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sentenza 9 maggio 2003, n. 148 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 14 maggio 2003, n. 19); Pres....

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sentenza 9 maggio 2003, n. 148 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 maggio 2003, n. 19); Pres. ed est. Chieppa; De Nicolò e altri c. Comune di Bari (Avv. Benedetto). Ord. Trib. Bari 22 maggio 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 34 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 1955/1956-1957/1958 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198023 . Accessed: 28/06/2014 18:43 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.121 on Sat, 28 Jun 2014 18:43:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 9 maggio 2003, n. 148 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 14 maggio 2003, n. 19); Pres. ed est. Chieppa; De Nicolò e altri c. Comune di Bari (Avv. Benedetto). Ord. Trib.

sentenza 9 maggio 2003, n. 148 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 maggio 2003, n. 19);Pres. ed est. Chieppa; De Nicolò e altri c. Comune di Bari (Avv. Benedetto). Ord. Trib. Bari 22maggio 2002 (G.U., 1 a s.s., n. 34 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 1955/1956-1957/1958Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198023 .

Accessed: 28/06/2014 18:43

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PARTE PRIMA 1956

esame nell'ordinanza di rimessione, e, conseguentemente, il Tar

non ha esplicitato se il mutamento dell'assetto normativo abbia

eventualmente inciso, ed entro quali limiti, sulla fattispecie

sottoposta al suo esame;

che la mancanza di ogni specificazione al riguardo determina

la carenza della motivazione in ordine alle ragioni che, secondo

il Tar, fanno ritenere la perdurante rilevanza della questione; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifesta

mente inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manife

sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, 12° comma, d.leg. 21 dicembre 1999 n. 517 (disci

plina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale ed università, a

norma dell'art. 6 1. 30 novembre 1998 n. 419), sollevata, in rife

rimento agli art. 3, 33, 76 e 97 Cost, dal Tar Lazio, sezione III, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 maggio 2003, n. 148 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 maggio 2003, n. 19); Pres. ed est. Chieppa; De Nicolò e altri c. Comune di Bari

(Avv. Benedetto). Ord. Trib. Bari 22 maggio 2002 (G.U., la

s.s., n. 34 del 2002).

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Puglia —

Piano regolatore di esecuzione — Termini di attuazione —

Scadenza — Vincoli espropriativi — Obbligo di osservan za — Incostituzionalità (Cost., art. 42; 1. reg. Puglia 31

maggio 1980 n. 56, tutela ed uso del territorio, art. 37; 1. reg.

Puglia 27 luglio 2001 n. 20, norme generali di governo e uso

del territorio, art. 17).

E incostituzionale il combinato disposto dell'art. 37, 5° comma, l. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56, e dell'art. 17, 2° comma, l. reg. Puglia 27 luglio 2001 n. 20, nella parte in cui impon

gono l'obbligo di osservanza delle prescrizioni degli stru

menti urbanistici esecutivi, pur dopo la scadenza degli stessi,

senza previsione di durata e di indennizzo. ( 1 )

( 1 ) La pronuncia si pone in diretta linea di continuità con Corte cost. 20 maggio 1999, n. 179, Foro it., 1999, I, 1705, con nota di S. Benini, cui è seguita Corte cost. 18 dicembre 2001, n. 411, id., 2002, I, 2252, con nota di Am. Ciampa.

In motivazione, sono rinvenibili due conferme della dottrina della Corte costituzionale in tema di vincoli, oltre ad un elemento di novità, che ne costituisce completamento: a) non si pone problema d'indenniz zo per i vincoli che non preludano all'esecuzione di opere strettamente

pubbliche, in quanto connessi all'iniziativa, anche concorrente dei pri vati (in motivazione si citano il verde condominiale e gli accessi privati pedonali, che non è dubbio siano attribuiti all'iniziativa privata; ma i nodi problematici, emersi dalla classificazione delle opere di possibile coinvolgimento dei privati, operata da Corte cost. 179/99, riguardano le destinazioni di piano ad usi collettivi); b) il profilo indennitario non esclude la reiterabilità dei vincoli (da ultimo. Cons. Stato, sez. IV, 25

