sentenza 9 luglio 1984; Giud. Salvarani; Saponaro e altri (Avv. Fois, Persiani) c. I.n.p.s. (Avv.Mascia), I.n.p.d.a.i. (Avv. Vecchioni, Camerino) e Soc. Adriatica di navigazione (Avv. Marazza,Salvadori)Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 2 (FEBBRAIO 1985), pp. 613/614-617/618Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177730 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
In dottrina alcuni ritengono che la conciliazione amministrativa
sia una vera e propria transazione, altri che sia un negozio giuridico unilaterale. È ravvisabile, comunque, nel pagamento in misura ridotta una dichiarazione di volontà del privato di rinun ciare alla garanzia giurisdizionale e di assoggettarsi alla sanzione
spontaneamente mentre è evidente che il pagamento può essere effettuato dall'interessato anche al solo fine di evitare molestie derivanti dall'ulteriore corso della procedura sanzionatoria, pur nella consapevolezza dell'inesistenza della obbligazione.
Gli effetti del pagamento in misura ridotta non sono regolati espressamente dal legislatore ma si desumono sia dalla detta
analogia strutturale con l'oblazione del diritto penale sia dalla
disposizione di cui al 1° comma dell'art. 17 della legge, per la
quale la trasmissione del rapporto all'autorità competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione deve avvenire solo qualora non sia stato effettuato detto pagamento. Conseguentemente il paga mento definisce il procedimento sanzionatorio non potendo gli organi competenti, cui viene in tal modo precluso l'accertamento della violazione, né ingiungere il pagamento della sanzione prin cipale né applicare quelle sanzioni accessorie per le quali è
previsto l'accertamento della violazione nel senso più sopra espo sto (unica eccezione è la confisca necessaria di cui al 4° comma dell'art. 20).
Né vale obiettare che l'autorità amministrativa viene comunque informata dei fatti attraverso la trasmissione del verbale di
sequestro (art. 17, 6° comma, 1. 689/81); tale trasmissione è
prevista non solo per consentire alla autorità una valutazione
sulla legittimità del sequestro, ma anche perché possa essa
procedere all'esame delle cose sequestrate ex art. 10 d.p.r. 29
luglio 1982 n. 571 (erroneamente indicato in G. U. 19 agosto 1982, n. 228 come d.p.r. 22 luglio 1982; vedi errata corrige in G.U. 27
settembre 1982, n. 266, p. 6954) al fine della adozione del
provvedimento di confisca necessaria ex art. 20, 4° comma.
Da tutto questo ordine di considerazioni consegue, per tornare
al caso che ci occupa, che avendo escluso la responsabilità di
Amani Hamid per la violazione dell'art. 58 e non avendo la
prefettura dimostrato che il suo veicolo non è conforme al tipo
omologato o privo dei requisiti necesisari per ottenere l'immatri
colazione, non può applicarsi la sanzione accessoria della confisca
del veicolo.
L'ordinanza-ingiunzione opposta viene, pertanto, annullata.
Nell'ordinare il dissequestro del veicolo, peraltro, la prefettura detterà quelle specifiche prescrizioni che dovrà eseguire l'interes
sato per ottenere la restituzione del veicolo (argomento ex art.
138 1. 689/81 nonché circolare del ministero dell'interno 23
maggio 1982 n. 300/40480/101/20/21). Per le spese di custodia del veicolo sequestrato si applica il
disposto dell'art. 11 d.p.r. 29 luglio 1982 n. 571. (Omissis)
IV
Fatto e diritto. — I) Con ricorso depositato il 23 agosto 1983
Barile Gioacchino proponeva opposizione avverso l'ordinanza e
messa il 6 luglio 1983 (notificata il 28 luglio 1983) dal prefetto di
Piacenza, con la quale veniva disposta la confisca del rimorchio
Zorzi 25 Ro 70 telaio 0098, appartenente al ricorrente, sulla base
dell'accetamento — effettuato dalla polizia stradale — della
violazione dell'art. 58, 8° comma, del codice della strada.
