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sentenza 9 gennaio 1996, n. 1 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres....

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sentenza 9 gennaio 1996, n. 1 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres. Ferri, Est. Ruperto. Comune di Corniglio c. Min. interno; Comune di Villongo c. Coreco di Bergamo; Proc. gen. Corte conti c. Palma; Bella c. Comune di Acireale; interv. Proc. reg. Corte dei conti, sez. Campania. Ord. Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 22 novembre 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 11 del 1995); Cons. Stato, sez. V, 9 d ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 1 (GENNAIO 1996), pp. 1/2-5/6 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190564 . Accessed: 28/06/2014 17:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.124 on Sat, 28 Jun 2014 17:47:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 9 gennaio 1996, n. 1 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres. Ferri, Est. Ruperto. Comune di Corniglio c. Min. interno; Comune di Villongo c. Coreco

sentenza 9 gennaio 1996, n. 1 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres.Ferri, Est. Ruperto. Comune di Corniglio c. Min. interno; Comune di Villongo c. Coreco diBergamo; Proc. gen. Corte conti c. Palma; Bella c. Comune di Acireale; interv. Proc. reg. Cortedei conti, sez. Campania. Ord. Tar Emilia-Romagna, sez. Parma, 22 novembre 1994 (G.U., 1 as.s., n. 11 del 1995); Cons. Stato, sez. V, 9 d ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 1 (GENNAIO 1996), pp. 1/2-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190564 .

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Anno CXXI Roma, 1996 Volume CXIX

IL FORO

ITALIANO

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 gennaio 1996, n. 1

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres. Ferri, Est. Ruperto. Comune di Corniglio c. Min. in

terno; Comune di Villongo c. Coreco di Bergamo; Proc. gen. Corte conti c. Palma; Bella c. Comune di Acireale; interv.

Proc. reg. Corte dei conti, sez. Campania. Ord. Tar Emilia

Romagna, sez. Parma, 22 novembre 1994 (G.U., la s.s., n.

11 del 1995); Cons. Stato, sez. V, 9 dicembre 1994 (G.U., 1" s.s., n. 24 del 1995); Corte conti, sez. giur. reg. Campa

nia, 7 dicembre 1994 (due) (G.U., la s.s., n. 25 del 1995); Tar Sicilia, sez. Catania, 15 dicembre 1994 (due) (G.U., la s.s., n. 36 del 1995).

CORTE COSTITUZIONALE;

Corte costituzionale — Giudizio incidentale — Procuratore re

gionale della Corte dei conti — Intervento — Inammissibilità

(L. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione e sul fun

zionamento della Corte costituzionale, art. 23, 25).

Impiegato degli enti locali — Inquadramenti illegittimi — Sana

toria — Incostituzionalità (Cost., art. 97; d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347, norme risultanti dalla disciplina prevista dall'ac

cordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente degli enti

locali, art. 40; 1. 24 dicembre 1993 n. 537, interventi correttivi

di finanza pubblica, art. 3; d.l. 27 agosto 1994 n. 515, inter

venti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, art. 2, 9).

È inammissibile l'intervento del procuratore regionale presso la

sezione regionale della Corte dei conti nel giudizio di legitti mità dinanzi alla Corte costituzionale. (1)

È incostituzionale l'art. 3, comma 6 bis, /. 24 dicembre 1993

n. 537, introdotto dal d.l. 27 agosto 1994 n. 515, conv. in

l. 28 ottobre 1994 n. 596, che rende validi ed efficaci i prov vedimenti (adottati prima del 31 agosto 1993) che abbiano previsto profili professionali ed operato i relativi inquadra

(1) Questione nuova, in riferimento alla nuova figura del procurato re regionale della Corte dei conti, risolta dalla corte secondo quanto già deciso per la figura del pubblico ministero nel giudizio principale, non ammesso ad intervenire in assenza di normativa specifica e nell'im

possibilità di estendere a tale figura le disposizioni dettate per le «parti» nel giudizio incidentale di legittimità (cfr. ord. 17 luglio 1995, n. 327,

G.U., la s.s., n. 33 del 1995). Sull'intervento nel giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzio

nale, v. ord. 2 novembre 1993 (senza numero) e sent. 1° luglio 1992, n. 314, Foro it., 1995, I, 424, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1996 — Parte 7-1.

menti dei dipendenti degli enti locali in modo difforme dalle disposizioni contenute nel d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347. (2)

