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sentenza 9 luglio 1998, n. 262 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 15 luglio 1998, n. 28); Pres....

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sentenza 9 luglio 1998, n. 262 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 luglio 1998, n. 28); Pres. Granata, Est. Onida. Ord. G.i.p. Pret. Vibo Valentia 22 settembre 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 47 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 63/64-67/68 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193016 . Accessed: 28/06/2014 17:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 17:42:52 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 9 luglio 1998, n. 262 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 luglio 1998, n. 28); Pres.Granata, Est. Onida. Ord. G.i.p. Pret. Vibo Valentia 22 settembre 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 47 del1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 63/64-67/68Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193016 .

Accessed: 28/06/2014 17:42

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PARTE PRIMA

tra parte non è stata denunciata una diversità di contenuto tra

il testo italiano e quello polacco; né le censure proposte dal

ricorrente sono rivolte a quest'ultimo. L'intestazione dei docu

menti — in italiano «agenda» ed in polacco «protokól», vale

a dire verbale — non è tale da connotare una diversità sostan

ziale dell'oggetto degli atti o del loro contenuto; diversità che, del resto, non emerge dalla effettuata traduzione del testo

polacco. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara inammissi

bile il conflitto di attribuzione proposto dal presidente del con

siglio dei ministri nei confronti della regione Puglia con il ricor

so indicato in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 luglio 1998, n. 262

(<Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 luglio 1998, n. 28); Pres. Granata, Est. Onida. Ord. G.i.p. Pret. Vibo Valentia

22 settembre 1997 (G.U., la s.s., n. 47 del 1997).

Incidente probatorio — Modalità di assunzione della prova —

Audizione protetta del teste minore infrasedicenne — Casi — Corruzione di minorenne — Omessa previsione — Incosti

tuzionalità (Cost., art. 3; cod. proc. pen., art. 398).

È incostituzionale l'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., come intro

dotto dall'art. 14, 2° comma, l. 15 febbraio 1996 n. 66 (nor me contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede

l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le

persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori

di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le mo

dalità particolari attraverso cui procedere all'incidente proba torio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario

od opportuno. (1)

Diritto. — 1. - La questione sollevata investe il comma 5 bis

dell'art. 398 c.p.p. — aggiunto dall'art. 14, 2° comma, 1. 15 feb

braio 1996 n. 66 (norme contro la violenza sessuale) — nella

(1) Non v'è dubbio che, anche sulla scorta di autorevoli indicazioni dottrinali, l'istituto dell'incidente probatorio ha, di recente, conquistato spazi sempre più ampi, plasmati ora dalla Corte costituzionale, ora dal

legislatore ordinario, così estrinsecando una decisa multifunzionalità (per un quadro del fenomeno cfr., tra gli altri, Mastrogiovanni, Le nuove

regole per l'assunzione anticipata dei mezzi di prova, in AA.VV., Le innovazioni in tema di formazione della prova nel processo penale. Com mento alla I. 7 agosto 1997 n. 267, Milano, 1998, 15 ss.): dapprima pressoché unicamente finalizzato alla cristallizzazione, nel corso della fase investigativa, della prova non rinviabile al (futuribile) dibattimen to, il congegno, dopo essere stato esteso — in forza di una declaratoria di incostituzionalità — anche alla fase dell'udienza preliminare (Corte cost. 10 marzo 1994, n. 77, Foro it., 1994, I, 1657), è stato reso attiva bile al fine di acquisire la testimonianza dell'infrasedicenne nei procedi menti per delitti contro la libertà sessuale (art. 13 ss. 1. 15 febbraio 1996 n. 66, recante «norme contro la violenza sessuale», e, da ultimo, art. 13 1. 3 agosto 1998 n. 269, recante «norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», su cui cfr. Spangher, Le norme contro la pedofilia. B) Le norme di diritto proces suale penale, in Dir. pen. e proc., 1998, 1231 ss.) e — in una ben diversa ottica — al fine di tutelare una ritrovata istanza di contradditto rio «effettivo» pur con non trascurabili sacrifici sul piano del canone di immediatezza (art. 4 1. 7 agosto 1997 n. 267, recante «modifica delle

disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove»: sul punto cfr., per tutti, in una prospettiva generale, Illumina ti, Uno sguardo unitario alle riforme del 1997, id., 1997, 1521 s., e Riccio, Letture più circoscritte e forme «alternative» di acquisizione probatoria, ibid., 1187 ss.).

