+ All Categories
Home > Documents > Sentenza 9 aprile 1963, n. 39 (Gazzetta ufficiale 13 aprile 1963, n. 101); Pres. Ambrosini P., Rel....

Sentenza 9 aprile 1963, n. 39 (Gazzetta ufficiale 13 aprile 1963, n. 101); Pres. Ambrosini P., Rel....

Date post: 28-Jan-2017
Category:
Upload: docong
View: 214 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
Sentenza 9 aprile 1963, n. 39 (Gazzetta ufficiale 13 aprile 1963, n. 101); Pres. Ambrosini P., Rel. Verzì; imp. Taibon; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Chiarotti) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 861/862-863/864 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152566 . Accessed: 25/06/2014 01:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:54:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

Sentenza 9 aprile 1963, n. 39 (Gazzetta ufficiale 13 aprile 1963, n. 101); Pres. Ambrosini P., Rel.Verzì; imp. Taibon; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Chiarotti)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 5 (1963), pp. 861/862-863/864Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152566 .

Accessed: 25/06/2014 01:54

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:54:43 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

861 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 862

.si Viime ii te (art. 3 Statuto speciale per la Sardegna ; art. 2 Statuto speeiale per la Valle d'Aosta ; art. 4 Statuto spe eiale per il Trentino-Alto Adige) ; anehe quando noil vi e alcuna disposizione espressa, come e del resto nel easo delle Regioni a statuto ordinario, nessuno potrebbe sup porre ehe a Regioni autonome siano attribuiti poteri sovrani.

Poichö soltanto lo Stato e soggetto nelPordinamento internazionale e ad esso vengono imputati giuridieamente in taie ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle

Regioni, non puõ dubitarsi della illegittimitä degli atti da queste eompiuti senza 1'osservanza delle regole pre seritte.

L'Avvoeatura generale dello Stato ha insistito, neile difese seritte e nella diseussione orale, sul punto ehe il vizio denunciato concerne essenzialmente la violazione di un obbligo processuale da parte della Regione, la quale non si e attenuta puntualmente alle preserizioni di ordine

prooedurale, alla eui osservanza era stata richiamata dagli organi dello Stato. Tale circostanza non e eontestata dalla

Regione e si puõ ritenere per certo ehe 1'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea regionale avvenne senza ehe gli organi della Regione avessero for nito le notizie e i chiarimenti richiesti dalla Commissione della Comunitä economica europea per il tramite della

Rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunitä europee.

Ciõ posto, gli argomenti addotti dalla difesa della

Regione per dimostrare ehe la legge denunciata non innova la situazione, ne reea alcun turbamento all'attuazione di

quei principi di libera concorrenza, ebe il Trattato di Roma

istitutivo della Comunitä economica europea si e proposto di attuare, anehe se attendibili, non possono avere alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio.

Il comportamento degli organi regionali, ehe ha con cretato la violazione delle preserizioni impartite dallo Stato in osservanza di obblighi internazionali, ehe ad esso

competeva interpretare e definire, e sufficiente, a giudizio della Corte, a determinare la dichiarazione della illegit timitä costituzionale della legge regionale impugnata.

Per questi motivi, respinge le eecezioni di inammissi bilitä del ricorso proposte dal Presidente della Regione siciliana ; dichiara la illegittimitä costituzionale della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana nella seduta del 5 novembre 1962, recante « Modifiche alla legge regio nale 20 gennaio 1961 n. 7, concernente provvedimenti in favore delle imprese armatoriali», in riferimento alle norme

contenute negli art. 5 della Costituzione e 1 dello Statuto

speoiale della Regione siciliana.

CDRTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 9 aprile 1963, 11. 39 (Gazzetta ufflciale 13 aprile 1963, n. 101) ; Pres. Ambrosini P., Eel. Verzi ; imp. Taibon ; interv. Pres. Cons, ministri (Aw. dello Stato

Chiarotti).

Hadiotelevisione — \latcriali radioelettrici — Lioenza iii costruziwne e di commercio — Ineostituziona lila del la normativa (Costituzione della Repubblica, art. 41 ; r. d. 27 febbraio 1936 n. 645, codioe postale, art. 253 ; d. 1. 1. 2 aprile 1946 n. 399, disposizioni rela tive alla costruzione, riparazione e vendita dei mate riali radioelettrici e alia emissione delle relative licenze, art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11).

Sono incostituziotiali, in riferimento all'art. 41 della Oosti

tuzione, Vart. 253 del codice postale, che impone I'obbligo della licenza di costruzione e commercio di materiali

radioelettrici, e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 decreto legisl. luog. 2 aprile 1946 n. 399, contenenti norme di esecuzione sulVattivitä di fabbricazione, di riparazione e di commercio

degli apparecchi radioelettrici e sul rilascio della relativa

licenza. (1)

La Corte, ecc. — Dopo aver proclamato il principio della liberty dell'iniziativa economioa, privata, l'art. 41

della Costituzione delinea il contenuto di essa, ed ammette

limiti, programmi © controlli opportuni affinchõ l'attivita

economioa pubblica e privata põssa essere coordinata ed

indirizzata a fini sociali. E po i che le telecomunicazioni

hanno rilevanza sociale ed economioa, ed impegnano molte

plici interessi della collettivit a sotto l'aspetto sia tecnico,

fiscale, di polizia, sia della sicurezza e della tutela fisica e

morale dei cittadini, h evidente la necessity che l'attivita

ad essa relativa sia coordinata con l'interesse generale. Onde

non puõ essere disconosciuto il potere del legislatore di

istituire, attraverso l'imposizione di una particolare licenza, il controllo dell'autorita amministrativa su coloro che intendono costruire, riparare, commerciare apparecchi radio elettrici. E non puõ, per le stesse ragioni, essere condivisa

l'opinione del Pretore di Chiusa, secondo il quale, la speciale licenza suindicata trova «il suo fondamento logico-giuri dico soltanto nelle esigenze autoritarie proprie delle istitu zioni costituzionali oramai abrogate». Tanto piü che il

decreto legisl. luog. 2 aprile 1946 n. 399, promulgato in

periodo di piena liberty, ha confermato la esigenza di tale

licenza.

L'art. 41, perõ, contiene una espressa riserva di legge. che va osservata. Tale riserva, siccome ha avuto gi:\ occa

sione di affermare questa Corte (sentenze nn. 4 e 5 del

1962, Foro it., 1962, I, 408, 404), esige, quanto meno, che il legislatore «determini i criteri e le direttive idonei a

contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto

dell'attivita normativa secondaria quanto di quella parti colare e concreta di esecuzione affidata al Governo, evi

tando che esse si svolgano in modo assolutamente discre zionale ».

La riserva di legge, quindi, ha proprio la funzione di

circoscrivere il controllo e di disciplinarne l'esercizio, alio

scopo di evitare che, attraverso la indefinita espansione del controllo stesso, venga annullato il diritto primario di libertä garantito dalla Costituzione. Perciõ, la assoluta mancanza di tale disciplina fa sorgere i) vizio di costi tuzionalitä.

Esaminata alia luce di tali principi, la norma contenuta nell'art. 253 del codice postale, approvato, con r. decreto 27 febbraio 1936 n. 645, appare viziata, in quanto la potestä conferita alia pubblica Amministrazione 11011 e contenuta entro limiti che ne circoscrivano la discrezionalitä. Essa

dispone soltanto che « chiunque intenda costruire o com merciare materjale radio elettrico di qualsiasi specie, ovvero eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radio elettrici o di parti di essi, deve essere munito di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero delle poste e delle teleco municazioni ». Ed 6 opportuno notare che trattasi di licenza, che occorre richiedere oltre ed indipendentemente dalla comune licenza di commercio. Orbene, nfe l'art. 253, ne alcuna altra disposizione dello stesso codice postale con

tengono alcun accenno alle ragioni sociali, alle finalita, alle condizioni del rilascio di tale licenza, ovvero ai requisiti necessari per lo svolgimento della attivita di radiotecnieo. Ed anche nel decreto legisl. luog. 2 aprile 1946 n. 399, che

pur contiene dettagliate norme in merito alle formal itä del rilascio della licenza, del rinnovo di essa, del pagamento della tassa di concessione, della cessione di apparecchi radio, ecc. non si rinviene alcuna indicazione dell'oggetto del controllo della pubblica Amministrazione e dei criteri in base ai quali esso deve essere esercitato. Dal che deriva

(1) II testo deH'ordinanza del Pretore di Chiusa e riprodotto su Le Lcggi, 1961. 1530 ; la massima leggesi in Foro it., 1962, II, 47.

Sull'art. 41 della Costituzione, v., da ultimo, Corte cost. 9 aprile 1963, n. 46 (retro, 641, con nota di richiami), che ha dichiarato Tincostituzionalitä, della disciplina sulla produzione e il commercio della canapa.

This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:54:43 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

863 PARTE PRIMA 864

una discrezionalitä eosi lata da render© possibile l'arbitrio. Alla dioliiarazione della illegittimitä costituzionale dellii

norma contenuta nell'art. 253 del codice postale, segue come conseguenza, a termini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 u. 87, la illegittimitä costituzionale anche degli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del decreto legisl. luog. 2

aprile 1946 n. 399, i qua 1 i dettano norme di esecuzione

sulla attivitä di fabbricazione, di riparazione e di commercio

degli apparecchi radio elettrici e sul rila-scio della relative licenza.

Non puõ essare dicliiarata l'illegittiniita costituzionale dell'art. 269, 2° comma, del codice postale, perche le san zioni ivi previste non si riferiscono solo all'ipotesi del l'art. 253.

Per questi motivi, dichiara l'illegittiniita costituzionale dell'art. 253 del r. decreto 27 febbraio 1936 n. 645, che

approva il codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in

conseguenza, la illegittimitä costituzionale degli art. 2.

3, 4, 5, 6, 7. 8 e 11 del decreto legisl. lnog. 2 aprile 1946 n. 399.

CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 18 maggio 1963, n. 1290 ; Pres.

Marletta P., Est. Albano, P. M. Maccarone (concl.

conf.) ; Jiuscemi e Galasso (Aw. Magrone) o. Quiuci

(Aw. Zingales) e Drogo (Aw. Compagno, Santoro

Passarelli) ; Drogo c. Quinci.

(Gassa App. Oatania 4 settembre 1961)

Successionc — Capacitä di succedere l.imitazioue nei conlronti dei iiqli naturali non riconoscibili

Inapplicability al iijflio l«K<|itt i mo altrui dicliia

rato dal testatore come prnprio ii(|Iio natural

(Cod. civ., art. 593, 253). Succession)* - Coning? superstitc Riserva —

Determinazione Accertamento della simu lation*' relativa di una vendita dcl « de cuius »

mascherante una donazione Itilrvan/.a - Fat

tispecie. Testamento -

Disposizione a favorc di !i(|lio lejjil limo alti'iii dichiarato dal testatore come proprio iijjlio naturale \ullila per motivo illecito - In sussistenza (Cod. civ., art. 626).

Testamento Disposizione a lavore di ii{|lio U'jjit limo altrui dichiaralo dal testatore eome proprio iijflio naturale Annullaiiiento per motivo erroneo

Inammissibilita Fattispeeie (Cod. civ., art. 624).

La limitazione della capacitä a succedere stabilita nelVart. 393 cod. civ. nei confronti dei figli naturali non ricono scibili non e applicabile nei confronti di ehi, avendo lo stato di figlio legittimo altrui, sia stato riconosciuto da un tereo nei suo testamento come proprio figlio natu rale. (1)

Al fine di determinate la quota di riserva spettantegli, il co

(1) Si la prima volta che la Suprema corte si pronuncia ex professo sulla questione sotto l'impero del codice vigento. Sotto il codice 1865, la Cassazione si era pronunciata negli stessi sensi della sentenza annotata con le sent:nz 7 giugno 1935, n. 2165, Foro it., 1935, I. 979, e 28 giugno 1937, id., Rep. 1937, voce Filiazione, n. 26. In senso contrario si era peraltro pronun ciata Oass. 14 luglio 1926, n. 2372, id., Rep. 1926, voce cit., il. 98, ma trattavasi di un caso di specie, come fu riconosciuto dalla stessa Cassazione con la successiva sentenza n. 2165 del 1935.

L'autorevole corrente dottrina e, di cui si fa cenno nella sentenza, e che si e espressa in senso contrario all'indirizzo della Cassazione, e quella che fa capo al Cicu : cfr., al riguardo, l'opera fondamentale di questo scrittore, La filiazione, nei Trattato di diritto civile, diretto da Vassalli, 1958, specialmente pag. 263.

In senso contrario al Cicu, cfr. G. Stolfi, in Foro it., 1948, I, 768 ; Stella Richter, ibid., 830, nuncfu- Messineo, Manual<■

niuge ha inter esse a chiedere V aceertamento della simu lazione relativa di una vendita di immobile compiuta in vita dal marito ad nn terzo nonche quello della nullita

per difetto di forma della donazione mascherata nella vendita stessa, anche quando Vacquisto della proprietä delVimmobile a favore del simulato acquirente resti fermo per effetto della sopravvenuta vocazione testamentaria di

quest'ultimo. (2) Non h nulla per motivo illecito la disposizione testamentaria

fatta in favore di ehi venga dichiarato nei testamento oome

proprio figlio adulterino. (3) Non ricorrono gli estremi del motivo erroneo allorche il testa -

tore istituisca erede il figlio legittimo altrui qualifican dolo come proprio figlio naturale e non risulti dagli atti del giudizio la certezza ehe il supposto rapporto di filia zione naturale sia stato in realtä inesistente. (4)

di diritto civile e commerciale, II, 1952, pag. 138 ; D'Amelio Degni, Filiazionc, 1940, pag. 549.

In senso sostanzialmente conforme alla sentenza annotata, anche se con riferimento ad altre questioni, cfr. Cass. 21 maggio 1948, n. 776, Foro it., 1948, I, 829, con nota favorevole di Stella Richter, e App. Milano 14 gennaio 1947, id., Rep. 1947, voce Adozione, nn. 6-9, e in Giur. it., 1947, I, 2, 353, con nota con traria di Cicu, le quali hanno ritenuto l'inammissibilita dell'im pugnativa dell'adozione di un figlio legittimo, per la pretesa qualitä. di padre naturale deU'adottante ; App. Milano 7 maggio 1948, Foro it., 1948, I, 768, con nota di Gr. $tolfi, la quale ha ritenuto che la diehiarazione del testatore, di essere padre del 1'altrui figlio legittimo, non fa diventare adulterino quest'ul timo e che, pertanto, la madre di lui non e incapace di suc cedere al testatore in base alia presunzione di interposizione di persona a favore di incapaci. Sul punto, confermato anche nella sentenza annotata, che si ha controversia di stato non solo quando si chieda la diehiarazione di uno stato diverso da quello attribuito alia persona, ma anche quando si contestino alcuni effetti dello stato medesimo e che una questione di stato non puõ essere decisa in via incidentale con efficacia limitata ad una controversia di altra natura nella quale venga proposta, cfr. Cass. 21 maggio 1948, n. 776, eit., nonchä, nella motivazione, 7 febbraio 1958, n. 377, id., Rep. 1958, voce Filiazione, n. 23 ; 4 luglio 1958, n. 2389, ibid., voce Successione, n. 172 ; 8 lu glio 1958, n. 2455, ibid., n. 171 ; nonche, in dottrina, lo stesso Cicu, op. cit., pag. 54 segg., e, con riferimento agli accertamenti incidentali in genere, Satta, in Foro it., 1948, I, 457 segg.

Sul concetto di status, cfr. Cicu, II concetto di « status », in Studi in onore di Simoncelli, 1917 ; Principi generali del diritto di famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1955, 1 segg. ; nonche Azione di stato, voce della Enciclopedia del diritto, IV, pag. 937 segg.

Suirinammissibilita dell'accertamento, con effetti limitati al processo, dello stato di figlio naturale, su cui pure si sofferma la sentenza riportata, v., per qualche riferimento, App. Catania 5 maggio 1956, Foro it., 1957, I, 1956, con nota di richiami, la quale ha affermato che le indagini sulla paternity, nei casi in cui il riconoscimento e vietato, non sono ammesse nemmeno qualora l'accertamento sia richiesto incidenter tanturn nel giudizio instau rato dallo stesso padre verso la prole non riconosciuta alio scopo di far valere la nullita delle donazioni in base all'art. 780 cod. civ., salvo che il rapporto di filiazione non risulti in uno dei modi previsti dall'art. 279.

(2) Non risultano, per quanto consta, precedenti editi. Sui limiti nei quali la disposizione a titolo di legato con

valida la nullita della donazione dello stesso immobile tra co niugi Cass. 3 novembre 1961, n. 2554, Foro it., 1962, I, 1973, con nota di richiami.

(3) Anche qui, e la prima volta che la Cassazione si pro nuncia sulla delicata questione sotto l'impero del codice vigente. Sotto il codice 1865 la Cassazione si era pronunciata in senso contrario con la sentenza 7 giugno 1935, n. 2165, Foro it., 1935, I, 979, ricordata anche nella motivazione della sentenza ripor tata. In dottrina, per riferimenti, cfr. Azzariti-Martinez, Suc ce88ioni per cause di morte e donazioni, 1959, n. 223 ; Messineo, Manuale, cit., VI, 1962, pag. 114 segg. ; Giannattasio, Com mentario alcodice civile - Delle successioni, II, 1961, sub art. 626.

La sentenza della Cassazione 30 giugno 1950, n. 1678, ri cordata nella sentenza annotata e relativa alla nullita della li berality a favore della concubina, & riportata in Foro it., 1951, I, 1067.

La sentenza della Corte costituzionale 16 febbraio 1963, n. 7, pure ricordata nella sentenza annotata, e riportata retro, 471, con nota di richiami.

This content downloaded from 195.34.79.214 on Wed, 25 Jun 2014 01:54:43 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended