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sentenza 7 luglio 1981, n. 118 (Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rel....

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sentenza 7 luglio 1981, n. 118 (Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rel. Gionfrida; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione Friuli-Venezia Giulia Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 12 (DICEMBRE 1981), pp. 2917/2918-2919/2920 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23172684 . Accessed: 28/06/2014 16:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.11 on Sat, 28 Jun 2014 16:38:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 7 luglio 1981, n. 118 (Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rel. Gionfrida; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione Friuli-Venezia

sentenza 7 luglio 1981, n. 118 (Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rel.Gionfrida; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione Friuli-Venezia GiuliaSource: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 12 (DICEMBRE 1981), pp. 2917/2918-2919/2920Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23172684 .

Accessed: 28/06/2014 16:38

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ad escludere l'irrazionalità della normazione censurata, pur in

presenza degli eventi intervenuti tra il 1931 e il 1967. Del resto non è affatto dimostrato, come vorrebbe la difesa

di parte privata, che il valore dell'imponibile aveva, e debba secondo la ratio della legge mantenere, un contenuto corrispon dente alla realtà: non diversamente, si assume, dall'altro ele

mento, che viene in considerazione ai fini della suddetta media, ossia il valore venale del bene. Il che conferma la conclusione

sopra raggiunta: la norma non ha con le successive vicende subito quella sostanziale ed evidente deviazione dallo scopo ori

ginario, che si asserisce abbia implicato la (sia pur sopravve nuta) ingiustificatezza del regime indennitario.

Stabilito per questa via che la disciplina regolatrice della

specie non travalica il razionale esercizio della discrezionalità

legislativa, resta necessariamente escluso che implichino alcun

vizio censurabile dalla corte le dedotte diversità di trattamen

to, connesse con il distacco tra il momento dell'esproprio e la data di pubblicazione del d. 1. del 1931: ovvero, sotto altro ri

guardo, col divario che residuerebbe tra il valore espresso in

termini monetari e il valore intrinseco dell'indennizzo. Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legit

timità costituzionale degli art. 4, 1° comma, r.d.l. 8 luglio 1931

n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932 n. 355 e 1, 3°

comma, d. 1. 29 marzo 1966 n. 128, convertito nella legge 26

maggio 1966 in. 311, sollevata in riferimento agli art. 3 e 42

Cost., dalla IV sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 1981, n. 118

(Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rei.

Gionfrida; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c.

Regione Friuli-Venezia Giulia.

Friuli-Venezia Giulia — Radiotelevisione — Interventi regiona li per il potenziamento e la diffusione — Questione infon data di costituzionalità (Statuto speciale per il Friuli-Venezia

Giulia, art. 4, 7, 54).

È infondata la questione di costituzionalità della legge riappro vata dall'assemblea regionale del Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 16 giugno 1978 avente per oggetto « interventi re

gionali per il potenziamento e la massima diffusione del servi zio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia », in ri

ferimento agli art. 4, 7 e 54 dello statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia. (1)

(1) Sui rapporti tra riserva allo Stato della materia del servizio pub blico radiotelevisivo e ruolo della regione nell'organizzazione radio televisiva, Corte cost. 13 luglio 1960, n. 59, Foro it., 1960, I, 1065; 9 luglio 1974, nn. 225 e 226, id., 1974, I, 1945, con nota di richiami; 28 luglio 1976, n. 202, id., 1976, 1, 2066, con nota di richiami.

In dottrina, Elia, in Regioni e riforma della R.a.i.-TV, 1972, 89 ss.; Zaccaria, Radiotelevisione e Costituzione, 1972, 55 ss.; Id., in Le re gioni, 1976, 912; Lojodice, in Dir. società, 1973, 688; Tosato, in Dir. radiodiffusioni, 1975, I, 1; Fois, in Giur. costit., 1977, 445; Id., in Dir. radiodiffusioni, 1979, 369; Vignudelli, Radiotelevisione fra legislazione, giurisprudenza, dottrina, 1979; Grisolia-Macchitella, in Dir. radiodiffusioni, 1979, 481.

Sull'informazione come interesse pubblico, Corte cost. 21 luglio 1981, n. 148, Foro it., 1981, I, 2094, con nota di richiami e osservazioni di R. Pardolesi; 30 maggio 1977, n. 94, id., 1977, I, 1868, con nota di richiami; per ulteriori riferimenti v. Pret. Roma, ord. 21 luglio 1981, id., 1981, I, 2223, con nota di richiami di G. Silvestri.

In dottrina, Chiola, L'informazione nella Costituzione, 1973; Id., in Dir. radiodiffusioni, 1976, 214; Barile, Cheli, Rodotà, in Rass. par lamentare, 1974, 38; Cheli, in Problemi dell'informazione, 1976, 531; Zaccaria, in Le regioni, 1977, 1107; Russo, in Politica del diritto, 1977, 121; Macchitella, in Dir. radiodiffusioni, 1977, 597; Lipari, id., 1978, 1; M. A. Sandulli, in Giur. it., 1978, HI, 153; Capotosti, in Dir. radiodiffusioni, 1979, 457.

Per la definizione della materia dei « lavori pubblici » spettante alle regioni a statuto speciale, Corte cost. 26 luglio 1979, n. 86, Foro it., 1980, I, 18, con nota di richiami, che dichiarò illegittimo, per violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di lavori

pubblici di interesse regionale spettante al Friuli-Venezia Giulia (art. 4, n. 9, dello statuto), l'art. 1, 3° comma, legge 8 agosto 1977 n. 584

(disciplina degli appalti) limitatamente alla parte in cui statuiva ai sensi dell'art. 117, 1° comma, Cost.

In dottrina, AA. VV., Regioni e lavori pubblici, 1974; Domeni

chelli, in Le regioni, 1977, 1281; Rampulla, id., 1978, 939; Ianno

ne, in Riv. amm., 1978, 417; Sorace, in I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, 1978, 477.

Sulla portata della materia « lavori pubblici di interesse regionale »

assegnata dall'art. 117 Cost, alle regioni a statuto ordinario, oltre

La Corte, ecc. — 1. - La legge riapprovata il 16 giugno 1978 dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia (intitolata « in terventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radiotelevisivo nel Friuli-Venezia Giulia ») — dopo un'ampia premessa introduttiva (contenuta nel 1° comma dell'art. 1), secondo cui la regione « promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattut to in favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferi che e disagiate, anche in riferimento alla programmazione re gionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena con l'attivazione della terza rete televisiva della R.a.i. » — stabilisce (al T comma dello stesso art. 1) che, a tal fine, l'amministra zione regionale è autorizzata a « concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti televisivi ».

Le disposizioni dei successivi art. 2 a 6 disciplinano, poi, le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione dei contributi in questione; elencandone i potenziali beneficiari (comunità mon tane, comuni e loro consorzi) ed indicando esemplificativamente le opere per la cui realizzazione questi possono essere concessi (acquisizione di aree, costruzioni di elettrodotti... e di ogni altra infrastruttura necessaria per il funzionamento e la manu tenzione delle opere tecniche « a carico degli enti predetti in base ad apposita convenzione stipulata tra i medesimi e la R.a.i. »).

2. - Di tal legge, il governo deduce — come in narrativa det to — l'illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 4 e 54 dello statuto di autonomia approvato con legge cost. n. 1/1963.

Sotto un primo profilo, argomenta, infatti, che le enunciazioni

programmatiche di cui alla prima parte della legge, non solo so no operate in assenza di ogni specifica attribuzione statutaria, ma si trovano altresì in patente contraddizione con i principi e le procedure di programmazione nazionale, di cui alla legge 14

aprile 1975 n. 103, che detta nuove norme per la disciplina del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva.

In secondo luogo discenderebbe, appunto, come logico co rollario, dall'acclarata inesistenza di una competenza legislativa (ed amministrativa) della regione nella materia in questione, la

parallela esclusione di un potere di spesa sull'identico oggetto. Trattandosi in particolare di interventi economici in favore di comuni, questi — sempre secondo il ricorrente — avrebbero do vuto semmai essere realizzati nelle forme previste dal citato art. 54 dello statuto e cioè con assegnazione di quota annua delle entrate regionali, ricorrendo lo scopo di « adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge ».

3. - La questione non è fondata.

Contrariamente all'assunto dell'avvocatura dello Stato, la leg ge impugnata non incide sulla materia del servizio pubblico ra diotelevisivo (la cui riserva allo Stato non è minimamente posta in discussione dalla regione), restando, invece, circoscritta, nel suo oggetto, al più ristretto e specifico settore dei « lavori pub blici»: che l'art. 4, n. 9, dello statuto del Friuli-Venezia Giulia attribuisce (con formula sostanzialmente equivalente a quelle che, con varianti solo formali, si ritrovano in altri statuti di autono mia e nell'art. 117 Cost., per le regioni a statuto ordinario) alla

competenza regionale, ove trattisi (come nella specie) di lavori di « interesse locale e regionale ».

