sentenza 7 luglio 1995, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 12 luglio 1995, n. 29); Pres.Baldassarre, Est. Ruperto; Ciolfi c. Min. agricoltura e foreste; interv. Pres. cons. ministri.Ord. Tar Lazio 28 aprile 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 1995)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 12 (DICEMBRE 1995), pp. 3401/3402-3403/3404Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190675 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ma, primo periodo, d.p.r. 31 marzo 1988 n. 148 (approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), sollevata, in
riferimento agli art. 3, 24, 25 e 97 Cost., dal Pretore di Roma
con l'ordinanza di cui in epigrafe; dichiara la manifesta inam
missibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 7° comma, secondo periodo, d.p.r. 31 marzo 1988 n. 148, sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 113 Cost., dal medesi
mo pretore con la citata ordinanza.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 1995, n. 305 (<Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 12 luglio 1995, n. 29); Pres. Baldassarre, Est. Ruperto; Ciolfi c. Min. agricoltura e foreste; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar Lazio 28 apri le 1994 (G.U., la s.s., n. 11 del 1995).
Istruzione pubblica — Università — Professori ordinari — Ri
costruzione della carriera — Servizi pregressi valutabili — Ser
vizi prestati nella scuola secondaria — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 76; I. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 27; 1. 21
febbraio 1980 n. 28, delega al governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e
per la sperimentazione organizzativa e didattica, art. 7, 12; 1. 11 luglio 1980 n. 312, nuovo assetto retributivo-funzionale
del personale civile e militare dello Stato, art. 1; d.p.r. 11
luglio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione orga
nizzativa e didattica, art. 103).
È incostituzionale l'art. 103, 1° e 7° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di
carriera dei professori ordinari di ruolo, rende valutabili i ser
vizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio
prestato in una delle figure di cui all'art. 7 /. 21 febbraio
, 1980 n. 28. (1) È incostituzionale, in applicazione dell'art. 271. 11 marzo 1953
n. 87, l'art. 103, 2° e 3° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n.
382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera
dei professori associati e dei ricercatori confermati, rende va
lutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli
al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 l. 21
febbraio 1980 n. 28. (2)
(1-2) La dichiarazione di incostituzionalità è motivata sulla base di
una violazione, da parte del governo, dei principi fissati nella legge delega ed in particolare dell'art. 12 1. 28/80, secondo cui il servizio
da riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, deve essere ef
fettivamente prestato nell'università. Per la dichiarazione di infondatezza della questione di costituzionali
tà dell'art. 103, 5° comma, d.p.r. 382/80, nella parte in cui prevede
che, ai fini della carriera di professore universitario ordinario, il ricono
scimento di attività e servizi pregressi non può comunque superare il limite massimo di otto anni, v. Corte cost. 9 marzo 1992, n. 96, Foro
it., 1992, I, 1340, con nota di richiami.
Per l'interpretazione dell'art. 103 d.p.r. 382/80 nel senso che il rico
noscimento dei servizi pre-ruolo in esso previsti deve operare con decor
renza dalla nomina a professore ordinario e non da quella a professore
straordinario, v. Cons, giust. amm. sic. 1° luglio 1993, n. 250, id.,
Rep. 1993, voce Istruzione pubblica, n. 441.
* ♦ ♦
Da sottolineare come, a quanto ci risulta per la prima volta, il presi dente del consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha espressa mente chiesto alla corte una dichiarazione di illegittimità costituzionale
della disposizione impugnata, aderendo alle ragioni esposte nell'ordi
nanza di rimessione da parte del giudice a quo. Finora, infatti, l'av
II Foro Italiano — 1995.
Diritto. — 1. - Il Tar del Lazio sospetta di illegittimità costi tuzionale il combinato disposto dell'art. 1, 2° comma (recte: 3° comma), 1. 11 luglio 1980 n. 312 — che rende applicabile il trattamento economico dei professori universitari a diverse
figure di docenti, tra i quali i direttori di sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria — e dell'art. 103, 1° e 7°
comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 (il riferimento all'art. 103, 2° comma, della citata 1. n. 312 del 1980, contenuto nel disposi tivo dell'ordinanza di rimessione, deve intendersi dovuto ad un
mero errore materiale, come si evince dalla parte motiva). Il citato 1° comma dell'art. 103 prevede che, ai fini della
carriera, ai professori ordinari venga riconosciuto per un terzo il servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 1. 21 feb
braio 1980 n. 28 (dove si elencano una serie di profli professio nali dell'attività di docente svolta a vario titolo nell'università). Il pure citato 7° comma, sempre ai fini della ricostruzione di
carriera, assimila poi al servizio prestato in una delle dette figu re anche i servizi prestati nella scuola secondaria.
Ma la legge delega 21 febbraio 1980 n. 28, di cui il d.p.r. n. 382 del 1980 costituisce attuazione, si limitava a consentire,
ai fini della carriera, soltanto il riconoscimento dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università (art. 12, lett. i). Di qui il dubbio di legittimità costituzionale per violazione del l'art. 76 Cost., concretando la censurata previsione, secondo il giudice a quo, un eccesso di delega ed una lesione del princi
pio di ragionevolezza. 2. - La questione è fondata. Con la legge delega n. 28 del
1980 ed il successivo d.p.r. n. 382 del 1980 è stata attuata un'in
tegrale trasformazione del precedente assetto dei ruoli dei do
centi universitari, comportante innovazioni radicali, che concer
nono in particolare l'articolazione dei ruoli stessi in due fasce
e l'ampliamento della loro consistenza numerica nonché la ride
finizione dei compiti dei docenti e l'istituzione del duplice regi me d'impegno nel tempo pieno e nel tempo definito (cfr. sen
tenza n. 1019 del 1988, Foro it., 1989, I, 13). La legge di dele
gazione, con riguardo all'inquadramento nella fascia dei
ricercatori confermati, in fase di prima applicazione, individua
una serie di figure caratterizzate tutte dallo svolgimento, a va
rio titolo, di attività didattica, di ricerca o di studio, svolta al
l'interno dell'università: tale è appunto l'elencazione degli aven
ti diritti alla conferma, previo giudizio di idoneità, contenuta
nell'art. 7, 8° comma, 1. n. 28 del 1980. Coerentemente con
una ratio di valorizzazione dell'opera prestata nell'ambito acca
demico, che deriva a sua volta da un disegno complessivamente finalizzato ad esaltare l'autonomia e la specificità di tale sfera,
l'art. 12 1. cit. demanda al legislatore delegato l'emanazione di
norme volte a consentire il riconoscimento dei periodi di servi
zio effettivamente prestato nelle università «ai sensi delle leggi
vigenti», ai fini del pensionamento e del trattamento di quie
scenza e di previdenza, nonché «in analogia con le norme gene
rali sul pubblico impiego, eventualmente anche (ai fini) della
carriera».
3. - Nell'attuare la delega, l'art. 103, 6° comma, corretta
mente rinvia, quanto ai trattamenti pensionistici e previdenziali, alla normativa di cui ai d.p.r. 29 dicembre 1973 nn. 1092 e
1032, cioè a quelle «leggi vigenti» espressive del principio che
impone di computare ai fini pensionistici, nonché nella base
di calcolo della indennità di buonuscita, il servizio comunque
reso allo Stato. Su tale punto l'intervento legislativo non poteva
vocatura dello Stato, in nome del presidente del consiglio, aveva sem
pre richiesto una pronuncia di infondatezza oppure di natura proces suale e su questo comportamento si era pure ricostruito in qualche mo
do il ruolo del governo nel giudizio costituzionale sulle leggi in via inci
dentale (v. Romboli, Il giudizio costituzionale incidentale come processo
senza parti, Milano, 1985, 131 ss. e La presenza del governo nei giudizi
costituzionali dopo la l. 400/88, in Foro it., 1989, V, 317 ed autori
ivi citati, cui adde, Mezzanotte, L'avvocatura dello Stato nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, in L'avvocatura dello Stato verso il
2000 nel solco della tradizione, Catania, 1989, 177 ss.). Si tratterà adesso di verificare se abbiamo assistito ad un caso isola
to, attribuibile ad una iniziativa autonoma dell'avvocatura, oppure se
siamo, come sarebbe da sperare, di fronte ad una vera e meditata inver
sione di tendenza che potrebbe determinare un più significativo apporto del governo alle decisioni della Corte costituzionale nel giudizio in via
incidentale. [R. Romboli]
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3403 PARTE PRIMA 3404
non ritenersi vincolato da un preciso quadro normativo conte
nente regole di generale applicazione. 4. - Non cosi, invece, per il riconoscimento del servizio ai
fini della carriera, riguardo al quale la delega introduce due
determinanti distinzioni, precisando che il riconoscimento è even
tuale ed effettuato in analogia con le norme generali sul pubbli co impiego.
Ebbene, su tale ultimo punto deve escludersi l'esistenza di
un comune canone enucleabile dalla legislazione in materia di
pubblico impiego, al quale si possa attribuire la valenza di nor
ma generale sul riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi
prestati, tanto più ove si ponga mente al frazionato panorama normativo che si offriva al legislatore delegato. Anzi, i pochi
segmenti di legislazione qualificabili come regola — al di là del le contingenti discipline dettate per specifici settori — sembrano
limitare il riconoscimento ai casi di passaggi di carriera tra di verse amministrazioni, in presenza però di un'identità ordina
mentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di quali fiche, ovvero addirittura all'ipotesi di omogeneità di carriera
per il servizio prestato anteriormente alla nomina (cfr. ad es.,
rispettivamente, gli art. 200 ss. d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e
26 1. 28 ottobre 1970 n. 775). Ed anche a voler spostare l'indagine circa la sopravvenienza
nel sistema di tale generale principio nel periodo successivo al l'emanazione del d.p.r. n. 382 del 1980, deve parimenti giun
gersi a conclusioni negative in ragione del progressivo abbando
no di una prospettiva di legificazione dei trattamenti e di reduc
tio ad unum del criterio di valutazione dei servizi, a favore
dell'opposto principio della contrattualizzazione espresso dalla
legge delega 23 ottobre 1992 n. 421. In proposito va anzi osservato che l'art. 1, 5° comma, d.leg.
3 febbraio 1993 n. 29 ha ulteriormente distinto il rapporto d'im
piego dei professori e ricercatori universitari, collegandolo espres samente a quell'autonomia dell'università che l'art. 33 Cost, ga rantisce e che questa corte ha più volte posto in luce (cfr. sen
tenza n. 281 del 1992, id., Rep. 1992, voce Istruzione pubblica, n. 54). Autonomia che, in subiecta materia, risulta evidente dal
l'intento del legislatore di avviare un regime nuovo e diverso
rispetto al previgente, mirato a privilegiare esclusivamente l'at
tività svolta all'interno dei comparti della ricerca e della didatti
ca. La previsione di cui al citato art. 12, con il riferimento a
tale attività, si distacca infatti nettamente e volutamente dalla
possibilità offerta in passato dagli art. 17 e 18 1. 18 marzo 1958
n. 311, che consentivano tra l'altro, a domanda, il computo dei servizi prestati nelle carriere di altri ruoli in qualifiche a
partire dal grado sesto del gruppo A. Soltanto in via transitoria
l'art. 36 del più volte citato d.p.r. n. 382 del 1980 riconosce, al 7° comma, la possibilità di fruire dell'inquadramento in base alle disposizioni vigenti al momento di entrata in vigore del d.p.r. medesimo.
5. - Il denunciato art. 103 d.p.r. n. 382 del 1980 ammette il riconoscimento del servizio prestato in una delle anzidette fi
gure di cui all'art. 7 1. n. 28 del 1980 (caratterizzate tutte, ripe tesi, dall'appartenenza all'università) nella misura di un terzo
per i professori ordinari, della metà per i professori associati e di due terzi per i ricercatori confermati (cfr., rispettivamente, 1°, 2° e 3° comma).
Dopo aver operato, nel 6° comma, il rinvio ai servizi prestati in altri ruoli a fini pensionistici (di cui s'è detto sub 2), il 7° comma aggiunge che «gli stessi periodi prestati nella scuola se condaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera
al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 1. n. 28 del 1980». Alla luce delle descritte premesse, il richiamo a (inesistenti) prin cipi generali in tema di valutazione dei servizi, può leggersi sol
tanto nel senso di una certa discrezionalità quoad quantum del
riconoscimento, cosi che l'indicazione contenuta nel medesimo art. 12, secondo cui il servizio deve effettivamente essere presta to nell'università, conserva intatto il suo valore cogente e risul
ta tanto più perentoria se si considera la complessiva ratio della
delega, volta a valorizzare — ripetesi — l'autonomia della sfera
universitaria.
L'assimilazione — a fini di carriera — dell'insegnamento nel la scuola secondaria alle figure, squisitamente universitarie, di
borsisti, lettori, assistenti, ecc. di cui all'art. 7 vulnera quindi l'invocato art. 76 Cost., per la contraddizione con il dato te stuale (oltre che con il complessivo senso) della legge di dele
gazione.
Il Foro Italiano — 1995.
6. - La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 103, 1° e 7° comma, in parte qua, comporta altresì, in via conse
guenziale, l'illegittimità anche del 2° e 3° comma, sempre in
relazione al 7° comma, con riguardo alla posizione dei profes sori associati e dei ricercatori confermati.
7. - Esula invece dalle finalità caducatone della decisione il denunciato art. 1, 3° comma, 1. n. 312 del 1980, trattandosi
d'una norma di mero rinvio, del tutto indifferente al denuncia
to vulnus e che viene in evidenza solo in quanto rende applica bile la disciplina dei professori universitari ai profili professio nali ivi elencati.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 103, 1° e 7° comma, d.p.r. 11 lu
glio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria, re
lativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzati va e didattica), nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 1. 21 febbraio 1980 n. 28 (delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e
relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organiz zativa e didattica).
Dichiara — in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n.
87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, 2° e 3° comma,
d.p.r. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostru
zione di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei
ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella
scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle
figure di cui all'art. 7 1. 21 febbraio 1980 n. 28.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 giugno 1995, n. 237
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 giugno 1995, n. 26); Pres. Baldassarre, Est. Santosuosso; Guglieri c. Fall. soc.
G.F.P.; Stilli c. Conservatore dei registri immobiliari di Pine rolo. Orci. Trib. Milano 6 ottobre 1994 e Trib. Pinerolo 14
ottobre 1994 (G.U., la s.s., n. 1 del 1995).
Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale — Sequestro conservativo — Termine per l'esecuzione — Decorrenza dalla
data della pronuncia — Questione infondata di costituziona
lità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 675).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui prevede che il termine per l'ese cuzione del sequestro inizia a decorrere dalla data del deposi to del provvedimento, anziché da quella della sua comunica
zione, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione Trib. Milano 6 ottobre 1994 è riportata in Foro it., 1994, I, 3528, con nota di richiami.
La Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del l'art. 675 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine di esecuzione del sequestro dalla data del deposito del provvedimento e non invece dalla sua comunicazione (ord. 31 marzo 1988, n. 386, id., 1989, I, 1677; 15 maggio 1990, n. 258, id., Rep. 1991, voce Sequestro conservativo, n. 8), ma in questo caso viene chiamata ad affrontare la questione da un nuovo punto di vista, e cioè alla luce della nuova disciplina generale dei procedimenti cautelari, introdotta dalla 1. 26 novembre 1990 n. 353.
In particolare, i giudici di merito considerano il nuovo art. 669 octies
c.p.c., secondo cui il termine per instaurare il giudizio di merito a se
guito del rilascio ante causam del provvedimento cautelare, decorre dal la comunicazione dello stesso e non dal suo deposito, in conformità con i principi affermati dalla Corte costituzionale per i termini delle impugnative (vedi le pronunce citate nella nota a Trib. Milano, ord. 6 ottobre 1994).
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