sentenza 9 luglio 1998, n. 262 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 luglio 1998, n. 28); Pres.Granata, Est. Onida. Ord. G.i.p. Pret. Vibo Valentia 22 settembre 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 47 del1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 63/64-67/68Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193016 .
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PARTE PRIMA
tra parte non è stata denunciata una diversità di contenuto tra
il testo italiano e quello polacco; né le censure proposte dal
ricorrente sono rivolte a quest'ultimo. L'intestazione dei docu
menti — in italiano «agenda» ed in polacco «protokól», vale
a dire verbale — non è tale da connotare una diversità sostan
ziale dell'oggetto degli atti o del loro contenuto; diversità che, del resto, non emerge dalla effettuata traduzione del testo
polacco. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi
bile il conflitto di attribuzione proposto dal presidente del con
siglio dei ministri nei confronti della regione Puglia con il ricor
so indicato in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 luglio 1998, n. 262
(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 luglio 1998, n. 28); Pres. Granata, Est. Onida. Ord. G.i.p. Pret. Vibo Valentia
22 settembre 1997 (G.U., la s.s., n. 47 del 1997).
Incidente probatorio — Modalità di assunzione della prova —
Audizione protetta del teste minore infrasedicenne — Casi — Corruzione di minorenne — Omessa previsione — Incosti
tuzionalità (Cost., art. 3; cod. proc. pen., art. 398).
È incostituzionale l'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., come intro
dotto dall'art. 14, 2° comma, l. 15 febbraio 1996 n. 66 (nor me contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede
l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le
persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori
di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le mo
dalità particolari attraverso cui procedere all'incidente proba torio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario
od opportuno. (1)
Diritto. — 1. - La questione sollevata investe il comma 5 bis
dell'art. 398 c.p.p. — aggiunto dall'art. 14, 2° comma, 1. 15 feb
braio 1996 n. 66 (norme contro la violenza sessuale) — nella
(1) Non v'è dubbio che, anche sulla scorta di autorevoli indicazioni dottrinali, l'istituto dell'incidente probatorio ha, di recente, conquistato spazi sempre più ampi, plasmati ora dalla Corte costituzionale, ora dal
legislatore ordinario, così estrinsecando una decisa multifunzionalità (per un quadro del fenomeno cfr., tra gli altri, Mastrogiovanni, Le nuove
regole per l'assunzione anticipata dei mezzi di prova, in AA.VV., Le innovazioni in tema di formazione della prova nel processo penale. Com mento alla I. 7 agosto 1997 n. 267, Milano, 1998, 15 ss.): dapprima pressoché unicamente finalizzato alla cristallizzazione, nel corso della fase investigativa, della prova non rinviabile al (futuribile) dibattimen to, il congegno, dopo essere stato esteso — in forza di una declaratoria di incostituzionalità — anche alla fase dell'udienza preliminare (Corte cost. 10 marzo 1994, n. 77, Foro it., 1994, I, 1657), è stato reso attiva bile al fine di acquisire la testimonianza dell'infrasedicenne nei procedi menti per delitti contro la libertà sessuale (art. 13 ss. 1. 15 febbraio 1996 n. 66, recante «norme contro la violenza sessuale», e, da ultimo, art. 13 1. 3 agosto 1998 n. 269, recante «norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», su cui cfr. Spangher, Le norme contro la pedofilia. B) Le norme di diritto proces suale penale, in Dir. pen. e proc., 1998, 1231 ss.) e — in una ben diversa ottica — al fine di tutelare una ritrovata istanza di contradditto rio «effettivo» pur con non trascurabili sacrifici sul piano del canone di immediatezza (art. 4 1. 7 agosto 1997 n. 267, recante «modifica delle
disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove»: sul punto cfr., per tutti, in una prospettiva generale, Illumina ti, Uno sguardo unitario alle riforme del 1997, id., 1997, 1521 s., e Riccio, Letture più circoscritte e forme «alternative» di acquisizione probatoria, ibid., 1187 ss.).
Appar chiaro, in un quadro cosi composito, come la 1. n. 66 del 1996 abbia svolto un indiscutibile ruolo di apertura nel segno della (ri)va
II Foro Italiano — 1999.
parte in cui, prevedendo (nel caso di indagini che riguardano determinate ipotesi di reati sessuali) l'adozione di modalità par ticolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quan do fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano
minori di sedici anni, e le esigenze del minore lo rendano neces
sario od opportuno, non contempla, fra le ipotesi richiamate, il reato di corruzione di minorenne di cui all'art. 609 quinquies
c.p. («Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona mi
nore di anni quattordici, al fine di farla assistere . . .»). Tale omissione, secondo il remittente, contrasta con gli art.
3 e 32 Cost., per disparità di trattamento ingiustificata di situa
zioni assimilabili, per intrinseca irragionevolezza e contraddit
torietà rispetto alla previsione della possibilità di ricorrere an
che nel caso di reato di corruzione di minorenne all'incidente
probatorio al di fuori dei presupposti comuni (art. 392, comma
1 bis, c.p.p., aggiunto dall'art. 13, 1° comma, 1. n. 66 del 1996), e per la mancata tutela, in questa ipotesi e solo in questa, della
salute psichica del minore. La disposizione impugnata sarebbe
altresì illegittima per violazione dell'art. 72 Cost., avendo la
camera dei deputati approvato l'art. 14 della legge in un testo
diverso da quello definito dalla commissione in sede redigente, che invece contemplava fra i reati in questione anche quello
previsto dall'art. 609 quinquies c.p. 2. - Non è fondata la censura di violazione dell'art. 72 Cost.
La 1. n. 66 del 1996 proviene da un iter parlamentare pro mosso presso la camera dei deputati attraverso la presentazione di numerose proposte di legge, il cui esame congiunto fu affida
to alla commissione giustizia, prima in sede referente, poi in
sede redigente, riservandosi dunque all'assemblea, a norma del
l'art. 96 del regolamento, l'approvazione sia dei singoli articoli
formulati dalla commissione, sia del testo complessivo. La disposizione contenuta nell'attuale art. 6 della legge, che
introduce l'art. 609 quinquies c.p., relativo alla corruzione di
minorenne, non figurava nella proposta assunta come testo ba
se dalla commissione giustizia della camera sia nella sede refe
rente (seduta del 6 luglio 1995), sia poi nella sede redigente (se duta del 25 luglio 1995). In tale testo erano invece già presenti
disposizioni di contenuto corrispondente agli attuali art. 13, 1°
comma, e 14, 2° comma, in tema di incidente probatorio, con
riferimento a tutti i nuovi delitti che si venivano a configurare
(violenza sessuale semplice e aggravata, atti sessuali con mino
renne, violenza di gruppo): non, ovviamente, al delitto di cor
ruzione di minorenne, che la proposta non contemplava. La previsione del delitto di corruzione di minorenne, attra
verso l'introduzione dell'art. 609 quinquies nel codice penale,
conseguì solo all'approvazione da parte della commissione di un emendamento aggiuntivo all'art. 5 (seduta del 26 settembre
lorizzazione dell'incidente probatorio. Già in sede di prima lettura dei novellati art. 392 ss. c.p.p. si era, tuttavia, rimarcata l'incongruità del disegno riformatore, laddove — nel mettere a punto, a tutela del mino re coinvolto e, in via mediata, della stessa genuinità della prova, moda lità peculiari di celebrazione dell'incidente (in tema cfr., per un affre sco, Cirillo, L'audizione protetta del minore nell'incidente probatorio, in Documenti giustizia, 1997, 2069 ss.) — era stata pretermessa, senza che trasparissero giustificazioni di sorta, la fattispecie in cui si proce desse per il delitto di corruzione di minorenni ex art. 609 quinquies c.p.: il catalogo di cui all'art. 392, comma 1 bis, c.p.p. (ora ulterior mente arricchito dal citato art. 13 1. n. 269 del 1998) coincideva, in altri termini, con quello previsto per i casi di «audizione protetta» di cui all'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. (anch'esso ora completato dal me desimo art. 13 1. n. 269 del 1998) salvo che per l'ipotesi in cui fosse in corso un procedimento per il delitto di corruzione di minori; in tal caso, ferma restando l'attivabilità dell'incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi «tradizionali» di non rinviabilità della prova, non sarebbe stato possibile ricorrere alle modalità «protette» di assunzione della testimonianza previste dall'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. (cfr., in termini critici ma non privi di articolati rilievi, Bargis, Commento all'art. 14 l. 15 febbraio 1996 n. 66, in Legislazione pen., 1996, 509 e nota 21, nonché Galantini, in Commentario delle «norme contro la violenza sessuale» a cura di Cadoppi, Padova, 1996, sub art. 13-14, 312 e nota 56; cfr., inoltre, tra gli altri, Ambrosini, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Torino, 1997, 90, e Conti, Esteso l'istituto del l'incidente probatorio alla testimonianza di chi ha meno di sedici anni, in Guida al diritto, 1996, fase. 9, 28). Investita della quaestio, la Corte costituzionale, con la su riportata pronuncia, ha ritenuto costituzional mente illegittima, per contrasto con il canone di ragionevolezza, la de nunciata discrasia: sicché, per effetto dell'odierna declaratoria, i due cataloghi di cui agli art. 392, comma 1 bis, e 398, comma 5 bis, c.p.p. sono adesso del tutto coincidenti. [G. Di Chiara]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
1995); nella stessa seduta la commissione approvò anche un al
tro emendamento aggiuntivo all'art. 6, che introduceva a sua
volta un art. 609 quinquies c.p., con oggetto e contenuto diversi.
Sempre nella medesima seduta la commissione completò l'e
same e l'approvazione in sede redigente del progetto, votando
così, fra l'altro, sugli art. 12 e 13, che recavano rispettivamente le modifiche agli art. 392 e 398 c.p.p. In tale sede, furono ap
provati due emendamenti del relatore, interamente sostitutivi
dei due articoli, nei quali la nuova disciplina processuale veniva
riferita ai delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies c.p. (rispettivamente emendamenti 12.6 e 13.5): senza che peraltro risulti che si sia discussa in alcun modo la
riferibilità o meno della nuova disciplina dell'incidente probato rio al delitto di corruzione di minorenne.
Sempre nella seduta del 26 settembre la commissione autoriz
zò la presidenza a procedere al coordinamento formale del testo.
In sede di coordinamento, gli art. 13 (già 12) e 14 (già 13) vennero riformulati, facendosi riferimento, in entrambi, ai de
litti di cui gli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octt.°s:
dunque anche al delitto di violenza di gruppo (art. 609 sexns
nel testo approvato dalla commissione, art. 609 octies nel testo
coordinato), ma non al delitto di corruzione di minorenne, pre visto dall'art. 609 quinquies nel testo coordinato.
Fu tale testo coordinato ad essere sottoposto all'assemblea, e da questa approvato (dopo un'ulteriore rielaborazione da par te della commissione del solo art. 8), con il voto dei singoli articoli e poi col voto finale (seduta del 28 settembre 1995).
Pertanto, nelle norme comuni, tale testo conteneva un riferi
mento al nuovo art. 609 quinquies c.p. solo all'art. 7, in tema
di irrilevanza della ignoranza dell'età della persona offesa.
Il senato, in prima lettura, modificò il testo, fra l'altro inse
rendo il riferimento anche all'art. 609 quinquies c.p., oltre che
negli art. 10, Ile 12, nell'art. 13, che introduceva il comma
I bis dell'art. 392 c.p.p.; non però nell'art. 14, che introduceva
il comma 5 bis dell'art. 398 c.p.p., approvato invece nel testo
pervenuto dall'altro ramo del parlamento. La camera, in seconda lettura, prese in esame solo gli articoli
emendati, fra cui non vi era l'art. 14, e modificò ulteriormente
il solo art. 5, approvando per il resto il testo trasmesso dal
senato: il quale, a sua volta, nella seduta del 14 febbraio 1996,
approvò definitivamente il testo trasmesso dalla camera, che fu
quindi promulgato e pubblicato. 3. - La ricostruzione dell 'iter parlamentare della legge con
sente di constatare: a) che il testo promulgato della legge è in
tutto conforme a quello concordemente approvato dalle due ca
mere: precisamente, l'art. 13, che introduce il comma 1 bis del
l'art. 392 c.p.p., fu approvato dalla camera senza il riferimento
all'art. 609 quinquies, emendato dal senato che vi inserì tale
riferimento, e riapprovato dalla camera nel testo del senato;
mentre l'art. 14, che introduce il comma 5 bis dell'art. 398 c.p.p., fu approvato già in prima lettura da entrambe le camere in un
testo, conforme a quello promulgato, che non contiene il riferi
mento all'art. 609 quinquies c.p.; b) che l'omissione di tale ri
chiamo nell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. non è frutto di modi
fiche del testo dell'articolo intervenute dopo la sua approvazio
ne, da parte di ciascuno dei due rami del parlamento, ma risulta
a seguito del coordinamento che ha preceduto l'approvazione dei singoli articoli, e poi del testo complessivo, da parte dell'as
semblea della camera in sede di prima lettura.
Non può pertanto parlarsi di una violazione delle norme sul
procedimento legislativo contenute nell'art. 72 Cost., le quali
richiedono, per quanto qui interessa, soltanto che il progetto
sia approvato «articolo per articolo e con votazione finale» da
ciascuna delle due camere, ovviamente nel medesimo testo: men
tre altri errori o eventuali violazioni di norme regolamentari, che possano verificarsi nel procedimento, sfuggono al sindacato
di questa corte sulla legittimità costituzionale della legge rego
larmente promulgata e pubblicata (sentenza n. 9 del 1959, Foro
it., 1959, I, 313). Né vi è luogo, nella specie, per quanto si è detto, a rilevare
difformità, intervenute a seguito di operazioni di coordinamen
to, fra testo approvato da ciascuna camera e testo promulgato o trasmesso all'altra camera (cfr. sentenze n. 9 del 1959 cit.;
n. 134 del 1969, id., 1969, I, 2045, e n. 292 del 1984, id., 1985, I, 349), poiché, come si è osservato, il coordinamento su cui
II Foro Italiano — 1999 — Parte 1-2.
ha attirato l'attenzione il giudice remittente fu precedente, e
non successivo, all'approvazione degli articoli da parte dell'as
semblea della camera, la cui volontà si è espressa dunque, col
voto, sul testo di tali articoli come risultanti a seguito del coor
dinamento medesimo.
4. - La questione è invece fondata in riferimento all'art. 3 Cost.
La 1. n. 66 del 1996, com'è noto, ha sottoposto ad integrale revisione le norme del codice penale in tema di reati contro
la libertà sessuale, abrogando, in toto il capo I (Dei delitti con
tro la libertà sessuale) del titolo IX (Dei delitti contro la morali
tà pubblica e il buon costume) del libro secondo, nonché gli art. 530, 539, 541, 542 e 543 (art. 1); e inserendo nella sezione
III del capo III (Dei delitti contro la libertà morale) del titolo
XII (Dei delitti contro la persona) le nuove fattispecie di reato
della violenza sessuale, semplice ed aggravata (art. 3 e 4: art.
609 bis e ter c.p.), degli atti sessuali con minorenne (art. 5:
art. 609 quater del codice), della corruzione di minorenne, nella
nuova formulazione (art. 6: art. 609 quinquies del codice), e
della violenza sessuale di gruppo (art. 9: art. 609 octies del
codice). Accanto a queste nuove disposizioni incriminatrici, e ad altre
prescrizioni comuni (art. 10, 11, 12, 15, 16) o di diverso conte
nuto (art. 17), la 1. n. 66 ha introdotto alcune nuove disposizio ni nel codice di procedura penale.
