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sentenza 9 gennaio 1996, n. 2 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres....

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sentenza 9 gennaio 1996, n. 2 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres. Ferri, Est. Mirabelli; Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Sericola) c. Comune di Merano (Avv. Fasat, Prosperi) e Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Guarino). Ord. Cons. Stato 25 febbraio 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 4 del 1995) Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 6 (GIUGNO 1996), pp. 1947/1948-1951/1952 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190474 . Accessed: 25/06/2014 06:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.109.96 on Wed, 25 Jun 2014 06:27:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 9 gennaio 1996, n. 2 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres.Ferri, Est. Mirabelli; Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (Avv. dello Stato Sericola) c.Comune di Merano (Avv. Fasat, Prosperi) e Provincia autonoma di Bolzano (Avv. Guarino). Ord.Cons. Stato 25 febbraio 1994 (G.U., 1 a s.s., n. 4 del 1995)Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 6 (GIUGNO 1996), pp. 1947/1948-1951/1952Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190474 .

Accessed: 25/06/2014 06:27

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1947 PARTE PRIMA 1948

regola di giudizio che deve necessariamente tener conto della

diversa natura e funzione che quella pronuncia è destinata a

svolgere nel sistema. L'apprezzamento del merito che il giudice

è chiamato a compiere all'esito della udienza preliminare non

si sviluppa, infatti, secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o di innocenza, ma si incentra sulla ben diversa

prospettiva di delibare se, nel caso di specie, risulti o meno

necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento:

la sentenza di non luogo a procedere, dunque, era e resta,

anche dopo le modifiche subite dall'art. 425 c.p.p., una sen

tenza di tipo «processuale», destinata null'altro che a paraliz zare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero.

Da ciò consegue che, ove la prova risulti insufficiente o con

traddittoria, l'adozione della sentenza di non luogo a procede re potrà dirsi imposta soltanto nei casi in cui si appalesi la

superfluità del giudizio, vale a dire nelle sole ipotesi in cui

è fondato prevedere che l'eventuale istruzione dibattimentale

non possa fornire utili apporti per superare il quadro di insuf

ficienza o contraddittorietà probatoria. Ove ciò non accada,

quindi, risulterà scontanto il provvedimento di rinvio a giudi

zio che, in una simile eventualità, lungi dal rinvenire il proprio fondamento in una previsione di probabile condanna, si radi

cherà null'altro che sulla ritenuta necessità di consentire nella

dialettica del dibattimento lo sviluppo di elementi ancora non

chiariti. È evidente, allora, che in siffatte ipotesi il decreto che dispo

ne il giudizio non potrà ritenersi in alcun modo assorbente ri

spetto alla valutazione dei gravi idizi di colpevolezza che sosten

gono l'adozione e il mantenimento delle misure cautelari perso

nali, sicché precluderne l'esame nelle impugnazioni de libertate

equivale ad introdurre nel sistema un limite che si appalesa irra

gionevolmente discriminatorio e al tempo stesso gravemente le

sivo del diritto di difesa, per di più proiettato nella specie verso

la salvaguardia di un bene di primario risalto quale è quello

della libertà personale. Gli art. 309 e 310 c.p.p., così come costantemente interpre

tati, devono essere pertanto dichiarati costituzionalmente ille

gittimi, per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consentono di valutare la sussistenza dei gravi indi

zi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto

che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso

codice.

Restano conseguentemente assorbiti gli ulteriori profili di ille

gittimità costituzionale denunciati dal giudice a quo. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli art. 309 e 310 c.p.p.,

nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la

sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia

stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art.

429 dello stesso codice.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 gennaio 1996, n. 2

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 gennaio 1996, n. 3); Pres. Ferri, Est. Mirabelli; Azienda autonoma delle Ferro

vie dello Stato (Aw. dello Stato Sericola) c. Comune di Me

rano (Aw. Fasat, Prosperi) e Provincia autonoma di Bolza

no (Aw. Guarino). Ord. Cons. Stato 25 febbraio 1994 (G.U., la s.s., n. 4 del 1995).

Trentino-Alto Adige — Provincia di Bolzano — Opere pubbli che di interesse nazionale — Concessione edilizia — Necessità — Questione infondata di costituzionalità nei sensi di cui in

motivazione (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, art.

Il Foro Italiano — 1996.

4, 8; 1. 17 agosto 1942 n. 1150, legge urbanistica, art. 29;

d. pres. giunta prov. Bolzano 23 giugno 1970 n. 20, t.u. delle

leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, art. 24; d.p.r. 22 marzo 1974 n. 381, norme di attuazione dello statuto spe ciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbani

stica e opere pubbliche, art. 20; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,

attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n.

382, art. 81; 1. 12 febbraio 1981 n. 17, finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di ri

classamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il perseguimento del program ma di ammodernamento e potenziamento del parco del mate

riale rotabile della rete ferroviaria dello Stato, art. 10; 1. 17

maggio 1985 n. 210, istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato,

art. 25).

È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, 2° comma, d. pres. giunta

prov. Bolzano 23 giugno 1970 n. 20, in riferimento agli art.

4 e 8 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, nella parte in cui omette di includere le opere pubbliche statali e di inte

resse nazionale tra quelle per le quali non è richiesta la con

cessione edilizia. (1)

(1) Nella sentenza in epigrafe la Corte costituzionale sancisce la legit timità costituzionale dell'art. 24 t.u. delle leggi sull'ordinamento urba

nistico, approvato con d.p.g.p. Bolzano 20/70, il quale dispone «Chiun

que intenda eseguire nuove costruzioni edilizie, ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto, deve chiedere apposita licenza edilizia al sindaco . . . Per le opere da eseguirsi su terreni dema

niali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, è pure richiesta la licenza edilizia».

Il giudice remittente aveva ritenuto la disposizione in contrasto con

gli art. 4 e 8 statuto speciale Trentino-Alto Adige, che sottopongono la potestà normativa primaria della provincia autonoma di Bolzano al limite dei principi dell'ordinamento italiano, nella parte in cui prevede il generale potere concessorio del sindaco, anche per la realizzazione

delle opere pubbliche statali o d'interesse statale per le quali la normati va statale prevede una procedura d'intesa sostitutiva della concessione

edilizia, con la sola esclusione delle opere destinate alla difesa naziona le. Il principio dell'ordinamento giuridico richiamato appariva desumi bile dagli art. 29 legge urbanistica e 81 d.p.r. 616/77, secondo cui l'or

dinario potere concessorio del sindaco, che sottende il controllo di con

formità agli strumenti urbanistici, viene meno quando si tratti di opere pubbliche di competenza dello Stato.

Con una sentenza interpretativa di rigetto la Corte costituzionale of fre una lettura dell'art. 24 che ne ridimensiona la portata normativa, nel senso che la disposizione non estende i poteri concessori del sindaco

oltre i limiti fissati dalla normativa statale, laddove quest'ultima preor dini strumenti e procedure di collaborazione per la realizzazione di ope re pubbliche in conformità e, se necessario, anche in deroga agli stru

menti esistenti. La decisione è coerente con il precedente orientamento affermato in Corte cost. 22 luglio 1985, n. 216, Foro it., 1986, I, 630, con nota di richiami, che attribuisce all'art. 81 d.p.r. 616/77 rilevanza ermeneutica anche per disciplinare i rapporti tra Stato e regioni diffe

renziate, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, ogni qual volta esso preveda poteri più ampi per le regioni ordinarie, sull'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato un trattamento più favore vole rispetto a quelle con statuto speciale (in senso conforme, cfr. Cons.

Stato, sez. VI, 27 febbraio 1991, n. 120, id., Rep. 1991, voce Trentino Alto Adige, n. 47; in dottrina, cfr. Amato-Barbera, Manuale di diritto

pubblico, Bologna, 1994, 583, i quali sottolineano la necessità di ade

guare gli speciali statuti di autonomia al modello delineato dal d.p.r. 616/77 per le ragioni a statuto ordinario, sulla scorta della considera zione che queste ultime hanno ottenuto, con la seconda regionalizzazio ne, spazi di autonomia talora più ampi rispetto a quelli previsti per le regioni e province differenziate).

In precedenza, anche la presidenza del consiglio dei ministri, con no ta del 3 luglio 1975, ha affermato lo stesso principio; pur premettendo che alle province di Trento e Bolzano è stata conferita competenza legis lativa primaria in materia di urbanistica e piani regolatori, ammette la possibilità che nelle suddette materie trovino applicazione anche nor me statali, purché non contrastanti con la speciale autonomia prevista dallo statuto e dalle norme di attuazione; con particolare riferimento alla norma che interessa in questa sede, l'art. 24 t.u. delle leggi provin ciali sull'ordinamento urbanistico, la nota ne prospetta un'interpreta zione nel senso che nulla dispone in merito alle opere pubbliche statali e che, pertanto, trova applicazione — non ancora vigente all'epoca del la nota l'art. 81 d.p.r. 616/77 — l'art. 29 legge urbanistica (cfr. Corte

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, sol

levata dal Consiglio di Stato, investe il testo unico delle leggi

provinciali sull'ordinamento urbanistico, approvato dal presi dente della giunta provinciale di Bolzano con decreto 23 giugno 1970 n. 20 che, al 2° comma dell'art. 24, omette di includere

le opere pubbliche statali o di interesse nazionale tra quelle per le quali non è richiesta la concessione edilizia. Questa disposi zione sarebbe in contrasto con un principio generale dell'ordi

namento dello Stato in materia urbanistico-edilizia, che vincole

rebbe anche la potestà legislativa della provincia autonoma di

Bolzano (art. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, approvato con d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670). Secondo

tale principio (desunto in generale dall'art. 81 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 ed in modo specifico, per le opere ferroviarie, dal

l'art. 10 1. 12 febbraio 1981 n. 17 e dall'art. 25 1. 17 maggio 1985 n. 210), non spetterebbe al comune il potere di rilasciare

la concessione edilizia per le opere pubbliche statali o di interes

se nazionale, per le quali vale il rispetto delle previsioni urbani

stiche, ma anche la cedevolezza del potere di decisione del co

mune. E la modificazione edilizia di una stazione costituirebbe

opera ferroviaria, alla quale applicare tale principio. 2. - La provincia di Bolzano ha eccepito l'inammissibilità del

la questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza

sotto diversi profili:

cost. 7 luglio 1988, n. 775, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 36, che dichiara inammissibile il ricorso della provincia autonoma di Bolzano, sorto a seguito della citata nota, per l'inidoneità della stessa ad integra re un conflitto di attribuzioni).

Occorre precisare che il giudizio sul quale si innesta la questione di

legittimità costituzionale riguarda, in modo specifico, la realizzàzione di opere di ampliamento della stazione ferroviaria sulla cui natura di

opera pubblica la Corte costituzionale non si esprime, ritenendo tale valutazione di merito spettante, in via esclusiva, al giudice remittente

(in giurisprudenza, ritengono la stazione appartenente al demanio fer roviario ex art. 822 c.c., Cass. 4 marzo 1993, n. 2635, id., Rep. 1994, voce Ferrovie e tramvie, n. 21, e Tar Lazio, sez. Ili, 27 dicembre 1988, n. 2049, id., Rep. 1990, voce cit., n. 36; sulla qualità giuridica dei

beni mobili ed immobili già appartenenti all'azienda Ferrovie dello Sta

to e, in seguito alla sua trasformazione, all'ente pubblico economico Ferrovie dello Stato, cfr. Cass., sez. un., 4 febbraio 1993, n. 1391, id., 1993, I, 2545, con nota di richiami; quanto alla rilevanza degli aspetti funzionali ai fini della qualificazione giuridica del bene come

pubblico, cfr. Cons, giust. amm. sic. 4 dicembre 1992, n. 394, id., Rep. 1993, voce Opere pubbliche, n. 100).

Per la speciale materia delle opere ferroviarie l'accertamento di con formità agli strumenti urbanistici è svolto secondo le regole di cui al l'art. 25 1. 210/85, istitutiva dell'ente «Ferrovie dello Stato», che preve de un accordo tra amministrazioni ed enti portatori di interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera, equivalente, per espressa previ sione di legge, all'intesa di cui all'art. 81 d.p.r. 616/77 e che può valere come deroga assentita agli strumenti urbanistici. Ai fini del nostro di

scorso assume particolare rilievo la tesi secondo cui la disciplina sopra richiamata si applica anche alle province autonome di Trento e di Bol

zano (cfr. Cons. Stato, ad. gen., 10 luglio 1986, n. 18, id., 1987, III,

11, con nota di richiami; la decisione è interessante anche sotto un altro

profilo, in quanto qualifica l'accordo in questione, definito erronea

mente «di programma» dal legislatore, come accordo sui progetti; si

afferma, infatti, come l'oggetto dell'intesa non è la futura pianificazio ne, bensì gli stessi progetti di massima ed esecutivi).

Anche nella provincia di Bolzano vigono speciali norme in materia di linee ferroviarie, aerodromi e viabilità; dispone l'art. 20 d.p.r. 381/74, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche, che gli interven ti di spettanza dello Stato nelle materie sopra individuate devono essere effettuati previa intesa con la provincia interessata. Ratio di tale norma è quella di consentire un coordinamento tra amministrazione statale e

proviciale per armonizzare le modalità di costruzione delle opere pub bliche statali con le prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei

piani territoriali di coordinamento di spettanza della provincia; a tal

fine, prima di procedere alla verifica di conformità agli strumenti urba

nistici secondo la speciale procedura di cui alla 1. 210/85, lo Stato è

vincolato a raggiungere una preventiva intesa con la provincia (cfr. Corte

cost. 12 aprile 1989, n. 180, id., Rep. 1989, voce Trentino-Alto Adige, n. 37).

In giurisprudenza, cfr. anche Corte cost. 7 luglio 1988, n. 768, id.,

1989, I, 996, con nota di richiami, che ha ritenuto l'art. 25 1. 210/85

non contrastante con le prescrizioni dell'art. 20 d.p.r. 381/74, in quan to l'intesa ivi prevista abbraccia un campo d'interessi più ampio di quello

previsto dall'art. 81 d.p.r. 616/77. Sul tema della concessione edilizia

per le opere comunali, cfr. Corte cost. 16 giugno 1995, n. 256, id.,

1996, I, 461, con nota di richiami.

Il Foro Italiano — 1996.

a) la regola che obbliga chi intende eseguire costruzioni edili

zie a chiedere apposita licenza al sindaco sarebbe espressa dal

1° comma dell'art. 24 del testo uico delle leggi provinciali sul

l'ordinamento urbanistico, mentre viene denunciato il 2° com

ma di tale disposizione, sicché la dichiarazione di illegittimità costituzionale non avrebbe effetto sul giudizio principale;

b) a seguito della trasformazione delle Ferrovie dello Stato

prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni, non potrebbero più trovare applicazione le norme relative alle

opere edilizie delle amministrazioni statali o da realizzare su

aree demaniali;

c) sarebbe erronea la qualificazione degli interventi da ese

guire in locali adibiti a servizi nelle stazioni come opere pubbli che ferroviarie o di interesse nazionale.

L'eccezione di inammissibilità non può essere accolta.

Il giudice rimettente incentra la questione di legittimità costi

tuzionale nella omessa indicazione — nel contesto della disposi zione che menziona le opere edilizie, solo quelle destinate alla

difesa nazionale, per le quali non è richiesta la concessione edi

lizia — anche delle opere di interesse nazionale o di quelle fer

roviarie. L'esito del giudizio dovrebbe condurre, nella prospet tazione dell'ordinanza di rimessione, all'estensione dell'eccezio

ne, contenuta nel 2° comma dell'art. 24, alla regola generale

dell'obbligo di concessione edilizia, stabilita nel 1° comma della

stessa disposizione. In questa prospettiva è innegabile l'inciden

za della soluzione del dubbio di legittimità costituzionale, riferi

to al 2° comma dell'art. 24, sul giudizio principale, il cui esito

è condizionato dall'affermazione o meno della sottrazione alla

concessione edilizia comunale delle opere ferroviarie.

Gli altri profili di inammissibilità per difetto di rilevanza ten

dono a trasferire nel giudizio di legittimità costituzionale valu

tazioni che trovano appropriata collocazione nel giudizio a quo; sia per quanto attiene all'incidenza delle trasformazioni dell'en

te ricorrente sulla prosecuzione di quel giudizio; sia per la qua lificazione delle opere da eseguire come opere ferroviarie o di

interesse nazionale; sia, infine, per l'applicabilità ad esse delle

norme relative alle opere pubbliche, per le quali il potere comu

nale di concessione verrebbe meno.

Il giudice rimettente, dopo aver esposto e valutato i fatti da

cui ha avuto origine la controversia sottoposta al suo giudizio, ha ravvisato l'esistenza dei presupposti per l'attribuita qualifi cazione delle opere e per l'individuazione delle norme ad esse

applicabili, con una motivazione sorretta da argomentazioni non

implausibili, in quanto tale sufficiente a dare ingresso alla que stione di legittimità costituzionale.

3. - Nel merito la questione non è fondata, nei sensi di segui to precisati.

Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda la ritenuta ne

cessità che, per le opere ferroviarie, le quali comportino tra

sformazione urbanistica ed edilizia del territorio, sia sempre ri

chiesto, secondo la disciplina legislativa della provincia autono

ma di Bolzano, un apposito provvedimento del sindaco: nella

forma della licenza edilizia, secondo la dizione dell'art. 24 del

testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico

(approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano n. 20 del 1970, vigente all'epoca della relativa richie

sta per opere nella stazione ferroviaria di Merano), o sotto for

ma di concessione edilizia, secondo l'art. 60 del successivo testo

unico nella stessa materia (approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 26 ottobre 1993 n. 38).

Le qualificazioni della stazione come opera ferroviaria, in

quanto dipendenza o pertinenza della ferrovia, e della modifi

cazione edilizia per essa progettata come opera pubblica di inte

resse nazionale, rimangono nella sfera delle valutazioni proprie del giudice rimettente, attenendo agli elementi della fattispecie

sottoposta al suo esame, non sindacabili nel giudizio di legitti mità costituzionale.

In materia di linee ferroviarie anche le norme di attuazione

dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige preve

dono, come per altre opere pubbliche, la competenza statale; stabiliscono inoltre che, ai fini dell'attuazione del piano urbani

stico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento, gli interventi siano effettuati previa intesa con la provincia interes

sata (art. 20 d.p.r. 22 marzo 1974 n. 381). Lo strumento dell'in

tesa per l'accertamento della conformità delle opere alle prescri zioni urbanistiche è previsto, nella più ampia considerazione delle

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1951 PARTE PRIMA 1952

opere che devono realizzare amministrazioni statali o che insi

stono su aree demaniali, dall'art. 81 d.p.r. n. 616 del 1977, che disciplina anche le procedure da seguire quando si debba

provvedere in difformità dalla previsione degli strumenti urba

nistici. Le norme relative allo specifico settore delle opere ferroviarie

stabiliscono che l'accertamento della conformità alle prescrizio ni urbanistiche sia fatto direttamente da parte dell'azienda fer

roviaria, d'intesa con le regioni interessate, le quali devono sen

tire gli enti locali (art. 10 1. n. 17 del 1981); o prefigurano veri

fiche di conformità alle regole urbanistiche mediante procedure

semplificate e con l'applicazione dell'art. 81 d.p.r. n. 616 del

1977 (art. 25 1. n. 210 del 1985). In ogni caso non opera la

disciplina dell'ordinario potere di concessione edilizia comunale

e si manifesta, con modalità diverse, un principio di collabora

zione e di coordinamento tra amministrazioni ed enti portatori dei vari interessi pubblici, egualmente rilevanti e coinvolti nella

realizzazione di opere di competenza di una delle amministra

zioni o di interesse statale.

Tanto le norme di attuazione dello statuto speciale quanto la disciplina dettata dall'art. 81 d.p.r. n. 616 del 1977, o dalle

altre norme previste specificamente per le opere ferroviarie, de

lineano quindi una regolamentazione che implica il coordina

mento tra competenze statali in materia di opere pubbliche e

competenze regionali o provinciali e locali relative all'assetto

urbanistico e del territorio, in base a principi che trovano appli cazione anche nella provincia autonoma di Bolzano (cfr. sen

tenze n. 180 del 1989, Foro it., Rep. 1989, voce Trentino-Alto

Adige, n. 3 e n. 216 del 1985, id., 1986, I, 630). In questo contesto normativo, l'art. 24 del testo unico delle

leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico, stabilendo la re

gola generale dell'obbligo della licenza per nuove costruzioni

o per modificazioni di quelle esistenti, ed indicando con una

specifica eccezione le opere destinate alla difesa nazionale (per le quali l'art. 81 d.p.r. n. 616 del 1977 non richiede neanche

le procedure d'intesa), non esclude l'applicabilità di altre dispo sizioni legislative che preordinano strumenti e procedure di col

laborazione per la realizzazione di opere pubbliche in conformi

tà e, se necessario, anche in deroga agli strumenti urbanistici

esistenti.

La disposizione si sottrae pertanto alle censure proposte dal

giudice rimettente, essendo possibile un'interpretazione della stes

sa adeguata ai principi costituzionali invocati; interpretazione del resto già altre volte accolta anche dalla giurisprudenza am

ministrativa e seguita dalla prassi dell'amministrazione pro vinciale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, 2° comma, secondo periodo, decreto

del presidente della giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970

n. 20 (approvazione del testo unico delle leggi provinciali sul

l'ordinamento urbanistico), sollevata, in riferimento agli art. 4

e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dal Consi

glio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1996.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 29 dicembre 1995, n.

529 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 3 gennaio 1996, n.

1); Pres. Ferri, Est. Chxeppa; Soc. Gesvit (Aw. Abbamon

te) c. Comune di Massa Lubrense (Aw. Cacciafesta). Ord.

Tar Campania 28 giugno 1994 (G.U., la s.s., n. 38 del 1995).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Campania — Piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana — Divieto generalizzato di interventi edilizi di manutenzione

ordinaria e/o straordinaria — Incostituzionalità (Cost., art.

42, 117; 1. 8 agosto 1985 n. 431, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse am

bientale, art. 1 quinquies-, 1. reg. Campania 27 giugno 1987

n. 35, approvazione del piano urbanistico territoriale dell'a rea sorrentino-amalfitana, art. 17).

È incostituzionale l'art. 17, 3° comma, l. reg. Campania 27

giugno 1987 n. 35, nella parte in cui esclude in via generale,

per le costruzioni edilizie legittimamente realizzate nella zona territoriale 1/a, ogni intervento edilizio di manutenzione or

dinaria e straordinaria, e, per le costruzioni edilizie legittima mente realizzate, in epoca successiva al 1955, nella zona terri

toriale 1/b, gli interventi di manutenzione straordinaria. (1)

(1) La corte, chiamata ancora una volta ad interessarsi del piano urbanistico-territoriale dell'area sorrentino-amalfitana, aderisce all'im

postazione del tribunale amministrativo campano e sancisce l'illegitti mità del pesante limite, di quasi totale immodificabilità, posto dalla normativa regionale per fini di conservazione integrale di zone del terri torio comprendenti le «maggiori emergenze tettoniche e morfologiche» e quelle con aree «prevalentemente a manto boscoso, con incisioni dei corsi d'acqua e colture pregiate di altissimo valore ambientale».

In precedenza, Corte cost. 7 novembre 1994, n. 379, Foro it., 1995, I, 21, con osservazioni di Fuzio, aveva, invece, ritenuto costituzional mente legittime le prescrizioni del medesimo piano regionale territoriale

urbanistico, approvato con la 1. reg. 27 giugno 1987 n. 35, che aveva

sottoposto a regime di totale inedificabilità l'intero territorio di molti comuni dell'area sorrentino-amalfitana, sino all'approvazione dei piani regolatori generali adeguati al suddetto piano regionale, sul presuppo sto della loro natura di misura di salvaguardia prodromica e temporanea.

Viceversa, nella sentenza in epigrafe, la citata normativa della regio ne Campania è dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto, lun

gi dal limitarsi a porre vincoli conformativi del diritto di proprietà, lo comprime sino al punto da incidere sul contenuto minimo dello stes so, contro ogni ragionevolezza ed in contrasto con i principi fodamen tali posti dalla legislazione di tutela paesaggistica che, ripetutamente, riserva una disciplina di favore agli interventi manutentivi dei beni vin colati (art. 1, 8° comma, 1 ter, 1 quinquies 1. 8 agosto 1985 n. 431).

La decisione contiene importanti affermazioni nella lettura della di

sciplina legislativa che, in conformità con il principio costituzionale del l'art. 42, 2° comma, Cost., determina i limiti di godimento dei beni aventi particolare valenza ambientale. Questa disciplina, infatti, non deve essere orientata a porre vincoli generalizzati e di natura prettamen te statico-conservativa, bensì, in consonanza con la nuova visione dina mica della tutela del paesaggio, deve essere rivolta a valorizzare le zone di particolare interesse ambientale mediante non tanto la mera conser vazione quanto la promozione e valorizzazione delle risorse naturali.

Strumento principale di attuazione della suddetta disciplina sono ap punto i piani paesistici o i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali che, nella nuova ver sione introdotta dall'art. 1 bis 1. 431/85, devono avere un contenuto oltre che di normativa d'uso anche di «valorizzazione ambientale». In tale prospettiva è evidente che, secondo la corte, un divieto generalizza to di intervento, che si spinga fino a vietare anche opere di manutenzio ne del bene vincolato, non trova alcuna ragionevole giustificazione e contrasta con un criterio di gestione dinamica delle zone paesaggistica mente interessanti che deve essere orientata a valutazioni di compatibi lità concreta.

La sentenza contiene, quindi, un importante riconoscimento verso forme di «tutela attiva» del territorio per recuperarne il suo intimo pre gio anziché lasciarlo deperire in un deplorevole abbandono: principio che assume valore generale per qualunque piano paesistico regionale.

Su valore, contenuto e natura dei piani paesistici e dei piani urbani stico territoriali con specifica considerazione degli interessi paesistici ed

ambientali, Corte cost. 28 luglio 1995, n. 417, id., 1996, I, 422, con osservazioni di Fuzio, e Tar Lazio, sez. II, 20 settembre 1989, n. 1270, id., 1991, III, 204, secondo cui la disciplina paesistica del piano può spingersi sino alla previsione di interventi attivi di recupero ambientale.

Di rilievo è anche la riaffermazione della «mutualità integrativa» esi stente tra le funzioni della pianificazione paesistica e quella urbanistica che trova la sua massima espressione nei piani urbanistici territoriali, con la giusta sottolineatura, però, che le prescrizioni di questi ultimi

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