luglio 2001, n. 4077, ibid.. III. 146, con nota di richiami; l'obbligo di

specifica motivazione sulle ragioni che giustificano la riproposizione del vincolo, pare attenuarsi dopo che Corte cost. 179/99 ha imposto l'obbligo di indennizzo, se è vero che Cons. Stato, ad. plen., 22 dicem bre 1999, n. 24, id., Rep. 2000, voce Edilizia e urbanistica, n. 195, esclude l'onere di motivazione relativa alla singola area qualora la re iterazione avvenga a mezzo di variante generale allo strumento urbani

stico, o sia diretta al reperimento di una certa quantità di aree da desti nare a standard) o, per ragioni contingenti, proroghe legislative (v., ad

es., Corte cost. 21 luglio 1995, n. 344, id., 1996, I, 1977; 23 aprile 1993, n. 186, id., 1993, I, 1748), o modulazioni di durata (v., ad es., Corte cost. 29 dicembre 1988, n. 1164, id., Rep. 1989, voce Trentino Alto Adige, n. 92); c) l'ulteriore tassello di completamento, nella dottri na della Consulta in tema di espropriazioni anomale, è che la franchigia quinquennale (preceduta dall'eventuale periodo di salvaguardia: con

possibili ulteriori profili di compressione del diritto di proprietà; per non parlare dell'eventuale inerzia del comune alla ripianificazione do

po la scadenza: D.M. Traina, Il testo unico dell'espropriazione lascia irrisolto il nodo dei vincoli urbanistici. Due ipotesi per superare l'i

li. Foro Italiano — 2003.

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale, sot

toposta in via incidentale all'esame della corte, riguarda l'art.

37, 5° comma, 1. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 (tutela ed uso

del territorio) e l'art. 17, 2° comma, 1. reg. Puglia 27 luglio 2001

n. 20 (norme generali di governo e uso del territorio). Il Tribunale di Bari, con ordinanza 22 maggio 2002, ha de

nunciato la violazione dell'art. 42, 2° e 3° comma, Cost., poiché le predette norme regionali imporrebbero, dopo la scadenza dei

termini previsti per l'attuazione dei piani attuativi, la protrazio ne automatica di vincoli di natura espropriativa e di inedificabi lità, trasformati a tempo indeterminato e senza previsione di in

dennizzo.

2. - Il giudice a quo, con una esauriente motivazione, am

piamente plausibile, ritiene che il permanere della destinazione

a verde pubblico attrezzato, e strade pubbliche comporti una

proroga dell'efficacia di vincolo avente natura sostanzialmente

espropriativa con la conseguenza della rilevanza della questione

per la decisione del profilo della domanda attinente al risarci

mento sotto il profilo del permanere del vincolo di destinazione

urbanistica, aggravato dalla caducazione dell'originaria speciale

procedura espropriativa. Infatti l'utilizzazione della destinazione urbanistica potrebbe

avvenire solo attraverso un'opera pubblica, la quale comporta la

destinazione a verde pubblico attrezzato e strade pubbliche (ri correndo alla procedura ordinaria di espropriazione essendo de

caduta la dichiarazione di pubblica utilità derivante dall'inclu

sione in piano di edilizia economica e popolare), senza che il

privato possa sostituirsi all'amministrazione pubblica, non es

sendovi previsione di realizzabilità «attraverso l'iniziativa pri vata in regime di economia di mercato».