L'opponente deduceva che la mancata immatricolazione era
dovuta alla lentezza del relativo iter burocratico e che comunque l'immatricolazione sarebbe stata senz'altro concessa in quanto il
veicolo era idoneo e conforme ai requisiti di legge. Il funzionario delegato dal prefetto di Piacenza deduceva dal
canto suo la legittimità del provvedimento di confisca adottato ai
sensi dell'art. 21 1. 24 novembre 1981 n. 689.
II) Non sembra dubbio che sulla base del diritto positivo
vigente, l'ordinanza di confisca emessa dal prefetto di Piacenza
sia legittima. L'art. 21 1. n. 689/81 dispone che « è sempre disposta la
confisca » del veicolo « quando è accertata la violazione dell'8°
comma dell'art. 58 del t.u. delle norme sulla circolazione
stradale »; l'art. 58, 8° comma, poi, punisce (ieri con la sanzione
penale, oggi con la sanzione amministrativa) « chiunque circola
con un veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di
circolazione ».
Dal dato testuale delle due norme appare chiaro allora che la
sanzione accessoria della confisca è conseguenza ineluttabile del
l'accertamento della contravvenzione all'art. 58, 8° comma, del
c.d.s. e che detta contravvenzione, a sua volta, si integra per il
semplice fatto del mancato rilascio della carta di circolazione.
Il Foro Italiano — 1985.
Né rileva, poi, al fine dell'applicazione della confisca, che per la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 58, 8°
comma, del c.d.s., sia stata effettuata oblazione e manchi pertanto
l'ordinanza-ingiunzione prefettizia di pagamento. Contrariamente a quanto previsto dall'art. 20 1. n. 689/81, l'art.
21 (che è norma speciale, come si evince anche esplicitamente dalla rubrica) prevede la confisca in relazione appunto al sempli ce « accertamento » delia violazione dell'art. 58, 8° comma.
Ili) Tanto premesso, appare tuttavia allora non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, 3°
comma, 1. n. 689/81, in relazione all'art. 3 Cost., che viene sollevata d'ufficio.
Invero l'art. 21, 3° comma, 1. n. 689/81 punisce con la
medesima sanzione accessoria (confisca obbligatoria) situazioni
obiettivamente diverse, anche sotto il profilo della gravità e
precisamente: A) il caso di chi circola con un veicolo che non
ha i requisiti tecnici e costruttivi necessari perché l'ispettorato della motorizzazione civile rilasci la carta di circolazione e
provveda alla immatricolazione; B) il caso di chi circola con un
veicolo avente tutti i requisiti tecnici e costruttivi necessari per la immatricolazione e tuttavia non ancora munito di carta di
circolazione (per negligenza del proprietario, ma anche e sopra tutto per le notorie difficoltà che la p.a. incontra a rilasciare
entro termini di tempo ragionevoli il documento di circolazione). È importante notare, in riferimento al caso sub B), che,
allorché sussistano tutti i requisiti richiesti al fine di ottenere la carta di circolazione, deve ritenersi (cfr. Cass. 11 aprile 1981, n.
2113, Foro it., 1982, I, 786) che vi sia un vero e proprio diritto
soggettivo al rilascio della carta di circolazione.
Ora, ad avviso del giudicante, si eccede dal limite della « ragionevolzza » (richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale: cfr. sent. 15/60, id., 1960, I, 538) quando non si tiene conto — come nella specie — del diverso grado di
gravità e di qualità del fatto commesso. Se poi si guarda alla ratio della norma (onde esaminare anche
la ragionevolezza dello scopo perseguito dal legislatore) appare logico un provvedimento oblatorio nel caso di circolazione di
veicoli che, per intrinseche deficienze strutturali, non possono essere immatricolati, in quanto con ciò si soddisfa la duplice esigenza di sanzionare adeguatamente la condotta di chi pone in
circolazione veicoli non corrispondenti a un minimo di sicurezza e di eliminare la possibilità di reiterazione della violazione della
disposizione in esame; appare invece illogico, incongruo e non
ragionevole disporre la medesima grave sanzione nei confronti di chi è incorso sf nella violazione dell'art. 58, 8° comma (e dovrà
pertanto pagare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria) ma ha utilizzato un veicolo di per sé idoneo alla circolazione.
Non può ritenersi che il principio di eguaglianza sia violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, imponga un trattamento uguale a cittadini che si trovano in situazioni oggetti vamente diverse anche la discrezionalità del legislatore trovi
proprio nella « ragionevolezza » il proprio limite. L'art. 21, 3° comma, 1. n. 689/81, nella parte in cui prevede la
confisca obbligatoria anche dei veicoli in possesso di tutti i
requisiti al fine di ottenere la carta di circolazione, appare dunque, per i motivi sopraindicati, in contrasto con l'art. 3 Cost.
La prospettata questione di legittimità costituzionale appare altresì' rilevante ai fini della decisione della controversia in esame sia perché il prefetto di Piacenza non ha contestato il fatto che il rimorchio confiscato sia in possesso dei requisiti per la sua immatricolazione sia perché, comunque, la circostanza è suscetti
bile, in caso di contestazione, di accertamento mediante consulen za tecnica.
PRETURA DI VENEZIA; PRETURA DI VENEZIA; sentenza 9 luglio 1984; Giud. Sal
varani; Saponaro e altri (Aw. Fois, Persiani) c. I.n.p.s. (Aw.
Mascia), I,n.p.d.a.i. (Avv. Vecchioni, Camerino) e Soc. Adria
tica di navigazione (Avv. Marazza, Salvadori).
Previdenza sociale — Comandanti di nave — Qualifica di
dirigente — Sussistenza (L. 27 dicembre 1953 n. 967,
previdenza dei dirigenti di aziende industriali, art. 3; 1. 27 luglio 1967 n. 658, riordinamento della previdenza marinara, art. 58, 59; 1. 15 marzo 1973 n. 44, norme integrative della 1. 27 dicembre 1953 n. 967, art. 4).
Ai fini previdenziali i comandanti di nave (e non anche i direttori di macchina) devono essere considerati dirigenti e la lo
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PARTE PRIMA
ro posizione previdenziale deve, di conseguenza, essere accesa
presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali. (1)
Motivi della decisione. — La 1. 27 luglio 1967 n. 658, sul
riordinamento della previdenza marinara, agli art. 58 e 59 intro
duce un doppio regime assicurativo per il personale di ruolo
appartenente ai servizi amministrativi e allo stato maggiore
navigante con qualifica dirigenziale dipendente dalla società di
navigazione P.i.n. a seconda che già sia in servizio alla data di
entrata in vigore della legge (1° settembre 1967) ovvero venga assunto successivamente a tale data o, comunque, acquisisca la
qualifica dirigenziale successivamente.
Mentre i primi vengono obbligatoriamente iscritti alla assicura
zione generale obbligatoria i.v.s. secondo le norme del r.d.l. 4
ottobre 1965 n. 1827 per il trattamento ordinario e, altresì, alla
gestione speciale della cassa di previdenza marinara che viene ad
assumere una funzione integrativa, i secondi, invece, sono obbli
gatoriamente iscritti all'I.n.p.d.a.i., salvo la facoltà di continuare
l'iscrizione alla gestione speciale mediante contribuzione volonta ria (art. 59 e 84) per coloro che hanno ottenuto la qualifica
dirigenziale dopo l'entrata in vigore della legge, pur essendo già in servizio precedentemente.
Senonché, a parere della difesa di parte ricorrente, tale doppio
regime sarebbe venuto meno per effetto della 1. n. 44/73 che da
un lato, all'art. 4, stabilisce l'iscrizione all'I.n.p.d.a.i. di tutti i
dirigenti dell'imprese di navigazione, indipendentemente dall'epo ca in cui sono stati assunti o sono divenuti dirigenti e, dall'altro
lato, all'art. 9 espressamente abroga tutte le disposizioni contra
rie e incompatibili. Tale problematica riguarda solo il ricorrente Mauri Umberto
che è stato nominato comandante il 1° giugno 1965 e non, invece,
gli altri che la nomina a comandante o a direttore di macchina
hanno ottenuto successivamente al 1° settembre 1967, data di
entrata in vigore della 1. n. 658/67. Ma, anche per la posizione
presa in materia da questo giudice nella precedente sentenza (n.
145/84) resa inter partes, la questione va ulteriormente approfon dita.
Nella precedente sentenza citata aveva ritenuto questo giudi cante che il richiamo all'art. 4 1. n. 44/73 — che annovera
esplicitamente tra le imprese industriali anche le imprese di
(1) Il Tiro alla fune tra I.n.p.s. e I.n.p.d.a.i. (cfr. Il Mondo dell'8
ottobre 1984) si arricchisce di un nuovo episodio. La tesi dell'I.n.p.s.
(ribadita di recente con la circolare 26 maggio 1984) secondo cui, in
base alla 1. 15 marzo 1973 n. 44, potrebbero essere iscritti al
l'I.n.p.d.a.i. solo i dirigenti delle aziende inquadrate nel ramo industria
della cassa unica assegni familiari, è infatti contrastata da quest'ul timo istituto oltre che, naturalmente, dai dirigenti delle aziende diver
samente inquadrate che aspirano al più vantaggioso trattamento offerto
dall'I, n.p.d.a.i. A livello giurisprudenziale questo conflitto è emerso — oltre che con
la decisione riportata sui cui termini non constano precedenti — con la
sentenza Cass. 4 marzo 1980, n. 1462 (Foro it., Rep. 1980, voce Previdenza sociale, n. 177) che ha riconosciuto al dirigente di impresa esercente servizi di trasporto in concessione il diritto di essere iscritto
all'I-n.p.d.a.i. e non al fondo speciale autoferrotramvieri. Sul piano probatorio è stato affermato che, ai fini dell'iscrizione
all'istituto previdenziale dei dirigenti, l'onere della prova grava intera mente sull'assicurato che deve provare la sua qualità di dirigente (Cass. 12 aprile 1980, n. 2361, ibid., n. 184).
Per riferimenti cons. Pret. Livorno 31 maggio 1979 (ibid., voce Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed aerea, n. 5, e
in Dir. lav., 1980, II, 7, con nota di P. Magno, Orario di lavoro del
personale direttivo navigante e retribuzione) che, ai diversi fini della
durata giornaliera della prestazione, ha ritenuto dirigenti i comandanti di nave e i direttori di macchina.
In dottrina sulla previdenza dei dirigenti possono utilmente consul tarsi i recenti contributi di Graziani, Sotgiu, P. Sandulli, Scogna
miglio, Branca, Persiani, nel volume La previdenza dei dirigenti di azienda nel sistema pensionistico italiano, Milano, 1983, e quelli di Baretton! Arleri, Barbafina, Simi, Alibrandi, M. A. Coppini, G.
Coppini, P. Sandulli, Pessi, nel volume Aspetti operativi e problemi applicativi dei sistemi sostitutivi di previdenza, Milano, 1983, nonché Cerreta e F. P. Rossi, La previdenza per i dirigenti di aziende
industriali, in Trattato di previdenza sociale, diretto da Bussi e
Persiani, Padova, 1980, II, tomo 1°, 613 ss.; F. P. Rossi, Il dirigente d'azienda nella tutela previdenziale del lavoro subordinato, in Riv. it.
prev. soc., 1974, 178; Id., Il rapporto previdenziale del dirigente industriale, ibid., 726.
Infine sulla previdenza marinara in genere v. Pellettieri, La
previdenza per la gente di mare, in Trattato, cit., II, tomo 2°, 999 ss., e sulla figura del comandante Querci, La figura giuridica del
comandante di nave e di aeromobile, Milano, 1964.
Il Foro Italiano — 1985.
navigazione — fosse di scarso rilievo, inquantoché l'iscrizione
alFI.n.p.d.a.i. dei dirigenti dipendenti da imprese di navigazione P.i.n. era già espressamente previsto dall'art. 59 1. n. 658/67 che,
tuttavia, aveva escluso il personale già dirigente alla data di
entrata in vigore della legge dall'iscrizione all'I.n.p.d.a.i., dispo
nendone, invece, l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e alla gestione speciale. E ciò presumibilmente per non venire ad
intaccare posizioni assicurative già consolidate e, comunque, resi
duali rispetto a cui, oltrettutto, gli interessati potevano non avere
convenienza alcuna al trasferimento della contribuzione al
l'I.n.p.d.a.i. godendo, oltreché di un trattamento base, anche di
un trattamento integrativo, così da poter superare i massimali
stabiliti presso l'I.n.p.d.a.i. anche per effetto del contributo versa
to sulla retribuzione eccedente ai sensi del 3° comma della 1. n.
658/67. E tali valutazioni erano esatte, essendo state confermate dal
funzionario della s.p.a. Adriatica Farisato Rino all'odierna udien
za il quale ha testualmente affermato « che a parità di grado e di
anzianità le prestazioni previdenziali dei dirigenti tali anterior
mente al 1° settembre 1967 erano superiori a quelle dei dirigen ti divenuti tali dopo la data suindicata inquantoché presso
1'I.njp.d.a.i. v'era un massimale che, invece, era insussistente presso la gestione speciale ».
E comunque, prescindendo da queste valutazioni che, peraltro,
possono spiegare il motivo per cui anche dopo l'entrata in vigore delle 1. n. 44/73 e n. 27/73 non v'è stato trasferimento né
d'ufficio né su domanda di queste posizioni assicurative al
l'I.n.p.d.a.i., ritiene il giudicante che vi siano dei dati normativi di indiscutibile importanza da cui desumere l'obbligo di iscrizione
all'I.n.p.d.a.i. dal 1° aprile 1973 (data di entrata in vigore di
entrambe le leggi sopracitate) anche dei dirigenti già tali alla data di entrata in vigore della 1. n. 658/67.
L'art. 27 1. 22 febbraio 1973 n. 27 dispone con particolari modalità il riconoscimento presso l'I.n.p.d.a.i. dei precedenti pe riodi di iscrizione obbligatoria al regime generale I.n.p.s. e al
regime integrativo. Mentre i primi quattro comma si riferiscono al trasferimento al
l'I.n.p.d.a.i. di contributi relativi a periodi di lavoro con qualifica non dirigenziale, il 5° comma concerne il trasferimento dei contributi relativi a periodi di lavoro con qualifica dirigenziale per i quali era prevista la contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria, alla gestione speciale e all'Ln.p.d.a.i. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, 3° comma, 1. n. 658/67.
Tale trasferimento di contributi relativi a periodi di lavoro con
qualifica dirigenziale, sia pure ai soli fini della determinazione della retribuzione annua media nel regime I.n.p.d.a.i. e nel limite del massimale contributivo applicabile per i relativi periodi da
tale istituto, non può che riferirsi a coloro che già erano dirigenti alla data di entrata in vigore della 1. n. 658/67, inquantoché gli altri divenuti dirigenti o assunti come tali successivamente sono
stati obbligatoriamente iscritti all'I.n.p.d.a.i.
E allora tale trasferimento non può che essere finalizzato alla
unificazione delle posizioni assicurative presso l'I.n.p.d.a.i. anche di tali dirigenti in forza dell'entrata in vigore (nello stesso giorno della 1. n. 27/73) della 1. n. 44/73 che dispone all'art. 4 l'iscrizione obbligatoria all'I.n.p.d.a.i. di tutti i dirigenti da impre se industriali, ivi comprese le imprese di navigazione.
Risolta tale questione preliminare che attiene al regime assicu rativo da applicarsi ai dirigenti già tali alla data di entrata in
vigore della 1. n. 658/67, resta da affrontare il problema se i
ricorrenti, ufficiali di stato maggiore con il grado di comandanti di nave ovvero di direttori di macchina, possono essere qualifica ti « dirigenti » ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 1. n. 44/73.
In proposito soccorrono le disposizioni di cui agli art. 58 e 59 1. 27 luglio 1967 n. 658 che fanno esplicito riferimento al
personale dirigente appartenente sia « ai servizi amministrativi »
che « allo stato maggiore navigante » cosi introducendo, in mate ria previdenziale, l'equiparazione tra dirigenti di terra addetti a servizi amministrativi e dirigenti addetti alla navigazione.
Né si può condividere la tesi difensiva della società convenuta che tende a limitare la portata delle norme in esame (che sono richiamate anche dall'art. 27, 2° comma, 1. n. 27/73), nel senso che il riferimento al personale di stato maggiore navigante avrebbe rilievo solo in quanto questi abbia conseguito la qualifica dirigenziale nei servizi amministrativi, ovvero, ai fini della ricon
giunzione ex art. 27 1. n. 27/73, in un diverso rapporto di lavoro. Invero tale interpretazione verrebbe a rendere priva di significato la marcata e ripetuta distinzione contenuta nella normativa citata tra personale dirigente appartenente a servizi amministrativi e
personale dirigente appartenente allo stato maggiore navigante,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
distinzione che ha rilievo proprio perché fa riferimento alle
diverse funzioni dei dirigenti. E pur tuttavia nell'ambito dello stato maggiore navigante pos
sono ottenere il riconoscimento della qualifica dirigenziale ai fini
previdenziali, in mancanza di una espressa attribuzione da parte del datore di lavoro, solo coloro che con riferimento a caratteri individuati dalla giurisprudenza (e perlopiù desunti dalla contrat
tazione) esplicano mansioni e sono destinatari di poteri che sono
propri dei dirigenti e, cioè, se e in quanto la loro posizione risulti caratterizzata da elevato grado di professionalità, da ampia autonomia, da potere decisionale volto al coordinamento azienda le nel suo complesso od in un ramo importante di esso, da
supremazia gerarchica e, infine, dal potere di rappresentanza. Tali caratteri, a parere del giudicante, sono individuabili nella
posizione del comandante della nave, ma non anche in quella del
direttore di macchina.
Invero al primo il codice della navigazione assegna poteri e
compiti di estrema importanza sulla nave, che costituisce una
dipendenza dell'azienda armatoriale, quali: la direzione della
manovra e della navigazione in modo esclusivo (art. 295, 297, 298); le decisioni più idonee per la salvezza della spedizione ovvero l'abbandono della nave (art. 311, 312); di poteri di
rappresentanza sostanziale e processuale dell'armatore (art. 306, 307, 309).
Al secondo, che nella gerarchia di bordo è al secondo posto unitamente al comandante in seconda, al capo commissario e al medico di bordo (art. 321), sono assegnate mansioni tecniche di
direzione e controllo del reparto macchine della nave, ma ogni potere decisionale nella struttura organizzativa strettamente gerar chica a bordo della nave è demandata esclusivamente al coman dante che è l'unico a rispondere all'armatore della navigazione.
Né ha rilievo risolutivo che anche i direttori di macchina, unitamente ai comandanti, nelle trattative per il rinnovo del
regolamento organico siano stati assistiti dalla F.n.d.a.i. ovvero che gli uni e gli altri siano destinatari nella contrattazione
integrativa di un autonomo e distinto trattamento rispetto a
quello riconosciuto agli altri ufficiali dello stato maggiore. Invero nel primo caso si è di fronte ad una espressione di libertà
sindacale delle unioni dei comandanti e dei direttori di macchina; nel secondo caso si ha un adeguamento della normativa contrat tuale ai particolari compiti degli interessati.
