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sentenza 9 ottobre 1998, n. 349 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41);...

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sentenza 9 ottobre 1998, n. 349 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Fella e altra. Ord. Cass. 9 gennaio 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 40 del 1997) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1753/1754-1759/1760 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193699 . Accessed: 28/06/2014 16:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.77 on Sat, 28 Jun 2014 16:16:01 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 9 ottobre 1998, n. 349 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Fella e altra. Ord. Cass. 9 gennaio 1997 (G.U., 1as.s.,

sentenza 9 ottobre 1998, n. 349 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41);Pres. Granata, Est. Mirabelli; Fella e altra. Ord. Cass. 9 gennaio 1997 (G.U., 1 a s.s., n. 40 del1997)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1753/1754-1759/1760Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193699 .

Accessed: 28/06/2014 16:16

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

procedura tale da determinare l'impignorabilità dei fondi asse

gnati alle prefetture, ma tende invece ad adeguare la procedura di esecuzione forzata alle particolari modalità di gestione conta

bile dei fondi stessi ed all'impignorabilità di quella parte di essi

che risulti già destinata a servizi qualificati dalla legge come

essenziali.

Questa disciplina, uniformandosi a quanto già previsto in

altri casi nei quali opera il sistema delle contabilità speciali

(art. 1 bis, comma 4 bis, aggiunto dall'art. 11 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8 alla 1. 29 ottobre 1984 n. 720), esclude il pignora mento presso il tesoriere dei fondi gestiti con questa particola re procedura e prevede, invece, il pignoramento presso il fun

zionario direttamente responsabile della gestione contabile dei

fondi ed in grado di conoscerne l'ammontare e la disponibili

tà, come pure di verificare se e quali vincoli di destinazione

siano imposti e per quali somme vi siano cause di impignora bilità. In questo contesto è giustificato disporre che gli atti

di pignoramento delle somme affluite nelle contabilità speciali siano notificati al direttore di ragioneria responsabile, il quale, senza esercitare alcun potere discrezionale, è tenuto a vincolare

l'ammontare pignorato assumendone la correlativa rsponsabili

tà, con atti non sottratti a verifica o accertamento giurisdi zionale.

3.2. - La questione di legittimità costituzionale degli altri commi

dello stesso art. 1 è inammissibile.

La questione è stata sollevata in una procedura di espropria zione presso terzi, a seguito di atto di pignoramento notificato

alla tesoreria.

Ritenuto non fondato il dubbio di legittimità costituzionale

della norma che non ammette, a pena di nullità da rilevare d'uf

ficio, tale forma di pignoramento per i fondi affluiti nelle con

tabilità speciali, prevedendo invece quello presso il funzionario

responsabile della gestione contabile dei fondi, non trova alcu

na applicazione nel giudizio principale la disciplina relativa sia

all'impignorabilità di quella parte delle somme affluite nelle con

tabilità speciali che hanno una specifica destinazione prevista dalla legge, sia alla determinazione della prefettura competente, individuata in quella nella cui circoscrizione risiede il privato interessato.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara:

a) non fondata la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 1, 3° comma, d.l. 25 maggio 1994 n. 313 (disciplina dei

pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle di

rezioni di amministrazione delle forze armate e della guardia di finanza), convertito, con modificazioni, nella 1. 22 luglio 1994

n. 460, sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 28 e 113

Cost., dal Pretore di Avellino con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

b) inammissibile la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 1, 1°, 2° e 4° comma, stesso d.l. 25 maggio 1994 n. 313,

sollevata, in riferimento agli art. 3, 24, 25, 28 e 113 Cost., dal

Pretore di Avellino con la medesima ordinanza.

Il Foro Italiano — 1999.

I

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 ottobre 1998, n. 349

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Mlrabelli; Fella e altra. Orci. Cass. 9

gennaio 1997 (G.U., la s.s., n. 40 del 1997).

Adozione e affidamento — Adozione di minori — Divario mi

nimo di età — Incostituzionalità (Cost., art. 2, 30, 31; 1. 4

maggio 1983 n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento

dei minori, art. 6).

