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Sentenza 9 giugno 1961, n. 33; Pres. Cappi P., Rel. Cosatti; Falconi ed altri (Avv. Sorrentino) c....

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Sentenza 9 giugno 1961, n. 33; Pres. Cappi P., Rel. Cosatti; Falconi ed altri (Avv. Sorrentino) c. Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, Min. agricoltura e foreste e Ricasoli Firidolfi; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Agrò) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 6 (1961), pp. 881/882-883/884 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151367 . Accessed: 28/06/2014 09:36 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.191 on Sat, 28 Jun 2014 09:36:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 9 giugno 1961, n. 33; Pres. Cappi P., Rel. Cosatti; Falconi ed altri (Avv. Sorrentino) c.Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, Min. agricoltura e foreste e RicasoliFiridolfi; interv. Pres. Cons. ministri (Avv. dello Stato Agrò)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 6 (1961), pp. 881/882-883/884Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151367 .

Accessed: 28/06/2014 09:36

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881 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 882

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 9 giugno 1961, n. 33 ; Pres. Cappi P., Rei. Cosatti ;

Falconi ed altri (Avv. Sorrentino) c. Ente per la colo

nizzazione della Maremma tosco-laziale, Min. agricol tura e foresto e Eicasoli Firidoli'i ; interv. Pres. Cons,

ministri (Avv. dello Stato Agrò).

Agricoltura — Riforma fondiaria — Esonero di

aziende modello — Termine per la compilazione del piano particolareggiato — Incostituzionalità

del decreto di trasferimento (L. 12 maggio 1950

n. 230, colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei terri

tori jonici contermini, art. 5 ; 1. 21 ottobre 1950 n. 841, norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed

assegnazione terreni ai contadini, art. 1 ; 1. 2 aprile 1952 n. 339, norme integrative e interpretative delle

1. 12 maggio 1950 n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841 e 18

maggio 1951 n. 333, art. 2).

È incostituzionale il decreto presidenziale di trasferimento di fondi rustici in -proprietà dell'ente di riforma fondiaria, il cui piano particolareggiato è stato ripubblicato, sul pre

supposto dell'esonero di terreni compresi nel piano pre cedente e costituenti azienda modello, nel termine del 30

settembre 1952, mentre il provvedimento di esonero non è

anteriore a quest'ultima data. (1)

La Corte, ecc. — L'Avvocatura generale dello Stato, nelle

deduzioni depositate in Cancelleria il 26 novembre 1959, ha sollevato eccezione pregiudiziale di inammissibilità delia

questione, osservando che con l'ordinanza 4 giugno 1959 il Tribunale di Firenze, ritenuti non soddisfacenti gli atti

e documenti relativi al procedimento di esproprio ed espressi dubbi sulla consistenza di dette prove, avrebbe sostanzial

mente rimesso alla Corte costituzionale la valutazione

delle prove stesse.

L'eccezione, sulla quale, invero, l'Avvocatura dello Stato non si è più soffermata nelle successive memorie depositate il 25 maggio 1960 e il 13 aprile 1961 e nella discussione, deve

essere disattesa.

Dal testo dell'ordinanza può infatti desumersi che il

Tribunale ha affrontato e risolto le questioni della causa,

compiendo il suo esame in ordine al valore degli atti e do cumenti prodotti in giudizio in ottemperanza alla propria ordinanza 13 maggio 1957.

Nè è esatto affermare che il Tribunale non abbia al

riguardo espresso alcun giudizio, ma solo prospettato dubbi sulla consistenza degli atti prodotti, perchè nell'ordinanza stessa leggesi che « la documentazione consiste tutta in

semplici minute, neppure autenticate, e prive pertanto di

qualsiasi attendibilità » e che « l'accertata insufficienza dei documenti esibiti non può rappresentare un di

fetto di prova da parte degli attori ». Espressioni queste che

non destano incertezze circa il convincimento del giudice sul valore degli atti e documenti dinanzi ad esso prodotti ; ed è appunto in conseguenza di ciò che il Tribunale, rite nendo l'eccezione di illegittimità costituzionale dei decreti di esproprio, sollevata dalle parti private, non manifesta mente infondata e rilevante ai fini del giudizio principale, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costitu zionale.

Questa Corte, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli art. 13 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 12 delle norme

integrative, e in accoglimento di istanza in proposito avan

(1) Sulla questione specifica non risultano precedenti editi : la ordinanza 4 giugno 1959, con la quale il Tribunale di Fi renze ha rinviato alla Corte costituzionale l'esame della que stione d'illegittimità, ora riconosciuta fondata, è riprodotta su Le Leggi, 1959, 1148.

