sentenza 9 maggio 2003, n. 148 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 maggio 2003, n. 19);Pres. ed est. Chieppa; De Nicolò e altri c. Comune di Bari (Avv. Benedetto). Ord. Trib. Bari 22maggio 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 34 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 1955/1956-1957/1958Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198023 .
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PARTE PRIMA 1956
esame nell'ordinanza di rimessione, e, conseguentemente, il Tar
non ha esplicitato se il mutamento dell'assetto normativo abbia
eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie
sottoposta al suo esame;
che la mancanza di ogni specificazione al riguardo determina
la carenza della motivazione in ordine alle ragioni che, secondo
il Tar, fanno ritenere la perdurante rilevanza della questione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifesta
mente inammissibile.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, 12° comma, d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517 (disci
plina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a
norma dell'art. 6 1. 30 novembre 1998 n. 419), sollevata, in rife
rimento agli art. 3, 33, 76 e 97 Cost, dal Tar Lazio, sezione III, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 maggio 2003, n. 148 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 maggio 2003, n. 19); Pres. ed est. Chieppa; De Nicolò e altri c. Comune di Bari
(Avv. Benedetto). Ord. Trib. Bari 22 maggio 2002 (G.U., la
s.s., n. 34 del 2002).
Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia —
Piano regolatore di esecuzione — Termini di attuazione —
Scadenza — Vincoli espropriativi — Obbligo di osservan za — Incostituzionalità (Cost., art. 42; 1. reg. Puglia 31
maggio 1980 n. 56, tutela ed uso del territorio, art. 37; 1. reg.
Puglia 27 luglio 2001 n. 20, norme generali di governo e uso
del territorio, art. 17).
E incostituzionale il combinato disposto dell'art. 37, 5° comma, l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, e dell'art. 17, 2° comma, l. reg. Puglia 27 luglio 2001 n. 20, nella parte in cui impon
gono l'obbligo di osservanza delle prescrizioni degli stru
menti urbanistici esecutivi, pur dopo la scadenza degli stessi,
senza previsione di durata e di indennizzo. ( 1 )
( 1 ) La pronuncia si pone in diretta linea di continuità con Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179, Foro it., 1999, I, 1705, con nota di S. Benini, cui è seguita Corte cost. 18 dicembre 2001, n. 411, id., 2002, I, 2252, con nota di Am. Ciampa.
In motivazione, sono rinvenibili due conferme della dottrina della Corte costituzionale in tema di vincoli, oltre ad un elemento di novità, che ne costituisce completamento: a) non si pone problema d'indenniz zo per i vincoli che non preludano all'esecuzione di opere strettamente
pubbliche, in quanto connessi all'iniziativa, anche concorrente dei pri vati (in motivazione si citano il verde condominiale e gli accessi privati pedonali, che non è dubbio siano attribuiti all'iniziativa privata; ma i nodi problematici, emersi dalla classificazione delle opere di possibile coinvolgimento dei privati, operata da Corte cost. 179/99, riguardano le destinazioni di piano ad usi collettivi); b) il profilo indennitario non esclude la reiterabilità dei vincoli (da ultimo. Cons. Stato, sez. IV, 25
luglio 2001, n. 4077, ibid.. III. 146, con nota di richiami; l'obbligo di
specifica motivazione sulle ragioni che giustificano la riproposizione del vincolo, pare attenuarsi dopo che Corte cost. 179/99 ha imposto l'obbligo di indennizzo, se è vero che Cons. Stato, ad. plen., 22 dicem bre 1999, n. 24, id., Rep. 2000, voce Edilizia e urbanistica, n. 195, esclude l'onere di motivazione relativa alla singola area qualora la re iterazione avvenga a mezzo di variante generale allo strumento urbani
stico, o sia diretta al reperimento di una certa quantità di aree da desti nare a standard) o, per ragioni contingenti, proroghe legislative (v., ad
es., Corte cost. 21 luglio 1995, n. 344, id., 1996, I, 1977; 23 aprile 1993, n. 186, id., 1993, I, 1748), o modulazioni di durata (v., ad es., Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1164, id., Rep. 1989, voce Trentino Alto Adige, n. 92); c) l'ulteriore tassello di completamento, nella dottri na della Consulta in tema di espropriazioni anomale, è che la franchigia quinquennale (preceduta dall'eventuale periodo di salvaguardia: con
possibili ulteriori profili di compressione del diritto di proprietà; per non parlare dell'eventuale inerzia del comune alla ripianificazione do
po la scadenza: D.M. Traina, Il testo unico dell'espropriazione lascia irrisolto il nodo dei vincoli urbanistici. Due ipotesi per superare l'i
li. Foro Italiano — 2003.
Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, sot
toposta in via incidentale all'esame della corte, riguarda l'art.
37, 5° comma, 1. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 (tutela ed uso
del territorio) e l'art. 17, 2° comma, 1. reg. Puglia 27 luglio 2001
n. 20 (norme generali di governo e uso del territorio). Il Tribunale di Bari, con ordinanza 22 maggio 2002, ha de
nunciato la violazione dell'art. 42, 2° e 3° comma, Cost., poiché le predette norme regionali imporrebbero, dopo la scadenza dei
termini previsti per l'attuazione dei piani attuativi, la protrazio ne automatica di vincoli di natura espropriativa e di inedificabi lità, trasformati a tempo indeterminato e senza previsione di in
dennizzo.
2. - Il giudice a quo, con una esauriente motivazione, am
piamente plausibile, ritiene che il permanere della destinazione
a verde pubblico attrezzato, e strade pubbliche comporti una
proroga dell'efficacia di vincolo avente natura sostanzialmente
espropriativa con la conseguenza della rilevanza della questione
per la decisione del profilo della domanda attinente al risarci
mento sotto il profilo del permanere del vincolo di destinazione
urbanistica, aggravato dalla caducazione dell'originaria speciale
procedura espropriativa. Infatti l'utilizzazione della destinazione urbanistica potrebbe
avvenire solo attraverso un'opera pubblica, la quale comporta la
destinazione a verde pubblico attrezzato e strade pubbliche (ri correndo alla procedura ordinaria di espropriazione essendo de
caduta la dichiarazione di pubblica utilità derivante dall'inclu
sione in piano di edilizia economica e popolare), senza che il
privato possa sostituirsi all'amministrazione pubblica, non es
sendovi previsione di realizzabilità «attraverso l'iniziativa pri vata in regime di economia di mercato».
3. - Giova, altresì, sottolineare che non può avere rilievo nella
presente questione il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (t.u. delle di
sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropria zione per pubblica utilità) ed in particolare l'art. 38 (con disci
plina dell'indennità in caso di reiterazione di vincoli del genere di quelli per cui si discute), in quanto le disposizioni del t.u. so
no destinate ad entrare in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003: art. 59 del t.u., come prorogato dall'art. 5 d.l. 23 novem
bre 2001 n. 411 (proroghe e differimento di termini), convertito,
con modificazioni, dall'art. 1 1. 31 dicembre 2001 n. 463, ulte
riormente differito dall'art. 3 d.l. 20 giugno 2002 n. 122 (dispo sizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di
espropriazione) e da ultimo modificato dall'art. 1, lett. s), d.leg. 27 dicembre 2002 n. 302 (modifiche ed integrazioni al d.p.r. 8
nerzia del legislatore, in Riv. giur. urbanistica, 2002, 387) di durata del vincolo espropriativo, di cui all'art. 2 1. 19 novembre 1968 n. 1187 (ora art. 9 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, t.u. sull'espropriazione per pubblica u
tilità), si protrae per l'ulteriore lasso di tempo corrispondente alla durata del piano esecutivo, scaduto il quale, se espropriazione non v'è stata (il semplice inizio della procedura, con scadenza dell'efficacia della dichia razione di pubblica utilità, dà luogo alla restituzione dell'area o al risar cimento per occupazione usurpativa: Cass. 28 marzo 2001, n. 4451, Foro it., Rep. 2001, voce Espropriazione per p.i., n. 328; 15 luglio 2002, n.
10251, id., Mass., 738; 5 dicembre 2002, n. 17252, ibid., 1282; 19 feb braio 2003, n. 2470, id., Mass., 221), nasce l'obbligo dell'indennizzo.
Le problematiche legate ai vincoli urbanistici sono tutt'altro che av viate a soluzione, nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità (1° luglio 2003): sotto il limitato profilo dell'indennizzo per la reiterazione del vincolo, esso è
previsto dall'art. 39, tenendosi conto che mentre è stata confermata la durata quinquennale del vincolo preordinato ad esproprio (art. 9), entro il quale va emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità, il decreto di esproprio deve essere emanato nel termine stabilito dalla dichiarazione di pubblica utilità o, in mancanza, entro un ulteriore quinquennio (art. 13, 3° e 4° comma), pena l'inefficacia della dichiarazione stessa.
In generale, sulla problematica dei vincoli urbanistici, v., da ultimo, S. Salvago, Vincoli urbanistici e conformazione della proprietà, in Corriere giur., 2002, 923; M. Breganze, 1 vincoli urbanistici nel testo unico delle espropriazioni, in Riv. giur. urbanistica, 2002, 131; F. Sal
via, Previsioni urbanistiche e procedimento espropriativo, ibid., 247; P. Stella Richter, Governo del territorio e infrastrutture, id., 2003, 41; G. Iacovone, Interesse proprietario e interesse pubblico alla tra
sformazione del territorio, in Riv. giur. edilizia, 2002, II, 231 ; G. Lavi
tola, Urbanistica e tutela della proprietà tra Corte costituzionale.
Consiglio di Stato e testo unico sull'espropriazione, ibid., 59; P. Stel la Richter, Costituzione nuova e problemi urbanistici vecchi, in Dir.
amm., 2001, 387. [S. Benini]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
giugno 2001 n. 327, recante t.u. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). D'altro canto il tenore delle disposizioni denunciate non con
sente di applicare direttamente i principi già esistenti nell'ordi
namento e di fare riferimento al quadro normativo delle leggi statali in materia di proroga di vincoli urbanistici espropriativi ed indennizzabilità, come risultanti dalla sentenza di questa corte n. 179 del 1999 (Foro it., 1999, I, 1705), anche indipen dentemente dall'entrata in vigore dell'intervento legislativo statale contenuto nel citato t.u. sulle espropriazioni.
4. - La questione è fondata nei limiti appresso precisati. Occorre preliminarmente precisare che il problema della tem
poraneità e della conseguente indennizzabilità della protrazione dei vincoli urbanistici si può porre solo nei confronti dei vincoli
anzidetti in quanto preordinati all'espropriazione o sostanzial
mente ablativi. Restano, di conseguenza, fuori dai problemi enunciati di costituzionalità tutti gli altri vincoli attinenti a de
stinazioni non coinvolgenti l'esecuzione di opere pubbliche, ma
rimessi all'iniziativa (anche concorrente) dei singoli proprietari
(come il verde condominiale e gli accessi privati pedonali), trattandosi di vincoli meramente conformativi.
L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia
di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo
cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reite
razione (o la proroga) comporta — oltre la temporaneità
— ne
cessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata (sentenze n. 411 del 2001, id.,
2002,1, 2252; n. 179 del 1999, cit.). L'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta su
perato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del vin
colo (nella specie, dieci anni, secondo la legge regionale denun
ciata, trattandosi di piano di edilizia popolare), da considerarsi
come periodo di franchigia da ogni indennizzo, quale determi
nato dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili
alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particola re sul singolo (sentenza n. 179 del 1999).
Deve essere, di conseguenza, tenuto distinto — rispetto alla
pretesa indennitaria — il profilo dell'ammissibilità e legittimità sia della reiterazione degli anzidetti vincoli in via amministrati
va, sia dell'ammissibilità sul piano costituzionale, entro i limiti della non irragionevolezza, di proroghe o di protrazioni di du
rata in via legislativa o di differenziazioni di durata per taluni
vincoli (sentenze n. 411 del 2001; n. 179 del 1999). Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale
non dell'intero complesso normativo denunciato, che consente
la protrazione dei vincoli derivanti dalle previsioni degli stru
menti esecutivi, ma solo in quanto, per la generale indicazione
di persistente ulteriore efficacia dell'obbligo di osservare le
previsioni non attuate dello strumento di pianificazione urbani
stica, si riferisce anche a vincoli scaduti preordinati all'espro
priazione o sostanzialmente espropriativi senza previsione di
durata e di indennizzo.
Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, 5°
comma, 1. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 (tutela ed uso del
territorio) e dell'art. 17, 2° comma, 1. reg. Puglia 27 luglio 2001
n. 20 (norme generali di governo e uso del territorio), nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropria zione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata
e di indennizzo.
Il Foro Italiano — 2003.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 10 aprile 2003, n. 121 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 16 aprile 2003, n.
15); Pres. Chieppa, Est. Marini; Miculan e altra c. Inpdap e
altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Corte conti, sei. giur.
reg. Sardegna, 9 maggio 2002 (G.U., la s.s., n. 41 del 2002).
Impiegato degli enti locali — Trattamento pensionistico —
Riscatto di corsi universitari — Criteri di calcolo — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 38; r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, ordinamento della cassa
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, art. 69; d.leg. 30 aprile 1997 n. 184, attuazione della delega conferita dall'art. 1, 39° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, in
materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione vo
lontaria ai fini pensionistici, art. 2).
E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 69, 3° comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, nella parte in cui prevede che la durata dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dal
conferimento della laurea, derivando da tale previsione la ri
duzione del periodo riscattabile, nel caso in cui tale periodo
venga a coincidere con la prestazione del servizio militare, in
riferimento agli art. 3 e 38 Cost. (1)
Ritenuto che, con ordinanza del 9 maggio 2002, la Corte dei
Conti, sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, ha solle
vato, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., questione di legitti mità costituzionale dell'art. 69, 3° comma, r.d.l. 3 marzo 1938
n. 680 (ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni
agli impiegati degli enti locali), applicabile ratione temporis nel giudizio a quo, «nella parte in cui stabilisce che la durata dei
corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera
'continuativa'»;
(1) Il giudice a quo rilevava come gli inconvenienti denunciati sono stati eliminati dall'art. 2, 2° comma, d.leg. 184/97, il quale non è appli cabile, ratione temporis, al giudizio a quo e produce, ad avviso del l'autorità giudiziaria rimettente, un'ingiustificata disparità di tratta
mento, fondata esclusivamente sull'elemento temporale. La Corte costituzionale richiama sul punto la propria giurisprudenza,
secondo cui un trattamento differenziato per la stessa categoria di sog getti. ma in momenti diversi nel tempo, non si pone in violazione del l'art. 3 Cost., perché lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche (v. Corte cost. 28 novembre
2001, n. 376, Foro it., 2002, I, 1648; 8 giugno 2000, n. 178, id., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 742; 27 aprile 2000, n. 126, id., 2000, I, 3431, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 53, 4° comma, d.leg. 12
maggio 1995 n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui al l'art. 46 1. 10 maggio 1983 n. 212, come modificata dall'art. 12 1. 1° febbraio 1989 n. 53, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori del l'arma dei carabinieri, entrambi ufficiali di polizia giudiziaria, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria).
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, r.d.l. 680/38, nella parte in cui, ai fini del riscatto degli anni del corso di laurea, dispone che per i dipendenti degli enti locali il calcolo venga effettuato dalla data di conferimento della laurea «all'indietro», mentre
per i dipendenti dello Stato la normativa vigente (art. 13 d.p.r. 1092/73) riconosce che il beneficio del riscatto decorra dalla data di iscrizione al
corso, era stata sollevata anche da Corte conti, sez. giur. reg. Campania, ord. 12 dicembre 1995, n. 81, id., Rep. 1996, voce Pensione, n. 115.
Nel senso invece della manifesta infondatezza della questione di le
gittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 680/38 che, contrariamente ai
dipendenti statali, calcola gli anni di studio per conseguire il diploma di laurea da parte dei dipendenti iscritti alla Cpdel partendo dalla data di
conseguimento del titolo e non da quella dell'iscrizione, v. Corte conti, sez. Ili, 20 dicembre 1993, n. 70113, id., Rep. 1994, voce cit., n. 152.
Per l'affermazione secondo cui, a seguito della modifica introdotta
dal d.leg. n. 184 del 1997 all'art. 69, 3° comma, r.d.l. n. 680 del 1938,
per le istanze di riscatto presentate successivamente alla data del 12 lu
glio 1997, il conteggio della durata del corso di laurea non si esegue a
partire dal conseguimento del titolo andando a ritroso, bensì a partire dall'immatricolazione al corso di studi universitari in avanti, per tutta
la durata del corso stesso, sempre che i relativi periodi non vadano a
sovrapporsi con i periodi coperti da iscrizione obbligatoria, v. Corte
conti, sez. giur. reg. Molise, 7 settembre 1999, n. 136, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 99.
In ordine alla riscattabilità a fini pensionistici, ai sensi dell'art. 69
r.d.l. 680/38, del periodo di studio universitario o di corsi ritenuti «di
grado universitario», v. Corte conti, sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 18
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