È incostituzionale l'art. 6, 2° comma, I. 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre

l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore,

quando l'età di uno dei coniugi adottanti non superi di alme

no diciotto anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la diffe renza di età compresa in quella che di solito intercorre tra

genitori e figli (potendo a tal fine utilizzare i parametri desu

mibili anche dalla disciplina comune relativa all'età minima

per contrarre matrimonio e per il riconoscimento dei figli), se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altri

menti evitabile per il minore. (1)

II

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 5 febbraio 1998, n. 10

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 febbraio 1998, n. 6); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Berretta e altra; interv. Pres.

cons, ministri. Ord. Trib. min. Catania 6 novembre 1996

(G.U., la s.s., n. 4 del 1997).

Adozione e affidamento — Adozione internazionale — Dichia

razione di idoneità all'adozione — Indicazione del rispetto del divario massimo di età — Ammissibilità — Questione in

fondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 10, 31; 1. 4 mag

gio 1983 n. 184, art. 6, 30).

È infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

6 e 301. 4 maggio 1983 n. 184 perché, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, le norme sospettate di incosti

tuzionalità non impediscono di indicare nel provvedimento dichiarativo dell'idoneità all'adozione internazionale le carat

teristiche della famiglia di accoglienza e, correlativamente, quel le del minore o dei minori adottandi, ivi compreso il divario

di età tra adottanti e adottandi previsto dalla legge italiana, in riferimento agli art. 2, 3, 10 e 31 Cost. (2)

(1-2) 1. - Non ha rilievo sulla problematica affrontata dalle sentenze

che si riportano l'entrata in vigore della 1. 31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 e di parziale modifica della disciplina dell'adozione internazionale dettata dalla 1. n. 184 del 1983. Infatti, da una parte l'art. 8 della legge dispone che conservano piena efficacia le dichiara zioni di idoneità pronunziate prima della sua entrata in vigore, e dal l'altra nulla è stato innovato in tema di requisiti soggettivi degli adot tanti. Anzi il nuovo art. 29 bis 1. 184/83, introdotto con l'art. 3 1.

476/98, espressamente rinvia alle condizioni prescritte dall'art. 6 (di sposizione non toccata dalla legge più recente) tra le quali è indicato il divario minimo e massimo di età tra adottanti e adottando. Del tutto

generica, e quindi compatibile con la più precisa normativa nazionale, è poi la previsione di cui all'art. 5 della convenzione internazionale, che si limita a richiedere che i futuri genitori adottivi siano «qualificati e idonei per l'adozione».

Venendo alle sentenze che si riportano, è evidente che la Corte costi tuzionale continua con coerenza l'opera di adattamento della disciplina del divario di età nell'adozione ai principi costituzionali, con i quali, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, appare in contrasto l'as

soluta rigidità dei limiti attualmente previsti. l.o. - Il precedente (conforme) immediato della sentenza n. 349, per

quanto riguarda il divario minimo, è rappresentato da Corte cost. 2

febbraio 1990, n. 44, Foro it., 1990, I, 353, che ha dichiarato l'illegitti mità costituzionale dell'art. 44 1. 4 maggio 1983 n. 184, avente ad og

getto la disciplina dell'adozione del minore in casi particolari, nella par te in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del 1° comma (adozio ne del figlio del coniuge), non consente al giudice competente di ridurre,

quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare, l'intervallo di età di diciotto anni. La più recente affermazione del prin

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1755 PARTE PRIMA 1756

I

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale inve

ste la disciplina del divario di età minimo che deve intercorrere

tra coniugi adottanti e minori da adottare. La Corte di cassa

zione ritiene che l'art. 6 1. 4 maggio 1983 n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) — stabilendo tra

le disposizioni generali che disciplinano l'adozione dei minori, da applicare anche all'adozione di minori stranieri in forza del

l'art. 30 stessa legge, che l'età degli adottanti deve superare di

almeno diciotto anni l'età dell'adottando — sia in contrasto

con gli art. 2, 30, 1° e 2° comma, e 31 Cost., nella parte in

cui non consente di derogare a tale divario minimo di età, quan

do, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che

di solito intercorre tra genitori e figli, tale deroga sia necessaria

per evitare un danno grave e non altrimenti evitabile ai minori.

2. - La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati. In rispondenza a principi che ispirano tanto la Costituzione

quanto le convenzioni internazionali che garantiscono i diritti

del fanciullo (convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la 1. 27 maggio 1991 n. 176) o

cipio della derogabilità del divario d'età, con riferimento al limite mas simo dei quaranta anni [con i limiti costituiti a) dalla valutazione esclu siva dell'interesse del minore, b) dalla necessità di non recargli un dan no grave e non altrimenti evitabile e c) dalla possibilità di ricomprende re l'età dell'adottante, che superi il divario legale, nella differenza di età che di solito intercorre tra genitori e figli] è invece costituito da Corte cost. 24 luglio 1996, n. 303, id., 1997, I, 51, con nota di richiami. La sentenza è annotata da F. Cosentino, ibid., 53; Lamarque, in Giur.

costit., 1996, 2503; A. Finocchiaro, in Giust. civ., 1996, I, 2177; Cri

stiani, ibid., 3107; Figone, in Famiglia e dir., 1996, 407; Manera, in Nuovo dir., 1996, 749; Morani, in Giur. it., 1997, I, 191; Ebene, in Nuove leggi civ., 1997, 640; M.T. Ambrosini, in Dir. famiglia, 1997, 30; Galuppi, ibid., 33; Canzi, ibid., 35; Cenci, ibid., 37; Gosso, ibid., 43; Vaccaro, ibid., 51; Sacchetti, ibid., 437.

In applicazione della pronuncia della Corte costituzionale, la Cassa zione (sentenza 9 giugno 1997, n. 5130, Foro it., Rep. 1997, voce Ado

zione, n. 61), che aveva sollevato la questione di legittimità costituzio

nale, ha ritenuto che, nella specie, il provvedimento straniero di adozio ne potesse essere dichiarato efficace in Italia, anche se tra il minore adottando e uno degli adottanti c'era una differenza di età di quarantu no anni e tre mesi.

1.b. - La tesi del Tribunale per i minorenni di Catania (che ha rimes so alla Corte costituzionale la questione decisa con la sentenza 10/98), secondo cui in sede di dichiarazione di idoneità all'adozione internazio nale non potrebbe essere ribadita la necessità che sia rispettato il diva rio massimo di età di quaranta anni è condivisa anche da App. Bologna 18 febbraio 1998, inedita, e App. Catania 26 settembre 1995, id., Rep. 1996, voce cit., n. 59, e Famiglia e dir., 1996, 30, con nota di Figone.

Come ha rilevato la Corte costituzionale, la prassi applicativa della

maggior parte dei giudici minorili è invece in senso opposto. Diversa è poi la questione se, sempre con il provvedimento di dichia

razione dell'idoneità all'adozione, sia possibile autorizzare la deroga al divario d'età. L'orientamento dei tribunali per i minorenni, basato sul rilievo che la dichiarazione di idoneità prescinde da uno specifico rap porto con un minore, è sul punto unanimemente contrario: v. Trib. min. Bologna 24 giugno 1998 e 3 febbraio 1998 (inedite); Trib. min.

Napoli 13 luglio 1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 62; Trib. min. Roma 20 luglio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 59. Contrastante è invece l'atteggiamento delle corti d'appello: mentre App. Roma 25

giugno 1992, ibid., n. 57, e App. Bologna 18 febbraio 1998 (inedita) negano la possibilità di autorizzare la deroga al divario di età in sede di dichiarazione di idoneità, sono per l'opposta tesi App. Venezia 30 ottobre 1998 e App. Brescia 5 novembre 1997 (entrambe inedite).

2. - Già molto ricca è la giurisprudenza formatasi successivamente alla richiamata sentenza n. 303 del 1996, la quale pare avere aperto più che chiuso i problemi applicativi della disciplina vigente.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della Suprema corte, infatti: — Cass. 2 febbraio 1998, n. 1025, id., Mass., 108, e Guida al dir.,

1998, fase. 7, 59, con nota di A. Finocchiaro, ha negato che la Corte costituzionale abbia subordinato la deroga al divario massimo di età alla sussistenza di una situazione eccezionale, avendo solo enunciato

l'esigenza che sia accertata la corrispondenza tra l'inserimento del mi nore nella famiglia degli adottanti ed il suo preminente interesse, la mancata adozione cagionandogli, per converso, un danno grave e non altrimenti evitabile; conseguentemente si è ritenuta non corretta l'inter

pretazione della sentenza del giudice delle leggi secondo cui la deroga sarebbe consentita solo nell'ipotesi del superamento di pochi mesi del limite quarantennale, nonché nella situazione di «sofferenza ecceziona le» del minore derivante dall'allontanamento dall'ambiente in cui si trova,

Il Foro Italiano — 1999.

ne stabiliscono la protezione in caso di adozione (convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, ratificata e resa esecutiva con

la 1. 22 maggio 1974 n. 357; convenzione de L'Aja del 29 mag

gio 1993), la 1. n. 184 del 1983, nel delineare gli istituti dell'affi damento e dell'adozione, riafferma il diritto del minore ad esse

re educato nell'ambito della propria famiglia naturale. Solo quan do ciò non sia possibile e, a causa della situazione di abbandono, non si possa prevedere il reinserimento nella famiglia di origine, l'interesse del minore alla formazione della propria personalità, nel contesto di un ambiente familiare stabile ed armonioso e

nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono propri, può essere soddisfatto mediante l'adozione da parte di una famiglia che sostituisca quella di origine. In tal caso si viene a determi

nare un legame di filiazione legale tra il minore e gli adottanti, i quali, con l'accoglienza nella loro famiglia, assumono i doveri

e le potestà proprie dei genitori. In questa prospettiva la diffe

renza di età tra gli adottanti ed il minore, contenuta in limiti

non dissimili da quella che ordinariamente intercorre tra geni tori e figli (v. art. 8 della convenzione europea in materia di

adozione di minori), non costituisce un elemento accidentale

ed accessorio dell'idoneità ad adottare da parte della fami

imponendo, al contrario, la sentenza della corte il solo accertamento che la differenza di età permanga nell'ambito di quella che è solita intercorrere tra genitori e figli (discostandosi in modo ragionevolmente contenuto dal massimo legislativamente previsto, tale ragionevolezza do vendosi valutare in concreto e con riguardo all'allungamento della vita media nonché all'attuale fenomeno di innalzamento dell'età in cui si trova stabile occupazione onde accedere al matrimonio ed al conce

pimento); — Cass. 20 marzo 1998, n. 2946, Foro it., Mass., 311, e Dir. fami

glia, 1998, 1416, ha inoltre affrontato il problema della individuazione dei parametri di valutazione del presupposto della derogabilità del di vario di età costituito dal grave nocumento che al minore potrebbe derivare come conseguenza del mancato inserimento nella famiglia adot

tiva; tale requisito presuppone una valutazione particolarmente rigoro sa e perspicua da parte del giudice di merito, che abbia, come necessa rio parametro di riferimento, il coacervo di situazioni e circostanze di fatto emergenti dalla specifica vicenda adottiva, si che risulterà af fetto da evidente vizio motivazionale il provvedimento del giudice mi norile che, rigettando la domanda di adozione, si limiti a statuire che «il minore ben potrebbe essere adottato da altra coppia di coniugi in regola con il requisito dell'età senza subire grave danno, anche in considerazione del brevissimo tempo trascorso con i coniugi istan

ti», tale provvedimento essendo, all'evidenza, sorretto da motivazione del tutto astratta ed apodittica sul punto della corretta valutazione dell'interesse del minore, per avere, da un canto, del tutto omesso di verificare quali legami si fossero, in concreto, già creati tra il mino re stesso ed i ricorrenti nel tempo trascorso insieme (da valutarsi in relazione all'età dell'adottando ed all'influenza sulla sua psiche sotto il profilo del trasferimento in Italia da un paese estero, nonché del

tempo ancora necessario perché il provvedimento potesse diventare de finitivo), e, dall'altro, pretermessa ogni valutazione in tema di conse

guenze della decisione, tale da esporre il minore alla richiesta di rimpa trio avanzata dallo Stato di origine (solo in mancanza della quale si sarebbe potuto far luogo ad un nuovo affidamento preadottivo in fa vore di altra coppia, con relativi traumi per il minore, tenuto conto del tempo a ciò necessario);

— Cass. 20 giugno 1997, n. 5549, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 53, ha affermato che nella valutazione del grave nocumento per il minore, ove si tratti di adozione di più fratelli ed il limite del divario massimo risulti superato per tutti, occorre comunque avere riguardo al criterio dell'interesse degli adottandi al mantenimento della comu nanza di vita e di educazione (trattandosi di criterio già recepito nell'or dinamento a seguito della precedente sentenza della Corte costituziona le n. 148 del 1992, id., 1992, I, 1628);

— Cass. 20 maggio 1997, n. 4470, id., Rep. 1997, voce cit., n. 52

(con note di Rossi Carleo, in Famiglia e dir., 1997, 313; Giacalone, in Giust. civ., 1997, I, 1479; Manera, in Nuovo dir., 1997, 885), ha

poi affrontato il problema (risolto in senso affermativo) della applica bilità della sentenza n. 303 del 1996 nel giudizio di cassazione in una situazione in cui il decreto di idoneità all'adozione di cui all'art. 30 1. n. 184 del 1983, aveva espressamente indicato, tra i requisiti richiesti, la differenza di età non superiore a quarant'anni tra adottanti ed adot tato; ha osservato la Corte di cassazione che, poiché la dichiarazione di idoneità costituisce un'abilitazione o autorizzazione rientra nell'am bito degli atti di volontaria giurisdizione e, come tale, essendo soltanto reclamabile alla sezione per i minorenni della corte d'appello (contro il cui provvedimento non è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. Ill Cost.), non è suscettibile di creare una preclusione da giu dicato.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

glia di accoglienza, ma è piuttosto un elemento essenziale per ché si possa soddisfare l'interesse del minore ad avere genitori adottivi che sostituiscano, con il definitivo inserimento nel loro

contesto familiare, quelli naturali. Ciò vale per il divario massi mo di età, ma anche, anzi con maggiore evidenza, per quello minimo richiesto perché tra adottanti ed adottato si costituisca un rapporto tra genitori e figlio, con caratteristiche non dissi mili da quelle del rapporto naturale.

Il legislatore, facendo uso della discrezionalità che gli è pro

pria, ha determinato tale divario di età, fissandolo nel minimo

in diciotto e nel massimo in quaranta anni. Questa regola, sta

bilita in rispondenza alle finalità che caratterizzano l'adozione

legittimante, non è stata posta in discussione allorché è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'assoluta rigidità del la previsione del divario di età, che non consentiva alcuna ecce

zione, anche quando l'inserimento in quella specifica famiglia adottiva — e non soltanto il generico interesse del minore a

trovare una famiglia di accoglienza, che può essere diversamen

te soddisfatto — fosse il solo che consentisse di salvaguardare

interessi, sempre attinenti al minore, i quali trovano radicamen

to e protezione nella Costituzione.

In continuità con gli orientamenti già espressi per il supera mento dell'assoluta rigidità delle prescrizioni normative relative

alla differenza di età tra coniugi adottanti ed adottando (sen tenze n. 183 del 1988, Foro it., 1988, I, 2802; n. 44 del 1990,

id., 1990, I, 353; n. 148 del 1992, id., 1992, I, 1628), la giuris prudenza costituzionale ha affermato che va riconosciuta l'ec

cezionale necessità di consentire, nell'esclusivo interesse del mi

nore, di discostarsi in modo ragionevolmente contenuto dal di

vario di età rigidamente prefissato dal legislatore, quando da

quella mancata adozione deriva un danno grave e non altrimen

ti evitabile per il minore (sentenza n. 303 del 1996, id., 1997,

I, 51). Le valutazioni già espresse dalla corte per il divario massimo

di età, tra coniugi adottanti e minore adottando, trovano sim

metrica applicazione per quello minimo, rigidamente fissato in

diciotto anni dall'art. 6 1. n. 184 del 1983. L'analoga norma, enunciata dall'art. 44 della stessa legge con riferimento all'ado

zione in casi particolari, che peraltro ha effetti in parte diversi

rispetto all'adozione legittimante, è stata dichiarata in contrasto

con la Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ridurre il divario di età di diciotto anni, quando sussistano

validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare (sentenza n. 44 del 1990, cit.).

Anche per l'adozione legittimante si deve affermare che il

divario minimo di età tra adottanti e adottati, così come già

quello massimo, possa essere eccezionalmente superato, nell'e

sclusivo interesse del minore, quando dalla mancata adozione

gli deriverebbe un danno grave e non altrimenti evitabile. L'ac

certamento, da compiersi con il massimo rigore, di tale situa

zione e dell'interesse del minore è rimesso, in concreto, al giudi

ce, cui compete anche ponderare il maggior rilievo che presenta il superamento del divario di età, stabilito come regola, quando

esso, riguardando quello minimo, viene ad incidere sulla matu

rità richiesta per assumere le funzioni di genitore. In questa

prospettiva non mancano, del resto, nell'ordinamento parame tri di giudizio, desumibili anche dalla disciplina comune relativa

all'età necessaria per contrarre matrimonio e per il riconosci

mento dei figli naturali.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti mità costituzionale dell'art. 6, 2° comma, 1. 4 maggio 1983 n.

184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella

parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozio

ne, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'e

tà di uno dei coniugi adottanti non superi di almeno diciotto

anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età

compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altri

menti evitabile per il minore.

II

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale inve

ste gli art. 6 e 30 1. 4 maggio 1983 n. 184, che disciplina l'ado

zione e l'affidamento dei minori. Queste disposizioni stabilisco

no che i coniugi, i quali intendano adottare un minore stranie

II Foro Italiano — 1999.

ro, debbono richiedere la dichiarazione di idoneità all'adozione al tribunale per i minorenni (art. 30), che accerta la sussistenza

dei requisiti previsti dall'art. 6 stessa legge per permettere l'ado

zione, tra i quali il divario massimo di età tra adottanti e

adottando.

Il Tribunale per i minorenni di Catania ritiene di dover inter

pretare la norma, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte

d'appello di Catania, nel senso che il giudice non possa specifi care, nel provvedimento che accerta l'idoneità all'adozione, che

questa si riferisce a minori nati non più di quarantanni prima del più anziano dei coniugi dichiarati idonei. Così interpretata, la norma sarebbe tuttavia in contrasto con la tutela assicurata

dagli art. 2 e 31 Cost, ai minori, i quali potrebbero essere affi

dati ed introdotti in Italia da coniugi di età superiore a quella

prevista dall'ordinamento nazionale; ciò che determinerebbe an

che una disparità di trattamento, in violazione degli art. 3 e

10 Cost., tra minori italiani e stranieri, non solo ingiustificata, ma in contrasto con l'obbligo internazionale di assicurare a questi ultimi parità di tutela (art. 21, lett. c, della convenzione di New

York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con 1.

27 maggio 1991 n. 176). 2. - La questione non è fondata, non essendo esatto il pre

supposto interpretativo posto a base del dubbio di legittimità costituzionale nel sistema normativo dell'adozione dei minori,

pur essendo comuni i principi sia di quella interna che di quella

internazionale, è necessariamente differenziata l'articolazione delle

relative procedure. Solo nella prima il collegamento tra coniugi adottanti e minore da adottare è tale da consentire l'immediata

valutazione, da parte del tribunale per i minorenni, dell'idonei

tà di quei coniugi ad offrire la famiglia di accoglienza adatta

al minore per il quale si pronuncia, dopo il periodo di affida

mento, il provvedimento di adozione.

Diversa è la scansione degli atti per l'adozione di minori stra

nieri, nel cui complessivo procedimento la valutazione unitaria

dell'opportunità di inserimento del minore nella famiglia di ado

zione si articola in fasi distinte eppur collegate. Il giudizio di

idoneità dei coniugi non è correlato ad un minore già individua

to, in quanto esso precede il provvedimento, di adozione o di

affidamento preadottivo, che sarà emesso da un'autorità stra

niera. Questo provvedimento, a sua volta, costituisce il presup

posto perché il tribunale per i minorenni, dichiarandone l'effi

cacia, disponga l'adozione in Italia, attribuendo a quel minore

lo stato di figlio legittimo degli adottanti.

In questa articolata procedura la dichiarazione di idoneità dei

coniugi all'adozione costituisce solo una valutazione prelimina re e generica, non correlata ad un minore già individuato, il

cui interesse dovrà essere in primo luogo valutato dall'autorità

straniera che provvede in ordine all'adozione, tenendo conto

delle caratteristiche della famiglia di accoglienza e giudicando se questa è idonea a soddisfare in concreto le specifiche esigen ze del fanciullo, le sole che giustificano, con l'adozione, il defi

nitivo inserimento nella sua futura famiglia. Perché sia tutelato

in modo efficace il preminente interesse del minore, le caratteri

stiche della famiglia adottante, rilevanti per il giudizio di ado

zione, devono essere rese note perché possano essere tenute pre senti dall'autorità straniera che emana il provvedimento di ado

zione o di affidamento preadottivo. Il provvedimento preliminare con il quale il tribunale per i

minorenni accerta l'idoneità dei coniugi alla adozione può, dun

que, enunciare, nell'interesse del minore, ogni elemento utile

perché l'idoneità sia poi apprezzata in relazione allo specifico minore da adottare.