4. - È infatti proprio ed esclusivamente alla realizzazione di

opere pubbliche, quali appunto le infrastrutture occorrenti per l'installazione e la manutenzione di impianti televisivi (anche

per la terza rete) che la legge impugnata ha riguardo, mirando ad agevolarle: attraverso la disciplinata facoltà di concessione di

agli autori sopra indicati, v. Corte cost. 17 luglio 1975, n. 221, Foro il., 1976, I, 18, con nota di richiami; 22 giugno 1976, n. 140, id., 1976, I, 2073.

Sulla possibilità delle regioni di intervenire finanziariamente a fa vore dei comuni ed altri enti locali in materie non rientranti nella competenza regionale, la giurisprudenza costituzionale ha seguito pre valentemente criteri molto restrittivi: v. sent. 14 luglio 1958, n. 50, id., 1958, I, 1231; 13 luglio 1963, n. 131, id., 1963, I, 2025; 23 giugno 1964, n. 56, id., 1964, I, 1521; 14 aprile 1965, n. 27, id., 1965, I, 1130; 20 aprile 1968, n. 29, id., 1968, I, 1107; 10 luglio 1968, n. 93, id., 1968, I, 2404; 1° marzo 1972, n. 37, id., 1972, I, 1192; 12 aprile 1973, n. 39, id., 1973, I, 1704; qualche eccezione a tale orienta mento si rinviene nelle sent. 26 gennaio 1957, n. 24, id., 1957, I, 1748; 16 febbraio 1963, n. 12, id., 1963, I, 611; 28 aprile 1966, n. 29, id., 1966, I, 947.

In dottrina la questione è affrontata da Bartole, in Giur. costit., 1966, 267; Paladin, in Stato attuale della finanza regionale e linee di riforma, 1974, 47 ss.; Mor, Profili dell'amministrazione regionale, 1974, 67 ss.; Levi, in Studi sull'amministrazione regionale e locale, 1978, 177.

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Page 3: sentenza 7 luglio 1981, n. 118 (Gazzetta ufficiale 15 luglio 1981, n. 193); Pres. Amadei, Rel. Gionfrida; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Azzariti) c. Regione Friuli-Venezia

2919 PARTE PRIMA 2920

contributi ai comuni, cui tali opere facciano carico in base a

convenzioni stipulate con la R.a.i.-TV.

L'enunciazione di principio, contenuta in apertura della stessa

legge, al di là di una evidente ridondanza ed enfatizzazione della

formula, si rileva come meramente introduttiva alle dette dispo

sizioni di sostegno economico. E si risolve in una esplicitazione dei motivi di interesse (alla massima fruizione del servizio te

levisivo) che nella circostanza determinano l'intervento del le

gislatore regionale; interessi, peraltro, che il legislatore nazionale

prende anch'esso in considerazione nella citata legge n. 103 del

1975 (in particolare agli art. 5 e 8) per attribuire precisi (sia pur

collaterali) compiti (di indicazione, proposta, ecc.) alle regioni,

nel settore della programmazione televisiva.

5. - D'altra parte, che le opere pubbliche alla cui realizza

zione si riferisce la legge impugnata siano da ricondurre, in par

ticolare, nel novero di quelle di « interesse regionale » non è re

vocabile in dubbio ove si richiami il criterio interpretativo —

desumibile dal contesto dell'art. 4, n. 9, dello statuto Friuli

Venezia Giulia e delle correlate disposizioni di attuazione (art.

22 e 26 d. pres. 1965 n. 1116, 21, lett. a, 23, lett. /, d. pres. 1975

n. 902); e che trova ora anche riscontro per le regioni a statuto

ordinario negli art. 87, 88 d. pres. n. 616 del 1977 — secondo cui

la materia dei lavori pubblici di interesse regionale deve, in li

nea di massima, intendersi caratterizzata da duplice connotazio

ne: da un elemento positivo di carattere spaziale rappresentato

dall'ubicazione in ambito infraregionale dell'opera da effettuare,

e da un elemento negativo, rappresentato dalla non inerenza del

l'opera stessa a servizi dello Stato.

