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sentenza 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97; Pres. Ragnemalm, Avv. gen. Jacobs;...

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sentenza 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97; Pres. Ragnemalm, Avv. gen. Jacobs; Viscido, Scandella e altri, Terragnolo e altri c. Ente poste italiane Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 5/6-7/8 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193089 . Accessed: 24/06/2014 21:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.128 on Tue, 24 Jun 2014 21:17:34 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97; Pres. Ragnemalm, Avv.gen. Jacobs; Viscido, Scandella e altri, Terragnolo e altri c. Ente poste italianeSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 5/6-7/8Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193089 .

Accessed: 24/06/2014 21:17

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

II. Sur l'application de I'article 50 de la Convention

25. - D'après l'article 50, «Si la décision de la Cour déclare

qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité

judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se

trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obli

gations découlant de la (. . .) Convention, et si le droit interne

de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les con

séquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de

la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction

équitable».

A. Dommage, et frais et dépens

26. - Le requérant réclame 20.000.000 lires italiennes (ITL)

au titre du dommage matériel et moral qu'il aurait subi et des

frais et dépens entraìnés par la longueur de la procédure. 27. - Le Gouvernement souligne que l'arrèt de la chambre

régionale a été favorable au requérant et prévoit le paiement

des intéréts légaux et la réévaluation des sommes dues à l'inté

ressé. Quant aux frais et dépens exposés dans la présente procé

dure, il s'en remet à l'appréciation de la Cour.

28. - Le délégué de la Commission propose l'octroi d'une

satisfaction équitable d'un montant de 15.000.000 ITL, mais

ne se prononce pas sur les frais et dépens. 29. - La Cour considère que le requérant n'a pas démontré

l'existence d'un préjudice matériel résultant de la durée dont

il se plaint. Elle estime en revanche qu'il a souffert un tort

moral et supporté des frais et dépens; elle lui accorde 17.500.000

ITL pour le premier et 2.500.000 ITL pour les seconds.

B. Intéréts moratoires

30. - Selon les informations dont dispose la Cour, le taux

légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrèt

est de 5% l'an.

Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité:

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention;

2. Dit a) que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois

mois, 17.500.000 (dix-sept millions cinq cent mille) lires italien nes pour dommage moral et 2.500.000 (deux millions cinq cent

mille) lires pour frais et dépens;

b) que ces montants sont à majorer d'un intérèt simple de

5% l'an à compter de l'expiration du dit délai et jusqu'au ver

sement;

3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 7 maggio 1998, cause riunite C-52/97, C-53/97 e

C-54/97; Pres. Ragnemalm, Aw. gen. Jacobs; Viscido, Scan

della e altri, Terragnolo e altri c. Ente poste italiane.

Unione europea — Ce — Aiuti di Stato — Normativa generale sul rapporto di lavoro a termine — Legge nazionale di esone

ro di una singola impresa — Configurabilità come aiuto —

Esclusione (Trattato Ce, art. 92, 93, 177).

Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dal

l'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale

riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non

costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del

trattato Ce. (1)

1. - Con tre ordinanze 3 febbraio 1997, pervenute in cancelle

ria il 7 febbraio successivo, la Pretura circondariale di Trento

ha sottoposto a questa corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato

Ce, quattro questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli art. 92, n. 1, e 93 dello stesso trattato.

2. - Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di tre con

troversie tra i sig. Viscido, Scandella e altri e Terragnolo e altri,

dipendenti dell'Ente poste italiane, e quest'ultimo. 3. - Dagli atti risulta che i ricorrenti nel procedimento princi

pale hanno citato l'Ente poste italiane, esponendo che l'ente

li aveva assunti con contratti di lavoro a tempo determinato.

Essi sostengono che tali contratti andrebbero considerati come

convertiti in contratti a tempo indeterminato.

4. - Secondo il diritto italiano, il ricorso al contratto di lavo

ro a tempo determinato è consentito solo in via eccezionale.

L'art. 1 1. 18 aprile 1962 n. 230, dispone infatti che, salvo talu

ne eccezioni precisate nella legge, un contratto di lavoro dev'es

sere considerato a tempo indeterminato. L'art. 5 della stessa

legge prevede che al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spetti ogni trattamento in atto nell'impresa per i

lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, in pro

porzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiet

tivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

5. - La 1. 28 febbraio 1987 n. 56, recante norme sull'organiz

zazione del mercato del lavoro, ha istituito ulteriori deroghe

per alcune categorie di lavoratori al principio del divieto di ri

correre al contratto di lavoro a tempo determinato.

