione pen sionabile — Autoferrotramvieri — Indennità di ricchezza mo
bile — Computabilità i— Esclusione (Cod. civ., art. 1418, 1421;
d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. delle leggi sulle imposte
dirette, art. 127; legge 28 luglio 1961 n. 830, disposizioni in
materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del fondo istituito con l'art. 8 r. d. 1. 19 ottobre
1923 n. 2311, art. 20, 21; legge 29 ottobre 1971 n. 889, norme
in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto, art. 5, 7).
Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia degli au
toferrotramvieri non è computabile l'indennità per rimborso
dell'imposta di ricchezza mobile istituita con clausola di con
tratto collettivo che, in quanto intesa ad esonerare il lavoratore
dall'assoggettamento alla rivalsa del datore di lavoro, sia nulla
per violazione della norma di ordine pubblico di cui all'art. .127
t. u. sulle imposte dirette, che obbliga lo stesso datore di la
voro alla rivalsa. (1)
(1) Viene confermato il consolidato orientamento della sezione la
voro seguito dalle sentenze, citate in motivazione, 22 agosto 1981, n.
4974, inedita; 13 luglio 1981, n. 4570, Foro it., Mass., 935; 11 lu
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso
depositato il 16 luglio 1976, Iazzetta Nicola premesso di aver la
vorato alle dipendenze delle Tramvie provinciali napoletane dal
14 aprile 1945 all'ottobre 1972, epoca in cui era stato collocato
in quiescenza, e che nel computo della base pensionabile non
erano stati compresi il compenso per il lavoro straordinario di
turno fisso e continuativo e l'indennità di cui all'art. 15 del con
tratto collettivo di lavoro del 28 ottobre 1938, chiedeva al Pre
tore di Napoli che venisse dichiarato il suo diritto al computo nella retribuzione pensionabile delle predette indennità e che ve
nissero condannate l'I.n.p.s. e le T.p.n., ciascuna per la parte di sua competenza, agli adempimenti conseguenziali.
La domanda era accolta con sentenza 29 giugno 1977, che, su
gravame dell'I.n.p.s., veniva confermata dal Tribunale di Napoli con sentenza 21 febbraio 1978, salvo che in punto interessi, la
cui decorrenza, in parziale accoglimento dell'appello incidentale
dello Iazzetta, veniva retrodatata dal momento della domanda
a quello di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.
Osservava il tribunale che la lett. d) dell'art. 5 legge n. 889
del 1971 considera pensionabili gli elementi accessori spettan ti con continuità e stabilità in misura fissa, ancorché in per centuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una
stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali. Lo straordi
nario di turno fisso e continuativo risponde ad esigenze di ca
rattere aziendale, non è che la prosecuzione dell'orario normale,
lo stesso presenta le caratteristiche della continuità e della sta
bilità. Detto straordinario, connesso all'espletamento dei turni di
servizio, non risponde ad esigenze particolari od occasionali del
l'impresa, ma è disposto per l'espletamento della sua normale
attività, con la conseguenza che se anche viene considerato stra
ordinario, ugualmente è da prendere a calcolo della retribuzione
pensionabile. Pertanto la determinazione di « straordinario » da
ta al compenso per le maggiori prestazioni lavorative, non riflet
te la nozione di un plus rispetto alle prestazioni contrattuali or
dinarie, ma serve soltanto a distinguere quella parte del com
penso giornaliero che al dipendente spetta per il lavoro prestato
oltre l'orario normale di base.
Quanto alla computabilità in pensione della indennità di ric
chezza mobile, considerava il tribunale che essa persegue la fi
nalità di meglio retribuire il lavoro del prestatore d'opera, assi
curandogli l'effettiva disponibilità di una certa somma di danaro
per il soddisfacimento dei propri bisogni, e non quella della
traslazione dell'onere tributario dai dipendenti all'azienda. Detta
indennità presenta, inoltre, le caratteristiche, volute dalla legge,
di essere stabilita in misura fissa, senza che possa sostenersi in
contrario che essa non veniva erogata nei casi in cui il dipendente
godeva di esenzioni fiscali, in quanto tale diversità convalida la
natura retributiva dell'indennità, che venne istituita proprio per
glio 1981, n. 4524, ibid., 924; 6 luglio 1981, n. 4409, ibid., 900; 27
maggio 1981, n. 3487, ibid., 705; 8 maggio 1981, n. 3051, ibid., 614; 24 aprile 1981, n. 2477, ibid., 544; 17 gennaio 1981, nn. 406 e 407, ibid., 95, 96; 6 gennaio 1981, n. 381, ibid., n. 90; 29 ottobre 1980, n. 5816 id., Rep. 1980, voce Previdenza sociale, n. 203; 4 gennaio 1980, il. 17, ibid., n. 394; 4 dicembre 1979, n. 6296, id., Rep. 1979, voce Ferrovie e tramvie, n. 68, e 21 giugno 1979, n. 3494, ibid., voce Previdenza sociale, n. 394, nonché, inoltre, le sent. 16 febbraio 1979, n. 1018, e 20 giugno 1979, n. 3439, ibid., nn. 392, 393.
In altre sentenze della sezione lavoro viene adoperata pure l'argo mentazione (che anche le sezioni unite, per completezza di motiva
zione, non hanno mancato di affrontare) della inquadrabilità o meno dell'indennità di r. m. nella categoria delle competenze accessorie di
cui all'art. 20, lett. c), legge n. 830/1961, cioè fra le competenze spettanti con continuità e stabilità in misura fissa per tutti gli ap partenenti ad una stessa categoria, a tal fine vagliandosi se l'accerta mento in proposito compiuto dal giudice di merito fosse congrua mente motivato: v. Cass. 17 gennaio 1980, nn. 391 e 392, id., Rep. 1980, voce cit., nn. 391, 392; 22 gennaio 1980, n. 534, ibid., n. 393; 4 gennaio 1980, n. 18, ibid., n. 395; 18 dicembre 1979, nn. 6582 e
6588, id., Rep. 1979, voce Ferrovie e tramvie, nn. 70-76; 4 dicembre
1979, n. 6297, ibid., n. 69; 12 novembre 1979, n. 5857, ibid., voce Previdenza sociale, n. 383; 12 novembre 1979, n. 5869, ibid., n. 384; 13 novembre 1979, nn. 5909 e 5912, ibid., nn. 385-387; 14 novembre 1979, n. 5939, ibid., n. 388; 10 novembre 1979, n. 5825, ibid., n. 389; 4 ottobre 1979, n. 5096, ibid., n. 390; 25 novembre 1979, n. 4934, ibid., n. 391.
Cass. 25 novembre 1980, n. 6250, id., 1981, I, 729, con nota di richiami, cassando sentenza di merito che aveva affermato la inclusione nella retribuzione pensionabile dell'indennità per rimborso di ricchezza mobile omettendo l'esame sulla natura di tale indenni tà, ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione sulla nullità della clausola della contrattazione collettiva volta ad esonerare il lavora tore dall'assoggettamento a rivalsa per contrasto con la norma di or dine pubblico di cui all'art. 127 t. u. sulle imposte dirette.
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