Entrambi tali requisiti risultano nella specie puntualmente esi

stenti, dacché i lavori previsti nella legge denunciata insistono in

discutibilmente in ambito infraregionale, e, d'altro lato, non ine

riscono direttamente a servizi statali, cioè al servizio televisivo,

in quanto, come si è detto, consistono in opere infrastrutturali e

quindi meramente accessorie, le quali, appunto perché tali, ri

mangono, del resto, in proprietà dei comuni e dei consorzi che

le eseguano. 6. - Né giova infine richiamare i limiti desumibili dall'art. 54

dello statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia perché tale

norma, che ha riferimento ad interventi di sostegno finanziario

in favore dei comuni per finalità e funzioni stabilite dalle leggi,

non esclude il ricorso da parte della regione al normale potere

di spesa che le compete nelle materie di propria competenza.

Per questi motivi, dichiara non fondata la questione di legitti

mità costituzionale della legge approvata dall'assemblea regionale

del Friuli-Venezia Giulia nella seduta del 16 giugno 1978, pro

posta con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli art. 4 a 7 e

54 dello statuto regionale.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 26 no

vembre 1981, n. 6286; Pres. La Farina, Est. O. Fanelli, P. M.

Saja (conci, conf.); I.n.p.s. (Avv. Belloni, Casalena, Boer) c.

Iazzetta e Soc. Tramvie provinciali di Napoli; Soc. Tramvie

provinciali di Napoli (Avv. Salvia) c. I.n.p.s. e Iazzetta. Cassa

Trib. Napoli 21 febbraio 1978.

CORTE DI CASSAZIONE;

Previdenza sociale — Pensione di vecchiaia — Retribuzione pen sionabile — Autoferrotramvieri — Indennità di ricchezza mo

bile — Computabilità i— Esclusione (Cod. civ., art. 1418, 1421;

d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. delle leggi sulle imposte

dirette, art. 127; legge 28 luglio 1961 n. 830, disposizioni in

materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di

trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del fondo istituito con l'art. 8 r. d. 1. 19 ottobre

1923 n. 2311, art. 20, 21; legge 29 ottobre 1971 n. 889, norme

in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di

trasporto, art. 5, 7).

Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia degli au

toferrotramvieri non è computabile l'indennità per rimborso

dell'imposta di ricchezza mobile istituita con clausola di con

tratto collettivo che, in quanto intesa ad esonerare il lavoratore

dall'assoggettamento alla rivalsa del datore di lavoro, sia nulla

per violazione della norma di ordine pubblico di cui all'art. .127

t. u. sulle imposte dirette, che obbliga lo stesso datore di la

voro alla rivalsa. (1)

(1) Viene confermato il consolidato orientamento della sezione la

voro seguito dalle sentenze, citate in motivazione, 22 agosto 1981, n.

4974, inedita; 13 luglio 1981, n. 4570, Foro it., Mass., 935; 11 lu

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con ricorso

depositato il 16 luglio 1976, Iazzetta Nicola premesso di aver la

vorato alle dipendenze delle Tramvie provinciali napoletane dal

14 aprile 1945 all'ottobre 1972, epoca in cui era stato collocato

in quiescenza, e che nel computo della base pensionabile non

erano stati compresi il compenso per il lavoro straordinario di

turno fisso e continuativo e l'indennità di cui all'art. 15 del con

tratto collettivo di lavoro del 28 ottobre 1938, chiedeva al Pre

tore di Napoli che venisse dichiarato il suo diritto al computo nella retribuzione pensionabile delle predette indennità e che ve

nissero condannate l'I.n.p.s. e le T.p.n., ciascuna per la parte di sua competenza, agli adempimenti conseguenziali.

La domanda era accolta con sentenza 29 giugno 1977, che, su

gravame dell'I.n.p.s., veniva confermata dal Tribunale di Napoli con sentenza 21 febbraio 1978, salvo che in punto interessi, la

cui decorrenza, in parziale accoglimento dell'appello incidentale

dello Iazzetta, veniva retrodatata dal momento della domanda

a quello di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973.

Osservava il tribunale che la lett. d) dell'art. 5 legge n. 889

del 1971 considera pensionabili gli elementi accessori spettan ti con continuità e stabilità in misura fissa, ancorché in per centuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti ad una

stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali. Lo straordi

nario di turno fisso e continuativo risponde ad esigenze di ca

rattere aziendale, non è che la prosecuzione dell'orario normale,

lo stesso presenta le caratteristiche della continuità e della sta

bilità. Detto straordinario, connesso all'espletamento dei turni di

servizio, non risponde ad esigenze particolari od occasionali del

l'impresa, ma è disposto per l'espletamento della sua normale

attività, con la conseguenza che se anche viene considerato stra

ordinario, ugualmente è da prendere a calcolo della retribuzione

pensionabile. Pertanto la determinazione di « straordinario » da

ta al compenso per le maggiori prestazioni lavorative, non riflet

te la nozione di un plus rispetto alle prestazioni contrattuali or

dinarie, ma serve soltanto a distinguere quella parte del com

penso giornaliero che al dipendente spetta per il lavoro prestato

oltre l'orario normale di base.

Quanto alla computabilità in pensione della indennità di ric

chezza mobile, considerava il tribunale che essa persegue la fi

nalità di meglio retribuire il lavoro del prestatore d'opera, assi

curandogli l'effettiva disponibilità di una certa somma di danaro

per il soddisfacimento dei propri bisogni, e non quella della

traslazione dell'onere tributario dai dipendenti all'azienda. Detta

indennità presenta, inoltre, le caratteristiche, volute dalla legge,

di essere stabilita in misura fissa, senza che possa sostenersi in

contrario che essa non veniva erogata nei casi in cui il dipendente

godeva di esenzioni fiscali, in quanto tale diversità convalida la

natura retributiva dell'indennità, che venne istituita proprio per

glio 1981, n. 4524, ibid., 924; 6 luglio 1981, n. 4409, ibid., 900; 27

maggio 1981, n. 3487, ibid., 705; 8 maggio 1981, n. 3051, ibid., 614; 24 aprile 1981, n. 2477, ibid., 544; 17 gennaio 1981, nn. 406 e 407, ibid., 95, 96; 6 gennaio 1981, n. 381, ibid., n. 90; 29 ottobre 1980, n. 5816 id., Rep. 1980, voce Previdenza sociale, n. 203; 4 gennaio 1980, il. 17, ibid., n. 394; 4 dicembre 1979, n. 6296, id., Rep. 1979, voce Ferrovie e tramvie, n. 68, e 21 giugno 1979, n. 3494, ibid., voce Previdenza sociale, n. 394, nonché, inoltre, le sent. 16 febbraio 1979, n. 1018, e 20 giugno 1979, n. 3439, ibid., nn. 392, 393.

In altre sentenze della sezione lavoro viene adoperata pure l'argo mentazione (che anche le sezioni unite, per completezza di motiva

zione, non hanno mancato di affrontare) della inquadrabilità o meno dell'indennità di r. m. nella categoria delle competenze accessorie di

cui all'art. 20, lett. c), legge n. 830/1961, cioè fra le competenze spettanti con continuità e stabilità in misura fissa per tutti gli ap partenenti ad una stessa categoria, a tal fine vagliandosi se l'accerta mento in proposito compiuto dal giudice di merito fosse congrua mente motivato: v. Cass. 17 gennaio 1980, nn. 391 e 392, id., Rep. 1980, voce cit., nn. 391, 392; 22 gennaio 1980, n. 534, ibid., n. 393; 4 gennaio 1980, n. 18, ibid., n. 395; 18 dicembre 1979, nn. 6582 e

6588, id., Rep. 1979, voce Ferrovie e tramvie, nn. 70-76; 4 dicembre

1979, n. 6297, ibid., n. 69; 12 novembre 1979, n. 5857, ibid., voce Previdenza sociale, n. 383; 12 novembre 1979, n. 5869, ibid., n. 384; 13 novembre 1979, nn. 5909 e 5912, ibid., nn. 385-387; 14 novembre 1979, n. 5939, ibid., n. 388; 10 novembre 1979, n. 5825, ibid., n. 389; 4 ottobre 1979, n. 5096, ibid., n. 390; 25 novembre 1979, n. 4934, ibid., n. 391.

Cass. 25 novembre 1980, n. 6250, id., 1981, I, 729, con nota di richiami, cassando sentenza di merito che aveva affermato la inclusione nella retribuzione pensionabile dell'indennità per rimborso di ricchezza mobile omettendo l'esame sulla natura di tale indenni tà, ha rimesso al giudice di rinvio la valutazione sulla nullità della clausola della contrattazione collettiva volta ad esonerare il lavora tore dall'assoggettamento a rivalsa per contrasto con la norma di or dine pubblico di cui all'art. 127 t. u. sulle imposte dirette.

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