Tuttalpiù può riconoscersi, allo stato, una linea di tendenza sindacale a dare alla posizione professionale del direttore di macchina un rilievo maggiore di quello degli altri ufficiali di stato
maggiore di pari grado, ma non può certo desumersi, come
pretenderebbe parte ricorrente, un riconoscimento formale della
qualifica dirigenziale in sede sindacale anche da parte della
organizzazione armatoriale. Per quanto sopra esposto, consegue che ai soli ricorrenti
comandanti di nave va riconosciuto la qualifica di dirigenti limitatamente agli effetti del rapporto previdenziale, disciplinati
dagli art. 59 1. n. 658/67 e 4 1. n. 44/73, con conseguente obbligo
dell'I.n.p.s. di cancellare costoro dal regime generale e dalla
gestione speciale e di trasferire la loro posizione assicurativa
all'I.n.p.d.a.i. che sarà tenuto ad accendere la posizione assicura
tiva dalla data di assegnazione della qualifica dirigenziale di
comandante o di assunzione in tale qualità ai sensi dell'art. 59, 5° e 6° comma, 1. n. 658/67 mentre, relativamente a Mauri Umberto, già comandante prima del 1° settembre 1967, l'accensione della
posizione assicurativa decorrerà dal 1° aprile 1973 ex art. 4 1. n.
44/73, salvo la sua possibilità di richiedere il trasferimento dei
contributi attinenti al precedente periodo lavorativo dirigenziale ex art. 27, 5° comma, 1. n. 27/73. (Omissis)
PRETURA DI PISA; PRETURA DI PISA; sentenza 30 giugno 1984; Giud. Vallini; Salviond (Aw. Martini, Ludovici) c. ILp.i.c.a. di Pisa.
Commercio (disciplina del) — Vendita in farmacia di sandali
anatomici — Autorizzazione commerciale — Necessità — Fat
tispecie (L. 11 giugno 1971 n. 426, disciplina del commercio, art. 45; d.m. 14 gennaio 1972, regolamento d'esecuzione della
1. 11 giugno 1971 n. 426, art. 57).
I sandali anatomici (« Pescura Scholl's ») in quanto articoli sani
tari non sono vendibili in farmacia in assenza di autorizzazio
ne commerciale (nella specie, è stato ritenuto illegittimo, con
conseguente disapplicazione, il 2" comma dell'art. 57 d.m. 14
II Foro Italiano — 1985 — Parte I-40.
gennaio 1972, per contrasto con la norma primaria contenuta
nell'art. 45, 1" comma, n. 2, l. 426/71, nella parte in cui
consente la libera commerciabilità degli articoli sanitari, nor
malmente posti in vendita nelle farmacie secondo gli usi). (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso, depositato il 4
novembre 1980, Salvioni Enrico esponeva di essere titolare della
farmacia omonima, sita in Pisa via Oberdan n. 51 e che a suo
carico la locale polizia annonaria e commerciale aveva redatto in
data 25 agosto 1976, 9 maggio 1978 e 22 giugno 1979 ripetuti
processi verbali, perché « deteneva per la vendita, esposti in
vetrina, zoccoli Pescura della soc. Dott. ScholPs », non compresi nell'autorizzazione amministrativa.
Aggiungeva di aver quindi presentato all'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Pisa le pro
prie argomentazioni difensive, per iscritto, a termine di leg
ge, ma che l'ufficio, con provvedimento del 12 settembre 1980, notificato il 16 settembre 1980, aveva ordinato alla suddetta
farmacia di pagare quale sanzione amministrativa per l'infrazione
di cui sopra la somma di lire 300.000 oltre accessori.
Ciò premesso Salvioni Enrico dichiarava di proporre opposizio ne avverso l'ingiunzione, assumendo che gli zoccoli in questione dovevano essere ricompresi tra gli articoli sanitari, legittimamente vendibili nelle farmacie, senza necessità di specifica autorizzazio ne amministrativa.
Riportava le disposizioni regolamentari, su cui si fondava la
propria tesi, e concludeva chiedendo che questo pretore, previa fissazione dell'udienza di comparizione e sospensione dell'ese
cutorietà della ingiunzione, volesse dichiarare illegittima l'in
giunzione medesima e non dovute le somme, indicate nel
titolo. Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza erano
ritualmente notificate alle parti. Alla prima udienza l'U.p.i.c.a.
compariva a mezzo di un suo funzionario, senza peraltro formu
lare specifiche difese; interveniva altresì, volontariamente in giu dizio la società Scholl's la quale, con apposita comparsa, si
associava alle conclusioni, già formulate dal ricorrente.
Alla successiva udienza del 12 maggio 1981 l'amministrazione si
costituiva formalmente in giudizio con l'assistenza dell'avvocatura
dello Stato, depositando una memoria, con cui contestava l'am
missibilità dell'intervento della s.p.a. Scholl's e, nel merito, la
fondatezza delle ragioni addotte dal farmacista ricorrente.
Concludeva, dunque, per il rigetto dell'opposizione. Nel corso
dell'istruttoria venivano acquisiti vari documenti e venivano altre
sì ammesse ed espletate le prove testimoniali, formulate nella
comparsa di intervento. (Omissis) Motivi della decisione. — Va preliminarmente rilevata l'inam
missibilità dell'intervento adesivo dipendente, effettuato dalla
s.p.a. Dr. Scholl's nel presente giudizio.
Ed invero, come costantemente ritenuto in giurisprudenza,
l'interesse, che legittima l'intervento suddetto ai sensi dell'art. 105, 2° comma, c.p.c., non deve essere meramente di fatto, ma
giuridico, sicché l'interveniente deve presentarsi come titolare di
un rapporto giuridico, connesso con quello dedotto in causa da
una delle parti originarie o da esso dipendente e suscettibile di
(1) Di poco successiva a Cass. 7 marzo 1984, n. 1574 (Foro it., 1984, I, 1864, con nota dì richiami, alla quale si richiama, da ultimo, Cass. 19 gennaio 1985, n. 138, in questo fascicolo, il, 420, con no ta di richiami), la sentenza in epigrafe si muove nel solco del le considerazioni svolte in quella sede dalla corte di legittimità nel suo primo intervento a proposito del regime giuridico della vendita in farmacia dei sandali anatomici. Per la verità, in tale circostanza la Suprema corte ha avallato un decisum specularmente opposto a quello che si evince dalla pronuncia del Pretore di Pisa, ma unicamente per motivi processuali: non era stata infatti censurata in sede di ricorso l'interpretazione dell'art. 57 d.m. 14 gennaio 1972 che aveva indotto l'estensore della sentenza impugnata in quella sede a
pronunziarsi per la libera vendita nelle farmacie di sandali anatomici senza necessità di autorizzazione commerciale. Come si è' accennato, però, la Cassazione non ha perso l'occasione di fornire i criteri di una
interpretazione corretta della norma citata avanzando, tra le righe, anche dubbi di legittimità della stessa. Il giudice toscano raccoglie i
segnali di Cass. 1574/84 (taluni brani di quella sentenza sono riportati fedelmente in quella sopra riportata) e conclude nel senso della necessità dell'autorizzazione commerciale per la vendita in farmacia dei sandali anatomici sul presupposto dell'illegittimità dell'art. 57, 2"
comma, del regolamento di esecuzione della legge sulla disciplina del commercio (disapplicato nella specie), perché nella parte in cui consente la libera commerciabilità degli articoli sanitari normalmente
posti in vendita nelle farmacie secondo gli usi, esso avrebbe travalicato la ratio dell'art. 45, 1° comma, n. 2, 1. 426/71.
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