Appar chiaro, in un quadro cosi composito, come la 1. n. 66 del 1996 abbia svolto un indiscutibile ruolo di apertura nel segno della (ri)va

II Foro Italiano — 1999.

parte in cui, prevedendo (nel caso di indagini che riguardano determinate ipotesi di reati sessuali) l'adozione di modalità par ticolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quan do fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano

minori di sedici anni, e le esigenze del minore lo rendano neces

sario od opportuno, non contempla, fra le ipotesi richiamate, il reato di corruzione di minorenne di cui all'art. 609 quinquies

c.p. («Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona mi

nore di anni quattordici, al fine di farla assistere . . .»). Tale omissione, secondo il remittente, contrasta con gli art.

3 e 32 Cost., per disparità di trattamento ingiustificata di situa

zioni assimilabili, per intrinseca irragionevolezza e contraddit

torietà rispetto alla previsione della possibilità di ricorrere an

che nel caso di reato di corruzione di minorenne all'incidente

probatorio al di fuori dei presupposti comuni (art. 392, comma

1 bis, c.p.p., aggiunto dall'art. 13, 1° comma, 1. n. 66 del 1996), e per la mancata tutela, in questa ipotesi e solo in questa, della

salute psichica del minore. La disposizione impugnata sarebbe

altresì illegittima per violazione dell'art. 72 Cost., avendo la

camera dei deputati approvato l'art. 14 della legge in un testo

diverso da quello definito dalla commissione in sede redigente, che invece contemplava fra i reati in questione anche quello

previsto dall'art. 609 quinquies c.p. 2. - Non è fondata la censura di violazione dell'art. 72 Cost.

La 1. n. 66 del 1996 proviene da un iter parlamentare pro mosso presso la camera dei deputati attraverso la presentazione di numerose proposte di legge, il cui esame congiunto fu affida

to alla commissione giustizia, prima in sede referente, poi in

sede redigente, riservandosi dunque all'assemblea, a norma del

l'art. 96 del regolamento, l'approvazione sia dei singoli articoli

formulati dalla commissione, sia del testo complessivo. La disposizione contenuta nell'attuale art. 6 della legge, che

introduce l'art. 609 quinquies c.p., relativo alla corruzione di

minorenne, non figurava nella proposta assunta come testo ba

se dalla commissione giustizia della camera sia nella sede refe

rente (seduta del 6 luglio 1995), sia poi nella sede redigente (se duta del 25 luglio 1995). In tale testo erano invece già presenti

disposizioni di contenuto corrispondente agli attuali art. 13, 1°

comma, e 14, 2° comma, in tema di incidente probatorio, con

riferimento a tutti i nuovi delitti che si venivano a configurare

(violenza sessuale semplice e aggravata, atti sessuali con mino

renne, violenza di gruppo): non, ovviamente, al delitto di cor

ruzione di minorenne, che la proposta non contemplava. La previsione del delitto di corruzione di minorenne, attra

verso l'introduzione dell'art. 609 quinquies nel codice penale,

conseguì solo all'approvazione da parte della commissione di un emendamento aggiuntivo all'art. 5 (seduta del 26 settembre

lorizzazione dell'incidente probatorio. Già in sede di prima lettura dei novellati art. 392 ss. c.p.p. si era, tuttavia, rimarcata l'incongruità del disegno riformatore, laddove — nel mettere a punto, a tutela del mino re coinvolto e, in via mediata, della stessa genuinità della prova, moda lità peculiari di celebrazione dell'incidente (in tema cfr., per un affre sco, Cirillo, L'audizione protetta del minore nell'incidente probatorio, in Documenti giustizia, 1997, 2069 ss.) — era stata pretermessa, senza che trasparissero giustificazioni di sorta, la fattispecie in cui si proce desse per il delitto di corruzione di minorenni ex art. 609 quinquies c.p.: il catalogo di cui all'art. 392, comma 1 bis, c.p.p. (ora ulterior mente arricchito dal citato art. 13 1. n. 269 del 1998) coincideva, in altri termini, con quello previsto per i casi di «audizione protetta» di cui all'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. (anch'esso ora completato dal me desimo art. 13 1. n. 269 del 1998) salvo che per l'ipotesi in cui fosse in corso un procedimento per il delitto di corruzione di minori; in tal caso, ferma restando l'attivabilità dell'incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi «tradizionali» di non rinviabilità della prova, non sarebbe stato possibile ricorrere alle modalità «protette» di assunzione della testimonianza previste dall'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. (cfr., in termini critici ma non privi di articolati rilievi, Bargis, Commento all'art. 14 l. 15 febbraio 1996 n. 66, in Legislazione pen., 1996, 509 e nota 21, nonché Galantini, in Commentario delle «norme contro la violenza sessuale» a cura di Cadoppi, Padova, 1996, sub art. 13-14, 312 e nota 56; cfr., inoltre, tra gli altri, Ambrosini, Le nuove norme sulla violenza sessuale, Torino, 1997, 90, e Conti, Esteso l'istituto del l'incidente probatorio alla testimonianza di chi ha meno di sedici anni, in Guida al diritto, 1996, fase. 9, 28). Investita della quaestio, la Corte costituzionale, con la su riportata pronuncia, ha ritenuto costituzional mente illegittima, per contrasto con il canone di ragionevolezza, la de nunciata discrasia: sicché, per effetto dell'odierna declaratoria, i due cataloghi di cui agli art. 392, comma 1 bis, e 398, comma 5 bis, c.p.p. sono adesso del tutto coincidenti. [G. Di Chiara]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1995); nella stessa seduta la commissione approvò anche un al

tro emendamento aggiuntivo all'art. 6, che introduceva a sua

volta un art. 609 quinquies c.p., con oggetto e contenuto diversi.

Sempre nella medesima seduta la commissione completò l'e

same e l'approvazione in sede redigente del progetto, votando

così, fra l'altro, sugli art. 12 e 13, che recavano rispettivamente le modifiche agli art. 392 e 398 c.p.p. In tale sede, furono ap

provati due emendamenti del relatore, interamente sostitutivi

dei due articoli, nei quali la nuova disciplina processuale veniva

riferita ai delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 quinquies c.p. (rispettivamente emendamenti 12.6 e 13.5): senza che peraltro risulti che si sia discussa in alcun modo la

riferibilità o meno della nuova disciplina dell'incidente probato rio al delitto di corruzione di minorenne.

Sempre nella seduta del 26 settembre la commissione autoriz

zò la presidenza a procedere al coordinamento formale del testo.

In sede di coordinamento, gli art. 13 (già 12) e 14 (già 13) vennero riformulati, facendosi riferimento, in entrambi, ai de

litti di cui gli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octt.°s:

dunque anche al delitto di violenza di gruppo (art. 609 sexns

nel testo approvato dalla commissione, art. 609 octies nel testo

coordinato), ma non al delitto di corruzione di minorenne, pre visto dall'art. 609 quinquies nel testo coordinato.

Fu tale testo coordinato ad essere sottoposto all'assemblea, e da questa approvato (dopo un'ulteriore rielaborazione da par te della commissione del solo art. 8), con il voto dei singoli articoli e poi col voto finale (seduta del 28 settembre 1995).

Pertanto, nelle norme comuni, tale testo conteneva un riferi

mento al nuovo art. 609 quinquies c.p. solo all'art. 7, in tema

di irrilevanza della ignoranza dell'età della persona offesa.

Il senato, in prima lettura, modificò il testo, fra l'altro inse

rendo il riferimento anche all'art. 609 quinquies c.p., oltre che

negli art. 10, Ile 12, nell'art. 13, che introduceva il comma

I bis dell'art. 392 c.p.p.; non però nell'art. 14, che introduceva

il comma 5 bis dell'art. 398 c.p.p., approvato invece nel testo

pervenuto dall'altro ramo del parlamento. La camera, in seconda lettura, prese in esame solo gli articoli

emendati, fra cui non vi era l'art. 14, e modificò ulteriormente

il solo art. 5, approvando per il resto il testo trasmesso dal

senato: il quale, a sua volta, nella seduta del 14 febbraio 1996,

approvò definitivamente il testo trasmesso dalla camera, che fu

quindi promulgato e pubblicato. 3. - La ricostruzione dell 'iter parlamentare della legge con

sente di constatare: a) che il testo promulgato della legge è in

tutto conforme a quello concordemente approvato dalle due ca

mere: precisamente, l'art. 13, che introduce il comma 1 bis del

l'art. 392 c.p.p., fu approvato dalla camera senza il riferimento

all'art. 609 quinquies, emendato dal senato che vi inserì tale

riferimento, e riapprovato dalla camera nel testo del senato;

