sentenza 8 marzo 1985, n. 59 (Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Elia, Rel.Andrioli; De Lisa c. Comune di Pietrastornina; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Trib. Avellino1° giugno 1982 (G.U. n. 331 del 1982)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 3 (MARZO 1986), pp. 635/636-637/638Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180201 .
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PARTE PRIMA
comitato e delle sezioni di controllo, di cui agli art. 55 e 56 1. 10
febbraio 1953 n. 62, oltre che intervenire pieno iure alle sedute
in caso di impedimento dei rispettivi componenti effettivi, sono
convocati, senza diritto di voto, per l'esame di questioni procedu rali o d'ordine generale, ovvero quando il numero o la complessi tà degli affari in discussione ne richiedano la partecipazione.
Secondo il giudice rimettente la disposizione contrasterebbe
con l'art. 130 Cost., esplicitante che l'organo regionale di control
lo è costituito, anche nelle sue forme decentrate, « nei modi
stabiliti da legge della Repubblica », normazione ordinaria, que
st'ultima, che, peraltro, non contempla, in positivo, ipotesi siffatte.
2. - All'ammissibilità della controversia si oppone, intanto, in
radice la regione interessata con l'affermare che la legge di cui si
discute non è stata a suo tempo impugnata in via principale,
secondo il procedimento dell'art. 127, ult. comma.
Ma la tesi non ha pregio. È bastevole ricordare, a tale
proposito, che la competenza della corte a conoscere della ' questio
ne di legittimità '
delle leggi regionali in via principale deve inten
dersi quale specificazione di quella generale prevista dall'art. 134
(sent. 27 febbraio 1957, n. 38, Foro it., 1957, 1,329); pertanto, il non
essere stato promosso dal governo della Repubblica il prescritto
procedimento non comporta alcuna preclusione per richieste di
verifica, in via incidentale, ad opera di qualunque giudice (ord.
12 febbraio 1976, n. 38, id., Rep. 1976, voce Sicilia, n. 65).
Al puntuale esame di merito rimane assolutamente estranea,
altresì, l'oggettiva circostanza — cosi sempre in adverso la
regione — del non essere stato attivato, all'incontro, un ipotetico
conflitto di attribuzione, ai sensi dell'art. 39 1. 11 marzo 1953 n. 87.
3.1. - La questione, tuttavia, non è fondata.
Per vero, la costituzione e la relativa composizione dell'organo
(o degli organi) di controllo di cui trattasi sono riservate alla
legge statale. Ciò consegue alla letterale evidenza del precetto
racchiuso nell'art. 130 ed è postulato — nella sua valida più
riposta essenza — dalla esigenza di uniformità nell'attuazione del
controllo, specie se generale di legittimità, realizzabile mediante
una identità di costituzione delle strutture, cui sia poi demandato
esercitarlo.
Il che risponde ad un interesse, generale appunto, tipica
essendo, nello Stato di diritto, la connotazione unitaria del
controllo, che si oggettivizza nell'osservanza di quel principio di
legalità, di cui il controllo medesimo è una delle sintomatiche
manifestazioni e che costituisce una costante dell'ordinamento pur nell'avvertito pluralismo delle molteplici specifiche situazioni.
3.2. - Peraltro, in adempimento del diverso, ma connesso
strumentale principio del buon andamento dell'organo, chiamato
indubbiamente ad esplicitare relazioni esterne, sussistono, caratte
rizzate da più flessibili ma non per questo meno necessarie
esigenze di funzionalità, una serie di strutturazioni e di relazioni
organizzatorie interne, le quali non possono non essere ricondotte,
poiché di opportuno adattamento in loco, alla specifica competen
za regionale di regolamentazione, nel quadro dei riferimenti agli
art. 117, 1° comma, e 123 Cost.
Così circoscritti e delineati gli scopi di logica complementarità
che assistono le proiezioni organizzatorie dell'organo de quo,
resta bastevolmente ovvio considerare come non sussista alcun
antitetico o ripetitivo parallelismo con l'attività, diretta ed esterna
giova ripetere, del controllo, alla quale la corte ha già avuto
modo di porgere attenzione (tra le altre, sent. n. 40 del 24
febbraio 1972, id., 1972, I, 1184), ma su cui sarebbe qui, perciò,
praeter rem loqui.
4. - Orbene, quanto sopra enunciato sul piano dei principi si è
puntualmente verificato con la fattispecie normativa che interessa;
ed in ossequio a questa, nel caso concreto dedotto, giusta verbale
della relativa seduta (24 ottobre 1975, n. 139) in atti di causa.
La convocazione dei supplenti è stata contemplata, infatti, dalla
norma senza incidenza sul quorum strutturale dei votanti, e
perciò senza confliggenza con l'intervento propriamente tecnico,
con voto, cioè, previsto sempre in capo ai supplenti dalla 1. 10
febbraio 1953 n. 62 per il caso di impedimento dei singoli
membri effettivi. E tutto ciò nel ragionato senso di una opportu
na regola di conoscenza da parte dell'intero collegio di controllo
— per gli indirizzi da trarne — degli affari specie i più
complessi, prospettati e, presumibilmente, in consimili termini
prospettabili in futuro.
Tanto, poi, è in aderenza con una non infrequente prassi,
intesa ai fini che si sono esaminati, e che si ritrova, talvolta, in
apposite normazioni.
Il Foro Italiano — 1986.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 2° comma, 1.
regione Emilia-Romagna 28 agosto 1973 n. 31 (partecipazione alle
adunanze dei componenti dell'organo regionale di controllo e loro
indennità), sollevata, in relazione all'art. 130 Cost., dal T.A.R. per
l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 marzo 1985, n. 59
(Gazzetta ufficiale 20 marzo 1985, n. 68 bis); Pres. Elia, Rei.
Andrioli; De Lisa c. Comune di Pietrastornina; interv.
Pres. cons, ministri. Ord. Trib. Avellino 1" giugno 1982
(G.U. n. 331 del 1982).
Elezioni — Comune con popolazione non superiore a trentamila
abitanti — Professionista convenzionato con U.s.1. — Incompati
bilità con la carica a sindaco — Questione infondata di
costituzionalità (Cost., art. 3, 51, 97; 1. 23 aprile 1981 n. 154,
norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cari
che di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscri
zionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio
sanitario nazionale, art. 8).
E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, n.
2, 1. 23 aprile 1981 n. 154 nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità alla carica di sindaco di comuni con po
polazione non superiore ai trentamila abitanti, di professio
nisti convenzionati con unità sanitarie locali comprendenti il
territorio di detti comuni, in riferimento agli art. 3, 51, 97
Cost. (1)
(1) L'ordinanza di rimessione è massimata in Foro it., 1983, I, 1187.
L'eccezione di incostituzionalità dell'art. 8, n. 2, 1. n. 154/81, cosi come prospettata alla Corte costituzionale — ma non poteva avvenire diversamente per rispettare la condizione della rilevanza nel giudizio a
quo — non era certo delle più favorevoli per un esame approfondito di una questione già emersa in sede parlamentare nell'ambito della
discussione per l'approvazione della legge stessa e poi dibattutta in
dottrina (per specifici riferimenti agli atti parlamentari e per indicazio ni riguardo sia alle motivazioni che hanno indotto il legislatore alla
soluzione accolta sia alle opinioni dissenzienti che in occasione della
sua approvazione sono emerse cfr. Militerni e Saporito, La nuova
legge elettorale, Napoli, 1982, 2166 ss.). L'ordinanza di rinvio chiede
va, infatti, che venisse dichiarata l'incostituzionalità della normativa in
oggetto nella parte in cui non estende anche ai comuni con popolazio ne inferiore ai trentamila abitanti l'incompatibilità alla carica di
sindaco dei professionisti convenzionati con U.s.l. comprendenti il
territorio comunale. Ma l'accoglimento della questione avrebbe compor tato un ampliamento, ad opera della Corte costituzionale, della catego ria delle limitazioni all'elettorato passivo, nella specie quella delle
incompatibilità, che l'art. 51 Cost, impone circoscritte alle sole ipotesi tassativamente indicate dal legislatore, perché riconosciute suscettibili di attentare alla libertà di scelta degli elettori o all'indipendenza, imparzialità o efficienza nell'espletamento delle funzioni inerenti al
mandato elettorale. D'altra parte il principio di eguaglianza se può essere richiamato per garantire maggiore ampiezza alla capacità eletto
rale passiva non può soccorrere per rendere questa più ristretta,
proprio in virtù dell'art. 51 Cost. Certamente più complessa sarebbe
risultata la questione se proposta in termini rovesciati, con riferimento
cioè alla ingiustificata estensione dell'incompatibilità ai sindaci di
comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti. In questo caso, infatti, sarebbe entrato in gioco l'art. 51 Cost, per verificare se il
limite di specie imposto all'elettorato passivo fosse giustificato dalla
diversità di poteri attribuiti ai rispettivi sindaci ed assessori. Per una
prospettazione in tal senso cfr. Bruni, In materia di capacità a
ricopre le cariche di sindaco e di assessore comunale: una sentenza
opportuna, in Ammin. it., 1983, 1787, che sottolinea come gli esigui
poteri spettanti ai comuni, nel caso delle U.s.1. gestite in modo
associato, non sembrano tali da ingenerare la possibilità di interventi di efficacia differenziata e determinante a favore dei comuni aventi
maggiore popolazione e rilevanza, e come la legge non attribuisca ad
essi particolari facoltà nel sistema organizzativo delle U.s.1. di dimen
sioni pluricomunali. Comunque per la palese infondatezza di una
simile prospettazione di incostituzionalità cfr. Trib. Cosenza 1° luglio
1981, Foro it., Rep. 1982, voce Elezioni, n. 144, che ha ritenuto
rispondente ai criteri di ragionevolezza la diversa disciplina adottata
dal legislatore per i comuni di più ampie dimensioni. Sull'applicabilità
soggettiva dell'art. 8, n. 2, 1. n. 154/81 cfr. in generale Cass. 10
febbraio 1982, n. 814, ibid., n. 145, e per singole fattispe cie Cass. 2 giugno 1983, n. 3774, id., Rep. 1983, voce cit., n.
85; Trib. Massa 21 giugno 1983 (confemata da App. Genova 29
settembre 1983, inedite e richiamate da Bruni, op. cit.) che
non ha ritenuto sussistere motivo di incompatibilità alla carica di
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Fatto. — 1. - Con ordinanza emessa il 1" giugno 1982 (notifica ta 1*8 e comunicata il 9 successivi; pubblicata nella G.U. n. 31 del 1° dicembre 1982 e iscritta al n. 518 r.o. 1982) nel giudizio civile promosso da De Lisa Biagio Domenico per l'annullamento della delibera n. 2 del consiglio comunale di Pietrastornina del 20 marzo 1982, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale ne era stato eletto sindaco il dott. Vincenzo Rizzo, il Tribunale di
Avellino, ritenuto che l'art. 8 1. 23 aprile 1981 n. 154, corretta mente interpretato, consente la eleggibilità a sindaco di comuni, il cui territorio concorre a formare l'U.s.l. e di popolazione eguale o inferiore ai trentamila abitanti, di professionisti convenzionati con la U.s.l. stessa mentre non la consente nei comuni con popolazioni superiore ai trentamila abitanti e considerato che tale trattamento differenziato non trova razionali giustificazioni nel senso della riconosciuta eleggibilità nei comuni minori in quanto che questi ultimi influiscono sulle scelte politico amministrative delle U.s.l. a nulla rilevando la minor consistenza demografica in riferimento ai
rapporti tra gli enti considerati che si estrinsecano con l'applica zione sia di poteri di partecipazione sia di poteri di controllo esercitabili anche dagli organi del singolo comune ai sensi della
normativa del S.S.N., sollevò d'ufficio e giudicò rilevante e, in riferimento agli art. 3, 51 e 97 Cost., non manifestamente infondata la questione di illegittimità dell'art. 8, n. 2, 1. 23 aprile 1981 n. 154 nella parte in cui non prevede la incompatibilità della carica di sindaco di comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti di professionisti convenzionati con unità sanita rie comprendenti il teritorio di detti comuni: rilevante per essere incontroverso che Rizzo Vincenzo era stato eletto sindaco del comune di Pietrastornina, avente popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e il cui territorio è ricompreso in quello dell'unità sanitaria n. 4 con la quale il Rizzo medesimo era professionista convenzionato; non manifestamente infondata per essere ravvisa bile violazione vuoi del principio di eguaglianza vuoi dell'art. 51 per il diverso trattamento delle incompatibilità vuoi dell'art. 97 per non essere assicurata l'imparzialità amministrativa.
