+ All Categories
Home > Documents > sentenza 9 maggio 1985, n. 136 (Gazzetta ufficiale 22 maggio 1985, n. 119 bis); Pres. Elia, Rel....

sentenza 9 maggio 1985, n. 136 (Gazzetta ufficiale 22 maggio 1985, n. 119 bis); Pres. Elia, Rel....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: phungkhuong
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sentenza 9 maggio 1985, n. 136 (Gazzetta ufficiale 22 maggio 1985, n. 119 bis); Pres. Elia, Rel. Roehrssen; D'Acuti e altri c. A.t.a.c.; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Roma 23 febbraio 1981 (G.U. n. 269 del 1981); Trib. Salerno 27 gennaio 1981 (G.U. n. 241 del 1981); Pret. Roma 26 maggio 1980 (G.U. n. 276 del 1981) Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 53/54-55/56 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180106 . Accessed: 28/06/2014 17:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:00:40 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sentenza 9 maggio 1985, n. 136 (Gazzetta ufficiale 22 maggio 1985, n. 119 bis); Pres. Elia, Rel.Roehrssen; D'Acuti e altri c. A.t.a.c.; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Pret. Roma 23 febbraio1981 (G.U. n. 269 del 1981); Trib. Salerno 27 gennaio 1981 (G.U. n. 241 del 1981); Pret. Roma 26maggio 1980 (G.U. n. 276 del 1981)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 53/54-55/56Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180106 .

Accessed: 28/06/2014 17:00

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:00:40 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrasse

gni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, art. 7).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7. 1"

comma, l. 24 aprile 1975 n. 130, nella parte in cui consente

l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di

propaganda elettorale, in riferimento all'art. 21 Cost.( 1)

Diritto. — 1. - Il Pretore di Sant'Antioco dubita che l'art. 7, 2°

comma, 1. 24 aprile 1975 n. 130 (recante, tra l'altro, modifiche

alla disciplina della propaganda elettorale), contrasti con l'art. 21, 1° comma, Cost, nella parte in cui, durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni, consente l'uso di altoparlanti su

mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del

luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

Il divieto di svolgere direttamente la propaganda elettorale con

tali mezzi circa i limiti fissati dalla norma realizzerebbe, ad

avviso del giudice a quo, una sostanziale limitazione della libertà

di manifestazione del pensiero che, non essendo giustificata dal

l'esigenza di tutelare interessi di rango costituzionale, sarebbe per ciò stesso illegittima.

2. - La questione è infondata. Pur avendo affermato — come ricorda lo stesso giudice a quo — e costantemente ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamenta li proclamate e protette dalla nostra Costituzione, questa corte ha

tuttavia più volte chiarito, anche con specifico riguardo alle norme che regolano l'affissione di stampati e manifesti di propa ganda durante la campagna elettorale, che la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non è pertanto costituzionalmente vietata anche se possa derivarne indirettamente una qualche limitazione, sempre che il diritto non ne risulti snaturato o non ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio (sentenze nn. 1 del 1956, Foro it., 1956, I, 833; 121 del 1957, id., 1957, I, 1377; 38 del 1961, id., 1961, I, 1048; 48 del 1964, id., 1964, I, 1525; 49 del 1965, id., 1965, I, 1333; 129 del 1970, id., 1970, I, 2054; ordinanze nn. 97 del 1965, id., Rep. 1966, voce Elezioni, n.

128, e 106 del 1974, id., 1974, I, 1887). Ha in particolare affermato che « la garanzia dei diritti inviola

bili dell'uomo diventerebbe illusoria se ciascuno potesse esercitarli fuori dell'ambito delle leggi, della civile regolamentazione, del

ragionevole costume »; che « anche diritti primari e fondamentali (come il più alto, forse, quello sancito nell'art. 21 Cost.) debbono venir contemperali con le esigenze di una tollerabile conviven za »; che, pertanto, legittimamente, allo scopo « di garantire a

tutti i singoli o gruppi il diritto e la materiale possibilità di

espressione e propaganda, sono stabiliti orari e turni per le riunioni e i discorsi nelle piazze pubbliche, come sono proibiti i comizi dopo la mezzanotte del venerdì precedente la domenica elettorale» (sentenza n. 168 del 1971, id., 1971, I, 2101); che la

tranquillità, il riposo, il decorso delle persone, la sicurezza della

viabilità, la tutela dei monumenti, dell'estetica cittadina e del

paesaggio (sent. n. 129 del 1970 e n. 168 del 1971) costituiscono tutti interessi degni di primaria considerazione, che ben possono giustificare una disciplina, per taluni aspetti anche limitativa, della libertà di manifestazione del pensiero, purché non la snaturino.