mentre l'art. 14, che introduce il comma 5 bis dell'art. 398 c.p.p., fu approvato già in prima lettura da entrambe le camere in un

testo, conforme a quello promulgato, che non contiene il riferi

mento all'art. 609 quinquies c.p.; b) che l'omissione di tale ri

chiamo nell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p. non è frutto di modi

fiche del testo dell'articolo intervenute dopo la sua approvazio

ne, da parte di ciascuno dei due rami del parlamento, ma risulta

a seguito del coordinamento che ha preceduto l'approvazione dei singoli articoli, e poi del testo complessivo, da parte dell'as

semblea della camera in sede di prima lettura.

Non può pertanto parlarsi di una violazione delle norme sul

procedimento legislativo contenute nell'art. 72 Cost., le quali

richiedono, per quanto qui interessa, soltanto che il progetto

sia approvato «articolo per articolo e con votazione finale» da

ciascuna delle due camere, ovviamente nel medesimo testo: men

tre altri errori o eventuali violazioni di norme regolamentari, che possano verificarsi nel procedimento, sfuggono al sindacato

di questa corte sulla legittimità costituzionale della legge rego

larmente promulgata e pubblicata (sentenza n. 9 del 1959, Foro

it., 1959, I, 313). Né vi è luogo, nella specie, per quanto si è detto, a rilevare

difformità, intervenute a seguito di operazioni di coordinamen

to, fra testo approvato da ciascuna camera e testo promulgato o trasmesso all'altra camera (cfr. sentenze n. 9 del 1959 cit.;

n. 134 del 1969, id., 1969, I, 2045, e n. 292 del 1984, id., 1985, I, 349), poiché, come si è osservato, il coordinamento su cui

II Foro Italiano — 1999 — Parte 1-2.

ha attirato l'attenzione il giudice remittente fu precedente, e

non successivo, all'approvazione degli articoli da parte dell'as

semblea della camera, la cui volontà si è espressa dunque, col

voto, sul testo di tali articoli come risultanti a seguito del coor

dinamento medesimo.

4. - La questione è invece fondata in riferimento all'art. 3 Cost.

La 1. n. 66 del 1996, com'è noto, ha sottoposto ad integrale revisione le norme del codice penale in tema di reati contro

la libertà sessuale, abrogando, in toto il capo I (Dei delitti con

tro la libertà sessuale) del titolo IX (Dei delitti contro la morali

tà pubblica e il buon costume) del libro secondo, nonché gli art. 530, 539, 541, 542 e 543 (art. 1); e inserendo nella sezione

III del capo III (Dei delitti contro la libertà morale) del titolo

XII (Dei delitti contro la persona) le nuove fattispecie di reato

della violenza sessuale, semplice ed aggravata (art. 3 e 4: art.

609 bis e ter c.p.), degli atti sessuali con minorenne (art. 5:

art. 609 quater del codice), della corruzione di minorenne, nella

nuova formulazione (art. 6: art. 609 quinquies del codice), e

della violenza sessuale di gruppo (art. 9: art. 609 octies del

codice). Accanto a queste nuove disposizioni incriminatrici, e ad altre

prescrizioni comuni (art. 10, 11, 12, 15, 16) o di diverso conte

nuto (art. 17), la 1. n. 66 ha introdotto alcune nuove disposizio ni nel codice di procedura penale.

Precisamente, l'art. 13 della legge ha aggiunto nell'art. 392

(relativo ai casi in cui si può procedere con incidente probato

rio) il comma 1 bis, in base al quale «nei procedimenti per i

delitti di cui agli art. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p. il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente pro batorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal 1° com

ma», oltre che un comma 2 bis sul deposito da parte del pubbli co ministero degli atti di indagine compiuti, insieme con la ri

chiesta di incidente probatorio. A sua volta, l'art. 14 della legge ha introdotto nell'art. 398

c.p.p. (provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio), oltre ad un comma 3 bis sul diritto ad ottenere copia degli atti

depositati, un nuovo comma 5 bis, ai cui sensi, «nel caso di

indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli art. 609

bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p., il giudice, ove fra

le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori

di anni sedici, con l'ordinanza di cui al 2° comma, stabilisce

il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui proce dere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo

rendono necessario od opportuno»: il comma prosegue poi di

sciplinando il luogo dell'udienza e le modalità di documentazio

ne delle dichiarazioni testimoniali.

