sentenza 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97; Pres. Ragnemalm, Avv.gen. Jacobs; Viscido, Scandella e altri, Terragnolo e altri c. Ente poste italianeSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 5/6-7/8Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193089 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
II. Sur l'application de I'article 50 de la Convention
25. - D'après l'article 50, «Si la décision de la Cour déclare
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité
judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obli
gations découlant de la (. . .) Convention, et si le droit interne
de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les con
séquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de
la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable».
A. Dommage, et frais et dépens
26. - Le requérant réclame 20.000.000 lires italiennes (ITL)
au titre du dommage matériel et moral qu'il aurait subi et des
frais et dépens entraìnés par la longueur de la procédure. 27. - Le Gouvernement souligne que l'arrèt de la chambre
régionale a été favorable au requérant et prévoit le paiement
des intéréts légaux et la réévaluation des sommes dues à l'inté
ressé. Quant aux frais et dépens exposés dans la présente procé
dure, il s'en remet à l'appréciation de la Cour.
28. - Le délégué de la Commission propose l'octroi d'une
satisfaction équitable d'un montant de 15.000.000 ITL, mais
ne se prononce pas sur les frais et dépens. 29. - La Cour considère que le requérant n'a pas démontré
l'existence d'un préjudice matériel résultant de la durée dont
il se plaint. Elle estime en revanche qu'il a souffert un tort
moral et supporté des frais et dépens; elle lui accorde 17.500.000
ITL pour le premier et 2.500.000 ITL pour les seconds.
B. Intéréts moratoires
30. - Selon les informations dont dispose la Cour, le taux
légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrèt
est de 5% l'an.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité:
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention;
2. Dit a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois
mois, 17.500.000 (dix-sept millions cinq cent mille) lires italien nes pour dommage moral et 2.500.000 (deux millions cinq cent
mille) lires pour frais et dépens;
b) que ces montants sont à majorer d'un intérèt simple de
5% l'an à compter de l'expiration du dit délai et jusqu'au ver
sement;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e
C-54/97; Pres. Ragnemalm, Aw. gen. Jacobs; Viscido, Scan
della e altri, Terragnolo e altri c. Ente poste italiane.
Unione europea — Ce — Aiuti di Stato — Normativa generale sul rapporto di lavoro a termine — Legge nazionale di esone
ro di una singola impresa — Configurabilità come aiuto —
Esclusione (Trattato Ce, art. 92, 93, 177).
Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dal
l'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale
riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non
costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del
trattato Ce. (1)
1. - Con tre ordinanze 3 febbraio 1997, pervenute in cancelle
ria il 7 febbraio successivo, la Pretura circondariale di Trento
ha sottoposto a questa corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato
Ce, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli art. 92, n. 1, e 93 dello stesso trattato.
2. - Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di tre con
troversie tra i sig. Viscido, Scandella e altri e Terragnolo e altri,
dipendenti dell'Ente poste italiane, e quest'ultimo. 3. - Dagli atti risulta che i ricorrenti nel procedimento princi
pale hanno citato l'Ente poste italiane, esponendo che l'ente
li aveva assunti con contratti di lavoro a tempo determinato.
Essi sostengono che tali contratti andrebbero considerati come
convertiti in contratti a tempo indeterminato.
4. - Secondo il diritto italiano, il ricorso al contratto di lavo
ro a tempo determinato è consentito solo in via eccezionale.
L'art. 1 1. 18 aprile 1962 n. 230, dispone infatti che, salvo talu
ne eccezioni precisate nella legge, un contratto di lavoro dev'es
sere considerato a tempo indeterminato. L'art. 5 della stessa
legge prevede che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetti ogni trattamento in atto nell'impresa per i
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in pro
porzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiet
tivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
5. - La 1. 28 febbraio 1987 n. 56, recante norme sull'organiz
zazione del mercato del lavoro, ha istituito ulteriori deroghe
per alcune categorie di lavoratori al principio del divieto di ri
correre al contratto di lavoro a tempo determinato.
