sentenza 7 luglio 2005, n. 266 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 13 luglio 2005, n. 28); Pres.Capotosti, Est. Gallo; Azienda agrituristico-venatoria Montacuto c. Regione Piemonte; interv.Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato). Ord. Trib. Torino 23 marzo 2004 (G.U., 1 a s.s., n. 48 del2004)Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 2927/2928-2931/2932Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201125 .
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2927 PARTE PRIMA 2928
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 2005, n. 266 {Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 luglio 2005, n. 28); Pres. Capotosti, Est. Gallo; Azienda agrituristico-venatoria Montacuto c. Regione Piemonte; interv. Pres. cons, ministri
(Avv. dello Stato). Ord. Trib. Torino 23 marzo 2004 (G.U., la
s.s., n. 48 del 2004).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Tasse
sulle concessioni regionali — Aziende faunistico-venatorie — Soprattassa — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 76; d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi
dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art.
4 1. 14 giugno 1990 n. 158: tariffa, n. 16). Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Piemonte
— Tasse sulle concessioni regionali — Soprattassa —
Questioni inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 119; 1. reg. Piemonte 4 settembre 1996 n. 70, norme per la prote zione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vena
torio: tabella A, nn. 16, 17).
E infondata la questione di legittimità costituzionale della nota
al n. 16 della tariffa annessa al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, nella parte in cui dispone che per le aziende faunistico venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tas
sa, in riferimento all'art. 76 Cost. (1) Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei
nn. 16 e 17 della tabella A, allegata alla l. reg. Piemonte 4
settembre 1996 n. 70, nella parte in cui prevedono l'applica zione di una soprattassa per le aziende faunistico-venatorie e
per le aziende agrituristico-venatorie, in riferimento all'art.
119 Cost. (2)
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 18 marzo 2005, n. 110 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 23 marzo 2005, n.
12); Pres. Contri, Est. Gallo; Azienda faunistico-venatoria
La Falca e altri c. Regione Puglia; interv. Pres. cons, ministri
(Avv. dello Stato). Ord. Comm. trìb. prov. Bari 15 febbraio 2001 (G.U., la s.s., n. 38 del 2001).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Tasse sul
le concessioni regionali — Aziende faunistico-venatorie —
Soprattassa — Questione infondata di costituzionalità
(Cost., art. 70, 76; d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, art. 1).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1
d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, nella parte in cui dispone, al n.
16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è
dovuta una soprattassa di lire 100, che deve essere versata
contestualmente alla tassa, in riferimento agli art. 70 e 76
Cost. (3)
(1-2) Il giudice rimettente aveva ipotizzato un contrasto — con con
seguente violazione dell'art. 76 Cost. — tra la 1. delega 16 maggio 1970 n. 281 (modificata dalla 1. 14 giugno 1990 n. 158 e poi dal d.l. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito, con modificazioni, nella 1. 22 dicembre 1990 n. 403), che (art. 3) non consentirebbe di istituire una soprattassa sulla tassa di concessione regionale per la costituzione di azienda fauni
stico-venatoria, e il d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, che tale soprattassa invece prevede.
Ad avviso della Consulta, la soprattassa in questione non costituisce un tributo distinto dalla tassa prevista per la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, ma rappresenta una mera maggiorazio ne della stessa tassa di concessione regionale, unici essendo per ambe due i prelievi sia il presupposto dell'imposizione (concessione di co stituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l'ente impositore (regio ne), sia il soggetto passivo della prestazione (concessionario), sia infine la modalità di riscossione (versamento contestuale di tassa e soprattas sa).
(3) Comm. trib. prov. Bari, ord. 15 febbraio 2001, si legge in Dir. e
pratica trib., 2001, II, 936. Secondo il giudice rimettente, il legislatore delegato, nel prevedere
Il Foro Italiano — 2005.
I
Diritto. — 1. - Il Tribunale di Torino dubita della legittimità costituzionale:
1) della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al
d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n.
158), nella parte in cui dispone che «per le aziende faunistico
venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di
lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa»;
2) dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla 1.
reg. Piemonte 4 settembre 1996 n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ri
chiamata dall'art. 54, 2° comma, della legge stessa, «nella parte in cui prevedono l'applicazione della soprattassa citata per le
aziende faunistico-venatorie e per le aziende agrituristico-vena torie».
Con la prima questione viene dedotta la violazione dell'art.
76 Cost, in riferimento alla norma di delegazione di cui all'art.
3 1. 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l'at tuazione delle regioni a statuto ordinario) — come sostituito
dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158 (norme di delega in materia
di autonomia impositiva delle regioni ed altre disposizioni con
cernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e come
modificato dall'art. 4 d.l. 31 ottobre 1990 n. 310 (disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modifica
zioni, dalla 1. 22 dicembre 1990 n. 403 — concernente l'oggetto della delega ed i principi e criteri direttivi riguardanti l'appro vazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali. Il
giudice a quo ritiene che tale norma non consentirebbe di istitui
re una soprattassa sulla tassa di concessione regionale per la co
stituzione di azienda faunistico-venatoria; con la conseguenza che la soprattassa prevista dalla nota al numero d'ordine 16
della tariffa approvata con il d.leg. n. 230 del 1991 — che im
pone al concessionario il pagamento, oltre che della tassa c.d.
«ettariale», anche di una «soprattassa» commisurata alla tassa
(lire 100 per ogni 100 lire di tassa) — sarebbe estranea all'og
getto della legge di delegazione. Le altre questioni prospettano la violazione dell'art. 119, 1°
comma, Cost, nel testo previgente alla sua sostituzione da parte dell'art. 5 1. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione). Secondo il rimettente, le
disposizioni regionali denunciate, nel prevedere l'applicazione della soprattassa alla concessione di costituzione di azienda
agrituristico-venatoria e faunistico-venatoria, travalicherebbero
i limiti consentiti «dall'art. 4, 5° comma» della legge delega
un prelievo complessivo (comprensivo quindi della tassa e della so
prattassa) pari a lire 12.130 per ettaro o frazione di ettaro, avrebbe pre termesso la 1. delega 16 maggio 1970 n. 281, che all'art. 3 (come so stituito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158, successivamente modificato dall'art. 4 d.l. 31 ottobre 1990 n. 310, convertito, con modificazioni, dalla 1. 22 dicembre 1990 n. 403) dispone che, in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare di verso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo da indicare sarebbe dovuto essere pari al novanta per cento del tributo di ammontare più elevato.
Rileva al contrario la corte che, essendo l'ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie
vigenti nelle diverse regioni, al momento dell'emanazione del d.leg. 22
giugno 1991 n. 230, quello stabilito dalla 1. reg. Liguria 6 dicembre 1990 n. 35 (che stabiliva l'importo di lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro), al legislatore delegato era consentito fissare l'ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al novanta per cento di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro.
In tema di tassa di concessione regionale, v. Corte cost. 24 ottobre
2001, n. 339, Foro it., 2002, I, 9, che ha dichiarato l'incostituzionalità della voce 23 della tariffa allegata al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, nella
parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede
principale in altra regione, debbono munirsi di distinta licenza con con
seguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale; 1°
luglio 1993, n. 295, id., Rep. 1993, voce Regione, nn. 171-174, che ha escluso l'illegittimità della tariffa allegata al d.p.r. 22 giugno 1991 n. 230, per violazione della 1. delega 14 giugno 1990 n. 158 e delle com
petenze regionali, nella parte in cui fa riferimento ad autorizzazioni di
competenza regionale, in quanto la detta tariffa non disciplina materie di competenza regionale, ma stabilisce solo le conseguenze tributarie dei fatti, oggetto di autorizzazione.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
(recte: art. 3, 5° comma, 1. n. 281 del 1970, nel testo sostituito
dall'art. 4 1. n. 158 del 1990), il quale dispone, invece, che «con
legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti
della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con ef
fetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura non supe riore al venti per cento degli importi determinati per il periodo
precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore per centuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle
concessioni governative». 2. - La prima questione non è fondata.
La censura del giudice a quo muove dall'erronea premessa che la soprattassa in questione costituisca un tributo distinto
dalla tassa prevista per la concessione di costituzione di azienda
faunistico-venatoria. Da ciò il rimettente fa discendere il solle
vato dubbio di incostituzionalità: concernendo la delega l'ema
nazione della tariffa delle sole tasse sulle concessioni regionali, la soprattassa sarebbe stata istituita dal legislatore delegato oltre
i limiti fissati dal legislatore delegante. 2.1. - L'erroneità della premessa risulta evidente dalla lettura
coordinata della norma di delega (art. 3, 1° comma, 1. n. 281 del
1970, nel testo sostituito dall'art. 4 1. n. 158 del 1990) e di quella, oggetto di censura, emanata in sua attuazione (numero d'ordine 16 della tariffa approvata con il d.leg. n. 230 del 1991).
L'art. 3, 1° comma, 1. n. 281 del 1970 individua l'oggetto della delega al governo nella formazione della tariffa delle tasse
sulle concessioni regionali, da approvarsi «con decreto del pre sidente della repubblica, avente valore di legge ordinaria».
In attuazione di tale delega, il citato d.leg. n. 230 del 1991
approva la tariffa; il numero d'ordine 16 di questa determina la
tassa regionale di concessione per la costituzione di azienda
faunistico-venatoria, fissandone l'ammontare nella somma di
lire 6.065 «per ogni ettaro o frazione di esso», e la correlativa
nota prevede per le aziende faunistico-venatorie l'indicata so
prattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa, da versare conte
stualmente.
Dal confronto di tali disposizioni emerge che l'unico prelievo consentito dalla norma di delega per la costituzione di azienda
faunistico-venatoria è rappresentato dalla tassa di concessione
regionale e che, contrariamente alla tesi del rimettente, la so
prattassa di cui alla suddetta nota, lungi dal costituire un altro ed
autonomo tributo, rappresenta una mera maggiorazione della
stessa tassa di concessione regionale. Infatti, non è dato rinveni
re nelle disposizioni in esame alcun elemento in qualche modo
idoneo a distinguere la soprattassa dalla tassa ed a renderla qua lificabile, perciò, come distinto tributo, unici essendo per ambe
due i prelievi sia il presupposto dell'imposizione (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l'ente impo sitore (regione), sia il soggetto passivo della prestazione (con
cessionario), sia infine la modalità di riscossione (versamento contestuale di tassa e soprattassa).
In questo contesto normativo la soprattassa, non essendo di
stinguibile dalla tassa di concessione regionale, rappresenta
dunque — nonostante l'improprio nomen iuris — solo un mag
gior importo della tassa stessa.
2.2. - Si deve inoltre osservare che il legislatore delegato, configurando la soprattassa nel modo sopra descritto, ha anche
rispettato lo specifico vincolo quantitativo imposto dal 2° com
ma, lett. c), dello stesso art. 3 legge di delegazione n. 281 del
1970. Tale disposizione, al fine di garantire alle regioni a statuto
ordinario la continuità del gettito derivante dall'applicazione delle previgenti tasse sulle concessioni regionali, fissa il criterio
direttivo, secondo cui «nel caso di provvedimento od atti già
soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o
comunale, l'ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto
prima della data di entrata in vigore della tariffa». Coerente
mente a questo criterio, la nuova tariffa determina l'ammontare
della soprattassa in misura percentuale pari a quella fissata dalla
preesistente disciplina in materia di caccia e di tasse sulle con
cessioni regionali (v. l'art. 91, lett. h, r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, recante «approvazione del t.u. delle norme per la prote zione della selvaggina e per l'esercizio della caccia»; nonché le
numerose leggi regionali successive). Ne consegue che la previsione della soprattassa non solo
rientra appieno, come si è visto, nell'oggetto della delega, ma
costituisce anche, sotto il profilo quantitativo da ultimo conside
rato, puntuale applicazione dell'indicato criterio direttivo.
Il Foro Italiano — 2005.
3. - Le altre due questioni sollevate dal rimettente sono
inammissibili. La prima, avente ad oggetto il numero d'ordine 17 della ta
bella A allegata alla 1. reg. Piemonte n. 70 del 1996, è inammis
sibile per la sua evidente irrilevanza. La disposizione censurata
non disciplina, infatti, la soprattassa di cui il contribuente chiede
il rimborso nel giudizio a quo, bensì un tributo del tutto diverso, e cioè la tassa di concessione regionale relativa alla «abilitazio
ne all'esercizio venatorio».
La seconda questione, relativa al primo periodo della nota al
numero d'ordine 16 della tabella medesima — secondo cui «per le aziende agrituristico-venatorie e per le aziende faunistico
venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di
lire 100 che dovrà essere versata contestualmente alla tassa» —
è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motiva
zione sulla non manifesta infondatezza.