Mentre dunque la disposizione che consente il ricorso all'inci

dente probatorio fa riferimento a tutte le nuove fattispecie de

littuose configurate dalla 1. n. 66, la disposizione — qui censu

rata — che prevede il ricorso a modalità particolari, quando le esigenze del minore lo richiedano, fa invece riferimento a

tutte le fattispecie meno una, quella appunto della corruzione

di minorenne prevista dall'art. 609 quinquies.

Ora, è di tutta evidenza che la limitazione alla applicabilità della disposizione che prevede modalità particolari di assunzio

ne della prova nell'incidente probatorio, derivante dal mancato

richiamo all'art. 609 quinquies, non trova alcuna giustificazio ne ragionevole. Una volta reso possibile il ricorso all'incidente

probatorio per questi reati non si può negare che le esigenze del minore, in vista delle quali il nuovo art. 398, comma 5 bis,

c.p.p. consente l'adozione di particolari modalità di assunzione

della prova, a tutela appunto, specialmente, della persona del

minore, sussistano identiche anche nel caso in cui si procede

per il delitto di corruzione di minorenne (che anzi, come si è

ricordato, presuppone che la persona offesa abbia meno di quat tordici anni), non meno che nelle altre ipotesi di delitti a cui

il legislatore si è riferito. Le esigenze di salvaguardia della personalità del minore (oltre

che di assicurazione della genuinità della prova), a tutela delle

quali la disposizione è dettata, sono d'altra parte di preciso ri

lievo costituzionale, coinvolgendo la protezione dei diritti fon

damentali della persona: sicché non sarebbe tollerabile la lacu

na o la contraddizione dell'ordinamento, che discende dalla li

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PARTE PRIMA

mitazione in discorso, nemmeno se fosse frutto di una scelta

consapevole del legislatore. Ciò che, peraltro, non risulta in al

cun modo, come appare anche dall'iter parlamentare che si è

ricordato.

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 398, comma 5 bis, c.p.p., come in

trodotto dall'art. 14, 2° comma, 1. 15 febbraio 1996 n. 66 (nor me contro la violenza sessuale), nella parte in cui non prevede

l'ipotesi di reato di cui all'art. 609 quinquies c.p. (corruzione di minorenne) fra quelle in presenza delle quali, ove fra le per sone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di

anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quan do le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I; sentenza 11 gennaio 1999, n. 184; Pres. Losavio, Est. Benini, P.M. Maccarone (conci,

conf.); Consorzio Predda Niedda (Avv. Bassu) c. Serra (Aw.

Pallottino). Conferma App. Sassari 8 maggio 1996.

CORTE DI CASSAZIONE;

Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — Bene in

diviso — Singolo comproprietario — Opposizione alla stima — Effetti estensivi (Cod. civ., art. 102; 1. 22 ottobre 1971

n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; mo

difiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18

aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizzazio

ne di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia

residenziale, agevolata e convenzionata, art. 19).

L'opposizione alla stima proposta da un solo comproprietario di bene indiviso produce i suoi effetti anche nei confronti dei comproprietari non opponenti e non intervenuti al giudi zio, non configurandosi peraltro ipotesi di litisconsorzio ne

cessario. (1)

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso, il consorzio Predda Niedda, denunciando violazione dell'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., deduce la nullità della sentenza e del procedi mento, per avere la corte d'appello statuito anche nei confronti di soggetti (Serra Antonio e Oggiano Antonia Angela) non par ti in causa, che pur comproprietari dell'immobile espropriato, sono rimasti estranei al giudizio.

Con il secondo motivo di ricorso, il consorzio Predda Nied

da, denunciando violazione dell'art. 102 c.p.c., ed omessa, in

sufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei con

fronti dei comproprietari non parti in causa.

(1) Giurisprudenza costante, dopo il pronunciamento delle sezioni unite

(Cass. 15 giugno 1993, n. 6635, Foro it., 1994, I, 814, con nota di

richiami, annotata da Morgi, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 26, e (criticamente) da A. Finocchiaro, in Vita not., 1993, 697): Cass. 3 aprile 1995, n. 3902, Foro it., Rep. 1995, voce Espropriazione per p.i., n. 142, in extenso, Giust. civ., 1995, I, 2064; 7 agosto 1997, n. 7303, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 205; 22 aprile 1998, n. 4082, id., Mass., 432.

Sulla soluzione continua ad esprimere dubbi Vignale, Espropriazio ne per pubblica utilità e occupazione illegittima, Napoli, 1998, 325 ss.

Sul risarcimento (viceversa, divisibile) in caso di occupazione appro priativa del suolo indiviso: Cass. 8 giugno 1994, n. 5533, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 269, in extenso, Riv. giur. edilizia, 1995, I, 133; 26 maggio 1997, n. 4650, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 361.

Il Foro Italiano — 1999.

Il ricorso è infondato. L'esame dei due motivi del ricorso

va effettuato congiuntamente, stante la connessione.

Va osservato che pur in assenza di disposizioni per l'ipotesi di espropriazione di bene indiviso, la peculiarità della procedu ra ablativa, ove la quantificazione dell'indennità si articola su

un iter necessariamente unitario per tutti i comproprietari del

fondo, tanto in fase amministrativa quanto in fase giudiziale,

comporta che l'opposizione del singolo comproprietario avver

so la stima effettuata in via amministrativa è idonea ad estende

re il giudizio all'intero diritto, anche a beneficio dei non oppo nenti. Il diritto all'indennità nasce in conseguenza del trasferi

mento autoritativo operato con il decreto di espropriazione, onde

prima di tale provvedimento non è da parlarsi di diritto di cre

dito del proprietario espropriando, il quale è ancora titolare

del diritto reale, e solo se decide di addivenire alla cessione vo

lontaria del bene o di accettare l'indennità nella misura offerta

dall'espropriante, diviene creditore dei relativi importi. Per quan to invece riguarda la fase successiva al decreto di esproprio, il diritto è di credito: questo è però soggetto ad un procedimen to di determinazione prima d'ufficio (perizia giudiziaria o stima amministrativa), poi ad istanza di parte, e diviene liquido solo

nel momento in cui, divenuta definitiva l'indennità, per manca

ta opposizione alla stima o per la conclusione del relativo giudi

zio, si procederà allo svincolo delle somme depositate in favore

degli aventi diritto. Prima di tale momento, il procedimento

liquidatorio è unicamente ispirato allo scopo di determinare l'in

dennità, sulla quale vige un vincolo di indisponibilità che ne

vieta il pagamento (imponendo, viceversa, il deposito alla cassa

depositi e prestiti: art. 12 1. 22 ottobre 1971 n. 865), nell'inte

resse di tutti i possibili interessati, che potranno far valere i

loro diritti nella fase di svincolo: e tra questi anche i compro

prietari. Come afferma la giurisprudenza di questa corte, dopo il pronunciamento delle sezioni unite (Cass. 15 giugno 1993, n. 6635, Foro it., 1994, I, 814), l'indennità amministrativa non

può diventare definitiva solo per alcuno dei comproprietari, ed

il giudizio di opposizione estende i suoi effetti ai comproprietari rimasti estranei alla causa promossa dal comproprietario dili

gente (Cass. 7 agosto 1997, n. 7303, id., Rep. 1997, voce Espro

priazione per p.i., n. 205): l'unitarietà della stima comporta an

che unitarietà della pronuncia del giudice destinata a verificare

il provvedimento amministrativo di determinazione dell'inden

nità, per cui non esiste un diritto di credito autonomo azionabi

le pro quota con il giudizio di opposizione. Sul piano proces suale il diritto di ciascun comproprietario espropriato è un di

ritto potestativo concesso pariteticamente a ciascuno degli

espropriati, nell'interesse anche degli altri, con riferimento al

l'intero importo dell'indennità: legittimati ad opporsi sono, dal

lato attivo, tutti i comproprietari senza necessità di contraddit

torio tra loro. È ben ammissibile, ove l'iniziativa oppositiva sia

solo di alcuni dei comproprietari, che gli altri esplichino inter vento litisconsortile, senza che si configuri ipotesi di litisconsor

zio necessario, restando fermo che anche nei confronti dei non

opponenti si produrranno gli effetti derivanti dalla sentenza nel

giudizio di opposizione (Cass. 3 aprile 1995, n. 3902, id., Rep. 1995, voce cit., n. 142; 22 aprile 1998, n. 4082, id., Mass., 432).

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