sentenza 9 maggio 2002; Pres. Scermino, Est. Vetrone; Usl n. 5 di Montalbano Jonico (Avv.Danzi) c. Grieco (Avv. Marzovilli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2817/2818-2823/2824Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196860 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
versamente, l'appellante sarebbe ingiustificatamente pregiudi cato dalla nullità verificatasi in suo danno (sent. 3878/77, cit.;
724/82, cit.; 11834/92, id., Rep. 1993, voce cit, n. 57;
12102/95, cit.; 7436/96, id., 1997, I, 1917; 2251/97, cit.; 6879/99, cit.; 7054/99, id., 1999,1, 3240), merita infatti di esse re esteso, per analoga ragione, anche al giudizio soggetto al rito
del lavoro.
E va tenuto fermo anche nell'ipotesi (che può verificarsi nel
rito del lavoro) in cui la nullità è riferibile non già al comporta mento dell'attore, ma al provvedimento del giudice (che abbia
fissato un termine insufficiente). In quest'ultimo caso, l'attore
non può ritenersi incolpevole in relazione al verificarsi della
nullità e ne deve quindi subire le conseguenze. Le parti del pro cesso sono infatti tenute a rispettare le norme processuali, e, nel
caso in esame, l'attore dispone degli strumenti per evitare che il
processo sia irritualmente introdotto, in quanto può chiedere
preventivamente al giudice che il provvedimento sia emendato
con l'assegnazione di un termine che consenta di rispettare lo
spatium deliberandi riconosciuto al convenuto, ovvero notifica
re ricorso e decreto e, se il convenuto non si costituisce, solle
citare l'esercizio del potere officioso del giudice di disporre la
rinnovazione dell'atto nullo ex art. 162 o 164, 2° comma.
Ciò posto, non può negarsi che l'ammissione dell'appellante a svolgere tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo
grado, se il processo si fosse ritualmente instaurato, comporta indubbiamente una deviazione dalla struttura del giudizio d'ap
pello secondo il rito del lavoro, quale giudizio di mero riesame.
Occorre tuttavia considerare che la preclusione di tali attività sa
rebbe lesiva del diritto di difesa della parte danneggiata dalla
nullità. L'alterazione della funzione del giudizio d'appello è
quindi giustificata dalla prevalenza del principio costituzionale.
5.3. - In conclusione, componendo il contrasto, va enunciato
il seguente principio di diritto. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'ap
pello che rilevi la nullità dell'introduzione del giudizio, deter
minata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415, 5° comma, c.p.c, non può dichiarare la
nullità e rimettere la causa al giudice di primo grado, non ricor
rendo in detta ipotesi né la nullità della notificazione dell'atto
introduttivo né alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste
dagli art. 353 e 354, 1° comma, c.p.c, ma deve trattenere la
causa e, previa ammissione dell'appellante ad esercitare in ap
pello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel me
rito.
5.4. - Al suindicato principio non si è attenuta la sentenza im
pugnata, che va pertanto cassata.
6. - Resta assorbito il secondo motivo, concernente il regola mento delle spese.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA; sentenza 9 maggio
2002; Pres. Scermino, Est. Vetrone; Usi n. 5 di Montalbano
Jonico (Avv. Danzi) c. Grieco (Avv. Marzovilli).
CORTE D'APPELLO DI POTENZA;
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Appello
— Domande ed eccezioni nuove — Divieto — Eccezioni in
senso proprio (Cod. proc. civ., art. 437). Sanità pubblica
— Aziende sanitarie locali — Domanda di
rimborso spese per debiti preesistenti — Difetto di legitti
mazione.
Nel rito del lavoro, solo per le eccezioni rimesse esclusivamente
al potere dispositivo della parte vale l'onere di allegazione e
di prova in primo grado, e la preclusióne ex art. 437 c.p.c. in
grado di appello, mentre per le mere contestazioni del fatto costitutivo e per le eccezioni in senso lato opera il principio
Il Foro Italiano — 2002.
della rilevabilìtà d'ufficio e la loro puntualizzazione per la
prima volta in appello non allarga il thema decìdendum. ( 1 ) Le Asl sono prive di legittimazione rispetto alla domanda, avan
zata da un medico convenzionato, per la condanna al rimbor
so a titolo di concorso nelle spese per la produzione di red
dito (nella specie, si era consolidato a mezzo di giudicato im
plicito il fatto che le spese oggetto della richiesta di rimborso
fossero debili preesistenti delle soppresse Usi). (2)
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 2 set
tembre 1995 l'azienda sanitaria Usi n. 5 di Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante, si opponeva al decreto n.
2516/95 RG e n. 114/decr., emesso il 19 luglio, con il quale il
Pretore del lavoro di Matera, sezione distaccata di Pisticci, le
aveva ingiunto il pagamento, in favore di Grieco Gennaro, me
dico convenzionato, della somma di lire 2.729.088, oltre inte
ressi, rivalutazione e spese del procedimento monitorio.
Assumeva l'opponente:
1) giammai aveva riconosciuto alcun credito al Grieco e d'es
sere debitrice della somma in questione;
2) detta somma era stata già pagata al professionista nel corso
dell'anno 1988 con vari acconti, dopo di che era stata congua
gliata con un successivo debito di lire 2.718.539 del Grieco nei
propri confronti, relativo all'anno 1988;
3) essa aveva comunque provveduto al pagamento al Grieco
(1) Nello stesso senso di cui in massima, v. Cass. 24 giugno 1998, n.
6272, Foro it., Rep. 1999, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 236.
In generale, relativamente all'operatività del divieto di cui all'art. 437 c.p.c. solo per le eccezioni rimesse al potere dispositivo della parte, con esclusione delle mere contestazioni del fatto costitutivo, l'orienta mento è consolidato nella giurisprudenza della Suprema corte; v., al ri
guardo, Cass. 7 luglio 2001, n. 9238, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 211; 14 maggio 1999, n. 4763, id., Rep. 1999, voce cit., n. 233; 6 settembre
1995, n. 9373, id., Rep. 1996, voce cit., n. 208; 4 aprile 1989, n. 1625,
id., Rep. 1989, voce cit., n. 286; 12 marzo 1988, n. 2413, id., Rep. 1988, voce cit., n. 316; 18 gennaio 1988, n. 328, ibid., n. 317; 30 marzo
1987, n. 3080, id., Rep. 1987, voce cit., n. 509; 17 dicembre 1986, n.
7647, ibid., n. 513; 9 ottobre 1985, n. 4923, id., Rep. 1986, voce cit., n.
488; 22 ottobre 1985, n. 5176, id., Rep. 1985, voce cit., n. 207; 16 no
vembre 1985, n. 5642, ibid., n. 427; 4 giugno 1985, n. 3345, ibid., n.
429; 6 febbraio 1984, n. 914, id.. Rep. 1984, voce cit., n. 429; 25 otto
bre 1984, n. 5423, ibid., n. 432; 5 marzo 1983, n. 1648, id., Rep. 1983, voce cit., n. 235; 12 ottobre 1983, n. 5945, ibid., n. 543; 3 giugno 1982, n. 3403, id., Rep. 1982, voce cit., n. 194; 1° settembre 1982, n. 4739,
ibid., n. 492; 11 maggio 1982, n. 2954, ibid., n. 494. Più delicata è, invece, la problematica inerente alla proponibilità per
la prima volta in appello delle eccezioni consistenti nell'allegazione di
fatti impeditivi, modificativi, estintivi rilevabili d'ufficio.
Attualmente è ancora controverso se (per un esame analitico della
questione, v. R. Oriani, Eccezione rilevabile di ufficio e onere di tem
pestiva allegazione: un discorso ancora aperto, id., 2001, I, 127), sia
ammissibile la proponibilità, per la prima volta in appello, di tale ecce
zione, indipendentemente dalla circostanza che il fatto non sia mai stato
allegato e/o sia stato oggetto di prova. Da un lato, le sezioni unite (Cass., sez. un., 3 febbraio 1998, n. 1099,
id., 1998, 1. 764), hanno affermato, oltre ad individuare i caratteri di stintivi dei vari tipi di eccezione, il principio secondo cui anche quelle rilevabili d'ufficio possono essere proposte per la prima volta in ap
pello purché il fatto risulti acquisito agli atti e trovi il suo referente nei
documenti di causa; nello stesso senso, peraltro, ribadendo il medesimo
principio rispetto anche alle mere difese, si è espressa Cass. 7 ottobre
1999, n. 11252, id., 2000,1, 2648.
Dall'altro, la Cass. 11 agosto 2000, n. 10640, id., 2001, 1, 127, se
condo cui l'eccezione rilevabile d'ufficio può essere proposta a pre scindere dalla circostanza che il fatto contestato sia stato oggetto di al
legazione o di prova in primo grado. Nel caso di specie il problema della novità dell'eccezione ineriva alla
doglianza, promossa dalla Usi, secondo cui il giudice di prime cure non
avrebbe tenuto conto, nella sua decisione, di una circolare esplicativa
già presente in atti, della cui importanza e valenza probatoria mai era
stato fatto presente in primo grado. La corte d'appello, pur non facendo riferimento a nessuno degli
orientamenti indicati, sembra in un certo senso avallare l'indirizzo delle
sezioni unite poiché, nella motivazione, nel momento in cui esclude che
l'eccezione (in senso lato) in contestazione possa qualificarsi come
nuova, dà atto del fatto che essa era stata oggetto di produzione docu
mentale in primo grado. (2) Per ogni riferimento sul punto, cfr. Cass., sez. un., 30 novembre
2000, n. 1237/SU, 3 ottobre 2000, n. 13077, e Trib. Messina 17 no
vembre 2000, Foro it., 2001, 1, 888, con nota di D. Dalfino.
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PARTE PRIMA 2820
della somma di lire 6.732 già prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, di guisa che essa andava scomputata da
quella ingiunta; 4) il decreto opposto andava comunque revocato e per erro
neità del capitale indicatovi e per la data di decorrenza degli in
teressi.
Si costituiva l'opposto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, nonché dell'eccezione di compensazione sollevata dalla Usi.
Sosteneva che:
1) il credito di cui al decreto ingiuntivo era stato ampiamente e ripetutamente riconosciuto dalla stessa Usi;
2) per tale credito non aveva mai ricevuto alcun pagamento; 3) la compensazione era inammissibile ed infondata perché
non era sorto alcun credito in favore della Usi e a carico d'esso
opposto, avendo egli fornito per l'anno 1988 la documentazione
sufficiente e necessaria ex art. 41 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289
(accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rap
porti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 1.
23 dicembre 1978 n. 833) per dimostrare che aveva avuto spese
per beni strumentali ammortizzabili per un importo maggiore di
quello riconosciutogli dalla Usi;
4) assolutamente irrilevante era il versamento di lire 6.732
fatto dalla Usi mediante versamento diretto sul proprio conto
corrente bancario e, quindi, contro la propria volontà, nello stes
so giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Con sentenza datata 21 settembre 2000, il Tribunale di Mate
ra in composizione monocratica, giudice del lavoro (cui era per venuto l'incarto dalla sezione di Pisticci), rigettava l'opposizio ne e condannava l'Asl-Usl n. 5 al pagamento delle spese e com
petenze legali. Osservava quel giudice che: — l'esistenza del credito del Grieco era stata riconosciuta
dall'opponente e questa non aveva fornito la prova dell'effetti
vo adempimento e, quindi, dell'estinzione del debito; — l'Usi non aveva comunque contestato strumentalità e sus
sistenza dei «beni ammortizzabili» la cui spesa, dal Grieco indi
cata nel mod. 740-quadro E, non era stata però riconosciuta a
rimborso dall'ente, perché non corredata dalla «dichiarazione di
responsabilità», da lei richiesta; —
per il rimborso, il Grieco non aveva però l'obbligo d'inse
rimento di tali spese nella predetta dichiarazione di responsabi lità, non essendo tanto contemplato dall'art. 41 d.p.r. 289/87,
prevedendo la norma detto adempimento soltanto nel caso, non
riguardante il Grieco, in cui il medico compilasse il riquadro E1
della dichiarazione dei redditi mod. 740. Con ricorso depositato il 9 novembre 2000, l'Asl-Usl n. 5
proponeva appello avverso la sentenza del giudice materano.
Fissata, con provvedimento presidenziale, l'udienza di di
scussione per il giorno 28 febbraio 2001, ricorso e decreto veni
vano notificati all'appellato. Con altro atto, pure depositato il 9
novembre 2000, l'appellante formulava separata istanza per la
sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. A motivo del gravame, l'azienda sanitaria evidenziava l'er
rata applicazione dell'art. 41 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 da
parte del primo giudice. Questi non avrebbe tenuto conto che il Grieco — così come
meglio chiarito dalla circolare esplicativa della regione Basili cata - assessorato alla sicurezza sociale del 12 settembre 1987, fatta pervenire ai presidenti delle Usi della regione per la diffu sione fra i medici convenzionati — avendo l'onere, in qualità di titolare di redditi a determinazione forfetaria, di compilare il
relativo quadro del mod. 740, avrebbe dovuto, al fine di ottenere il «concorso nelle spese per la produzione del reddito», previsto dall'accordo collettivo fra le voci che componevano il «tratta mento economico» del medico iscritto negli elenchi della medi cina generale (art. 41.1), esibire fotocopia di tale riquadro cor redata della documentazione probatoria di spesa con dichiara zione di responsabilità. Non avendo egli provveduto in tal sen
so, non era stato possibile riconoscergli il prefato concorso nelle
spese, di guisa che, a seguito del conguaglio con quanto a lui già riconosciuto, era risultato in suo favore un saldo attivo di sole lire 6.732 (anziché la somma richiesta con il decreto ingiuntivo) regolarmente erogata.
Sempre a dire dell'appellante, il Tribunale di Matera, con la sentenza gravata, aveva commesso — fra l'altro — l'errore di sancire che il Grieco non dovesse produrre, ai fini del ricono scimento del ripetuto concorso, la dichiarazione di responsabi
II Foro Italiano — 2002.
lità di cui sopra ed a tanto era pervenuto per via del fraintendi
mento connesso alla constatazione che nel mod. 740-redditi
1998, dal Grieco compilato (e prodotto all'Usi) il riquadro, in
dicato come «El» nell'art. 41, punto E, sub IV dell'accordo, era
invece riportato come «E-sez. B», «determinazione forfetaria».
Concludeva come su riportato. Si costituiva in giudizio il Grieco, contestando il contenuto
del ricorso in appello e di quello per «inibitoria» prodotti dalla
Usl-Asl n. 5 di Montalbano Jonico ed eccependone la loro in
fondatezza in fatto ed in diritto.
Quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza evidenziava che essa era improponibile ed inac
coglibile per carenza dei presupposti di legge.
Quanto alle ragioni di merito addotte con l'appello, ribadiva
gli argomenti riportati in comparsa di costituzione in primo gra do e nei successivi scritti difensivi.
Eccepiva l'inammissibilità del gravame, dichiarando di non
accettare su esso il contraddittorio, nella parte in cui venivano
espresse nuove eccezioni rispetto a quelle già formulate nel giu dizio di primo grado, in violazione del disposto dell'art. 437
c.p.c. Come tali indicava le argomentazioni relative al portato
interpretativo e costitutivo della circolare della regione Basili
cata datata 12 settembre 1987, la quale a suo dire contemplava una disciplina diversa da quella dell'art. 41 d.p.r. 8 giugno 1987
n. 289 quanto a modalità e dei presupposti per ottenere, da parte dei medici convenzionati, il riconoscimento del concorso
rimborso delle spese per la produzione del reddito ed, in parti colare, per il riconoscimento delle spese relative alla quota dei
beni strumentali ammortizzabili. Assumeva che solo con il ri
corso d'appello l'Asl-Usl n. 5 aveva espressamente richiamato
la circolare regionale in predicato, diffondendosi sulle distin
zioni tra redditi professionali a determinazione ordinaria o for
fetaria, nonché su puntualizzazioni riguardanti l'individuazione
del quadro E del mod. 740.
In ogni caso, ferma la non accettazione del contraddittorio
sulle nuove eccezioni dipendenti dal richiamo e dall'applicazio ne della circolare in questione, osservava che si trattava d'un
atto di parte meramente interno, non concordato con le organiz zazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati con
la conseguenza che il rapporto intercorrente tra la Asl-Usl n. 5 e
sé medesimo, con particolare riferimento al «concorso nelle
spese per la produzione del reddito», anche nella parte in cui era
stabilito quale documentazione esibire, doveva essere esaminato
alla stregua del solo dato normativo contenuto nell'art. 41, IV,
E), 4° comma, d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289.
Concludeva come riportato in epigrafe. La corte, rigettato
— per le ragioni addotte nella relativa or
dinanza — il ricorso per «inibitoria» depositato dall'appellante, all'udienza del 1° marzo 2001 disponeva l'acquisizione, rispet tivamente presso la direzione delle entrate, sede di Matera e
presso l'assessorato alla sanità della regione Basilicata, d'in
formazioni scritte finalizzate all'accertamento:
1) delle caratteristiche formali del mod. 740/E per i redditi
degli anni 1986-1987-1988 e, in particolare, se in tutti i moduli fosse previsto il riquadro El, indicato nell'art. 41 d.p.r. 8 giu gno 1987 n. 289, nella parte riguardante la voce «E) concorso nelle spese per la produzione del reddito, sub IV»;
2) della sussistenza e modalità d'avvenuta diramazione, fra i medici convenzionati con le Usi e da parte delle predette, della circolare esplicativa 12 settembre 1987, n. 4050/57, indirizzata ai presidenti delle Usi della regione ed a firma dell'assessore alla sanità della regione Basilicata.
Avuta, anche a seguito di sollecito all'ente regionale, le in formazioni di cui sopra, all'udienza odierna la causa veniva di
scussa e decisa come da dispositivo, letto pubblicamente e nel
l'immediatezza.
Motivi della decisione. — Punto nodale della problematica portata all'attenzione della corte è stabilire se l'appellato, onde
poter ottenere dall'(allora) Usi n. 7 di Montalbano Jonico le somme a titolo di «concorso nelle spese per la produzione del reddito» sui compensi dell'anno 1988, dovesse produrre all'ente la «dichiarazione di responsabilità» di cui s'è detto in narrativa.
E pacifico in atti che il Grieco non provvide a detto adempi mento, essendosi limitato a presentare all'Usi la fotocopia del
quadro E del mod. 740 relativo ai redditi 1988, a cui però allego anche la fotocopia del registro degli acquisti, recante indicazioni
per esborso complessivo di lire 10.580.291.
Dal suo canto, l'Usi — non avendo ricevuto detta documen
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2821 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2822
tazione dall'interessato (e rimasto privo della citata «pezza giu stificativa») — non ha poi riconosciuto al Grieco il «concorso» in questione; conseguentemente ha rideterminato le somme do
vutegli a conguaglio, detraendo da esso l'importo, perché a suo
dire già incassato in anticipo, che il sanitario ha chiesto al giu dice ed ha ottenuto con il provvedimento monitorio in predicato.
Così inquadrata la specie, va affermata la correttezza dell'o
perato dell'appellante. L'art. 41 d.p.r. 8 giugno 1987 n. 289 (accordo collettivo na
zionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di me
dicina generale, ai sensi dell'art. 48 1. 23 dicembre 1978 n. 833)
prevede testualmente:
«Il trattamento economico del medico iscritto negli elenchi
della medicina generale si compone delle seguenti voci: (omis
sis) E) concorso nelle spese per la produzione del reddito».
Detto concorso è corrisposto [v. esplicazione alla lett. E) con
corso nelle spese per la produzione del reddito, sub I] «... per le
spese sostenute in relazione alle attività professionali e in parti colare per la disponibilità dello studio medico, per la disponibi lità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni al
tro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti».
Sempre detto articolo e sempre all'esplicazione della lett. E) concorso nelle spese per la produzione del reddito, sub IV, evi
denzia:
«Nulla è dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili
oltre il massimale o la quota individuale.
Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in misura
intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entità delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività con
venzionata in occasione della presentazione della dichiarazione
dei redditi ai fini dell'Irpef. A tale scopo egli è tenuto a presentare all'Usi la sola fotoco
pia, sottoscritta per conformità, del quadro E del modello 740,
per la voce afferente agli introiti, alle spese e agli oneri deduci
bili (dalla voce 1 alla voce 12). 1 medici che ai fini della denuncia Irpef compilano il riquadro
El, esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della docu
mentazione provatoria di spesa con dichiarazione di responsa bilità.
Qualora il medico abbia enunciato unicamente proventi sog
getti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi perce
piti per l'attività svolta ai sensi del presente accordo, l'Usi nel
caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle
spese di produzione del reddito, provvederà a trattenere la
somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico
nei mesi successivi.
Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di im
porto superiore ai compensi percepiti per l'attività convenzio
nata, dovrà essere imputata allo svolgimento di tale attività una
percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attività convenzionale e il totale degli introiti de
nunciati.
In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per
prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli
potrà dimostrare all'Usi l'ammontare e l'origine per i conse
guenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente ...».
Su detta normativa si è diffusa la circolare esplicativa 12 set
tembre 1997, avente ad oggetto il concorso nella produzione del
reddito, ma con riferimento agli art. 34 degli accordi nazionali
di cui ai d.p.r. 882/84 e 883/84, per i medici di medicina gene rale ed i pediatri di libera scelta.
Orbene detta circolare, la quale ha avuto senz'altro diffusione
fra i medici all'epoca convenzionati con l'Usi n. 7 di Montava
no (come è risultato dalla risposta data alla corte, con nota 13
dicembre 2001, dalla regione Basilicata-dipartimento sicurezza
e sanità sociale, alla quale è stata allegata la copia della missiva
21 settembre 1997, e successivi solleciti, inoltrati dal presidente di quell'unità sanitaria ai singoli sanitari interessati) ha avuto la
sola e limitata funzione di chiarire, per coloro ai quali chiaro
non fosse, che per i redditi professionali a determinazione for
fetaria il medico avrebbe dovuto presentare fotocopia sotto
scritta per conformità del quadro E e che, in tal caso, l'ammon
tare complessivo delle spese sostenute avrebbe dovuto risultare
dalla documentazione probatoria da allegarsi alla fotocopia e
convalidata dalla documentazione di responsabilità sottoscritta
dal medico; ha aggiunto la circolare che la documentazione pro
li. Foro Italiano — 2002.
batoria avrebbe potuto essere sostituita dalla copia del registro contabile tenuto dal medico.