Sull'art. 2 della legge 2 aprile 1952 n. 339, v., per qualche riferimento, Trib. Bari 12 agosto 1955, Foro it., Rep. 1956, voce Agricoltura, nn. 60-62.

Sull'impugnazione dei provvedimenti in t< ma di aziende mo

dello, v. Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 1961, n. 165, in questo fascicolo, III, 122, con osservazioni di M. Taddeucci.

Il Foro Italiano — Volume LXXXIV — Parte I-58.

zata dalla difesa delle parti private, ha ritenuto opportuno,

sospesa ogni pronuncia sulle questioni di causa, acquisire i documenti relativi ai procedimenti di espropriazione nei

confronti delle sorelle Caterina ed Eleonora Eicasoli Firi

dolfi, ivi compresi tutti gli atti concernenti la dichiarazione

di esonero ; ed all'uopo con ordinanza n. 43 del 10 giugno 1960 (Foro it., Rep. 1960, voce Corte cost., n. 59) ha di

sposto che l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste

depositassero nella Cancelleria della Corte i documenti di

cui sopra. In base agli atti già acquisiti e alla documentazione in

questa sede prodotta, debbono esaminarsi i denunciati

vizi di illegittimità costituzionale per eccesso di delega dei

decreti di esproprio nn. 4048 e 4385 del 28 dicembre 1952

emessi nei confronti delle sorelle Eicasoli.

Il primo di tali vizi consisterebbe nella circostanza

che i due decreti avrebbero valicato il limite temporale

posto dall'art. 1 legge 18 maggio 1951 n. 333, in relazione

agli art. 5 legge 12 maggio 1950 n. 230, 1 legge 21 ottobre

1950 n. 841 e 2 legge 2 aprile 1952 n. 339, in quanto i rela

tivi piani particolareggiati di esproprio sono stati pubbli cati oltre il termine del 31 dicembre 1951, stabilito dal

l'art. 1 legge n. 333 del 1951, senza che nella specie ricorresse

alcuna delle ipotesi eccezionali le quali, ai sensi dell'art. 2

legge n. 339 del 1952, ne avrebbero consentito la pubbli cazione oltre il termine del 31 dicembre 1951 e fino al 30

settembre 1952.

Come è stato riassunto in narrativa, il Tribunale, nel

l'ordinanza di rimessione, ha rilevato che il motivo per il

quale i primi piani particolareggiati di esproprio, pubblicati entro il 31 dicembre 1951, furono sostituiti con i successivi

pubblicatili 29 settembre 1952, sarebbe quello che nei primi

piani erano stati compresi terreni a coltura intensiva for

manti aziende agrarie organiche ed efficienti e quindi ter

reni suscettibili di esonero dall'esproprio ai sensi dell'art. 10

legge 21 ottobre 1950 n. 841. Il Tribunale ha desunto

tale motivo sia dalle copie delle istanze presentate dalle

sorelle Caterina ed Eleonora Ricasoli rispettivamente in

data 7 dicembre 1951 e 18 gennaio 1952 (acquisite allora in

cojJa ed ora in originale), istanze dirette ad ottenere l'eso

nero diterreni compresi negli iniziali pianiparticolareggiati, sia da un documento 4 ottobre 1952 proveniente dal Mini

stero dell'agricoltura e delle foreste (prodotto dinanzi al

Tribunale in copia dattiloscritta priva di dichiarazione di

conformità all'originale), documento concernente la con

cessione, in accoglimento delle suddette istanze interessate, del richiesto esonero.

La difesa del Falconi ed altri, pur negando ogni valore

probatorio a tale documento così come prodotto, sostiene

che, anche volendo in ipotesi tener conto di esso, i decreti

di esproprio sarebbero ugualmente illegittimi, recando il

documento in parola la data del 4 ottobre 1952, posteriore a quella di pubblicazione dei secondi piani (29 settembre

1952), i quali avrebbero dovuto invece essere necessaria

mente preceduti dalla dichiarazione di esonero.

La Corte ritiene fondato il motivo di illegittimità in esame

nei riguardi di entrambi i decreti presidenziali. Infatti per l'art. 1 legge n. 333 del 1951 il termine ultimo,

entro cui gli enti dovevano procedere alla formazione e

pubblicazione dei piani di esproprio, era quello del 31 di

cembre 1951. L'art. 2 legge n. 339 del 1952 consentiva che

gli enti di riforma pubblicassero piani particolareggiati di

esproprio oltre il termine suindicato e fino al 30 settembre

1952 in alcuni casi tassativamente indicati, tra i quali quello

previsto dal n. 1 del citato articolo : quando, cioè, in conse

guenza dell'applicazione dell'art. 10 legge n. 841 del 1950

fossero « stati esonerati dalla espropriazione » terreni com

presi in piani espropriativi pubblicati nei termini, e fosse

così divenuta necessaria, per integrare la quota di scor

poro in osservanza della legge medesima, la pubblicazione di nuovi piani che comprendessero altri terreni in luogo di

quelli esonerati.

Orbene, dalla lettera stessa delle norme contenute nei

citati articoli palesemente risulta che il termine ordinario

o normale entro cui gli enti dovevano pubblicare i piani

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PARTE PRIMA

poteva eccezionalmente essere superato quando, essendo

intervenuta una dichiarazione di esonero dall'esprorpio di

terreni compresi in precedenti piani, si rendesse necessario

pubblicare nuovi piani di recupero. È pertanto evidente clic la facoltà dell'ente di pubbli

care piani di recupero era condizionata all'esistenza di una

preventiva, e quindi già intervenuta, dichiarazione di eso

nero, la quale doveva essere di data anteriore a quella sta

bilita come termine ultimo per la pubblicazione dei piani di recupero (30 settembre 1952).

Nella specie, i secondi piani particolareggiati di espro

prio, come si è detto, risultano pubblicati il 29 settembre

1952 entro il termine eccezionale. Per quanto concerne la

dichiarazione di esonero, in atti esistono due fogli relativi

ad una nota n. 39381 in data 4 ottobre 1952, che il Mini

stero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe diretto al

l'Ente Maremma all'oggetto : « Dichiarazione di esonero, Ditta Ricasoli Caterina e Ricasoli Eleonora ». In tali fogli

leggesi che « a norma dell'ult. comma dell'art. 10 legge 21

ottobre 1950 n. 841 si dichiara che i terreni apparter nenti alle sorelle Ricasoli sono esonerati dalla espro

priazione ». Segue l'indicazione degli elementi catastali occor

renti per la identificazione dei terreni in parola specifica tamente per Caterina e per Eleonora ; leggesi, infine, che

« codesto Ente vorrà rielaborare i piani particolareggiati di esproprio », « resta in attesa di conoscere la estensione

della superficie eventualmente recuperabile in sostituzione

dei terreni come sopra esonerati dall'espropriazione ».

Giova precisare che i due fogli di cui trattasi consistono,

l'uno, nella minuta, proveniente dal Ministero, con il

numero di protocollo e là indicazione della firma del Mini

stro pro tempore e la consueta stampiglia di archivio « sca

ricato » ; l'altro, in una copia fotostatica di copia dattilo

scritta dell'atto.

Occorre qui rilevare che sia il Tribunale di Firenze sia

la Corte costituzionale hanno disposto il deposito degli atti

e documenti relativi al procedimento di esproprio, e che in

base all'art. 210 cod. proc. civ. il Ministero e l'Ente avreb

bero dovuto depositare documenti originali ; non è stato

prodotto documento originale di dichiarazione di esonero, onde è mancata la richiesta prova.

L'Avvocatura dello Stato ha dedotto che, data l'urgenza di siffatti provvedimenti e i continui rapporti quale quoti diana collaborazione tra Ministero ed enti di riforma, la

deliberazione di esonero sarebbe stata fatta in tempo utile e comunicata « per vie brevi » ; avrebbe poi fatto seguito, « per completezza di pratica », la nota 4 ottobre 1952. Al

riguardo la Corte osserva che, a parte l'ammissibilità di

determinazioni o dichiarazioni non formali in materia tanto delicata che tocca diritti privati, nei documenti prodotti non trovasi alcuna traccia, neppure sotto forma di appunto per memoria, di una determinazione del genere. Ma vi è di

più : la forma in cui è redatto il documento, di cui si di

scute, indurrebbe a ritenere che esso non sia soltanto, come deduce l'Avvocatura dello Stato, la comunicazione all'Ente di riforma della determinazione di esonero tempestivamente adottata, ma costituisca insieme il provvedimento formale di esonero e la relativa comunicazione.

Richiamando infatti il testo dell'atto sopra riportato, sotto la voce oggetto leggesi « Dichiarazione di esonero » e più oltre « si dichiara che i terreni. . . sono esonerati » ; succesivamente « codesto Ente vorrà rielaborare i piani particolareggiati di esproprio » e, infine, richiesta di no tizie della superficie recuperabile.

Si aggiunge che in alcuni tra i vari documenti prodotti è fatto riferimento al concesso esonero ; in nessuno di essi è indicata precedente tempestiva determinazione o dichiara zione al riguardo, come pur sarebbe stato naturale e spon taneo, ma è esclusivamente citato l'atto 4 ottobre 1952

(vedi, ad es., raccomandata a mano n. 53000 del 18 otto bre 1952 diretta dall'Ente al Ministero, nella quale si dà notizia degli effettuati recuperi proprio in riferimento al l'atto 4 ottobre 1952 ; note illutrative in data 9 dicembre 1952 allegate alle raccomandate a mano numeri 66352 e 66362 del 10 dicembre 1952, trasmesse dall'Ente al Mini

stero).

Anche volendo, in ipotesi, attribuire un valore proba torio alla minuta o alla copia fotostatica di copia dell'atto, deve concludersi cbe, recando esso la data 4 ottobre 1952, il

provvedimento è successivo, e non precedente, alla forma

zione e pubblicazione dei piani particolareggiati di recupero,

piani che per le richiamate norme di legge in tanto avrebbero

potuto essere legittimamente predisposti e pubblicati, in

quanto fosse già intervenuta preventivamente formale di

chiarazione di esonero, la quale, ai sensi degli art. 10 legge n. 841 del 1950 e 2 legge n. 339 del 1952, ne avrebbe costi

tuito il necessario presupposto. Il procedimento quindi è

viziato con conseguente illegittimità costituzionale dei

decreti di espropriazione per eccesso dai limiti della delega

legislativa attribuita dalle disposizioni in materia.

È infine opportuno rilevare che non è in discuss one,

sempre in ordine al vizio di illegittimità in esame, il potere discrezionale dell'Amministrazione circa la dichiarazione di

esonero, perchè la questione non verte sul punto se sussi

stessero o meno le condizioni idonee a rendere esonerabili i

terreni Eicasoli come aziende modello, ai sensi dell'art. 10

legge stralcio; ma, ai fini della legittimità dei decreti, si di

scute se nel relativo procedimento la dichiarazione di eso

nero abbia o meno preceduto la pubblicazione dei piani di recupero.

Date le conclusioni cui sopra è pervenuta la Corte, non

occorre scendere all'esame degli altri motivi di illegittimità denunciati nell'ordinanza di rimessione e dalle parti pri vate.

Per questi motivi, respinge l'eccezione di inammissibi

bilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato ; di

chiara la illegittimità costituzionale dei decreti del Presi

dente della Repubblica 28 dicembre 1952 nn. 4048 e 4385

(pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari n. 2

alla Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta ufficiale n. 19 del 24 gennaio

1953), in relazione agli art. 1 legge 18 maggio 1951 n. 333

e 2, n. 1, legge 2 aprile 1952 n. 339, e in riferimento agli art. 76 e 77, 1° comma, della Costituzione.

CORTE COSTITUZIONALE.

Sentenza 9 giugno 1961, n. 30 ; Pres. Cappi P., Eel. Fra

gali ; Merenda (Avv. Mazzone) c. Finanze ; interv. Pres. Cons, ministri (Avv. dello Stato Coronas).

Tasse e imposte in genere — T. u. delle leggi sulle

imposte dirette — Equiparazione del periodo

d'imposta all'anno solare -— Iscrizioni a ruolo

provvisorio — Eccesso di delega •— Insussistenza

(Costituzione della Repubblica, art. 76, 77 ; 1. 5 gennaio 1956 n. 1, norme integrative della legge 11 gennaio 1951 n. 25, sulla perequazione tributaria, art. 63 ; d.

pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. delle leggi sulle imposte dirette, art. 3, 4, 281).

È infondata la questione di incostituzionalità degli art. 3, 4, 281 t. u. delle leggi sulle imposte dirette, non sussistendo Veccesso dai limiti della delegazione fissati nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956 n. 1.(1)

La Corte, ecc. — L'ordinanza della Commissione di strettuale delle imposta di Pescara e, più specificamente, le deduzioni prodotte dall'avv. Merenda innanzi alla Commis sione suddetta, rilevano che gli art. 3, 4 e 2811. u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto pres. 29 gen naio 1958 n. 645, hanno violato le norme stabilite dalla legge 5 gennaio 1956 n. 1, e da quella anteriore 11 gennaio 1951

(1) L'ordinanza di rinvio, Commiss, distr. Pescara 16 marzo 1960, è riportata su Le Leggi, 1960, 422.

Sugli art. 3 e 4 t. u. in questione possono vedersi la cir colare Min. finanze 18 dicembre 1959, n. 84, Dir. e pratica trib., 1960, I, 175 ; Aloisini, Commento ab t. u., ecc., Roma, 1959, sub art. 3, 4.

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