Diritto. — 1. -1 giudici rimettenti, evocando molteplici para metri costituzionali, dubitano tutti della legittimità dell'art. 3, comma 6 bis, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dalla 1. 28 ottobre 1994 n. 596, di conversione del d.l. 27 agosto 1994

n. 515. La norma impugnata rende validi ed efficaci i provvedi menti (adottati prima del 31 agosto 1993) riguardanti i dipen denti degli enti locali, che abbiano previsto profili professionali ed operato i relativi inquadramenti in modo difforme dalle di

sposizioni contenute nel d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347. Essa è

applicabile agli enti locali, ancorché dissestati, i cui organici,

per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rap

porti tra dipendenti e popolazione fissati nel medesimo art. 3, 14° comma.

In particolare la norma contrasterebbe:

a) secondo il Tar Emilia-Romagna, sezione di Parma (r.o. 123 del 1995), con gli art. 3 e 97 Cost., per il deteriore tratta

mento riservato a coloro che si siano conformati alla legge ri

spetto a chi l'abbia violata, che viene viceversa premiato, e per lo sviamento dell'azione amministrativa;

(2) Con la sentenza in epigrafe (che ha avuto immediata e larga eco nella stampa: si veda, per tutti, il commento di S. Cassese, Illecite pro mozioni, su La Repubblica dell'11 gennaio 1996, pag. 11) la corte can cella la scandalosa sanatoria (i cui effetti perversi sono stigmatizzati nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione riassunte dalla corte) degli inquadramenti illegittimi operati dagli enti locali in dispregio delle

disposizioni dell'accordo collettivo assunto nel d.p.r. 347/83 e della co stante azione di salvaguardia attuata dalle commissioni regionali di con

trollo e supportata dalla giurisprudenza amministrativa: per ogni riferi mento sugli inquadramenti ex art. 40 d.p.r. n. 347, v. Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 1992, n. 297, Foro it., 1992, III, 469; Tar Sicilia, sez.

Catania, 14 giugno 1991, n. 415 e 21 febbraio 1991, n. 45, ibid., 329, con note di richiami (nelle sentenze del Tar Sicilia è palese la condanna

della prassi degli inquadramenti in violazione dei criteri normativi in

parola, fino a negare effetti ulteriori di carriera ed economici alle posi zioni in contrasto con l'art. 40).

A base della pronunzia in epigrafe la corte pone i principi più volte

enunciati nella spinosa materia dell'inquadramento dei dipendenti degli enti locali, troppo spesso influenzata da ragioni del tutto indipendenti da quelle giuridiche e normative, secondo quanto evidenziato nelle sen

tenze richiamate in motivazione, fra cui si segnala Corte cost. 30 dicem

bre 1994, n. 459, id., 1995, I, 3044, con nota di richiami.

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PARTE PRIMA

b) secondo il Consiglio di Stato (r.o. 326 del 1995), con gli art. 3, 70, 97 e 98, 1° comma, Cost., in quanto la norma sanci

sce la rinuncia all'assetto dato alla materia dell'inquadramento da un'organica disciplina, senza sostituirla con un'altra, legitti mando l'arbitrio e cosi violando l'assenza dello Stato di diritto;

c) secondo il Tar della Sicilia, sezione staccata di Catania

(r.o. 461 e 462 del 1995), con gli art. 3, 24, 25, 77, 81, 97 e 113 Cost., per Firragionevolezza ed arbitrarietà della norma;

per la lesione del principio di eguaglianza neiPambito del lavo ro subordinato pubblico; per l'impossibilità di adire il giudice naturale (perfino in caso d'inquadramenti sfavorevoli), sia da

parte dei dipendenti che da parte degli enti interessati; per l'a

buso del procedimento legislativo relativo ai decreti-legge; per

l'omessa indicazione della copertura finanziaria; per la violazio

ne della regola del pubblico concorso e l'uso strumentale della

discrezionalità organizzatoria; per la mancanza di tutela di di

ritti ed interessi legittimi avverso gli atti della pubblica ammini

strazione (segnatamente in danno dei dipendenti pretermessi da

un illegittimo inquadramento);

d) secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Campania (r.o. 360 e 361 del 1995), con gli art. 3, 1° comma,