Tali precisazioni, facendo riferimento alla fondamentale di
stinzione fra percettori di redditi a determinazione ordinaria ov
vero forfetaria, prescindeva dalla denominazione, più o meno
esatta, che il d.p.r. da una parte, ovvero la circolare in questione dall'altra, avessero fatto dei riquadri del mod. 740/E: in parti colare, per quello all'esame, relativo ai redditi 1988, si trattava
del quadro E, sez. I, sub B.
Ma è evidente che il Grieco ben sapesse di essere un contri
buente che dichiarava un reddito di lavoro autonomo a «deter
minazione forfetaria», posto che aveva riempito — nel modulo
740 relativo all'anno in questione (ed anche in quello, da lui
prodotto, riguardante l'anno precedente) —
proprio il riquadro
riportante detta espressa dicitura (anche se classificato in manie
ra diversa rispetto al testo dello stesso d.p.r.: E, sez. I, sub B, anziché semplicemente El).
E che egli avesse la consapevolezza di non poter soddisfare il
proprio obbligo di comprova delle spese sostenute con la produ zione della «... sola fotocopia ... del quadro E del mod. 740
...» (v. su citato punto E, sub IV, 2° comma, d.p.r. 289/87), ma
che occorresse altro, è dimostrato dal fatto che alla copia del ri
petuto mod. 740/E (v. produzione dell'appellante sub 14) aveva
allegato almeno una «documentazione probatoria di spesa» (pe raltro nella forma succedanea prevista dalla circolare che lo
stesso ha continuato a dire di non conoscere e di non esser te
nuto a conoscere), ossia la copia del proprio «registro (contabi
le) degli acquisti», con l'elencazione delle spese sostenute nel
l'anno, pari a totali lire 10.580.291 [in esse, comprese le spese
per il pagamento del fìtto dei locali di lire 2.640.000 (lire 660.000 + 880.000 + 1.100.000), riportate al rigo E30].
In tal modo, però, aveva soddisfatto solo in parte anche il di
sposto della normativa dell'accordo, unica a suo dire, che egli avrebbe dovuto osservare: mancava, infatti, dalla produzione ivi
prescritta l'altra documentazione di spesa, riguardante i beni
strumentali [rigo E29 della dichiarazione fiscale, per lire
6.600.000, di cui lire 2.000.000, per l'ammortamento annuale
1988 di una autovettura Opel Corsa e lire 4.600.000, per l'am
mortamento annuale 1988 di una autovettura Opel Omega (v. documentazione sub 1, 2, 3 nella produzione in primo grado del
Grieco)]; mancava, ancora, la, ormai famosa, «dichiarazione di
responsabilità». Ed è per questo che deve essere data, contrariamente a quanto
affermato dal primo giudice, risposta affermativa al quesito di
cui all'inizio, con accoglimento dell'appello e revoca del de
creto ingiuntivo sopra descritto.
In siffatto ambito motivazionale, nel quale è stato dato scarso
rilievo all'incidenza della circolare regionale 12 settembre 1987
sull'individuazione degli oneri che, per legge (d.p.r. 289/87), il Grieco era tenuto a rispettare onde poter ottenere dall'Usi la
parte del trattamento economico dell'anno 1988 a titolo di
«concorso nelle spese di produzione del reddito», perde ogni valenza il rilievo, mosso dalla difesa del sanitario, in ordine alla
asserita, inammissibile «novità» degli argomenti che contro
parte ha ritenuto di dover svolgere, sulla scorta di una produzio ne documentale che, peraltro, era già agli atti del fascicolo di
primo grado della parte (v. sub 6). Ad ogni modo, la Suprema corte ha chiarito che, nel rito del
lavoro, il divieto di eccezioni nuove in appello stabilito dall'art.
437 c.p.c., la cui violazione è rilevabile anche d'ufficio in sede
di legittimità, riguarda solo le eccezioni in senso proprio e non
anche quelle in senso improprio, costituenti mere argomenta zioni difensive (Cass. 30 marzo 1987, n. 3080, Foro it., Rep.
1987, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 509); ancora,
che, nell'ambito delle argomentazioni difensive delle parti, ge nericamente qualificabili come eccezioni, vanno distinte quelle che consistono nella semplice negazione del fatto costituito dal
diritto esercitato dalla controparte (mera difesa), quelle che con
sistono nella contrapposizione di un fatto impeditivo o estintivo, tale da escludere gli effetti giuridici del fatto costitutivo ex ad
verso affermato (eccezioni in senso lato), e, infine, quelle che
consistono in un controdiritto contrapposto al fatto costitutivo
affermato dall'attore, che non esclude l'azione, ma dà al conve
nuto il potere giuridico di invalidarlo (eccezioni in senso pro
prio). Solo riguardo a queste ultime, rimesse esclusivamente al
potere dispositivo della parte, vale nel rito del lavoro l'onere di
allegazione e di prova in primo grado, e la preclusione ex art.