I provvedimenti nei quali si articola il procedimento di ado

zione di minori stranieri, pur diversi per contenuto ed autorità

che li emana, sono, difatti, reciprocamente complementari e di

retti alla valutazione unitaria dell'interesse del minore, sicché

ciascuno di essi deve esprimere la collaborazione necessaria af

finché possa realizzarsi, attraverso i provvedimenti collegati, que sta valutazione unitaria.

3. - Questa interpretazione, conforme alla funzione dell'isti

tuto dell'adozione di minori e rispondente ai principi costituzio

nali invocati dal giudice rimettente, non è esclusa dall'art. 30

1. n. 184 del 1983, che, nel disciplinare l'accertamento dell'ido

neità dei coniugi ad adottare, non impedisce al provvedimento che la dichiara di precisare e rendere esplicite le caratteristiche

della famiglia di accoglienza e, correlativamente, quelle del mi

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Page 5: sentenza 9 ottobre 1998, n. 349 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 14 ottobre 1998, n. 41); Pres. Granata, Est. Mirabelli; Fella e altra. Ord. Cass. 9 gennaio 1997 (G.U., 1as.s.,

1759 PARTE PRIMA 1760

nore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti all'adozione pos sono prendersi cura. Tali caratteristiche comprendono quelle ri levanti per la disciplina relativa al divario di età tra gli adottanti

ed il minore, che l'ordinamento italiano prevede perché, nell'in

teresse di quest'ultimo, possa essere pronunciata l'adozione. Del

resto i decreti di idoneità all'adozione internazionale, emanati

da numerosi tribunali per i minorenni, contengono spesso ele

menti ulteriori rispetto alla mera e conclusiva valutazione di

idoneità dei coniugi; elementi destinati ad attuare, nell'interesse

del minore, la necessaria collaborazione con l'autorità straniera che emanerà il provvedimento di adozione. Questa prassi appli cativa della norma denunciata, diversa da quella indicata dal

giudice rimettente, oltre che rispecchiare un'esigenza già presen te nel sistema normativo, è quella conforme alla normativa in

ternazionale. Difatti la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione (L'Aja, 29 maggio 1993), la cui autorizzazione alla ratifica è all'esame del parlamento, ribadendo la necessità di garantire la realizza zione del miglior interesse del fanciullo, non solo prevede la

collaborazione tra le autorità dei diversi Stati nelle procedure di adozione internazionale, ma prescrive espressamente che sia no precisati i requisiti di capacità ed idoneità degli aspiranti

genitori adottivi e le caratteristiche dei bambini dei quali si ri

tiene che essi potrebbero prendersi cura (art. 15). 4. - La ricostruzione della disciplina normativa relativa al prov

vedimento di dichiarazione di idoneità dei coniugi ad adottare minori stranieri esclude, dunque, che possano trovare spazio i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal tribunale per i minorenni di Catania.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 6 e 30 1. 4 maggio 1983 n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamen to dei minori), sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 10 e 31

Cost., dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 luglio 1997, n. 285

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Lingotti) c. Regione Valle d'Aosta (Avv. Ro

manelli).

Valle d'Aosta — Traforo del Monte Bianco — Autoveicoli com merciali — Eco-tassa di circolazione — Istituzione — Incosti tuzionalità (Cost., art. 117; statuto speciale Valle d'Aosta, art. 2).

È incostituzionale la l. reg. Valle d'Aosta riapprovata il 24 ot tobre 1996, nella parte in cui istituisce una eco-tassa, finaliz zata alla protezione dell'ambiente, a carico degli autoveicoli commerciali in entrata ed in uscita dal traforo del Monte Bianco. (1)

(1) La Corte costituzionale (annotata da M.M. Comenale Pinto, in Dir. trasporti, 1998, 732) rileva come, essendo il transito e l'ammini strazione del traforo del Monte Bianco materia di accordi tra l'Italia e la Francia, non può una singola regione intervenire con propria legge in un campo riservato all'attività internazionale dello Stato.

A proposito dell'istituzione, da parte della regione Valle d'Aosta, di una tassa sulla circolazione, ma con riguardo a strade di rilevanza re gionale, v. Corte cost. 19 luglio 1996, n. 264, Foro it., 1996, I, 3289, con nota di richiami, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995, nella parte in cui istituisce una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su strade ex traurbane.

Il Foro Italiano — 1999.

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri chiede

a questa corte di dichiarare l'illegittimità'costituzionale, per con trasto con l'art. 117 Cost, e con l'art. 2 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, della legge regionale (recante «disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco»), riapprovata dal consiglio della

Valle, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta del 24 ottobre 1996.

La predetta legge, secondo il ricorrente, si pone in contrasto

con gli indicati parametri per i seguenti motivi:

a) per violazione dei limiti statutari in materia di strade, poi ché il traforo del Monte Bianco non può ritenersi strada di inte

resse regionale;

b) per violazione della direttiva Cee 25 ottobre 1993 n. 89,

perché la tassa va a gravare su di un tratto di strada già sogget to a pedaggio, per di più con carattere di durevolezza e conti nuità (art. 7, 9 e 10 della direttiva);

e) per violazione del limite del diritto internazionale, poiché la gestione ed il funzionamento del traforo sono regolati da

convenzioni tra l'Italia e la Francia;

d) per violazione del limite del diritto privato, perché la tassa crea un obbligo di esazione a carico delle società (private) che

gestiscono il traforo.

2. - La questione di legittimità costituzionale posta all'esame della corte coinvolge numerosi profili; ma il suo fulcro investe

la disciplina delle strade, sicché è alla stregua della competenza regionale in tale materia che occorre anzitutto verificare l'even tuale violazione degli indicati parametri.

Dal testo complessivo della legge, d'altronde, risulta in modo

evidente il collegamento tra l'esazione della tassa e la circola zione di alcuni tipi di autoveicoli su determinati tratti stradali. L'art. 1 della legge, infatti, prende le mosse dalla competenza della regione «in materia di strade», ed i successivi art. 2 e 3 specificano chiaramente che il pagamento della tassa si riferi sce al traffico di autotreni «provenienti o diretti all'estero tra mite il traforo del Monte Bianco». Che l'attraversamento di

quest'ultimo, nonostante i contrari rilievi della difesa della re

gione, abbia un ruolo fondamentale è confermato dal 2° com ma dell'art. 3, ove si afferma espressamente che il pagamento del tributo «è effettuato al traforo», dal 3° comma dello stesso

articolo, secondo cui le modalità di riscossione sono definite «sentite le società che gestiscono il traforo del Monte Bianco».

3. - Così precisata la parte fondamentale dell'impugnativa, il ricorso risulta fondato.

L'art. 2, lett. f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,

approvato con 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 4, afferma che la

regione ha competenza in materia di «strade e lavori pubblici di interesse regionale», con ciò implicitamente riconoscendo che tale competenza viene meno ove si tratti di una strada di inte resse nazionale o internazionale. È pacifico, d'altra parte, che la potestà normativa regionale, sia essa primaria, concorrente o semplicemente attuativa, incontra il primo ed essenziale limite costituito dal proprio territorio, nel senso che la regione chiara mente non può legiferare con effetti che vanno al di là di tale ambito.

Nel caso specifico appare di immediata evidenza, come già detto, che la tassa istituita con la legge in questione, pur essen do motivata soprattutto da esigenze ecologiche conseguenti al l'attraversamento di una parte del territorio valdostano, ha un nesso inscindibile con il transito degli autotreni attraverso il tra foro del Monte Bianco, la cui natura non è ovviamente quella di una strada di interesse regionale. Inoltre il traforo, sia per il fatto di costituire un passaggio di confine tra l'Italia e la

Per altra questione di costituzionalità concernente la disciplina regio nale della Valle d'Aosta in materia di circolazione stradale, v. Corte cost., ord. 22 gennaio 1987, n. 22, id., Rep. 1987, voce Valle d'Aosta, n. 4, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costitu zionale degli art. 1,2, 1° comma, e 5, 1° comma, 1. reg. Valle d'Aosta 1° aprile 1977 n. 18, i quali vietano la circolazione ed il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici ed a im pianti sportivi.

In tema di limiti alla competenza regionale in materia internazionale, v. Corte cost. 24 luglio 1998, nn. 332 e 331, id., 1999, I, 60, con nota di richiami.

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