2.1. - Avanti la corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato intervento per il presidente del consiglio dei ministri l'avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 21 di cembre 1982, con il quale ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione sul riflesso I) che nella
specie di non eleggibilità o no sibbene di compatibilità e no si tratta e, pertanto, ne è prevista, ex art. 9 1. 154/81, la rimozione da parte dei soggetti interessati, II) che la incompatibilità previ sta dall'art. 8 rinviene la sua ratio nell'esigenza di impedire al sindaco di un comune, che concorre alla formazione degli organi di gestione della U.s.l., di esercitare, attraverso i rappresentanti eletti dal consiglio comunale di cui ha la sola presidenza, una influenza decisiva sulla unità, con la quale è convenzionato o dalla quale dipende, III) poiché ciascun comune concorre, in modo proporzionale alla propria importanza, alla formazione di tali organi, la differenziazione operata dal legislatore ordinario tra comuni con più e comuni con meno di trentamila abitanti, ai fini della esistenza della incompatibilità, è quantificata in termini di
ragionevole apprezzamento della influenza esercitabile nel primo caso e meno o per nulla esercitabile nel secondo caso dal
professionista convenzionato o dipendente dalla unità sanitaria, ed eletto alla carica di sindaco, IV) che, comunque, i poteri di controllo, cui faceva richiamo il giudice a quo, a norma dei comma 1°, n. 2, e ultimo dell'art. 51 1. 833/78 sono esercitati da
appositi organi e dagli organi deliberanti dei comuni associati, mentre sindaco e assessori svolgono la sola funzione di convoca zione degli organi deliberanti. (Omissis)
Diritto. — 3.1. - L'art. 8 1. 23 aprile 1981 n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consi
gliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale in mate ria di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale)
assessore di un comune con popolazione superiore ai trentamila abitanti nei confronti di un consigliere risultato medico convenzionato con la U.s.l. di cui il comune faceva parte, ma gestita dalla comunità montana, cioè da un ente dotato di personalità distinta da quella dei comuni interessati alla sua costituzione.
In dottrina cfr. Coscia, Gli istituti della incompatibilità e della
ineleggibilità in relazione alla nomina a sindaco, in Ammin. it., 1982, 886; Ronsivalle, Ancora sulla ineleggibilità dei consiglieri comunali fatta valere in occasione della loro nomina ad assessore, ibid., 1036; Speranza, Brevi note in tema di ineleggibilità ed incompatibilità a cariche elettive nell'ordinamento delle U.s.l., in Assist, sanit., 1981, 277; Poderi, La nuova disciplina sulla ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive presso enti locali prevista dalla l. 23 aprile 1981 n. 154, in Comuni d'Italia 1982, 707.
Il Foro Italiano — 1986 — Parte 1- 42.
annovera tra le cariche che dipendenti delle U.s.l. e professio nisti con queste convenzionati non possono ricoprire, al n. 2) — sospettato d'incostituzionalità, in riferimento agli art. 3, 51 e 97 Cost., dal Tribunale di Avellino — quelle di « sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'U.s.l. da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco od assessore di comune con po polazione superiore ai trentamila abitanti che concorre a costi tuire 1'.U.s.l. da cui dipendono o con cui sono convenzionati».
La specie, da cui l'incidente è sorto, ha per caratteristiche la dimensione della popolazione del comune di Pietrastornina infe riore ai trentamila abitanti e la qualità, nel sindaco eletto, di professionista convenzionato con la U.s.l. n. 4, nel cui territorio è ricompreso il comune de quo.
3.2. - Va in linea preliminare rilevato che il sindaco di un comune — quali che siano le dimensioni territoriali di questo — non partecipa in quanto tale alla formazione degli uffici direttivi delle U.s.l., né esercita alcun controllo sul funzionamento di queste. Ne segue che nella specie non si appalesano utili para metri l'art. 51 che, garantendo l'accesso di tutti i cittadini ai pubblici uffici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, si riferisce all'incompatibilità non meno che alla ineleggibilità, né a maggior ragione l'art. 97, il quale, avendo di mira il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, suppone la con formità della fattispecie controversa ai canoni dettati nell'art. 51.
Fondamento non rinviene infine l'incidente nell'art. 3 perché le fattispecie delineate nel n. 4 dell'art. 8 1. 154/81 non sono identiche e, pertanto, il diverso trattamento riservato alle stesse non constrasta con il principio di eguaglianza.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, 1. 23 aprile 1981 n. 154 sollevata, con ordinanza 1° giugno 1982 del Tribunale di Avellino (n. 518 r.o. 1982), in riferimento agli art. 3. 51 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede la incompatibilità, alla carica di sindaco di comuni con popolazione non superiore a 30 mila abitanti, di professionisti convenzionati con U.s.l. com
prendenti il territorio di detti comuni.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 13 febbraio 1985, n. 36 (Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1985, n. 44 bis); Pres. Elia, Rei. Ferrari; Sofonisbi c. Ferrari; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Del Greco). Ord. Pret. Montagnana 20 giu gno 1980 (G.U. n. 311 del 1980).
Agricoltura — Proprietà coltivatrice — Esercizio del diritto di riscatto — Termine per il versamento del prezzo — Legge di interpretazione autentica — Questione infondata di costituzio nalità (Cost., art. 3, 4, 25, 41, 42; 1. 26 maggio 1965 n. 590, disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, art. 8; 1. 8 gennaio 1979 n. 2, interpretazione autentica dell'art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590 con le modificazioni e integrazioni della 1. 14 agosto 1971 n. 817, art. unico).
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art, unico 1. 8 gennaio 1979 n. 2, contenente l'interpretazione autentica dell'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590 con le modifica zioni e integrazioni della l. 14 agosto 1971 n. 817, nella parte in cui prevede che il termine per il versamento del prezzo del fondo da parte del coltivatore diretto che esercita il diritto di riscatto, nel caso di contestazione del diritto, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto stesso, in riferimento agli art. 3, 4, 25, 41, 42 Cost. (1)
(1) L'ord. Pret. Montagnana 20 giugno 1980, riassunta in Foro it., 1980, I, 3134, con osservazioni di Bellantuono ed ivi richiami, è riportata in Giur. costit., 1980, 1706. La sentenza in epigrafe è riporta ta in Giur. agr. it., 1985, 274, con nota di Cappiello. In dottrina sulla legge interpretativa 2/79 v., da ultimo, G. Morsillo, Diritto di prelazione, termine per il versamento del prezzo e costituzionalità della l. n. 2 del 1979, ibid., 531.
La legge interpretativa 2/79 ha posto fine all'orientamento (v. per tutte Cass., sez. un., 16 ottobre 1976, n. 3498, Foro it., 1976, I, 2586) secondo cui in caso di mancata adesione del riscattato all'esercizio del diritto di riscatto da parte del riscattante, quest'ultimo era tenuto comunque a versare il prezzo nel termine di tre mesi dall'esercizio del diritto; e cioè il riscattante, se voleva far valere in via giudiziaria la sua pretesa, doveva prima versare il prezzo e quindi attendere i tempi lunghi del processo ordinario, con l'alea del risultato e con la
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