6. - Il d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito nella 1. 28 no
vembre 1996 n. 608, e recante disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, d'interventi a sostegno del reddito
e nel settore previdenziale, all'art. 9, 21° comma, così dispone: «I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano
(1) Secondo la pronuncia in epigrafe, non viola le regole comunitarie
la norma nazionale che, tenuto conto di situazioni particolari, consenta
ad un'azienda di ricorrere, oltre i limiti generali, alla stipulazione di
contratti a tempo determinato. Argomenta la corte che non ogni forma di agevolazione concessa da uno Stato membro costituisce aiuto ai sensi
dell'art. 92 del trattato, ma solo quel vantaggio per la cui concessione
si richieda un impiego di risorse economiche e finanziarie dello Stato
o di soggetti ad esso interposti. Per la giurisprudenza comunitaria sugli aiuti di Stato, v., tra le ulti
me, Corte giust. 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, 15 maggio 1997, causa C-278/95, 15 aprile 1997, causa C-292/95, 14 gennaio 1997, cau
sa C-169/95, Foro it., 1997, IV, 411, con nota di richiami, e Trib.
primo grado 15 settembre 1998, causa T-126/96, 15 settembre 1998, causa T-ll/95, e 15 settembre 1998, causa T-95/96, che saranno ripor tate in un prossimo fascicolo; in dottrina, tra gli ultimi, M. Franzosi,
Il sistema degli aiuti di Stato, ex art. 92-94 trattato Ue, alla luce della
recente giurisprudenza, in Foro pad., 1995, fase. 2, II, 13; V. Scorda
maglia, Il sistema degli aiuti di Stato ex art. 92-94 trattato Ue, ibid., 1.
Per la distinta, ma affine questione del contrasto con la normativa
comunitaria delle disposizioni nazionali italiane di riforma del lavoro
portuale, nella parte in cui riservano ad una compagnia portuale il di
ritto di fornire lavoro temporaneo alle altre imprese operanti nel porto in cui essa è stabilita, qualora tale compagnia sia essa stessa autorizzata
all'espletamento di operazioni portuali, cfr. Corte giust. 12 febbraio
1998, causa C-163/96, Foro it., 1998, IV, 196, con nota di richiami
e nota di C. Brusco.
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PARTE QUARTA
prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato
alle dipendenze dell'Ente poste italiane hanno diritto di prece denza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e
di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di
assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente poste ita
liane per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31
dicembre 1996; i lavoratori interessati devono manifestare la vo
lontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo deter
minato effettuate dall'Ente poste italiane a partire dalla data
della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997
non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeter
minato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun
contratto».
7. - Nelle controversie a quibus, l'Ente poste italiane ha fatto
valere che, in forza dell'art. 9, 21° comma, d.l. 1° ottobre 1996
n. 510, i rapporti di lavoro in questione non sono soggetti alle
disposizioni contenute nelle 1. nn. 230 e 56.
8. - I ricorrenti hanno dedotto, per contro, che la normativa
in questione nelle cause a quibus costituiva un aiuto di Stato,
e come tale doveva essere assoggettata alle procedure e alle veri
fiche di compatibilità di cui agli art. 92 e 93 del trattato. 9. - Ritenendo necessaria un'interpretazione di queste dispo
sizioni per la soluzione delle controversie, la pretura circonda
riale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla corte di giustizia le seguenti quattro questioni pregiudiziali:
«1) Se rientri nella nozione di 'aiuti concessi dagli Stati, ov
vero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma', una dispo sizione di legge che sottragga un singolo ente pubblico econo
mico dall'osservanza della normativa di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
2) Se, nel caso di risposta affermativa alla questione di cui
sub 1), un aiuto di tale tipo doveva essere sottoposto al procedi mento di controllo preliminare di cui all'art. 93, n. 3, del trattato.
3) Se, non essendo stata seguita la procedura suddetta, il di
vieto di un aiuto di tale tipo possa ritenersi direttamente appli cabile nell'ordinamento interno dello Stato italiano.
4) Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui
sub 3), un tale tipo di divieto sia invocabile in una controversia
tra l'ente pubblico economico ed un soggetto che lamenti la
mancata applicazione nei suoi confronti della normativa gene rale in materia di lavoro a tempo determinato al fine di ottenere
la conversione del suo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento dei danni».
10. - Con ordinanza del presidente della corte 25 febbraio
1997, i procedimenti C-52/97, C-53/97 e C-54/97 sono stati riu
niti ai fini della fase scritta e della fase orale della sentenza.
11.- Con la prima questione, il giudice a quo chiede in so
stanza se una disposizione nazionale che esonera una sola im
presa dal rispetto della normativa generale in materia di con
tratti di lavoro a tempo determinato costituisca un aiuto di Sta
to ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.
12. - Il giudice a quo rileva che l'Ente poste italiane, poiché non è obbligato a concludere contratti di lavoro a tempo inde
terminato, trae vantaggio dalla flessibilità rispetto alle imprese
operanti nello stesso settore.
13. - A questo proposito, occorre ricordare che solo i vantag
gi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse stata
li vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.
Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti
concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse stata
li» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato
costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse
statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione
di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma
anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o isti
tuiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van
Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; Foro it., 1978, IV, 340; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Nep tun, Racc. pag. 1-887, punto 19; Foro it., Rep. 1994, voce Unione
europea, n. 1049, e 30 novembre 1993, causa C-189/91,
Kirsammer-Hack, Racc. pag. 1-6185, punto 16; Foro it., Rep.
1996, voce cit., n. 1198). 14. - Nel caso di specie, si deve constatare che l'esclusione
di una sola impresa dalla normativa generalmente applicata in
Il Foro Italiano — 1999.
materia di contratti di lavoro a tempo determinato non dà luo
go ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali
verso tale impresa. 15. - Ne consegue che la disposizione considerata nelle cause
principali non costituisce un mezzo per accordare direttamente
o indirettamente un vantaggio mediante risorse statali.
16. - Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso
che una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa
dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale
riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi
tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, trattato.
17. - Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questio
ne, non occorre risolvere la seconda, la terza e la quarta que stione. (Omissis)
Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Tren
to con ordinanze 3 febbraio 1997, dichiara:
Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dal
l'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale ri
guardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi
tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Igle
sias, Avv. gen. La Pergola (conci, conf.); Soc. Louis Drey fus et Cie c. Commissione delle Comunità europee.
Unione europea — Aiuti all'ex Unione sovietica — Appalti —
Decisione della commissione — Ricorso per annullamento —
Ricevibilità (Trattato Ce, art. 168A, 173; decisione del consi
glio 16 dicembre 1991 n. 91/658/Cee, relativa alla concessio
ne di un prestito a medio termine all'Unione sovietica e alle
sue repubbliche; regolamento 9 luglio 1992 n. 1897/92/Cee
della commissione, recante modalità di esecuzione di un pre stito a medio termine all'Unione sovietica e alle sue repubbli che ai sensi della decisione del consiglio 91/658/Cee).
Un ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce, contro la decisione con la quale la commis
sione europea, nell'esecuzione di un prestito concesso dalla
Comunità all'Unione sovietica e alle sue repubbliche onde con
sentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di
forniture mediche, si rifiuta di riconoscere la conformità alla
normativa comunitaria pertinente delle modifiche apportate ai contratti stipulati fra l'impresa ricorrente, cui è stato ag
giudicato l'appalto, e l'agente all'uopo incaricato dalla repub blica mutuatario, è ricevibile anche se proposto da un 'impre sa che non sia formalmente destinataria della decisione, se
l'efficacia del contratto di fornitura è subordinata alla condi
zione sospensiva del riconoscimento da parte della commis
sione della conformità del contratto alle condizioni di eroga zione del mutuo comunitario. (1)
(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia torna ad
occuparsi della questione relativa alla ricevibilità di ricorsi esperiti da
persone giuridiche a norma dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce
per l'annullamento di decisioni adottate dalla commissione nell'ambito di operazioni di finanziamento destinate a paesi terzi, dopo la sentenza Geotronics (22 aprile 1997, causa C-395/95P, Foro it., 1997, IV, 275, con nota di A. Barone, Appalti Phare e tutela giurisdizionale delle
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