6. - Il d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito nella 1. 28 no

vembre 1996 n. 608, e recante disposizioni urgenti in materia

di lavori socialmente utili, d'interventi a sostegno del reddito

e nel settore previdenziale, all'art. 9, 21° comma, così dispone: «I lavoratori che a decorrere dal 1° dicembre 1994 abbiano

(1) Secondo la pronuncia in epigrafe, non viola le regole comunitarie

la norma nazionale che, tenuto conto di situazioni particolari, consenta

ad un'azienda di ricorrere, oltre i limiti generali, alla stipulazione di

contratti a tempo determinato. Argomenta la corte che non ogni forma di agevolazione concessa da uno Stato membro costituisce aiuto ai sensi

dell'art. 92 del trattato, ma solo quel vantaggio per la cui concessione

si richieda un impiego di risorse economiche e finanziarie dello Stato

o di soggetti ad esso interposti. Per la giurisprudenza comunitaria sugli aiuti di Stato, v., tra le ulti

me, Corte giust. 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, 15 maggio 1997, causa C-278/95, 15 aprile 1997, causa C-292/95, 14 gennaio 1997, cau

sa C-169/95, Foro it., 1997, IV, 411, con nota di richiami, e Trib.

primo grado 15 settembre 1998, causa T-126/96, 15 settembre 1998, causa T-ll/95, e 15 settembre 1998, causa T-95/96, che saranno ripor tate in un prossimo fascicolo; in dottrina, tra gli ultimi, M. Franzosi,

Il sistema degli aiuti di Stato, ex art. 92-94 trattato Ue, alla luce della

recente giurisprudenza, in Foro pad., 1995, fase. 2, II, 13; V. Scorda

maglia, Il sistema degli aiuti di Stato ex art. 92-94 trattato Ue, ibid., 1.

Per la distinta, ma affine questione del contrasto con la normativa

comunitaria delle disposizioni nazionali italiane di riforma del lavoro

portuale, nella parte in cui riservano ad una compagnia portuale il di

ritto di fornire lavoro temporaneo alle altre imprese operanti nel porto in cui essa è stabilita, qualora tale compagnia sia essa stessa autorizzata

all'espletamento di operazioni portuali, cfr. Corte giust. 12 febbraio

1998, causa C-163/96, Foro it., 1998, IV, 196, con nota di richiami

e nota di C. Brusco.

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PARTE QUARTA

prestato attività lavorative con contratto a tempo determinato

alle dipendenze dell'Ente poste italiane hanno diritto di prece denza nei termini e alle condizioni delle norme contrattuali e

di apposito accordo con le organizzazioni sindacali, in caso di

assunzione a tempo indeterminato da parte dell'Ente poste ita

liane per la stessa qualifica e/o mansione fino alla data del 31

dicembre 1996; i lavoratori interessati devono manifestare la vo

lontà di esercitare tale diritto entro il 30 novembre 1996. Le

assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo deter

minato effettuate dall'Ente poste italiane a partire dalla data

della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997

non possono dare luogo a rapporti di lavoro a tempo indeter

minato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun

contratto».

7. - Nelle controversie a quibus, l'Ente poste italiane ha fatto

valere che, in forza dell'art. 9, 21° comma, d.l. 1° ottobre 1996

n. 510, i rapporti di lavoro in questione non sono soggetti alle

disposizioni contenute nelle 1. nn. 230 e 56.

8. - I ricorrenti hanno dedotto, per contro, che la normativa

in questione nelle cause a quibus costituiva un aiuto di Stato,

e come tale doveva essere assoggettata alle procedure e alle veri

fiche di compatibilità di cui agli art. 92 e 93 del trattato. 9. - Ritenendo necessaria un'interpretazione di queste dispo

sizioni per la soluzione delle controversie, la pretura circonda

riale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla corte di giustizia le seguenti quattro questioni pregiudiziali:

«1) Se rientri nella nozione di 'aiuti concessi dagli Stati, ov

vero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma', una dispo sizione di legge che sottragga un singolo ente pubblico econo

mico dall'osservanza della normativa di applicazione generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.

2) Se, nel caso di risposta affermativa alla questione di cui

sub 1), un aiuto di tale tipo doveva essere sottoposto al procedi mento di controllo preliminare di cui all'art. 93, n. 3, del trattato.

3) Se, non essendo stata seguita la procedura suddetta, il di

vieto di un aiuto di tale tipo possa ritenersi direttamente appli cabile nell'ordinamento interno dello Stato italiano.

4) Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui

sub 3), un tale tipo di divieto sia invocabile in una controversia

tra l'ente pubblico economico ed un soggetto che lamenti la

mancata applicazione nei suoi confronti della normativa gene rale in materia di lavoro a tempo determinato al fine di ottenere

la conversione del suo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o il risarcimento dei danni».