3. - Giova, altresì, sottolineare che non può avere rilievo nella

presente questione il d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (t.u. delle di

sposizioni legislative e regolamentari in materia di espropria zione per pubblica utilità) ed in particolare l'art. 38 (con disci

plina dell'indennità in caso di reiterazione di vincoli del genere di quelli per cui si discute), in quanto le disposizioni del t.u. so

no destinate ad entrare in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003: art. 59 del t.u., come prorogato dall'art. 5 d.l. 23 novem

bre 2001 n. 411 (proroghe e differimento di termini), convertito,

con modificazioni, dall'art. 1 1. 31 dicembre 2001 n. 463, ulte

riormente differito dall'art. 3 d.l. 20 giugno 2002 n. 122 (dispo sizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di

espropriazione) e da ultimo modificato dall'art. 1, lett. s), d.leg. 27 dicembre 2002 n. 302 (modifiche ed integrazioni al d.p.r. 8

nerzia del legislatore, in Riv. giur. urbanistica, 2002, 387) di durata del vincolo espropriativo, di cui all'art. 2 1. 19 novembre 1968 n. 1187 (ora art. 9 d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327, t.u. sull'espropriazione per pubblica u

tilità), si protrae per l'ulteriore lasso di tempo corrispondente alla durata del piano esecutivo, scaduto il quale, se espropriazione non v'è stata (il semplice inizio della procedura, con scadenza dell'efficacia della dichia razione di pubblica utilità, dà luogo alla restituzione dell'area o al risar cimento per occupazione usurpativa: Cass. 28 marzo 2001, n. 4451, Foro it., Rep. 2001, voce Espropriazione per p.i., n. 328; 15 luglio 2002, n.

10251, id., Mass., 738; 5 dicembre 2002, n. 17252, ibid., 1282; 19 feb braio 2003, n. 2470, id., Mass., 221), nasce l'obbligo dell'indennizzo.

Le problematiche legate ai vincoli urbanistici sono tutt'altro che av viate a soluzione, nell'imminenza dell'entrata in vigore del nuovo testo unico sull'espropriazione per pubblica utilità (1° luglio 2003): sotto il limitato profilo dell'indennizzo per la reiterazione del vincolo, esso è

previsto dall'art. 39, tenendosi conto che mentre è stata confermata la durata quinquennale del vincolo preordinato ad esproprio (art. 9), entro il quale va emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di

pubblica utilità, il decreto di esproprio deve essere emanato nel termine stabilito dalla dichiarazione di pubblica utilità o, in mancanza, entro un ulteriore quinquennio (art. 13, 3° e 4° comma), pena l'inefficacia della dichiarazione stessa.

In generale, sulla problematica dei vincoli urbanistici, v., da ultimo, S. Salvago, Vincoli urbanistici e conformazione della proprietà, in Corriere giur., 2002, 923; M. Breganze, 1 vincoli urbanistici nel testo unico delle espropriazioni, in Riv. giur. urbanistica, 2002, 131; F. Sal

via, Previsioni urbanistiche e procedimento espropriativo, ibid., 247; P. Stella Richter, Governo del territorio e infrastrutture, id., 2003, 41; G. Iacovone, Interesse proprietario e interesse pubblico alla tra

sformazione del territorio, in Riv. giur. edilizia, 2002, II, 231 ; G. Lavi

tola, Urbanistica e tutela della proprietà tra Corte costituzionale.

Consiglio di Stato e testo unico sull'espropriazione, ibid., 59; P. Stel la Richter, Costituzione nuova e problemi urbanistici vecchi, in Dir.

amm., 2001, 387. [S. Benini]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

giugno 2001 n. 327, recante t.u. delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). D'altro canto il tenore delle disposizioni denunciate non con

sente di applicare direttamente i principi già esistenti nell'ordi

namento e di fare riferimento al quadro normativo delle leggi statali in materia di proroga di vincoli urbanistici espropriativi ed indennizzabilità, come risultanti dalla sentenza di questa corte n. 179 del 1999 (Foro it., 1999, I, 1705), anche indipen dentemente dall'entrata in vigore dell'intervento legislativo statale contenuto nel citato t.u. sulle espropriazioni.

4. - La questione è fondata nei limiti appresso precisati. Occorre preliminarmente precisare che il problema della tem

poraneità e della conseguente indennizzabilità della protrazione dei vincoli urbanistici si può porre solo nei confronti dei vincoli

anzidetti in quanto preordinati all'espropriazione o sostanzial

mente ablativi. Restano, di conseguenza, fuori dai problemi enunciati di costituzionalità tutti gli altri vincoli attinenti a de

stinazioni non coinvolgenti l'esecuzione di opere pubbliche, ma

rimessi all'iniziativa (anche concorrente) dei singoli proprietari

(come il verde condominiale e gli accessi privati pedonali), trattandosi di vincoli meramente conformativi.

L'iter interpretativo della garanzia costituzionale in materia

di espropriazione ha portato a riconoscere il principio secondo

cui, per gli anzidetti vincoli (urbanistici) espropriativi, la reite

razione (o la proroga) comporta — oltre la temporaneità

— ne

cessariamente un indennizzo, diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata (sentenze n. 411 del 2001, id.,

2002,1, 2252; n. 179 del 1999, cit.). L'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta su

perato il primo periodo di ordinaria durata temporanea del vin

colo (nella specie, dieci anni, secondo la legge regionale denun

ciata, trattandosi di piano di edilizia popolare), da considerarsi

come periodo di franchigia da ogni indennizzo, quale determi

nato dal legislatore entro limiti non irragionevoli, riconducibili

alla normale sopportabilità del peso gravante in modo particola re sul singolo (sentenza n. 179 del 1999).

Deve essere, di conseguenza, tenuto distinto — rispetto alla

pretesa indennitaria — il profilo dell'ammissibilità e legittimità sia della reiterazione degli anzidetti vincoli in via amministrati

va, sia dell'ammissibilità sul piano costituzionale, entro i limiti della non irragionevolezza, di proroghe o di protrazioni di du

rata in via legislativa o di differenziazioni di durata per taluni

vincoli (sentenze n. 411 del 2001; n. 179 del 1999). Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

non dell'intero complesso normativo denunciato, che consente

la protrazione dei vincoli derivanti dalle previsioni degli stru

menti esecutivi, ma solo in quanto, per la generale indicazione

di persistente ulteriore efficacia dell'obbligo di osservare le

previsioni non attuate dello strumento di pianificazione urbani

stica, si riferisce anche a vincoli scaduti preordinati all'espro

priazione o sostanzialmente espropriativi senza previsione di

durata e di indennizzo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, 5°

comma, 1. reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 (tutela ed uso del

territorio) e dell'art. 17, 2° comma, 1. reg. Puglia 27 luglio 2001

n. 20 (norme generali di governo e uso del territorio), nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropria zione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata

e di indennizzo.

Il Foro Italiano — 2003.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 10 aprile 2003, n. 121 (Gazzetta ufficiale, 1a serie speciale, 16 aprile 2003, n.

15); Pres. Chieppa, Est. Marini; Miculan e altra c. Inpdap e

altri; interv. Pres. cons, ministri. Ord. Corte conti, sei. giur.

reg. Sardegna, 9 maggio 2002 (G.U., la s.s., n. 41 del 2002).

Impiegato degli enti locali — Trattamento pensionistico —

Riscatto di corsi universitari — Criteri di calcolo — Que stione manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 38; r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, ordinamento della cassa

di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, art. 69; d.leg. 30 aprile 1997 n. 184, attuazione della delega conferita dall'art. 1, 39° comma, 1. 8 agosto 1995 n. 335, in

materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione vo

lontaria ai fini pensionistici, art. 2).

E manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale dell'art. 69, 3° comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680, nella parte in cui prevede che la durata dei corsi universitari, ai fini del riscatto, si considera continuativa risalendo dal

conferimento della laurea, derivando da tale previsione la ri

duzione del periodo riscattabile, nel caso in cui tale periodo

venga a coincidere con la prestazione del servizio militare, in

riferimento agli art. 3 e 38 Cost. (1)

Ritenuto che, con ordinanza del 9 maggio 2002, la Corte dei

Conti, sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, ha solle

vato, in riferimento agli art. 3 e 38 Cost., questione di legitti mità costituzionale dell'art. 69, 3° comma, r.d.l. 3 marzo 1938

n. 680 (ordinamento della cassa di previdenza per le pensioni

agli impiegati degli enti locali), applicabile ratione temporis nel giudizio a quo, «nella parte in cui stabilisce che la durata dei

corsi universitari o equiparati, ai fini del riscatto, si considera

'continuativa'»;

(1) Il giudice a quo rilevava come gli inconvenienti denunciati sono stati eliminati dall'art. 2, 2° comma, d.leg. 184/97, il quale non è appli cabile, ratione temporis, al giudizio a quo e produce, ad avviso del l'autorità giudiziaria rimettente, un'ingiustificata disparità di tratta

mento, fondata esclusivamente sull'elemento temporale. La Corte costituzionale richiama sul punto la propria giurisprudenza,

secondo cui un trattamento differenziato per la stessa categoria di sog getti. ma in momenti diversi nel tempo, non si pone in violazione del l'art. 3 Cost., perché lo stesso fluire del tempo costituisce un elemento diversificatore delle situazioni giuridiche (v. Corte cost. 28 novembre

2001, n. 376, Foro it., 2002, I, 1648; 8 giugno 2000, n. 178, id., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 742; 27 aprile 2000, n. 126, id., 2000, I, 3431, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la que stione di legittimità costituzionale dell'art. 53, 4° comma, d.leg. 12

maggio 1995 n. 198, nella parte in cui esclude dall'applicazione delle nuove disposizioni, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui al l'art. 46 1. 10 maggio 1983 n. 212, come modificata dall'art. 12 1. 1° febbraio 1989 n. 53, gli appuntati scelti e i marescialli maggiori del l'arma dei carabinieri, entrambi ufficiali di polizia giudiziaria, che alla data del 31 agosto 1995 si trovavano nella posizione di ausiliaria).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, ultimo comma, r.d.l. 680/38, nella parte in cui, ai fini del riscatto degli anni del corso di laurea, dispone che per i dipendenti degli enti locali il calcolo venga effettuato dalla data di conferimento della laurea «all'indietro», mentre

per i dipendenti dello Stato la normativa vigente (art. 13 d.p.r. 1092/73) riconosce che il beneficio del riscatto decorra dalla data di iscrizione al

corso, era stata sollevata anche da Corte conti, sez. giur. reg. Campania, ord. 12 dicembre 1995, n. 81, id., Rep. 1996, voce Pensione, n. 115.

Nel senso invece della manifesta infondatezza della questione di le

gittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 680/38 che, contrariamente ai

dipendenti statali, calcola gli anni di studio per conseguire il diploma di laurea da parte dei dipendenti iscritti alla Cpdel partendo dalla data di

conseguimento del titolo e non da quella dell'iscrizione, v. Corte conti, sez. Ili, 20 dicembre 1993, n. 70113, id., Rep. 1994, voce cit., n. 152.

Per l'affermazione secondo cui, a seguito della modifica introdotta

dal d.leg. n. 184 del 1997 all'art. 69, 3° comma, r.d.l. n. 680 del 1938,

per le istanze di riscatto presentate successivamente alla data del 12 lu

glio 1997, il conteggio della durata del corso di laurea non si esegue a

partire dal conseguimento del titolo andando a ritroso, bensì a partire dall'immatricolazione al corso di studi universitari in avanti, per tutta

la durata del corso stesso, sempre che i relativi periodi non vadano a

sovrapporsi con i periodi coperti da iscrizione obbligatoria, v. Corte

conti, sez. giur. reg. Molise, 7 settembre 1999, n. 136, id.. Rep. 2000, voce cit., n. 99.

In ordine alla riscattabilità a fini pensionistici, ai sensi dell'art. 69

r.d.l. 680/38, del periodo di studio universitario o di corsi ritenuti «di

grado universitario», v. Corte conti, sez. giur. reg. Emilia-Romagna, 18

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