Precisamente, l'art. 13 della legge ha aggiunto nell'art. 392
(relativo ai casi in cui si può procedere con incidente probato
rio) il comma 1 bis, in base al quale «nei procedimenti per i
delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p. il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente pro batorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal 1° com
ma», oltre che un comma 2 bis sul deposito da parte del pubbli co ministero degli atti di indagine compiuti, insieme con la ri
chiesta di incidente probatorio. A sua volta, l'art. 14 della legge ha introdotto nell'art. 398
c.p.p. (provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), oltre ad un comma 3 bis sul diritto ad ottenere copia degli atti
depositati, un nuovo comma 5 bis, ai cui sensi, «nel caso di
indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli art. 609
bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p., il giudice, ove fra
le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori
di anni sedici, con l'ordinanza di cui al 2° comma, stabilisce
il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui proce dere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo
rendono necessario od opportuno»: il comma prosegue poi di
sciplinando il luogo dell'udienza e le modalità di documentazio
ne delle dichiarazioni testimoniali.
Mentre dunque la disposizione che consente il ricorso all'inci
dente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie de
littuose configurate dalla 1. n. 66, la disposizione — qui censu
rata — che prevede il ricorso a modalità particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a
tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione
di minorenne prevista dall'art. 609 quinquies.
Ora, è di tutta evidenza che la limitazione alla applicabilità della disposizione che prevede modalità particolari di assunzio
ne della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato
richiamo all'art. 609 quinquies, non trova alcuna giustificazio ne ragionevole. Una volta reso possibile il ricorso all'incidente
probatorio per questi reati non si può negare che le esigenze del minore, in vista delle quali il nuovo art. 398, comma 5 bis,
c.p.p. consente l'adozione di particolari modalità di assunzione
della prova, a tutela appunto, specialmente, della persona del
minore, sussistano identiche anche nel caso in cui si procede
per il delitto di corruzione di minorenne (che anzi, come si è
ricordato, presuppone che la persona offesa abbia meno di quat tordici anni), non meno che nelle altre ipotesi di delitti a cui
il legislatore si è riferito. Le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre
che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle
quali la disposizione è dettata, sono d'altra parte di preciso ri
lievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fon
damentali della persona: sicché non sarebbe tollerabile la lacu
na o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla li
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PARTE PRIMA
mitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta
consapevole del legislatore. Ciò che, peraltro, non risulta in al
cun modo, come appare anche dall'iter parlamentare che si è
ricordato.
Resta assorbito ogni altro profilo di censura.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., come in
trodotto dall'art. 14, 2° comma, 1. 15 febbraio 1996 n. 66 (nor me contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede
l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le per sone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di
anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quan do le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I; sentenza 11 gennaio 1999, n. 184; Pres. Losavio, Est. Benini, P.M. Maccarone (conci,
conf.); Consorzio Predda Niedda (Avv. Bassu) c. Serra (Aw.
Pallottino). Conferma App. Sassari 8 maggio 1996.
CORTE DI CASSAZIONE;
Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — Bene in
diviso — Singolo comproprietario — Opposizione alla stima — Effetti estensivi (Cod. civ., art. 102; 1. 22 ottobre 1971
n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; mo
difiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18
aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazio
ne di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata, art. 19).
L'opposizione alla stima proposta da un solo comproprietario di bene indiviso produce i suoi effetti anche nei confronti dei comproprietari non opponenti e non intervenuti al giudi zio, non configurandosi peraltro ipotesi di litisconsorzio ne
cessario. (1)
Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso, il consorzio Predda Niedda, denunciando violazione dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., deduce la nullità della sentenza e del procedi mento, per avere la corte d'appello statuito anche nei confronti di soggetti (Serra Antonio e Oggiano Antonia Angela) non par ti in causa, che pur comproprietari dell'immobile espropriato, sono rimasti estranei al giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, il consorzio Predda Nied
da, denunciando violazione dell'art. 102 c.p.c., ed omessa, in
sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei con
fronti dei comproprietari non parti in causa.
(1) Giurisprudenza costante, dopo il pronunciamento delle sezioni unite
(Cass. 15 giugno 1993, n. 6635, Foro it., 1994, I, 814, con nota di
richiami, annotata da Morgi, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 26, e (criticamente) da A. Finocchiaro, in Vita not., 1993, 697): Cass. 3 aprile 1995, n. 3902, Foro it., Rep. 1995, voce Espropriazione per p.i., n. 142, in extenso, Giust. civ., 1995, I, 2064; 7 agosto 1997, n. 7303, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 205; 22 aprile 1998, n. 4082, id., Mass., 432.
Sulla soluzione continua ad esprimere dubbi Vignale, Espropriazio ne per pubblica utilità e occupazione illegittima, Napoli, 1998, 325 ss.
Sul risarcimento (viceversa, divisibile) in caso di occupazione appro priativa del suolo indiviso: Cass. 8 giugno 1994, n. 5533, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 269, in extenso, Riv. giur. edilizia, 1995, I, 133; 26 maggio 1997, n. 4650, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 361.
Il Foro Italiano — 1999.
Il ricorso è infondato. L'esame dei due motivi del ricorso
va effettuato congiuntamente, stante la connessione.
Va osservato che pur in assenza di disposizioni per l'ipotesi di espropriazione di bene indiviso, la peculiarità della procedu ra ablativa, ove la quantificazione dell'indennità si articola su
un iter necessariamente unitario per tutti i comproprietari del
fondo, tanto in fase amministrativa quanto in fase giudiziale,
comporta che l'opposizione del singolo comproprietario avver
so la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estende
re il giudizio all'intero diritto, anche a beneficio dei non oppo nenti. Il diritto all'indennità nasce in conseguenza del trasferi
mento autoritativo operato con il decreto di espropriazione, onde
prima di tale provvedimento non è da parlarsi di diritto di cre
dito del proprietario espropriando, il quale è ancora titolare
del diritto reale, e solo se decide di addivenire alla cessione vo
lontaria del bene o di accettare l'indennità nella misura offerta
dall'espropriante, diviene creditore dei relativi importi. Per quan to invece riguarda la fase successiva al decreto di esproprio, il diritto è di credito: questo è però soggetto ad un procedimen to di determinazione prima d'ufficio (perizia giudiziaria o stima amministrativa), poi ad istanza di parte, e diviene liquido solo
nel momento in cui, divenuta definitiva l'indennità, per manca
ta opposizione alla stima o per la conclusione del relativo giudi
zio, si procederà allo svincolo delle somme depositate in favore
degli aventi diritto. Prima di tale momento, il procedimento
liquidatorio è unicamente ispirato allo scopo di determinare l'in
dennità, sulla quale vige un vincolo di indisponibilità che ne
vieta il pagamento (imponendo, viceversa, il deposito alla cassa
depositi e prestiti: art. 12 1. 22 ottobre 1971 n. 865), nell'inte
resse di tutti i possibili interessati, che potranno far valere i
loro diritti nella fase di svincolo: e tra questi anche i compro
prietari. Come afferma la giurisprudenza di questa corte, dopo il pronunciamento delle sezioni unite (Cass. 15 giugno 1993, n. 6635, Foro it., 1994, I, 814), l'indennità amministrativa non
può diventare definitiva solo per alcuno dei comproprietari, ed
il giudizio di opposizione estende i suoi effetti ai comproprietari rimasti estranei alla causa promossa dal comproprietario dili
gente (Cass. 7 agosto 1997, n. 7303, id., Rep. 1997, voce Espro
priazione per p.i., n. 205): l'unitarietà della stima comporta an
che unitarietà della pronuncia del giudice destinata a verificare
il provvedimento amministrativo di determinazione dell'inden
nità, per cui non esiste un diritto di credito autonomo azionabi
le pro quota con il giudizio di opposizione. Sul piano proces suale il diritto di ciascun comproprietario espropriato è un di
ritto potestativo concesso pariteticamente a ciascuno degli
espropriati, nell'interesse anche degli altri, con riferimento al
l'intero importo dell'indennità: legittimati ad opporsi sono, dal
lato attivo, tutti i comproprietari senza necessità di contraddit
torio tra loro. È ben ammissibile, ove l'iniziativa oppositiva sia
solo di alcuni dei comproprietari, che gli altri esplichino inter vento litisconsortile, senza che si configuri ipotesi di litisconsor
zio necessario, restando fermo che anche nei confronti dei non
opponenti si produrranno gli effetti derivanti dalla sentenza nel
giudizio di opposizione (Cass. 3 aprile 1995, n. 3902, id., Rep. 1995, voce cit., n. 142; 22 aprile 1998, n. 4082, id., Mass., 432).
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