10. - Con ordinanza del presidente della corte 25 febbraio

1997, i procedimenti C-52/97, C-53/97 e C-54/97 sono stati riu

niti ai fini della fase scritta e della fase orale della sentenza.

11.- Con la prima questione, il giudice a quo chiede in so

stanza se una disposizione nazionale che esonera una sola im

presa dal rispetto della normativa generale in materia di con

tratti di lavoro a tempo determinato costituisca un aiuto di Sta

to ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.

12. - Il giudice a quo rileva che l'Ente poste italiane, poiché non è obbligato a concludere contratti di lavoro a tempo inde

terminato, trae vantaggio dalla flessibilità rispetto alle imprese

operanti nello stesso settore.

13. - A questo proposito, occorre ricordare che solo i vantag

gi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse stata

li vanno considerati aiuti ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.

Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti

concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse stata

li» non significa che tutti i vantaggi consentiti da uno Stato

costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse

statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione

di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma

anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o isti

tuiti dagli Stati (v. sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, Van

Tiggele, Racc. pag. 25, punti 24 e 25; Foro it., 1978, IV, 340; 17 marzo 1993, cause riunite C-72/91 e C-73/91, Sloman Nep tun, Racc. pag. 1-887, punto 19; Foro it., Rep. 1994, voce Unione

europea, n. 1049, e 30 novembre 1993, causa C-189/91,

Kirsammer-Hack, Racc. pag. 1-6185, punto 16; Foro it., Rep.

1996, voce cit., n. 1198). 14. - Nel caso di specie, si deve constatare che l'esclusione

di una sola impresa dalla normativa generalmente applicata in

Il Foro Italiano — 1999.

materia di contratti di lavoro a tempo determinato non dà luo

go ad alcun trasferimento, diretto o indiretto, di risorse statali

verso tale impresa. 15. - Ne consegue che la disposizione considerata nelle cause

principali non costituisce un mezzo per accordare direttamente

o indirettamente un vantaggio mediante risorse statali.

16. - Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso

che una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa

dall'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale

riguardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi

tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, trattato.

17. - Tenuto conto della soluzione fornita alla prima questio

ne, non occorre risolvere la seconda, la terza e la quarta que stione. (Omissis)

Per questi motivi, la corte (quarta sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Pretura circondariale di Tren

to con ordinanze 3 febbraio 1997, dichiara:

Una disposizione nazionale che esoneri una sola impresa dal

l'obbligo di osservare la normativa di applicazione generale ri

guardante i contratti di lavoro a tempo determinato non costi

tuisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del trattato.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 5 maggio 1998, causa C-386/96P; Pres. Rodriguez Igle

sias, Avv. gen. La Pergola (conci, conf.); Soc. Louis Drey fus et Cie c. Commissione delle Comunità europee.

Unione europea — Aiuti all'ex Unione sovietica — Appalti —

Decisione della commissione — Ricorso per annullamento —

Ricevibilità (Trattato Ce, art. 168A, 173; decisione del consi

glio 16 dicembre 1991 n. 91/658/Cee, relativa alla concessio

ne di un prestito a medio termine all'Unione sovietica e alle

sue repubbliche; regolamento 9 luglio 1992 n. 1897/92/Cee

della commissione, recante modalità di esecuzione di un pre stito a medio termine all'Unione sovietica e alle sue repubbli che ai sensi della decisione del consiglio 91/658/Cee).

Un ricorso per annullamento ai sensi dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce, contro la decisione con la quale la commis

sione europea, nell'esecuzione di un prestito concesso dalla

Comunità all'Unione sovietica e alle sue repubbliche onde con

sentire l'importazione di prodotti agricoli e alimentari e di

forniture mediche, si rifiuta di riconoscere la conformità alla

normativa comunitaria pertinente delle modifiche apportate ai contratti stipulati fra l'impresa ricorrente, cui è stato ag

giudicato l'appalto, e l'agente all'uopo incaricato dalla repub blica mutuatario, è ricevibile anche se proposto da un 'impre sa che non sia formalmente destinataria della decisione, se

l'efficacia del contratto di fornitura è subordinata alla condi

zione sospensiva del riconoscimento da parte della commis

sione della conformità del contratto alle condizioni di eroga zione del mutuo comunitario. (1)

(1) I. - Con la sentenza in epigrafe la Corte di giustizia torna ad

occuparsi della questione relativa alla ricevibilità di ricorsi esperiti da

persone giuridiche a norma dell'art. 173, 4° comma, del trattato Ce

per l'annullamento di decisioni adottate dalla commissione nell'ambito di operazioni di finanziamento destinate a paesi terzi, dopo la sentenza Geotronics (22 aprile 1997, causa C-395/95P, Foro it., 1997, IV, 275, con nota di A. Barone, Appalti Phare e tutela giurisdizionale delle

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