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2823 PARTE PRIMA
437 c.p.c. in grado d'appello, ampliandosi con la loro proposi zione l'ambito della controversia con conseguente violazione
del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del
contraddittorio, mentre, per tutte le altre, che entrano nell'am
bito della lite già all'inizio, in relazione all'obbligo del giudice di verificare le condizioni dell'azione, opera il principio della rilevabilità d'ufficio, e la loro puntualizzazione per la prima volta in appello non allarga il thema decidendum (Cass. 24 giu
gno 1998, n. 6272, id., Rep. 1999, voce cit., n. 236). E appena il caso di denotare che il giudicato implicito che si è
formato sul punto preclude ogni rilievo sul fatto che si sia trat
tato di debiti preesistenti della Usi n. 7, con la conseguenza che
di essi la Asl n. 5 di Montalbano Jonico non doveva rispondere, e che era quindi anche priva di legittimazione rispetto alla do
manda avanzata in giudizio (per tutte, v. Cass., sez. un., 6 marzo
1997, n. 1989, id., 1997, I, 1403; 23 febbraio 2000, n. 2032, id, Rep. 2000, voce Sanità pubblica, n. 310).
I
CORTE D'APPELLO DI ROMA; sentenza 7 maggio 2002; Pres. Miraglia, Est. Marmo; Ania - Associazione nazionale
fra le imprese assicuratrici (Avv. Volpe Putzolu, Russo) c.
Soc. Nuova Tirrena di assicurazioni, riassicurazioni e capita lizzazioni (Avv. Bosco, Monaco), Cittadinanzattiva (Avv.
Macario).
CORTE D'APPELLO DI ROMA;
Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti del
consumatore — Azione inibitoria — Legittimazione attiva
(Cod. civ., art. 1469 sexies). Contratto in genere, atto e negozio giuridico
— Contratti del
consumatore — Azione inibitoria — Legittimazione passi
va (Cod. civ., art. 1469 sexies). Contratto in genere, atto e negozio giuridico
— Contratti del
consumatore — Clausole soppresse o modificate — Azione
inibitoria — Ammissibilità — Condizioni (Cod. civ., art. 1469 sexies).
Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti del
consumatore — Contratti di assicurazione — Clausole
abusive — Inibitoria — Fattispecie (Cod. civ., art. 1469 bis,
1469 sexies). Contratto in genere, atto e negozio giuridico
— Contratti del consumatore — Contratti di assicurazione — Clausole at
tinenti all'oggetto del contratto — Abusività — Esclusio
ne — Fattispecie (Cod. civ., art. 1469 ter, 1469 sexies).
Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti del
consumatore — Contratti di assicurazione — Clausole ri
produttive di disposizioni di legge — Abusività — Esclu
sione — Fattispecie (Cod. civ., art. 1469 ter, 1469 sexies).
Contratto in genere, atto e negozio giuridico — Contratti del
consumatore — Contratti di assicurazione — Significativo
squilibrio — Assenza — Abusività — Esclusione — Fatti
specie (Cod. civ., art. 1469 bis, 1469 sexies).
Un 'associazione può ritenersi rappresentativa dei consumatori
e, come tale, legittimata a proporre l'azione inibitoria previ sta dall'art. 1469 sexies c.c., qualora il suo statuto contempli, tra gli altri, lo scopo di tutelare gli interessi dei consumato ri. (1)
(1-7) La pronuncia sub I riforma — accogliendo in parte l'appello incidentale proposto dall'associazione di consumatori che aveva pro mosso il giudizio e rigettando le altre impugnazioni — Trib. Roma 28 ottobre 2000, Foro it., Rep. 2001, voce Contratto in genere, n. 346
(annotata da A. Di Majo, Clausole vessatorie e rischi assicurati: un
difficile confine, in Corriere giur., 2001, 380; A. Palmieri, Imprese as sicuratrici e contrattazione seriale: la falcidia delle clausole abusive, in Danno e resp., 2001, 626; A. Scarpello, Clausole abusive nei con
II Foro Italiano — 2002.
Va riconosciuta, in relazione all'azione inibitoria prevista dal
l'art. 1469 sexies c.c., la legittimazione passiva dell'associa
zione imprenditoriale che svolge attività destinate a facilitare l'adozione, da parte degli aderenti, di modelli uniformi nella
contrattazione con la massa dei consumatori. (2) E ammissibile l'inibitoria di clausole abusive, successivamente
soppresse o modificate, qualora esse continuino a disciplina re effetti non ancora esauriti di contratti stipulati prima della
variazione delle condizioni generali. (3) Deve essere inibita l'utilizzazione delle clausole, contenute in
condizioni generali di contratti di assicurazione ovvero pre
disposte da un 'associazione di imprese del settore ai fini del
l'inclusione in detti contratti, con te quali:
a) si prevede la possibilità del recesso dopo ogni sinistro, anche
in favore di entrambe le parti, con la mera restituzione al
l'assicurato delle quote di premio per il periodo non più co
perto da assicurazione;
b) si prevede la proroga tacita del rapporto, se la disdetta non è
stata comunicata almeno sessanta giorni prima della scaden
za del contratto;
c) si demanda, in caso di contrasto tra le parti, la liquidazione de! danno ad un collegio peritale, ponendo una parte dei costi
della procedura a carico dell 'assicurato;
d) si prevede che, in caso di controversia, il foro competente sia, a scelta dell 'attore, quello de! luogo di residenza del
convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è
assegnata la polizza; e) si limita, nell'assicurazione tutela giudiziaria, l'operatività
della garanzia prestata alle controversie denunciate entro
dodici mesi dalla cessazione del contratto;
f) si prevede che, in caso di pluralità di assicurazioni per lo
stesso rischio ed ove la somma degli indennizzi spettanti in
base alle diverse polizze superi l'ammontare del danno, l'as
sicuratore paghi soltanto la sua quota proporzionale;
g) si obbliga l'assicurato a non transigere o riconoscere la
propria responsabilità senza il consenso dell 'assicuratore;
h) si prevede, nell'assicurazione tutela giudiziaria, il ricorso
all'arbitrato obbligatorio in caso di disaccordo tra le parti circa l'esito favorevole del giudizio;
\) si attribuisce ali 'assicuratore, in caso di omessa comunica
zione di circostanze aggravanti il rischio ovvero di inesattez
za o incompletezza delle dichiarazioni rese ali 'atto della sti
pulazione della polizza, il diritto di percepire la differenza di
premio corrispondente al maggior rischio dal momento in cui
la circostanza si è verificata. (4)
tratti di assicurazione de! consumatore, in Contratti, 2001, 441; R.
Zuccaro, Ancora qualche riflessione in tema di tutela del consumatore e clausole abusive, in Giur. it., 2001, 744; A. De Berardinìs, Il con tratto di assicurazione del consumatore ed il contratto di assicurazione del professionista: note a margine di Trib. Roma 5 ottobre 2000, in
Resp. civ., 2001, 436; E. Carbonetti, Clausole abusive in materia assi
curativa, in Dir. ed economia assicuraz., 2001, 529). Nella fase cautelare del procedimento, il tribunale capitolino — ord.
8 maggio 1998, Foro it., 1998, 1, 1989, con nota di G. Lener (annotata altresì da M. Granieri, Tutela urgente e clausole vessatorie nei con tratti di assicurazione, in Danno e resp., 1998, 800; E. D'Alessandro, Clausola compromissoria per arbitrato irrituale e azione inibitoria nei contratti dei consumatori, in Giusi, civ., 1999, I, 1210; P. Sanna, Giusti motivi d'urgenza: uno, nessuno o centomila?, in Resp. civ., 1999, 514) — aveva in un primo tempo inibito in via d'urgenza l'uso di alcune delle clausole denunciate; in sede di reclamo, però, il provvedimento veniva revocato — ord. 27 luglio 1998, Foro it., 1998, I, 3332, con note di A. Palmieri, Clausole abusive e tutela urgente: gli effetti desta bilizzanti di una fornmla legislativa infelice, e di G.M. Armone, Ten denze giurisprudenziali involutive in materia di inibitoria cautelare e clausole vessatorie (annotata altresì da P. Negri, L 'azione inibitoria cautelare a tutela dei consumatori nel settore assicurativo: prime os
servazioni, in Dir. ed economia assicuraz., 1998, 997) — per la ritenuta
insussistenza dei giusti motivi di urgenza. Un'ulteriore azione volta all'inibitoria di clausole abusive contenute
in contratti assicurativi è stata intentata dinanzi al medesimo ufficio
giudiziario; per le vicende del giudizio cautelare, v. Trib. Roma, ord. 24 dicembre 1997, parzialmente riformata, in sede di reclamo, dall'ordi nanza collegiale del 24 marzo 1998; ambedue riportate in Foro it., 1998, I, 3332, con le citate annotazioni di A. Palmieri e G.M. Armone
(entrambi i provvedimenti sono annotati da A. Di Majo, Giusti motivi
d'urgenza: atto secondo, il dolo del professionista, in Corriere giur., 1998, 1087; M. De Cristofaro, Giusti motivi d'urgenza: quale tutela cautelare per le clausole abusive?, in Resp. civ., 1998, 727; in relazio
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