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sentenza 7 luglio 1995, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 12 luglio 1995, n. 29); Pres....

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sentenza 7 luglio 1995, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 12 luglio 1995, n. 29); Pres. Baldassarre, Est. Ruperto; Ciolfi c. Min. agricoltura e foreste; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Tar Lazio 28 aprile 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 1995) Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 12 (DICEMBRE 1995), pp. 3401/3402-3403/3404 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190675 . Accessed: 24/06/2014 21:08 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Tue, 24 Jun 2014 21:08:20 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 7 luglio 1995, n. 305 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 12 luglio 1995, n. 29); Pres.Baldassarre, Est. Ruperto; Ciolfi c. Min. agricoltura e foreste; interv. Pres. cons. ministri.Ord. Tar Lazio 28 aprile 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 1995)Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 12 (DICEMBRE 1995), pp. 3401/3402-3403/3404Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190675 .

Accessed: 24/06/2014 21:08

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ma, primo periodo, d.p.r. 31 marzo 1988 n. 148 (approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), sollevata, in

riferimento agli art. 3, 24, 25 e 97 Cost., dal Pretore di Roma

con l'ordinanza di cui in epigrafe; dichiara la manifesta inam

missibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, 7° comma, secondo periodo, d.p.r. 31 marzo 1988 n. 148, sollevata, in riferimento agli art. 3, 24 e 113 Cost., dal medesi

mo pretore con la citata ordinanza.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 1995, n. 305 (<Gazzetta ufficiale, 1" serie speciale, 12 luglio 1995, n. 29); Pres. Baldassarre, Est. Ruperto; Ciolfi c. Min. agricoltura e foreste; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Tar Lazio 28 apri le 1994 (G.U., la s.s., n. 11 del 1995).

Istruzione pubblica — Università — Professori ordinari — Ri

costruzione della carriera — Servizi pregressi valutabili — Ser

vizi prestati nella scuola secondaria — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 76; I. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione

e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 27; 1. 21

febbraio 1980 n. 28, delega al governo per il riordinamento

della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e

per la sperimentazione organizzativa e didattica, art. 7, 12; 1. 11 luglio 1980 n. 312, nuovo assetto retributivo-funzionale

del personale civile e militare dello Stato, art. 1; d.p.r. 11

luglio 1980 n. 382, riordinamento della docenza universitaria,

relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione orga

nizzativa e didattica, art. 103).

È incostituzionale l'art. 103, 1° e 7° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di

carriera dei professori ordinari di ruolo, rende valutabili i ser

vizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio

prestato in una delle figure di cui all'art. 7 /. 21 febbraio

, 1980 n. 28. (1) È incostituzionale, in applicazione dell'art. 271. 11 marzo 1953

n. 87, l'art. 103, 2° e 3° comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n.

382, nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera

dei professori associati e dei ricercatori confermati, rende va

lutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli

al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 l. 21

febbraio 1980 n. 28. (2)

(1-2) La dichiarazione di incostituzionalità è motivata sulla base di

una violazione, da parte del governo, dei principi fissati nella legge delega ed in particolare dell'art. 12 1. 28/80, secondo cui il servizio

da riconoscere, ai fini della ricostruzione della carriera, deve essere ef

fettivamente prestato nell'università. Per la dichiarazione di infondatezza della questione di costituzionali

tà dell'art. 103, 5° comma, d.p.r. 382/80, nella parte in cui prevede

che, ai fini della carriera di professore universitario ordinario, il ricono

scimento di attività e servizi pregressi non può comunque superare il limite massimo di otto anni, v. Corte cost. 9 marzo 1992, n. 96, Foro

it., 1992, I, 1340, con nota di richiami.

Per l'interpretazione dell'art. 103 d.p.r. 382/80 nel senso che il rico

noscimento dei servizi pre-ruolo in esso previsti deve operare con decor

renza dalla nomina a professore ordinario e non da quella a professore

straordinario, v. Cons, giust. amm. sic. 1° luglio 1993, n. 250, id.,

Rep. 1993, voce Istruzione pubblica, n. 441.

* ♦ ♦

Da sottolineare come, a quanto ci risulta per la prima volta, il presi dente del consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha espressa mente chiesto alla corte una dichiarazione di illegittimità costituzionale

della disposizione impugnata, aderendo alle ragioni esposte nell'ordi

nanza di rimessione da parte del giudice a quo. Finora, infatti, l'av

II Foro Italiano — 1995.

Diritto. — 1. - Il Tar del Lazio sospetta di illegittimità costi tuzionale il combinato disposto dell'art. 1, 2° comma (recte: 3° comma), 1. 11 luglio 1980 n. 312 — che rende applicabile il trattamento economico dei professori universitari a diverse

figure di docenti, tra i quali i direttori di sezione degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria — e dell'art. 103, 1° e 7°

comma, d.p.r. 11 luglio 1980 n. 382 (il riferimento all'art. 103, 2° comma, della citata 1. n. 312 del 1980, contenuto nel disposi tivo dell'ordinanza di rimessione, deve intendersi dovuto ad un

mero errore materiale, come si evince dalla parte motiva). Il citato 1° comma dell'art. 103 prevede che, ai fini della

carriera, ai professori ordinari venga riconosciuto per un terzo il servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 1. 21 feb

braio 1980 n. 28 (dove si elencano una serie di profli professio nali dell'attività di docente svolta a vario titolo nell'università). Il pure citato 7° comma, sempre ai fini della ricostruzione di

carriera, assimila poi al servizio prestato in una delle dette figu re anche i servizi prestati nella scuola secondaria.

Ma la legge delega 21 febbraio 1980 n. 28, di cui il d.p.r. n. 382 del 1980 costituisce attuazione, si limitava a consentire,

ai fini della carriera, soltanto il riconoscimento dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università (art. 12, lett. i). Di qui il dubbio di legittimità costituzionale per violazione del l'art. 76 Cost., concretando la censurata previsione, secondo il giudice a quo, un eccesso di delega ed una lesione del princi

pio di ragionevolezza. 2. - La questione è fondata. Con la legge delega n. 28 del

1980 ed il successivo d.p.r. n. 382 del 1980 è stata attuata un'in

tegrale trasformazione del precedente assetto dei ruoli dei do

centi universitari, comportante innovazioni radicali, che concer

nono in particolare l'articolazione dei ruoli stessi in due fasce

e l'ampliamento della loro consistenza numerica nonché la ride

finizione dei compiti dei docenti e l'istituzione del duplice regi me d'impegno nel tempo pieno e nel tempo definito (cfr. sen

tenza n. 1019 del 1988, Foro it., 1989, I, 13). La legge di dele

gazione, con riguardo all'inquadramento nella fascia dei

ricercatori confermati, in fase di prima applicazione, individua

una serie di figure caratterizzate tutte dallo svolgimento, a va

rio titolo, di attività didattica, di ricerca o di studio, svolta al

l'interno dell'università: tale è appunto l'elencazione degli aven

ti diritti alla conferma, previo giudizio di idoneità, contenuta

nell'art. 7, 8° comma, 1. n. 28 del 1980. Coerentemente con

una ratio di valorizzazione dell'opera prestata nell'ambito acca

demico, che deriva a sua volta da un disegno complessivamente finalizzato ad esaltare l'autonomia e la specificità di tale sfera,

l'art. 12 1. cit. demanda al legislatore delegato l'emanazione di

norme volte a consentire il riconoscimento dei periodi di servi

zio effettivamente prestato nelle università «ai sensi delle leggi

vigenti», ai fini del pensionamento e del trattamento di quie

scenza e di previdenza, nonché «in analogia con le norme gene

rali sul pubblico impiego, eventualmente anche (ai fini) della

carriera».

3. - Nell'attuare la delega, l'art. 103, 6° comma, corretta

mente rinvia, quanto ai trattamenti pensionistici e previdenziali, alla normativa di cui ai d.p.r. 29 dicembre 1973 nn. 1092 e

1032, cioè a quelle «leggi vigenti» espressive del principio che

impone di computare ai fini pensionistici, nonché nella base

di calcolo della indennità di buonuscita, il servizio comunque

reso allo Stato. Su tale punto l'intervento legislativo non poteva

vocatura dello Stato, in nome del presidente del consiglio, aveva sem

pre richiesto una pronuncia di infondatezza oppure di natura proces suale e su questo comportamento si era pure ricostruito in qualche mo

do il ruolo del governo nel giudizio costituzionale sulle leggi in via inci

dentale (v. Romboli, Il giudizio costituzionale incidentale come processo

senza parti, Milano, 1985, 131 ss. e La presenza del governo nei giudizi

costituzionali dopo la l. 400/88, in Foro it., 1989, V, 317 ed autori

ivi citati, cui adde, Mezzanotte, L'avvocatura dello Stato nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, in L'avvocatura dello Stato verso il

2000 nel solco della tradizione, Catania, 1989, 177 ss.). Si tratterà adesso di verificare se abbiamo assistito ad un caso isola

to, attribuibile ad una iniziativa autonoma dell'avvocatura, oppure se

siamo, come sarebbe da sperare, di fronte ad una vera e meditata inver

sione di tendenza che potrebbe determinare un più significativo apporto del governo alle decisioni della Corte costituzionale nel giudizio in via

incidentale. [R. Romboli]

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3403 PARTE PRIMA 3404

non ritenersi vincolato da un preciso quadro normativo conte

nente regole di generale applicazione. 4. - Non cosi, invece, per il riconoscimento del servizio ai

fini della carriera, riguardo al quale la delega introduce due

determinanti distinzioni, precisando che il riconoscimento è even

tuale ed effettuato in analogia con le norme generali sul pubbli co impiego.

Ebbene, su tale ultimo punto deve escludersi l'esistenza di

un comune canone enucleabile dalla legislazione in materia di

pubblico impiego, al quale si possa attribuire la valenza di nor

ma generale sul riconoscimento, ai fini della carriera, dei servizi

prestati, tanto più ove si ponga mente al frazionato panorama normativo che si offriva al legislatore delegato. Anzi, i pochi

segmenti di legislazione qualificabili come regola — al di là del le contingenti discipline dettate per specifici settori — sembrano

limitare il riconoscimento ai casi di passaggi di carriera tra di verse amministrazioni, in presenza però di un'identità ordina

mentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di quali fiche, ovvero addirittura all'ipotesi di omogeneità di carriera

per il servizio prestato anteriormente alla nomina (cfr. ad es.,

rispettivamente, gli art. 200 ss. d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 e

26 1. 28 ottobre 1970 n. 775). Ed anche a voler spostare l'indagine circa la sopravvenienza

nel sistema di tale generale principio nel periodo successivo al l'emanazione del d.p.r. n. 382 del 1980, deve parimenti giun

gersi a conclusioni negative in ragione del progressivo abbando

no di una prospettiva di legificazione dei trattamenti e di reduc

tio ad unum del criterio di valutazione dei servizi, a favore

dell'opposto principio della contrattualizzazione espresso dalla

legge delega 23 ottobre 1992 n. 421. In proposito va anzi osservato che l'art. 1, 5° comma, d.leg.

3 febbraio 1993 n. 29 ha ulteriormente distinto il rapporto d'im

piego dei professori e ricercatori universitari, collegandolo espres samente a quell'autonomia dell'università che l'art. 33 Cost, ga rantisce e che questa corte ha più volte posto in luce (cfr. sen

tenza n. 281 del 1992, id., Rep. 1992, voce Istruzione pubblica, n. 54). Autonomia che, in subiecta materia, risulta evidente dal

l'intento del legislatore di avviare un regime nuovo e diverso

rispetto al previgente, mirato a privilegiare esclusivamente l'at

tività svolta all'interno dei comparti della ricerca e della didatti

ca. La previsione di cui al citato art. 12, con il riferimento a

tale attività, si distacca infatti nettamente e volutamente dalla

possibilità offerta in passato dagli art. 17 e 18 1. 18 marzo 1958

n. 311, che consentivano tra l'altro, a domanda, il computo dei servizi prestati nelle carriere di altri ruoli in qualifiche a

partire dal grado sesto del gruppo A. Soltanto in via transitoria

l'art. 36 del più volte citato d.p.r. n. 382 del 1980 riconosce, al 7° comma, la possibilità di fruire dell'inquadramento in base alle disposizioni vigenti al momento di entrata in vigore del d.p.r. medesimo.

5. - Il denunciato art. 103 d.p.r. n. 382 del 1980 ammette il riconoscimento del servizio prestato in una delle anzidette fi

gure di cui all'art. 7 1. n. 28 del 1980 (caratterizzate tutte, ripe tesi, dall'appartenenza all'università) nella misura di un terzo

per i professori ordinari, della metà per i professori associati e di due terzi per i ricercatori confermati (cfr., rispettivamente, 1°, 2° e 3° comma).

Dopo aver operato, nel 6° comma, il rinvio ai servizi prestati in altri ruoli a fini pensionistici (di cui s'è detto sub 2), il 7° comma aggiunge che «gli stessi periodi prestati nella scuola se condaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera

al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 1. n. 28 del 1980». Alla luce delle descritte premesse, il richiamo a (inesistenti) prin cipi generali in tema di valutazione dei servizi, può leggersi sol

tanto nel senso di una certa discrezionalità quoad quantum del

riconoscimento, cosi che l'indicazione contenuta nel medesimo art. 12, secondo cui il servizio deve effettivamente essere presta to nell'università, conserva intatto il suo valore cogente e risul

ta tanto più perentoria se si considera la complessiva ratio della

delega, volta a valorizzare — ripetesi — l'autonomia della sfera

universitaria.

L'assimilazione — a fini di carriera — dell'insegnamento nel la scuola secondaria alle figure, squisitamente universitarie, di

borsisti, lettori, assistenti, ecc. di cui all'art. 7 vulnera quindi l'invocato art. 76 Cost., per la contraddizione con il dato te stuale (oltre che con il complessivo senso) della legge di dele

gazione.

Il Foro Italiano — 1995.

6. - La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 103, 1° e 7° comma, in parte qua, comporta altresì, in via conse

guenziale, l'illegittimità anche del 2° e 3° comma, sempre in

relazione al 7° comma, con riguardo alla posizione dei profes sori associati e dei ricercatori confermati.

7. - Esula invece dalle finalità caducatone della decisione il denunciato art. 1, 3° comma, 1. n. 312 del 1980, trattandosi

d'una norma di mero rinvio, del tutto indifferente al denuncia

to vulnus e che viene in evidenza solo in quanto rende applica bile la disciplina dei professori universitari ai profili professio nali ivi elencati.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 103, 1° e 7° comma, d.p.r. 11 lu

glio 1980 n. 382 (riordinamento della docenza universitaria, re

lativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzati va e didattica), nella parte in cui, ai fini della ricostruzione di carriera dei professori di ruolo, rende valutabili i servizi prestati nella scuola secondaria, assimilandoli al servizio prestato in una delle figure di cui all'art. 7 1. 21 febbraio 1980 n. 28 (delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e

relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organiz zativa e didattica).

Dichiara — in applicazione dell'art. 27 1. 11 marzo 1953 n.

87 — l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, 2° e 3° comma,

d.p.r. n. 382 del 1980, nella parte in cui, ai fini della ricostru

zione di carriera, rispettivamente, dei professori associati e dei

ricercatori confermati, rende valutabili i servizi prestati nella

scuola secondaria assimilandoli al servizio prestato in una delle

figure di cui all'art. 7 1. 21 febbraio 1980 n. 28.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 giugno 1995, n. 237

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 21 giugno 1995, n. 26); Pres. Baldassarre, Est. Santosuosso; Guglieri c. Fall. soc.

G.F.P.; Stilli c. Conservatore dei registri immobiliari di Pine rolo. Orci. Trib. Milano 6 ottobre 1994 e Trib. Pinerolo 14

ottobre 1994 (G.U., la s.s., n. 1 del 1995).

Sequestro conservativo, giudiziale e convenzionale — Sequestro conservativo — Termine per l'esecuzione — Decorrenza dalla

data della pronuncia — Questione infondata di costituziona

lità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 675).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui prevede che il termine per l'ese cuzione del sequestro inizia a decorrere dalla data del deposi to del provvedimento, anziché da quella della sua comunica

zione, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)

(1) L'ordinanza di rimessione Trib. Milano 6 ottobre 1994 è riportata in Foro it., 1994, I, 3528, con nota di richiami.

La Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del l'art. 675 c.p.c. nella parte in cui fa decorrere il termine di esecuzione del sequestro dalla data del deposito del provvedimento e non invece dalla sua comunicazione (ord. 31 marzo 1988, n. 386, id., 1989, I, 1677; 15 maggio 1990, n. 258, id., Rep. 1991, voce Sequestro conservativo, n. 8), ma in questo caso viene chiamata ad affrontare la questione da un nuovo punto di vista, e cioè alla luce della nuova disciplina generale dei procedimenti cautelari, introdotta dalla 1. 26 novembre 1990 n. 353.

In particolare, i giudici di merito considerano il nuovo art. 669 octies

c.p.c., secondo cui il termine per instaurare il giudizio di merito a se

guito del rilascio ante causam del provvedimento cautelare, decorre dal la comunicazione dello stesso e non dal suo deposito, in conformità con i principi affermati dalla Corte costituzionale per i termini delle impugnative (vedi le pronunce citate nella nota a Trib. Milano, ord. 6 ottobre 1994).

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