Il rimettente fonda l'illegittimità del denunziato aumento del
tributo, conseguente all'applicazione della soprattassa, sul rilie
vo che il legislatore regionale, nel prevedere una soprattassa che
si risolve sostanzialmente nel raddoppio della tassa di conces
sione («per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire
100»), avrebbe superato il limite di aumento del venti per cento
annuo stabilito dall'art. 3, 5° comma, 1. n. 281 del 1970, nel te
sto sostituito dall'art. 4 1. n. 158 del 1990. Il legislatore regio nale non si sarebbe così attenuto a quanto stabilito dal legislato re statale, violando il previgente testo dell'art. 119, 1° comma,
Cost., secondo cui le regioni hanno autonomia finanziaria esclu
sivamente «nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della re
pubblica». Così argomentando, tuttavia, il giudice a quo prospetta la
questione in modo contraddittorio. Esso, infatti, fornisce due
opposte interpretazioni della normativa denunciata: per un ver
so, nel denunciare la violazione del citato art. 3, 5° comma, pre
suppone — correttamente, sia pure contraddicendo l'interpreta
zione posta a base della già scrutinata questione avente ad og
getto la nota al numero d'ordine 16 della tariffa statale — che la
soprattassa costituisca una mera maggiorazione della tassa; per altro verso, invece, assume quale base di calcolo dell'aumento
consentito dalla richiamata disposizione la sola tassa, omettendo
di considerare che gli aumenti consentiti al legislatore regionale
riguardano la «tariffa» nel suo complesso — e, quindi, un pre
lievo che comprende sia la tassa che la soprattassa — e ricaden
do così nell'erronea distinzione tra tassa e soprattassa, che ha
portato alla dichiarazione di infondatezza della esaminata que stione concernente la tariffa statale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse
sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970
n. 281, come sostituito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158),
sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale di Tori
no con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzio
nale dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla 1.
reg. Piemonte 4 settembre 1996 n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),
sollevate, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Tribunale di To
rino con l'ordinanza in epigrafe.
II
Diritto. — 1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Com
missione tributaria provinciale di Bari solleva — in riferimento
agli art. 70 e 76 Cost. — questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della ta
riffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 1.
16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n. 158), nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende fau
nistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprat tassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla
tassa».
Secondo il giudice rimettente, il legislatore delegato, nel de
terminare l'ammontare della tassa sulle concessioni regionali
per le aziende faunistico-venatorie in lire 6.065 per ettaro o fra
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PARTE PRIMA 2932
zione di ettaro, avrebbe rispettato il limite massimo fissato dalla
delega legislativa conferita al governo con l'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle re
gioni a statuto ordinario) — come sostituito dall'art. 4, 1° com
ma, 1. 14 giugno 1990 n. 158 (norme di delega in materia di au tonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti
i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), e successivamente
modificato dall'art. 4 d.l, 31 ottobre 1990 n. 310 (disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modifica
zioni, dall'art. 1,1° comma, 1. 22 dicembre 1990 n. 403 — se
condo cui, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a
tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna
regione, l'ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa
sarà pari al novanta per cento del tributo di ammontare più ele
vato». Tuttavia, secondo lo stesso giudice rimettente, il legisla tore delegato avrebbe poi superato l'indicato limite, preveden do, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali,
sempre per le aziende faunistico-venatorie, una soprattassa di
lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta, non correlata ad alcun
presupposto diverso da quello dell'obbligo di pagamento della
tassa e non giustificata da alcuna peculiare nuova disciplina del
tributo. Per la commissione tributaria provinciale, il legislatore
delegato avrebbe così determinato, al di là dei nomina iurìs im
piegati di «tassa» e «soprattassa», un ammontare complessivo della tassa di «lire 12.130» (cioè lire 6.065 di «tassa ettariale»
più lire 6.065 di «soprattassa») per ettaro o frazione di ettaro
(recte: lire 6.065 di «tassa» più lire 100 di «soprattassa» per
ogni lire 100 di «tassa» dovuta), eccedente quello massimo con
sentito dalla legge di delegazione, pari al novanta per cento del
tributo regionale più elevato, limite questo che sarebbe stato già
raggiunto con la fissazione dell'ammontare di lire 6.065 quale «tassa ettariale» (secondo la terminologia impiegata dal r.d. 5
giugno 1939 n. 1016, concernente 1'«approvazione del t.u. delle
norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della
caccia»). 2. - La questione è infondata.
2.1. - La delega legislativa conferita al governo con l'art. 3 1.
n. 281 del 1970 — come sostituito dall'art. 4, 1° comma, 1. n.
158 del 1990 e successivamente modificato dall'art. 4 d.l. n.
310 del 1990, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, 1°
comma, 1. n. 403 del 1990 — stabilisce che, «in caso di provve dimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di
ammontare diverso in ciascuna regione, l'ammontare del tributo
da indicare nella nuova tariffa sarà pari al novanta per cento del
tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al
tributo di ammontare meno elevato».
2.2. - Con l'art. 1 d.leg. n. 230 del 1991, il legislatore dele
gato ha approvato la tariffa delle tasse sulle concessioni regio nali prevista dall'art. 3 1. n. 281 del 1970, come sostituito dal
l'art. 4 1. n. 158 del 1990, stabilendo, al n. 16 dell'annessa tarif
fa, l'ammontare di lire 6.065 per la tassa di rilascio della con cessione di costituzione di «azienda faunistico-venatoria, per
ogni ettaro o frazione di esso», soggiungendo, con apposita «nota», che «per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100
lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà esse
re versata contestualmente alla tassa».
2.3. - La commissione tributaria muove dall'erroneo presup
posto che l'ammontare di lire 6.065 per ettaro o frazione di etta
ro, fissato con la norma denunciata quale nuovo importo della
tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico
venatorie, costituisca già il novanta per cento del tributo regio nale più elevato precedentemente vigente.
Come invece risulta anche dalle informazioni fornite dalla
presidenza del consiglio dei ministri a seguito dei provvedi menti istruttori emessi da questa corte (ordinanze del 10 aprile 2002 e del 2 luglio 2003), l'ammontare più elevato tra le tasse
sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie
vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell'emanazione
del d.leg. 22 giugno 1991 n. 230, quello stabilito dalla 1. reg. Liguria 6 dicembre 1990 n. 35 (adeguamento delle tasse sulle
concessioni regionali di cui alla tariffa allegata alla 1. reg. 15
giugno 1981 n. 21 e variazione dell'aliquota della tassa auto
mobilistica regionale di cui alla 1. reg. 27 dicembre 1971 n. 2),
pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro (titolo II; voce n.
16). Ne consegue che al legislatore delegato era consentito fis
sare l'ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di
lire 18.900 (pari al novanta per cento di lire 21.000) per ettaro o
Il Foro Italiano — 2005.
frazione di ettaro, importo non superato con la norma denun
ciata neppure ove, seguendo l'impostazione del giudice rimet
tente, si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un
tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100
lire di tassa dovuta.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fon
data la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.leg. 22 giugno 1991 n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse
sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 1. 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 1. 14 giugno 1990 n.
158), sollevata, in riferimento agli art. 70 e 76 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza in
dicata in epigrafe.
I
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 7 luglio 2005, n. 263 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 luglio 2005, n. 28); Pres. Capotosti, Est. Maddalena; Provincia di Trento (Avv.
Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Mari). Con
flitto di attribuzione.
Previdenza e assistenza sociale — Fondo per il sostegno dei
servizi di telefonia per persone anziane — Concessione ed
erogazione da parte delle province di Trento e Bolzano —
Determinazione dei criteri e delle modalità — Spettanza allo Stato — Esclusione — Annullamento (Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, art. 8, 9, 16; 1. 30 novembre 1989
n. 386, norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di
Bolzano con la riforma tributaria, art. 5; d.leg. 16 marzo 1992
n. 268, norme di attuazione dello statuto speciale per il Tren
tino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale, art. 12; 1. 23 dicembre 2000 n. 388. disposizioni per la forma
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 2001), art. 80).
Non spetta allo Stato il potere di disciplinare con regolamento ministeriale i criteri e le modalità per la concessione e l'ero
gazione, da parte delle province autonome di Trento e di Bol
zano, dei finanziamenti previsti dal fondo per il sostegno dei
servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, di cui all'art.
80, 14° comma, l. 23 dicembre 2000 n. 388 e debbono, conse
guentemente, essere annullati gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
d.m. lavoro e politiche sociali 28 febbraio 2002 n. 70, nella
parte in cui si applicano alle province autonome di Trento e
di Bolzano. ( 1 )
II
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 21 aprile 2005, n. 162 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 27 aprile 2005, n. 17); Pres. Contri, Est. Maddalena; Regione Emilia-Roma
gna (Avv. Falcon, Mastragostino, Manzi) c. Pres. cons,
ministri (Avv. dello Stato Favara).
Commercio estero e internazionale — Fondo a favore delle
imprese artigiane — Sostegno a programmi di «interna zionalizzazione» — Attuazione con decreto ministeriale —
Intesa con la conferenza Stato-regioni — Mancata previ sione — Incostituzionalità (Cost., art. 117, 118, 119; 1. 25
(1-8) I. - Con le tre decisioni in epigrafe la Corte costituzionale af fronta nuovamente la tematica relativa alla legittimità costituzionale,
dopo l'avvenuta revisione del titolo V della parte seconda della Costi
tuzione, dei fondi statali vincolati in rapporto all'autonomia (soprat tutto finanziaria) della regione. Sul punto la corte fa riferimento in buona parte ai principi già espressi di recente su questioni analoghe; v.
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