24, 1° comma, 81, 4° comma, 97, 1° comma, e 128 Cost.,

per la disparità di trattamento tra amministratori pubblici dere

sponsabilizzati in virtù della norma e amministratori non desti

natari della sanatoria, nonché tra gli stessi enti locali; per Po

mesa considerazione, oltre che della copertura della spesa, delle

conseguenze finanziarie della sanatoria; per la disorganizzazio

ne delle piante organiche che dalla stessa deriva, unitamente

alla mancanza di idonea selezione attitudinale ed alla disincenti

vazione del personale pretermesso; per l'indebita compressione delle autonomie locali sotto il profilo dell'inibizione all'utilizzo

dell'autotutela e dell'impedimento alla programmazione. La Corte dei conti impugna altresì, in riferimento all'art. 81

Cost., il combinato disposto degli art. 2 e 9 d.l. n. 515 del

1994, convertito dalla 1. n. 596 del 1994, recanti, rispettivamen

te, disposizioni per gli enti locali dissestati e la previsione della

copertura finanziaria.

2. - Le questioni, per l'identità del tema, debbono essere con

giuntamente trattate e decise; i relativi giudizi vanno perciò

riuniti. 3. - Preliminarmente è necessario valutare l'ammissibilità del

la costituzione in giudizio del procuratore regionale della Corte

dei conti. Questi motiva la propria partecipazione al giudizio incidenta

le qualificandosi parte necessaria dei giudizi in corso dinanzi

alla Corte dei conti e richiamando la previsione di cui al 2°

comma dell'art. 25 1. 11 marzo 1953 n. 87, dove si prevede

appunto che, avvenuta la notificazione dell'ordinanza di rimes

sione ai sensi dell'art. 23, le parti possono presentare le loro

deduzioni. Ma è proprio il richiamo all'art. 23 che non consen

te di assimilare la posizione del pubblico ministero a quella del

le parti in causa, trattandosi di soggetti ben distintamente indi

viduati come separate figure destinatarie della notifica nell'ulti

mo comma della norma citata.

Non v'è dubbio che la collocazione del pubblico ministero

nel processo sia del tutto peculiare, soprattutto allorché egli sia

il titolare del potere d'impulso del processo stesso. Nella specie, il procuratore regionale ha appunto l'esercizio dell'azione di re

sponsabilità, e sempre agisce nell'interesse oggettivo dell'ordi

namento, assumendo un vero ruolo di «organo di giustizia»; di talché la situazione in esame coincide con quella già scrutina

ta da questa corte nell'ordinanza n. 327 del 1995.

In tale occasione si è rilevato che non è prevista né disciplina ta dalle norme generali e dalle norme integrative di procedura dinanzi alla corte la costituzione, nei giudizi incidentali di legit timità costituzionale, del pubblico ministero del giudizio princi pale. Nell'impossibilità, per le anzidette ragioni, di un'applica zione analogica della disciplina dettata per le parti, deve quindi dichiararsi inammissibile la costituzione del procuratore regionale.

4. - Nel merito, la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 3, comma 6 bis, 1. n. 537 del 1993 è fondata.

4.1. - In conformità alle previsioni contenute negli allora vi

genti art. 6, 7 e 8 1. 29 marzo 1983 n. 93 (legge-quadro sul

pubblico impiego), con il d.p.r. 25 giugno 1983 n. 347 venne data una veste normativa all'accordo raggiunto tra le parti so

ciali per il personale dipendente degli enti locali.

Premessa la conformità ai principi generali e l'avvenuta veri

II Foro Italiano — 1996.

fica delle compatibilità finanziarie, tale provvedimento legislati vo si articola secondo una logica di compiutezza negoziale pro

pria del contratto collettivo, attraverso l'individuazione dell'am

bito di applicabilità e la dettagliata regolamentazione di tutti

gli istituti del rapporto di lavoro. Tra questi, le configurazioni dei profili professionali per le varie qualifiche funzionali e le

previsioni delle modalità di primo inquadramento assumono

un'importanza preminente, per le palesi implicazioni sull'orga nizzazione degli enti e sui relativi oneri di bilancio.

La materia ha poi subito ulteriori e più rigorosi interventi

di razionalizzazione da parte del legislatore, che hanno compor tato la definizione di rapporti puntuali tra piante organiche, attribuzione di mansioni e gestione delle risorse in generale (cfr.

art. 30 e 57 d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, provvedimento abro

gativo delle citate norme della legge-quadro, nonché art. 22 1.

23 dicembre 1994 n. 724), si da potersi dire che si son venuti

a configurare, nel pubblico impiego, una serie di principi fon

damentali in tema di accesso, inquadramento e progressione di

carriera.

4.2. - Il denunciato art. 3, comma 6 bis, è stato introdotto

dalla legge di conversione del d.l. n. 515 del 1994, senza che

nel corso della (brevissima) discussione sulla norma ne siano

state valutate a pieno la portata e le conseguenze. Dagli atti

parlamentari infatti risultano solo generiche dichiarazioni circa

l'intento di sanare situazioni in cui l'assegnazione della qualifi

ca superiore connessa alle mansioni svolte viene presentata co

me un atto di giustizia sostanziale, nonché richiami all'esigenza

di evitare il protrarsi del contenzioso giudiziario e, da ultimo,

l'incauta asserzione che la norma approvanda non avrebbe com

portato oneri finanziari.

In realtà, l'ampiezza della disposizione appare estesissima, rea

lizzando essa una sorta di sanatoria in bianco per tutti i provve dimenti illegittimi siccome non conformi a quel sistema (intima mente correlato) descritto dal d.p.r. n. 347 del 1983, che a que

sto punto ne risulta pressoché vanificato nella sua fondamentale

finalità, volta ad assicurare una razionale organizzazione degli

uffici, su cui hanno ovviamente inciso gli atti illegittimi sanati

con la denunciata norma.

Questa corte ha in più occasioni dato atto dell'ampia discre

zionalità del legislatore nella strutturazione degli uffici e nell'ar

ticolazione delle carriere del personale; procedendo ad una va

lutazione di compatibilità tra azione amministrativa e principio di buon andamento, strettamente correlata alle circostanze del

caso. Anzi, proprio in tema di leggi di sanatoria, si è valutata

la ratio stessa della sanatoria comparandola agli altri valori in

gioco, spesso col risultato di far ritenere che il medesimo princi

pio di buon andamento giustificasse la normativa di sanatoria

e che, anzi, questa costituisse applicazione di quello, giacché faceva salve esigenze di garanzia del servizio ovvero consolida

va posizioni acquisite e risalenti nel tempo (cfr. sentenze n. 459

del 1994, Foro it., 1995, I, 3044, e n. 236 del 1992, id., 1993,

I, 2453). Ma è chiaro che in tali ipotesi il criterio fondamentale

del perseguimento del pubblico interesse, cui deve sempre con

formarsi l'azione della pubblica amministrazione, non veniva

affatto contraddetto dalla normativa denunciata, come invece

clamorosamente è accaduto nella specie, dove il legislatore, pre scindendo dalla cura del pubblico interesse, ha inserito nel siste

ma un precetto in piena collisione con i principi che regolano la materia.

La previsione contenuta nel comma 6 bis dell'art. 3 appare viziata da una indeterminatezza tale, da non consentire di di

stinguere nella molteplicità dei provvedimenti sanati: se favore

voli o sfavorevoli, individuali o collettivi, provvisori o definiti vi; cosi da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi ratio che non sia quella della sanatoria per se stessa. Il solo

elemento richiesto per l'applicabilità della sanatoria, a parte i

requisiti dell'ente o quelli temporali, risiede invero nella contra

rietà degli atti alla legge. La norma si palesa in tal modo come

una negazione, non solo del buon andamento ma anche di una

razionale e coerente attività di amministrazione; e non può cer

to superare quello scrutinio «particolarmente rigoroso» che questa corte richiede in materia (v. sentenza n. 94 del 1995, id., 1995, I, 1081).

Innanzi tutto, va considerato l'effetto premiale che ne deriva

in favore di autori e beneficiari dei provvedimenti illegittimi, a fronte di amministratori e dipendenti che hanno invece ottem

perato alla legge e tuttavia vengono a trovarsi in situazione svan

taggiata.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Occorre poi rilevare come le situazioni di fatto illegittima mente costituitesi, in quanto volte ad eludere tassative prescri zioni, non possono essere a posteriori consolidate senza costi

tuire esempio «di diseducazione civile» (sentenza n. 16 del 1992, id., 1994, I, 3286).

Va infine osservato che inquadramenti e profili professionali lesivi delle regole che gli enti locali si sono essi stessi dati attra

verso la contrattazione, non possono non pregiudicarne altresì

l'efficienza, in danno dell'intera collettività. La regola del concorso negli accessi e nei passaggi di carriera

e, comunque, la necessità di procedure selettive o di verifiche

attitudinali, in quanto ineludibili momenti di controllo, funzio nali al rendimento della pubblica amministrazione, sono state del resto più volte affermate da questa corte, che ha conseguen temente ravvisato nel carattere automatico degli inquadramenti e nell'assenza di garanzie, altrettante ragioni d'illegittimità co

stituzionale (cfr. sentenze nn. 514, 479, 478 del 1995; 134 del

1995, id., 1995, I, 2048). In particolare, nella sentenza da ulti mo citata, si è ribadito l'indissolubile rapporto di connessione

tra razionalizzazione organizzativa dell'amministrazione pubbli

ca, esigenze finanziarie di contenimento, piante organiche e ve

rifica dei carichi di lavoro (v. anche sentenza n. 406 del 1995). 4.3. - La manifesta irragionevolezza e la violazione dell'art.

97 Cost., come sopra ritenute, assorbono i profili legati agli altri parametri evocati.

5. - La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6 bis, 1. n. 537 del 1993 travolge la questione sollevata

dalla Corte dei conti — in riferimento all'art. 81 Cost. — con

riguardo al combinato disposto degli art. 2 e 9 d.l. n. 515 del

1994, convertito nella 1. n. 596 del 1994. La prospettazione è volta a rafforzare la dedotta illegittimità

costituzionale del comma 6 bis dell'art. 3, sempre in riferimen

to all'art. 81 Cost. Ed è strumentale rispetto ad essa, in quanto basata sul rilievo che nel denunciato art. 9 (dove si prevede la copertura finanziaria dell'intero provvedimento) l'art. 2, col

quale si è introdotto il citato art. 3, comma 6 bis, non risulta

neppure menzionato; con l'evidente conseguenza che non è pre vista alcuna copertura finanziaria per i maggiori oneri che ine

vitabilmente derivano e deriveranno dai superiori livelli retribu

tivi connessi ai più favorevoli profili professionali ed agli in quadramenti illegittimamente deliberati.

La declaratoria d'illegittimità di cui sopra priva la censura del riferimento normativo che la sostiene, e dunque la relativa

questione non ha più ragion d'essere.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6 bis, 1. 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza

pubblica).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 dicembre 1995, n. 492

('Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 dicembre 1995, n.

51); Pres. Ferri, Est. Santosuosso; Ugc-Cisl c. Regione Cam

pania ed altri. Ord. Cons. Stato 17 dicembre 1993 (G.U., la s.s., n. 21 del 1995).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Coltivatori diretti — Associazioni professionali — Struttu re regionali — Contributi — Incostituzionalità (Cost., art. 3, 39, 97, 117; 1. 20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collo

camento, art. 19; 1. reg. Campania 2 agosto 1982 n. 41, asso

ciazioni professionali dei coltivatori diretti e loro istituti di patronato. Concessione di contributi ordinari annuali).

È incostituzionale l'art. 1 l. reg. Campania 2 agosto 1982 n.

41, nella parte in cui prevede la concessione di sovvenzioni

annuali alle strutture regionali dei coltivatori diretti limitata

li Foro Italiano — 1996.

mente alle associazioni ivi indicate, anziché alle associazioni professionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresen tative nella regione. (1)

Diritto. — 1. - La questione sottoposta all'esame della corte

è se l'art. 1 1. reg. Campania 2 agosto 1952 n. 41, prevedendo che le sovvenzioni annuali alle strutture regionali delle associa

zioni professionali dei coltivatori diretti siano ripartite soltanto fra le associazioni già individuate nella stessa legge, e non con

siderando l'effettivo grado di rappresentatività delle associazio

ni beneficiarie delle sovvenzioni, violi:

(1) Sulla nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, v. Cor te cost. 6 marzo 1974, n. 54, Foro it., 1974, I, 963, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 19 statuto dei lavo ratori in riferimento agli art. 3 e 39 Cost. Analoga dichiarazione di infondatezza è stata successivamente pronunciata da Corte cost. 24 marzo

1988, n. 334, id., 1988,1, 1774, e 26 gennaio 1990, n. 30, id., 1992,1, 30. Per una fattispecie analoga a quella presa in considerazione dalla

sentenza in rassegna, cfr. Corte cost. 19 ottobre 1988, n. 975, id., 1989, I, 2715, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 6 1. prov. Bolzano 12 agosto 1951 n. 1, modificata dalla 1. prov. 1° settembre 1971 n. 12, nella parte in cui prevedeva che la nomina dei rappresentanti sindacali

degli artigiani, nella commissione per l'assistenza creditizia, avvenisse esclusivamente tra quelli designati dall'associazione provinciale dell'ar

tigianato, anziché dalle organizzazioni artigiane più rappresentative del la provincia.

La nozione di sindacato maggiormente rappresentativo è poi ricor rente nella giurisprudenza di legittimità; cfr., explurimis, Cass. 27 apri le 1992, n. 5017, id., 1993, I, 526; 22 agosto 1991, n. 9027, id., 1992, I, 32; 10 luglio 1991, n. 7622, id., Rep. 1991, voce Sindacati, n. 59; 27 ottobre 1990, n. 10392, id., Rep. 1990, voce cit., n. 60. Per una

ricognizione di giurisprudenza, v. G. Conte, Il «sindacato maggior mente rappresentativo» nella giurisprudenza, in Giust. civ., 1993, II, 463; cfr. anche V.A. Poso, La nozione di confederazione sindacale mag giormente rappresentativa nella giurisprudenza recente, in Foro pad., 1991, I, 569; M. Napoli, I sindacati maggiormente rappresentativi: ri

gorosità del modello legislativo e tendenze della prassi applicativa, in

Quaderni dir. lav. e relazioni ind., 1989, fase. 5, 7; M.N. Bettini, Con

federazioni sindacali maggiormente rappresentative e principi costitu zionali, in Dir. lav., 1989, II, 35; V.A. Poso, Sulla nozione di sindaca to maggiormente rappresentativo, in Riv. it. dir. lav., 1988, II, 607; R. Pessi, «Promozione» delle confederazioni maggiormente rappresen tative e «coerenza» al disegno costituzionale, in Mass. giur. lav., 1988, 191; M. Meucci, Sindacati maggiormente rappresentativi e contratta zione collettiva, in Lavoro e prev. oggi, 1987, 1458; P. Curzio, Il con cetto di «sindacato maggiormente rappresentativo». Appunti critici, in Foro it., 1982, I, 2570.

In dottrina, dopo il referendum, v. G. Santoro Passarelli, La nuo va disciplina della r.s.a. dopo i «referendum», in Dir. e pratica lav., 1995, n. 40, inserto, III; A. Maresca, Prime osservazioni sulle «nuo ve» r.s.a., ibid., IX ss. Sulla legittimazione al mantenimento della r.s.a. costituita da sindacato non firmatario di contratto collettivo ma mag giormente rappresentativo ai sensi della lett. a) dell'art. 19 statuto dei

lavoratori, cfr. Pret. Roma 20 novembre 1995, Pret. Monza 18 novem bre 1995, Pret. Catania 13 novembre 1995 e Pret. Pistoia 22 settembre 1995, in questo fascicolo, parte prima, con nota di richiami ed in calce i contributi di M. D'Antona, Nel «cratere» del referendum sulla rap presentatività sindacale (lavoro pubblico e lavoro privato alla ricerca di nuovi equilibri costituzionali nei rapporti collettivi) e L. DE Angelis, Questioni transitorie in tema di rappresentanza sindacate dopo il refe rendum. Per i primi dubbi di costituzionalità cfr. Pret. Milano 26 no vembre 1995, ibid., con nota di richiami.

Quanto poi all'ammissibilità delle leggi-prowedimento, v., da ulti

mo, le note di richiami a Corte cost. 16 giugno 1995, n. 248, in questo fascicolo, I, 45, e a Corte cost. 24 febbraio 1995, n. 63, Foro it., 1995, I, 3626.

♦ * •

Nuovo intervento della Corte costituzionale sulla nozione di «mag giore rappresentatività» delle associazioni sindacali e possibili riflessi sull'art. 19 dello statuto dei lavoratori.

1. - La pronuncia in rassegna — che costituisce il primo intervento della Corte costituzionale sul tema della rappresentatività sindacale do

po la modifica apportata all'art. 19 statuto dei lavoratori dal recente referendum abrogativo — non si limita ad esaminare lo specifico profi lo della censura afferente all'art. 1 1. reg. Campania 2 agosto 1982 n.

41, ma opera una più ampia e significativa ricostruzione del canone del sindacato maggiormente rappresentativo nel contesto del parametro utilizzato per la verifica costituzionale (art. 39 Cost.); sicché oltre al l'effetto caducatorio (ed in parte sostitutivo) della disposizione censura

ta, si ha che i principi enunciati sono rilevanti anche per valutare possi bili dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 19 emendato. Ed è con

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