3. - Tra tali interessi rientra poi sicuramente anche quello alla

conservazione dell'ordine pubblico che, inteso nel senso di ordine

legale su cui poggia la convivenza sociale (sentenze nn. 19 del

1962, id., 1962, I, 595; 199 del 1972, id., 1973, I, 321; 210 del

1976, id., 1977, I, 295), trova proprio in occasione dell'imminenza

delle consultazioni elettorali — che costituiscono il momento

culminante della partecipazione dei cittadini alla determinazione

dell'indirizzo politico — ragioni di più pregnante tutela. Il che,

lungi dal risolversi necessariamente in una sostanziale compres sione del diritto di libera manifestazione del pensiero, quella fondamentale libertà ben può invece esaltare, allorché — come

deve sicuramente ritenersi per il caso in esame — la disciplina delle modalità della propaganda elettorale sia volta non già ad

impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il più ampio numero possibile di destinatari, bensì a consentire che i cittadini

interessati a recepirlo compiutamente siano posti in condizione di

(1) L'ordinanza Pret. Sant'Antioco 29 giugno 1978, riportata in Giur.

costit., 1979, il, 49, è massimata in Foro it., 1979, lì, 172, con nota di

richiami.

Il Foro Italiano — 1986.

farlo in tutta tranquillità, recandosi ad assistere al comizio nel

luogo e nell'ora indicati, e solo ove lo vogliano; e ad evitare, al

contempo, che le probabili sovrapposizioni di contrapposti mes

saggi elettorali non limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del

comizio ma risolventisi, in ipotesi, essi stessi in comizi, possano,

per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare

addirittura lo scopo primario della propaganda, che è evidente

mente quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi

comprensibile. 4. - Alla stregua di tali considerazioni, appare allora evidente

come proprio la disciplina delle modalità di esercizio del diritto

possa valere — e nella specie valga — a garantire ad ognuno la

possibilità di efficacemente esercitarlo, sostanzialmente risolvendo

si in un presidio, anziché in una limitazione, della libertà di

manifestazione del pensiero. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 2° comma, 1. 24 aprile 1975 n. 130 (modifiche alla disciplina delia propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e

delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni

politiche, regionali, provinciali e comunali) sollevata, in riferimen

to all'art. 21, 1° comma, Cost., dal Pretore di Sant'Antioco con

ordinanza in data 29 giugno 1978 (n. 591 del reg. crd. del 1978).

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 maggio 1985, n. 136

(Gazzetta ufficiale 22 maggio 1985, n. 119 bis); Pres. Elia, Rei.

Roeiirssen; D'Acuti e altri c. A.t.a.c.; interv. Pres. cons,

ministri. Ord. Pret. Roma 23 febbraio 1981 (G.U. n. 269 del

1981); Trib. Salerno .27 gennaio 1981 (G.U. n. 241 del 1981); Pret. Roma 26 maggio 1980 (G.U. n. 276 del 1981).

Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti da aziende municipalizzate di trasporto — Controversie — PossibiSità di sospensione per rimessione in termini — Esclusione — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 443; r.d.

8 gennaio 1931 n. 148, coordinamento delie norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, art. 10; 1. 24 luglio 1957 n. 533, modifiche dell'art. 10 r.d. 8

gennaio 1931 n. 148).

Ferrovie, tramvie e filovie — Dipendenti da aziende municipalizzate di trasporto — Controversie — Tardiva presentazione del ricorso

giurisdizionale — Improponibilità — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 3, 24; r.d. 8 gennaio 1931 n. 148,

art. 10; 1. 24 luglio 1957 n. 633).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

2° e 3" comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, modificato dalla l.

24 luglio 1957 n. 633 nel testo risultante dopo la sentenza

Corte cost. 26 luglio 1979, n. 93, nella parte in cui non

prevede la possibilità della rimessione in termini con con

testuale sospensione del giudizio onde consentire la proposi

zione o la riproposizione del reclamo gerarchico, in riferimento

agli art. 3 e 24 Cost. (1)

(1) La corte ritiene infondata la questione rimessale da Pret. Roma,

ord. 26 maggio 1980, Foro it., Rep. 1982, voce Ferrovie e tramvie, n.

162, rilevando che la giurisprudenza degli ultimi anni ha ritenuto

l'applicabilità dell'art. 443 c.p.c. in via analogica alle controversie degli

autoferrotramvieri: cfr. Cass. 10 luglio 1980, n. 4382, id., Rep. 1980,

voce cit., n. 147; 19 marzo 1980, n. 1814, ibid., voce Lavoro e

previdenza (controversie), n. 443; 3 aprile 1980, n. 2189, ibid., voce

Ferrovie e tramvie, n. 154; 24 aprile 1980, n. 2722, ibid., n. 162; 30

agosto 1980, n. 5033, ibid., n. 155; 2 settembre 1980, n. 5056, ibid., n.

158; 5 settembre 1980, n. 5Ì23, ibid., n. 156; 12 dicembre 1980, n.

6432, ibid., n. 151; 17 marzo 1981, n. 1578, id., Rep. 1981, voce cit.,

n. 100; 29 aprile 1981, n. 2637, ibid., n. 99; 24 aprile 1981, n. 2474,

ibid., n. 98; 10 dicembre 1982, n. 6773, id., Rep. 1982, voce cit., n.

164; 2 dicembre 1982, n. 6554, ibid., n. 165; 2 dicembre 1982, n.

6565, ibid., n. 166; 26 ottobre 1982, n. 5595, ibid., n. 170; 9 giugno

1982, n. 3477, ibid., n. 171; 2 febbraio 1982, n. 621, ibid., n. 172; 13

gennaio 1982, n. 189, i'bid., n. 173; 20 luglio 1982, n. 4274, ibid., n.

176; 17 giugno 1982, n. 3715, ibid., n. 179; 16 giugno 1982, n. 3657,

ibid., n. 180; 8 aprile 1982, n. 2180, ibid., n. 187; 20 marzo 1982, n.

1801, ibid., n. 188; 9 marzo 1982, n. 1480, ibid., n. 189; 11 marzo

1983, n. 1836, id., 1983, voce cit., n. 175; 6 aprile 1983, nn. 2376,

2377 e 2380, ibid., nn. 176-178; 11 agosto 1983, n. 5354, ibid., n. 179; 11 novembre 1983, n. 6699, ibid., n. 180; 6 dicembre 1983, n. 7280, ibid.,

This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:00:40 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, 2° e 3° comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, modificato dalla l.

24 luglio 1957 n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza

Corte cost. 26 luglio 1979, n. 93, nella parte in cui sancisce

l'improponibilità dell'azione giudiziaria non promossa nel ter

mine di sessanta giorni successivi alla risposta dell'azienda o

alla mancata risposta entro i trenta giorni dalla presentazione del reclamo gerarchico, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (2)

Diritto. — 1. - Le tre ordinanze in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale analoghe e pertanto i relativi giudizi

possono essere riuniti ai fini di un'unica decisione. 2. - a) Con l'ordinanza in data 26 maggio 1980 (n. 384/81) il

Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituziona

le in relazione agli art. 3 e 24 Cost, dell'art. 10, 2" e 3° comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (« coordinamento delle norme sulla

disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quello sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessio

ne »), nel testo risultante dalla 1. 24 luglio 1957 n. 633 e dalla

sent. n. 93 del 1979 (Foro it., 1979, I, 2539) di questa corte, nella

parte in cui non prevede la rimessione in termini con contestuale

sospensione del giudizio; b) una seconda questione viene solleva

ta, sempre in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., dal iPretore di

Roma con ordinanza 23 febbraio 1981 (n. 296/81) e dal Tribuna

le di Salerno con ordinanza 27 gennaio 1981 (n. 342/81) ed ha

ad oggetto l'art. 10, 2° e 3° comma, del già citato r.d. 8 gennaio

1931 n. 148, nel testo risultante dalla 1. 24 luglio 1957 n. 633 e

dalla sentenza n. 93 del 1979 di questa corte, nella parte in cui

sancisce l'improponibilità dell'azione giudiziaria promossa oltre il

termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico

o del termine di trenta giorni per detta definizione.

Le questioni non sono fondate.

3. - Per quanto riguarda la questione sub a) si deve osservare

che contrariamente a quanto opina il giudice a quo è ormai

consolidata la giurisprudenza della Corte di cassazione la quale,

successivamente alla sentenza n. 93/79 di questa corte, ritiene che

il giudice, dinanzi al quale pende la causa, deve applicare in via

analogica il disposto dell'art. 443 c.p.c., sospendendo il giudizio e

concedendo all'interessato il termine perentorio di sessanta giorni

per la proposizione o riproposizione del reclamo.

In queste condizioni è ovvio che il dubbio propostosi dal

giudice a quo più non sussiste, poiché la giurisprudenza ha già

ammesso l'applicabilità della disposizione processuale alla quale

egli fa riferimento, in tal modo risolvendo nel suo stesso senso il

problema. Anche per la questione di cui sub b) la giurisprudenza della

Corte di cassazione è consolidata nel senso che, a seguito della

sentenza n. 93 del 1979 di questa corte, ove l'interessato sia

rimasto inerte contro il silenzio rigetto, omettendo di agire nel

n. 181; 7 novembre 1983, n. 6583, ibid., n. 190; 5 aprile 1983, n.

2370, ibid., n. 192; 10 gennaio 1983, n. 159, ibid., n. 193; 1° agosto

1984, n. 4568, id., Rep. 1984, voce cit., n. 183; 16 luglio 1984, n.

4160, ibid., n. 184; 24 maggio 1984, n. 3205, ibid., n. 185; 17 aprile

1984, n. 2488, ibid., n. 186; 21 febbraio 1984, n. 1252, ibid., n. 187;

16 marzo 1984, n. 1832, ibid., n. 188.

Analoga questione è stata pure rimessa alla corte da Pret. Roma

16 luglio 1982, id., Rep. 1983, voce cit., n. 183, e da Pret. Roma 19

gennaio 1981, id., 1982, I, 327, con nota di richiami.

(2) Anche per la seconda questione, sollevata da Pret. Roma 23

febbraio 1981, Foro it., Rep. 1982, voce Ferrovie e tramvie, n. 159, e

Trib. Salerno 27 gennaio 1981, id., 1982, I, 327, con nota di richiami,

la corte motiva la pronuncia di infondatezza con l'esistenza di una

giurisprudenza che l'ha risolta: oltre a Cass. 15 dicembre 1983, n.

7394, id., Rep. 1983, voce cit., n. 188, v. Cass. 3 dicembre 1984, n.

6319, id., Rep. 1984, voce cit., n. 181; 14 febbraio 1984, n. 1104, i

bid., n. 182. Con ordinanza n. 262 in data 8 novembre 1985 la Corte costituzionale

ha ulteriormente dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe que stioni di costituzionalità dell'art. 10, 2° e 3° comma, r.d. 148/71, sol

levate da: Pret. Roma 18 aprile 1980, id., Rep. 1980, voce cit., n. 94; Pret. Roma 13 maggio 1980, ibid., n. 93; Pret. Brescia 15 dicembre

1981, id., Rep. 1983, voce cit., n. 186; Pret. Roma 25 marzo 1982, ibid., li. 185; Pret. Ferrara 20 aprile 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 180.

Corte cost. 2 luglio 1979, n. 93, id., 1979, I, 2539, con nota di

richiami, ha dichiarato l'illegittimità della norma denunciata nella parte in cui disponeva l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'azione

giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo

gerarchico. Per riferimenti sul rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, v.

Corte cost. 3 dicembre 1984, n. 257, id., 1985, I, 6, con nota di

richiami.

Il Foro Italiano — 1986.

termine di sessanta giorni decorrenti dalla formazione di questo, l'azione giudiziaria è subordinata alla sola prescrizione ordinaria

(cfr. per tutte Cass. 15 dicembre 1983, n. 7394, id., Rep. 1983, voce Ferrovie e tramvie, n. 188): in tal modo il problema posto dai giudici a quibus risulta già risolto in sede interpretativa, sicché non sussiste alcuna violazione degli art. 3, 1° comma, e 24

Cost., nei profili dagli stessi giudici accennati.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costitu

zionale dell'art. 10, 2° e 3° comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148

(« coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rap

porti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di naviga zione interna in regime di concessione »), modificato dalla 1. 24

luglio 1957 n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della

Corte costituzionale n. 93 del 1979, sollevate con le ordinanze in

epigrafe, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 aprile 1985, n. 114

(Gazzetta ufficiale 30 aprile 1985, n. 101 bis); Pres. Elia, Rei.

Reale; Regione Trentino-Alto Adige c. Pres. cons, ministri

(Avv. dello Stato Cosentino).

Riscossione delle imposte e delle entrate patrimoniali ed esat

tore — Trentino-Alto Adige — Esattorie comunali — Gestione — Legge statale di proroga — Incostituzionalità (D.p.r. 31 agosto 1972 n. 670, t.u. delle leggi costituzionali concementi lo statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, art. 5; d.l. 18 ottobre 1983 n.

568, proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provin ciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e

provinciali, art. 1; 1. 9 dicembre 1983 n. 681, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 18 ottobre 1983 n. 568, art. uni

co; 1. 21 dicembre 1984 n. 867, misure urgenti per assicurare la

continuità della riscossione delle imposte dirette, art. 1).

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 5, n. 1, d.p.r. 31 ago sto 1972 n. 670: a) l'art. 1, n. 1 (rectius: 1" comma), d.l. 18 otto

bre 1983 n. 568, convertito in l. 9 dicembre 1983 n. 681, nella

parte in cui proroga la gestione delle esattorie comunali relativa

mente alla regione Trentino-Alto Adige; b) in applicazione del

l'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, l'art. 1, lett. c) (rectius:

lett. b), l. 21 dicembre 1984 n. 867, che ha disposto ulteriore

proroga, negli stessi limiti dell'applicabilità alla regione. (1)

Diritto. — 1. - Come esposto in narrativa, l'art. 1 d.l. 18

ottobre 1983 n. 568 (articolo non modificato dalla legge di

conversione 9 dicembre 1983 n. 681) dispone che la « gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provincia

fi) La giurisprudenza costituzionale è costante nell'escludere l'appli cabilità dell'istituto della acquiescenza nei giudizi di costituzionalità delle leggi, e nel ritenere ammissibile l'impugnazione di leggi dal contenuto simile o dal carattere conseguenziale di leggi precedentemen te non impugnate. Cfr. Corte cost. 28 maggio 1975, n. 133, Foro it., 1975, I, 2173 sulla impugnabilità di leggi «confermative»; 10 dicem bre 1981, n. 187, id., 1982, I, 650, con nota di richiami, sull'impugna bilità di legge interpretativa; 16 febbraio 1982, n. 36, ibid., 1526, con nota di richiami, a proposito di leggi meramente riproduttive di

precedenti. In dottrina, anche per ulteriori riferimenti, G. Volpe, Garanzie

costituzionali, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, 353 ss., sub art. 137.

Sulla competenza delie regioni ad autonomia speciale in materia di ordinamento degli enti locali, Corte cost. 15 febbraio 1980, n. 13, Foro

it., 1980, I, 569, con nota di C. M. Barone, commentata da Mangia

meli, in Giur. costit., 1980, I, 107 e da Teresi, in Le regioni, 1980, 587; 25 giugno 1980, n. 100, Foro it., 1980, I, 2383, con nota di

richiami; 7 luglio 1981, n. 118, id., 1981, I, 2917, con nota di richiami.

Sui corrispondenti poteri delle regioni a statuto ordinario, nei

riguardi di comuni e province, Corte cost. 26 giugno 1975, n. 157, id., 1976, I, 40, con nota di richiami; 3 agosto 1976, n. 212, id., 1977, I, 290, con nota di richiami; e recentemente Corte cost. 11 ottobre 1983, n. 307, id., 1984, I, 341, con nota di G. Volpe.

La giurisprudenza della corte in tema di « principi della materia » è ormai molto vasta. Cfr. tra le più recenti Corte cost. 23 marzo 1983, n. 69, id., 1983, I, 1206, con nota di richiami, cui adde Corte cost. 3 marzo 1982, n. 50, id., 1982, I, 1238, con nota di richiami e riferimenti bibliografici anche per la distinzione tra principi della materia e principi dell'ordinamento.

Il testo della sentenza che si riporta tiene conto della correzione

degli errori materiali di cui a Corte cost., ord. 28 giugno 1985, n. 192.

This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 17:00:40 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended